CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2011
550.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.25.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2011.

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Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2011.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, dopo avere rilevato come i provvedimenti in esame pongano questioni controverse, che creano divisioni anche all'interno della maggioranza, ricorda come i precedenti tentativi di discutere in Assemblea i temi dell'omofobia e transfobia siano falliti in seguito all'approvazione di questioni pregiudiziali. Sottolinea quindi come il proprio gruppo riproponga ora un testo che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della «Legge Mancino». Questa impostazione, sostanzialmente condivisa dal gruppo del PD, dovrebbe essere immune da ogni dubbio di incostituzionalità. Dopo avere ricordato come il provvedimento sia iscritto nel calendario dei lavori della Commissione in «quota opposizione», auspica che la Commissione possa esaminarlo in tempi brevi e che lo stesso possa essere quanto prima discusso in Assemblea.

Anna Paola CONCIA (PD) ringrazia l'onorevole Palomba ed il gruppo dell'IdV per avere assunto l'iniziativa che ha nuovamente posto all'ordine del giorno della Commissione il tema dell'omofobia e transfobia. Sottolinea come anche la proposta di legge del PD si fondi sull'estensione della «Legge Mancino», conformemente a quanto richiesto dal Trattato di Lisbona. Ricorda come il fenomeno in questione sia allarmante ed in crescita, citando i più recenti dati sul «bullismo omofobo». Condivide l'auspicio espresso dell'onorevole Palomba in ordine ad un rapido esame in Commissione, trattandosi di un tema già ampiamente approfondito dalla stessa.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che nel corso della prossima settimana sarà stabilita la programmazione dei lavori della Commissione in ordine ai provvedimenti in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Atto n. 399.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.
Osserva quindi come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato emanato in attuazione dell'articolo 44, comma 4, della legge n. 69/2009, che prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto della disciplina del processo amministrativo (previsti dal medesimo articolo 44), possono essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dei decreti originari.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 44 è stato adottato il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il

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Codice del processo amministrativo, oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto in esame.
Lo schema di decreto legislativo consta di 2 articoli. L'articolo 1 novella le disposizioni del Codice del processo amministrativo (comma 1), delle norme di attuazione (comma 2) e delle norme di coordinamento (comma 3). L'articolo 2 reintroduce una disposizione già abrogata dal decreto legislativo n. 104 del 2010.
In particolare, il comma 1, lettera a), novella l'articolo 12 del Codice - che prevede la possibilità di devolvere ad arbitri la risoluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi - chiarendo che con «arbitrato rituale di diritto» si deve intendere la disciplina dell'arbitrato prevista dal codice di procedura civile.
La lettera e) sostituisce l'articolo 25 in tema di domicilio, richiamando, per le comunicazioni di segreteria, l'articolo 136, comma 1, che prevede che le comunicazioni vengano effettuate per posta elettronica o fax.
La lettera f) novella l'articolo 26, comma 2, del Codice, relativo alla c.d. lite temeraria, riproponendo la disciplina introdotta nel codice dei contratti pubblici per i giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
A seguito delle modifiche apportate: la parte soccombente viene condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo; il gettito della sanzione è destinato al bilancio dello Stato, per essere finalizzato al funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR; la condanna della parte soccombente è obbligatoria, e non più facoltativa, per il giudice.
La lettera i) inserisce un ultimo comma nell'articolo 44, relativo ai vizi del ricorso e della notificazione. Il nuovo comma 4-bis disciplina la nullità degli atti, disponendo che essa è rilevabile d'ufficio. Rimane comunque fermo per le notificazioni degli atti del processo amministrativo, il richiamo alla disciplina dal codice di procedura civile e delle leggi speciali.
La lettera l) apporta modifiche all'articolo 54, in tema di deposito tardivo di memorie o documenti, esplicitando che la presentazione tardiva è autorizzata dal collegio dopo lo scadere dei termini.
La lettera n), intervenendo sull'articolo 57 del Codice, in tema di spese del procedimento cautelare: prevede che la pronuncia sulle spese resa in sede cautelare conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, a prescindere dal fatto che si tratti di una sentenza; specifica che la predetta pronuncia sulle spese può essere modificata espressamente solo da una sentenza «di merito», in coerenza con i principi processualcivilistici.
La lettera o) novella l'articolo 67 in tema di consulenza tecnica d'ufficio, eliminando la previsione secondo cui il presidente o il magistrato delegato decidono sulle istanze di astensione e ricusazione del CTU. La modifica è volta a coordinare l'articolo 67 con l'articolo 20, comma 2.
La lettera p), intervenendo sull'articolo 73 in tema di udienza di discussione, chiarisce che le repliche che possono essere presentate fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza devono essere riferite ai nuovi documenti e alle nuove memorie.
La lettera r) novella l'articolo 87, relativo alla pubblicità delle udienze ed ai procedimenti in camera di consiglio: stabilendo che il presidente del collegio può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse in presenza di ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; relativamente alla disciplina dei termini processuali nei procedimenti in camera di consiglio; prevedendo che l'esclusione dal dimezzamento dei termini riguarda solo la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti «di primo grado» e non anche quelli di appello.
La lettera s) interviene sull'articolo 95 per stabilire che l'impugnazione della sentenza deve essere notificata a tutte le parti non solo se la decisione riguarda una causa inscindibile ma anche se attiene a cause tra loro dipendenti.

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La lettera t) modifica l'articolo 98, comma 1, relativo alla sospensione da parte del giudice dell'impugnazione dell'esecutività della sentenza di primo grado, sostituendo alla parola «danno» la parola «pregiudizio».
La lettera u) modifica l'articolo 99, comma 5, relativo all'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge da parte dell'adunanza plenaria del Consiglio di stato, precisando che la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul «provvedimento impugnato», anziché sulla «sentenza impugnata».
La lettera z) novella l'articolo 108 che disciplina i casi di opposizione di terzo, eliminando la previsione che attualmente richiede che il terzo sia «titolare di una posizione autonoma e incompatibile».
La lettera aa) interviene sull'articolo 111 del Codice relativo alla sospensione della sentenza impugnata in caso di eccezionale gravità ed urgenza, a seguito del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato. La disposizione correttiva: chiarisce che l'istanza di parte con cui viene richiesta la sospensione deve essere previamente notificata a tutte le parti; stabilisce che al procedimento attraverso il quale il Consiglio di Stato decide sulla sospensione e sulle misure cautelari si applicano le disposizioni sul procedimento cautelare del Codice del processo amministrativo.
Modifiche alla disciplina del giudizio di ottemperanza sono previste dalle lettere bb) e cc).
La lettera bb), novellando l'articolo 112: specifica che l'azione di condanna al pagamento della rivalutazione o degli interessi e l'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato possono essere proposte anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza; precisa i casi in cui può essere proposta la citata azione di risarcimento dei danni, i quali devono essere connessi all'«impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale del giudicato»; abroga il comma 4, sopprimendo così la previsione che attualmente consente di proporre in sede di ottemperanza la domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5 (si tratta della domanda risarcitoria per l'ipotesi in cui sia stata proposta azione di annullamento).
La lettera cc), intervenendo sull'articolo 114: prevede che il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza deve essere depositato in copia autentica in cancelleria unitamente al ricorso; limita la cognizione del giudice dell'ottemperanza sulle questioni inerenti gli atti del commissario ad acta a quelle riguardanti le parti nei cui confronti si è formato il giudicato; introduce l'istituto del reclamo, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, avverso gli atti del commissario ad acta ad opera delle parti nei cui confronti si è formato il giudicato; prevede che i terzi estranei al giudicato possono impugnare gli atti del giudice dell'ottemperanza o del suo ausiliario, esperendo l'ordinaria azione di annullamento.
La lettera dd) novella l'articolo 116, che disciplina il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, prevedendo che per la valida instaurazione del giudizio sia sufficiente notificare il ricorso ad uno solo dei controinteressati e fissando in 30 giorni il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti.
La lettera ee) interviene sull'articolo 117, che disciplina i ricorsi avverso il silenzio della P.A. per individuare le disposizioni dell'articolo applicabili anche ai relativi giudizi di impugnazione.
La lettera gg), sostituisce il comma 5 dell'articolo 120, in tema di procedimento speciale da applicarsi a controversie riguardanti le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. In particolare: il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione del ricorso è esteso anche al ricorso incidentale; viene soppressa la disposizione che determina la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.
In materia di controversie relative alle infrastrutture strategiche, la lettera hh), intervenendo sull'articolo 125, comma 4, estende l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo - che, in caso di annullamento

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dell'affidamento per violazioni non gravi, esclude la caducazione del contratto e prevede il risarcimento del danno per equivalente - ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati dal contratto istituzionale di sviluppo (come del resto già previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 88/2011).
La lettera ii) novella in più punti l'articolo 133 relativo alle materie di giurisdizione esclusiva. Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche: le controversie in materia di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività (attualmente è prevista la sola dichiarazione di inizio attività); le controversie in materia di silenzio assenso sono comunque già devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'articolo 20, comma 5-bis, della legge n. 241/1990; le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dall'organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, dall'organismo per la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono concedere il cd. microcredito e dall'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, organismi istituiti dal d.l. n. 141/2010 (che ha modificato il testo unico bancario). La giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dei citati organismi è già prevista dall'articolo 145-bis del TU bancario, il quale però la limita ai soli provvedimenti sanzionatori; le controversie riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive, previste dall'articolo 1, commi 8-13, della legge finanziaria 2011, come del resto già previsto dal comma 13-bis del medesimo articolo 1.
La lettera ll), intervenendo sull'articolo 134, stabilisce che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito anche nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni alternative comminate dal giudice amministrativo nell'ambito della sua giurisdizione sul lavori pubblici e pubbliche forniture.
La lettera mm) novella la disposizione sulla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (articolo 135), attribuendogli anche competenza sulle controversie: relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive, di cui all'articolo 1, commi 8-13, della legge finanziaria 2011, come già previsto dall'articolo 1, comma 13-bis; relative ai provvedimenti (esclusi quelli in materia di rapporti di impiego) adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (prevista dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58).
È inoltre esclusa dalla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio per le controversie attinenti alla azione di gestione del ciclo dei rifiuti.
Infine, la lettera nn) modifica l'articolo 136 del codice per prevedere che nel ricorso o nel primo atto difensivo i difensori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito fax dove intendono ricevere le comunicazioni, anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario.
Le restanti lettere del comma 1 recano modifiche di carattere formale, volte a correggere errori materiali del testo o a migliorare la formulazione tecnica.
Il comma 2 dell'articolo 1 reca novelle alle norme di attuazione del Codice. In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 1, relativo al registro generale dei ricorsi, introducendo l'iscrizione sul registro anche delle impugnazioni ed il loro esito e riconoscendo il potere di visto e firma del registro al personale del segretariato generale (e non al solo segretario generale).
La lettera b) modifica l'articolo 2, introducendo il registro dei provvedimenti dell'adunanza plenaria, mentre la lettera c) interviene sulla commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per attribuire ad un impiegato di segreteria (e non ad un funzionario) le funzioni di segretario della commissione.

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Il comma 3 dell'articolo 1 interviene, infine, sulle norme di coordinamento e sulle abrogazioni disposte a seguito dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.
Viene, tra l'altro, abrogata la disposizione che a sua volta abrogava l'articolo 17, comma 26, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La volontà del legislatore è quella di realizzare la reviviscenza della disposizione, che viene infatti espressamente reintrodotta dall'articolo 2. La norma prevede che, negli affari che possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, acquisito il parere della sezione competente, non può richiedere in via amministrativa l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.
Segnala infine che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto, sottolinea e spiega la precisa scelta di non intervenire (cd. «opzione zero») su due questioni di particolare rilevanza: il nuovo regime della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice amministrativo e il contenzioso elettorale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.