CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2011
513.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 11.40.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno cominciando i lavori di oggi dall'esame dei provvedimenti in sede referente.

La Commissione concorda.

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Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che con la seduta odierna si conclude la discussione di carattere generale e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 20 luglio. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.
C. 3658 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire, avverte che la discussione di carattere generale proseguirà fino a giovedì 21 luglio e che successivamente sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, ricorda che con lo schema di decreto legislativo in esame è data attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 146, recante il piano straordinario contro le mafie.
La prima delega è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 146 e prevede l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

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Per le misure di prevenzione sono previsti numerosi e specifici principi e criteri di delega, mentre per la normativa di contrasto alla criminalità organizzata è disposta un'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento.
La seconda delega è contenuta nell'articolo 2 della medesima legge e prevede l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri.
Lo schema di decreto reca dunque il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ed è composto da 131 articoli, divisi in 5 libri.
Il libro I raccoglie la normativa penale sostanziale in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso.
Il capo I (articoli 1-4) prevede i delitti, riprendendo le ipotesi previste dalla normativa vigente.
Con riferimento al reato di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 2), viene innalzata la pena, prevedendo la reclusione da nove a quattordici anni anziché da sette a dodici anni; viene introdotto un reato specifico di assistenza alla criminalità organizzata (articolo 4), punito allo stesso modo dell'assistenza agli associati di cui all'articolo 418 del codice penale.
Il capo II (articoli 5-6) riguarda le circostanze attenuanti ed aggravanti. L'attenuante della collaborazione con la giustizia è estesa anche alle ipotesi di aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi «per la sottrazione di risorse rilevanti» (articolo 6).
Il capo III (articoli 7-8) disciplina la confisca penale, mentre il capo IV (articoli 9-10) riguarda le indagini.
Il libro II riguarda le misure di prevenzione.
La disciplina ha carattere generale e riguarda tutte le misure di prevenzione, non solo quelle volte a contrastare la mafia.
Circa i soggetti e i presupposti per l'applicabilità delle misure, è unificata la disciplina prevista dalle seguenti leggi: legge n. 1423 del 1956 per le persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità; legge n. 575 del 1965 per gli indiziati di appartenere a associazioni di tipo mafioso o di reati per cui è competente la procura distrettuale o del reato di trasferimento fraudolento di valori; legge n. 152 del 1975, di contrasto al terrorismo (cosiddetta legge Reale'); legge n. 401 del 1989, di contrasto alla violenza legata a manifestazioni sportive; con riferimento alla legge n. 575 del 1965, infine, si chiarisce la distinzione tra applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
Il titolo I concerne le misure di prevenzione personali.
Il capo I (articoli 11-13) disciplina le misure applicate dal questore. Viene meno l'obbligatorietà del preventivo avviso del questore per l'applicazione delle misure di prevenzione su proposta del questore per le persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità (articolo 13).
Il capo II (articoli 12-25) prevede le misure applicate dall'autorità giudiziaria. Viene disciplinato il procedimento davanti al tribunale, con la previsione di alcune nullità (articolo 17).
Il titolo II riguarda le misure di prevenzione patrimoniali.
Il capo I (articoli 26-36) concerne il procedimento applicativo. Viene introdotta una nuova ipotesi di sequestro d'urgenza, quando nel corso del procedimento emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca (articolo 32, comma 2, ultimo periodo). Viene rafforzata la tutela dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati, che devono essere chiamati dal tribunale nei 30 giorni successivi al sequestro (articolo 33).
Il capo II (articolo 37) disciplina le impugnazioni.
Il capo III (articolo 38) introduce la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione.
Il capo IV (articoli 39-40) afferma il principio dell'indipendenza dell'azione di prevenzione dall'esercizio dell'azione penale

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e disciplina i rapporti con il sequestro e la confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali.
Il capo V (articoli 41-44) disciplina le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è sostituita dall'amministrazione giudiziaria dei beni.
Il titolo III disciplina l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Il capo I (articoli 45-49), che riguarda l'amministrazione, definisce puntualmente i compiti dell'amministratore giudiziario.
Il capo II (articoli 50-54) riguarda la gestione dei beni. Viene introdotto il reclamo nei confronti degli atti dell'amministratore giudiziario (articolo 50, comma 4). È inoltre modificata la disciplina del sequestro di azienda e di partecipazioni azionarie (articolo 53) e dettagliato il contenuto del rendiconto di gestione (articolo 55).
Il capo III (articoli 50-59) concerne la destinazione dei beni, prevedendo, fra l'altro, la restituzione per equivalente quando i beni sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico nonché quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva (articolo 56).
Il capo IV (articoli 60-61) introduce una disciplina relativa al regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati.
Il titolo IV introduce una nuova disciplina relativa alla tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.
Il capo I detta le disposizioni generali (articoli 62-66). Vengono stabiliti i principi per la tutela dei creditori e dei comproprietari in buona fede, è previsto l'arresto delle azioni esecutive e sono disciplinati i rapporti pendenti.
Il capo II (articoli 67-72) detta le norme per l'accertamento dei diritti dei terzi, prevedendo un procedimento giudiziario per la verifica dei crediti e per la formazione dello stato passivo, cui segue la liquidazione dei beni da parte dell'amministrazione giudiziario e la redazione del progetto di pagamento dei crediti.
Il capo III (articoli 73-75) disciplina i rapporti tra misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali.
Nel titolo V, il capo I (articoli 76-79) regola gli effetti delle misure di prevenzione e il capo II (articolo 80) disciplina la riabilitazione.
Il capo III (articoli 81-86) contiene le disposizioni penali relative ai reati commessi da persona sottoposta a misura di prevenzione e i reati del pubblico ufficiale connessi all'applicazione delle misure.
Il capo IV contiene le disposizioni finali, disciplinando, fra l'altro, il fermo di indiziato di delitto e le intercettazioni telefoniche.
Il Libro III reca le disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Il capo I individua i soggetti obbligati ad acquisire la documentazione antimafia prima di concludere accordi o concedere provvedimenti di favore ai privati. Rispetto alla normativa vigente, sono aggiunte le stazioni uniche appaltanti e i contraenti generali; sono invece escluse le attività di lavoro autonomo in forma individuale.
Il capo II chiarisce che con l'espressione «documentazione antimafia» si intendono due distinte attestazioni (articolo 94), vale a dire: a) la comunicazione antimafia, che consiste nella verifica circa l'applicazione di una misura di prevenzione personale da parte dell'autorità giudiziaria e ha validità semestrale; b) l'informazione antimafia, che ha un contenuto più ampio, prevedendo, oltre alla verifica precedente, anche una verifica sulla «sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o dell'impresa». Questo tipo di documentazione ha validità annuale laddove non siano intervenuti cambiamenti rilevanti nell'assetto dell'impresa.
È ampliato il catalogo dei soggetti nei cui confronti deve essere svolta l'indagine antimafia al fine del rilascio della documentazione (sono aggiunti il direttore tecnico dell'impresa, le associazioni, le imprese costituenti un raggruppamento temporaneo

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di imprese e i familiari conviventi di tutti i soggetti sui quali deve essere svolta la verifica).
Il Capo III disciplina il rilascio delle comunicazioni antimafia.
Il capo IV disciplina le informazioni antimafia, prevedendo che la richiesta debba essere effettuata al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto. Competente al rilascio è, anche in questo caso, il prefetto.
Il capo V disciplina la Banca dati nazionale della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'interno, indicando i soggetti abilitati a consultarla e rinviando ad un regolamento la definizione delle modalità di funzionamento.
Il capo VI detta particolari disposizioni sulla documentazione antimafia per gli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, che devono, nei 5 anni successivi allo scioglimento, richiedere sempre l'informazione antimafia prima di procedere alla conclusione di qualsiasi contratto o concedere qualsiasi concessione o erogazione.
Nel libro IV, il titolo I (articoli 112-119) riguarda le attività informative e investigative nella lotta alla criminalità organizzata, disciplinando la Direzione distrettuale antimafia e la Direzione nazionale antimafia (capo I), il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia (capo II).
Nel titolo II (articoli 120-124) confluisce invece la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.
Il libro V (articoli 125-131) contiene disposizioni di coordinamento, la disciplina transitoria, relativa al funzionamento dell'Agenzia e al trasferimento agli enti locali dei beni confiscati, la norma di copertura finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

David FAVIA (IdV), premesso che il suo gruppo è favorevole all'introduzione di un meccanismo di premi e di sanzioni per le amministrazioni regionali e locali, esprime tuttavia una valutazione negativa dello schema in esame, in quanto questo delinea un meccanismo inadeguato o addirittura, per alcuni aspetti, discutibile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Innanzitutto, ricorda che - come hanno correttamente rilevato l'Anci e l'Upi - non è previsto un meccanismo sanzionatorio nei confronti del Governo nazionale, il che configura una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai livelli di governo territoriali.
Ritiene poi discutibile la previsione di meccanismi sanzionatori nei confronti del livello di governo regionale, per esempio a

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causa di un dissesto nei bilanci sanitari, quando il presidente della regione opera in qualità di commissario.
Con riferimento, ancora, alle sanzioni previste nei confronti dei dirigenti, rileva che il testo non tiene presente la possibilità che un dirigente possa provenire da un'amministrazione diversa da quella regionale o locale.
Rileva, quindi, che le sanzioni di carattere politico sono attualmente previste nei confronti degli amministratori, laddove le deliberazioni sono spesso assunte dagli organi assembleari degli enti, e quindi dai consigli.
Ricordato poi che una delle sanzioni individuate nei confronti degli amministratori regionali e locali è l'incandidabilità, sottolinea come, almeno per quanto riguarda le regioni, la materia delle incandidabilità sia riservata alla legge regionale.
Infine, fa presente che, mentre è prevista una sanzione nel caso in cui una forza politica candidi «nuovamente» una persona divenuta incandidabile, nulla è previsto per impedire la candidatura di un incandidabile da parte di liste diverse da quella nella quale lo stesso è stato eletto in passato.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime perplessità sul meccanismo per effetto del quale la responsabilità amministrativa del presidente di regione è sanzionata con la sua decadenza, ricordando come questa provochi lo scioglimento del consiglio regionale. Si tratta della stessa logica discutibile per la quale si ammette lo scioglimento di interi consigli comunali legittimamente eletti quando, a causa anche di una sola persona, sussiste un timore di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Ritiene, inoltre, che occorrerebbe prevedere sanzioni adeguate anche per i dirigenti degli enti locali in dissesto, e non per i soli amministratori elettivi.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, assicura che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e il relatore presso di essa stanno in questi giorni lavorando al miglioramento del testo in esame. Lo stesso ministro per la semplificazione normativa, del resto, nello spiegare come lo schema sia stato trasmesso alle Camere prima che la sua istruttoria fosse completata, a causa della imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa, si è dichiarato pronto a valutare le proposte di miglioramento in spirito di piena collaborazione tra Governo e Parlamento.
Aggiunge che, come relatrice, sta lavorando a una proposta di rilievi che contribuisca alla soluzione dei problemi evidenziati nel corso del dibattito, e non solo dai gruppi di opposizione.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 luglio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.
Emendamenti C. 4480 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

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Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
Emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
Emendamenti C. 2802-A Soro.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.