CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore sul disegno di Legge comunitaria 2011, ricorda che nella seduta dello scorso 12 ottobre ha svolto una relazione sul disegno di legge comunitaria, purtroppo in assenza dei colleghi dell'opposizione, che avevano deciso di non partecipare ai lavori della Commissione.
Segnala che nella giornata odierna dovrebbero pervenire i pareri e gli eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, che potranno essere oggetto di

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attenta valutazione, anche alla luce delle indicazioni che il Ministro per le politiche europee vorrà fornire alla Commissione.

Sandro GOZI (PD), riservandosi di intervenire in una prossima occasione, si limita nella seduta odierna - tenuto conto dei tempi ristretti a disposizioni, poiché alle ore 14 avrà luogo l'audizione del Ministro Frattini - a svolgere alcune considerazioni di carattere generale.
La prima concerne i contenuti estremamente semplificati del disegno di legge comunitaria per il 2011, che reca unicamente l'elenco delle direttive da attuare, contenute negli allegati A e B, e le disposizioni di carattere generale per l'esercizio delle relative deleghe. Osserva che, in assenza di principi e criteri direttivi specifici per il recepimento delle singole direttive, si concede al Governo una vera e propria delega in bianco. Ritiene che il Parlamento non debba rinunciare a esercitare i suoi poteri di delega, che non possano essere queste le modalità e i contenuti del disegno di legge comunitaria e giudica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti ed indicazioni in proposito.
La seconda questione che sottopone all'attenzione dei colleghi riguarda il fatto che il provvedimento non reca alcuna disposizione volta a sanare procedure di infrazione. Anche in questo caso, ritiene opportuno che il Governo chiarisca alla Commissione come intende procedere e con quali strumenti legislativi, per fare fronte ai numerosi contenziosi aperti. Sottolinea che non sarebbe certamente un bel precedente se il Governo intervenisse sul punto con un decreto-legge, peraltro sottratto alla competenza primaria della XIV Commissione.
Anche con riferimento alla Relazione consuntiva relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, svolge osservazioni di carattere generale, sottolineando innanzitutto come il documento sconti un notevole ritardo nella presentazione e debba pertanto essere integrato con i principali sviluppi che, nell'anno in corso, hanno avuto le questioni relative al 2010 richiamate dal documento medesimo. La relazione, inoltre, non reca alcuna indicazione in ordine ai seguiti dati ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari e alle risoluzione approvate dall'Assemblea. Giudica necessario, invece, che il Governo chiarisca di quali pareri o risoluzioni ha tenuto conto e da quali si è invece discostato, con le relative motivazioni.

Mario PESCANTE, presidente, si farà senz'altro carico di segnalare al Ministro le questioni sollevate, anche al fine di prevedere la sua partecipazione ad una prossima seduta della Commissione.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore sul disegno di Legge comunitaria 2011, conviene con le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi in ordine alla struttura del disegno di legge comunitaria e ribadisce l'opportunità di acquisire le indicazioni del Ministro per le politiche europee sui provvedimenti in esame.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame si propone come una normativa-quadro in

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materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche.
In particolare, all'articolo 1, le finalità del provvedimento sono individuate nel miglioramento e nell'incremento della concentrazione dei flussi di trasporto contribuendo alla diminuzione dell'impatto ambientale. In questo contesto, è definita «piattaforma logistica territoriale» il compendio di infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio nazionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico con particolare riguardo ai rapporti con la rete transnazionale dei trasporti. È invece definito «interporto» il «complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, incrementando l'intermodalità e migliorando la logistica».
L'articolo 2 riguarda la programmazione delle strutture. In particolare si precisa (commi 1-3) che il Piano generale per l'intermodalità, predisposto dalla Consulta per l'autotrasporto e la logistica, sarà approvato con apposito decreto ministeriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 3 disciplina i requisiti delle strutture.
L'articolo 4-bis riguarda la programmazione della rete infrastrutturale: al riguardo, si stabilisce che - entro il 31 dicembre di ogni anno - il Ministro delle infrastrutture debba indicare i progetti di sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche infrastrutturali. Tali progetti potranno essere poi inseriti nel Documento di economia e finanza (DEF), ai fini di un loro finanziamento con la legge di stabilità annuale.
Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture determini l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione, in materia di rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), è stata approvata nel luglio 2010. La rete intende contribuire al raggiungimento di due principali finalità dell'Unione europea: il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: una mobilità sostenibile delle persone e delle merci; un'infrastruttura di qualità elevata; un'efficace copertura dell'intero territorio dell'UE, congiungendo le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali e collegando le grandi zone urbane e le regioni dell'Unione; l'interoperabilità e l'intermodalità all'interno e tra i vari modi di trasporto; l'uso ottimale delle capacità esistenti; la sostenibilità economica della rete; la connessione alle reti dei paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei. La rete TEN-T comprenderà infrastrutture di trasporto (reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti), nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione. Lo sviluppo della rete TEN-T contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e al rafforzamento della coesione economica e sociale. Essa è stata un elemento chiave della Strategia di Lisbona rinnovata per la competitività e l'occupazione in Europa e rivestirà un ruolo parimenti importante nel raggiungimento degli obiettivi della nuova Strategia Europa 2020. Al riguardo, ricordo che il 27 settembre 2011 l'Agenzia esecutiva per le reti TEN ha pubblicato un invito a presentare proposte per la realizzazione, entro il 2012, di uno studio riguardante la creazione di una passerella multimodale e multiportuale che dovrebbe comprendere i porti del nord Adriatico (Venezia, Trieste, Monfalcone, Ravenna ed Ancona, e il porto sloveno di Koper). Il progetto è inteso a migliorare l'interoperabilità e la comodalità mediante collegamenti tra i

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porti e le piattaforme logistiche continentali e a potenziare i collegamenti strategici tra il Mediterraneo e il Mar Nero. L'UE finanzierà il 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo pari ad 1 milione di euro.
Si sofferma poi sull'articolo 4, che specifica che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale e, conseguentemente, prevede che i soggetti gestori agiscano in regime di diritto privato anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro, disponendo l'applicazione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006, attuativo della direttiva 2004/18/CE) solo in caso di utilizzo di risorse pubbliche.
Al riguardo rileva che occorre valutare se piuttosto, per le caratteristiche della loro attività, i soggetti gestori degli interporti non debbano essere qualificati come organismi di diritto pubblico e, quindi, sempre sottoposti alla disciplina dei contratti pubblici. Ricorda infatti che la direttiva 2004/18/CE (articolo 1) definisce l'organismo di diritto pubblico come a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Il medesimo articolo 1 colloca gli organismi di diritto pubblico tra le amministrazioni aggiudicatrici sottoposte alla direttiva. Peraltro, con riferimento alla tipologia di attività dell'interporto l'articolo 1, comma 3, lettera b) del provvedimento in esame indica il «complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la logistica»; tali finalità appaiono quindi, per quanto connesse ad un'attività economica, di «interesse generale». Inoltre, la qualificazione ex lege delle caratteristiche del soggetto gestore potrebbe comunque non rilevare in quanto, in caso sorgano contenziosi, la Corte di giustizia dell'Unione europea sarebbe chiamata a decidere se individuare nei soggetti in questione un «organismo di diritto pubblico» sulla base della loro concreta configurazione e della loro concreta attività. In proposito, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea risulta variegata: ad esempio, la sentenza della Corte del 10 novembre 1998 nella causa C-360/96 («BFI Holding») specificò che «l'esistenza o la mancanza di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale deve essere valutata oggettivamente, restando al riguardo irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo delle quali tali bisogni sono espressi»; la successiva sentenza del 10 maggio 2001 nelle cause C-223/99 e C-260/99 ha escluso la qualificazione di organismo di diritto pubblico per l'Ente Fiera di Milano, argomentando che, nel caso concreto, «un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, e che opera in un ambiente concorrenziale non costituisce organismo di diritto pubblico». Si tratta, come si vede, di un punto meritevole di approfondimento.
Segnala infine l'articolo 5, che stabilisce che nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, le modalità di gestione dei rifiuti speciali negli interporti e nelle piattaforme logistiche sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

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e d'intesa con la Conferenza unificata. In proposito, ricorda che l'Unione europea ha da tempo istituito un sistema di sorveglianza e di controllo di ogni movimento di rifiuti. In particolare, la direttiva 2008/98/CE prevede che ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa. Gli Stati membri possono collaborare, se necessario, per creare una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti. Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conformemente alle normative internazionali o comunitarie. A livello europeo la spedizione di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che si prefigge di rafforzare, semplificare e precisare le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti al fine di migliorare la protezione dell'ambiente, riducendo così il rischio di spedizioni non controllate. L'Unione europea ha poi approvato da diversi anni norme uniformi applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, che prevedono l'applicazione di tali accordi. Di recente la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, ha instaurato un regime comune che contempla tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile nell'Unione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.
COM(2011)128 def.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Finanze sul Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno (COM(2011)128).
Il Libro verde è stato adottato dalla Commissione il 24 marzo 2011 ed è stato oggetto di una consultazione che si è conclusa il 31 luglio 2011 relativa ai problemi specifici di ordine pubblico, ai rischi sociali connessi alla crescita nell'UE dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo on-line e agli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori e l'ordine pubblico.
Il Libro verde si inserisce in un settore caratterizzato da rapida crescita all'interno dell'UE e con un fatturato annuo superiore a 6,16 miliardi di euro nel 2008 (il 7,5 per cento del totale del mercato del gioco d'azzardo), destinato a raddoppiare entro il 2013. L'Italia figura tra i mercati più grandi, insieme con Regno Unito, Francia, Germania e Svezia; secondo i dati della Commissione, in Italia l'ammontare lordo dei proventi derivanti dai giochi d'azzardo on-line nel 2008 ammontava all'1,18 per cento del PIL.
A fronte di tali dati, la Commissione europea constata, da un lato, la notevole frammentazione del quadro normativo in

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materia (sotto il profilo in particolare delle condizioni per l'accesso al mercato da parte degli operatori) e dall'altro lo sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero illegale nel quale sono presenti sia «mercati neri», vale a dire scommesse e giochi d'azzardo clandestini gestiti senza licenza (più dell'85 per cento dei siti di giochi d'azzardo) sia «mercati grigi» con operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza avere ottenuto una specifica autorizzazione.
I servizi di gioco d'azzardo non sono disciplinati da una normativa settoriale specifica e non rientrano, in ragione delle loro peculiarità, nell'ambito di applicazione di una serie di atti legislativi orizzontali quali la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Trova invece generale applicazione l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relativo alla libera prestazione dei servizi, conformemente al quale gli operatori autorizzati in uno Stato membro possono fornire i propri servizi ai consumatori di altri Stati membri, a meno che questi ultimi non impongano, solo in via eccezionale, restrizioni proporzionate e giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori o il mantenimento dell'ordine pubblico.
Con riferimento a tale ultimo profilo, è appena intervenuta la Corte di giustizia dell'UE, che, a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice austriaco, ha emesso lo scorso 15 settembre una sentenza (causa C-347/09) sulla compatibilità dei monopoli statali per la gestione di giochi d'azzardo con le disposizioni in materia di stabilimento e libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del TFUE (rispettivamente articoli 43 e 49 del Trattato CE). Segnala che le questioni affrontate dalla sentenza sono in parte analoghe a quelle oggetto del rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana nelle cause riunite Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10) che evidenzia in particolare i caratteri «discriminatori ed escludenti» della legislazione italiana basata su un regime di monopolio statale e su un sistema di concessioni e di autorizzazioni in numero limitato. La Corte ha in particolare chiarito che: al fine di garantire una tutela elevata dei consumatori nel settore dei giochi d'azzardo, gli Stati membri possono istituire un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche per fronteggiare la criminalità, prevenire l'incitamento a spese eccessive legate al gioco e contrastare in maniera efficace la dipendenza dal gioco; per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, la normativa nazionale che istituisce un monopolio in materia di giochi d'azzardo dovrà essere fondata sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate; il fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare.
Passando al merito del Libro Verde, la Commissione si sofferma in primo luogo sulla nozione di «servizio di gioco d'azzardo on-line», suggerendo una definizione ampia, suscettibile di ricomprendere una grande varietà di servizi quali le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con spread (o spread betting), i giochi multimediali o promozionali, i servizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie.

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Con riferimento al profilo dell'accesso al mercato, la Commissione constata le differenze esistenti nelle legislazioni degli Stati membri nella disciplina delle procedure di rilascio delle licenze necessarie per la prestazione di servizi di giochi d'azzardo on-line: mentre alcune normative fissano limiti quantitativi al numero totale di licenze o addirittura prevedono la possibilità di vietarle del tutto nell'ambito della rispettiva giurisdizione, in altri Stati membri la licenza è rilasciata a tutti gli operatori on-line che soddisfano una serie di requisiti. Differenze sostanziali si riscontrano anche sotto il profilo del riconoscimento in uno Stato membro delle licenze rilasciate in altri Stati membri.
Con riferimento all'organizzazione del servizio, il Libro Verde si sofferma in particolare sui sistemi di pagamento on-line (rilevando come una regolamentazione specifica a livello nazionale in materia di sistemi di pagamento per i servizi di gioco d'azzardo on-line e l'obbligo del conto per i giocatori potrebbero garantire una maggiore tutela degli stessi), nonché sul profilo dell'identificazione del cliente. Tale ultimo aspetto, estremamente rilevante per tutelare i minori e prevenire le frodi, è piuttosto critico, sia perché il prestatore di servizi e il cliente si trovano in luoghi diversi sia per la mancanza a livello UE di norme che consentano il riconoscimento reciproco dei servizi di identificazione e riconoscimento elettronici.
Relativamente agli obiettivi di interesse pubblico che possono essere fatti valere per giustificare le misure adottate a livello nazionale in materia di gioco d'azzardo on-line, la Commissione evidenzia la tutela dei consumatori e, in particolare, dei soggetti vulnerabili e dei minori. In proposito, il Libro Verde prospetta misure in materia di limiti di età per i clienti del gioco d'azzardo (che potrebbero essere definiti per legge o nelle condizioni di rilascio della licenza, con conseguente obbligo per gli operatori di effettuare controlli), sui sistemi di pagamento (che di fatto possono rappresentare un mezzo efficace per impedire l'accesso dei minori ai servizi di gioco d'azzardo on-line) e sulla promozione di tali servizi. La Commissione dedica particolare attenzione anche al profilo della prevenzione dei reati - in particolare delle frodi e del riciclaggio di proventi di attività illecite - richiamando le difficoltà di applicare ai servizi di gioco d'azzardo on-line la direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva sul riciclaggio), che pure in generale ricomprende nel suo ambito di operatività anche i casinò on-line. Ciò per via del fatto che i siti web destinati ai giochi d'azzardo on-line offrono spesso anche altri servizi di gioco d'azzardo (non di tipo casinò) e che l'operatore può aver ottenuto la licenza per operare in più di una giurisdizione. Con riferimento, infine, al possibile motivo di restrizione rappresentato dal finanziamento di attività di beneficenza o di interesse pubblico, la Commissione evidenzia gli effetti di distribuzione dei proventi del gioco d'azzardo nei vari Stati membri, in relazione al carattere transfrontaliero del gioco d'azzardo on-line (servizi di gioco d'azzardo possono essere offerti in relazione ad eventi che si svolgono in altri Stati membri o giocatori d'azzardo di uno Stato membro possono scegliere di utilizzare i servizi di gioco d'azzardo forniti a partire da un altro Stato membro); sul punto, la Commissione sottolinea il rischio di «parassitismo» connesso al fatto che gli Stati membri applicano diversi sistemi e percentuali di distribuzione dei proventi del gioco d'azzardo e si sofferma poi, nel caso di utilizzo di eventi sportivi nazionali e internazionali da parte degli operatori di giochi d'azzardo on-line, sull'esistenza di un principio di giusto compenso a favore degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo.
Al fine di perseguire i sopra indicati obiettivi di interesse pubblico, sono oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione da un lato le misure previste a livello nazionale nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento e di comunicazione (in particolare le previsioni di

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filtraggio dei domini e dei protocolli internet e i blocchi di pagamento) e dall'altro le forme di cooperazione amministrativa esistenti tra alcuni Stati membri.
Il profilo della cooperazione è preso in considerazione anche nel progetto di relazione appena votato dalla Commissione mercato interno e tutela dei consumatori del PE. La relazione - che si sofferma in particolare sui rapporti tra sport e gioco d'azzardo on-line - evidenzia la necessità da un lato di una definizione comune di frode sportiva e dall'altro di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento al fenomeno delle partite truccate correlate alle scommesse sportive. Rispetto, poi, all'obiettivo di tutela dei consumatori, essa sottolinea la necessità di standard comuni (in particolare con riferimento al controllo dell'età dei giocatori e alla disciplina degli strumenti di pagamento) e l'utilità di meccanismi per la risoluzione alternativa delle controversie.
Tali considerazioni si inquadrano nella più ampia prospettiva dell'opportunità di un approccio uniforme in alcuni ambiti e del valore aggiunto di un approccio coordinato a livello europeo; la relazione, al contempo, sottolinea tuttavia il ruolo importante svolto dal principio di sussidiarietà nel settore del gioco d'azzardo e conseguentemente respinge una normativa volta ad armonizzare l'intera materia.
Conclude richiamando le conclusioni del Consiglio competitività del 30-31 marzo 2011 che, nell'ambito del dibattito svolto sulla base di una relazione predisposta dalla Presidenza ungherese del Consiglio dell'UE, si è anch'esso soffermato sull'aspetto della cooperazione transfrontaliera (anche attraverso il miglioramento dello scambio di informazioni), sull'esigenza di una maggiore protezione dei consumatori (anche mediante la predisposizione di black list nazionali degli operatori di gioco non autorizzati al fine di adottare misure coordinate quali ad esempio il blocco dei siti e dei pagamenti) oltre che su misure che incidono sulle procedure amministrative (come lo scambio di buone pratiche e la riduzione degli oneri amministrativi superflui).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.
COM(2011)417.

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.
COM(2011)425.

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.
COM(2011)416.

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
COM(2011)424.

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
COM(2011)418.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, del «pacchetto pesca», presentato il 13 luglio scorso dalla Commissione europea, che consta delle seguenti proposte e comunicazioni: proposta di regolamento sulla politica comune della pesca (CPC), sulla riforma della PCP, che sostituisce le disposizioni fondamentali in materia (COM(2011)425); comunicazione della Commissione sulla riforma della PCP, che illustra l'organizzazione del pacchetto (COM(2011)417); proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura, incentrato sulle questioni di politica di mercato (COM(2011)416); comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

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(COM(2011)424); relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP (COM(2011)418).
La Commissione europea aveva presentato nel mese di aprile 2009 un Libro verde in cui analizzava le conseguenze dell'ultima riforma della PCP del 2002 e la situazione della pesca europea. Fino alla fine del 2009 si è svolto un ampio processo di consultazione sulla base del Libro verde. La Commissione ha sintetizzato i contributi nell'aprile 2010. Il pacchetto di documenti sarà esaminato secondo la procedura legislativa ordinaria e la riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013. La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione precisa che le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione, mentre quelle concernenti l'acquacoltura e la necessità di istituire orientamenti strategici dell'Unione sulle priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo di attività di acquacoltura rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, così come quelle concernenti l'organizzazione comune dei mercati.
Gli obiettivi perseguiti includono una maggiore competitività del settore, una migliore trasparenza dei mercati, e il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione. Per conseguirli, le norme che includono l'organizzazione del settore - comprese le misure per la stabilizzazione dei mercati e le norme di commercializzazione, nonché i requisiti relativi alle informazioni dei consumatori - devono essere coerenti in tutta l'Unione; pertanto la proposta appare rispettosa del principio di sussidiarietà.
La Commissione europea sottolinea, altresì, che essendo la politica della pesca una politica comune deve essere attuata tramite un regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio, regolamento che si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, stabilendo norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Si precisa, quindi, che grazie all'approccio regionalizzato proposto, gli Stati membri avranno la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione, sulla base degli strumenti disponibili nell'abito della politica di conservazione della PCP.
Inoltre, una serie di orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione saranno la base dei piani strategici pluriennali, tenuto conto che le scelte strategiche compiute a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo delle attività di acquacoltura negli Stati membri limitrofi.
La Commissione individua nella sostenibilità e nelle soluzioni a lungo termine le finalità principali della riforma.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'illustrazione dettagliata del merito della stessa, si sofferma su alcuni aspetti essenziali.
Nelle prime due proposte (proposta di regolamento COM(2011)427 e comunicazione COM(2011)425) per quanto concerne la sostenibilità, entro il 2015 la Commissione prevede che gli stock debbano essere sfruttati producendo il «rendimento massimo sostenibile» e che entro il 2016 sia eliminata la pratica del rigetto in mare delle catture, che rappresenta uno spreco di risorse.
Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione europea si legge che, se sfruttati a tale livello, le dimensioni e le catture aumenterebbero rispettivamente di circa il 70 per cento e il 17 per cento, con margini di profitto triplicati, un ritorno degli investimenti sei volte maggiore all'attuale

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ed un valore aggiunto lordo per il settore delle catture di circa il 90 per cento superiore.
Al fine di rimuovere una delle cause principali dello sfruttamento eccessivo, la sovraccapacità di flotta, la proposta di regolamento prevede la graduale introduzione di concessioni di pesca trasferibili all'interno di uno Stato membro, che consentirebbe di ridurre la capacità di pesca e aumentare la redditività economica senza costi per il contribuente, prevedendo che lo stesso possa escludere da questo sistema le navi di lunghezza fino a 12 metri, ad eccezione di quelle che pescano con attrezzi trainati.
Secondo la Commissione il nuovo regime non necessiterà di finanziamento pubblico e consentirà di eliminare le cause della sovraccapacità; inoltre, mentre taluni operatori saranno incentivati ad accrescere le proprie concessioni, altri potranno decidere di abbandonare il settore.
Nell'ambito del predetto regime si prevedono entro il 2022 aumenti superiori al 20 per cento per le entrate e compresi tra il 50 per cento e più del 100 per cento per i salari degli equipaggi. La ristrutturazione del settore delle catture migliorerà le prestazioni dell'industria della trasformazione, aumentando in misura significativa il valore aggiunto lordo e creando al tempo stesso maggiori opportunità occupazionali.
Relativamente all'acquacoltura, la promozione di uno sviluppo sostenibile, nonché della qualità e sicurezza dei suoi prodotti sono elementi rilevanti della riforma, nell'ambito della quale spetterà agli Stati Membri preparare piani strategici nazionali basati su orientamenti strategici dell'UE.
La Commissione intende promuovere, altresì la crescita e l'occupazione nelle comunità costiere che dipendono dalla pesca e che svolgono un ruolo cruciale sia nelle zone costiere dell'Europa continentale sia nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.
Sempre nell'ambito delle suddette proposte si affrontano altri due temi importanti: l'informazione ai consumatori e il finanziamento al settore.
Rispetto al primo, si prevede la pubblicazione di informazioni sul prodotto e sulle caratteristiche di produzione, nonché, ove necessario, un'etichetta volontaria con informazioni sulle tecniche di produzione, il rispetto dell'ambiente, anche con l'ausilio delle organizzazioni di produttori, che svolgeranno anche un ruolo più efficace nell'orientare l'approvvigionamento dei mercati e nell'aumentare i profitti dei pescatori.
Relativamente al secondo tema, il finanziamento, l'attuale regime sarà riformato, allineato con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 («Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» COM(2010)2020) e sostituito con un meccanismo di ammasso semplificato volto a sostenere un livello minimo di stabilità dei mercati. Un rigoroso meccanismo di controllo escluderà ogni finanziamento che possa avere effetti perversi in termini di attività illecite o di sovraccapacità.
Entro la fine dell'anno in corso inoltre la Commissione presenterà un provvedimento sul nuovo meccanismo di finanziamento per la pesca e la politica marittima, in linea con il nuovo quadro pluriennale finanziario 2014-2020.
Per quanto concerne l'organizzazione dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (proposta di regolamento COM(2011)416), la Commissione persegue l'obiettivo di incentivare le pratiche di produzione sostenibili attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti, quali: il conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori, l'aumento del loro potere contrattuale; incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili; partenariati per una produzione, un approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità; certificazione, promozione, informazioni ai consumatori; misure supplementari relative ai rigetti.
Del pacchetto pesca fa parte, altresì, la relazione sulla conservazione e lo

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sfruttamento sostenibile delle risorse (COM(2011)418), che rileva taluni punti critici: la maggiore efficacia dei piani pluriennali rispetto alle decisioni annuali sui totali ammissibili di cattura (TAC) ai fini di una gestione a lungo termine degli stock; l'inefficacia della riforma della PCP del 2002 nel ridurre l'eccessivo sfruttamento delle risorse e delle catture praticate dalla flotta dell'UE nelle acque dell'Unione; l'eccesso di capacità della flotta dell'UE e la conseguente elevata mortalità per pesca in alcuni stock; la considerazione che mentre la stazza è un indicatore affidabile della capacità di pesca, è dubbia la veridicità dei dati sulla potenza delle imbarcazioni.
Da ultimo richiama la comunicazione sulla dimensione esterna della PCP (COM(2011)424), con la quale la Commissione sottolinea la necessità che l'UE si impegni ulteriormente a favore della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici internazionali, attraverso la trasformazione dei dialoghi in partenariati di lavoro, la lotta alla pesca illegale, il miglioramento del funzionamento delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), il rafforzamento della governance degli accordi di pesca bilaterali.
Il Consiglio agricoltura e pesca del 19 luglio 2011 ha avviato il dibattito sul «pacchetto pesca»; si è svolto uno scambio di opinioni in sessione pubblica e gli Stati membri hanno approvato l'impostazione generale proposta dalla Commissione nel pacchetto per la riforma della PCP. Tuttavia, pur lodando l'obiettivo proposto del rendimento massimo sostenibile, vari Stati membri hanno sottolineato alcune criticità: la necessità di definire scadenze temporali più graduali; l'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili che preveda adeguate salvaguardie e flessibilità; un maggiore apprendimento sull'aspetto della regionalizzazione; la necessità di prevedere un trattamento speciale per i segmenti della flotta della piccola pesca costiera.
Un'ampia maggioranza di delegazioni ha riconosciuto l'importanza attribuita in questo pacchetto all'acquacoltura, conformemente alla dichiarazione sul ruolo futuro dell'acquacoltura d'acqua dolce e della pesca nelle acque interne nella riforma della PCP presentata in sede di Consiglio «Agricoltura» nell'aprile 2011.
Ricorda, infine, che la XIII Commissione ha avviato l'esame del pacchetto lo scorso 5 ottobre ed ha iniziato un ciclo di audizioni informali con i rappresentanti di associazioni del settore, che hanno evidenziato la necessità di: coniugare sostenibilità economica con sostenibilità sociale ed ambientale; disporre di dati scientifici affidabili per ogni tipo di pesca e di zona; definire meglio il problema dei rigetti; valutare il coinvolgimento degli operatori del settore attraverso opportuni partenariati con gli esperti scientifici; porre attenzione alla disciplina delle concessioni di pesca trasferibili, nonché della specificità della realtà mediterranea e della pesca multi specie.
Si riserva, pertanto, di predisporre una bozza di parere all'esito del dibattito e della conclusione della suddetta attività conoscitiva presso la Commissione di merito.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.