CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 settembre 2011
540.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 29 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione dell'Albo professionale dei tecnici sanitari afferenti alla sala autoptica o all'obitorio.
C. 3270 Polledri.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco RONDINI (LNP), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è diretta a disciplinare la figura del tecnico sanitario afferente alla sala autoptica o all'obitorio e a istituire uno specifico Albo professionale. Tale proposta si compone di diciannove articoli.
L'articolo 1 definisce la figura professionale del tecnico sanitario autoptico, qualificando tale il tecnico sanitario afferente alla sala autoptica o all'obitorio che svolge attività autoptiche e di competenza forense e clinico-anatomo-patologiche o a queste equipollenti collaborando con il medico-chirurgo; tale figura svolge la propria attività di consulenza con competenza tecnica, diligenza e appropriatezza nell'utilizzo della strumentazione. L'articolo 2 rimette ad un decreto ministeriale la definizione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di tecnico sanitario autoptico.
Osserva, poi, che l'articolo 3 disciplina i compiti professionali del tecnico sanitario, distinguendo tra quelli svolti in collaborazione con il medico chirurgo incaricato dall'autorità giudiziaria, quelli svolti in collaborazione con il medico chirurgo specializzato in medicina legale, e autorizzando il tecnico medesimo anche allo svolgimento di attività amministrativa per esigenze pubbliche. Viene infine rimessa ad un decreto ministeriale l'ulteriore definizione dei compiti affidati al tecnico sanitario autoptico distinguendoli da quelli affidati al medico chirurgo specializzato in medicina legale.
L'articolo 4 disciplina il rapporto di lavoro del tecnico sanitario, prevedendo che egli operi con un rapporto di lavoro subordinato o in regime di consulenza professionale e che tale rapporto sia disciplinato dalle relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate.
L'articolo 5 disciplina i rapporti del tecnico sanitario autoptico con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e le università. L'articolo 6 stabilisce e disciplina l'obbligo del segreto professionale del tecnico

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sanitario autoptico. L'articolo 7 istituisce e disciplina il Consiglio nazionale dei collegi regionali dei tecnici sanitari autoptici e l'articolo 8 disciplina la composizione del Comitato esecutivo. L'articolo 9 disciplina le attribuzioni del Consiglio nazionale, tra le quali rilevano la compilazione e la tenuta dell'albo professionale e l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti. L'articolo 10 istituisce l'Albo professionale dei tecnici sanitari autoptici, presso il Consiglio nazionale, e l'articolo 11 disciplina l'iscrizione all'Albo, stabilendone i requisiti.
L'articolo 12 prevede le cause di cancellazione dall'Albo. L'articolo 13 prevede la possibilità di reiscrizione all'Albo, su richiesta del tecnico sanitario, in presenza di alcune condizioni. L'articolo 14 stabilisce l'obbligo, a carico del Consiglio nazionale, di deposito annuale dell'Albo e la comunicazione delle variazioni apportate, presso le istituzioni previste e l'articolo 15 prevede l'attivazione del procedimento disciplinare, nei confronti degli iscritti all'Albo, per determinate fattispecie. L'articolo 16 prevede alcune sanzioni disciplinari che possono essere irrogate dal Consiglio nazionale, mentre l'articolo 17 prevede la ricorribilità in sede giurisdizionale avverso le decisioni del Consiglio nazionale. L'articolo 18 introduce una disciplina transitoria per i tecnici sanitari che svolgono tale attività da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 19 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, premesso di condividere le finalità generali della proposta di legge in esame, segnala il rischio di sovrapposizione con i lavori del Senato, con particolare riferimento del disegno di legge sulle professioni sanitarie non mediche. Nel merito, sottolinea la necessità di istituire specifici percorsi professionali per i tecnici in questione, dal momento che, in assenza di tali percorsi, il provvedimento in esame non farebbe che riconoscere e razionalizzare la situazione esistente.

Luciana PEDOTO (PD), riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame, dichiara di condividere la preoccupazione espressa dal presidente in merito alla possibile sovrapposizione con i lavori del Senato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, assicura che la presidenza si farà carico di approfondire il profilo procedurale richiamato dall'onorevole Pedoto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.