CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2011

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge in titolo. Tale disegno di legge, approvato dalla I Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007 (articolo 1).
Illustra, quindi, sinteticamente il provvedimento, evidenziando che l'articolo che maggiormente rientra nell'ambito di competenza della Commissione è quello in cui si dispone in ordine alla destinazione delle risorse dell'otto per mille.
L'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo, vengono riaffermate le libertà previste dalla Costituzione.
L'articolo 3 concerne lo status dei ministri di culto con riguardo ai chierici dell'Arcidiocesi i quali godono del libero esercizio del loro ministero. Questi, nel caso in cui fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, possono essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. L'Arcidiocesi rilascia un'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero. L'articolo 4 disciplina l'assistenza spirituale ai militari in favore dei soldati ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi. Gli articoli. 5 e 6 disciplinano rispettivamente l'assistenza spirituale ai ricoverati e ai detenuti.
L'articolo 7 è volto a regolamentare l'insegnamento religioso nelle scuole stabilendo che l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, altresì, all'Arcidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
L'articolo 8 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
Rileva, poi, che l'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi. L'articolo 10 consente agli appartenenti all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, stabilendo che il diritto di osservare tali festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
Come già accennato, ricorda, poi, come la norma che presenta maggiori profili di interesse della Commissione sia l'articolo 21. Si prevede, infatti, che l'Arcidiocesi concorra, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
Fa presente, infine, che il provvedimento non contiene ulteriori profili rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ad eccezione della destinazione delle risorse dell'otto per mille, vincolate, tra l'altro, a iniziative filantropiche o assistenziali.

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Propone, pertanto, di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo. Tale disegno di legge è stato approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, senza emendamenti.
Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, sottolinea che esso intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007, come specificato all'articolo 1.
L'articolo 2 riconosce l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali. Esclude, quindi, l'applicazione della legislazione sui cosiddetti culti ammessi, che prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.
L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, riconoscendo loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile; agli stessi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio ex legge n. 331 del 2000.
Ai sensi degli articoli. 4, 6, 7 e 8, il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se sono militari in servizio, se sono ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se sono detenuti in istituti penitenziari con relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.
Osserva, poi, che l'articolo 9 affronta il tema dell'istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
L'articolo 11 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
Rileva, poi, che l'articolo 12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia.
Dopo avere illustrato brevemente il contenuto dei restanti articoli, passa a illustrare l'articolo 25, che presenta alcuni profili di competenza della Commissione.

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Tale articolo prevede, infatti, che la Chiesa apostolica in Italia partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimarranno, pertanto, di esclusiva pertinenza dello Stato.
Il provvedimento in esame, come emerge da quanto sinteticamente illustrato, non contiene ulteriori profili rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ad eccezione della destinazione delle risorse dell'otto per mille a finalità sociali e umanitarie.
Propone, pertanto, di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.55.

5-04887 Farina Coscioni: Iniziative per incentivare l'uso dei farmaci generici.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Osserva, quindi, che la sua replica prende le mosse da una recente dichiarazione del ministro Fazio, secondo cui i farmaci a brevetto scaduto o «generici» sarebbero da preferire quando è utile e possibile, ma sempre rispettando la scelta terapeutica del medico prescrittore; pertanto, il ministro si è detto contrario a ogni ipotesi di sostituibilità del farmaco con altro equivalente, senza il consenso del medico. A suo avviso, tale dichiarazione denota un approccio al problema della incentivazione allo sviluppo dell'impiego dei farmaci generici che spiega, in gran parte, lo scarso utilizzo di questa tipologia di farmaci in Italia. Ricorda, quindi, l'esperienza di altri Paesi, come la Gran Bretagna, la Germania e la Francia, hanno affrontato il problema puntando sul coinvolgimento di tutti i principali attori interessati: medici prescrittori, farmacisti e aziende farmaceutiche. In Gran Bretagna, la legge stabilisce che i farmacisti siano obbligati a dispensare esattamente il farmaco prescritto dal medico; poiché la cultura medica inglese si basa sul concetto dell'open generic prescribing, una volta che sulla ricetta medica è indicata solo la denominazione del principio attivo, il farmacista è libero di somministrare qualunque versione del farmaco. In Germania esiste un articolato sistema di controllo del comportamento prescrittivo dei medici per orientarlo a criteri di economicità, basato su un tetto di spesa; i medici prescrittori in questo caso dispongono di un budget annuale di spesa e, in caso di disavanzo, le casse mutue possono rivalersi sul singolo medico; se, invece, il medico risparmia prescrivendo farmaci generici, i soldi in più gli vengono lasciati per migliorare la buona pratica. Dopo essersi brevemente soffermata sulle caratteristiche che contraddistinguono anche il modello della Francia, rileva anche la posizione del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI) riguardo alla limitazione della sostituibilità dei farmaci generici almeno per alcune categorie di assistiti, come ad esempio i pazienti anziani cronici. Rileva ancora come la risposta del rappresentante del Governo non faccia piena luce sulle iniziative da adottare per incentivare maggiormente l'uso di farmaci generici. In proposito, ritiene che debba essere attentamente valutata la possibilità di riconoscere ai farmacisti la facoltà di sostituzione del farmaco cosiddetto «griffato» con un farmaco generico, ogni qualvolta ciò non sia espressamente escluso nella prescrizione medica.

5-05133 Cenni: Salvaguardia del comparto apistico nazionale.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Dopo aver rilevato come sia necessario attendere il prossimo 18 ottobre per una compiuta valutazione della risposta del Governo, dichiara di apprezzarne la puntualità e la precisione, che confermano la nota sensibilità

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del sottosegretario Martini verso questo tema. Ritiene, peraltro, che sulla base dei dati già oggi a disposizione, in particolare con riferimento alla Germania e alla Slovenia, sia possibile affermare la necessità di vietare l'impiego delle sostanze chimiche richiamate nell'atto di sindacato. Auspica, infine, che il Governo assuma iniziative incisive al fine di tutelare gli apicoltori e i consumatori.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizione di docenti universitari, operatori del settore ed esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto recanti «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4308 Farina Coscioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 10 ottobre 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni: «Norme in materia di donazione degli embrioni a fini di nascita e di destinazione dei medesimi a fini di ricerca scientifica». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Antonio PALAGIANO (IdV), relatore, illustra brevemente la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, testé abbinata, rilevando come essa incida su un ambito di applicazione assai più ampio di quello della sua proposta di legge n. 2058, in quanto è volta a rivedere alcuni aspetti fondamentali della legislazione vigente in materia di procreazione medicalmente assistita e, dunque, della legge n. 40 del 2004. La citata proposta di legge n. 4308, infatti, prevede, tra l'altro, la possibilità di donare non solo gli embrioni, ma anche i gameti, nonché la possibilità di ricavare dagli embrioni abbandonati cellule staminali per fini di ricerca scientifica. Si prevede, inoltre, la possibilità di donazione in favore di una singola donna, anziché della sola coppia. Nella relazione alla proposta di legge si sostiene, inoltre, che sarebbe più corretto parlare di «donazione» degli embrioni abbandonati, anziché di «adozione», perché quest'ultima nozione sarebbe suscettibile di generare confusione con l'istituto civilistico dell'adozione di minori. Sottolinea, infine, come l'intento di superare il divieto di fecondazione eterologa sia giustificato, nella relazione, dal richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di

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non condividere la decisione di abbinare la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, atteso che, come emerge anche dall'illustrazione che ne ha fatto il relatore, essa verte su una problematica assai più ampia di quella dell'originaria proposta di legge n. 2058 Palagiano.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA, intervenendo per una precisazione rispetto ad alcune questioni sollevate nelle precedenti sedute, fa presente che il decreto ministeriale che disponeva il trasferimento degli embrioni crioconservati nella biobanca istituita presso l'Ospedale Maggiore di Milano si è rivelato inapplicabile, per ragioni tecniche e giuridiche, connesse, in particolare, alla revocabilità del consenso prestato dai genitori biologici. Sono emersi, inoltre, problemi di carattere finanziario e assicurativo. Pertanto, il Governo ha ritenuto di procedere alla modifica della disciplina in materia, adottando nuove linee guida che, a breve, saranno sottoposte alla Conferenza Stato-regioni e, quindi, al Consiglio superiore di sanità. Suggerisce, per tali ragioni, l'opportunità che la Commissione attenda l'adozione di tali linee guida, ferma restando, ovviamente, l'autonoma valutazione della stessa Commissione sulle modalità di prosecuzione dell'iter.

Antonio PALAGIANO (IdV), relatore, giudica gravi le considerazioni appena svolte dal sottosegretario Roccella, in base alle quali la Commissione dovrebbe attendere l'adozione di linee guida del Governo prima di pronunciarsi sulle proposte di legge in esame. Dalle dichiarazioni del sottosegretario Roccella sembra emergere, inoltre, che i 450 mila euro stanziati per l'istituzione della biobanca presso l'Ospedale Maggiore di Milano siano stati di fatto sprecati. Ribadisce, infine, la necessità e, anzi, l'urgenza di definire con una norma di rango legislativo come debbano essere gestiti gli embrioni crioconservati da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita, anche a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge n. 40 del 2004.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA dichiara di non comprendere le ragioni della reazione indignata dell'onorevole Palagiano. L'adozione di linee guida e la relativa procedura è disciplinata dalla legge e il relativo iter è stato più lungo del previsto per la necessità di tener conto proprio della giurisprudenza costituzionale sulla legge n. 40 del 2004. Si è trattato, comunque, di un percorso molto partecipato e del tutto trasparente. Quanto alle risorse stanziate per la biobanca di Milano, esse sono state effettivamente utilizzate per la creazione di una struttura che, se necessario, può servire anche ad altro scopo. Uno spreco di risorse si sarebbe prodotto, invece, se si fosse proceduto al trasferimento degli embrioni, con il conseguente rischio, tra l'altro, di contenziosi derivanti dal carattere non definitivo del consenso prestato dai genitori biologici.

Mariella BOCCIARDO (PdL) preannuncia l'imminente presentazione di una proposta di legge in materia.

Delia MURER (PD), premesso di voler attendere l'aggiornamento da parte degli uffici della documentazione in relazione alla proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, di cui è cofirmataria, prima di pronunciarsi sull'insieme dei progetti di legge in esame, rileva che la nozione di «adozione», impiegata nella proposta di legge del relatore, può dare adito a perplessità e dubbi interpretativi.

Vittoria D'INCECCO (PD), riservandosi di valutare attentamente la proposta di legge n. 2058, testé abbinata, sottolinea come l'altra proposta di legge in esame, presentata dall'onorevole Palagiano, abbia senz'altro il merito di creare uno strumento che renda possibile affrontare le conseguenze del divieto di impiantare gli embrioni crioconservati o di utilizzarli per fini di ricerca, imposto dalla legge n. 40 del 2004. Osserva, peraltro, che il termine «adozione» può effettivamente risultare equivoco. Ritiene, inoltre, che debba essere valutata la possibilità di elevare leggermente

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i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b). Osserva, altresì, che andrebbe approfondita l'opportunità di limitare la possibilità di impianto alle sole coppie prive di figli, come prevede la successiva lettera d). Ritiene, infine, che debba essere garantita comunque alla donna la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza in caso di gravi malformazioni del feto o di rischio per la salute della madre.

Andrea SARUBBI (PD) sottolinea il rischio che entrambe le proposte di legge in esame si risolvano in un tentativo di aggirare la legge n. 40 del 2004, introducendo di fatto nell'ordinamento la possibilità per le coppie di ricorrere alla fecondazione assistita eterologa, per giunta con l'impianto di un embrione con patrimonio genetico totalmente estraneo a quello della coppia. Ciò spiegherebbe, a suo avviso, anche la scelta di limitare l'impianto alle coppie senza figli, ovvero alle stesse coppie potenzialmente interessate alla fecondazione eterologa. Auspica, pertanto, che l'esame in Commissione sia approfondito, ampio e adeguato alla complessità della problematica sottesa alle proposte di legge in titolo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che la presidenza ha sin qui garantito e intende continuare a garantire il più ampio dibattito sulle proposte di legge in esame, nonché, se la Commissione lo riterrà opportuno, lo svolgimento di audizioni per approfondirne ulteriormente il contenuto. Osserva, inoltre, che, sebbene non manchino profili di contatto con la tematica della procreazione medicalmente assistita, l'originaria proposta di legge n. 2058 Palagiano ha un ambito di applicazione molto più circoscritto.

Antonio PALAGIANO (IdV), relatore, ritiene che, ampliando eccessivamente l'ambito dell'intervento legislativo in esame, si rischi di ridurre le possibilità di approvare una proposta circoscritta e ampiamente condivisa sul problema dell'impiego degli embrioni attualmente crioconservati. Invita, inoltre, tutti i colleghi e, in particolare, il collega Sarubbi, ad accompagnare le legittime critiche con proposte di soluzioni alternative.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le perplessità espresse dal collega Di Virgilio sull'abbinamento della proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, dal momento che nessuno sembra voler riaprire una discussione sulla legge n. 40 del 2004. Stigmatizza, inoltre, la leggerezza con cui il sottosegretario Roccella ha affermato che un decreto ministeriale, per il quale erano state stanziate risorse significative e che era stato adottato da un Governo sostenuto dall'attuale maggioranza, non ha trovato applicazione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che il rappresentante del Governo ha esposto le ragioni che, dal suo punto di vista, hanno impedito la piena attuazione del decreto ministeriale cui ha fatto riferimento l'onorevole Pedoto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

Gero GRASSI (PD), relatore, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, che propone sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione

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degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 21 ottobre 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.