CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.45.

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rosa DE PASQUALE (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando la situazione disperata in cui versano molteplici famiglie per la carenza di insegnanti di sostegno negli organici della scuola. In particolare, rileva la palese contraddizione della risposta del Governo tra il dichiarato aumento, per l'anno scolastico 2010-2011, di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, e il numero di docenti di sostegno per un totale di 4.400 allievi; di guisa che resterebbero senza sostegno circa 3.000 ragazzi disabili. Sottolinea inoltre, con riferimento al numero degli alunni per classe, che non corrisponde al vero che rimane invariato il numero di venti alunni nelle classi con allievi disabili. A causa, infatti, della formazione di classi con un numero maggiore di alunni, vi sono infatti classi con più di venticinque allievi, pur in presenza di alunni disabili. Osserva, inoltre, come il Governo non abbia risposto alla sua domanda in merito all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 22 febbraio 2010, n. 80, che ha sancito l'illeggittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi. In particolare, rileva come non siano stati indicati i criteri con cui sarebbero assegnati i posti per i docenti in deroga. Deve stigmatizzare d'altra parte che i docenti di sostegno sono assegnati genericamente alla scuola o a reti di scuole all'uopo costituite: un tale tipo di assegnazione non tiene conto infatti delle specificità delle singole situazioni. Se il Governo volesse risolvere la situazione lo potrebbe fare. Ricorda infatti che il suo gruppo all'inizio della legislatura ha presentato la proposta di legge n. 1468, in materia di disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, che prevede espressamente la riserva di ore di formazione per i docenti su tematiche e necessità peculiari degli alunni disabili. Ne auspica quindi l'avvio dell'esame da parte della Commissione cultura, anche allo scopo di risolvere le criticità create dal Ministro Gelmini.

5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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Valentina APREA (PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo per gli aspetti di competenza del Ministero. Auspica che anche il comune di Cagliari, per le parti di propria competenza, si attivi per risolvere la questione.

5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Livia TURCO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta articolata fornita dal rappresentante del Governo, pur conservando elementi di perplessità su alcune informazioni ulteriori che aveva richiesto nonché sulla clausola di invarianza degli oneri finanziari.

5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, risposta esauriente che reca in allegato anche l'atteso documento. Auspica peraltro che la tardiva emanazione del decreto ministeriale non comprometta le iscrizioni degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena - educatorio per sordomuti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Angelo ALESSANDRI (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come vi siano intenti speculativi sulla gestione dell'Istituto che per acquisirne la proprietà puntano al suo fallimento. Auspica quindi un più incisivo intervento del Governo al riguardo per evitare che la proprietà dell'Istituto cade nelle mani di speculatori.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, assicura il suo impegno personale per definire la questione nel senso prospettato dall'onorevole Alessandri, una volta per tutte.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 ottobre 2011.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

Parere alla I Commissione.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame intende, ai sensi dell'articolo 1, regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda che l'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo vengono riaffermate le libertà previste dagli articoli 8, 17, 19 e 21 della Costituzione. Osserva, quindi che l'articolo 3 concerne lo status dei ministri di culto con riguardo ai chierici dell'Arcidiocesi i quali godono del libero esercizio del loro ministero. Questi, nel caso in cui fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, possono essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. L'Arcidiocesi rilascia un'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero. L'articolo 4 disciplina l'assistenza spirituale ai militari in favore dei soldati ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi. Gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente l'assistenza spirituale ai ricoverati e ai detenuti. L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi. L'articolo 10 consente agli appartenenti all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, stabilendo che il diritto di osservare tali festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. L'articolo 14 prevede le formalità per il riconoscimento,con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi come persone giuridiche agli effetti civili. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti. L'articolo 16 prende in esame il regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi, parificando gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. Osserva, quindi, che l'articolo 17 riguarda la gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi, mentre l'articolo 18 prescrive gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti. L'articolo 19 ha ad oggetto la disciplina dei mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi, mentre con l'articolo 20 viene riconosciuto il principio secondo cui il sostegno finanziario dell'Arcidiocesi proviene da offerte volontarie; viene introdotta la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro fatte dalle persone fisiche in favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Ricorda che l'articolo 21 prevede che l'Arcidiocesi concorra, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi il mantenimento dei ministri di

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culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La norma si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'Arcidiocesi - a decorrere dal terzo anno successivo - entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998 - vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato - sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi. L'Arcidiocesi trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme. Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell'interno con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 22 reca norme circa gli assegni ai ministri di culto e l'articolo 23 prevede che eventuali modifiche al sistema sopra esposto possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi. A norma degli articoli 24 e 26, l'Arcidiocesi deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. L'articolo 25 stabilisce che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, di enti, istituzioni, organismi e di coloro che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e relative norme di attuazione di cui al regio-decreto 28 febbraio 1930, n. 289. L'articolo 27 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame valutati in 230.000 euro per l'anno 2011 e 130.000 euro a decorrere dall'anno 2012. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). Dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata. In particolare, la clausola dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili (secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009) del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
Rileva, quindi, con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, che l'articolo 7 è volto a regolamentare l'insegnamento religioso nelle scuole stabilendo che l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste

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forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, altresì, all'Arcidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. L'articolo 8 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. Sempre con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, ricorda che gli articoli 11 e 12 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale ortodosso. L'articolo 13 reca disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa, mentre l'articolo 15 concerne il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

Parere alla I Commissione.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, intende, all'articolo 1, regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Osserva che l'articolo 2, riconoscendo l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali, esclude l'applicazione della legislazione sui cosiddetti culti ammessi, secondo la legge 24 giugno 1929, n. 1159, che prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato. L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, riconoscendo loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile, agli stessi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio ai sensi della legge n. 331 del 2000. Ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se sono militari in servizio, se sono ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se sono detenuti in istituti penitenziari con relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.
Rileva, quindi, che l'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, mentre gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario

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degli enti. L'articolo 21 prevede che all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo. L'articolo. 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune. Ricorda che l'articolo 24 dispone che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti, viene introdotta la detraibilità, a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa apostolica, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 25 prevede che la Chiesa apostolica in Italia partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari,anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimarranno, pertanto, di esclusiva pertinenza dello Stato. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Osserva, poi, che l'articolo 26 stabilisce che eventuali modifiche al sistema su esposto possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica; l'articolo 27 equipara gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'articolo 28 prevede che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli articoli 30 e 32 prevedono che la Chiesa apostolica in Italia dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 31 stabilisce che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia la legge n.1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Real decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Ricorda che ai sensi dell'articolo 32, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa, mentre l'articolo 33 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame valutati in 10.000 euro per l'anno 2011 e 5.000 euro a decorrere dall'anno 2012. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica(articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). L'Agenzia delle

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entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata. In particolare, la clausola dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili (secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009) del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
Aggiunge, quindi, con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, l'articolo 9 affronta il tema dell'istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. Ricorda, poi, che l'articolo 11 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia. Osserva, quindi, che gli articoli 14 e 29 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa, mentre l'articolo 23 contiene, infine, disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato e abbinate.

Parere alla XII Commissione.
(Esame e rinvio).

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, osserva innanzitutto come la proposta di legge in esame sia frutto di un lavoro comune di tutte le forze politiche su una materia delicatissima, volta a riconoscere eguale dignità a tutte le persone, anche disabili. In particolare, rileva come sia necessario utilizzare tutti gli strumenti che la scienza offre per aiutare le persone che non hanno l'udito, mettendo le nuove tecnologie che la scienza offre al servizio della persona. Sottolinea di conoscere direttamente le problematiche oggetto del provvedimento, avendone seguito i profili clinici per un familiare a lei molto vicino. Aggiunge quindi, come il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva» in esame, all'articolo 1, comma 1, affida alla Repubblica il compito di promuovere la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni

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forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
Ricorda quindi, che l'articolo 1, comma 2, precisa che, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta; promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione; promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita; riconosce la lingua dei segni italiana (LIS). L'articolo 1, comma 3, consente, nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, sia in giudizio che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico. Osserva, poi, che l'articolo 2, comma 1, affida a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il compito di adottare le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame. Nel dettaglio, i regolamenti recano, innanzitutto, disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. I regolamenti determinano, poi, le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte. I regolamenti, quindi, recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde. I regolamenti, infine, prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, e favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità, disponendo circa i metodi di verifica sull'attuazione della proposta di legge.
Ricorda, infine, che l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo le pubbliche amministrazioni provvedere alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Maria Letizia DE TORRE (PD) condivide, innanzitutto, quanto esposto dalla relatrice, osserva tuttavia come vada esaminata con molta attenzione la norma che rimanda a successivi regolamenti la disciplina della LIS. Non può rappresentare un diritto pretendere sempre e comunque l'utilizzo della LIS piuttosto che l'utilizzo di altri strumenti pure idonei allo scopo.

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Al riguardo, rileva come la Commissione cultura dovrebbe invece promuovere il maggiore accesso possibile a tutti gli strumenti in grado di superare le disabilità uditive.

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, rispondendo all'onorevole De Torre, precisa che l'utilizzo della LIS, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame non è previsto come obbligatorio, ma ne risulta semplicemente il riconoscimento e ne viene consentito l'utilizzo. Si riserva in ogni caso di svolgere insieme all'onorevole De Torre un confronto al riguardo, allo scopo di giungere alla definizione di una proposta di parere condivisa.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria per il 2011 in esame, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Rileva che il provvedimento, che viene esaminato congiuntamente alla «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea» riferita all'anno 2010, consta di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 2 e 21 direttive. Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione. Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie; l'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa; l'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea; l'articolo 4 reca disposizioni riguardanti gli oneri relativi a prestazioni e a controlli; l'articolo 5 reca, infine, la delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea. Rileva, pertanto, che nel disegno di legge comunitaria non vi sono disposizioni di competenza della Commissione Cultura.
Quanto alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2010, ricorda che essa è suddivisa in quattro parti. Nella prima parte vengono trattati gli sviluppi del processo di integrazione europea; la seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione analizzando in tre distinti capitoli i profili generali di tale partecipazione sia nella fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi - cosiddetta ascendente - che in quella di attuazione della normativa, cosiddetta discendente; inoltre, nella medesima parte, si trattano i temi della formazione all'Europa delle pubbliche amministrazioni e le strategie di comunicazione. La terza parte della Relazione riguarda la partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali, mentre la quarta parte illustra le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione

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verso l'Italia e la loro utilizzazione. Per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, ricorda che per quanto riguarda, innanzitutto, la politica per l'istruzione e la formazione, che i Ministri dell'istruzione degli Stati membri hanno formalmente concluso il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», orientato su obiettivi comuni nell'ambito della strategia di Lisbona. Il parallelo processo di Copenaghen in materia di rafforzamento di cooperazione in materia di formazione professionale, è stato oggetto nel 2010 di un quinto Comunicato, nel quale sono state ribadite le priorità già individuate ed è stato avviato il rilancio della cooperazione per il prossimo futuro. Il Governo, attraverso il processo «L'Europa dell'istruzione», avviato al fine di potenziare il coinvolgimento del territorio nella attiva partecipazione alle iniziative europee, si è proposto di valorizzare le energie dei vari attori delle specificità locali, in un'azione convergente a sostegno degli obiettivi europei. In ciascuna regione, sono stati elaborati i Piani regionali integrati ad opera degli appositi nuclei di intervento del programma, che hanno permesso di realizzare iniziative a supporto della progettualità europea, approfondendo tematiche di interesse locale. Un importante obiettivo che il Governo sta cercando di perseguire consiste nella condivisione di comuni standard professionali formativi e per il riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nei vari contesti di apprendimento, al fine di dotare il Paese di un quadro nazionale di qualifiche in grado di interfacciarsi con European Qualification Framework.
Segnala, quindi, che altri interventi hanno riguardato il sistema statistico informativo della formazione professionale (SISTAF), il rapporto annuale sull'offerta di orientamento, un'analisi dei sistemi di apprendistato, un'analisi e anticipazione dei fabbisogni professionali, la sperimentazione di modelli di rete e servizi integrati per migliorare le competenze di soggetti a rischio di esclusione, azioni mirate a implementare il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore della istruzione e formazione («ET 2020»). Ricorda che il Governo riferisce anche di aver dato attuazione alle politiche di coesione nel settore dell'istruzione a valere sulle risorse dei fondi strutturali europei.
Con riguardo alle politiche in materia di cultura, rileva poi che il Governo riferisce di aver partecipato all'attuazione della politica unitaria di sviluppo regionale, che discende dal quadro strategico nazionale 2007-2013, con particolare riferimento all'attuazione della «Priorità 5 - valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo». Le attività realizzate al riguardo consistono, ad esempio, nei programmi interregionali «Attrattori naturali, culturali e di turismo 2007-2013», e nel progetto «Poli museali di eccellenza». Sulla politica per la ricerca e l'innovazione, ricorda infine che il Governo italiano ha operato nel 2010 per l'attuazione di «Europa 2020» sia rinnovando gli strumenti esistenti di indirizzo della politica nazionale della ricerca, sia predisponendo strumenti nuovi. Come noto, la strategia Europa 2020 definisce un approccio strategico all'innovazione, avendo come obiettivo l'attuazione di una economia intelligente, sostenibile e inclusiva, nell'ambito della quale l'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione possa raggiungere entro il 2020 l'obiettivo del 3 per cento del prodotto interno lordo europeo.
Segnala quindi che il Governo riferisce, in particolare, come una delle attività più rilevanti del ministero nell'ambito della ricerca europea sia stato il coordinamento nazionale della partecipazione al 7o Programma Quadro della Ricerca, essendo in tale ambito responsabile della rete nazionale dei punti di contatto dei programmi europei, gestita come uno sportello di consulenza continua a disposizione del partenariato italiano, rivolto alle istituzioni di ricerca, alle università e alle piccole e medie imprese, anche con il supporto dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE). Notevole rilevanza ha rivestito anche l'avvio delle nuove iniziative europee per la programmazione congiunta della ricerca e attività

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di indirizzo verso l'8o Programma Quadro. Osserva che altre rilevanti attività consistono nell'attuazione delle iniziative tecnologiche congiunte e dei progetti ai sensi dell'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel finanziamento da parte del Ministero dei progetti nell'ambito del programma EUROSTARS, rivolto alle piccole e medie imprese con proprie capacità di ricerca, che ha come principali obiettivi quali di incoraggiare tali imprese a sviluppare nuove attività produttive basati sui progetti di ricerca e sviluppo, di creare una rete di supporto alle attività di ricerca e di aiutare le imprese a sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi per il mercato, nonché la partecipazione diretta ad alcuni progetti ERANET, aventi come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati membri.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giuseppe GIULIETTI (Misto)

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

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Valentina APREA, presidente, avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul nuovo testo del provvedimento in esame, in attesa della relazione tecnica del Governo. Le risulta peraltro che la relatrice, oggi impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, stia verificando con il Governo i necessari profili di copertura finanziaria del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
(C. 4333 Distaso).