CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 ottobre 2011
542.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 ottobre 2011.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione svolta a Edimburgo, dal 4 al 6 agosto 2011.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, invita il collega Barbieri a rendere le comunicazioni sulla missione svolta a Edimburgo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rende le comunicazioni sulla missione svolta ad Edimburgo (vedi allegato 1).

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 14.35.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011.
Doc. LVII, n. 4-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno MURGIA (PdL), relatore, ricorda, in via preliminare, che le recenti modifiche apportate alla legge di contabilità n. 196 del 2009 dalla legge n. 39 del 2011, allineandosi con il nuovo calendario stabilito in sede europea, hanno anticipato alla prima parte dell'anno l'intero processo di programmazione nazionale, fissando al 10 aprile la data di presentazione alle Camere del nuovo Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF. Osserva che sulla base della procedura del Semestre europeo, nel mese di giugno la Commissione europea ha elaborato le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati, sulla base del PNR e del Patto di Stabilità contenuti nel DEF. Nel mese di luglio, il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad esaminare ed approvare le raccomandazioni della Commissione, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno.
Osserva, altresì, che anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Evidenzia che a seguito delle modifiche apportate alla legge di contabilità, la Nota di aggiornamento ha assunto le caratteristiche di uno strumento obbligatorio, posto che la sua presentazione non è più eventuale e connessa al verificarsi di eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica. Nel dettaglio, l'articolo 10-bis della legge di contabilità prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza contenga l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali integrazioni al Documento di Economia e Finanza conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma di stabilità e al PNR; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di Economia e Finanza, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati. In proposito la Nota precisa che a completamento della manovra 2012-2014 il Governo intende «collegare» i provvedimenti in materia di infrastrutture, liberalizzazioni e privatizzazioni, nonché in favore del Sud.
Sottolinea, innanzitutto, che nel merito del provvedimento all'esame della

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Commissione, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011 presenta una revisione delle stime di crescita per l'anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione dei segnali di rallentamento della ripresa economica, che si sono manifestati a livello internazionale, nei mesi estivi, dopo l'iniziale fase di recupero dalla crisi che si era avviata nel corso del 2010. Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, il commercio e la produzione mondiale hanno registrato un rallentamento rispetto al ritmo di espansione del primo trimestre. Rispetto a quanto previsto ad aprile, il rallentamento dell'economia ed il riemergere delle tensioni sui mercati finanziari, e, in particolare, sul debito sovrano dei paesi dell'area dell'euro, hanno determinato, nel complesso, un deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia globale. Sottolinea che, in considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza rivede il quadro macroeconomico italiano per l'anno in corso e per il triennio 2012-2014, evidenziando un trend di crescita dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel Documento presentato ad aprile 2011. In particolare, per il 2011 il PIL italiano è stimato crescere ad un tasso dello 0,7 per cento rispetto all'1,1 per cento indicato ad aprile. Una crescita ancora modesta è indicata anche per gli anni 2012 e 2013, in cui il PIL è previsto, rispettivamente, allo 0,6 per cento e allo 0,9 per cento. Nel 2014 la crescita si attesterebbe all'1,2 per cento. Ricorda che, come evidenzia la Nota, la revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell'economia italiana è da mettere in relazione non soltanto al rallentamento dell'economia mondiale, ma anche all'operare della pluralità di fattori legati alla manovra di risanamento dei conti pubblici varata nell'estate con i decreti-legge 6 luglio 2011, n. 98 e 13 agosto 2011, n. 138. Rileva, in particolare, che l'ulteriore correzione operata dal decreto-legge n. 138 del 2011, mirata a realizzare il pareggio di bilancio già nel 2013, con un anno di anticipo rispetto a quanto fissato nel Programma di stabilità, contenuto nel Documento di Economia e Finanza di aprile scorso, potrebbe produrre, secondo quanto affermato nella Nota di aggiornamento, «effetti non positivi sul livello di attività economica nel breve periodo attraverso gli usuali canali di trasmissione agli aggregati della spesa privata, in parte controbilanciati da effetti positivi sulla crescita che si faranno via via sempre più consistenti con il passare del tempo». Fa presente che rispetto alle previsioni contenute nel Documento di Economia e Finanza 2011, tutte le variabili del quadro macroeconomico manifestano un rallentamento. Nel dettaglio, i consumi nazionali sono stimati in rallentamento rispetto alle previsioni di aprile. In particolare, essi si attesterebbero allo 0,7 per cento nel 2011, lievemente al di sotto di quanto stimato nel Documento di Economia e Finanza, e si contrarrebbero ulteriormente nel biennio 2012-2013, attestandosi allo 0,4 per cento in ciascuno degli anni. Nel 2014, i consumi tornerebbero a crescere dello 0,7 per cento, al di sotto dell'1,3 per cento ipotizzato ad aprile. Riguardo agli investimenti fissi lordi, per l'anno in corso sono stimati in crescita dell'1,3 per cento, rispetto all'1,8 per cento di aprile. La stima al ribasso è ascrivibile soprattutto alla debolezza nel settore delle costruzioni, che risulta più ampia rispetto a quanto ipotizzato nel Documento di Economia e Finanza, mantenendosi su valori negativi fino alla fine del 2012. Gli investimenti, nel complesso, si mantengono ad un livello modesto anche negli anni successivi, attestandosi all'1,1 per cento nel 2012 (rispetto al 2,5 per cento previsto nel Documento di Economia e Finanza) e raggiungendo il 2,4 per cento nel 2014. Osserva, inoltre, che per ciò che concerne gli scambi con l'estero, anche le esportazioni, frenate dal rallentamento della domanda mondiale, sono stimate crescere del 4,4 per cento nel 2011, meno di quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza. Un

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ulteriore rallentamento si avrebbe nel 2012, in cui le esportazioni crescerebbero del 3,7 per cento, di circa 0,6 punti in meno di quello previsto nel Documento di Economia e Finanza. La crescita delle esportazioni si manterrebbe ad un livello medio del 4,3 per cento nel biennio successivo.
Aggiunge che, con riferimento al mercato del lavoro, la Nota espone per l'occupazione un lieve miglioramento di 0,2 punti percentuali, rispetto a quanto previsto ad aprile, delle stime di crescita per l'anno in corso, ascrivibile alla crescita occupazionale registrata nel secondo trimestre e alle revisioni al rialzo formulate dall'ISTAT per i trimestri precedenti. Negli anni successivi, la crescita dell'occupazione si manterrebbe a livelli modesti, intorno allo 0,3 per cento, attestandosi su valori inferiori a quelli previsti nel Documento di Economia e Finanza. Per quanto concerne il tasso di disoccupazione, la Nota stima a fine 2011 un tasso pari all'8,2 per cento, rispetto all'8,4 per cento del Documento di Economia e Finanza, che si mantiene stabile intorno all'8 per cento fino al 2014. Per quanto concerne l'inflazione, si prevede una revisione al rialzo dell'inflazione programmata per il 2011, rispetto a quanto stabilito nel Documento di Economia e Finanza, dall'1,5 al 2 per cento, mentre per gli anni successivi si conferma un valore dell'1,5 per cento. La maggiore pressione inflativa nell'anno in corso è effetto dei rincari delle materie prime: il deflatore dei consumi privati viene, infatti, stimato in aumento al 2,6 per cento nel 2011, rispetto al 2,3 di aprile. Negli anni successivi, il deflatore dei consumi scende all'1,9 per cento nel 2012 e all'1,8 per cento nel 2013-2014. Sottolinea poi che, con riguardo al quadro di finanza pubblica, sulla base dell'articolo 10-bis della legge di contabilità, la Nota, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche, presenta un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, alla luce degli effetti determinati sul quadro di finanza pubblica dai decreti legge emanati nel corso dell'estate, vale a dire il decreto-legge n. 98 del 2011 ed il decreto-legge n. 138 del 2011, convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 111 e 148 del 2011. Osserva che il quadro programmatico riportato nel Documento di Economia e Finanza dell'aprile 2011 prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 mediante una manovra correttiva pari a circa 2,3 punti di PIL nel biennio 2013-2014, cui è stato dato seguito mediante il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, che ha effettuato un intervento correttivo nel periodo pari a circa 48 miliardi di euro netti cumulati. Successivamente, in presenza del riacuirsi della crisi finanziaria, e delle relative tensioni sui differenziali di rendimento dei titoli del debito pubblico nazionale rispetto ad altri paesi europei, con il decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, è stato effettuato un ulteriore intervento correttivo che, anche al fine di anticipare il pareggio di bilancio al 2013, ha elevato la correzione complessiva a 59,8 miliardi, pari al 3,5 punti di PIL. Rileva, altresì, che in termini assoluti, la riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto alle previsioni tendenziali è pari a 2,8 miliardi nel 2011, 28,3 miliardi nel 2012, 54,3 miliardi nel 2013 e 59,8 miliardi nel 2014. La correzione è prevista prevalentemente sul lato delle entrate, ove peraltro si include, per un importo pari a circa la metà della correzione medesima, la riduzione delle agevolazioni fiscali prevista dal decreto-legge n. 138. Riduzione che tuttavia si prevede che possa non attivarsi qualora i medesimi effetti finanziari positivi - 20 miliardi nel 2014 - vengano conseguiti con provvedimenti di riordino delle spese, in particolare attraverso l'attuazione della proposta di legge delega in materia fiscale e assistenziale. Al netto di tale riduzione, la correzione sulle entrate è sostanzialmente equivalente a quella sulle uscite. Fa presente che per quanto concerne l'articolazione della manovra tra i tre sottosettori delle amministrazioni pubbliche, essa incide per 45,2 miliardi di euro sulle amministrazioni centrali, per 11,5 miliardi sulle amministrazioni locali e per 3,1 miliardi sugli enti di previdenza.

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Rileva che in termini di PIL, la manovra adottata nel corso dell'estate con i due citati provvedimenti comporta una correzione di importo crescente nel periodo 2011-2014, pari allo 0,2 per cento nel 2011, 1,7 per cento nel 2012, 3,3 per cento nel 2012 e 3,5 per cento nel 2014. Precisa che nel complesso, per effetto della manovra e dell'evoluzione attesa del quadro macroeconomico e finanziario, si determina, rispetto al quadro programmatico indicato dal DEF di aprile, un miglioramento del deficit di bilancio pari, in percentuale del PIL, all'1,1 per cento nel 2012 ed all'1,4 per cento nel 2013, con conseguente sostanziale raggiungimento del pareggio in tale anno. Come ricordato nella Nota, l'adozione di una manovra di importo complessivamente superiore a quello originariamente programmato è scaturita dalla necessità di contrastare l'ampliamento dei differenziali di rendimento dei titoli di stato italiani rispetto a quelli di altri paesi nell'area dell'euro manifestatisi durante l'estate ed anticipare già al 2013 il pareggio di bilancio. Relativamente alle misure di contenimento adottate con i due decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011 si dovrebbe determinare un sostanziale azzeramento del deficit tendenziale previsto nel Documento di Economia e Finanza 2011 per gli anni 2013 e 2014, pari al -2,7 per cento nel 2013 e al -2,6 per cento nel 2014, realizzando in tal modo il pareggio di bilancio con un anno di anticipo rispetto a quanto in precedenza indicato. Sottolinea che a seguito della manovra di contenimento dei conti, l'indebitamento netto scende a -1,6 per cento nel 2012 per attestarsi al -0,1 per cento del PIL nel 2013. Nel 2014 si registrerebbe un saldo positivo di bilancio pari allo 0,2 per cento. L'avanzo primario è previsto in progressivo aumento dallo 0,9 per cento del PIL stimato per l'anno in corso al 5,7 per cento nel 2014. La spesa per interessi mantiene un profilo di crescita nel periodo sostanzialmente analogo a quanto giù previsto ad aprile.
Rileva, altresì, che per quanto concerne il rapporto debito pubblico/PIL, il nuovo quadro indica, in presenza di una revisione al ribasso del PIL, una evoluzione dell'andamento del debito pubblico molto simile a quanto stimato nel Documento di Economia e Finanza. Per il 2011, il rapporto debito/PIL dovrebbe attestarsi intorno al 120,6 per cento rispetto al 120,0 per cento previsto nel Documento di Economia e Finanza, a causa della revisione al ribasso delle previsioni di crescita e di una riduzione della crescita dello stock del debito molto limitata rispetto all'ultima previsione. Con riferimento al 2013-2014, invece, il miglioramento dell'avanzo primario consentirebbe un percorso di riduzione del debito appena più accentuato rispetto al Documento di Economia e Finanza. La nuova previsione di indebitamento deriva dai miglioramenti determinati dalla manovra sul conto delle amministrazioni pubbliche rispetto a quanto risultava negli andamenti tendenziali previsti nel Documento di Economia e Finanza dello scorso aprile. In particolare, negli anni 2010-2014, si evidenzia un aumento delle entrate finali, che passano dal 46,6 per cento del PIL del 2010 al 47,8 per cento del 2014, ed una riduzione delle spese finali, che si contraggono di 2,4 punti percentuali di PIL, passando dal 52,2 per cento del 2010 al 48,8 per cento nel 2014. La spesa primaria registra una riduzione di circa 2,3 punti percentuali di PIL nel periodo 2010-2014. La spesa per interessi presenta un'incidenza sul PIL sostanzialmente analoga a quella già indicata nel Documento di Economia e Finanza, in crescita dal 4,5 per cento del 2010 al 5,5 per cento del 2014, soprattutto per effetto delle recenti tensioni sui mercati finanziari e delle relative ripercussioni sulla struttura dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico. Ricorda, altresì, che la pressione fiscale, al netto degli effetti delle riduzioni delle agevolazioni fiscali - 20 miliardi di euro - aumenta sino ad attestarsi al 43,7 per cento nel 2014. Nell'ipotesi in cui trovassero applicazione le predette riduzioni, la pressione fiscale complessiva raggiungerebbe il 44,9 per cento del PIL.
Segnala che, con riguardo, in particolare alle competenze della Commissione cultura, l'Allegato I contiene le relazioni sulle spese di investimento e sullo stato di

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attuazione delle relative leggi pluriennali di spesa, con riguardo sia al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, alle pagine 491 e seguenti, sia al Ministero per i beni e le attività culturali, alle pagine 1081 e seguenti. Aggiunge, altresì, che nell'Allegato III, contenente il «Rapporto annuale 2010 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate», viene rammentato che la nuova strategia europea «UE 2020», che rappresenta la risposta per uscire dall'instabilità prodotta dalla crisi internazionale del 2009, ha tra i suoi obiettivi fondamentali una crescita intelligente e inclusiva, tale da sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, nonché con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'obiettivo comunitario per il 2020 per l'istruzione riguarda la riduzione dell'abbandono scolastico, dall'attuale 15 al 10 per cento, e l'innalzamento della quota di popolazione laureata tra i 30 e i 34 anni dal 31 ad almeno il 40 per cento. Pertanto, vengono fissati gli obiettivi nazionali in tema di abbandoni scolastici, al 17,9 per cento al 2013, al 17,3 per cento al 2015 e al 15-16 per cento al 2020. Conclude ricordando come nel documento, il fenomeno dell'abbandono scolastico nelle scuole elementari sia quasi scomparso, mentre permane grave, soprattutto in alcune aree del paese, l'abbandono scolastico nelle scuole superiori.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Nomine nn. 121 e 122.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia, a nome del gruppo del PD, la non partecipazione al voto sulle proposte di nomina in esame per ragioni di metodo e non di merito. Motiva, in particolare, la non partecipazione al voto in relazione alla mancata partecipazione del ministro Galan ai lavori della Commissione e al fatto che ancora non abbia voluto concludere la sua audizione, solo avviata dalla Commissione la scorsa estate, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero. Precisa che laddove il suo gruppo avesse deciso di partecipare alle votazioni si sarebbe espresso, nel merito, a favore della nomina del dottor Contri ma contro quella del dottor Tenna, in quanto l'attività professionale consistente anche nell'inserimento di indicazioni pubblicitarie nel contesto dei film prodotti e finanche nei titoli degli stessi non si ritiene qualificare la persona a ricoprire il ruolo di valutazione imparziale che presuppone la carica in questione. Ritiene quindi indispensabile che il Ministro partecipi ai lavori della Commissione, fornendo le risposte richieste.

Valentina APREA, presidente, comunica alla Commissione di avere appena appreso per le vie brevi che il ministro ha manifestato la sua disponibilità ad essere presente in Commissione il 25 ottobre prossimo, alle ore 14.30.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), prende atto della comunicazione, peraltro tardiva del funzionario del Ministro, condividendo

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peraltro quanto detto dal collega Levi; il ministro Galan si è deciso troppo tardi ad intervenire ai lavori della Commissione. Prende atto peraltro che per altri tipi di nomine di suo esclusivo interesse, come quelle per Cinecittà-Luce, o per altri interventi suoi personali, come per il Palazzo del cinema di Venezia, il Ministro abbia sempre tempo, senza renderne assolutamente partecipe la Commissione cultura. Per tali ragioni, ritiene a sua volta assolutamente impossibile esprimere valutazioni nel merito delle proposte di nomina in esame. Auspica d'altra parte che l'assenza del Ministro Galan non sia in alcun modo collegata ad alcune riflessioni, per così dire, circolate in questo Palazzo e in altri ministeriali, che hanno equiparato i pareri della Commissione cultura ad un ordine del giorno o peggio ad un sigaro, per sottolinearne l'inutilità dileggiando il ruolo istituzionale del Parlamento. Invita quindi il sottosegretario Giro a farsi portatore di questo malessere della Commissione al Ministro e al suo principale funzionario collaboratore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) deve dichiararsi assolutamente d'accordo con i colleghi Levi e Giulietti, rilevando come il ritardo con cui il ministro Galan intenderebbe concludere l'audizione interrotta la scorsa estate sia riprovevole. Ritiene, come ha già avuto modo di sottolineare in qualità di vicepresidente della Commissione nella passata legislatura con riferimento alle perduranti assenze degli allora ministri e sottosegretari del Governo Prodi, che sia assolutamente grave la mancanza di rispetto istituzionale del Governo nei confronti del Parlamento.

Gabriella CARLUCCI (PdL) preannuncia che non parteciperà al voto sulle proposte di nomina in esame e sui futuri atti provenienti dal Ministro Galan, fino a quando non verrà fornita alla Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento la relazione tecnica sugli oneri finanziari della sua legge quadro sullo spettacolo dal vivo approvata all'unanimità dalla Commissione. Ricorda che si tratta di un atto dovuto del Governo che si attende da prima dell'estate.

Manuela GHIZZONI (PD) condivide le ragioni espresse dal collega Levi, ritenendo che oramai il ministro Galan debba necessariamente dare quelle risposte di carattere politico che i colleghi Barbieri e Carlucci hanno dichiarato di attendere.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) intende sottolineare anzitutto l'onestà intellettuale del collega Barbieri, che ha posto una riflessione importante sulla correttezza dei rapporti fra Parlamento e Governo. Stigmatizza, quindi, il metodo utilizzato dal ministro Galan, di cui tuttavia non è partecipe il sottosegretario Giro che ha invece sempre seguito i lavori della Commissione. Fra l'altro evidenzia come il ministro abbia commissariato un ente molto importante per il funzionamento del cinema com'è Cinecittà-Luce, senza spiegarne i motivi alla Commissione. Pertanto, preannuncia la sua non partecipazione al voto sulle proposte di nomina in esame, fino a quando il ministro continuerà a proseguire in questo metodo poco rispettoso del Parlamento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia a nome del suo gruppo l'astensione dal voto, rilevando che l'annuncio da parte del ministro della sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione il 25 ottobre prossimo, non risolve la questione della corretta partecipazione del Parlamento alle scelte del Governo, che con il metodo finora seguito non è stata affatto assicurata.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto, osservando come il Governo non possa proporre nomine in modo così poco condiviso, tra l'altro nella totale latitanza del ministro.

Paola GOISIS (LNP), intervenendo anche a nome del suo gruppo, preannuncia che come sempre si adeguerà alle scelte della maggioranza, seppure in questa occasione

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con disagio, visto che il ruolo della Commissione viene costantemente sminuito. Il Governo propone nomine non condivise, di modo che anche ai parlamentari della maggioranza non rimane che constatare, con delusione, le decisioni assunte unilateralmente dall'Esecutivo.

Valentina APREA, presidente, sottopone alla Commissione la valutazione di chiedere al Ministro di anticipare il seguito della sua audizione la prossima settimana, allo scopo di poter procedere nella seduta odierna alla votazione sulle proposte di nomina in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ribadisce, anche a nome del suo gruppo, che il problema non è tanto la fissazione dei tempi dell'audizione, non rilevando la differenza di una settimana, quanto piuttosto la metodologia di rapporti tra Parlamento e Governo che, per come è stata impostata dal ministro Galan finora è totalmente non corretta. Ribadisce, quindi, che i deputati del gruppo del Pd in Commissione non parteciperanno al voto sulle proposte di nomina in esame fintanto che il Ministro Galan non concluda la sua audizione.

Valentina APREA, presidente, apprezzate le circostanze, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.55.

Valentina APREA, presidente, propone di passare immediatamente all'esame dell'atto del Governo n. 396 e, indi, all'esame in sede referente del nuovo testo C. 2800 e abbinate.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Atto n. 396.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, attua parzialmente la delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010, finalizzata alla valorizzazione della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, alla conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e alla valorizzazione dei ricercatori. Ricorda che i principi e i criteri direttivi per l'esercizio di tale delega sono indicati al comma 3, lettere a), b), c), d), e), g), dello stesso articolo 5, nel quale si fa riferimento ai sistemi di accreditamento e valutazione delle sedi e dei corsi universitari e al loro raccordo con gli incentivi economici, nonché alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività. Aggiunge che il testo è organizzato in 5 capi, il primo dei quali - artt. 1 -3 - reca i principi generali.
Sottolinea che l'articolo 1 riporta le definizioni. In particolare, per corsi di studio si intendono quelli previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del

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2004 - corsi di laurea e di laurea magistrale; corso di specializzazione; corso di dottorato di ricerca -, e con il termine sede si fa riferimento alla sede amministrativa e a quella decentrata delle università. L'articolo 2 individua l'oggetto del regolamento. In particolare, il comma 1 fa riferimento ai tre sistemi che devono garantire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 240 del 2010, dei quali due nuovi e uno, già esistente, da potenziare. I due sistemi da introdurre ex novo riguardano l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e la valutazione e assicurazione di qualità, efficienza ed efficacia della didattica e della ricerca. Il sistema da potenziare è quello di autovalutazione interno all'ateneo. Il comma 2 anticipa il contenuto degli articoli 14 e 15. Rileva, all'articolo 2, comma 2, l'opportunità di sostituire l'espressione «in sede di programmazione triennale» con l'espressione «in sede di definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43», in quanto la programmazione è di competenza delle università. L'articolo 3 delinea l'ambito di applicazione. In coerenza con l'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010, che fa riferimento al «sistema universitario», le disposizioni del decreto si applicano a tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 14 non si applicano alle università non statali - in quanto, evidenzia la relazione introduttiva, esse non usufruiscono del contributo pubblico -, e il sistema di accreditamento di cui al Capo II non si applica ai dottorati di ricerca, per i quali la legge n. 240 del 2010, all'articolo 19, rinvia ad un decreto ministeriale, su proposta dell'ANVUR. Evidenzia che il Capo II disciplina il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari. Sottolinea, in particolare, come l'articolo 4 dispone che l'accreditamento iniziale è effettuato sulla base di indicatori definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 5, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità finanziaria delle attività. L'accreditamento periodico verifica la persistenza dei requisiti almeno ogni 5 anni per le sedi e 3 anni per i corsi di studio. In base alla formulazione, dunque, non è escluso che la periodicità possa essere ad intervalli minori. Suggerisce che all'articolo 4, comma 3, occorrerebbe fare riferimento agli anni accademici, poiché, ai sensi dell'articolo 8, la comunicazione dell'ANVUR al Ministero circa gli esiti dell'attività di monitoraggio si basa sulle relazioni redatte dai nuclei di valutazione interna delle università ogni quinquennio accademico per le sedi e ogni triennio accademico per i corsi di studio. Rileva, altresì, che nell'articolo 5 è stabilito che l'ANVUR definisce gli indicatori per l'accreditamento entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto legislativo e che gli stessi sono adottati con decreto del Ministro e pubblicati sui siti del Ministero, dell'ANVUR e di ogni università. Gli indicatori sono definiti tenendo conto degli standard e delle linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario; degli obiettivi qualitativi definiti annualmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010; delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università definite con decreto del Ministro; dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria. Gli indicatori sono revisionati con periodicità analoga a quella dell'accreditamento, tenendo conto anche dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8.
Rileva, altresì, che all'articolo 5, comma 2, sarebbe più opportuno richiamare il comma 1 dello stesso articolo 5, invece dell'articolo 4, comma 2. Ricorda, poi, che gli articoli 6 e 7 riguardano l'accreditamento,

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rispettivamente, delle sedi e dei corsi di studio, con vari tratti in comune. Per le sedi e i corsi di studio già esistenti e attivati alla data di entrata in vigore del decreto, la procedura di accreditamento è rimessa ad un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla stessa data che, per l'accreditamento dei corsi di studio, indica gli adempimenti degli atenei. Aggiunge che la procedura di accreditamento di nuove sedi è, invece, disciplinata dal decreto: essa inizia con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e - nel rispetto di quanto disposto dalle linee generali della programmazione - di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire. La procedura di accreditamento di nuovi corsi presso sedi esistenti ha inizio in concomitanza ed in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto ministeriale n. 270 del 2004. In particolare, il nucleo di valutazione interna, dopo aver accertato che sono rispettati gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università deve inserire nel sistema informativo e statistico del Ministero. Osserva che sia per le sedi che per i corsi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione, il Ministero trasmette tutto all'ANVUR, che si esprime con motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento entro 120 giorni dal ricevimento. L'ANVUR può avvalersi di esperti della valutazione e programmare accertamenti anche mediante ispezioni, sostenendone gli oneri a carico del proprio bilancio. Il Ministero, con istanza motivata, può chiedere il riesame della valutazione: in tal caso l'ANVUR formula un parere definitivo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento con decreto. In particolare, nel decreto relativo all'accreditamento delle sedi sono indicate le modalità e i tempi per l'avvio del procedimento di istituzione dei nuovi corsi. In particolare rileva che, mentre nel caso di accreditamento di nuove sedi la procedura di istituzione del corso si avvia dopo aver ottenuto lo stesso accreditamento, nel caso di corsi da accreditare in sedi già esistenti sembrerebbe che le procedure di istituzione e di accreditamento dei corsi si avviino contestualmente. Segnala, al riguardo, l'opportunità di un chiarimento, in particolare esplicitando se si intenda fare riferimento alla deliberazione dell'università di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Segnala, inoltre, che all'articolo 7, comma 5, il riferimento corretto è al comma 4 - e non al comma 2 -; al comma 8, il riferimento corretto è al comma 7 e non al comma 5.
Osserva, quindi, che il decreto relativo all'accreditamento dei corsi di studio è trasmesso all'università e al nucleo di valutazione della stessa non oltre la data del 15 giugno che precede l'avvio dell'anno accademico. In mancanza di istituzione o di attivazione del corso accreditato nei tempi indicati nel decreto, qualora si voglia procedere in seguito all'attivazione, deve essere avanzata una nuova richiesta di accreditamento. Nel caso di richiesta di accreditamento di nuove sedi, l'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o più corsi non preclude l'accreditamento iniziale della sede. Ovviamente, invece, nel caso di richiesta di accreditamento di nuovi corsi di studio, il mancato conseguimento dell'accreditamento preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso. Ricorda che l'articolo 8 disciplina l'attività di monitoraggio volta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento. Segnala che, all'articolo 8, comma 1, appare più corretto il riferimento all'articolo 5, comma 1 e non all'articolo 4, comma 2. Per maggiore semplicità, peraltro, si potrebbero sopprimere le parole da «di cui all'articolo» fino a «degli indicatori». Segnala, inoltre, l'inappropriato uso del pronome dimostrativo «questa». Infine, mentre il comma 2 affida ad un provvedimento dell'ANVUR la definizione delle modalità di presentazione delle relazioni dei nuclei di valutazione, il comma 3 definisce le stesse modalità. Rileva che il monitoraggio

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è svolto dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da essa stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Già il decreto dispone, comunque, che l'ANVUR si avvale dei nuclei di valutazione interna delle università, che redigono una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori ogni 5 anni accademici per le sedi e ogni 3 anni accademici per i corsi di studio. I contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni sono definiti dall'ANVUR. Già lo schema di decreto dispone, peraltro, che le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse in formato cartaceo al Ministero e all'ANVUR. Entro 60 giorni dal ricevimento delle relazioni l'ANVUR - che anche in tal caso si può avvalere di esperti della valutazione e programmare ispezioni con oneri a proprio carico - esprime un motivato parere al Ministero circa il mantenimento dell'accreditamento della sede e dei corsi, ovvero avanzando proposta di non conferma dell'accreditamento e di soppressione delle sede o dei corsi di studio, oppure di accorpamento dei corsi, federazione e fusione di atenei, razionalizzazione dell'offerta formativa. Con riferimento a queste ultime possibilità, il testo richiama l'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
Rileva che la norma richiamata prevede che i progetti di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa sono presentati dagli atenei interessati e sono approvati dal Ministero previa valutazione dell'ANVUR e dei comitati regionali di coordinamento. Poiché, invece, nel caso in esame le proposte fanno capo all'ANVUR, sembrerebbe più appropriato richiamare l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Sottolinea, quindi, che al Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento degli esiti del monitoraggio, può chiedere un ulteriore approfondimento all'ANVUR che, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, formula il parere definitivo. Il Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, con decreto - trasmesso all'università e al nucleo di valutazione non oltre il 15 giugno antecedente l'avvio dell'anno accademico - conferma l'accreditamento, ovvero ne dispone la revoca. Osserva, dunque, che ferme restando le scadenze triennali e quinquennali, i nuclei di valutazione interna devono comunque comunicare tempestivamente al Ministero e all'ANVUR l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori, per l'avvio dell'attività di valutazione. In questa ipotesi, non è esplicitamente richiesto l'inserimento nel sistema informativo e statistico del Ministero. I risultati dell'attività di monitoraggio confluiscono nel Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, del quale si dispone la pubblicazione nel sito dell'ANVUR e del Ministero. Ricorda, altresì, che il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca è biennale, mentre i risultati dell'attività di monitoraggio sono comunicati al Ministero ogni 5 anni accademici per le sedi e ogni 3 anni accademici per i corsi di studio. Rileva che, con riferimento alla pubblicazione del Rapporto citato nei siti dell'ANVUR e del Ministero, si interviene su materia trattata da un regolamento di delegificazione, parzialmente rilegificandola. Osserva, poi, che il Capo III disciplina il sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei. In particolare, l'articolo 9 stabilisce che l'ANVUR, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto legislativo, definisce i criteri e gli indicatori per valutare periodicamente l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria e i risultati conseguiti nella didattica e della ricerca e, quindi, per l'assicurazione della qualità degli atenei. Gli indicatori, consistenti in parametri oggettivi volti a stimolare la competitività degli atenei, sono redatti tenendo presenti gli standard e le linee guida definiti a livello europeo, nonché gli obiettivi qualitativi definiti annualmente dal Ministro e le linee generali di indirizzo della programmazione triennale, come già visto per gli indicatori relativi all'accreditamento. Segnala che all'articolo 9 si prevede la definizione, oltre

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che di indicatori, come nel caso dell'articolo 5, anche di criteri. In due passaggi, tuttavia, si citano solo gli indicatori. Si tratta del secondo periodo del comma 1 - ove si stabilisce l'adozione con d.m. degli indicatori e non anche dei criteri - e del secondo periodo del comma 6 - ove si stabilisce che i nuovi indicatori sono soggetti all'espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicità di cui all'articolo 9, anche se nel primo periodo del comma 6 si parla di revisione periodica sia dei criteri che degli indicatori. Inoltre, al comma 5 sembrerebbe opportuno fare riferimento alla pubblicazione del d.m.
Osserva, quindi, che nella definizione degli indicatori, inoltre, deve tenersi conto dei seguenti principi: omogeneità, per un'applicazione su tutto il territorio nazionale che garantisca un livello di qualità uniforme; capacità di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture e di diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo; coerenza tra la programmazione dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro. Sia i criteri che gli indicatori sono pubblicati sui siti del Ministero, dell'ANVUR e delle università e sono rivisti con cadenza triennale, anche per tener conto dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10. Quest'ultimo dispone, infatti, che l'ANVUR svolge attività di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori della qualità, secondo criteri e metodologie da essa stessa stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. I risultati dell'attività di monitoraggio sono inclusi nel Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. Ricorda che, mentre le valutazioni della qualità di processi, risultati e prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, si concludono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 76 del 2010, entro un periodo di 5 anni, il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca è biennale. Ove con l'espressione «risultati dell'attività di monitoraggio» si intenda far riferimento alla relazione di cui all'articolo 14, comma 2, dello schema, è opportuno precisarlo.
Ricorda, quindi, che il Capo IV disciplina il potenziamento del sistema di autovalutazione degli atenei. L'articolo 11 prevede che i nuclei di valutazione interna svolgono un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori della qualità. A tal fine le università adottano metodologie interne di monitoraggio, anche prevedendo autonomi indicatori, raccordati con quelli definiti dall'ANVUR, che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando i risultati raggiunti per ogni singolo compito. Conseguentemente, gli obiettivi strategici programmati ogni triennio vengono tradotti in piani annuali e compiti specifici assegnati alle singole strutture dell'ateneo. Gli esiti dell'attività di controllo confluiscono nella relazione che annualmente i nuclei devono presentare al Ministero. L'articolo 12 prevede che le commissioni paritetiche docenti-studenti redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca, anche in relazione ai risultati dell'apprendimento, in rapporto alle prospettive di occupazione e di sviluppo personale e professionale e alle esigenze del sistema economico. La relazione è basata sul monitoraggio degli indicatori di qualità e su interviste o questionari indirizzati agli studenti e viene trasmessa al nucleo e al senato accademico entro il 31 dicembre. L'articolo 13 puntualizza le modalità di redazione della relazione annuale dei nuclei di valutazione interna già prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999. In particolare, essa è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, e tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori e delle proposte delle commissioni paritetiche. Rileva che all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «controllo annuale», è opportuno aggiungere le parole «di cui all'articolo 11,

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comma 1». Inoltre, le parole «al comma 4» devono essere sostituite con le parole «ai sensi del comma 4». Segnala, poi, l'opportunità di valutare l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 370 del 1999, posta la diversa disciplina recata dall'articolo 13 dello schema di decreto in esame.
Ricorda, quindi, che il Capo V disciplina gli incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei. L'articolo 14 ribadisce che una percentuale del FFO è ripartito tra gli atenei statali, ai sensi dell'articolo 3, in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 180/2008. A tal fine, entro il 31 luglio di ogni anno l'ANVUR trasmette al Ministero una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo interno, in cui evidenzia: a) il grado di rispondenza delle università e delle articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all'articolo 9; b) la coerenza dei programmi di ogni ateneo con le linee generali di indirizzo; c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle università. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e, con decreto, attribuisce l'incentivo in ordine decrescente, partendo dall'ateneo che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento degli obiettivi. Rileva che all'articolo 14, comma 1, occorre aggiungere, in fine, le parole «e successive modificazioni»; al comma 2, lettera b), la locuzione corretta è «con le linee generali». L'articolo 15 dispone che ai ricercatori a tempo indeterminato non confermati è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico pari al 70 per cento di quello dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità che, invece, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, riconosceva dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma. All'onere derivante si provvede, per il 2011 - come già disposto dall'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge n. 240 del 2010 -, nel limite massimo di 11 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al cofinanziamento di assegni di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999. Segnala che all'articolo 15, comma 1, non è specificato che ci si riferisce ai ricercatori non confermati. L'articolo 16 dispone che il nuovo sistema di accreditamento e valutazione entra in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale saranno definiti gli indicatori per l'accreditamento e quelli per la valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei, di cui agli artt. 5 e 9. Ribadendo quanto già previsto dall'articolo 29, comma 14, della legge n. 240 del 2010, dispone, inoltre, che, fino all'emanazione dei relativi d.m., si applica il vigente sistema di valutazione dei programmi degli atenei. Inoltre, l'articolo 16 apporta alcune modifiche al d.m. 270 del 2004 a fini di coordinamento con la nuova disciplina, a decorrere dalla data di emanazione dei programmi dell'ANVUR per l'accreditamento di sedi e corsi di studio già esistenti e attivati. La prima modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 9 che nel testo attuale dispone che i corsi di studio sono attivati con deliberazioni delle singole università, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. Nel testo come modificato si fa riferimento all'attivazione dei corsi nel rispetto della nuova procedura di accreditamento e alla salvaguardia delle posizioni degli studenti già iscritti nel caso di mancata conferma dell'accreditamento. Le ulteriori modifiche riguardano l'articolo 11, comma 7, che reca la disciplina, da parte dei regolamenti didattici degli atenei, degli aspetti di organizzazione

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dell'attività didattica comuni ai corsi di studio. In particolare, per quanto concerne obiettivi, tempi e modi con cui le strutture didattiche provvedono alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative (lettera b), si specifica che ciò deve essere coerente con i risultati dell'apprendimento misurati dalle commissioni paritetiche. Per quanto concerne le modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della persona che ne assume la responsabilità (lettera l), si specifica che ciò riguarda anche il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati per ogni triennio. Per quanto riguarda, infine, la valutazione della qualità delle attività svolte (lettera m), si richiama il coordinamento con le indicazioni dell'ANVUR. Con riferimento alla modifica del d.m. n. 270 del 2004 operata dallo schema di decreto legislativo, ricorda che il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001 dispone che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi. Rileva, inoltre, che all'articolo 16, comma 1, occorrerebbe fare riferimento all'emanazione dei decreti ministeriali, che rappresentano gli atti con i quali formalmente sono recepiti gli indicatori definiti dall'ANVUR. Al comma 3, rileva che il riferimento corretto è all'articolo 6 e non 3. L'articolo 17, infine, stabilisce la clausola di invarianza della spesa pubblica, eccezion fatta per l'onere derivante dall'articolo 15. Precisa, inoltre, che l'ANVUR svolge tutte le attività previste dal decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, auspicando che la Commissione possa esprimere un parere condiviso fra tutte le forze politiche.

Manuela GHIZZONI (PD) considerato come lo schema di decreto legislativo in esame sia un provvedimento fondamentale per l'attuazione della delega recata dalla legge n. 240 del 2010 e condividendo le valutazioni della relatrice sulla sua complessità, auspica che la Commissione possa svolgerne un esame approfondito. In questo senso, propone di coinvolgere in audizione i soggetti interessati alla sua applicazione, tenendo tra l'altro conto che il termine per esprimere il parere è fissato al 5 novembre prossimo.

Valentina APREA, presidente, concorda con la collega Ghizzoni, ricordando che il calendario del seguito dell'esame del provvedimento potrà essere definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

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Il sottosegretario Rocco CRIMI, sottolinea di aver approfondito in via informale nelle settimane passate alcune problematiche legate al provvedimento in esame con i rappresentanti dei gruppi di maggioranza ed opposizione e con il relatore. Alla luce di tali evenienze, ritira quindi l'emendamento del Governo 3.9 e presenta gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 5.8, 5.9, 5.10, 6.7, 7.1 e 8.2 che illustra (vedi allegato 2).

Valentina APREA, presidente, sospende quindi brevemente la seduta per consentire alla Commissione di conoscere gli emendamenti testè presentati dal Governo.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.25.

Valentina APREA, presidente, preso atto per le vie brevi che sussiste un consenso unanime sulle proposte emendative presentate dal Governo, risultato di un accordo informale raggiunto con il relatore e tutti i rappresentanti dei gruppi, propone di non procedere alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo.

La Commissione concorda all'unanimità.

Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, esprime parere favorevole sui nuovi emendamenti presentati dal rappresentante del Governo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.6, 2.5, 4.1 e 4.4, sui quali è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e del Governo, ritirando i restanti emendamenti da lui presentati.

Giovanni LOLLI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, ritirando gli altri emendamenti da lui presentati.

Alessandra SIRAGUSA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.8, 5.6 e 5.7, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, ritirando gli altri emendamenti da lei presentati.

Valentina APREA, presidente, avverte che sono stati ritirati anche tutti gli altri emendamenti presentati al testo in esame, ad eccezione di quelli indicati dei quali i colleghi Zazzera, Lolli e Siragusa hanno raccomandato l'approvazione. Constata quindi l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.1, 6.5 e 6.6, si intende vi abbia rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti
*2.3 Lolli e *2.6 Zazzera, nonché gli emendamenti 2.11 del Governo e 2.5 Zazzera.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.8 Siragusa e 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.1 e 4.4 Zazzera.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.8, 5.9 e 5.10 del Governo, 5.6 e 5.7 Siragusa.

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Si passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva l'emendamento 6.7 del Governo, interamente soppressivo dell'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito.

La Commissione approva l'emendamento 7.1 del Governo, interamente soppressivo dell'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva infine l'emendamento 8.2 del Governo.

Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, evidenzia come il parere favorevole espresso sugli ulteriori emendamenti del Governo sia il risultato di un lavoro continuo e proficuo, condotto da lui personalmente con il sottosegretario Crimi e tutte le forze politiche.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea, al riguardo, l'importanza di instaurare una proficua collaborazione tra il Governo e il Parlamento.

Valentina APREA, presidente, avverte che il nuovo testo del progetto di legge, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.