CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2011
535.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 13.45.

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Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, per il gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Iapicca.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.
C. 4358-849-997-3296-4023-A.

(Esame emendamenti e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione è convocata, in luogo del Comitato dei nove, per l'esame, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Regolamento, degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento in titolo. La Commissione è quindi chiamata a definire il parere da esprimere all'Aula sugli emendamenti già presentati, nonché a definire eventuali altri emendamenti da presentare a nome della Commissione stessa.

Il ministro Giorgia MELONI ricorda come nel corso dell'esame in sede referente sul provvedimento in esame e nell'ambito della discussione generale in Assemblea siano emerse, da più parti, perplessità sulla formulazione dell'articolo 1 che introduce il nuovo articolo 31-bis della Costituzione. Prendendo atto di ciò, aveva assunto l'impegno ad approfondire una nuova possibile formulazione che mantenga il principio della valorizzazione della partecipazione attiva dei giovani alla vita della Nazione unitamente al principio di equità fra le generazioni. Ritiene, infatti, un segnale importante sancire nella Costituzione un principio in base al quale nessuna generazione possa scaricare gli oneri sulla successiva.
Alla luce di tali considerazioni prospetta la seguente nuova formulazione dell'articolo 1 sottolineando come essa intervenga - come richiesto da più parti - direttamente sull'articolo 31, anziché inserire un articolo 31-bis nella Costituzione: «All'articolo 31 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Nazione. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni"».
Auspica che sulla formulazione prospettata possa essere trovata la più ampia convergenza.

Gianclaudio BRESSA (PD), nel prendere atto che il ministro Meloni, come preannunciato, ha proposto alla Commissione una nuova formulazione dell'articolo 1, chiede di poter disporre di un lasso di tempo per valutare il testo proposto e prospettare eventuali modifiche.
Ritiene infatti significativo il passo in avanti che vi è stato, ma considera quanto mai importante valutare attentamente la formulazione proposta, considerato che si sta intervenendo sul testo della Costituzione. A titolo esemplificativo andrà valutata la coerenza del principio della promozione della partecipazione dei giovani alla vita della Nazione con altri articoli della Carta costituzionale, a partire dall'articolo 49 che stabilisce che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.»

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo con riguardo a quanto da ultimo evidenziato dal collega Bressa, propone di sostituire la dizione «alla vita della Nazione» con la seguente: «alla vita dello Stato italiano», ovvero «alla vita della Repubblica italiana.»

Mario TASSONE (UdCpTP) auspica che possa trovarsi una soluzione quanto più possibile condivisa. Prende atto che il ministro, come preannunciato, ha proposto una possibile riformulazione dell'articolo 1. Ritiene in ogni modo necessario approfondire attentamente le modifiche da introdurre tenendo conto, in particolare, del fatto che la Costituzione tutela, all'articolo

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2, le formazioni sociali e che i giovani sono una parte del tutto.

Donato BRUNO, presidente, preso atto di quanto richiesto e tenuto conto che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea della giornata odierna, propone di sospendere la seduta fino alle 14.30 per dar modo ai gruppi di valutare la proposta del ministro e di definire eventuali suggerimenti di riformulazione.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.30.

Donato BRUNO, presidente, chiede se vi siano proposte di riformulazione del testo prospettato dal ministro prima della sospensione dei lavori.

Gianclaudio BRESSA (PD) propone, a nome del gruppo di appartenenza, la seguente riformulazione del testo proposto dal ministro Meloni: «Promuove, con appositi provvedimenti, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Favorisce il principio di equità tra generazioni». Chiarisce, al riguardo, che la formula «promuove, con appositi provvedimenti», che si propone di sostituire a «valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge», è mutuata dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, come risultante dalla revisione apportata con la legge costituzionale n. 1 del 2003; che l'aggettivo «attiva», nella proposta di riformulazione avanzata dal suo gruppo, viene soppresso in quanto pleonastico, la partecipazione non potendo che essere tale; e che, infine, la locuzione «favorisce il principio di equità tra generazioni» è preferibile a quella proposta dal ministro («informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni») in quanto assicura ai giovani una maggiore tutela.

Mario TASSONE (UdCpTP) propone la seguente riformulazione del testo proposto dal ministro: «Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, le attese sociali, economiche e politiche delle nuove generazioni. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) propone, a sua volta, la seguente riformulazione del testo proposto dal ministro: «Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, la partecipazione dei giovani al lavoro e l'accesso delle giovani famiglie all'autonoma abitazione. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni».

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara che il suo gruppo condivide la proposta di riformulazione prospettata dal gruppo del Partito democratico limitatamente al primo comma: «Promuove, con appositi provvedimenti, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica». Per quanto riguarda, invece, il secondo comma, il suo gruppo ritiene più convincente la formula proposta dal ministro: «Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni».

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta di modifica del primo comma suggerita dal gruppo del Partito democratico, mentre per il secondo comma ritiene preferibile la formulazione avanzata dal ministro.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che il riferimento alla partecipazione alla vita pubblica contenuto nella proposta di riformulazione del gruppo del Partito democratico limiti eccessivamente il campo di azione: l'intendimento comune è infatti quello di assicurare la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono al libero sviluppo della personalità del giovane e alla sua partecipazione a tutte le attività della vita, e non soltanto di quelli che impediscono la sua partecipazione alla vita pubblica.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che l'osservazione della deputata Lanzillotta sia meritevole di attenzione. Propone inoltre

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di sostituire la locuzione «vita pubblica» della proposta del gruppo del Partito democratico con «vita del Paese».

Olga D'ANTONA (PD) ritiene che si potrebbe scrivere «promuove la partecipazione alla vita politica, sociale ed economica del Paese», riecheggiando la formula dell'ultimo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

Enrico LA LOGGIA (PdL) concorda sulla proposta di riformulazione del primo comma avanzata dal gruppo del Partito democratico, mentre ritiene che il secondo comma potrebbe essere scritto nel modo seguente: «Promuove e garantisce (o riconosce) il principio di equità tra generazioni».

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'emendamento che la Commissione si accinge a presentare potrà essere fatto oggetto di subemendamenti da parte di tutti i deputati nei termini che la Presidenza della Camera stabilirà. Invita quindi il ministro e il relatore a pronunciarsi sulle proposte formulate dai gruppi.

Il ministro Giorgia MELONI si dichiara disponibile ad accogliere la proposta di riformulazione del primo comma avanzata dal gruppo del Partito democratico, anche perché, dal suo punto di vista, la partecipazione alla vita pubblica è partecipazione alla vita della Nazione; sul secondo comma, invece, dissente dal deputato Bressa, ritenendo che la locuzione «Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni» o «tra generazioni» sia più efficace di quella suggerita dal gruppo del Partito democratico, al quale chiede quindi un altro sforzo di disponibilità nel senso di rinunciare alla propria richiesta di riformulazione. Si dichiara infine disponibile a riflettere, se ci sono gli spazi, per trovare una formulazione che vada incontro anche alle proposte dei deputati Tassone e Mantini.

Pietro LAFFRANCO (PdL), relatore, preso atto degli interventi, ricapitola nei seguenti termini l'emendamento che la Commissione si accinge a presentare all'Assemblea: «All'articolo 31 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni"». Conseguentemente, propone di formulare un invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

Donato BRUNO, presidente, prende atto che non vi sono obiezioni rispetto alla proposta del relatore e che la Commissione, nel presentare il proprio emendamento sostitutivo dell'articolo 1, esprime pertanto parere contrario sugli altri emendamenti al medesimo articolo. Avverte quindi che la Commissione sarà nuovamente convocata per l'esame dei subemendamenti che dovessero essere presentati all'emendamento testé definito, nonché degli emendamenti presentati agli articoli 2 e 3.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo.
C. 4567 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA (PdL), relatore, ricorda che da molti anni si pone il

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problema di una riorganizzazione del sistema delle conferenze, del quale, fin dall'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, sono stati evidenti i limiti. Tale sistema, lo ricorda, è formato dalla Conferenza Stato-regioni, dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali e dalla Conferenza unificata. Le conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, peraltro, sono solo apparentemente simmetriche, ma in effetti hanno poteri e funzioni assai differenti.
Il sistema delle Conferenze, e in particolare la Conferenza Stato-regioni, è venuto acquisendo un ruolo sempre più rilevante come sede di confronto tra i diversi livelli di governo territoriale dopo la citata riforma costituzionale, che ha sancito, all'articolo 114 della Costituzione, la pari ordinazione tra Stato, regioni ed enti locali, togliendo allo Stato la posizione gerarchicamente preminente. A ciò non si è però accompagnata la necessaria riforma del bicameralismo con la istituzione del Senato delle regioni né l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali: è perciò mancata, a livello parlamentare, una sede di confronto tra i diversi livelli di governo, e questo ha determinato inevitabilmente un rafforzamento del ruolo delle conferenze. È apparso quindi necessario definire meglio la natura e le funzioni delle conferenze: in quest'ottica, il disegno di legge in esame prospetta una riforma importante e necessaria, individuando un pregevole punto di equilibrio tra diverse soluzioni possibili, le quali potranno essere meglio esaminate nel corso del dibattito, in vista di un funzionamento più efficiente dell'istituto della conferenza, che permetta di supplire al danno della perdurante mancanza di un Senato delle regioni.
L'articolato, presentato dal Governo alle Camere il 29 luglio scorso, trae origine, secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento, dalla necessità di adeguare il «sistema delle Conferenze» a molteplici esigenze emerse negli ultimi anni. Al sistema delle conferenze si riferisce, com'è noto, anche la giurisprudenza costituzionale ove afferma che «il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze» (sentenza n. 401 del 2007).
Rileva che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell'elaborazione di regole destinate a integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.
Evidenzia peraltro che tale confronto, disciplinato attualmente dal decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo l'assetto delineato dal previgente titolo V della parte seconda della Costituzione, necessita di un adeguamento alle riforme costituzionali intervenute successivamente.
Ritiene che il disegno di legge in esame tenga dunque conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi della Repubblica e intende far fronte - come evidenziato nella relazione illustrativa - alle esigenze di negoziazione e di mediazione politiche fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.
Al contempo, il disegno di legge si propone di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata «Conferenza permanente dei livelli di governo», che sostituisce le tre attuali Conferenze (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza Stato-città ed autonomie locali, Conferenza unificata per l'esame delle questioni di interesse comune dello Stato, delle regioni e degli enti locali), nella prospettiva della semplificazione

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del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall'articolo 114 della Costituzione.
Nella relazione di accompagnamento si evidenzia peraltro come la razionalizzazione dell'attuale sistema delle Conferenze non possa essere considerata in alcun modo in termini alternativi rispetto all'esigenza, che rimane di primaria importanza per l'assetto compiuto del nostro ordinamento, di una organica riforma costituzionale del bicameralismo, che consenta di dare specifico rilievo parlamentare al ruolo delle autonomie territoriali, in coerenza con l'impianto del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
Passando ad illustrare nel dettaglio il disegno di legge in esame, ricorda che esso consta di un articolo unico. Il comma 1 prevede la delega al Governo, da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze.
Fa presente che, come è noto, il principio della leale collaborazione, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha costituito nella giurisprudenza della Corte costituzionale la costante stregua di riferimento nella valutazione delle questioni derivanti dalla connessione tra competenze statali e regionali. Secondo la Corte, infatti, «il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni: la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti» (sentenza n. 31 del 2006). Tuttavia, la Costituzione non impone, in linea di principio, l'adozione dei meccanismi di leale collaborazione, che vanno necessariamente previsti, viceversa, solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di una materia sull'altra (sentenze n. 88 del 2009, n. 231 del 2005 e n. 33 del 2011). Quindi, «affinché il mancato coinvolgimento di tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango primario, possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale» (sentenza n. 401 del 2007).
Rileva che il quadro in cui tale incidenza va valutata appare peraltro complesso, proprio per la complessa definizione dei possibili interventi riconducibili alle rispettive competenze dello Stato e delle regioni. La valenza del principio di leale collaborazione, inoltre, risulta diversamente declinata, alla lettura della giurisprudenza costituzionale, a seconda della forma del coinvolgimento del sistema delle Conferenze prevista dalla legislazione sottoposta a sindacato di costituzionalità.
Evidenzia che il comma 2 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati precisando che, in mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
Il comma 3 indica i princìpi e criteri direttivi della delega, prevedendo in particolare che i decreti legislativi istituiscano

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la Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede plenaria, composta da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, denominate rispettivamente «Sezione Stato e regioni» e «Sezione Stato e autonomie locali».
In proposito, ritiene che si potrà approfondire nel prosieguo dell'iter parlamentare l'opportunità di una più specifica definizione dei principi e criteri direttivi per il riparto delle competenze tra sede plenaria e sezioni, valutando altresì, quanto a queste ultime, la funzionalità del criterio dell'esclusività dell'interesse che presiede le questioni da trattare rispetto ad altri possibili criteri.
Ricorda che nei decreti saranno altresì disciplinate le funzioni e i compiti sia della sede plenaria che delle sezioni, mantenendo comunque quelli di cui alla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Al riguardo, ritiene che si potrà valutare di individuare specifici criteri per la determinazione delle funzioni e dei compiti della istituenda Conferenza anziché limitarsi al solo rinvio al decreto legislativo n. 281, in modo da chiarire altresì se si intenda disciplinare compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Per quanto concerne la composizione della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, si prevede la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche.
Nel testo si prevede che il presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni sia il Presidente del Consiglio dei ministri e che la Conferenza sia dunque incardinata presso la Presidenza. Prevede inoltre che siano confermate le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona, collocandole nell'ambito delle predette sezioni.
Ai decreti legislativi delegati spetta anche la disciplina delle modalità di votazione nelle sedute, la definizione di termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, e i casi di mancata partecipazione alle sedute ovvero di astensione dalla votazione nelle sedute della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti.
Rileva che si potrebbe in proposito valutare l'introduzione di maggiori specificazioni, tenendo altresì conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.
Fa presente che la norma di delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli di governo e dalle sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si stabilisce che il legislatore delegato possa ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni), anche prevedendo espressamente l'adozione di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.
Al riguardo ricorda che dal testo del provvedimento emergono categorie di atti cui i vari principi e criteri direttivi fanno riferimento, costituiti dagli accordi (lettera n), gli assensi (lettera g) e le intese (lettera n), mentre non vengono menzionati i pareri.

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Ritiene che si potrebbe valutare la previsione di principi e criteri direttivi specifici relativi agli effetti delle varie categorie di atti, oltre quanto previsto dalla lettera n) per talune intese e per gli accordi.
Fa presente che ulteriori disposizioni di delega riguardano misure finalizzate al miglioramento dei lavori della Conferenza e delle sezioni, tra cui l'istituzione di commissioni permanenti, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle sezioni; l'introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie, prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle sezioni e delle predette commissioni; la costituzione di gruppi di lavoro, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.
Rileva che sono previsti la trasmissione di una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, nonché sistemi di pubblicità dei lavori delle stesse.
Uno specifico criterio direttivo di delega riguarda poi la necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Per quanto riguarda in particolare la formulazione delle lettere m) e n) - che richiamano entrambe l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - rileva come si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre maggiori specificazioni coordinandole tra loro.
Fa presente che nel testo si prevede inoltre l'istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle citate Conferenza permanente e Conferenza Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza permanente dei livelli di governo, alle sue sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.
Ricorda, infine, che sul disegno di legge in esame è stato acquisito il parere della Conferenza unificata che, nella seduta del 25 maggio 2011, si è espressa favorevolmente, previo accoglimento di talune proposte emendative che sono state recepite.
Sotto il profilo tecnico-finanziario, il comma 5 dell'articolo 1 prevede espressamente che, dall'esercizio della delega e dagli eventuali interventi correttivi, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il disegno di legge è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dall'AIR.

Il ministro Raffaele FITTO ringrazia il relatore, che ha illustrato con chiarezza le ragioni dell'intervento proposto dal Governo sul sistema delle conferenze. Tale intervento mira a rendere più efficiente questo strumento di confronto tra livelli di Governo, il cui funzionamento è regolato in parte ancora da fonti antecedenti alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione, la quale ha fortemente accresciuto il ruolo delle regioni e degli enti locali, equiparandone la posizione a quella dello Stato. Sottolinea che il testo del Governo risulta da un lungo lavoro istruttorio ed è ampiamente condiviso. Conclude esprimendo l'auspicio che l'esame parlamentare possa concludersi in tempi ragionevolmente brevi, in modo da dotare il Paese di un sistema di conferenze più adeguato alla nuova realtà istituzionale.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
(Seguito dell'esame congiunto delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che la proposta del Governo sia criticabile sotto due profili. In primo luogo, la proposta è intempestiva: il Governo avrebbe dovuto infatti attendere la conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 4434, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il quale modifica significativamente le funzioni della CiVIT, prima di proporre la nomina di nuovi componenti che potrebbero non essere qualificati per le nuove competenze che la Commissione sarà chiamata a svolgere. In secondo luogo, e per la seconda volta, si rinviene nella proposta la violazione del principio sancito dalla legge istitutiva, che chiedeva il rispetto del principio delle pari opportunità nelle nomine: principio che non può dirsi rispettato se, su cinque componenti, ci sono quattro uomini e una donna.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide entrambi i rilievi sollevati dalla deputata Lanzillotta. Non c'è dubbio infatti che né la vecchia composizione né la nuova che risulterebbe a seguito delle nomine proposte dal Governo rispetti il principio di pari opportunità. Parimenti, non c'è dubbio che i profili dei nomi proposti dal Governo per la nomina non sono ineccepibili se valutati alla luce delle funzioni che la CiVIT sarà chiamata a svolgere con l'entrata in vigore del provvedimento contro la corruzione (C. 4434) attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II della Camera.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Emendamenti testo unificato C. 3465-4290-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 né gli emendamenti 1.100 e 4.100 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

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Delega in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie.
Emendamenti C. 4274-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 né gli emendamenti 3.100, 6.100, 12.100 e 16.100 e l'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.
Emendamenti testo unificato C. 3261-A Bitonci ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.05.