CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2011
535.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
Esame testo unificato C. 3871 e abb. - Relatore: Scanderebech.

(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione - Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Deodato SCANDEREBECH, relatore, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del provvedimento all'esame, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C.4384 Poli, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 26 luglio 2011 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a definire, mediante delega al Governo, un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 1), ad introdurre una norma di carattere transitorio nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della predetta delega (articolo 2), nonché disposizioni in materia di pensione supplementare (articolo 3);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente nonché dell'efficacia temporale delle disposizioni:
il provvedimento, all'articolo 1 contiene una delega al Governo a definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, stabilendo, al comma 2, lettera h), tra i principi e criteri direttivi, un'interpretazione autentica dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78

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del 2010, i quali hanno introdotto un onere a carico di coloro che richiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi, nel senso di prevederne l'inapplicabilità nei confronti di determinate categorie di lavoratori; all'articolo 2, comma 1, dispone quindi che, nelle more dell'emanazione del primo dei decreti legislativi, sia comunque sospesa l'applicazione dei predetti commi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78, mentre, al comma 2 specifica che la sospensione riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore di tali commi e il provvedimento in esame, «fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto»;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
sia verificata la complessiva coerenza tra il principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera h) - che, disponendo un'interpretazione autentica dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, i quali hanno introdotto un onere a carico di coloro che richiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi, nel senso di prevederne l'inapplicabilità nei confronti di determinate categorie di lavoratori, conferisce a tale interpretazione effetti ex tunc - ed «il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto», sancito dall'articolo 2, comma 2, valutando, invece, l'opportunità di delegare il Governo a prevedere l'abrogazione dei citati commi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78, con effetti ex nunc, fermo restando il disposto dell'articolo 2, comma 1, in materia di sospensione dell'applicazione della normativa in questione nelle more dell'adozione del decreto legislativo.

Lino DUILIO, nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, ricorda come, già nella seduta del 12 luglio scorso, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);
che conteneva ben due norme di interpretazione autentica, il Comitato abbia esaminato approfonditamente la questione oggi affrontata e consistente nel diverso atteggiarsi delle norme di interpretazione autentica rispetto a quelle modificative o abrogative sotto il profilo del relativo termine di efficacia.
Analoga questione si pone anche nel caso all'esame, tenuto conto che non appare coerente con le regole che presiedono ad una corretta formulazione dei testi legislativi, prevedere l'irripetibilità di somme versate in ottemperanza di norme che, per effetto dell'interpretazione autentica che ne viene disposta con norma successiva, risultano sostanzialmente non più applicabili con efficacia ex tunc. Diversamente, ove si procedesse ad abrogare le norme in oggetto, la salvezza degli atti posti in essere in esecuzione delle medesime, risulterebbe in re ipsa, tenuto conto che l'abrogazione produce effetti ex nunc.

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia. Esame testo unificato C. 2671 e abb. - Relatore: Lussana.
(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Carolina LUSSANA, relatore, illustra brevemente i contenuti del provvedimento all'esame del Comitato, volto ad introdurre norme in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento. Al riguardo, fa presente che esso si compone di 4 articoli: all'articolo 1, comma 1, introduce, in via sperimentale, la possibilità per i dipendenti del settore privato che maturino i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1o luglio 2011 ed il 31 dicembre 2012 di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 60 anni, mentre ai commi 2 e 3 del medesimo articolo delega il Governo a definire un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità; all'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il trattamento unificato di vecchiaia, mentre all'articolo 3 disciplina le procedure relative all'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il Testo unificato delle proposte di legge nn. 2671 Cazzola, 3343 Santagata, 3549 Fedriga, 3582 Paladini e 4030 Poli, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 5 luglio 2011 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca, da un lato, norme di immediata applicazione che introducono una disciplina, di carattere sperimentale, finalizzata a consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia (articolo 1, comma 1), e, dall'altro, norme di delega finalizzate a stabilire, a regime, la disciplina della materia (articoli 1, comma 2, 2 e 3);

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
il provvedimento adotta espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione e delle quali andrebbe chiarita la portata normativa, nonché talune incongruenze e difetti di coordinamento interno al testo; sotto quest'ultimo profilo, ad esempio, all'articolo 1, commi 2 e 3, si delega il Governo «a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre (rectius: usufruire di) un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità», mentre all'alinea del comma 2 si prevede che il suddetto meccanismo operi «in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro part-time, di giovani lavoratori», al successivo comma 3, lettera c), si fa riferimento alla «possibilità per il datore di lavoro di coprire con un ulteriore contratto di lavoro part-time, stipulato con un lavoratore di età non superiore a 30 anni, la prestazione lavorativa facente capo al lavoratore» che sia passato ad un rapporto di lavoro part-time; in termini più generali, invece, l'articolo 2, che delega il Governo a disciplinare a regime la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età previsti per il trattamento di vecchiaia, presenta aspetti problematici sia sotto il profilo della portata normativa delle disposizioni in questione, che sotto quello del coordinamento interno al testo: in particolare, alla lettera b), alinea, - laddove al fine di definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo, individua quali principi e criteri direttivi le «possibilità alternative» indicate ai numeri da 1) a 3) - utilizza una formula che, ove interpretata nel senso che la scelta tra le suddette possibilità è affidata al Governo, ne dilaterebbe la discrezionalità nell'esercizio della delega; peraltro, ove si accedesse a tale ipotesi interpretativa, mentre la fattispecie indicata al numero 1) (che sembrerebbe prefigurare un unico regime

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valido per i lavoratori che abbiano conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia ed intendano proseguire l'attività lavorativa oltre i limiti di età) appare coerente con il principio direttivo contenuto alla successiva lettera d), poiché, in entrambi i casi, si prevede un accordo tra le parti, le ipotesi indicate ai numeri 2) e 3) (che distinguono invece tra i lavoratori assoggettati al sistema retributivo e quelli assoggettati al sistema misto o interamente contributivo), prevedendo che la prosecuzione del rapporto di lavoro possa avvenire anche in assenza di accordo ovvero automaticamente, non risultano coerenti con la richiamata lettera d);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, commi 2 e 3, che delega il Governo «a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre (rectius: usufruire di) un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità», si chiarisca se, come risulta dal tenore letterale dell'alinea del comma 2, il suddetto meccanismo operi «in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro part-time, di giovani lavoratori», ovvero se, come invece sembra previsto dal comma 3, lettera c), la concomitante assunzione di un giovane lavoratore sia mera facoltà per il datore di lavoro;
tenuto conto di quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 2, lettera b), laddove, ai numeri da 1) a 3), introduce i criteri ed i principi direttivi in relazione al ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo e li qualifica come «possibilità alternative», si chiarisca se la configurazione delle possibilità alternative costituisca un vincolo per il legislatore delegato a disciplinarle tutte, ovvero se si configuri invece come una discrezionalità del Governo a optare tra quella prevista al numero 1) e quelle previste ai numeri 2) e 3); ove si accedesse alla seconda opzione interpretativa testé indicata, sia soppressa la qualificazione di «possibilità alternative», che determinerebbe una dilatazione della discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega e, al fine di evitare incongruenze nel testo, alla medesima lettera b), siano alternativamente soppressi i numeri 2) e 3), ovvero il numero 1) e, in tale ultimo caso, sia conseguentemente riformulata la lettera d) al fine di renderla coerente con le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1 - che introduce, all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, un nuovo comma 2-bis, con il quale si attribuisce, in via sperimentale, ai «lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1o luglio 2011 ed il 31 dicembre 2012», la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il riferimento a tali date fisse (la prima delle quali ormai è superata) con l'individuazione di un arco temporale eventualmente corrispondente al termine ultimo per l'esercizio della delega, fissato dal comma 1 dell'articolo 2 in diciotto mesi.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.