CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2011
513.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 65

INTERROGAZIONI

Martedì 19 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 12.45.

5-04551 Grimoldi: Sull'offerta formativa relativa al tempo pieno nella città di Cremona.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Paola GOISIS (LNP), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente

Pag. 66

soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che le due scuole di Cremona, oggetto dell'atto parlamentare, versano in situazioni particolari: in una afferiscono bambini, figli di dipendenti dell'esercito o della polizia che, per ragioni lavorative, non possono spostarsi agevolmente, mentre nell'altra vi sono bambini di famiglie in situazioni di disagio, i quali non possono frequentare scuole ubicate a lunga distanza da casa. Preso atto delle indicazioni dell'Esecutivo, ritiene, peraltro, necessario offrire sul territorio un servizio scolastico che contempli il modulo del tempo pieno, pur tenendo conto delle limitazioni imposte dall'attuale normativa. In ordine però all'individuazione delle centoventidue classi a tempo pieno previste secondo criteri omogenei nel polo scolastico di Cremona, ritiene che sarebbe stato preferibile prevedere, a monte, criteri di selezione legati alle situazioni particolari di ogni singola scuola. Apprezza, comunque, le indicazioni del Governo relative alle percentuali di personale impiegato nelle classi a tempo pieno, pari al 16,7 per cento a Cremona, migliore rispetto ad altre province; o la dichiarata volontà di rivedere le previsioni di organico in presenza di ulteriori risorse. Auspica, in conclusione, che tali risorse possano essere utilizzate in ambito regionale, per dare risposte concrete anche alle scuole in questione.

5-04670 Ghizzoni: Sul piano straordinario per la chiamata di professori associati.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda, al riguardo, che si tratta di risorse previste in due provvedimenti differenti, emanati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro: la legge di stabilità del 2011 e la legge n. 240 del 2010. Rileva come la risposta all'atto ispettivo da lei presentato rappresenta l'evidente e, quasi confessata, difficoltà da parte del Ministero di gestire il «mare di burocrazia» previsto dalla legge n. 240. A tal proposito, ricorda che in sede di approvazione della legge citata il gruppo parlamentare a cui appartiene aveva parlato opportunamente di un «annuncio di riforma», la quale veniva procrastinata, in attesa dell'adozione degli innumerevoli decreti previsti per la sua attuazione. Al riguardo, evidenzia l'impotenza dell'Esecutivo a emanare in tempi ragionevoli la legislazione attuativa prevista. Ricorda infatti che la scorsa settimana la Commissione ha espresso un parere su uno di essi, lo schema di regolamento sull'abilitazione nazionale dei docenti universitari, atto strategico, ma che non sarà risolutivo fino a quando non saranno adottati altri due decreti correlati: quello inerente alla ridefinizione delle aree e dei settori concorsuali e quello sui criteri di selezione. Ritiene, a questo punto, che il Ministro debba prendere atto del fallimento della legge n. 240. Aggiunge che tutti gli Atenei stanno attendendo l'adozione del decreto attuativo che, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, disponga il riparto delle risorse per il piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia. Esprime, infine, il rammarico per i mesi trascorsi in attesa dell'adozione di un provvedimento che, ancora una volta, risulta evanescente e tradisce le aspettative delle Università italiane, che si apprestano a «vivere pericolosamente» il prossimo anno accademico, senza certezze per i fondi che saranno assegnati a valere sul Fondo di finanziamento ordinario e senza risorse per poter bandire i necessari concorsi per i professori associati.

5-04865 De Pasquale: Sull'attivazione della carta «IOSTUDIO» inviata agli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Pag. 67

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che considera esauriente, anche se sarebbe stata opportuna maggiore chiarezza circa i costi affrontati, al fine di comprendere se i 22 centesimi di euro per studente sono congrui rispetto ai servizi offerti dalla carta «IOSTUDIO». Dà atto al Governo, comunque, del lavoro svolto, della concertazione avvenuta tra le parti e dei vantaggi rivenienti agli studenti possessori della carta.

Valentina APREA, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti del Centro per il libro e la lettura (CEPELL) e del Coordinamento delle riviste italiane di cultura (CRIC) al fine di conoscere le iniziative realizzate e in programma per la lettura e la produzione editoriale in Italia e all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di procedere immediatamente all'esame dell'atto del Governo n. 377, recante lo schema di decreto legislativo concernente la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, e, indi, allo svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico».

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.
Atto n. 377.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2011, riguarda l'obiettivo indicato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo periodo, della legge n. 240 del 2010. In particolare, il periodo citato - che si colloca nell'ambito di una lettera che, al primo periodo, prevede la revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei - disciplina il dissesto finanziario e il commissariamento. Alla delega viene data attuazione secondo i principi e i criteri direttivi di cui allo stesso articolo 5, comma 4, lettere g), h) ed i).
Osserva, quindi, che l'articolo 1 precisa che lo schema in esame - le cui disposizioni si applicano a tutte le università italiane, statali e non statali, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale - disciplina i presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario, i presupposti e la procedura per il commissariamento, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del

Pag. 68

piano di rientro. I presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto sono individuati nell'articolo 2. Si versa in tale situazione quando l'università non può far fronte ai debiti verso terzi, ovvero non può assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili. Il significato di questa espressione viene chiarito attraverso il richiamo all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 168 del 1989, che riguarda lo svolgimento di attività didattica e di ricerca scientifica. Tali condizioni sono accertate dal collegio dei revisori dei conti - il cui ruolo centrale è sottolineato da tutte le relazioni allegate allo schema - il quale effettua una verifica della situazione finanziaria e patrimoniale dell'università in occasione della relazione annuale al bilancio unico di esercizio. In particolare, esso applica alle risultanze del bilancio unico d'esercizio i parametri economico-finanziari definiti con futuro regolamento di delegificazione. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, nel periodo transitorio - ossia fino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale - il collegio effettua la verifica in occasione della predisposizione della relazione al rendiconto unico in contabilità finanziaria.
Ricorda, pertanto, che le norme generali regolatrici della materia per l'adozione del regolamento sono individuate nella sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e di quello a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata, e sostenibilità del costo di indebitamento a carico dell'ateneo, avendo a riferimento il limite massimo che sarà definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 240 del 2010; nell'andamento e relazione tra costi e proventi della gestione operativa e della gestione corrente, ovvero - nel periodo transitorio previsto dall'articolo 16 - tra accertamenti ed impegni di parte corrente; nell'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti, ovvero, nel periodo transitorio, del grado di veridicità, smaltimento ed attendibilità dei residui attivi, nonché di smaltimento dei residui passivi; nel periodo transitorio, nell'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi; nella presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi; nell'adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei contenziosi in corso, rispetto al loro volume, ovvero, nel periodo transitorio, rapporto tra gli oneri di contenzioso previsti nel bilancio di previsione e quelli effettivamente impegnati nel medesimo esercizio; in indicatori di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale. I presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario - attestati dal collegio dei revisori con una dettagliata relazione sull'andamento della gestione - sono considerati sussistenti qualora presentino contemporaneamente valori deficitari i parametri relativi a costo del personale, costo dell'indebitamento e andamento e relazione fra proventi e costi della gestione operativa e della gestione corrente e almeno due dei parametri appena indicati, unitamente ad almeno tre degli altri parametri previsti.
Osserva, al riguardo, che la dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio di amministrazione dell'ateneo e preclude al medesimo organo la delibera di approvazione del bilancio unico di esercizio. Peraltro, segnala che già l'articolo 4 individua i criteri per la redazione del piano, che concernono l'individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendovi i debiti e le spese, compresi i debiti derivanti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, fino alla chiusura del piano di rientro; interventi straordinari per ridurre i costi del personale, in particolare impegnandosi a non indire nuove procedure di reclutamento e non effettuare nuove assunzioni per la durata del piano; individuazione delle risorse per il finanziamento del piano, attingendo alle entrate economiche e patrimoniali; quantificazione della riduzione dei costi e dell'impatto dei risparmi sulla ristrutturazione del debito complessivo; ulteriori misure straordinarie, in relazione

Pag. 69

alla gravità del dissesto, stabilita in base a parametri oggettivi definiti con le linee guida; individuazione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli istituti di credito; previsioni economiche e finanziarie connesse con la prosecuzione dell'attività formativa e di ricerca; indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano, con illustrazione delle attività da intraprendere e degli obiettivi da raggiungere annualmente, parametrati a indicatori di raggiungimento degli stessi obiettivi. Il piano, la cui durata e attuazione non può eccedere i 5 anni, è comunicato a Ministero dell'università e della ricerca scientifica e Ministero dell'economia e delle finanze che, verificata fattibilità e appropriatezza delle scelte, lo approvano entro 30 giorni. L'approvazione è comunicata all'università a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.
Ricorda che il Consiglio di amministrazione, in occasione della relazione annuale sulla gestione - o, nel periodo transitorio, dell'approvazione del conto consuntivo - deve redigere una relazione annuale sull'attuazione del piano, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ogni ateneo statale, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal piano e del loro conseguimento.
Segnala, quindi, che l'articolo 5 dello schema in esame disciplina il controllo sull'attuazione del piano di rientro, effettuato dal collegio dei revisori in occasione della relazione annuale al bilancio unico di esercizio. Il controllo - che sostituisce la verifica delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'università - comporta la redazione di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel piano, che evidenzia le eventuali criticità. La relazione è inviata, a cura del collegio, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica - acquisita anche la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attuazione del piano - effettua un riscontro fra obiettivi programmati e risultati raggiunti e comunica a università, Ministero dell'economia e delle finanze e Procura regionale della Corte dei conti gli esiti del controllo. Solo un esito positivo consente lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal piano. Quando, invece, ai sensi dell'articolo 6, il controllo fa emergere scostamenti fra obiettivi e risultati tali da far ritenere che la realizzazione del piano sia in tutto o in parte compromessa, quando l'ateneo non predispone nei termini previsti il piano ovvero quest'ultimo non sia approvato secondo la procedura stabilita, il Consiglio dei ministri, su proposta dei due Ministri, adotta la delibera di commissariamento.
Ricorda, poi, che in base all'articolo 7 dello schema in esame, entro 30 giorni dalla delibera di commissariamento, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con decreto emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, designa, con il compito di predisporre o attuare il piano di rientro, uno o tre commissari, che danno vita ad una commissione, a seconda se, al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto, l'università aveva un organico di professori e ricercatori inferiore o superiore a 500 unità. Infine, l'articolo 7 dispone che con la medesima delibera è fissata la durata del commissariamento, che non può superare 5 anni. L'articolo 8 prevede, quindi, che i commissari sono scelti fra i dirigenti e i funzionari di Ministero dell'università e della ricerca scientifica e Ministero dell'economia e delle finanze che conoscono il sistema di contabilità e il funzionamento delle università; gli iscritti al registro dei revisori legali che sono stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di università italiane o straniere; gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un'anzianità di iscrizione di almeno 7 anni. Non possono

Pag. 70

essere nominati il rettore e coloro che hanno rivestito una carica negli organi dell'università commissariata. L'insediamento avviene entro 5 giorni dal provvedimento di nomina. Nello stesso termine, il commissario che non voglia accettare la designazione deve darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che emana un nuovo decreto di nomina. Nel caso di nomina della Commissione, questa designa il Presidente al suo interno e delibera a maggioranza.
Segnala, quindi, che l'articolo 9 disciplina gli effetti del commissariamento. Anzitutto, il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'insediamento dell'organo commissariale, che ne assume le funzioni. Al medesimo organo è attribuita anche - fino al decreto di chiusura del commissariamento - la rappresentanza legale dell'università, sottratta al rettore. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, compresa l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione degli atti necessari per la sua attuazione e per il ripianamento dei debiti. In particolare, esso può stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciarvi, concludere transazioni, nei limiti di quanto previsto dal piano. Ove ritenga necessario svolgere attività non previste dal piano, dalle quali derivino effetti giuridici vincolanti, deve chiederne autorizzazione preventiva a Ministero dell'università e della ricerca scientifica e Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la procedura prevista all'articolo 13, comma 3.
Ricorda, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 10, l'organo commissariale si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, delle strutture dell'ateneo, che sono tenute a collaborare. In base all'articolo 11, gli oneri della gestione commissariale sono a carico dell'università, nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento degli organi di gestione decaduti, e sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri crediti. Il compenso spettante ai commissari è determinato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 12 dispone che il commissario, ai fini della corretta ricognizione della massa passiva, esamina i documenti contabili dell'università e invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei creditori, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza del credito verso l'università, il relativo importo e le eventuali cause legittime di prelazione. Redige, quindi, un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalità di soddisfacimento degli stessi. Sulla base della ricognizione, elabora o aggiorna il piano, dando separata indicazione dei debiti esclusi dalla massa passiva, con indicazione delle motivazioni, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Gli articoli 13 e 14 disciplinano l'attività interlocutoria dell'organo commissariale con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Ai sensi dell'articolo 13, l'organo commissariale elabora ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione annuale, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro, che sostituisce la relazione del collegio dei revisori prevista dall'articolo 5. La relazione è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, al Ministero dell'economia e delle finanze e Procura regionale della Corte dei conti per il controllo. La relazione può contenere aggiornamenti del piano che, per acquisire efficacia, devono essere approvati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dal ricevimento. Ai sensi dell'articolo 14, entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l'organo commissariale trasmette ai soggetti ante indicati una relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale. Il rendiconto evidenzia il risultato della gestione e contiene in dettaglio ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando gli eventuali scostamenti rispetto al piano approvato e i motivi sottesi ad essi.
Ricorda, quindi, che l'articolo 15 disciplina la chiusura del commissariamento,

Pag. 71

che è disposta con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale e, comunque, non prima di aver ricevuto il rendiconto della gestione commissariale. Il decreto viene trasmesso al Consiglio dei Ministri ad opera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e alla Procura regionale della Corte dei conti. Le funzioni dell'organo commissariale - ad eccezione della rappresentanza legale dell'ateneo che torna, a decorrere dalla data del decreto di chiusura, in capo al rettore - sono prorogate fino alla ricostituzione degli organi dell'università e, comunque, non oltre 6 mesi dalla data del decreto. Infine, segnala che la relazione finale dell'organo commissariale è trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica all'Agenzia nazionale di valutazione della ricerca (ANVUR), che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell'accreditamento dell'università. Tale previsione non si applica fino all'introduzione del sistema di accreditamento. L'articolo 16, comma 2, prevede che transitoriamente, sino all'adozione della contabilità economico patrimoniale, si fa riferimento al rendiconto unico in contabilità finanziaria invece che al bilancio unico di esercizio e al bilancio di previsione annuale, anziché al bilancio unico di previsione annuale.
Osserva, pertanto, come la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame prevede che la dichiarazione di dissesto consegue automaticamente dal rilevamento di alcuni indici segnalatori obiettivi ed è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Nella normativa in oggetto non viene fatto alcun richiamo ai risultati raggiunti con riferimento alle attività istituzionali dell'Università, didattica e ricerca. In conseguenza della dichiarazione di dissesto gli Atenei sono tenuti ad attuare iniziative che in molti casi sono già state adottate. I poteri conseguenti alla dichiarazione di dissesto, inoltre, non appaiono così risolutivi - tranne la mobilità coattiva del personale non docente - come ci si poteva aspettare. Segnala che non è stata prevista alcuna forma di prepensionamento obbligatorio dei docenti, né sono state rese possibili forme di riduzione degli stipendi o di allargamento al personale tecnico-amministrativo di forme di prepensionamento anticipato non onerose per gli atenei. Il decreto, inoltre, non distingue fra università che, all'esito delle misura di risanamento già intraprese, risultano in via di uscita dalla crisi e università che, trovandosi in una fase iniziale di crisi finanziaria, hanno bisogno di un percorso strutturato di risanamento così come quello indicato nel decreto legislativo.
Ritiene, quindi, che da tali considerazioni emerga la necessità di prevedere una scansione più articolata della regolamentazione inerente agli atenei in stato di crisi finanziaria, che analizzi i risultati degli atenei in termini dinamici, focalizzandosi sull'evoluzione in corso nei risultati contabili, e fornisca adeguata considerazione all'attuazione di un efficace piano di rientro. Ritiene, in particolare, che sarebbe logico, a tal fine, riservare il rigoroso regime del dissesto previsto dallo schema di decreto in esame per gli enti che non hanno ancora introdotto gli strumenti di risanamento previsti nel decreto stesso e invece prevedere, per chi sta fornendo chiari segnali di miglioramento e si sia già dotato di un adeguato piano di risanamento, di una sorta di amministrazione di sostegno che, con adeguate forme di vigilanza, accompagni e certifichi per un certo periodo la concreta presenza di un risanamento in corso.
Se ciò non avvenisse, la dichiarazione formale di dissesto produrrebbe per gli Atenei che sono impegnati in un piano di rientro, che sta producendo i risultati attesi, un effetto reputazionale negativo tale da rischiare di far crollare le iscrizioni all'ateneo, ridurre ulteriormente le entrate, peggiorare i risultati contabili e paralizzare la futura attività. Vanificando, così, i notevoli sforzi già prodotti e i sacrifici già sostenuti. Osserva, del resto, che se è vero che tutte le procedure

Pag. 72

concorsuali, dalle quali la procedura in esame, come già era accaduto per gli enti locali, mutua l'attenzione per il profilo finanziario della crisi - in quanto già nella denominazione si parla di dissesto finanziario, poi l'articolo 2 dello schema individua tra i presupposti l'incapacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili verso i terzi - hanno un substrato funzionale comune rappresentato dal soddisfacimento dell'interesse dei creditori, con crescente valorizzazione nel tempo di tecniche di intervento volte al risanamento e alla conservazione delle entità produttive, la paventata disciplina del dissesto delle università pare strutturata in modo eccessivamente rigido e penalizzante per gli interessi dei veri creditori dell'ente cioè gli studenti, visti come utenti immediati dei servizi didattici, e più in generale la società civile, vista come destinataria finale della missione di alta formazione culturale ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
Ritiene quindi che la soluzione qui evidenziata potrebbe tradursi in una condizione che introduca il principio per cui ove il rilevamento da parte del collegio dei revisori dei conti delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 riguardi università che abbiano già adottato gli interventi previsti dall'articolo 4 e le cui risultanze di bilancio degli ultimi due o tre anni evidenzino una esplicita riduzione delle spese correnti, con specifico riferimento a quelle del personale, nonché una tendenza al miglioramento nei parametri di riferimento per la dichiarazione di dissesto, calcolati utilizzando come Fondo di finanziamento ordinario di riferimento il valore assunto da questa grandezza nel 2010 - se due anni - o nel 2009 - se tre anni -, e i cui risultati in termini di ricerca e didattica, così come calcolati ai fini del conferimento del fondo premiale nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, dimostrino un posizionamento superiore alla media nazionale, le stesse università sono assoggettate a un regime di vigilanza sulla base di un piano quinquennale validato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con verifica annuale da parte di detti ministeri sull'efficacia delle misure di risanamento messe in atto. Nel caso in cui i suddetti Ministeri rilevino ritardi o mancanze nell'attuazione del piano e si evidenzi la persistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, l'università verrebbe senz'altro dichiarata in stato di dissesto.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 luglio 2011.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 luglio 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.