CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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Marcello DE ANGELIS (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, nella quale si riconosca l'esistenza dell'anomalia evidenziata nell'interrogazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame, che saranno posti in votazione nella seduta odierna (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 ottobre 2011).
Dopo il voto degli emendamenti sarà esaminata la proposta di relazione sulle parti di competenza del disegno di legge comunitaria e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.
Successivamente si passerà all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Fogliato 5.01 e Oliverio 5.02, in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavini 5.03, in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Fogliato 5.01 e Oliverio 5.02 (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non comprendere la scelta della maggioranza e del Governo di non voler dare attuazione alla decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, trattandosi di uno strumento necessario ed essenziale per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati europei. Ricorda che l'Italia ha l'obbligo di dare attuazione alla predetta decisione quadro.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI replica all'onorevole Ferranti che la contrarietà del Governo non è nei confronti dell'attuazione della direttiva in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, quanto piuttosto rispetto all'articolo aggiuntivo Garavini 5.03 ed in particolare ad alcuni dei principi e criteri direttivi di delega in esso contenuti.
In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede un termine irragionevole e irrealistico per l'adozione dei decreti legislativi.
Nel comma 1, lettera c), è errato il rinvio all'articolo 2-ter della legge 31 marzo 1965, n. 575. Questa legge non esiste più, è stata abrogata dall'articolo 120, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi

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antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
Nello stesso comma 1, lettera c), il regime del mutuo riconoscimento è esteso alla confisca disposta nel procedimento di prevenzione. Tale previsione è in contrasto con la decisione quadro, che riguarda i soli provvedimenti di confisca emessi a seguito di un procedimento penale diretto all'accertamento di uno o più reati (articolo 2, lettera c) della decisione quadro. La confisca di prevenzione è, quindi, esclusa dallo statuto del mutuo riconoscimento in quanto non si basa sull'accertamento definitivo di un fatto di reato e non è disposta nell'ambito di un procedimento penale, bensì di un procedimento di prevenzione.
Nel comma 1, lettera e) e lettera o), è omessa l'indicazione dell'autorità giudiziaria italiana competente, rispettivamente, nella fase attiva e in quella passiva della procedura di mutuo riconoscimento. In particolare, nella lettera o) si fa riferimento a una generica «autorità competente dello Stato di esecuzione», ripetendo così pedissequamente il lessico della decisione quadro senza stabilire quale ufficio sia competente a ricevere e ad eseguire, previo riconoscimento, l'ordine europeo di confisca trasmesso dallo Stato membro di emissione. Ciò costituisce una grave lacuna sistematica e non consente al legislatore delegato l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente;
Nell'articolo 1, la lettera f) è in contrasto la lettera b). Infatti l'articolo 3, par. 2, della decisione quadro, al quale rinvia la lettera b) stabilisce che: «ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti. È evidente che, in tal caso, la trasmissione e la ricezione del certificato e della confisca non possono avvenire «nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta» (lettera f).

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come dall'intervento del rappresentante del Governo dovrebbe emergere non una contrarietà assoluta all'articolo aggiuntivo, quanto piuttosto il proposito di chiedere ai presentatori di riformularlo al fine di accogliere i rilievi appena evidenziati.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere l'intervento del rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 5.03.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, dopo aver evidenziato come il disegno di legge comunitaria contenga disposizioni di competenza della Commissione giustizia del tutto condivisibili, propone di deliberare una relazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole (vedi allegato 3) del relatore e conferisce all'onorevole Torrisi il mandato a riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 4).

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.35.

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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, rileva che il disegno di legge C. 4517, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
L'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo vengono riaffermate le libertà ex articoli 8, 17, 19 e 21 della Costituzione.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 9, che riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi.
L'articolo 14 prevede le formalità per il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi come persone giuridiche agli effetti civili. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.
L'articolo 18 prescrive gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.
L'articolo 19 ha ad oggetto la disciplina dei mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, rileva che il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia.
Inoltre, gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, rileva che il testo unificato in esame, che si compone di 16 articoli, è volto all'introduzione di una regolamentazione del settore commerciale dei materiali gemmologici.
A differenza delle aziende della filiera orafa, per le quali esiste una legislazione che prevede controlli, per il settore delle gemme non esiste alcuna normativa - a livello nazionale o comunitario - che ne preveda la certificazione a partire dalla loro importazione nel nostro Paese. Il provvedimento si prefigge, pertanto, lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento norme in grado di stabilire una sorta di tracciabilità della filiera delle gemme, a garanzia sia degli operatori che dei consumatori.
Il Capo I (articoli da 1 a 6) reca le definizioni delle materie e dei prodotti utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere, nonché dei trattamenti cui sono stati sottoposti.
Il Capo II (articoli da 7 e 8) reca disposizioni di carattere generale.
Segnala, in particolare, l'articolo 7, comma 1, in base al quale è fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle ivi previste. Il Capo III reca disposizioni sulla responsabilità degli operatori, controversie, laboratori di analisi.
L'articolo 9 prevede che il venditore rilasci, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti. La dichiarazione è obbligatoria in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.
L'articolo 10 prevede che, in caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio.
L'articolo 11 stabilisce che qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 12.
L'articolo 12 disciplina i laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio, che devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio.
Per quanto di competenza della Commissione giustizia, si segnala in particolare il Capo IV, che prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.
L'articolo 13, fatta salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, stabilisce le seguenti sanzioni:
a) chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;
b) chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

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c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
Il Capo V (articoli 14-16) reca le disposizioni finali.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 ottobre 2011.

Enrico COSTA (PdL) chiede a nome del suo gruppo una pausa di riflessione di almeno una settimana per meglio valutare gli emendamenti presentati, considerato che sono volti a sopprimere il testo ovvero a modificarlo sostanzialmente.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, chiede che l'eventuale sospensione dei lavori non sia superiore ad una settimana, ritenendo che questo tempo sia più che sufficiente per valutare adeguatamente gli emendamenti presentati.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del gruppo PdL e della non contrarietà del relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 26 ottobre prossimo.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo in esame (vedi allegato 5).

Francesco Paolo SISTO (PdL) intervenendo a titolo personale, sottolinea come la riforma in esame abbia un'enorme rilevanza e sia destinata ad incidere su una situazione, quella cui versa oggi la professione forense, ormai insostenibile. Rivolge quindi in particolare ai gruppi di opposizione la richiesta di ritirare tutti gli emendamenti presentati, in modo tale da consentire al testo della riforma di essere approvato senza modifiche, poiché a suo giudizio questa sarebbe l'unica soluzione che permetterebbe di realizzare in tempi rapidi l'ineludibile intervento normativo.

Rita BERNARDINI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva come sulla riforma forense sia utile fare il punto della situazione e contribuire a chiarire alcune questioni che, nonostante

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il gran parlare, continuano a rimanere oscure alla maggioranza dei cittadini ma anche degli stessi avvocati.
Ricorda come sia noto che i radicali abbiano espresso, in più occasioni e tutte le volte che è stato loro consentito, una posizione decisamente critica nei confronti del progetto di legge promosso in Parlamento sotto l'egida del Consiglio Nazionale Forense. Non è stata però una critica preconcetta. Precisa, infatti, come anche i radicali auspichino che in tempi brevissimi cambino le regole e la nuova legge entri in vigore, solo che a differenza degli altri si accontentano di una riforma qualsiasi o, peggio ancora, di una riforma che nasce già vecchia. Credono che, proprio perché la vigente legge professionale degli avvocati dura ormai da oltre 70 anni, il nuovo ordinamento non possa essere una finzione gattopardesca, ma debba invece recepire e regolare, anche legislativamente, le mutate condizioni socio-economiche nelle quali tutti gli avvocati, indistintamente, si dibattono.
La trasformazione dell'avvocatura, e del ruolo che attualmente svolge nel Paese, è sotto gli occhi di tutti: i numeri, fuori controllo ormai da molti anni, spaventano molti (250 mila avvocati su 60 milioni di abitanti), mentre l'attività dell'avvocato, di rilevanza costituzionale, volta a tutelare la libertà e i diritti dei cittadini, viene sempre più considerata un «costo» eccessivo. Se il quadro è questo, è evidente che le energie dell'avvocatura e del legislatore dovranno, per il futuro, essere meglio utilizzate non a difesa di posizioni anacronistiche e a tratti anche vagamente corporative.
Da questo punto di vista ritiene esservi perlomeno tre aspetti molto importanti che questo progetto di legge affronta in modo del tutto inadeguato e carente, il che fa propendere per un giudizio complessivamente negativo del suo articolato.
Si riferisce, in primo luogo, alla composizione, funzione, ruolo e poteri del Consiglio Nazionale forense e dei Consigli territoriali.
Proprio nell'ottica di sconfiggere le incrostazioni corporative, per i radicali rimane fondamentale procedere ad un immediato ridimensionamento della potestà regolamentare del Consiglio Nazionale Forense (CNF) nonché ad una altrettanto urgente revisione della sua composizione e modalità di elezione (queste ultime, a detta di molti, estremamente singolari e che comportano che il CNF sia connotato da un forte deficit di democrazia e da un ancor più forte deficit di rappresentatività del corpo professionale degli avvocati).
Oltre al CNF va ridimensionato il potere anche degli Ordini territoriali, soprattutto quelli medio-grandi i quali gestendo - non sempre trasparentemente - grosse fette di potere, tendono a mantenere immutato lo status quo. Il sistema ordinistico oggi risulta fortemente squilibrato a causa degli eccessivi poteri concentrati sul Presidente e sul Consiglio, composto da un ristretto numero di eletti (un'oligarchia capace di un fortissimo potere di autoconservazione). Attualmente il Consiglio dell'Ordine è al di fuori di qualunque controllo e potere di indirizzo da parte di un'assemblea di fatto inesistente, considerata un mero «corpo» elettorale chiamata ad un voto sostanzialmente inconsapevole per la mancanza di informazioni complete sull'attività del Consiglio.
Storicamente i radicali hanno sempre contestato la natura di pubblica istituzione del CNF e dei consigli dell'ordine. Tuttavia, pur non volendo arrivare a tanto (la loro abolizione) perché si rendono conto che sarebbe chiedere troppo, pretendono che in una riforma della legge professionale il legislatore riduca quanto meno l'esercizio - da parte dei consigli dell'ordine - di funzioni improprie di rappresentanza politico-sindacale, introducendo un modello ordinistico che, riequilibrando i poteri e le funzioni loro attribuite, ne comporti una maggiore efficienza e una maggiore democraticità. E però di maggiore efficienza, democraticità e trasparenza del CNF e dei Consigli degli ordini territoriali non vi è traccia nel progetto di legge.
Introduce quindi il tema della qualità, preparazione e formazione dell'avvocato.
Sottolinea come sia risaputo quanto sia bassa la preparazione di base e specialistica dell'avvocatura. Eppure la difesa «effettiva»

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e la tutela dei diritti dei cittadini (beni tutelati costituzionalmente) richiedono un livello di qualificazione professionale idoneo a rafforzare la figura dell'avvocato e la sua funzione.
Per questo in linea teorica ritiene che si possa essere favorevoli all'introduzione di modalità più severe per l'esercizio della pratica forense (oggi spesso una finzione) o dell'esame per il conseguimento del titolo di avvocato. Così come, per gli stessi motivi, valuta con favore l'introduzione della «specializzazione», da sempre cavallo di battaglia dell'Unione delle camere penali italiane.
Detto questo, però, ritiene che gli interventi sulle norme relative al tirocinio e all'accesso (che senza dubbio rappresenta, oggi, il problema) sono insufficienti e inidonee rispetto all'obiettivo che con esse il legislatore dice di voler perseguire (un avvocatura preparata e di qualità). Non è certo imponendo ai giovani che si avvicinano alla professione un percorso a ostacoli che si migliora la qualità e la preparazione dei futuri avvocati. Da questo punto di vista i radicali ritengono non più procrastinabile piuttosto un serio ripensamento dei percorsi universitari; sono infatti necessari corsi di laurea che tengano conto della specificità della professione forense e che, accanto agli insediamenti tradizionali, introducano insegnamenti professionalizzanti (ordinamento forense, deontologia, tecniche di redazione di atti e di pareri, previdenza, gestione degli studi).
Non ritiene proponibile, come qualcuno vorrebbe, una laurea direttamente abilitante all'esercizio della professione, ma i benefici di una formazione specifica anticipata avrebbe certo ricadute positive sui giovani praticanti, sia sotto il profilo della qualità che della quantità. Il che consentirebbe di ridurre, se non abolire del tutto, la sfilza di test, dalla dubbia utilità, che oggi con questo disegno di legge si propone di introdurre (di ingresso, di verifica intermedia, di verifica finale).
Finché i corsi di giurisprudenza continueranno ad essere organizzati come sono organizzati, l'obiettivo di avere un'avvocatura forte e preparata dal punto di vista professionale rimarrà una chimera. Non è certo con i quiz, le prove di preselezione o i crediti formativi che si può pensare di risolvere il problema; soprattutto se la gestione e l'organizzazione della pratica forense, dell'accesso alla professione, dell'aggiornamento professionale e della conquista del titolo di specializzazione vengono «delegati» a quegli stessi Consigli degli ordini che hanno dato pessima prova di sé in tutti questi decenni.
I radicali ritengono inoltre necessario un serio ripensamento del procedimento disciplinare: è noto infatti che la giurisdizione domestica rappresenta da anni una delle note più dolenti del mondo forense. Basti pensare che nel 2008, a fronte di ben duecentomila avvocati iscritti negli Albi, il CNF ha tenuto solo 43 udienze disciplinari, esaminando appena 408 ricorsi e irrogando solamente 148 sanzioni disciplinari.
Da questo punto di vista i cambiamenti contenuti nel progetto di legge sono troppo timidi ed insufficienti. Una seria riforma dell'ordinamento forense dovrebbe prevedere un organo di disciplina sottratto alle logiche di territorialità e, soprattutto, senza alcun rapporto che lega il controllato ed il controllore (vanno quindi separate le funzioni requirente da quella giudicante e ai collegi non dovranno partecipare consiglieri dell'Ordine). Massima dovrà poi essere l'affidabilità degli avvocati chiamati a far parte dell'organo disciplinare (anzianità di almeno 15 anni, mai nessuna sanzione disciplinare, incompatibilità con la carica di consigliere nazionale forense, consigliere dell'Ordine e componente di uno degli organi della Cassa forense) e sarebbe opportuno introdurre la loro non rieleggibilità (nemmeno per un solo ulteriore mandato).
Da ultimo ritiene importante ricordare che questo Paese non ha solo bisogno della riforma forense, quanto semmai della Riforma della Giustizia nel suo complesso, di cui la prima costituisce solo una delle componenti. La necessità di avere avvocati seri e preparati non può né deve essere disgiunta da tutte le altre importanti questioni che ad essa sono intimamente legate.

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Solo per citarne alcune: terzietà del giudice, giusto processo, diritto penale minimo e del fatto e riforma del sistema sanzionatorio. Questo per dire che discutere di giustizia significa affrontare tutti gli aspetti più importanti relativi a tutti i protagonisti del processo: giudici, pubblici ministeri, avvocati, imputati e persone offese.
Conclude sottolineando come, per evitare di varare riforme che siano in realtà delle controriforme, occorra riflettere su quanto l'Italia sia ingabbiata e frenata dalle corporazioni. Ritiene quindi auspicabile l'abolizione di tutti gli ordini professionali, che assumono sempre più una connotazione corporativa, rilevando come ciò determinerebbe la produzione di effetti benefici anche sull'economia.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'intervento dell'onorevole Sisto sia assolutamente inaccettabile, poiché si pretenderebbe di non discutere in Commissione un provvedimento che già di per sé e nato in modo anomalo, essendo stato redatto dal CNF su richiesta dell'ex ministro Alfano. Ritiene che un simile intervento rientri nell'ambito di un clima più generale che ruota attorno al progetto di riforma, nel quale si ravvisa la tendenza a criminalizzare chi assume una posizione critica sul provvedimento in esame.
Ricorda, infine, come nell'ultima seduta sia stato chiesto al Governo di esprimersi in merito ai profili di compatibilità della riforma in esame con le disposizioni in materia di professioni approvate nell'ambito della recente manovra finanziaria. Auspica quindi che oggi il rappresentante del Governo possa fornire i richiesti chiarimenti.

Mario CAVALLARO (PD) chiarisce come da parte del gruppo del PD non vi sia alcuna volontà dilatoria o ostruzionistica, bensì un orientamento fortemente critico ma costruttivo. La richiesta dell'onorevole Sisto non può infatti essere accolta perché vi sono numerosi aspetti del provvedimento che devono essere discussi e approfonditi. La riforma, infatti, così come formulata, non risolve alcuno dei problemi dell'avvocatura e si basa su presupposti, anche censuari, che considera inaccettabili. Ritiene che questa considerazione sarebbe del tutto evidente se la Commissione avesse svolto una adeguata attività istruttoria e ricorda di avere più volte chiesto al Governo, senza esito, di fornire taluni dati che considera preliminari allo sviluppo di un serio ed efficace esame del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime il proprio stupore per l'atteggiamento dell'opposizione. Rileva, infatti, come le proposte di legge presentate dai deputati dell'opposizione ricalchino, nei nodi cruciali, le soluzioni normative del testo base. Immaginava pertanto che nel dibattito si sarebbero trovati maggiori punti di incontro. Ricorda, inoltre, come il testo licenziato dal Senato, lungi dall'essere un testo dettato dal CNF e contrario all'interesse dei cittadini, è il frutto di un ampio e articolato dibattito svoltosi nella Commissione giustizia del Senato, nel quale si è raggiunto un sostanziale accordo dei gruppi su tutte le questioni più importanti. Esprime quindi rammarico per le forti divergenze che sono state oggi manifestate.
Fa presente come, all'esito degli approfondimenti che aveva preannunciato nella precedente seduta, possa ritenersi sussistente la compatibilità fra il testo in esame e le disposizioni in tema di professioni introdotte dall'articolo 3 della recente manovra finanziaria. Ciò tenuto conto delle specificità della professione forense e con riserva di valutare eventuali aggiustamenti del testo, ove se ne rilevasse l'opportunità nell'ambito dell'esame di singoli emendamenti.

Cinzia CAPANO (PD) precisa come il testo proveniente dal Senato sia stato elaborato del CNF insieme alle altre associazioni forensi e ritiene che lo stesso non tenga adeguatamente in considerazione gli interessi degli utenti. Avrebbe quindi ritenuto preferibile la redazione di un testo

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unificato che costituisse la sintesi anche delle proposte di legge dell'opposizione.
Non condivide la valutazione del rappresentante del Governo in merito alla compatibilità tra il testo in esame e le disposizioni in tema di professioni introdotte dall'articolo 3 della recente manovra finanziaria.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda come il testo elaborato dal CNF sia stato poi sensibilmente modificato dal Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato, anche tenendo conto delle proposte di legge dell'opposizione e, in particolare, di quella del senatore Casson. Nella Commissione giustizia del Senato vi è stata la convergenza di tutte le forte politiche ed una forte partecipazione del PD. Vi è stata quindi una forte discrasia tra la posizione assunta dal PD in Commissione e quella successivamente assunta in Assemblea al Senato. Ritiene pertanto che vi sia una questione politica da risolvere all'interno del PD.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come l'intervento iniziale dell'onorevole Sisto, peraltro a titolo personale, abbia innescato un dibattito in Commissione del tutto surreale, considerato che ha distolto l'attenzione da ciò di cui si dovrebbe occupare esclusivamente la Commissione in questa occasione, cioè verificare la congruità del contenuto del testo approvato dal Senato. Invece di procedere in tal senso, la Commissione si è addentrata in una polemica sterile sull'opportunità del tutto infondata di ritirare tutti gli emendamenti per approvare senza modifica il testo del Senato. Non ritiene neanche corretto chiedere al gruppo del PD di ritirare gli emendamenti presentati in quanto il corrispondente gruppo del Senato avrebbe condiviso il testo approvato in quel ramo del Parlamento. Senza entrare nel merito della fondatezza di tale affermazione, ricorda che le posizioni di una medesima componente politica possono evolversi nel tempo senza che ciò significhi incoerenza.
Nel caso in esame, a suo parere sarebbe invece opportuno concentrarsi con attenzione sui punti cardine della riforma e verificare attentamente la congruità delle proposte emendative attraverso un confronto non preconcettualmente destinato ad un esito negativo.

Enrico COSTA (PdL) condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Sisto, fatto a titolo personale, in quanto è essenziale che prima di iniziare l'esame degli emendamenti siano tutti consapevoli che non vi sono i tempi, considerato che sono oramai trascorsi i tre quinti della legislatura, per iniziare sostanzialmente ex novo l'esame parlamentare dei principi di riforma dell'esame forense e poi approvare la legge. A suo parere se si vuole fare veramente un passo avanti per l'approvazione di una riforma da tutti richiesta è necessario esaminare il testo trasmesso dal Senato senza riprendere questioni che nell'altro ramo del Parlamento avevano trovato una soluzione, con la consapevolezza che non si potrà mai arrivare ad un testo ritenuto soddisfacente da tutti e, quindi, approvando quel testo. Dal numero degli emendamenti presentati, invece, sembrerebbe che i gruppi di opposizione non siano realmente interessati ad arrivare ad una riforma dell'ordinamento forense.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce che la classe forense oramai da anni ritiene improcrastinabile la riforma dell'ordinamento forense e che il testo approvato dal Senato, per quanto possa presentare alcuni punti non del tutto condivisibili, rappresenta comunque una risposta valida a gran parte delle richieste degli avvocati. Qualora, invece, si ritenga di modificare il testo diverrebbe altamente improbabile l'approvazione finale della legge.

Salvatore TORRISI (PdL) ritiene che l'onorevole Sisto abbia posto una questione seria che deve essere affrontata prima di passare all'esame degli emendamenti,

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se si vuole realmente arrivare all'approvazione finale della riforma. Non si tratta quindi di voler svilire le prerogative della Commissione giustizia, quanto di avere la consapevolezza che ci sono tempi ristretti per approvare una riforma tanto attesa quanto quella dell'ordinamento forense. Ricorda inoltre che oramai è passato circa un anno da quando il Senato ha approvato il testo in esame, che è stato poi esaminato attentamente dalla Commissione giustizia anche attraverso un ciclo approfondito di audizioni. Occorre ora che il Parlamento dia una risposta alla classe forense attesa da troppi anni. Per quanto attiene agli emendamenti presentati ritiene che questi possano essere esaminati in via preliminare da un Comitato ristretto che ne enuclei quelli più rilevanti, sui quali poi concentrare l'esame da parte della Commissione. Conclude sottolineando l'esigenza di individuare un percorso parlamentare costruttivo che consenta di arrivare in tempi celeri all'approvazione finale del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP), facendo riferimento agli interventi degli onorevoli Costa e Torrisi circa l'esigenza di arrivare in tempi rapidi all'approvazione del testo anche in considerazione del fatto che la legislatura ha compiuto ormai circa i tre quinti del proprio percorso, evidenzia come la Commissione giustizia sia stata costretta dalla maggioranza ad occuparsi spesso e volentieri di questioni che non attengono all'interesse generale, ma solamente all'interesse di pochi. Si auspica che ora la Commissione si concentri su temi realmente importanti per la giustizia attribuendo un tempo adeguato per l'esame di un provvedimento come quello all'ordine del giorno che sicuramente attiene ad un tema di interesse generale.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente sottolinea che il gruppo della Lega si adopererà con ogni mezzo affinché sia varata la riforma della professione forense, ritenendo che presso il Senato si sia svolto un lavoro approfondito ed adeguato. Ciò non significa comunque che la Commissione si trovi dinanzi ad un testo blindato come risulta evidente anche quegli emendamenti mirati che la Lega ha presentato per modificare alcuni punti non condivisibili. Ritiene quindi che il testo in esame con alcune ma significative modifiche possa essere approvato dalla Camera per poi essere trasmesso al Senato in vista di una celere approvazione finale.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che la Commissione debba comunque iniziare quanto prima l'esame nel merito degli emendamenti, considerato che la riforma dell'ordinamento forense è attesa ormai da anni.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, dopo aver dichiarato di essere ben consapevole della necessità di accelerare l'iter legislativo del provvedimento, rileva come l'ingente numero di emendamenti presentati richieda da parte del relatore un attento ed approfondito esame che non è stato possibile concludere per la seduta odierna ma che sarà in grado di portare a termine entro la seduta che potrà essere convocata martedì prossimo. A tale proposito dichiara di avere apprezzato molto l'onorevole Bernardini per essere entrata nel merito delle questioni oggetto degli emendamenti presentati dalla componente radicale. Ritiene comunque che il testo trasmesso dal Senato sia il risultato di un lavoro apprezzabile ed approfondito che ha visto coinvolto non soltanto il Consiglio nazionale forense ma tutto l'associazionismo del mondo forense. Per tale ragione rappresenta alla Commissione l'opportunità di approvare tale testo, per quanto perfezionabile in alcuni suoi punti, e così consentire di approvare finalmente quella riforma della professione forense da tutti attesa. Nel caso in cui invece si tentasse di percorrere una strada diversa volta ad approvare il miglior testo possibile, a suo parere in questa legislatura non ci sarebbero più i tempi per arrivare all'approvazione definitiva della riforma.

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Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che martedì prossimo saranno espressi i pareri sugli emendamenti.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.