CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2011
536.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.35.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 20 luglio ha espresso i pareri sugli emendamenti presentati al testo unificato in esame. Modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Mattesini 7.1, nel testo precedentemente riformulato ma limitatamente ai commi 3 e 4 dell'articolo concernente la tutela del consumatore (8-quater), previa correzione formale consistente nella soppressione, al comma 3, delle parole «del marchio di cui al precedente comma e». Conferma quindi parere favorevole sull'emendamento Mattesini 9.1, limitatamente alla lettera b) relativa alle modifiche al comma 3.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con i pareri espressi dal relatore, rimettendosi invece alla Commissione sull'emendamento Mattesini 9.1. Relativamente alle questioni della tracciabilità dei materiali gemmologici e della corretta informazione del consumatore, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8-quater dell'emendamento Mattesini 7.1, si impegna sin d'ora ad accogliere un ordine del giorno che potrà essere presentato in Assemblea volto a individuare un sistema di

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tracciabilità in linea con le regole del WTO.

Laura FRONER (PD) accetta le riformulazioni proposte dal relatore degli emendamenti Mattesini 3.1, Mattesini 7.1 e Mattesini 9.1; esprime apprezzamento per l'impegno del Governo ad individuare un sistema di tracciabilità dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana in grado di tutelare e informare correttamente il consumatore.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Mattesini 2.1 ed approva gli emendamenti Mattesini 3.1, nel testo riformulato, e 7.1, nel testo come da ultimo riformulato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento Mattesini 7.2.
La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Mattesini 8.01 ed approva l'emendamento Mattesini 9.1, limitatamente alla lettera b).

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. In particolare, sono stati stralciati gli originari articoli 7 (relativo ai controlli negli enti locali e confluito nell'atto S. 2156-bis), 8 (recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e confluito nell'atto S. 2156-ter) e 9 (recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del TUEL, confluito nell'atto S. 2156-quater).
Con riferimento alle competenze della X Commissione, segnala l'articolo 5, in materia di attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso.
Ai fini di una più efficace valutazione della portata del provvedimento in esame, illustra quindi sinteticamente il contenuto delle disposizioni in esso contenute.
L'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente.
L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,

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secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.
L'articolo 4 - introdotto nel corso dell'esame al Senato - mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.
L'articolo 5, anch'esso introdotto dal Senato, individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. La disposizione è finalizzata all'applicazione dei controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Il riferimento è alle cosiddette white list introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 70 del 2011. In particolare, la citata disposizione stabilisce che, per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Aggiunge che la previsione delle white list era contenuta nell'articolo 5 del testo originariamente presentato al Senato (S. 2156).
L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.
L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.
L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.
L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni

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a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari), introduce una nuova circostanza aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale, innalza, in tema di delitti dei privati contro la PA, la pena per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.
L'articolo 10 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.
C. 4144 cost. Governo e abbinate.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che nella seduta dello scorso 15 settembre, la Commissione di merito ha adottato come testo base il provvedimento del Governo C. 4144.
Osserva che le quattro proposte di legge costituzionale abbinate hanno ad oggetto la revisione di alcune disposizioni costituzionali. Il nucleo centrale delle modifiche riguarda la c.d. Costituzione economica e, in particolare, l'articolo 41 relativo alla libertà di iniziativa economica privata.
Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo (C. 4144), nell'intento espresso dalla relazione illustrativa di porsi nell'ambito dell'indirizzo culturale e normativo tracciato dal diritto comunitario del pieno dispiegarsi della libertà economica privata, propone la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione. Ricorda che tale disegno di legge costituzionale è richiamato nell'ambito del programma nazionale di riforma (PNR), che costituisce parte integrante del Documento di economia e finanza (DEF) 2011. Il disegno di legge costituzionale costituisce, infatti, la cornice istituzionale nell'ambito della quale si colloca l'insieme delle azioni e delle misure specifiche indicate nel DEF, volte a rafforzare l'economia e a garantire la stabilità finanziaria.
Sottolinea che all'articolo 41, la garanzia costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata viene estesa anche alla libertà dell'attività economica, da intendersi, come evidenziato dalla relazione illustrativa, quale successivo momento di svolgimento intrinsecamente connesso alla fase iniziale di scelta dell'attività stessa; viene, inoltre, inserita la previsione secondo la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. La novella, tanto per l'iniziativa quanto per l'attività economica, aggiunge, oltre ai limiti previsti dal testo vigente, anche quello per cui entrambe non possono svolgersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Il terzo comma del vigente articolo 41 viene, poi, interamente riscritto: si stabilisce che la legge si conformi ai principi di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini prevedendo, di norma, controlli successivi.
Completano la riforma della costituzione economica proposta dal disegno di legge C. 4144, la modifica all'articolo 97 della Costituzione che, in primo luogo, propone l'inserimento di due nuovi commi iniziali. Ai sensi del primo, le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune. Il secondo comma prevede che l'esercizio, anche indiretto, delle pubbliche funzioni sia regolato in modo che ne siano assicurate l'efficienza, l'efficacia, la semplicità e la trasparenza. La novella prevista dall'articolo in esame prevede, altresì, la sostituzione, al comma 3, dell'espressione «pubblici uffici» con quella di «pubbliche amministrazioni». L'ultima modifica consiste in una novella al testo del terzo comma del vigente articolo 97, che stabilisce

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il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, con l'aggiunta di un ultimo periodo in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.
Infine, l'articolo 3 del disegno di legge, con riguardo alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, modifica il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione stabilendo che lo Stato e gli altri enti territoriali non solo favoriscono - come previsto dal testo vigente - ma anche garantiscono l'effettivo libero esplicarsi dell'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Si riserva di illustrare, nella prevista seduta di domani, le modifiche apportate dalla I Commissione nelle votazioni che stanno avendo luogo, e di formulare una proposta di parere.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.