CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2011
537.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 136

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 settembre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta le Commissioni hanno avviato la votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1 e 2 del testo base. In particolare sono stati approvati gli emendamenti Lanzillotta 1.5 e 1.50 dei relatori (vedi allegato).
Ricorda altresì che sono stati accantonati gli articoli aggiuntivi 01.1, 01.2 e 01.3 del relatore per la II Commissione e che sugli emendamenti Lanzillotta 2.60, 2.61, 2.62, 2.63 e sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 non sono stati espressi i pareri di competenza dalle relatrici e dal Governo. Avverte che l'onorevole Lo Moro ha ritirato i propri emendamenti 2.50, 2.3 e 2.40.
Comunica che il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento ha espresso il parere sul disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato, adottato come testo base.
Avverte, quindi, che si passa all'esame dell'emendamento Ferranti 1.10.

Pag. 137

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo in merito all'emendamento 1.10, rileva come esso ponga soluzioni diverse da quelle individuate al Senato e, in alcuni aspetti, reca previsioni già presenti nella normativa vigente, quale la modalità di nomina dei componenti della CIVIT.
La legge, infatti, già stabilisce che la nomina dei componenti debba avvenire previo parere dei due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari. Ricorda, come già sottolineato durante l'esame presso il Senato, come in questo modo si tenga conto dei due principi di autonomia e di economicità.
Rileva inoltre che l'istituzione di un'ennesima Autorità, come proposto da alcuni, avrebbe posto questioni ulteriori rispetto ad altre Autorità esistenti rendendo più complessa una scelta che vuole essere la più semplice possibile. Vi dovrà quindi essere il rispetto dei requisiti che per la Commissione si prevedono, anche alla luce delle nuove attribuzioni.
Pertanto, pur nel rispetto dei proponenti dell'emendamento, ritiene che l'emendamento possa essere respinto, poiché vorrebbe dire tornare su una discussione già ampiamente svolta presso l'altro ramo del Parlamento.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) esprime una valutazione contraria sull'emendamento 1.10 e si sofferma su alcuni aspetti che riguardano l'attività della CIVIT ed il profilo dei suoi componenti.
Rileva come l'emendamento 1.10 proponga l'integrazione dei profili di professionalità dei componenti, aggiungendo aspetti che configurano la necessità della nomina di soggetti provenienti dalla magistratura penale, amministrativa e contabile. In proposito, ritiene che prima di prevedere il coinvolgimento dei magistrati nelle Autorità amministrative andrebbe risolta la questione del cumulo delle retribuzioni. Nell'auspicare che tale questione venga risolta quanto prima non ritiene comunque opportuno allargare in questo momento la composizione della CIVIT con le professionalità dei magistrati.
Evidenza poi una questione che attiene al merito: la CIVIT non deve a suo avviso svolgere funzioni giurisdizionali quanto piuttosto attività che attengono all'organizzazione delle amministrazioni, ai modelli organizzativi, alla trasparenza, alle nuove tecnologie e altro, che potranno portare tale commissione a realizzare concrete innovazioni nel sistema. L'approccio non deve essere quello del controllo della legalità degli atti o dei profili di carattere penale, che spettano invece alle autorità competenti.

Oriano GIOVANELLI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ferranti 1.10, essendo diretto a conferire maggiore autonomia alla CIVIT in considerazione delle nuove e delicate competenze attribuite alla medesima dal provvedimento in esame. Ricorda, comunque, che in occasione dell'esame presso il Senato il Gruppo del PD ha ottenuto una modifica del contenuto originario del disegno di legge in esame che attribuiva le predette nuove competenze ad organi rientranti nell'ambito di responsabilità diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il proprio emendamento 1.10 sia da approvare in quanto garantisce maggiore autonomia alla CIVIT in merito alla sua composizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 1.10.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Mantini 1.4 a condizione che sia riformulato. In particolare, propone che sia espunto il riferimento ai principi e sia precisato che i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti siano riferiti ai settori della Pubblica amministrazione particolarmente esposti alla corruzione.

Roberto RAO (UdCpTP) sottoscrive l'emendamento Mantini 1.4 e lo riformula come proposto dal relatore (vedi allegato).

Pag. 138

Le Commissioni approvano l'emendamento Mantini 1.4 (nuova formulazione).

Roberto RAO (UdCpTP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Mantini 1.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Mantini 1.01 e l'emendamento Ferranti 2.15.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiede che le Commissioni accantonino l'emendamento Lanzillotta 2.60 al fine di consentire un approfondimento in relazione all'articolo 7 del Codice degli appalti.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Lanzillotta 2.60.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 2.16 diretto a estendere le regole di trasparenza previste dal provvedimento in esame in via ordinaria per le pubbliche amministrazioni alle procedure d'urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza, ritenendo che non vi sia alcuna ragione che possa giustificare in merito a tali procedure l'esigenza di trasparenza che riguarda l'azione pubblica sotto ogni suo profilo. Invita, quindi, i relatori ed il Governo a riflettere ulteriormente sull'emendamento in esame nonché sull'esigenza ad esso sottesa al fine di mutare il parere contrario espresso nella scorsa seduta.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, dichiara di comprendere e condividere le esigenze che hanno portato l'onorevole Ferranti a presentare l'emendamento in esame, ma non può non far presente che le stesse strutture degli organi che si avvalgono delle procedure di urgenza richiamate dall'emendamento stesso non consentono di applicare ad esse quell'aggravio procedurale che il testo approvato dal Senato determina al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative. Fa presente che i relatori con il Governo stanno esaminando la possibilità di elaborare una disposizione che consenta di configurare delle adeguate forme di controllo da parte della CIVIT anche nei confronti della Protezione civile, salvaguardandone funzioni e natura.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), dopo aver richiamato il proprio emendamento 2.61 che risponde alla medesima ratio dell'emendamento in esame, ritiene, alla luce dell'intervento della relatrice onorevole Santelli, che questo debba essere accantonato al fine di trovare una formulazione soddisfacente che consenta di assicurare la trasparenza anche delle procedure di urgenza.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che l'emendamento in esame sia particolarmente importante in quanto è diretto ad assicurare trasparenza in un settore dove proprio la sua mancanza ha determinato gravi episodi di corruzione. Al fine di consentire l'approvazione dell'emendamento Ferranti 2.16 ne chiede l'accantonamento auspicando un ulteriore approfondimento da parte dei relatori e del Governo che possa portare all'espressione di un parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) fa presente che la procedura d'urgenza è spesso incompatibile con le regole di trasparenza previste dal provvedimento in esame per l'attività amministrativa ordinaria. Ciò non significa, a suo parere, che per tale settore non sia opportuno prevedere adeguati strumenti di trasparenza, quanto, piuttosto, che tali strumenti debbano operare in un momento successivo all'emanazione dell'atto amministrativo.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, fa presente che l'esigenza di trasparenza alla quale ha fatto in precedenza riferimento la relatrice onorevole Santelli, si intende riferita, a parere di entrambi i relatori, tanto alle procedure di urgenza quanto a quelle secretate. Dichiara di essere favorevole all'accantonamento dell'emendamento.

Pag. 139

Il sottosegretario Andrea AUGELLO preliminarmente sottolinea che il provvedimento in esame è volto a disciplinare la materia della trasparenza delle attività della pubblica amministrazione in via generale e non in ogni suo possibile aspetto essendo in molti casi necessario un intervento normativo particolarmente mirato e complesso. Per quanto attiene ai compiti della CIVIT ed all'estensione del suo operato precisa che la disciplina prevista dal testo in esame è frutto di un compromesso raggiunto al Senato tra maggioranza ed opposizione e che pertanto potrà essere alla Camera ulteriormente migliorata tenendo conto di quelle situazioni che non vi è stato il tempo di approfondire in maniera adeguata presso l'altro ramo del Parlamento. Dichiara di comprendere pienamente le esigenze che si trovano alla base dell'emendamento Ferranti 2.16, tuttavia non può non segnalare che la delicatezza della materia trattata necessita di un adeguato approfondimento al fine di pervenire ad una disposizione che consenta di bilanciare le esigenze di trasparenza con quelle di urgenza che sono proprie delle situazioni di emergenza. Dichiara quindi di essere favorevole all'accantonamento dell'emendamento Ferranti 2.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, accantonano l'emendamento Ferranti 2.16 e respingono l'emendamento Mariani 2.17.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, insiste per la votazione del suo emendamento 2.2. L'obiezione del Governo, secondo cui la norma proposta determinerebbe un aggravio di incombenze per le pubbliche amministrazioni, non è, a suo avviso, convincente in quanto la lotta contro la corruzione è un'esigenza preminente.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2.2 della relatrice per la II Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) chiede l'accantonamento del suo emendamento 2.18, che è connesso, per materia, con quelli già accantonati.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Ferranti 2.18.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sull'emendamento Mariani 2.19 il parere della relatrice per la I Commissione è stato contrario, ma che la stessa si era riservata di rivedere eventualmente la propria posizione una volta che le proponenti avessero chiarito la finalità dell'emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) spiega che l'emendamento della collega Mariani, di cui è cofirmataria, intende conferire rilievo normativo ai protocolli di legalità e ai patti di integrità, ossia a strumenti di regolamentazione interna del comparto delle imprese adottati per contrastare la corruzione per così dire «dall'interno». Ritira in ogni caso l'emendamento riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiede l'accantonamento dell'emendamento Lanzillotta 2.61.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Lanzillotta 2. 61.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottoscrive e illustra l'emendamento Mantini 2.4, che tende a dare certezza ai cittadini prevedendo che, se la pubblica amministrazione omette di adottare un provvedimento, l'istante possa comunque dare inizio all'attività economica, certificandone la conformità alla legge. Ricorda infatti che la concussione o la corruzione si annidano spesso in certe inerzie della pubblica amministrazione.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, osserva che il problema evidenziato dal deputato Tassone è effettivo, ma d'altra parte attribuire un significato normativo così ampio al silenzio-assenso potrebbe provocare una deresponsabilizzazione

Pag. 140

della pubblica amministrazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mantini 2.4, fatto proprio dal deputato Tassone, e approvano l'emendamento Lanzillotta 2.62.

David FAVIA (IdV), nell'illustrare il suo emendamento 2.7, identico all'emendamento Ferranti 2.20, chiarisce che esso raccoglie una sollecitazione della Corte dei conti. Sottolinea che è di fondamentale importanza che le pubbliche amministrazioni rendano accessibili in via informatica agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

Donatella FERRANTI (PD), nell'illustrare il suo emendamento 2.20, identico all'emendamento Ferranti 2.7, osserva che prevedere che le pubbliche amministrazioni possano, anziché debbano rendere accessibili gli atti in via informatica è in aperta contraddizione con la dichiarazione di principio del comma 1 del medesimo articolo 5, nel quale si dice che «la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». È possibile che stabilire un obbligo in tal senso in capo alle pubbliche amministrazioni determini un costo, ma il Governo e la maggioranza hanno il dovere di trovare una soluzione, perché l'accessibilità informatica agli atti è una condizione essenziale di trasparenza. Nell'attuale formulazione, la scelta di attuare la norma è rimessa del tutto alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO ricorda che nel corso dell'esame al Senato su questo punto è intervenuto il parere della Commissione bilancio, la quale si è espressa contro la configurazione della norma in termini di obbligo per la pubblica amministrazione, in quanto ciò avrebbe determinato un onere finanziario non coperto. Concorda che la modifica apportata dal Senato sia fragile e chiede pertanto ai presentatori degli emendamenti di ritirarli per permettere al Governo un approfondimento in vista di una possibile soluzione alternativa, che potrebbe essere nel senso di prevedere di norma la comunicazione in via informatica, ma nei limiti delle dotazioni di bilancio e comunque senza maggiori oneri per il bilancio.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che questo punto meriti un approfondimento. Si tratta, a suo avviso, in primo luogo di affermare il principio dell'accessibilità agli atti da parte di tutti, e non solo dei diretti interessati; in secondo luogo, di permettere comunque l'accesso agli atti ai portatori di interessi collettivi o diffusi; in terzo luogo di permettere che l'accesso agli atti avvenga anche, ma non soltanto, in via informatica.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che il problema dell'onere finanziario della misura dovrebbe essere posto diversamente. Considerati gli sforzi che il Governo dichiara di aver compiuto per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, prevedere l'accesso agli atti in via esclusivamente informatica non dovrebbe determinare una spesa aggiuntiva per il bilancio, ma piuttosto un risparmio. Ricorda che non si tratta qui di introdurre l'accesso agli atti per gli interessati, che è già previsto dalla legge, ma di introdurre l'accesso agli atti in via informatica.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che la legge dello Stato non può prevedere oneri finanziari aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni locali, senza stanziare finanziamenti corrispondenti. Fa presente che già il comma 4 dell'articolo 2 prevede l'informatizzazione dell'accesso agli atti: stabilisce infatti che ogni amministrazione pubblica renda noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi

Pag. 141

che lo riguardano. Il comma 5, a sua volta, compie un passo avanti, consentendo alle pubbliche amministrazioni di rendere accessibili le informazioni tramite strumenti di identificazione informatica. Si tratta di un obiettivo da perseguire, ma che non può essere imposto a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni più piccoli, dall'oggi al domani.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che il Comitato per la legislazione ha rilevato, nel suo parere, che la portata normativa del comma 5 andrebbe chiarita là dove essa configura come mera facoltà per le pubbliche amministrazioni quella di consentire l'accesso agli atti da parte degli interessati: tale norma non appare infatti coordinata con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ricordato che il suo emendamento 2.1 affronta lo stesso problema degli identici emendamenti Favia 2.7 e Ferranti 2.20, propone di riformulare il comma 5 nel senso di prevedere che le amministrazioni pubbliche devono in ogni momento rendere accessibili le informazioni agli interessati, «anche» mediante il canale informatico. In tal modo sarebbe sancito l'obbligo di permettere l'accesso, ma senza l'obbligo di assicurare quest'ultimo attraverso il canale informatico.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che l'emendamento Mantini 2.5, identico a quello della relatrice Napoli appena menzionato, persegue la stessa finalità. Quanto al problema dell'onere finanziario della norma, ritiene che il costo non possa valere come ragione ostativa all'adozione della misura: si tratta di avere ben presenti le priorità. A suo avviso, la proposta della relatrice Napoli è apprezzabile, in quanto va nel senso dell'emendamento, senza però creare costi aggiuntivi.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per il tentativo di mediazione posto in essere dalla relatrice Napoli, ma ricorda che l'accesso agli atti per gli interessati è già previsto dalla legge: si tratta di renderlo possibile in via informatica e di ampliarlo a tutti. Ritiene che si potrebbe forse sostituire il termine «possono» con «si adoperano». In ogni caso, si dovrà in futuro lavorare perché l'accessibilità informatica degli atti per tutti divenga realtà.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO dichiara di comprendere le ragioni che hanno portato alla presentazione degli emendamenti sostanzialmente identici 2.20, 2.7, 2.5, 2.1 e 2.63 essendo tutti diretti a rendere per le pubbliche amministrazioni obbligatorio anziché discrezionale l'accesso in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano. Tuttavia, qualora si dovessero approvare i predetti emendamenti sarebbe necessaria una adeguata copertura finanziaria che al momento non è prevista. Ribadisce, a tale proposito, che tale questione è stata definita proprio in tal senso proprio dalla Commissione bilancio del Senato. Per tale ragione ritiene che al momento i predetti emendamenti non possano essere approvati pur rispondendo ad esigenze di trasparenza pienamente condivise dal Governo. Al fine di superare i problemi di copertura finanziaria si potrebbe verificare, in occasione dell'esame in Assemblea, la possibilità di introdurre l'obbligatorietà prevista da tali emendamenti in tutti quei casi in cui il bilancio dell'ente lo consenta. In tale ottica invita i presentatori a ritirare gli emendamenti in esame.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 2.20.

Pag. 142

David FAVIA (IdV) ritira il proprio emendamento 2.7.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 2.5.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritira il proprio emendamento 2.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 2.63.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 ove sia riformulato nel senso di prevedere che le amministrazioni comunichino al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterna alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tali dati dovranno poi confluire nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed essere trasmessi alla CIVIT per le finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 2.060 (vedi allegato)

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 (nuova formulazione).
Le Commissioni approvano sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 (nuova formulazione).

David FAVIA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.03 essendo diretto a rafforzare la trasparenza nelle procedure eccezionali.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che l'articolo aggiuntivo in esame ha il medesimo oggetto dell'emendamento Ferranti 2.16 e dell'emendamento Lanzillotta 2.61 accantonati al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei medesimi. Per tale ragione ritiene che debba essere accantonato anche l'articolo aggiuntivo 2.03.

David FAVIA (IdV) condivide la proposta di accantonamento del presidente.

Le Commissioni accantonano l'articolo aggiuntivo Favia 2.03.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.