CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 ottobre 2011
541.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 4 ottobre 2011.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI, indi del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.

Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011.
Doc. LVII, n. 4-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) e che - a seguito delle recenti modifiche apportate alla stessa legge di contabilità dalla legge n. 39 del 2011 - la citata Nota ha assunto le caratteristiche di uno strumento obbligatorio, posto che la sua presentazione non è più eventuale e connessa al verificarsi di eventuali scostamenti.

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Giulio MARINI (PdL), relatore, rileva, in primo luogo, che la Commissione difesa è chiamata a esprimere un parere alla Commissione bilancio in merito alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2011 (DEF), deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 settembre.
La presentazione di tale documento è prevista dalla legge n. 196 del 2009, che ha profondamente innovato le norme di contabilità e finanza pubblica. Peraltro, osserva che mentre la sua presentazione era solo eventuale e connessa al verificarsi di possibili scostamenti degli andamenti di finanza pubblica, adesso, per effetto delle modifiche introdotte alla legge di contabilità dalla legge n. 39 del 2011, essa è divenuta obbligatoria. Ricorda, inoltre, le ulteriori modifiche volte ad anticipare alla prima parte dell'anno l'intero processo di programmazione nazionale, allineandosi in tal modo con il nuovo calendario stabilito in sede europea.
I contenuti del documento in esame sono stabiliti dall'articolo 10-bis della citata legge di contabilità.
Essi riguardano: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza in attuazione del federalismo fiscale (articolo 18 della legge n. 42 del 2009) e, infine, l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.
La Nota di aggiornamento del DEF 2011, per quanto concerne il quadro macroeconomico, presenta una revisione al ribasso delle stime di crescita per l'anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione dei segnali di rallentamento della ripresa economica, manifestatisi a livello internazionale, nei mesi estivi, dopo l'iniziale fase di recupero dalla crisi che si era avviata nel corso del 2010. In particolare, per il 2011, il PIL italiano è stimato di una crescita al tasso dello 0,7 per cento rispetto all'1,1 per cento indicato ad aprile. Una crescita ancora modesta è indicata anche per gli anni 2012 e 2013, in cui il PIL è previsto, rispettivamente, allo 0,6 per cento e allo 0,9 per cento. Nel 2014 la crescita si attesterebbe all'1,2 per cento.
La revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell'economia italiana è messa in relazione, da un lato, al rallentamento dell'economia mondiale e, dall'altro, agli «effetti non positivi sul livello di attività economica nel breve periodo attraverso gli usuali canali di trasmissione agli aggregati della spesa privata, in parte controbilanciati da effetti positivi sulla crescita che si faranno via via sempre più consistenti con il passare del tempo», determinati dalla manovra di risanamento dei conti pubblici varata nell'estate con i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, mirata a realizzare il pareggio di bilancio già nel 2013.
Rispetto alle previsioni contenute nel DEF 2011, nel documento in esame si dà conto dell'andamento delle principali variabili macroeconomiche, analizzate nel dettaglio dalla documentazione degli Uffici, cui rinvia, non rilevando profili di specifico interesse della Commissione.
In particolare, con riferimento al mercato del lavoro, la Nota espone per l'occupazione un lieve miglioramento delle stime di crescita per l'anno in corso (+0,2 per cento), mentre negli anni successivi, la crescita dell'occupazione si manterrebbe a livelli modesti, intorno allo 0,3 per cento, attestandosi su valori inferiori a quelli previsti nel DEF. La stima del tasso di disoccupazione a fine 2011 risulta pertanto pari all'8,2 per cento (rispetto all'8,4 per cento del DEF), mantenendosi stabile intorno all'8 per cento fino al 2014. Con riferimento, invece, all'inflazione si prevede

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una revisione al rialzo dell'inflazione programmata per il 2011 (dall'1,5 a 2,0 per cento), mentre per gli anni successivi si conferma un valore dell'1,5 per cento. Riguardo all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si registra una riduzione, rispetto alle previsioni tendenziali, pari a 2,8 miliardi nel 2011, 28,3 miliardi nel 2012, 54,3 miliardi nel 2013 e 59,8 miliardi nel 2014. Con riferimento al deficit di bilancio, le previsioni indicano un miglioramento pari all'1,1 per cento del PIL nel 2012 ed all'1,4 per cento nel 2013, con conseguente sostanziale raggiungimento del pareggio in tale anno. In merito al rapporto debito pubblico/PIL, in presenza di una revisione al ribasso del PIL, la Nota mostra una evoluzione dell'andamento del debito pubblico molto simile a quanto stimato nel DEF. Per il 2011, il rapporto debito/PIL dovrebbe attestarsi intorno al 120,6 per cento, rispetto al 120,0 per cento previsto nel DEF, a causa della revisione al ribasso delle previsioni di crescita e di una riduzione della crescita dello stock del debito molto limitata rispetto all'ultima previsione. La crescita del debito, in termini assoluti più moderata negli anni considerati per via del complesso degli interventi correttivi di finanza pubblica varati nel corso dell'estate, è del tutto compensata dalla revisione al ribasso delle previsioni di crescita del prodotto in termini nominali. Con riferimento al 2013-2014, invece, il miglioramento dell'avanzo primario consentirebbe un percorso di riduzione del debito appena più accentuato rispetto al DEF.
Infine, osserva che la Nota, oltre che il consueto «Programma infrastrutture strategiche» (che aggiorna quello approvato dal Consiglio e dal Parlamento lo scorso aprile) quest'anno è corredata anche da un nuovo allegato. Si tratta della «Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali» - prevista dalla recente legge di contabilità - che riporta l'elencazione delle leggi pluriennali, distintamente per ciascun ministero, con specifiche indicazioni sullo stato di attuazione delle leggi stesse.
Con specifico riferimento al Ministero della difesa, i dati si riferiscono:
alla Missione 17, Ricerca e innovazione, sulla quale sono allocate risorse destinate all'investimento per circa 60 miliardi di euro, concernenti 4 programmi principali;
alla Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, che costituisce, come noto, la principale missione di spesa dello stato di previsione del Ministero, sulla quale sono allocate risorse destinate all'investimento per circa 3.478,6 miliardi di euro;
alla Missione 33, Fondi da ripartire, i cui stanziamenti destinati all'investimento, per circa 1.300 miliardi di euro, saranno ripartiti a favore della suddetta missione 5.

Al riguardo segnala che nella relazione tutti gli adempimenti programmati risultano in linea con quanto previsto dalla legge.
In conclusione, si riserva, alla luce del dibattito, di presentare una proposta favorevole sul documento in esame.

Antonio RUGGHIA (PD) esprime disagio e disappunto per l'assenza del rappresentante del Governo che auspica sia stigmatizzata nelle forme opportune dalla Presidenza. Tra breve tempo il Ministero della Difesa dovrà indicare le rimodulazioni alle proprie spese necessarie a conseguire l'obiettivo di ridurle per circa 1,4 miliardi di euro. Osserva, quindi, che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul documento in esame senza poter aver cognizione di quali saranno i settori sui quali incideranno i suddetti tagli; né è stato possibile interloquire con l'Esecutivo durante l'esame dei provvedimenti di manovra della scorsa estate a causa della posizione della questione di fiducia su entrambi. Ciò costituisce un pregiudizio delle prerogative parlamentari e rende impossibile un contributo delle opposizioni che non sono messe nelle condizioni di conoscere quali siano le scelte del Governo. Ritiene, in conclusione,

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che la Commissione non possa esprimersi in merito senza che prima siano forniti dal Governo gli opportuni chiarimenti.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) rileva come l'assenza del rappresentante dell'Esecutivo alle sedute della Commissione stia diventando purtroppo un fenomeno sempre più frequente, anche nel caso di provvedimenti di rilevante importanza come quelli che ineriscono alla manovra di finanza pubblica.

Edmondo CIRIELLI, presidente, fa presente che si attiverà per sollecitare una maggiore presenza del Governo a partire dalla prossima seduta, riservandosi in tal senso di inviare una nota formale che richiami l'Esecutivo a partecipare assiduamente all'attività della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Atto n. 404.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che il termine per la deliberazione dei rilievi sullo schema di decreto in esame è fissato entro il prossimo mercoledì 12 ottobre 2011.

Giorgio HOLZMANN (PdL), relatore, osserva che, come convenuto nel corso dell'ufficio di presidenza della Commissione difesa dello scorso 28 settembre, lo schema di decreto legislativo correttivo del codice dell'ordinamento militare viene esaminato dalla Commissione difesa al fine di esprimere rilievi alla Commissione per la semplificazione, che lo esamina in via primaria.
Si tratta di una occasione importante per la Commissione difesa anche in considerazione del fatto che la medesima Commissione non si pronunciò sul decreto legislativo contenente il citato codice dell'ordinamento militare.
Le proposte di modifica sono numerose, circa 180.
Rinvia, quindi, per l'esame dei singoli articoli dello schema di decreto correttivo, alla dettagliata relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo, mentre in questa sede si limita ad esaminare esclusivamente le modifiche che presentano dei profili problematici rispetto all'esercizio del potere correttivo delegato.
A tal fine, ritiene opportuno ricordare i presupposti normativi del provvedimento in esame che è stato adottato in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 28 novembre 2005, n. 246 con il quale si è prevista la possibilità di adottare disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive) dei decreti legislativi precedentemente emanati in forza della delega cosiddetta «taglia-leggi». In particolare, il potere correttivo delegato dalle citate disposizioni ed esercitato attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, può esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 del citato articolo 14 della legge 246 del 2005 che, a sua volta, richiama l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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In sintesi è possibile: eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate; perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale; recepire il cosiddetto ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice.
Ciò premesso, osserva che le modifiche proposte dall'articolo 1 sono volte ad adeguare le disposizioni ivi citate ai mutati assetti organizzativi intervenuti da ultimo con il decreto ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione e la riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare.
A questo proposito rileva - riprendendo in tal senso le considerazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato - che se, da un lato, le modifiche proposte sono dirette a recepire il cosiddetto ius superveniens, dall'altro lato, nessuna modifica è apportata all'articolo 143 del codice riguardante il Comando operativo delle forze aeree, soppresso dalla tabella 2 del citato decreto ministeriale (provvedimenti aeronautica militare) che ha contestualmente trasferito i relativi compiti al Comando della squadra aerea, prevedendone la conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale.
Segnala, peraltro, che l'articolo 1, alla lettera c), ha provveduto a colmare il vuoto normativo riferito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, determinatosi a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, su cui anche la Commissione difesa aveva espresso l'auspicio di uno specifico intervento legislativo.
Per quanto riguarda, poi, l'articolo 2 dello schema di decreto correttivo - che a sua volta incide sul libro secondo del codice, concernente i beni della difesa - osserva che la lettera i), novella l'articolo 286 del codice al fine di aggiungere il nuovo comma 3-bis concernente la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio. Al riguardo, come precisato nella relazione illustrativa, tale introduzione è finalizzata a recepire nel codice militare la normativa sopravvenuta in materia di alloggi di servizio, ai sensi dell'articolo 6, comma 21-quater del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (rideterminazione del canone sulla base dei prezzi di mercato).
Nello specifico la nuova disposizione stabilisce che con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal comma in esame dovranno affluire ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
Al riguardo, segnala che il Consiglio di Stato nel citato parere ha espresso talune perplessità sulla natura non regolamentare del provvedimento che dovrà essere adottato dal Ministero della difesa e ciò in quanto «l'atto pur agganciato a parametri che restringono la discrezionalità amministrativa, appare non del tutto vincolato, efficace verso terzi, generale ed astratto, capace di innovare l'ordinamento, tanto da avere natura normativa, che ne imporrebbe la qualificazione come regolamento». Non ritiene tuttavia di aderire a tale valutazione, essendo lo schema in esame uno strumento inidoneo ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina, ove non giustificate da esigenze di coordinamento normativo.

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Per quanto concerne, poi, l'articolo 4 che interviene sul libro quarto concernente il personale militare, segnala che la modifica prevista all'articolo 918, volta a specificare la natura precauzionale della sospensione contemplata nel citato articolo, non appare ragionevole ed andrebbe quindi soppressa in quanto una delle ipotesi di sospensione contemplata dall'articolo 918 (lettera d) non riviste carattere precauzionale.
Particolare rilevanza riveste poi la lettera iii) volta a novellare l'articolo 1359 del codice in materia di richiamo. La modifica proposta dalla citata lettera è volta a eliminare l'inciso in base al quale il richiamo non produce alcun effetto giuridico; a eliminare l'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno; a sopprimere, infine, il comma 4 dell'articolo 1359 in base al quale si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero, nonché per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1369, comma 1, concernente la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.
In relazione alle citate proposte di modifica fa presente che, opportunamente, il Consiglio di Stato ha osservato che la modifica proposta, volta a precisare il carattere esclusivamente verbale del richiamo, potrebbe suscitare taluni dubbi interpretativi in relazione alle norme che, nel presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della misura disciplinare del rimprovero (articolo 1360, comma 1), e la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare.
Segnala, poi, la modifica, prevista dalla lettera qqq) dell'articolo 4, relativa all'articolo 1389 del codice, concernente la potestà decisionale del Ministro della difesa in materia di giudizio conseguente al procedimento disciplinare a carico del personale militare.
La modifica proposta dalla disposizione in esame è volta a prevedere che il Ministro, in caso di giudizio favorevole al militare espresso dalla Commissione di disciplina, in presenza di gravi ragioni, possa motivatamente chiedere un riesame alla medesima Commissione e ad eliminare il termine perentorio di 60 giorni per la conclusione del giudizio di riesame da parte della Commissione.
Al riguardo, in relazione alle citate proposte di modifica, ritiene opportuno chiarire le motivazioni poste a fondamento della scelta di ricondurre il potere di riesame alla medesima Commissione che già si è espressa sulla meritevolezza alla conservazione del grado del personale militare sottoposto a giudizio disciplinare.
A questo proposito fa presente che il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sullo schema di decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare, si era già espresso per la soluzione favorevole alla nomina di una nuova Commissione. Tale soluzione, infatti, corrispondente all'attuale formulazione dell'articolo 1389, appariva più garantista e conforme a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 62 del 2009. Appare, inoltre, necessario, prevedere espressamente un termine di conclusione del procedimento disciplinare poiché la nuova formulazione dell'articolo 1389 nulla dice a questo proposito.
Sempre con riferimento all'articolo 4 segnala la lettera aaaa). Tale disposizione è volta a reintrodurre nell'ordinamento giuridico, e in particolare nel codice dell'ordinamento militare, attraverso il nuovo articolo 1475 bis, il delitto di associazioni di carattere militare con scopi politici. Si tratta di una fattispecie già contemplata e disciplinata con la medesima formulazione ora riproposta dal nuovo articolo 1475 bis dal decreto legislativo n. 43 del 1948, successivamente abrogato dall'articolo 2268 del codice dell'ordinamento militare.

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Tale decreto, sanzionava penalmente, all'articolo 1, le «associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici», comminando la reclusione da uno a dieci anni per i promotori, i costitutori, gli organizzatori o i dirigenti e quella fino a diciotto mesi per i meri partecipanti alle associazioni vietate.
In relazione al citato articolo si fa presente che con l'ordinanza del 10 dicembre 2010 il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2268, comma 1, n. 297, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nella parte in cui abroga il più volte richiamato decreto legislativo n. 43 del 1948.
In relazione al giudizio di legittimità costituzionale in esame (la cui udienza in camera di consiglio è fissata per il prossimo 5 ottobre) segnala che il Consiglio di Stato nel citato parere ha rilevato come «stante la pendenza di giudizio di costituzionalità sul punto, non sia opportuno intervenire con lo strumento del decreto legislativo delegato, pur dovendosi condividere l'intento di non lasciare priva di presidio penalistico una materia, quella delle associazioni a carattere militare, che, a parere della dottrina costituzionalistica più avvertita, deve essere presidiata da sanzioni costituzionalmente necessarie. Fa altresì presente che il Presidente della Commissione bicamerale per la semplificazione, nella seduta del 28 settembre, ha ritenuto preferibile attendere l'ormai prossimo pronunciamento della Corte.
Rileva, inoltre, che la disposizione in esame, riproducendo testualmente il contenuto del decreto legislativo n. 43 del 1948 richiama l'istituto dell'arresto preventivo, da tempo espunto dal nostro ordinamento giuridico e rispetto al quale sono stati sollevati in passato dubbi di legittimità costituzionale.
Per quanto riguarda, poi, la collocazione sistematica del delitto in esame all'interno del codice dell'ordinamento militare, occorre considerare che ai fini della qualificazione soggettiva della fattispecie penale in esame non è richiesto il particolare status di militare in capo al soggetto attivo del reato, potendo il delitto essere commesso da chiunque si trovi nelle condizioni evidenziate dalla norma (organizzare, promuovere, costituire, dirigere). Occorre pertanto valutare se come evidenziato anche dal Consiglio di Stato non sia più opportuno inserire la disposizione in esame in una diversa fonte normativa.
Osserva, da ultimo, che la lettera p) dell'articolo 9 procede ad una serie di abrogazioni di disposizioni abrogative operate con il codice dell'ordinamento militare.
In relazione alle citate abrogazioni di abrogazioni fa anche in questo caso presente che il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha invitato il Ministero a valutare se «le abrogazioni delle abrogazioni disposte con la riformulazione dell'articolo 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina facendo rivivere ora interi corpi normativi, già riassettati nel codice, ora singole disposizioni, fermo restando che, a fronte di abrogazioni secche, alle quali non corrisponde la recezione della disciplina vigente ante codice nel codice medesimo, le abrogazioni delle abrogazioni avranno, di norma efficacia per il futuro». A questo proposito per esigenze di sistematicità, andrebbe valutata l'opportunità, ove possibile, di riassettare le fonti normative prevedendo espressamente la decorrenza ex tunc come proposto dal Consiglio di Stato, fermo restando che le posizioni giuridiche individuali risultano comunque tutelate dalla clausola generale di cui all'articolo 2186, comma 1 del codice.
Va peraltro rilevato che, con riferimento all'abrogazione della disposizione di cui al numero 993 del citato articolo 2268, che a sua volta disponeva l'abrogazione della normativa concernente la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla legge n. 78 del 2001, va valutata positivamente la scelta operata dal legislatore delegato di procedere, altresì, alla contestuale abrogazione delle

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disposizioni del codice (articoli da 256 a 264 e articolo 566) nelle quali la citata legge era stata riassettata e ciò in quanto tale tematica non sembra rientrare propriamente nella materia di riassetto oggetto della codificazione militare.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.