CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 9.15.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di ieri dell'Assemblea aveva proposto, in qualità di relatore, al collega Mantini una nuova formulazione del suo subemendamento 0.1.100.13.
Peraltro, la Presidenza della Camera ha fatto presente come la riformulazione proposta, mutando il carattere del subemendamento Mantini 0.1.100.13 da integralmente sostitutivo di un comma ad aggiuntivo di parole al medesimo comma, si configurava in sostanza come un nuovo emendamento. Anche tenendo conto di quanto stabilito in sede di Giunta per il Regolamento nella seduta del 28 febbraio

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2007, la Presidenza della Camera ha fatto presente che la Commissione avrebbe potuto presentare o un subemendamento al suo emendamento 1.100 ovvero, meglio ancora, una nuova formulazione dello stesso emendamento 1.100. In tale ultima ipotesi, la Presidenza avrebbe provveduto, trattandosi in sostanza di una modifica limitata a due sole parole, a fissare un breve termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti da riferire esclusivamente alle parti modificate. È stata quindi convocata la seduta odierna della Commissione per valutare la strada da seguire.
Avendo peraltro accertato, per le vie brevi, che non vi è consenso sulla riformulazione proposta, ritiene a questo punto opportuno proporre alla Commissione di esprimere parere contrario sul subemendamento Mantini 0.1.100.13. Ciò in ragione del fatto che il concetto di utilità sociale deve intendersi comunque ricompreso tra i principi fondamentali in virtù dell'articolo 2 della Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come nel corso della discussione in Assemblea fosse emersa una disponibilità da parte del relatore e del Governo per individuare una soluzione che consentisse di reintrodurre il principio dell'utilità sociale nella formulazione dell'articolo 41 della Costituzione. La riunione odierna della Commissione, alle ore 9, era stata convocata proprio per tale ragione.
Ricorda che in Assemblea si era riservato di valutare in sede di votazione l'atteggiamento da assumere perché non concorda sull'impostazione che attribuisce alla legge una sorta di potere demiurgico.
Prende ora atto con dispiacere, dal punto di vista politico, del fatto che si è cambiata impostazione e che si è abbandonata ogni volontà di reintrodurre il concetto di utilità sociale nel testo.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente di aver ulteriormente approfondito la questione relativa alla possibilità di inserire nel testo il riferimento all'utilità sociale. Peraltro, qualsiasi tentativo di richiamare espressamente tale principio rischia di ingenerare il dubbio che si voglia escluderne altri.
Pertanto, ritiene opportuno mantenere l'impostazione attuale che consente di considerare l'utilità sociale ricompresa nell'ambito dei principi fondamentali richiamati nella nuova formulazione dell'articolo 41. La volontà del legislatore in tal senso risulterà chiara anche dalla lettura dei lavori parlamentari relativi al provvedimento in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che da parte del suo gruppo era stata manifestata l'esigenza di richiamare espressamente il concetto di utilità sociale nell'ambito delle modifiche all'articolo 41 della Costituzione. I principi fondamentali sono certamente una categoria elastica ma il riferimento all'utilità sociale è di particolare importanza e per il suo gruppo è opportuno inserirlo nel testo. Non si tratta tanto di una richiesta di una parte delle opposizioni quanto piuttosto del tentativo di contribuire fattivamente al dibattito su questioni di rilievo.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come, ad avviso del suo gruppo, il concetto di utilità sociale deve essere assolutamente mantenuto nel testo dell'articolo 41 trattandosi oltretutto di un principio fondamentale della Costituzione sul quale non si potrebbe neanche intervenire secondo la procedura di revisione costituzionale di cui all'articolo 138.
Restano in ogni modo forti perplessità sulla formulazione proposta del nuovo articolo 41.

Donato BRUNO, presidente, propone di esprimere parere contrario sul subemendamento Mantini 0.1.100.13.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.25.

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.20.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è riunita per esprimere il parere sul subemendamento 0.1.100.50 del Governo, che inserisce all'articolo 1, alla fine del capoverso secondo comma, le parole «e l'utilità sociale».

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che, per effetto del combinato disposto dell'approvazione degli identici subemendamenti 0.1.100.10 Favia e 0.1.100.20 Calderisi, sui quali il parere della Commissione è favorevole, e del subemendamento 0.1.100.50 del Governo, il testo del secondo comma dell'articolo 41 comporterebbe che la legge non possa stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare, oltre al resto, l'utilità sociale. In questo modo si attribuisce alla legge il compito positivo di conformare l'attività economica privata in modo che persegua l'utilità sociale, il che è puro dirigismo economico.
Suggerisce invece di modificare il secondo comma dell'articolo 41 nel senso di scrivere innanzitutto che l'attività economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e di aggiungere poi la disposizione che si ha in mente, ossia che la legge non può stabilire limitazioni all'attività economica privata se non quando necessario a tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà, la dignità umana.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che non menzionare l'utilità sociale sia inaccettabile, in quanto farebbe venire meno nella Costituzione un principio essenziale e consolidato, quello per cui l'agire economico non può essere egoistico, indifferente alla presenza degli altri e agli effetti che comporta sugli altri. È un principio che ha ascendenze storiche diverse - socialista, cattolica - e che è un punto fermo della costituzione economica del Paese.
Rileva tuttavia che la formulazione proposta dal Governo con il subemendamento 0.1.100.50, benché tenda a reinserire nel testo l'utilità sociale, è anch'essa inaccettabile in quanto fa dell'utilità sociale dell'impresa privata un obiettivo che la legge è tenuta a perseguire, il che tradisce lo spirito dell'articolo 41 della Costituzione.
In conclusione, ritiene che la cosa migliore sarebbe quella di chiedere all'Assemblea il rinvio del provvedimento in Commissione in modo da permettere a quest'ultima di poter riflettere serenamente per trovare una soluzione soddisfacente ai problemi emersi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) osserva che, anche se la norma costituzionale fosse formulata senza far riferimento alla legge, ossia scrivendo che «l'iniziativa e le attività economiche private non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale», il precetto dell'utilità sociale sarebbe comunque rivolto al legislatore, al giudice e alla pubblica amministrazione. Scrivere quindi che «la legge non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare l'utilità sociale» non comporta, sotto questo profilo, una differenza rispetto a scrivere che «l'iniziativa e le attività economiche private non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale». A suo avviso, quindi, la tesi secondo cui la formulazione proposta sarebbe dirigista è incomprensibile.

Donato BRUNO, presidente e relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.55.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che il Governo ha presentato il

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subemendamento 0.1.100.51 all'emendamento 1.100 della Commissione, ritirando nel contempo il subemendamento 0.1.100.50. Il nuovo subemendamento tende a riformulare il secondo comma dell'articolo 41 nei seguenti termini: «Non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e la legge non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), rilevato che sarebbe opportuno che i gruppi potessero disporre di qualche minuto per riflettere sulla nuova proposta e premesso che quanto sta per dire vale per il momento solo a titolo personale, osserva che, ad una prima valutazione, la proposta è apprezzabile in quanto conserva il principio dell'utilità sociale, senza più farne un obiettivo da perseguire mediante la legge. D'altra parte, la riformulazione complessiva del secondo comma dell'articolo 41 proposta dalla maggioranza continua ad essere inaccettabile. In particolare, non si vede perché la legge potrebbe limitare l'attività economica privata solo per tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana: esistono altri valori costituzionalmente rilevanti che non sono riconducibili a questi e che pertanto non potrebbero essere tutelati dalla legge.
Sottolinea che è condivisa la convinzione che si debba alleggerire il peso e i vincoli dello Stato sull'economia privata, ma che, ugualmente, non si deve avere paura di stabilire i limiti dell'iniziativa economica privata.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso che il suo gruppo si riserva di svolgere una riflessione più approfondita sul subemendamento presentato, osserva che un passo avanti è stato senza dubbio compiuto in quanto si conferma quanto previsto in Costituzione, ossia che l'attività economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Quel che non è accettabile è che il parametro di riferimento per i limiti dell'economia privata non sia più la Costituzione, ma diventi la legge ordinaria, ossia la maggioranza politica del momento.

David FAVIA (IdV) condivide le perplessità manifestate dai deputati Mantini e Bressa. Osserva che l'articolo 41 vigente presenta una struttura chiara e ben congegnata: al primo comma è enunciato il principio generale della libertà dell'iniziativa economica privata; al secondo comma se ne fissano i limiti; soltanto al terzo comma si stabilisce quel che può fare la legge, sulla base dei limiti generali già fissati. A suo avviso, questa struttura dovrebbe essere mantenuta: se quindi si vogliono dare indirizzi al legislatore, si dovrebbe intervenire esclusivamente sul terzo comma, inserendovi quanto corrisponde alle sensibilità nuove del Paese.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dà atto al Governo di aver recepito quanto da lei suggerito. Osserva tuttavia che permane il problema del ruolo della legge. Si chiede quindi se le modifiche che riguardano la funzione della legge ordinaria nella disciplina dell'economia non possano essere introdotte nel terzo comma dell'articolo 41, nel senso di precisare che la legge può stabilire limitazioni all'attività economica privata in modo da assicurare che non contrasti con la sicurezza, la libertà, la dignità umana.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva che, rispetto al nuovo testo del secondo comma inizialmente proposto dalla maggioranza, che era inaccettabile e contraddittorio, si è giunti ad una formulazione che di fatto è una perifrasi sgrammaticata del secondo comma vigente. Il richiamo alla legge è senza dubbio un problema, in quanto limita il campo di intervento del legislatore chiamandolo a garantire soltanto la sicurezza, la libertà e la dignità umana, il che è in contraddizione con la prima parte del secondo comma, nel quale si stabilisce che anche l'utilità sociale è un limite dell'attività economica privata. Se d'altra parte la maggioranza rinunciasse al richiamo alla legge nel secondo comma, si tornerebbe

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al testo del secondo comma vigente, il che permetterebbe di discutere assieme con più serenità delle altre modifiche che si vogliono introdurre nell'articolo 41, ossia quelle relative alla libera concorrenza e alla leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva che il subemendamento proposto dal Governo tiene conto di quanto emerso: era stato chiesto di mantenere il richiamo all'utilità sociale senza però fare riferimento alla legge e il subemendamento si orienta in questo senso. Il successivo richiamo alla legge - nell'inciso secondo cui «la legge non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana» - è dovuto al fatto che la Commissione ha espresso parere favorevole sugli identici subemendamenti 0.1.100.10 Favia e 0.1.100.20 Calderisi, che tendono appunto a inserire tale inciso nel testo.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul subemendamento 0.1.100.51 del Governo.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4567 Governo recante Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di Governo.
Audizione dei professori Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma, Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, Università di Teramo, Francesco Saverio Marini, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università Tor Vergata di Roma, Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo, Università di Perugia, Francesco Pizzetti, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino e Luciano Vandelli, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna.
(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, introduce l'audizione. Avverte inoltre che il professor Francesco Saverio Marini, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Tor Vergata, a Roma, non potrà prendere parte alle audizioni a causa di un impegno concomitante ed ha consegnato agli atti una relazione.

Vincenzo CERULLI IRELLI, ordinario di diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma, Stelio MANGIAMELI, ordinario di diritto costituzionale, Università di Teramo, Francesco MERLONI, ordinario di diritto amministrativo, Università di Perugia, Francesco PIZZETTI, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino, Luciano VANDELLI, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Enrico LA LOGGIA (PdL), Salvatore VASSALLO (PD) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP).

Francesco PIZZETTI, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino, Luciano VANDELLI, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna e Francesco MERLONI, ordinario di diritto amministrativo, Università di Perugia, rispondono

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ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia i professori per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, sul testo risultante dall'esame degli emendamenti, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: favorevole con una condizione e un'osservazione della Commissione giustizia; favorevoli delle Commissioni cultura, trasporti e affari sociali; favorevole con un'osservazione della Commissione lavoro.

Souad SBAI (PdL), relatore, rileva che, per quanto riguarda i pareri espressi dalle commissioni in sede consultiva, l'unico che ponga condizioni è quello della Commissione giustizia. Ritenendo che si tratti di una condizione meritevole di attenzione, presenta l'emendamento 1.50 che la recepisce (vedi allegato).

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che il problema cui l'emendamento proposto oggi dalla relatrice tenta di trovare una soluzione era già stato evidenziato da lui nel corso del dibattito, ma senza che la maggioranza ne tenesse conto, col risultato che il testo trasmesso alle Commissioni per il parere contiene un apparato sanzionatorio che riduce notevolmente le pene oggi previste per chi, come gli esponenti delle frange violente negli scontri avvenuti a Roma sabato scorso, viola il divieto di mantenere il volto scoperto.
Sottolinea che, a parte il problema delle sanzioni, permane il problema del riferimento espresso ad indumenti quali il burqa e il niqab, che è peraltro inutile, come dimostra l'esperienza del Belgio e della Francia, che hanno adottato leggi nelle quali si sancisce il divieto di rendersi irriconoscibili, senza però far riferimento a questi indumenti in modo specifico.
Infine, reputa eccessiva la sanzione della preclusione all'acquisto della cittadinanza per chi si rende responsabile del nuovo reato di costrizione all'occultamento del volto, atteso che per i cittadini italiani non è mai prevista nell'ordinamento la sanzione della perdita della cittadinanza a seguito della condanna per un reato.

Donato BRUNO, presidente, rilevato che le questioni ancora aperte sono numerose e che, nondimeno, il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'inizio della discussione del provvedimento in Aula per lunedì prossimo, 24 ottobre, si riserva di dedicare tempi congrui alle riunioni del comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda sulla linea del presidente, ritenendo che

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l'emendamento proposto dalla relatrice sia condivisibile, ma che il testo sia ulteriormente suscettibile di miglioramenti.

Manlio CONTENTO (PdL) chiarisce che la Commissione giustizia ha inteso, con il suo parere, richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulle conseguenze che il testo attuale avrebbe in termini di effetti sanzionatori su coloro che violano il divieto previsto dalla legge. L'emendamento della relatrice, che recepisce correttamente la condizione della Commissione giustizia, introduce una attenuante per effetto della quale le sanzioni attualmente previste per chi si copre il volto nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono confermate, compreso l'arresto, mentre è rimesso alla valutazione del giudice decidere di applicare una sanzione più lieve a chi viola il divieto al di fuori delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e in circostanze tali che il fatto risulti di lieve entità. In questo modo, l'intento della Commissione di merito di sanzionare un certo comportamento è stato salvaguardato, nel contempo senza sacrificare l'esigenza di assicurare la proporzione tra le sanzioni e i comportamenti.
Quanto al nuovo reato di costrizione all'occultamento del volto, rileva che si tratta di una previsione destinata a restare senza effetti, in quanto la fattispecie si applica quando il fatto non costituisce reato più grave, il che appare improbabile in quanto il comportamento in questione integra quasi certamente anche la fattispecie di un reato più grave.

Barbara POLLASTRINI (PD) insiste per una ulteriore riflessione sul testo, non da ultimo in considerazione della questione segnalata dal deputato Contento, ritenendo inopportuno rinviare i problemi alla discussione in Assemblea. Ricorda che la sua parte politica chiedeva che si arrivasse a una soluzione condivisa e chiede alla maggioranza di riflettere ancora sulla opportunità di fare espresso riferimento al burqa e al niqab, per evitare un giudizio di incostituzionalità della legge.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda sull'opportunità di svolgere una ulteriore riflessione sul testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.50 della relatrice, deputata Sbai, e delibera di conferirle il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
COM(2011)560 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Governance Schengen - Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
COM(2011)561 def.