CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2011
538.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Marco RONDINI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I e II il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4434 Governo, adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente. Premesso che l'esame degli emendamenti in sede referente dovrebbe concludersi nella giornata odierna, sarà sua cura informare la Commissione, prima dell'espressione del parere, di eventuali modifiche rilevanti per l'ambito di competenza della Commissione medesima.
Il disegno di legge in titolo consta di dieci articoli, risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. In particolare, sono stati stralciati gli originari articoli 7, relativo ai controlli negli enti locali, 8, recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e 9, recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del TUEL.
L'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.
Fa presente, poi che l'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa, definita livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici. L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. L'articolo 5, anch'esso introdotto dal Senato, individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
Osserva, quindi, che l'articolo 6, che contiene l'unica norma rientrante in modo significativo nell'ambito di competenza della Commissione reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.
L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare, si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine

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della pubblica amministrazione; la concessione da parte del presidente della sezione della Corte dei conti, nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, su richiesta del procuratore regionale e nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto.
L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali, nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.
Fa presente, infine che l'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari), introduce una nuova circostanza aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale e innalza, in tema di delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, la pena per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito, tenendo conto anche delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito.

Gero GRASSI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4621 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.
C. 4622 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gero GRASSI, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, dei disegni di legge n. 4621 e n. 4622, recanti, rispettivamente, il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 e le disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. Al termine dell'esame preliminare, l'iter proseguirà distintamente e si concluderà con l'approvazione delle relazioni, che dovranno essere trasmesse alla V Commissione entro la giornata di domani.
Ricorda, altresì, che, nel corso dell'esame, la Commissione può presentare emendamenti al disegno di legge di assestamento che recano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione ovvero delle parti degli stati di previsione di propria competenza, nonché emendamenti che determinano variazioni la cui compensazione non è effettuata all'interno degli stati di previsione o delle parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno allegati alle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio, che li esamina. Gli

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emendamenti respinti dalla Commissione devono essere, in ogni caso, presentati anche presso la Commissione bilancio, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Il rendiconto generale dello Stato è articolato per missioni e programmi ed è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento e risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
Passando a esaminare le principali missioni, rileva, in particolare, che sia la missione 20, Tutela della salute, sia la missione 17, Ricerca e innovazione, per il solo programma relativo alla Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, assorbono gran parte delle risorse assegnate al Ministero della salute. La missione 20, suddivisa in 5 programmi, presenta nel 2010 stanziamenti iniziali di competenza pari a 765,8 milioni e stanziamenti definitivi pari a 967,3 milioni (1.286 milioni nel 2009). La missione 17, per il solo programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, presenta nel 2010 stanziamenti iniziali di competenza pari a 538,2 milioni e stanziamenti definitivi pari a 652,3 milioni di euro (549,8 milioni nel 2009).
Osserva, poi che gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero della salute sono risultati nel 2010 pari a 2.496,7 milioni. Rispetto agli stanziamenti iniziali (pari a 2.177,7 milioni) vi è stata una crescita di poco meno del 15 per cento. Una variazione su cui hanno inciso le reiscrizioni di residui perenti, le riassegnazioni di entrate, il rifinanziamento di leggi specifiche e, in misura limitata, le somme attribuite in sede di assestamento. I residui finali al 31 dicembre 2010 sono stati pari a 1.233,1 milioni, mentre 1.123 milioni sono state le economie di cui 818 di competenza.
Per quanto riguarda il programma 17.20, Ricerca per il settore della sanità pubblica e veterinaria, la Corte dei conti ha sottolineato che nel 2009 e nel 2010 i finanziamenti per la ricerca corrente sono stati pari rispettivamente a 185,8 e 188,2 milioni. Nell'ultimo anno tali fondi sono stati destinati per: 164,8 milioni agli IRCCS (162,5 nel 2009), 1,6 milioni all'Istituto nazionale di assicurazione infortuni sul lavoro, 8,3 milioni all'Istituti superiore di sanità, 1,5 milioni al registro donatori di midollo osseo e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali e 12 milioni agli Istituti zooprofilattici sperimentali.
Inoltre, il programma 20.1, Prevenzione, assistenza in materia sanitaria umana, assorbe la maggior parte delle risorse. In tale programma, particolare rilievo hanno assunto le attività connesse alla gestione degli indennizzi a soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, che, nel corso dell'esercizio finanziario in esame, hanno determinato un adeguamento dello stanziamento in previsione. Per quanto riguarda il programma 20.3, Programmazione sanitaria, e i livelli essenziali di assistenza, rileva che il 51,6 per cento delle risorse è costituito da trasferimenti alle regioni e alle province autonome per interventi nei grandi centri urbani e per le strutture per le cure palliative. Al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono stati assegnati, sempre nell'ambito dello stesso programma, 22,8 milioni come stanziamento definitivo.
Osserva, quindi, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di riorganizzazione delle strutture, un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e solidarietà sociale; per la XII Commissione, rilevano

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gli ambiti riguardanti le politiche sociali e di assistenza e quelle dell'immigrazione. Gli stanziamenti definitivi del Ministero, nel 2010, ammontano a 85.144 milioni, quelli iniziali a 81.623 milioni, mentre i residui al 31 dicembre sono pari a 19.329 milioni. La Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, presenta uno stanziamento definitivo di competenza per il 2010 di 19.947 milioni e incide per circa il 23,5 per cento sul totale delle risorse del Ministero. La dotazione di competenza della missione 24, che finanzia principalmente interventi di carattere assistenziale, attraverso risorse ripartite, successivamente, con decreti ministeriali agli enti territoriali e locali, è in aumento sia rispetto al dato iniziale di competenza del 2010, pari a 19.691 milioni, sia a quello definitivo del 2009 pari a 19.410 milioni. La Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, presenta uno stanziamento definitivo di competenza per il 2010 pari a 36.9 milioni, mentre quello iniziale è pari 1,9 milioni (nel 2009 lo stanziamento definitivo di competenza risulta pari a 34,9 milioni). Nella missione 24 (programmi 24.2, Associazionismo, volontariato e formazioni sociali, 24.9, Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, e 24.10, Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno), assume notevole consistenza finanziaria il programma 24.9, presentando una dotazione definitiva di competenza di 19.632 milioni, di poco inferiore a quella iniziale pari a 19.685 milioni (nel 2009 le risorse di competenza definitive ammontano a 19.365).
Passando al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, ricorda che esso ha lo scopo di consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2011 riflette la struttura del bilancio dello Stato 2011, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le nuove unità di voto. Il disegno di legge in esame non sconta gli effetti dei provvedimenti di manovra approvati nel corso dell'estate (decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 e decreto-legge 138 del 13 agosto 2011), ad eccezione delle variazioni disposte a seguito dell'approvazione da parte del Senato di un emendamento del Governo finalizzato a contabilizzare nel disegno di legge di assestamento gli effetti dell'articolo 40, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede la trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011, pari complessivamente a 2.400 milioni di euro. Si ricorda che gli accantonamenti, operati dal Ministro dell'economia ai sensi del citato comma 13 a titolo cautelativo al fine di garantire gli effetti di gettito stimati (2.400 milioni di euro) dalla medesima legge di stabilità (articolo 1, commi da 8 a 12) in ordine all'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche sono stati trasformati in riduzioni di spesa dall'articolo 40, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Il medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, all'articolo 25, comma 1, lettera d), aggiungendo il comma 13-bis alla predetta legge di stabilità 2011, ha inoltre previsto, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, che per motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti, anche tra programmi appartenenti a missioni diverse, fatto salvo il divieto di dequalificazione della spesa. Rileva, quindi, che il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non hanno operato variazioni compensative tra gli accantonamenti.
Si riserva, infine, di formulare una proposta di relazioni anche sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

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Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Nuovo testo unificato C. 627 Binetti e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2011.

Paola BINETTI (UdCpTP) sottolinea che la proposta di legge in esame si incentra, innanzitutto, sulla necessità di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, impedendo la circolazione di persone con il volto coperto. Essa, inoltre, è volta a perseguire chiunque costringa una donna a indossare indumenti che occultino il volto, prevedendo, come sanzione, l'impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana. Sebbene non siano state inserite nel testo unificato norme volte a favorire una riflessione ampia e condivisa sulla problematica culturale sottesa al provvedimento in esame, detta sanzione dimostra, a suo avviso, l'intento di contrastare la sottomissione delle donne e non certo quello di limitare la libertà di scelta e religiosa. Auspica, in conclusione, la rapida approvazione del provvedimento in esame.

Andrea SARUBBI (PD), nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, rileva, innanzitutto, che il provvedimento in esame solleva gravi dubbi sotto il profilo della costituzionalità. In proposito, ricorda che il Consiglio di Stato ha dichiarato non pertinente il richiamo alla legge n. 150 del 1975 e, in generale, alla legislazione antiterrorismo per giustificare il divieto di indossare indumenti quali il burqa o il niqab. Inoltre, come opportunamente rilevato nella documentazione prodotta dagli uffici, il divieto esteso, oltre che ai luoghi pubblici, anche ai luoghi aperti al pubblico, potrebbe sortire l'effetto paradossale di impedire l'uso di certi indumenti anche nei luoghi di culto. Ricorda, quindi, che Paesi come la Svezia e la Svizzera, pur avendo dovuto affrontare rilevanti problemi, anche di natura culturale, connessi al fenomeno dell'immigrazione, hanno adottato un approccio più equilibrato, incentrato sulla valutazione della proporzionalità tra il fenomeno da governare e le misure a tal fine adottate. Sotto questo profilo, nel caso dell'Italia, occorre considerare che i musulmani rappresentano una quota ampiamente minoritaria degli immigrati, la cui maggioranza proviene da Paesi di fede ortodossa. Sotto il profilo sociale, che maggiormente attiene all'ambito di competenza della Commissione, sottolinea, poi, il rischio che le donne, a seguito del divieto di indossare in pubblico il burqa o il niqab, vengano segregate nelle loro case e, dunque, private della libertà di movimento. Osserva, altresì, che l'intervento legislativo in esame ricalca in modo esplicito le misure adottate in Francia, ovvero in un Paese che intende la laicità come negazione della dimensione pubblica della fede, cioè in modo diametralmente opposto rispetto all'attuale Governo, come dimostra la strenua difesa dell'esposizione dei crocifissi nei pubblici uffici. Ciò denota, a suo avviso, un atteggiamento contraddittorio e propagandistico, laddove sarebbe necessario assumere iniziative educative ispirate ad un approccio interculturale, per le quali, invece, il Governo continua a ridurre le già scarse risorse disponibili.

Delia MURER (PD), premesso di condividere le considerazioni svolte dal collega Sarubbi, ricorda come nel corso della sua esperienza di amministratore locale nel comune di Venezia abbia avuto modo di constatare che l'accettazione di determinati comportamenti legati a convinzioni religiose è condizione necessaria al fine di

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evitare la segregazione domestica delle donne appartenenti a talune comunità di immigrati e favorirne così la progressiva integrazione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo in dissenso dal suo gruppo, preannuncia l'astensione sulla proposta di parere del relatore. Infatti, pur auspicando che il testo venga migliorato nel prosieguo dell'esame, ritiene che l'uso di indumenti come il burqa e il niqab costituisca, oltre che una violazione delle leggi dello Stato, la violazione di principi fondamentali dello Stato democratico di diritto. Ritiene, inoltre, che la problematica in discussione non attenga al tema della libertà religiosa, ma abbia a che fare, piuttosto, con le regole volte a garantire la civile convivenza.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è assegnato in via primaria alla I Commissione e che la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza in sede consultiva.
Osserva, poi, che la normativa vigente vieta il travisamento in pubblico delle persone; l'ordinamento giuridico italiano non reca norme che vietano l'occultamento dei tratti somatici delle persone fisiche, se non in presenza di situazioni particolari, tassativamente indicate da alcune leggi speciali, in cui tale comportamento può concretamente costituire un elemento di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Fa presente, poi, che l'articolo 85 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recita che è vietato comparire mascherati in luogo pubblico, mentre l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, proibisce «l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico, senza giustificato motivo». Ricorda, inoltre, la circolare n. 4 del 14 marzo 1995, con la quale il Ministero dell'interno ha precisato che il turbante, lo chador e il velo imposti da motivi religiosi «sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, a identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto» e, pertanto, tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purché i tratti del viso siano ben visibili. Tale circolare, di conseguenza, estende il principio della precedente, riferita alla carta d'identità, anche alle fotografie da apporre sui permessi di soggiorno; mentre il burqa e il niqab nascondono il volto di chi li indossa o buona parte di esso, gli altri copricapi mantengono il loro significato simbolico e religioso, ma non occultano il volto della persona.
Rileva, quindi, che la definizione di ordine pubblico è stata resa in modo magistrale dalla nostra Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1962, n. 19, la quale afferma che l'ordine pubblico è un valore costituzionalmente protetto, quale patrimonio dell'intera collettività. Sono, pertanto, costituzionalmente legittime le norme che effettivamente e in modo proporzionato siano rivolte a prevenire e a reprimere i turbamenti all'ordine pubblico, intesi come sorgere di uno stato concreto ed effettivo di minaccia all'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo, eventualmente anche mediante la limitazione di altri diritti costituzionalmente garantiti. La norma che vieta il mascheramento risale, infatti, ai cosiddetti «anni di piombo», nei quali accadeva di frequente che si commettessero omicidi con il volto nascosto da un passamontagna.
Osserva, pertanto, che la Corte costituzionale ha dettato i criteri. Infatti, è possibile limitare un diritto costituzionalmente garantito, quale quello della libertà religiosa, ma solo con norme che in modo proporzionato reprimano uno stato concreto ed effettivo di minaccia all'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo.
Nel nostro Paese, le indagini sul terrorismo internazionale hanno portato a numerosi arresti e hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, la presenza di cellule eversive del terrorismo islamico legate al

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movimento di Al Qaeda. In altri Paesi europei, ad esempio la Francia, vi sono già leggi vigenti in tema di divieto del travisamento del volto.
Si dichiara fermamente convinta del fatto che una civiltà si caratterizza anche per la maniera in cui concepisce il ruolo assegnato alla donna. Nella civiltà islamica, purtroppo, la donna è considerata inferiore all'uomo e, viceversa, l'uomo superiore alla donna. Il Corano si esprime chiaramente in merito. Ad oggi, molte donne in certi Paesi, non solo non possono esporre il loro volto, ma non hanno neanche diritto di voto. Inoltre, i dati raccolti da associazioni di rappresentanza del mondo femminile islamico segnalano che l'86 per cento delle donne islamiche presenti in Italia sono analfabete e non conoscono il sistema alfanumerico; l'80 per cento non esce di casa se non accompagnata da figure maschili della famiglia di appartenenza; solo il 10 per cento delle 400 mila donne islamiche presenti in Italia conduce una vita che, secondo gli standard socio-statistici, potrebbe definirsi normale; nelle famiglie di immigrati di fede islamica emerge una profonda disparità di diritti tra uomo e donna e nell'educazione dei figli, nonché la mancanza di un'istruzione adeguata.
Infine, in merito alle rilevazioni esposte dall'onorevole Palagiano, fa presente che sarà il medico, in scienza e coscienza, a decidere di rilasciare o meno il certificato medico.
Alla luce di quanto esposto, ribadisce, infine, la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.
C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 28 luglio 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4489 Miotto: «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare delle proposte di legge in titolo, rinunciando il relatore e il Governo a intervenire in sede di replica. Avverte, quindi, che, sulla base delle intese informali intercorse tra i gruppi, gli stessi sono invitati a far pervenire entro la giornata di domani eventuali proposte di audizioni informali, al termine delle quali la Commissione assumerà le necessarie determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 settembre 2011.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma Pag. 117
degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 19.15 alle 20.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.