CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2011
545.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Sandro GOZI (PD) avverte che - alla luce degli eventi di ieri, con particolare riferimento alla mancata approvazione da parte dell'Assemblea dell'articolo 1 del disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 - i deputati del gruppo del PD non prenderanno parte alle odierne sedute della XIV Commissione, essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Ricorda che nel marzo del 1999, in sede di approvazione del bilancio dell'Unione, la Commissione europea guidata da Jacques Santer fu costretta alle dimissioni, in occasione di un voto contrario del parlamento europeo. Analoga decisione dovrebbe assumere il Governo guidato da Silvio Berlusconi.

(I deputati del gruppo del Partito Democratico abbandonano l'aula della Commissione).

Mario PESCANTE, presidente, preso atto dell'abbandono dell'aula della Commissione da parte dei deputati appartenenti al gruppo del PD, osserva che l'Esecutivo in carica è quello che ha vinto le elezioni nel 2008 e che, come previsto dalla Costituzione, governa il Paese.

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Ringrazia per la presenza i numerosi deputati dei gruppi del PdL e della Lega, e propone di proseguire i lavori già previsti per la giornata odierna.

La Commissione concorda.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore sul disegno di Legge comunitaria 2011, sottolinea con rammarico come la XIV Commissione avvii l'esame in prima lettura alla Camera del disegno di legge comunitaria 2011, ovvero di un provvedimento di notevole portata, proprio in una seduta nella quale l'opposizione ha deciso, senza adeguati motivi, di compiere la scelta di non partecipare ai lavori.
Sottolinea quindi che la legge n. 11 del 2005 prevede che il disegno di legge sia presentato entro il 31 gennaio di ciascun anno mentre il provvedimento in esame è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 settembre 2011. Questa è stata una conseguenza dei ritardi registrati nell'esame del disegno di legge comunitaria 2010, che, come è noto, dopo essere stato approvato dal Senato in prima lettura e modificato dalla Camera, è ora all'esame in seconda lettura del Senato. Tali eventi confermano l'esigenza di una riforma nelle procedure di esame della legge comunitaria, riforma che la Camera ha avviato in modo condiviso approvando un testo unificato di diverse proposte di legge nella scorsa primavera.
Il disegno di legge ha una struttura estremamente agile ed è composto dai soli articoli recanti i principi di delega generali e dai due tradizionali allegati, l'allegato A, vale a dire l'allegato contenente le direttive per il cui recepimento i relativi schemi di decreto legislativo non devono essere sottoposti al parere parlamentare (a meno che non contengano sanzioni penali) e l'allegato B, vale a dire l'allegato contenente le direttive per il cui recepimento i relativi schemi di decreto legislativo devono essere sottoposti al parere parlamentare.
I principi di delega generali riproducono quelli recati dalle ultime leggi comunitarie e non richiedono pertanto un esame approfondito. Richiama soltanto la previsione dell'obbligo di relazione tecnica e di trasmissione anche alla Commissione bilancio per gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie e la previsione che, qualora gli schemi di decreti legislativi comportino nuovi o maggiori oneri si provvederà a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Ricorda poi che risulta confermata la prassi avviatasi dalla legge comunitaria 2007 di prevedere un «termine mobile» per la scadenza dell'esercizio della delega, in luogo di quello fisso, stabilito nei dodici mesi dall'approvazione della legge utilizzato in passato. L'articolo 1 comma 1 prevede infatti che termine generale per l'esercizio della delega sia quello dei due mesi antecedenti a quello di recepimento di ciascuna delle direttive. Si prevede inoltre che per le direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria, il termine della delega sia quello dei tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Per le direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento, il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Al riguardo, segnalo subito che l'allegato A al disegno di legge prevede due sole direttive, mentre l'allegato B ne prevede ventuno. Una delle due direttive nell'allegato A (la direttiva 2009/156/CE) e cinque delle ventuno direttive contenute nell'allegato B (le direttive 20067112/CE; 2009/101/CE; 2009/102/CE; 2009/158/CE e

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2010/23/UE) non indicano espressamente un termine per il loro recepimento e dovranno pertanto essere attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, altre cinque direttive (la 2009/126/CE, la 2010/18/UE, la 2010/40/UE, la 2010/65/UE e la 2010/73/UE) hanno termini di recepimento compresi tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2012. Solo una rapida approvazione del disegno di legge comunitaria consentirà pertanto che i termini di delega risultino congrui per evitare l'apertura di procedure di infrazione contro l'Italia.
Sempre con riferimento ai principi di delega generali ritiene opportuno che il Governo valuti l'opportunità di precisare la portata del comma 7 dell'articolo 1. Tale comma prevede infatti l'applicazione del potere sostitutivo statale di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, nei casi di inadempienza delle regioni o delle province autonome, per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, vale a dire per quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea. La ratio della norma appare chiara per quel che concerne le sanzioni amministrative, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha precisato che le regioni e le province autonome hanno potestà normativa in materia di sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni regionali. In tal senso si può quindi ipotizzare l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione di tali sanzioni. Di contro, la materia della definizione delle sanzioni penali risulta di competenza esclusiva statale (articolo 117, terzo comma, lettera l) ed appare pertanto incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non appaiono poter in alcun modo intervenire.
Inoltre, con riferimento all'articolo 2, segnala che la lettera c) del comma 1 include previsioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge comunitaria 2010 poi espunto dalla Camera ma non presenti in precedenti leggi comunitarie. Si riferisce in particolare alla possibilità per i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie di prevedere sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione fino a sei mesi ovvero la privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale, e alla possibilità della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsto dai decreti legislativi.
Per quel che concerne le direttive riportate in allegato, si sofferma su quelle più significative.
Nell'allegato A segnala la direttiva 2010/31/CE. Le disposizioni della direttiva riguardano in particolare il quadro comune di una metodologia di calcolo della prestazione energetica, l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica, i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero, la certificazione energetica, l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica. Ciò premesso, occorrerebbe valutare, data la rilevanza della direttiva, un suo «trasferimento» nell'allegato B.
Nell'allegato B segnala:
la direttiva 2009/126/CE relativa al recupero di vapori di benzina. Tale direttiva risulta peraltro inclusa anche nel disegno di legge comunitaria 2010, all'articolo 14, ed occorrerà pertanto, al momento della sua approvazione, procedere al necessario coordinamento tra i due testi;
la direttiva 2010/18/CE. La direttiva attua l'accordo quadro sul congedo parentale sottoscritto nel giugno 2009 dalle organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali; essa riconosce ai lavoratori il diritto individuale ad un congedo parentale per la nascita o l'adozione

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di un figlio, per un periodo minimo di quattro mesi; secondo l'accordo andrebbe prevista, in linea di principio, la non trasferibilità da un genitore all'altro;
la direttiva 2010/23/CE. La direttiva prevede, fino al 30 giugno 2015, l'applicazione del meccanismo dell'«inversione contabile» alle operazioni effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas ad effetto serra; in sostanza l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione;
la direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Tale direttiva risulta peraltro inclusa anche nel disegno di legge comunitaria 2010, all'articolo 18, ed occorrerà pertanto, al momento della sua approvazione, procedere al necessario coordinamento tra i due testi;
la direttiva 2010/41/CE: la direttiva ha lo scopo di applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma;
la direttiva 2010/53/CE. La direttiva delimita un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano;
la direttiva 2010/64/CE. La direttiva individua norme minime comuni relative all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali. In particolare, il diritto all'interpretazione comporta per i paesi dell'Unione l'obbligo di rendere disponibile agli interessati un interprete per le comunicazioni con il loro avvocato, nonché per qualsiasi interrogatorio o audizione; il diritto alla traduzione viene in particolare previsto per le decisioni che privano una persona della propria libertà; per gli atti contenenti i capi di imputazione e per le sentenze;
la direttiva 2010/73/CE in materia di OPA e obblighi di trasparenza. Tale direttiva risulta peraltro inclusa anche nel disegno di legge comunitaria 2010, all'articolo 7, ed occorrerà pertanto, al momento della sua approvazione, procedere al necessario coordinamento tra i due testi. La direttiva detta misure di maggiore trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi a carico delle imprese; vengono in particolare ridefinite le informazioni chiave da rendere all'investitore; sono poi esentate dagli obblighi della direttiva gli strumenti finanziari qualora il corrispettivo totale dell'offerta pubblica di acquisto nell'Unione sia inferiore a cinque milioni di euro;
la direttiva 2010/75/CE in materia di emissioni industriali. La direttiva prevede in particolare l'obbligo di autorizzazione di ogni installazione e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti;
la direttiva 2011/7/CE. La direttiva concerne i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La direttiva prevede che quando la parte debitrice sia una pubblica amministrazione le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, laddove il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e l'importo non è stato ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore; i termini di pagamento previsti per tali transazioni commerciali sono di trenta giorni.
la direttiva 2011/36/CE concernente la tratta degli esseri umani. La direttiva prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta degli esseri umani. La direttiva propone in particolare una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, con particolare riferimento alla definizione della «posizione di vulnerabilità» che deve caratterizzare gli individui vittime del reato. Si precisa infatti che tale posizione presuppone una situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima. Viene inoltre più

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specificamente definito l'ambito dello «sfruttamento», ricondotto alle fattispecie di sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi; viene infine introdotta una soglia minima per la sanzione penale di cinque anni, elevabile in alcuni casi a dieci.

Conclusivamente segnala che risultano non ancora attuate dall'Italia e non incluse però né nel presente disegno di legge né nelle precedenti leggi comunitarie alcune direttive per le quali risulta necessario evitare le procedure di infrazione stante il fatto che sono già scaduti i termini di recepimento. Sarà compito della XIV Commissione lavorare in questa direzione e si dichiara a tal fine aperto al confronto e ad una valutazione, nel merito, delle proposte di modifica al testo che saranno avanzate.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore per la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010, ricorda che la Commissione XIV avvia oggi l'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2010) e che si tratta del primo esame parlamentare di questo specifico documento. Infatti, la legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010) ha introdotto alcune modifiche nella legge n. 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea). In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti (articolo 15 della legge n. 11/2005): una relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea; una relazione consuntiva sull'anno precedente, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
La relazione consuntiva deve contenere (articolo 15, comma 2, della legge n. 11/2005):
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione;
c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di Decisioni dell'Unione europea.

A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 11 del 2005, la Giunta del Regolamento della Camera, con il parere del 14 luglio 2010, ha stabilito che la relazione previsionale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea venga esaminata congiuntamente al programma di lavoro annuale della Commissione europea e al programma di diciotto mesi della Presidenza del Consiglio dell'Unione e che la relazione consuntiva venga esaminata

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congiuntamente al disegno di legge comunitaria.
La prima relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010 è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011; la prima relazione programmatica è stata trasmessa alla Camera nella medesima data.
L'esame della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e sul Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota (Doc. LXXXVII-bis, n. 1-A) è stato concluso dall'Assemblea della Camera nella seduta di mercoledì 7 settembre 2011.
Al riguardo, una prima osservazione si impone sui tempi di trasmissione e di esame del documento: il fatto che la Commissione avvii solo ora, nel mese di ottobre, l'esame di una relazione consuntiva relativa al precedente anno 2010 rende il documento e, conseguentemente, il suo esame parlamentare, oggettivamente superati. Ma di questo ritardo risulta anche responsabile il ritardo nell'esame del disegno di legge comunitaria 2010 già ricordato dal collega Maggioni.
Inoltre, segnala che, a dispetto del dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione non dà puntualmente conto del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.
Si tratta peraltro di un'attività, quella dei pareri delle Camere in fase ascendente, che sta assumendo un considerevole rilievo. Nella XVI Legislatura le Commissioni della Camera hanno avviato l'esame di 120 progetti di atto normativo dell'Unione europea, approvando 45 documenti finali. In tutta la XV Legislatura era stato avviato l'esame di otto progetti di atto normativo ed erano stati approvati solo cinque documenti finali.
Auspica quindi che il Governo possa fornire, nel corso dell'esame, informazioni alla Commissione al riguardo.
In particolare, per quel che attiene la competenza della Commissione XIV in ordine alle questioni istituzionali generali dell'Unione europea, ricorda che la Commissione XIV ha approvato un documento finale, il 9 giugno 2010, sulla proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, in attuazione di una disposizione del Trattato di Lisbona. Al riguardo, la relazione segnala unicamente l'approvazione dell'Iniziativa legislativa europea, mentre non segnala come alcune osservazioni del documento approvato dalla Camera risultino ricomprese nel testo finale del regolamento (in particolare con riferimento all'esigenza di massima trasparenza delle fonti di finanziamento) e se tale circostanza risulti una coincidenza oppure il risultato di un'azione negoziale dell'Italia.
Per quel che concerne le relazioni esterne, il documento sostiene che nel corso del 2010 «l'Italia ha contenuto a sostenere con vigore e fermezza la strategia di allargamento e le aspirazioni europee di Turchia, Croazia, Islanda e Balcani occidentali». In proposito, segnalo, da ultimo, l'approvazione, nella seduta del 7 settembre 2011, da parte dell'Assemblea della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e sul Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota. La risoluzione approvata dall'Assemblea in questa occasione fa infatti riferimento all'esigenza di «promuovere un rilancio del processo di allargamento, cogliendo il momento positivo dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea», senza però citare esplicitamente Turchia, Islanda e Balcani occidentali.
Con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia la relazione rileva come l'Italia abbia mantenuto un costante impegno al fine di portare in primo piano,

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in sede europea, la necessità di una solida politica comune relativamente alle problematiche affrontate dai paesi di «frontiera esterna». Invita però il Governo a chiarire quale seguito sia stato dato alle sollecitazioni contenute nei documenti finali approvati dalle Commissioni competenti sul programma di Stoccolma, il 1o dicembre 2009, e sulla modifica del regolamento Frontex, il 10 giugno 2010. Tra queste sollecitazioni ricordo quella a monitorare lo stato di attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini e quella sull'esigenza di rafforzare la cooperazione di Frontex con i paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale e il suo ruolo nella sottoscrizione degli accordi tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei flussi migratori.
Con riferimento alla riforma della governance economica, le Commissioni riunite V e XIV hanno approvato un documento finale il 10 dicembre 2010 nel quale, tra le altre cose, si richiede una migliore individuazione degli indicatori di rischio di squilibrio macroeconomico; un'attenuazione nella previsione di criteri quantitativi rigidi e semiautomatici per la riduzione del debito pubblico ed una maggiore riflessione sul ricorso alla «maggioranza inversa» per l'irrogazione delle sanzioni. Anche a questo proposito risulta opportuno che il Governo chiarisca quale riscontro tali osservazioni abbiano trovato nell'elaborazione del testo definitivo del nuovo patto di stabilità e crescita, approvato definitivamente dal Consiglio Ecofin del 4 ottobre 2011.
Con riferimento al settore della vigilanza finanziaria, la relazione ricorda l'entrata in vigore del Comitato europeo per i rischi sistemici e delle tre nuove autorità europee, la European Banking Authority, la European Securities and Market Autorithy e la European Insurance and Occupational Pensions Autorithy. Sulle relative proposte la VI Commissione finanze aveva approvato un documento finale, il 22 settembre 2009, volto a richiedere, tra le altre cose, l'attribuzione al Comitato per i rischi sistemici di personalità giuridica e poteri vincolanti, nonché la tutela dell'indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza, attribuendo alle stesse poteri minimi comuni. Inoltre, il 19 ottobre 2010, la VI Commissione finanze ha approvato un documento finale sulla proposta di regolamento sulle agenzie di rating. Il documento richiede, tra le altre cose, l'attribuzione alla European Securities and Market Autorithy di precisi poteri sanzionatori e l'incentivazione di agenzie di rating a livello regionale/locale. Anche su questi aspetti, auspica che il Governo possa precisare il seguito dato alla posizione assunta dalla Camera.
Insieme, segnala che dalla relazione consuntiva emerge invece la coerenza di posizioni assunte da Camera e Governo sulla vicenda della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'UE. Infatti, in questo caso, alla valutazione contraria della Commissione X Attività produttive il 15 dicembre 2010 si è associato il voto contrario dell'Italia in seno al Consiglio competitività del dicembre 2010.
Auspica, in conclusione, che, come sempre avvenuto negli anni passati, si raggiunga il consenso di tutti i gruppi in seno alla XIV Commissione in merito ai contenuti della relazione per l'Assemblea e della risoluzione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

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Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 381.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato), che illustra nel dettaglio anche richiamando le osservazioni formulate lo scorso 11 luglio 2011 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all'individuazione dell'Organismo di controllo responsabile in sede nazionale dell'applicazione del Regolamento n. 1371 del 2007. In particolare, segnala come l'AGCOM evidenzi le criticità dello schema di decreto laddove individua in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'organismo di controllo previsto dal Regolamento, in quanto non sarebbe soggetto regolatore indipendente «sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura e dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti di accesso», come richiesto dal diritto dell'Unione europea. L'AGCOM ritiene invece di essere l'organo naturalmente deputato - per struttura e attribuzioni, per expertise sinora maturata, nonché per i requisiti di indipendenza - a garantire l'applicazione del suddetto Regolamento.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 542 del 5 ottobre 2011:
a pagina 180, seconda colonna, ventesima riga, dopo le parole: «parere favorevole» aggiungere le seguenti: «(vedi allegato 1).»;
dopo la pagina 182, inserire il seguente testo:

«ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (Atto n. 386).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della

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direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (atto n. 386);
richiamate le valutazioni del Consiglio europeo dello scorso 24-25 marzo 2011, che ha convenuto sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'Unione europea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.»;

a pagina 183, riga 1, sostituire le parole: «ALLEGATO 1» con le seguenti: «ALLEGATO 2».