CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2011
548.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo LEHNER (PT) interviene, anche a seguito dei gravissimi episodi di violenza verificatisi nel corso della manifestazione svoltasi a Roma il 15 ottobre scorso, per chiedere che sia esaminata quanto prima la sua proposta di legge n. 1948 recante «Disposizioni sull'individuazione di zone idonee all'esercizio del diritto di riunione e allo svolgimento di manifestazioni nell'area urbana di Roma». Ricorda di aver presentato questa proposta di legge da circa tre anni, senza che sia stata mai esaminata.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che la sede nella quale

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vengono programmati i lavori delle Commissioni è l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che non si può in questo momento prendere in considerazione la richiesta dell'onorevole Lehner.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
Testo unificato C. 627 Binetti ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati l'11 ottobre 2011.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, presenta una proposta di parere (vedi allegato 1) che tiene conto di quanto da lui rilevato nel corso della precedente seduta sulla formulazione del testo in esame nonché dei recenti episodi di gravissima violenza verificatisi a Roma sabato scorso, in occasione di una manifestazione pubblica, e posti in essere da manifestanti che indossavano caschi o altri tipi di copricapo che rendevano difficoltoso il riconoscimento della persona.
Illustra pertanto la proposta di parere, nella quale è stata inserita una condizione volta a chiedere la sostituzione dell'articolo 1 del testo, prevedendo che la modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia limitata ad introdurre un nuovo comma volto a stabilire che la pena dell'ammenda sia applicata ai soli casi in cui il divieto di celare o travisare il volto, o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, sia violato in occasioni diverse da quelle previste dal secondo periodo del comma 1. Ricorda che il secondo periodo si riferisce al caso in cui il fatto sia compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo le manifestazioni sportive che comportino l'uso dei mezzi di travisamento del volto) al fine di precisare che per esse non può valere alcun motivo che giustifichi condotte atte a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
In sostanza, l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dovrebbe mantenere immutato i primi due commi, diretti a punire con l'arresto e l'ammenda la violazione del divieto di uso di caschi protettivi o di altri mezzi diretti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo, ed essere modificato stabilendo che qualora la condotta di travisamento del volto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico attraverso indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, sia punita con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Questa circostanza attenuante non troverebbe applicazione nel caso di manifestazioni.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente da atto al relatore, onorevole Contento, di aver evidenziato nella precedente seduta alcune questioni applicative del testo trasmesso dalla I Commissione prima che si verificassero le violenze durante la manifestazione svoltasi a Roma sabato scorso, rilevando come la Lega aveva chiesto tempo per riflettervi opportunamente. In merito alla proposta di parere dichiara di essere favorevole all'inserimento di una condizione relativa all'articolo 1 diretta a mantenere la sanzione detentiva già prevista dalla normativa vigente nel caso di travisamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ciò non significa che sia mutato il giudizio altamente positivo della Lega sul testo trasmesso dalla I Commissione.
Preannuncia il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere contraria sia alla proposta di parere del relatore sia al testo trasmesso dalla I Commissione, che, al solo fine di punire coloro che indossano il burqa o il niqab, scardina la normativa vigente facendo venire meno la funzione preventiva e di

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tutela dell'ordine pubblico dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975. A suo parere tutto ciò risulta evidente in considerazione che protagonisti delle violenze di sabato scorso sono state proprio persone che indossavano caschi e che, secondo il provvedimento in esame, non potrebbero più essere puniti con la pena dell'arresto, come invece consente la normativa vigente nei confronti di coloro che indossino caschi in manifestazioni pubbliche. A suo parere si tratta di una scelta politica da parte della maggioranza del tutto schizzofrenica. Non ritiene neanche che le modifiche al testo contenute nella proposta di parere possano migliorarlo, ritenendo peraltro che, nel rispetto dei principi base del diritto penale, l'osservazione dovrebbe tramutarsi in una condizione. Sottolinea tuttavia che anche qualora l'osservazione venisse modificata in condizione il voto del suo gruppo non potrebbe che essere contrario alla proposta di parere del relatore, considerato che non affronta la questione centrale della inopportunità, se non addirittura incostituzionalità, della specificazione riferita ad indumenti quali il burqa ed il niqab.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, ritiene che l'articolo 2 debba essere oggetto di una osservazione al fine di lasciare alla Commissione di merito un margine di discrezionalità in relazione alle pene da prevedere per il nuovo reato che esso è volto ad introdurre.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che ieri, lunedì 17 ottobre, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, riferiti alle parti di competenza della II Commissione.
Avverte quindi che sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (vedi allegato 2).
Avverte altresì che dopo lo svolgimento delle relazioni e gli eventuali interventi l'esame dei due atti proseguirà disgiuntamente e si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la relazione annuale, la discussione si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge comunitaria 2011 consta di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive).
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano, in primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera c) e l'articolo 3, la cui formulazione è identica a quella delle precedenti leggi comunitarie.
L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame.
Il comma 1, lettera c), segnatamente, prevede norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi. La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come

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illeciti amministrativi, è ancorata ad una serie di princìpi e criteri direttivi specificamente indicati.
L'articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da: direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti; regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale (in tal caso con fonte statale trattandosi di materia di competenza statale esclusiva) o amministrativa nell'ordinamento nazionale.
Rientrano inoltre negli ambiti di competenza della Commissione giustizia talune direttive contenute nell'allegato B:
Direttiva 2009/101/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata));
Direttiva 2009/102/CE (Diritto delle società (S.r.l. con un unico socio) (versione codificata);
Direttiva 2010/64/CE (Diritto all'interpretazione e traduzione nei processi penali);
Direttiva 2011/7/CE (Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
Direttiva 2011/36/CE (Tratta degli esseri umani).

Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 3, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Per quanto concerne la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 si segnalano, in particolare, le attività svolte nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
Il 2010 è stato caratterizzato dall'avvio del nuovo programma pluriennale dell'Unione europea nei settori della giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014 (cosiddetto «Programma di Stoccolma»), approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.
La Commissione ha presentato ad aprile un Piano d'Azione al fine di rendere operativo il Programma di Stoccolma. Il Piano risponde a varie richieste avanzate dall'Italia, in particolare per quanto riguarda la lotta all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo e il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX; il miglioramento dello scambio di informazioni a livello europeo e con i principali partner internazionali in chiave di prevenzione della criminalità organizzata e del terrorismo; il rilancio della lotta alla mafia sulla base della confisca dei patrimoni illeciti; l'estensione del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca a tutti gli stadi della cooperazione giudiziaria europea, civile e penale; il rafforzamento del quadro normativo europeo sul trasferimento nei Paesi di origine dei cittadini dell'Unione condannati; la promozione del principio di libera circolazione delle persone in un quadro di legalità e sicurezza.

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Nel settore giustizia, con particolare riferimento alla cooperazione giudiziaria penale, è stata approvata la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ed è stato raggiunto un accordo politico sugli standard minimi in materia di diritto all'informazione nei procedimenti penali. La Commissione inoltre ha avviato una riflessione in vista della pubblicazione del futuro Libro Verde relativo alle questioni connesse alla detenzione nell'Unione europea.
In materia di cooperazione giudiziaria civile è stato definito il quadro giuridico di una «cooperazione rafforzata» nei settori del divorzio e della separazione legale, cui partecipa anche l'Italia, con l'obiettivo di promuovere una maggiore autonomia delle parti nella scelta del diritto applicabile e garantire così maggiore certezza giuridica.
Si riserva di esprimere nella seduta di domani una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria, una proposta di parere sulla relazione annuale, e il parere sugli articoli aggiuntivi presentati.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2011.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2094 Tenaglia recante definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto del dottor Giuseppe Santalucia, magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che si è svolto un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa alle ore 16 di mercoledì 25 ottobre prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in

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attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato ed abb.

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.