CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2011
519.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo la relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
C. 4551 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che il disegno di legge in esame è composto da 12 articoli e suddiviso in tre capi. Il capo I disciplina gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, l'articolo 1 riguarda le iniziative in favore dell'Afghanistan.
L'articolo 2, modificato dal Senato, amplia gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 per gli interventi di cooperazione, finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile, in Iraq, Libano, Myammar, Pakistan, Somalia e Sudan. È altresì previsto un finanziamento per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Libia. Vengono altresì integrati gli stanziamenti già assegnati per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana.
L'articolo 3 prevede la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.
Il medesimo articolo prevede, poi, che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 6), nonché quelle in materia penale (articolo 7) e contabile (articolo 8).
L'articolo 4-bis, aggiunto dal Senato, reca misure a sostegno dell'economia della Provincia di Trapani, danneggiata dalle attività operative militari basate sulla Risoluzione ONU n. 1973, le quali hanno determinato la chiusura totale temporanea e parziale ancora in atto dell'aeroporto civile «Vincenzo Florio».
L'articolo 5 - a proposito del quale si dirà meglio alla fine - prevede misure di contrasto al fenomeno della pirateria.
L'articolo 9 prevede la progressiva riduzione del personale impegnato nelle

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missioni militari (articolo 9). In particolare, si prevede la riduzione entro il 30 settembre 2011 di almeno 1.000 unità (dalle 9.250 complessivamente impegnate nel primo semestre 2011) e una ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità di personale entro il 31 dicembre 2011.
Gli articoli 10 e 11 recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore.
Per quanto riguarda l'articolo 5, ricorda che questa Commissione sta esaminando due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3321 e 3406) recanti disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Nell'ambito di questo esame la Commissione ha adottato un testo unificato, al quale sono stati presentati, ma non esaminati, alcuni emendamenti. Il testo dell'articolo 5 del decreto riprende appunto i contenuti di due emendamenti al testo unificato presentati dal relatore nella seduta del 31 maggio 2011.
La scelta di inserire la disciplina in questione in un decreto-legge, anziché attendere la conclusione dell'iter del provvedimento di iniziativa parlamentare, è dipesa dal fatto che la Commissione difesa del Senato ha approvato un risoluzione (Doc. XXIV n. 24) che ha impegnato il Governo, tra l'altro, ad affrontare il problema degli attacchi pirati alle navi mercantili italiane con un decreto d'urgenza, a partire dal primo provvedimento utile di rifinanziamento delle missioni internazionali. La risoluzione del Senato prospettava, in sostanza, come soluzione quella dell'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di squadre armate della Marina militare, con onere finanziario a totale carico degli armatori, e, in alternativa, dell'utilizzo di servizi di sicurezza privata.
Nel testo risultante dall'esame del Senato, l'articolo 5 prevede, al comma 1, che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Il medesimo comma specifica inoltre come l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria avvenga tramite decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International Maritime Organization (IMO).
Il comma 2 precisa che al comandante di ciascun Nucleo militare di protezione ed al personale della marina militare da esso dipendente sono attribuite in relazione ai reati di pirateria di cui agli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione (regio decreto n. 327/1942) ed a quelli ad essi connessi ex articolo 12 del codice di procedura penale - rispettivamente - le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria. Al comandante della nave commerciale presidiata dal nucleo militare di protezione la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è già attribuita ex articolo 1235 del codice della navigazione.
Il comma 2, inoltre, estende al citato personale militare l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, ovvero la disciplina del codice penale militare di pace; la competenza territoriale, a fini processuali, del tribunale militare di Roma; l'arresto obbligatorio in flagranza per una serie specifica di reati militari prevista dallo stesso codice nonché le condizioni di efficacia dell'arresto e le modalità dell'interrogatorio del militare. Al personale militare è estesa anche la disciplina dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, cioè l'applicazione della scriminante (causa di non punibilità) a favore del militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli

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ordini legittimamente impartiti, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari; è fatta, tuttavia, salva l'applicabilità delle disposizioni sui delitti colposi ove si eccedano per colpa i limiti posti dalla legge, dalle regole di ingaggio o dagli ordini ricevuti.
Il comma 3 dell'articolo in esame dispone che, per la fruizione dei servizi di protezione mediante i Nuclei militari di protezione, gli armatori provvedano al ristoro dei relativi oneri.
I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto in esame sono stati oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, il comma 4 stabilisce che - nell'ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria e della partecipazione di personale militare all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, la quale è stata prorogata dal decreto in esame - è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione armata militare, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali classificate dal Ministero della difesa come soggette a rischio di pirateria.
Ai sensi del comma 5, l'impiego delle guardie giurate è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria. Le guardie giurate devono essere individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge.
Il comma 5-bis prevede che le guardie giurate possano utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative della disciplina, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di vigilanza privata ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di protezione della nave.
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, novella l'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare includendo tra i compiti della Marina militare a tutela degli interessi nazionali al di là del limite esterno del mare territoriale anche il contrasto alla pirateria.
Il comma 6-ter, introdotto al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che nel corso dell'esame in Commissione in sede referente delle proposte di legge in materia di contrasto alla pirateria sono state evidenziate alcune criticità e poste alcune questioni in merito all'uso dei militari sulle navi civili e all'uso delle armi: tali questioni non sono state risolte e, di conseguenza, l'esame delle proposte di legge è rimasto in sospeso, senza concludersi. Chiede quindi se le criticità emerse risultino - come accennato dalla presidente - superate nel testo in esame.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) rileva che, in qualità di relatore sulle proposte di legge in materia di contrasto alla pirateria, ha seguito la stesura e l'evoluzione del testo dell'articolo 5 del decreto-legge. Il testo iniziale del Governo recepiva il testo della Commissione. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, sono state introdotte disposizioni relative all'impiego di guardie giurate. È previsto infatti che la responsabilità delle armi sia dell'armatore della nave e che i civili salgano a bordo disarmati e che usino le armi in dotazione alla nave. Riguardo ai militari e ai problemi che erano stati evidenziati in sede

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referente riguardo ai rapporti con Stati che non hanno accordi con l'Italia, nel decreto si stabilisce che i militari saliranno e bordo delle navi e, viceversa, ne sbarcheranno, in porti dove sono già presenti navi militari italiane e dove, quindi, esiste un accordo tra Stati. Sono state così chiarite le perplessità sorte durante l'esame in Commissione in sede referente e ricordate dal collega Vanalli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione.
(Deliberazione di una proroga del termine)

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una ulteriore proroga, al 31 ottobre 2011, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.
Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone quindi di deliberare la proroga al 31 ottobre 2011 del termine di conclusione dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 13.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Comunico che a seguito della riunione del 26 luglio 2011 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre settembre-novembre 2011:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2011

Sede Referente:
C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.
C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 103 Angeli ed abb./A: Norme in materia di cittadinanza.
C. 107 Angeli: «Istituzione della Festa nazionale dell'amicizia».
C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

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Commissioni riunite I e IV:
C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna.
C. 244 Maurizio Turco e abb: Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria.
C. 588 Tassone ed altri: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.
C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali.
C. 650 cost. D'Antona e Vannucci: Modifiche agli articoli 56, 57 e 92 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo.
C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.
C. 849 cost. Pisicchio ed abb.: Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.
C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi.
C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente».
C. 974 Bertolini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia.
C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.
C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa.
C. 1150 Catanoso e abb: Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.
C. 1221 Lanzillotta ed altri: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
C. 1242 cost. Gibelli ed abb.: Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1246 Gibelli e Cota: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi.
C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale.
C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale.
C. 1475 Giorgio Merlo e abb: Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

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C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve.

Commissioni riunite I e IV:
C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.
C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo.
C. 1850 Rondini: Norme in favore dei militari vittime del dovere in tempo di pace.
C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano.
C. 2375 Pianetta ed altri: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Commissioni riunite I e III:
C. 2422 Sbai ed abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.
C. 2466 Sen. Aderenti: Concessione al comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150o anniversario degli eventi (approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato).
C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica.
C. 2505 Governo: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Commissioni riunite I e XII (Provvedimento rinviato alle Commissioni dall'Aula):
C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri.
C. 2669 Calderisi: Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.
C. 3039 cost. Vignali ed abb: Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, concernente l'iniziativa economica privata.
C. 3209-bis-B: Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali.
C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

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C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
C. 3321 Scandroglio: Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
C. 3380 Di Pietro ed abb.: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Commissioni riunite I e II:
C. 3466 Amici ed abb.: Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata.
C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali.
C. 3520 Vernetti ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese».
C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani.

Commissioni riunite I e III:
C. 3572 Reguzzoni: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
C. 3608 Gidoni ed altri: «Trasformazione della "provincia di Belluno" in "provincia di Belluno - Dolomiti"».
C. 3658 Lupi: Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.
C. 3663 Franceschini ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
C. 3736 Lanzillotta ed altri: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.

Commissioni riunite I e IX:
C. 3762 Cirielli ed altri: Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere.
C. 3979 Martella: Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia.
Commissioni riunite I e VIII:
C. 4051 cost. Calderisi: Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare governabilità al Paese.
C. 4063 Bragantini: Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Commissioni riunite I e VIII:
C. 4151 Di Pietro: Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

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C. 4181 Cavallotto ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, risorgimentale, letterario e filologico della lingua regionale piemontese.
C. 4228 Luciano Dussin Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge.
C. 4229 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di durata di validità della carta d'identità, nonché disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell'anagrafe della popolazione residente.
C. 4253 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate.
C. 4259 Tassone ed altri: Perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia.
C. 4275 cost. Governo e abb.: Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

Commissioni riunite I e II:
C. 4517 Governo: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4534: «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani» (approvato, in un testo unificato, dal Senato).
Proposte di legge costituzionale di modifica della Costituzione.

Indagini conoscitive in corso di svolgimento.
Indagine conoscitiva sull'antisemitismo Commissioni riunite I e III (Scadenza 30 settembre 2011).

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione, svolta congiuntamente alla 1a Commissione del Senato (Scadenza: 31 ottobre 2011).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 20 luglio, alle ore 12 e che sono stati presentati solo tre emendamenti, dichiarati irricevibili, in quanto volti a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato. Ricorda altresì che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, si applica ad esso il particolare regime di presentazione degli emendamenti proprio dei disegni di legge collegati.
Comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, V, e XI. Il parere del Comitato per la legislazione non prevede osservazioni, il parere delle Commissioni II e XI è favorevole e il parere della V è di nulla osta.

Mario TASSONE (UdCpTP), nell'esprimere un giudizio non positivo sulla politica seguita dal Governo nel campo della pubblica amministrazione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Roberto ZACCARIA (PD) si associa a quanto affermato dal collega Tassone. L'impianto dell'articolo rimasto del testo approvato dalla Camera è molto debole; si prevede infatti un testo unico compilativo che non ha alcun valore in quanto non apporta alcuna innovazione. Dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione delibera di conferire al relatore, on. Andrea Orsini, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Mario TASSONE (UdCpTP) si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, premesso che, per le considerazioni di carattere costituzionale e procedurale relative alla disciplina delle intese con le confessioni religiose non cattoliche, avendo queste valenza generale, la sua relazione sarà in parte identica a quella svolta il 6 aprile del 2009 per introdurre l'esame del disegno di legge C. 2262, di approvazione dell'intesa con l'Unione italiana delle chiese cristiane avventizie del settimo giorno, osserva che la libertà religiosa è una delle libertà alle quali la Costituzione dedica maggiore attenzione, principalmente con gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche con numerosi altri articoli che se ne occupano indirettamente. Rileva in via generale, infatti, che già i cardini dell'ordinamento costituzionale, vale a dire gli articoli 2 e 3, da una parte riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo

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sia come singolo, «sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e, dall'altra stabiliscono il principio di eguaglianza che pone il divieto assoluto di discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione. In particolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sebbene questo debba intendersi come fonte di «uguaglianza nella libertà» e non come uguaglianza nel trattamento giuridico, che nell'applicazione legislativa è stato modulato, ragionevolmente, anche alla luce del numero degli aderenti, delle radici sociali e delle tradizioni storiche di ciascun culto. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese con alcune confessioni religiose. In particolare l'intesa con la Tavola valdese è stata approvata con la legge n. 449 del 1984, integrata con la legge n. 409 del 1993, mentre l'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno è stata approvata con la legge n. 516 del 1988, modificata dalla legge n. 637 del 1996. Sono state approvate con legge anche le intese con le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la Chiesa evangelica luterana in Italia.
Ricorda che in questa legislatura sono state esaminate ed approvate in sede legislativa due modifiche ad intese già stipulate (relative alle confessioni dei buddisti e dei valdesi).
Fa inoltre presente che la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro, a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia, una prassi consolidata. Le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel nostro Paese ai sensi della legge n. 1159 del 1929. Tale riconoscimento presuppone che sia stata già effettuata una verifica della compatibilità dello statuto dell'ente rappresentativo della confessione con l'ordinamento giuridico italiano, così come richiesto dallo stesso articolo 8, comma 2, della Costituzione.
L'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, competente per l'istruttoria volta al riconoscimento, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito. Come in precedenza ricordato, il parere del Consiglio di Stato in materia non è obbligatorio, pur essendo sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di richiederlo. concernente anche il carattere confessionale dell'organizzazione richiedente.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.
L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la stessa Presidenza. Tale Commissione predispone le bozze di intesa insieme alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta e su di esse esprime il proprio parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa operante presso la Presidenza del Consiglio con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte

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le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza. Le intese sono quindi sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Una volta che siano state firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge. Questa è una legge atipica, in quanto quella dell'articolo 8 della Costituzione - secondo il quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, ma sulla base di intese con le relative rappresentanze - è una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali che non consentono la modifica, l'abrogazione o la deroga delle disposizioni contenute nell'intesa, per questo essendo necessaria una nuova intesa conseguita con la descritta procedura bilaterale di formazione.
Ricorda infine che per la prima volta il Senato ha approvato in sede deliberante una nuova intesa ed auspica che anche alla Camera si possa procedere in sede legislativa.
Ciò premesso, ricorda che l'Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri ed dal Presidente della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale.
Ricorda che i fedeli del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli sono stimati in Italia in circa 150.000 e che la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale con sede a Venezia è stata riconosciuta dallo Stato italiano come ente di culto con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998 (il comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 1998). Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; la Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale. Le trattative per l'intesa sono iniziate il 21 novembre 2000; la bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Sacra arcidiocesi ortodossa. L'iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV Legislatura, è stato riavviato su impulso dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, on. Prodi. La bozza è stata, quindi, approvata alla luce delle leggi successivamente emanate ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al rappresentante della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della Sacra arcidiocesi ortodossa con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.
Ricorda infine che con la firma di questa intesa viene ampliato l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale sub articolo 8: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7o giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore Distaso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il disegno di legge C. 4517, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed

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Esarcato per l'Europa Meridionale in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007. Il disegno di legge è composto di 27 articoli.
L'articolo 2 conferma, con riferimento all'Arcidiocesi, il riconoscimento, garantito dalla Costituzione, della libertà religiosa, garantendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
L'articolo 3 concerne lo status dei ministri di culto con riguardo ai chierici dell'Arcidiocesi, i quali godono del libero esercizio del loro ministero e, nel caso in cui fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, possono essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. L'articolo 3 prevede che l'Arcidiocesi rilasci un'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.
Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano rispettivamente l'assistenza spirituale ai militari, in favore dei soldati appartenenti all'Arcidiocesi, ai ricoverati e ai detenuti.
L'articolo 7 riguarda l'insegnamento religioso nelle scuole e stabilisce che, nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione, non vi debba essere alcuna ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni appartenenti all'Arcidiocesi e che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, altresì, all'Arcidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
L'articolo 8 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
L'articolo 9 riconosce gli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi, mentre l'articolo 10 consente agli appartenenti all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
Gli articoli 11 e 12 riguardano la tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale ortodosso.
L'articolo 13 reca disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.
L'articolo 14 disciplina il riconoscimento come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza, mentre l'articolo 15 stabilisce quali siano le attività di religione o di culto. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 riguardano rispettivamente il regime tributario, la gestione, gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, la disciplina dei mutamenti degli enti ortodossi riconosciuti agli effetti civili.
L'articolo 20 riconosce il principio secondo cui il sostegno finanziario dell'Arcidiocesi proviene da offerte volontarie e introduce la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro - nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi - fatte dalle persone fisiche in favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
L'articolo 21 prevede che l'Arcidiocesi concorra, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo

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Stato ad interventi il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'Arcidiocesi - a decorrere dal terzo anno successivo - entro il mese di giugno, la somma spettante, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi. L'Arcidiocesi trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme.
L'articolo 22 reca norme circa gli assegni ai ministri di culto, mentre l'articolo 23 prevede che eventuali modifiche a tale sistema possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.
Gli articoli 24 e 26 prevedono che l'Arcidiocesi deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l' Arcidiocesi. È poi previsto che, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
L'articolo 25 stabilisce che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Arcidiocesi la legge n. 1159/1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio Decreto n. 289 del 1930,
L'articolo 27 reca infine la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva che le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica pongono numerose delicate questioni tipiche delle società multietniche e multiculturali, le quali si riflettono anche su questioni pratiche, come quella della destinazione dell'otto per mille.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, dopo aver richiamato, per le premesse di ordine costituzionale e procedurale di carattere generale in materia di intese, alla relazione da lui testé svolta con riferimento al disegno di legge C. 4517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), ricorda - con specifico riguardo al disegno di legge in titolo, relativo alla Chiesa apostolica in Italia, che la relativa intesa è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente di tale confessione religiosa.
Ricorda che la Chiesa apostolica è un movimento internazionale missionario che comincia ad essere conosciuto in Italia negli anni 1920, quando si formarono i primi nuclei di credenti a Civitavecchia e a Grosseto, attuale sede dell'organismo italiano, e si è costituito nella Chiesa apostolica in Italia il 15 dicembre 1973 con articolazioni su tutto il territorio nazionale. Attualmente il numero dei fedeli è di circa 5.500 unità. La Chiesa Apostolica ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 (il comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1989). Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione

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interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composta da rappresentanti di diversi Ministeri ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Chiesa apostolica in Italia.
Le trattative per l'intesa sono iniziate il 30 gennaio 2001; la bozza predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dal Presidente della Chiesa apostolica in Italia. L'iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV Legislatura, è stato riavviato su impulso dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi. La bozza è stata quindi aggiornata alla luce delle leggi successivamente approvate, ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al rappresentante della Confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio.
Il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse acquisendo in merito anche il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.
Con l'approvazione di questa intesa si allarga - come ha già avuto modo di osservare in relazione all'altra intesa della quale la Commissione ha iniziato oggi l'esame - il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7o giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore Distaso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il disegno di legge C. 4518, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia, in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007. Il disegno di legge è composto di 33 articoli.
L'articolo 2 riconosce l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e in tutto quello che concerne l'organizzazione ecclesiastica, escludendo quindi l'applicazione della legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi, come viene ribadito dall'articolo 31.
L'articolo 3 specifica che i ministri di culto, certificati di tale qualifica dalla Chiesa apostolica, godono del libero esercizio del loro ministero e che possono richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile, ipotesi che l'articolo 5 estende a tutti gli appartenenti alla Chiesa apostolica. L'articolo 27 stabilisce che ai ministri di culto siano corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
Gli articoli 4, 6, 7 garantiscono il diritto all'assistenza spirituale da parte dei loro ministri di culto agli appartenenti alla Chiesa apostolica che siano militari, ricoverati in ospedale, di cura o di riposo, o detenuti in istituti penitenziari. L'articolo 8 stabilisce che i relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.
L'articolo 9, riguardo all'istruzione scolastica, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza oneri a carico dello Stato. L'articolo 11 riconosce alla Chiesa apostolica, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico

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con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia.
L'articolo 13 riconosce gli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica.
Gli articoli 14 e 29 disciplinano la tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa medesima.
Gli articoli da 15 a 20 disciplinano il riconoscimento degli enti della Chiesa apostolica aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza, nonché il mutamento, la revoca del riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e il regime tributario degli enti medesimi.
L'articolo 21 prevede che all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato e raccolte offerte liberamente, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.
L'articolo 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.
L'articolo 23 contiene disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della Chiesa apostolica.
L'articolo 24 prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti e introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro - nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia. in favore della Chiesa apostolica medesima e dei propri enti. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge.
L'articolo 25 prevede che la Chiesa apostolica partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza. L'articolo 26 stabilisce che eventuali modifiche a tale sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica. L'articolo 28 prevede che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze.
Gli articoli 30 e 32 dispongono che la Chiesa apostolica in Italia dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia.
L'articolo 33 reca infine la norma di copertura finanziaria.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama le considerazioni testé svolte con riferimento al disegno di legge C. 4517.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene essenziale, ai fini della discussione in corso, una riflessione preliminare su che cosa il partito debba essere, e quindi sul modello di partito e indirettamente sulla forma di Stato che si vuole affermare. Un contributo di straordinaria lucidità a questa riflessione è stato fornito, a suo avviso, da Giuliano Amato nell'intervento da lui svolto alla Camera dei deputati il 21 aprile 1993 in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri del Governo dimissionario. Amato affermò che il voto dei referendum svolti pochi giorni prima - i quali non riguardarono soltanto la legge elettorale, ma anche, tra l'altro, il finanziamento pubblico dei partiti e il Ministero delle partecipazioni statali, che vennero aboliti - segnava l'inizio di una fase profondamente nuova, mettendo in discussione il ruolo dei partiti, e con esso le forme e i modi organizzativi della politica, e l'assetto di importanti funzioni pubbliche, fra Stato e regioni e fra Stato e mercato. Amato affermò altresì che l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti esprimeva il ripudio del modello di partito parificato agli organi pubblici e segnava un «autentico cambiamento di regime, che fa morire dopo settant'anni quel modello di partito-Stato che fu introdotto in Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a trasformare un singolare in plurale».
Sono parole, a suo parere, attuali ancora oggi, a quasi vent'anni di distanza: parole che devono far riflettere tutti i partiti, compreso il suo, che tra le proprie ragioni ideali e fondative ha quella della riduzione della presenza dello Stato nell'economia e nella società in generale. Il problema della eccessiva presenza dei partiti nella vita del paese - che, come detto, riguarda tutti i partiti - è evidente se si considera che, ad esempio, il Partito democratico - come risulta dal suo sito ufficiale - ha adottato un vero e proprio decalogo per gli esponenti del partito stesso designati in enti pubblici o nei consigli di amministrazione delle società partecipate, fissando tra l'altro la regola secondo cui questi sono tenuti a versare al partito una quota dei propri emolumenti.
Questa concezione del partito e conseguentemente dello Stato come organismo onnipervasivo è, a suo avviso, la vera scaturigine dei dissesti finanziari e dei costi della politica che oggi sono sotto gli occhi di tutti (e questo sia detto senza mettere in discussione la necessità di apportare tagli alla dotazione finanziaria delle Camere in un momento in cui tutto il paese è chiamato a sacrifici). È oggi necessario riflettere sul modello di Stato che si vuole realizzare, ossia sul modello di rapporto tra autorità pubblica e cittadini. È giusto che esistano tanti enti pubblici o sotto il controllo pubblico, siano essi statali, regionali o locali? È giusto che i componenti di questi enti siano designati dai partiti? Sono queste le domande cui bisogna rispondere se si vuole affrontare seriamente il tema di una possibile disciplina sull'organizzazione interna dei partiti e sul loro finanziamento. Occorre cioè un'idea regolativa di cosa il partito debba essere. Tali questioni, invece, sono eluse. Lo prova quanto accaduto in occasione dei referendum del giugno scorso, quando, con riferimento al quesito sulla gestione privata dell'acqua, nessun partito ha avuto il coraggio di spiegare agli elettori che gestione pubblica dell'acqua significa anche gestione partitica dell'acqua, e quindi costi aggiuntivi.
Ciò premesso, ritiene che una disciplina pubblica dei partiti politici sia oggi ineludibile, anche perché il ruolo dei partiti politici è senz'altro anche pubblico, dal momento che i partiti presentano le candidature e ricevono per questo un finanziamento pubblico sotto forma di rimborso elettorale. Occorre però evitare che

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questa provochi una ulteriore interferenza della magistratura della politica, i cui rapporti sono già al punto di massima tensione: una tale interferenza è d'altra parte quasi inevitabile atteso che regolare con legge la vita interna dei partiti significa stabilire diritti e obblighi, e quindi aprire la via a ricorsi davanti al giudice su questioni interne dei partiti potenzialmente delicatissime.
Per quanto attiene al modello organizzativo interno dei partiti, personalmente è dell'idea che la legge dovrebbe prevedere le elezioni primarie almeno per le cariche monocratiche esecutive nazionali e locali: non, però, come un obbligo, bensì come una facoltà del partito. Dovrebbero altresì essere previste regole volte ad assicurare la serietà delle consultazioni primarie, ponendo a disposizione dei partiti registri anagrafici e strutture burocratiche pubblici. Quale che sia, poi, il sistema cui il partito scelga di ricorrere, le primarie o altro, dovrebbe essere previsto un regime obbligatorio di pubblicità dei tempi, degli organi e delle procedure adottate, in modo da assicurare la massima trasparenza delle forme di selezione dei candidati per le elezioni e del conferimento degli incarichi interni.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver rilevato come l'intervento del deputato Calderisi ponga questioni degne della massima attenzione, osserva che, per quanto riguarda il problema della eccessiva presenza dei partiti nella vita economica del paese, va detto che si tratta di una degenerazione della politica italiana che non corrisponde al modello teorico di Stato concepito dai costituenti, i quali, all'articolo 41 della Costituzione, sancirono bensì un sistema di economia mista, con poteri di intervento e di indirizzo dell'autorità pubblica, ma appunto non un sistema basato sulla partitocrazia.
Per quanto concerne, poi, le regole stabilite dal suo partito, alle quali ha fatto riferimento il deputato Calderisi, chiarisce che i contributi al partito hanno - e non potrebbero non avere - base volontaria e riguardano, in ogni caso, gli eletti e non i componenti di enti o di consigli di amministrazione che siano iscritti al Partito democratico.
Con riferimento, invece, alle questioni di ordine generale poste dal deputato Calderisi, osserva che il venir meno del finanziamento pubblico dei partiti è una causa di certe degenerazioni e che si dovrebbe forse prendere in considerazione l'idea di ripristinare il finanziamento pubblico, che non è più previsto, come ricordato, anche se di fatto permane sotto forma di rimborso delle spese elettorali, di contributi ai giornali di partito o in altre forme indirette. A suo avviso, infatti, proprio perché svolgono un ruolo pubblico, i partiti possono ben essere destinatari di finanziamenti pubblici.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Ministro dell'interno Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 15.

5-05187 Bressa e Vassallo: Sulla definizione del patto territoriale per la sicurezza per la città di Bologna.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo

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a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Ministro Roberto MARONI, rispondendo all'interrogazione in titolo, rileva che questa riporta correttamente quanto da lui fatto e detto in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative di Bologna.
Al riguardo osserva che la partecipazione di un membro del Governo ad una campagna elettorale non costituisce un fatto anomalo, come pure non può sorprendere che, da parte sua, sia stata auspicata la vittoria della sua parte politica e quindi l'elezione della candidata sindaco collegata al suo partito e a quello del Popolo della libertà.
Per quanto riguarda l'incontro istituzionale avvenuto presso la sede della prefettura, cui fa riferimento l'interrogazione in titolo, osserva che è sua abitudine, quale ministro dell'interno, incontrare, quando si reca in una città, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine.
In relazione, invece, al Patto territoriale per la sicurezza di Bologna, precisa di aver preannunciato, durante la campagna elettorale, che il Ministero dell'interno avrebbe stipulato con il futuro nuovo sindaco Bologna - comune che allora era privo di sindaco in quanto commissariato a seguito delle dimissioni del sindaco Delbono - un nuovo patto per la sicurezza, sostitutivo di quello a suo tempo sottoscritto con le autorità comunali dal viceministro Minniti.
Aggiunge che, subito dopo le elezioni - nonostante queste, come noto, contrariamente ai suoi auspici, non abbiano visto affermarsi il candidato della sua parte politica - ha dato incarico al prefetto di avviare le procedure per la stipula del nuovo patto territoriale: nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, insieme con il nuovo sindaco di Bologna, sono in corso gli approfondimenti istruttori necessari per il nuovo patto per la sicurezza. Un nuovo patto si rende necessario in conseguenza delle novità intervenute in materia di sicurezza in questa legislatura, le quali hanno visto, tra l'altro, rafforzati i poteri dei sindaci e della polizia locale.

Salvatore VASSALLO (PD), replicando, osserva che l'episodio riportato nella interrogazione si inserisce nel quadro di una campagna elettorale che da questo punto di vista è stata pessima: richiama, al riguardo, anche talune dichiarazioni, a suo avviso infelici, del Ministro dell'economia. Aggiunge che il comportamento del ministro dell'interno è stato, a suo avviso, grave sotto il profilo istituzionale, dal momento che, come sa chi ha avuto modo di ascoltare dal vivo le parole pronunciate dal Ministro Maroni all'incontro con i giornalisti ricordato nella interrogazione, questi ha chiaramente fatto intendere che la stipula del nuovo patto per la sicurezza sarebbe avvenuta se avesse vinto la candidata del centrodestra. Il ministro ha inoltre dimenticato di dire che all'incontro con il prefetto e con i vertici locali della pubblica sicurezza erano presenti anche la candidata sindaco del centrodestra ed esponenti della Lega Nord Padania, a riprova che quell'incontro si inquadra nell'ambito della campagna elettorale più che in quello delle attività istituzionali del ministro, il che costituisce un fatto grave.
Quanto, infine, al nuovo patto territoriale per la sicurezza, assicura che lui e i cittadini di Bologna vigileranno affinché il ministro onori l'impegno preso a rinnovarlo.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.