CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di rilievi (vedi allegato 1).

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che il principale difetto dello schema in esame stia nell'assenza di un disegno complessivo di fondo delle misure di contrasto alla criminalità organizzata. Il provvedimento risulta inoltre incompleto, essendo stata tralasciata l'attuazione di diversi rilevanti punti della delega. Non è stata

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prevista, tra l'altro, una disciplina in materia di misure antiriciclaggio e di contrasto all'accumulo delle risorse; non è stata recepita la convenzione europea contro la corruzione; non è stata rivista la fattispecie di reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-ter del codice penale, della quale la legge delega prevedeva una riformulazione più estensiva; né è stata data attuazione alla parte della delega che prevedeva la possibilità di raccogliere le dichiarazioni e le testimonianze nei processi mediante la videoconferenza.
Ciò premesso con riferimento a quanto manca nello schema in esame, rileva, con riguardo invece all'articolato, che agli articoli 13 e 18 si utilizza il termine improprio «sospetti», mentre sarebbe più corretto parlare di «indizi». All'articolo 22, non viene stabilito con chiarezza quale sia il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. All'articolo 28 è prevista una norma che contrasta con la delega in quanto prevede l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del proposto. All'articolo 34, si prevede una sorta di prescrizione breve, anche qui in contrasto con la delega, che dettava indirizzi precisi per il potenziamento della Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'articolo 66, infine, si prevedono disposizioni in materia di rapporti pendenti al momento del sequestro che rischiano di creare problemi e che sono in contrasto con l'intento della delega.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, ricorda che il parere nel merito del provvedimento compete alla Commissione giustizia, cui lo schema è assegnato in via principale, mentre la Commissione affari costituzionali deve limitarsi in questo caso a formulare rilievi alla Commissione di merito, con riferimento innanzitutto ai profili di costituzionalità e quindi principalmente al rispetto della norma di delega. A suo avviso, quindi, le considerazioni del deputato Naccarato dovrebbero più opportunamente essere svolte nella Commissione giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 14.40.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.
C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Donata LENZI (PD) interviene per precisare i punti più qualificanti e i motivi fondanti della proposta di legge di cui è prima firmataria, anche ai fini dell'elaborazione di un testo unificato condiviso.
Il primo di questi punti è l'equiparazione dell'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato. Non ha più senso, a suo avviso, mantenere la differenza di età propria di una configurazione del Senato come «Camera dei saggi», quale era uscita dall'Assemblea costituente, specialmente nel momento in cui ci si sta orientando verso un Senato di stampo federale, con una composizione diversa da quella attuale. La discussione sul bicameralismo allo stato attuale conduce infatti ad evidenziare le differenze delle funzioni, non quelle inutili come l'età.

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Un altro aspetto fondamentale è costituito dal fatto che il mondo giovanile - che si può racchiudere nella fascia di età tra i diciotto e i quaranta anni - soffre dell'assenza di rappresentanza Per eliminare questa criticità non servono apposite quote ma va invece rimossa la barriera che preclude la possibilità di accesso alle cariche di rappresentanza di tale fascia d'età.
Un ultimo punto rilevante e obiettivo irrinunciabile è la previsione dell'accesso all'elettorato attivo a diciotto anni di età sia alla Camera che al Senato. Anche in questo caso la differenza vigente non ha più ragione d'essere nel contesto attuale.

Sesa AMICI (PD) osserva che i progetti di legge in esame spingono a riflessioni generali su una migliore partecipazione dei giovani alla vita politica. Una partecipazione che, a suo avviso non va enfatizzata, dovendosi invece ragionare su come l'equiparazione dell'accesso all'elettorato passivo favorisca la partecipazione. Dà atto al ministro di aver posto il problema con l'obiettivo di promuovere, partendo dalla rappresentanza, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, anche sul piano sociale. L'età, prevista dai Costituenti come elemento di differenziazione tra le Camere, in realtà non è mai stata tale e oggi non ha motivo di sussistere.
Osserva però che l'abbassamento dell'età per la partecipazione all'elettorato passivo previsto dal disegno di legge d'iniziativa del ministro della gioventù - come anche dal progetto di legge di riforma costituzionale dell'assetto dello Stato approvato dalla I Commissione in sede referente nella XV legislatura - non è invece previsto, a quanto sembra, dall'altro disegno di legge costituzionale che il Governo dovrebbe presentare al Parlamento per una riforma complessiva della parte II della Costituzione.
Rileva che il tema all'esame della Commissione e gli obiettivi delle proposte di legge sono condivisibili, anche se è necessaria una discussione articolata che conduca a una più accurata formulazione del testo. La risposta all'esigenza di partecipazione dei giovani alla vita politica non può infatti essere demagogica: l'abbassamento dell'età non può risolvere da solo il problema.
Esprime perplessità sull'articolo 31-bis che il disegno di legge n. 4358 introduce in Costituzione, prevedendo una riserva di legge per la valorizzazione del merito: si tratta di un merito inteso, come precisa la relazione, in chiave individuale. La prima perplessità nasce dal fatto che il merito è difficilmente quantificabile, non esistendo parametri per esso. Inoltre, il principio della valorizzazione del merito deve essere inteso alla luce del dettato del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la partecipazione di tutti alla vita politica e sociale. In altre parole, prima di valorizzare il merito individuale, occorre mettere tutti in condizione di acquisire le competenze e le doti che costituiscono merito ai fini della partecipazione alla vita politica: i giovani vanno messi nelle stesse condizioni, al fine di evitare che si crei una meritocrazia al contrario. Il merito, quindi, non può, da solo, costituire una condizione della partecipazione alla vita politica e sociale.
Si dichiara, in conclusione, d'accordo con quanto affermato dalla collega Lenzi e da altri colleghi intervenuti in altre sedute: il tema in discussione non deve diventare una rivendicazione corporativa o una semplice rivendicazione «giovanilista».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) valuta favorevolmente la finalità dei progetti di legge in titolo, riservandosi considerazioni di dettaglio quando si passerà ad una successiva fase di esame del provvedimento. Ritiene infatti che oggi le differenze tra le due Camere in relazione alle età per l'elettorato attivo e per quello passivo non abbiano più motivo di esistere, essendo venute meno le ragioni storiche e non essendoci alcuna differenza di fatto tra le rappresentanze delle due Camere.
Reputa, invece, opportuno mantenere una differenza tra l'età dell'elettorato attivo e quella dell'elettorato passivo, essendo

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dell'idea che, per essere pronti a svolgere le complesse funzioni della rappresentanza politica, occorra forse qualche anno di più della semplice maggiore età: questo non solo per poter conseguire la necessaria maturità, ma anche per sviluppare quell'insieme di competenze culturali e relazionali che sono indispensabili per questo ruolo.
Esprime perplessità, invece, rispetto alla proposta del Governo di inserire nella Costituzione un articolo 31-bis che chiami la Repubblica a valorizzare, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione: a parte l'inopportunità di stravolgere la numerazione dell'articolato della Costituzione aggiungendo un nuovo articolo, ritiene infatti che i giovani abbiano bisogno di norme di sostegno concreto e di politiche concrete a loro favore, piuttosto che di norme programmatiche e di principio. Se proprio, in ogni caso, si volesse rafforzare la tutela costituzionale dei giovani, meglio sarebbe, a suo avviso, intervenire su altri articoli, per fissare al legislatore ordinario alcuni indirizzi precisi in favore dei giovani: all'articolo 41, si potrebbe introdurre una norma di tutela della concorrenza nell'iniziativa economica; all'articolo 47, si potrebbe inserire un principio volto a favorire l'accesso dei giovani alla proprietà della casa; e all'articolo 97, si potrebbe richiamare espressamente il principio del merito nell'accesso alle pubbliche amministrazioni. Diversamente, l'enunciazione di un generico principio di protezione dei giovani rischia di restare senza effetti.

Gianclaudio BRESSA (PD) dà atto al ministro Meloni di aver affrontato con determinazione un argomento che in passato è stato spesso eluso. Osserva però che, mentre nel disegno di legge del Governo in esame è fatta una scelta chiara nel senso del ringiovanimento della classe politica parlamentare, questa scelta non sembra al momento confermata dal disegno di legge di revisione costituzionale di portata più generale che il Governo si accingerebbe a presentare al Parlamento. È, questo, un problema che dovrà essere affrontato.
Nel merito, rileva che, non essendoci oggi significative differenze di funzioni o di composizione tra la Camera e il Senato, non c'è più neanche ragione di mantenere la differenza dei rispettivi corpi elettorali. Quanto alla differenza di età per eleggere ed essere eletti, personalmente è convinto che questa non debba esistere e che si debba quindi poter essere eletti alla maggiore età. Non ha peso, a suo avviso, l'argomento secondo cui, nei paesi europei nei quali si è eleggibili alla maggiore età, la percentuale dei parlamentari giovanissimi è comunque molto bassa o quasi insignificante: non è questo un motivo per non procedere a una riforma giusta nel principio.
Esprime invece perplessità sull'articolo 31-bis, che il disegno di legge del Governo vorrebbe introdurre nella Costituzione. A suo avviso, la norma proposta non è soltanto una tipica norma manifesto, che rischia di essere fine a se stessa, ma è anche una norma, a ben vedere, priva di contenuto precettivo, la quale rimette interamente al legislatore ordinario il compito di decidere cosa sia il merito dei giovani e cosa fare per promuoverlo. Che cosa dovrebbe fare il legislatore? E che cosa dovrebbe fare che non possa fare già ora? Si aggiunga che prescrivere al legislatore di valorizzare il merito nella politica significa probabilmente prescrivergli qualcosa di contrario ai capisaldi della democrazia, la rappresentanza politica non potendo essere fondata sul merito, senza contare che il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione già impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'uguaglianza tra i cittadini. Quali sono, poi, i giovani il cui merito andrebbe valorizzato: soltanto i diciottenni o anche i più vecchi? Chi è meno giovane, ma più capace, non dovrà essere tutelato? Sono questi, a suo avviso, solo alcuni dei problemi che pone la generica formulazione dell'articolo 31-bis proposto dal

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disegno di legge del Governo. Se proprio si vuole intervenire sulla Costituzione per tutelare i giovani, appare più convincente la proposta del deputato Mantini di apportarvi modifiche volte a tutelare i più giovani in ambiti specifici.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
Nuovo testo C. 4130, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che la legge 3 agosto 2009 n. 117, ha disposto, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, il distacco di 7 comuni (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.
La proposta di legge n. 4130, approvata dal Senato, è volta a modificare conseguentemente i circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini.
Ai 7 comuni transitati dalle Marche dall'Emilia Romagna, era stato poi aggiunto, nel corso dell'esame al Senato, un ottavo comune, quello di Montecopiolo, rimasto nelle Marche, nella provincia di Pesaro e Urbino, comune che si trova nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria.
A seguito di una modifica apportata dalla Commissione giustizia della Camera, il comune di Montecopiolo, anziché transitare nel circondario del tribunale di Rimini, è inserito del circondario del tribunale di Urbino.
I 3 articoli della proposta di legge n. 4130 intendono quindi rimodellare le circoscrizioni giudiziarie dei tribunali interessati, dettando l'opportuna disciplina transitoria e le necessarie misure organizzative.
L'articolo 1 interviene sulla tabella «A» allegata all'ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941), da un lato, sopprimendo nel circondario del tribunale di Pesaro il riferimento agli 8 comuni interessati; dall'altro, aggiungendo i 7 comuni transitati in Emilia-Romagna al circondario del tribunale di Rimini ed il comune di Montecopiolo al circondario del tribunale di Urbino.
Il comune di Montecopiolo è inoltre spostato dal mandamento del giudice di pace di Novafeltria a quello del giudice di pace di Macerata Feltria.
L'articolo 2 detta la disciplina transitoria per procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, prevedendo che le nuove disposizioni non modificano l'attuale competenza territoriale del giudice, fatta eccezione per i procedimenti penali in cui non sia stata esercitata l'azione penale.
L'articolo 3 prevede infine che con decreto del Ministro della giustizia(da emanare entro 2 mesi) l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari di Pesaro e Rimini, stabilendo l'invarianza finanziaria dell'operazione, che dovrà avvenire utilizzando le risorse di personale disponibili a legislazione vigente.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

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Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, ricorda che il testo unificato, all'articolo 1, comma 1, specifica le finalità della proposta, volta a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme e degli incidenti che ne possono derivare. Il comma 2 istituisce la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.
L'articolo 2 dispone che alla patente a punti sia attribuito un punteggio di venti punti, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, che può subire delle decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dal decreto legislativo di cui all'articolo 5. Dell'accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia al personale addetto alla citata banca dati. Attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere riacquistati fino a sei punti sulla patente. La mancanza, per due anni, di violazioni di norme di comportamento da cui derivino decurtazioni, determina l'attribuzione di due punti, fino a un massimo di dieci punti. Alla perdita totale del punteggio, il titolare deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica.
L'articolo 3, comma 1, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o comando di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. Il comma 2 indica gli elementi informativi che, in relazione a ciascun soggetto, devono essere riportati nella banca dati, fra i quali il dato relativo alle violazioni commesse e alla incidentalità. Il comma 3 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un archivio nazionale delle unità da diporto, nel quale sono indicati: i dati relativi alla costruzione e alla identificazione; le eventuali modifiche tecniche; i dati relativi allo stato giuridico del costruttore; gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità. Il comma 4 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire - con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati e dell'archivio nazionale. Il comma 5 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione dell'articolo.
L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati; c) indicare le modalità di accertamento delle violazioni che comportano la decurtazione della patente a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevazione a distanza; d) prevedere i casi di sospensione o revoca della patente nautica; e) prevedere il rilascio di certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono professionalmente l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto; f) determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione.

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Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto vengano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 3 dispone analoga procedura per gli schemi recanti modifiche ai decreti legislativi.
L'articolo 5 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'istituzione degli «sportelli telematici del diportista», presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista.
L'articolo 6 dispone che alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge venga attribuito il punteggio di venti punti.
L'articolo 6-bis, mediante una modifica all'articolo 65 del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi ed auditivi richiesti per il conseguimento della patente nautica.
L'articolo 6-ter modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 (legge n. 248 del 2006), in materia di autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, estendendo alle imprese di consulenza automobilistica la possibilità di autenticare le sottoscrizioni dei negozi relativi a tali beni, e delle ulteriori dichiarazioni, di estrarre copie conformi necessarie per l'annotazione degli atti, nonché, sulla base di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di registrare gli atti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), per via telematica.
L'articolo 6-quater aggiunge, infine, l'articolo 27-bis al Codice della nautica da diporto, prevedendo che l'uso dei dispositivi acustici e visivi di allarme è consentito ai conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, ed agli organismi equivalenti, solo per espletamento di servizi urgenti di istituto.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che il disegno di legge in esame, è finalizzato - come evidenziato nella relazione illustrativa - ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario Nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, in particolare in quelli della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica, dei registri di rilevante interesse sanitario, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati.
L'esame in sede referente presso la XII Commissione affari sociali è iniziato il 18 maggio scorso; nella seduta del 21 luglio si è concluso l'esame degli emendamenti. Qui di seguito si fornirà un'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.

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Esso si compone di 16 articoli suddivisi in 3 capi.
Il Capo I (articoli 1-5) reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione in sanità. L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
L'articolo 2 ha lo scopo di circoscrivere la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, nell'ambito dei fondi destinati alla ricerca finalizzata.
L'articolo 3 sancisce la compatibilità del rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico degli IRCSS con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza. L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria, corrente e finalizzata, svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.
L'articolo 5 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. In particolare viene destinata una quota pari a 45 milioni di euro per la realizzazione del progetto riguardante la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto, prevista per far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale. Il capo II (articoli da 6 a 11) detta disposizioni in tema di professioni sanitarie.
L'articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista.
L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in commissione, ricomprende le categorie professionali dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie di cui al Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e ne attribuisce l'alta vigilanza al Ministro della salute.
L'articolo 6-ter, anch'esso introdotto in corso d'esame, prevede la confisca obbligatoria delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato nei confronti del condannato per esercizio abusivo di una professione sanitaria.
L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure.
L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali.
L'articolo 9 abroga la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 al fine di consentire ai laureati in odontoiatria di accedere ai profili professionali dirigenziali, escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina.
L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie, al fine di: - rendere coerenti tra loro le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti; - specificare che, nell'ambito dei servizi di secondo livello offerti presso le farmacie, le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo comprendono anche gli esami strumentali (ad esempio, la misurazione della pressione arteriosa), oltre agli esami di natura chimico-analitica.
L'articolo 11 sostituisce l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il nuovo articolo 102 consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti

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abilitati alla prescrizione di medicinali (medici). Conseguentemente, la nuova norma limita l'incompatibilità di esercizio professionale in farmacia alle sole professioni di medico e di farmacista. Il capo III (articoli 12 e 13) detta norme in tema di sanità elettronica.
L'articolo 12, introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico (FSE), definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in commissione, prevede che il Ministero della salute avvii con le regioni un tavolo tecnico relativo alle attività di telemedicina e teleconsulto.
L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di istituire un sistema attivo di raccolta delle informazione di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario.
È stato infine soppresso dalla Commissione l'articolo 14, che componeva il capo IV, recante disposizioni in materia di servizi trasfusionali.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.
C. 3658 Lupi.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.