CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2011
511.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega allo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, presidente, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Mario Pepe (Misto-RA) e Belcastro, ai quali rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2011.

Valentina APREA, presidente, ricorda che sul provvedimento in esame tutti i gruppi hanno lungamente lavorato, sia in Commissione che in Comitato ristretto, per giungere ad una soluzione soddisfacente e condivisa. Avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 2.11 e 3.9 che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna insieme a quelli già presentati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta della Commissione dell'8 marzo 2011 (vedi allegato 1). Invita

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quindi il sottosegretario Crimi ad illustrarli.

Il sottosegretario Rocco CRIMI, illustrando gli emendamenti da lui presentati, ricorda che i lavori della Commissione sul provvedimento in esame riprendono dopo una pausa di riflessione che ha permesso di giungere ad una soluzione che auspica condivisa tra tutte le forze politiche. Sottolinea che, proprio sulla base di riflessioni informali svolte in questi mesi tra tutti i rappresentanti dei gruppi insieme al Governo, presenta oggi alla Commissione gli emendamenti indicati i quali, nello specifico, si riferiscono all'articolo 2, comma 1, lettera c) per sopprimere le parole: «dal comune» e all'articolo 3, comma 3, per inserire, dopo le parole: «di cui alla legge 17 febbraio 91 n. 179» quelle: «i vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono valutati dalle Autorità competenti, ai sensi delle normative esistenti nell'ambito della Conferenza dei servizi». Segnala che le due proposte emendative, ove approvate, consentirebbero di assorbire una serie di emendamenti presentati dai commissari riguardanti in particolare la parte relativa ai vincoli.

Valentina APREA, presidente, nel rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente della Commissione Bilancio, Giancarlo Giorgetti, che interviene a partecipare ai lavori della Commissione su un provvedimento che ben conosce, ritiene opportuno conoscere come la Commissione intende procedere per il seguito dell'esame del testo in oggetto. Auspica, in ogni caso, che gli emendamenti presentati dal Governo possano trovare la condivisione di tutti i gruppi parlamentari.

Emerenzio BARBIERI (PdL) invita tutti i colleghi, in particolare il relatore e il collega Lolli, a concordare tempi e modalità comuni di esame del provvedimento, per giungere in tempi brevi alla sua definitiva approvazione in sede legislativa, anche prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari. Evidenzia in tal senso la rilevanza di tale provvedimento, atteso da tempo dagli operatori del settore.

Valentina APREA, presidente, concorda con quanto espresso dal collega Barbieri. Sottolinea che si tratta di un passaggio fondamentale, a cui è realistico poter giungere con l'assenso da parte del Governo al procedimento in sede legislativa e con il ritiro degli altri emendamenti.

Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, concorda perfettamente con le linee indicate dalla presidente e ricorda che con il Governo vi è già stato un confronto proficuo in merito alle proposte emendative testé presentate, volte a una soluzione condivisa del testo. Informa, quindi, la Commissione che in qualità di relatore ha ricevuto una lettera dal presidente della Federcalcio, con la quale si evidenzia la necessità di procedere allo stralcio della parte del provvedimento in esame relativa ai diritti televisivi, allo scopo di accelerare l'approvazione definitiva della normativa per l'impiantistica sportiva. In merito a tale richiesta, si rimette alla valutazione della Commissione, ricordando peraltro il personale scetticismo sulle modifiche alle attuali disposizioni vigenti in materia di diritti televisivi, introdotte al Senato, che trasformavano tali diritti da soggettivi a collettivi. Ricorda come si sia ricercata una riformulazione rispetto alle mutualità, seguita all'ampio dibattito in materia, che permise di riferire non solo al calcio ma a tutto il mondo dello sport e quindi, ad una socialità diffusa, il tema delle mutualità. Aggiunge che l'istituzione di una nuova Fondazione, prevista dal provvedimento in discussione, intende proprio ampliare l'intervento di mutualità. Esprime quindi talune perplessità personali al riguardo, pur rimettendosi a quanto deciderà la Commissione in proposito.
Preannuncia quindi parere favorevole sugli emendamenti del Governo 2.11 e 3.9, nonché sugli identici emendamenti Lolli 2.3 e Zazzera 2.6, sugli emendamenti Zazzera 2.5, Siragusa e altri 3.8, Zazzera 4.1 e 4.4, Siragusa ed altri 5.6 e 5.7. Invita al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

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Il sottosegretario Rocco CRIMI, raccomandando l'approvazione dei suoi emendamenti 2.11 e 3.9, esprime parere conforme a quello del relatore.

Giovanni LOLLI (PD) ritiene che sul contenuto della lettera pervenuta da parte della Federcalcio, in materia di diritti radiotelevisivi, si debba poter avviare un'opportuna discussione.

Valentina APREA, presidente, ribadisce che la materia sarà oggetto di discussione nel prosieguo dell'esame del provvedimento, nelle forme e nei modi che la Commissione riterrà più opportuni. Ricorda che il relatore e il Governo potranno valutare la possibilità di presentare emendamenti nel corso dell'esame, per migliorare ulteriormente il testo del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.
Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che nella giornata odierna si è svolto con la rappresentanza di tutti i gruppi un incontro informale con il ministro Galan sulle questioni oggetto del provvedimento in discussione. Evidenzia che con il parere favorevole di tutti i gruppi, si potrebbe anche procedere all'approvazione del provvedimento, nonostante il noto parere negativo del Governo al riguardo. Segnala, però, che la stessa collega Ghizzoni nel corso della riunione ha fatto giustamente notare che il provvedimento potrebbe trovare una soluzione positiva in questo ramo del Parlamento, ma rischierebbe fortemente di arenarsi poi presso il Senato. Il Governo infatti non condivide la scelta di una legge ad hoc che regoli le manifestazioni del bicentenario verdiano, ma ritiene che esse debbano essere affidate alla decisione governativa. Al riguardo, evidenzia che la soluzione concordata è stata quindi quella di trasfondere i contenuti della proposta di legge in esame in una risoluzione, che impegni il Governo a definire in tempi certi le modalità di svolgimento delle manifestazioni verdiane. Conclude, infine, riconoscendo che, seppure tale soluzione non è da lui privilegiata, data la situazione, sarebbe opportuno seguirla, facendo di necessità virtù.

Valentina APREA, presidente, invita quindi il relatore a farsi promotore della stesura di una risoluzione che recepisca il contenuto della legge in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ricordare gli aspetti salienti della discussione informale tenutasi nella giornata odierna tra tutti i rappresentanti dei gruppi, stigmatizza severamente il fatto che una proposta di legge, concordata da maggioranza ed opposizione, e proveniente dalle istanze dei territori verdiani, sia stata comunque non condivisa dal Governo. Rammenta che anche gli ulteriori tentativi di mediazione messi in atto da tutte le forze politiche, volti persino alla riduzione delle risorse finanziarie, non hanno trovato accoglimento da parte dell'Esecutivo, malgrado il parere favorevole della Commissione bilancio. Al riguardo, sottolinea come il ministro abbia di fatto paralizzato l'ulteriore iter del provvedimento, rappresentando il diniego al suo trasferimento in sede legislativa. Pur esprimendo vivo rammarico per il fatto che il lavoro svolto dalla Commissione non vedrà un esito favorevole, auspica che almeno l'approvazione della risoluzione indicata dal collega

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Barbieri porti al risultato concreto di svolgere adeguatamente il bicentenario di Giuseppe Verdi.

Carmen MOTTA (PD) prende atto con profondo rammarico della situazione che si è venuta a creare. Ringrazia, comunque, i colleghi e i gruppi che hanno lavorato con passione per cercare di raggiungere l'esito positivo dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame. Sottolinea, però, che il Governo ha agito in maniera schizofrenica nel corso dell'esame del provvedimento in titolo. Ricorda infatti che la Commissione bilancio aveva approvato una nuova copertura finanziaria condivisa anche dal Governo; con l'arrivo del ministro Galan, l'Esecutivo ha invece cambiato orientamento, ritenendo il lavoro parlamentare svolto non più degno di giungere alla votazione finale in Commissione o in Aula ed avocando a sé ogni legittimità di intervento. Il ministro, con le dichiarazioni rese ieri al Senato, ha infatti voluto ricondurre la gestione della competenza delle celebrazioni verdiane ad un comitato nazionale, svuotando in tale modo il lavoro svolto al riguardo fino ad ora nei territori verdiani, da Milano a Bologna, forieri di progetti importanti e qualificanti. Ribadisce in tal senso che si tratta di una sconfitta del Parlamento, denunciando l'atteggiamento poco coerente del ministro Galan che all'amministrazione parmense aveva dato più di una assicurazione sull'esito positivo dell'iter legislativo, affermando altresì che si sarebbero trovate anche risorse per il Festival verdiano. Al di là, della convergenza tra tutti i gruppi sulla soluzione di presentare una risoluzione sostitutiva, sottolinea la gravità della scelta che, personalmente, si riserva di rappresentare la vicenda sul territorio, stigmatizzando in particolare l'atteggiamento del Governo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che l'impegno di spesa per il provvedimento in esame, inizialmente ammontante a svariati milioni di euro, era diminuito più e più volte. Al riguardo, ritiene, comunque, che in un momento così difficile per l'economia nazionale ed internazionale, occorra dare un segnale di responsabilità. Al termine dell'incontro con il ministro Galan, ci si può comunque ritenere soddisfatti in quanto si è ottenuto l'impegno del ministro a celebrare solennemente il bicentenario verdiano che deve essere il vero interesse della Commissione cultura. A tal proposito, ricorda che l'opera verdiana è un patrimonio dell'Italia e non solo degli specifici territori, sottolineando che lo stanziamento individuato per la copertura finanziaria veniva comunque distratta dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Al riguardo, ricorda che più volte le opposizioni hanno fatto non poche battaglie per mantenere intatto e non indebolire le già scarse risorse a disposizione del Fondo.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che il progetto di legge C. 4432, approvato dal Senato, il cui contenuto è pressoché simile a quello delle proposte di legge C. 1937 e C. 3832 abbinate, è volto a garantire, con alcune eccezioni, l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee. Costituisce dunque una deroga ai principi generali del diritto penale interno. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 di tutte le proposte di legge dispone - premettendo che lo scopo è quello di favorire l'esposizione di opere d'arte ed altri beni di rilevante interesse culturale in Italia -

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che i beni culturali stranieri ai quali non si applicano norme comunitarie, ovvero convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri li abbiano messi a disposizione dello Stato italiano, o di altri soggetti autorizzati (o, per le proposte di legge C. 1937 e C. 3832, designati), per mostre temporanee. Rileva che è quindi fatto salvo il diritto di azione - e, dunque, di sequestro, come misura volta ad assicurare la conservazione e impedire la sottrazione del bene culturale alla procedura di restituzione - sui beni culturali stranieri ai quali siano applicabili la normativa comunitaria, nonché le convenzioni e gli accordi internazionali vigenti per l'Italia. Le ulteriori due previsioni che limitano la deroga sono rappresentate dai commi 4 e 5 della proposta di legge C. 4432 e dai corrispondenti commi 3 e 4 delle proposte di legge abbinate, che stabiliscono che possono essere sequestrati dall'autorità giudiziaria italiana i beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia, non potendo, invece, essere sequestrate le cose pertinenti al reato e che i procedimenti giudiziari concernenti la proprietà o il possesso dei beni stranieri esposti in Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie procedure, restando ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più impugnabile. Un elemento di differenza fra le proposte di legge è costituito dalla previsione, contenuta nel comma 2 della proposta di legge C. 4432, di un'autorizzazione all'organizzazione di esposizioni in cui debbano essere presenti beni culturali stranieri non sottoponibili a sequestro. Essa è rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali previa presentazione di domanda da parte degli interessati, secondo modalità da definire con decreto del Ministro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Aggiunge che il comma 3 della proposta di legge C. 4432 e il comma 2 delle proposte di legge C. 1937 e C. 3832 dispongono che, in occasione di ciascuna esposizione, con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, si definisce la lista dei beni culturali insequestrabili, il periodo di esposizione, i soggetti autorizzati (o, nelle proposte di legge C. 1937 e C. 3832, responsabili dell'esposizione) ai quali sono affidati i beni e che assumono l'impegno a restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione. Rileva quindi che, all'articolo 1, comma 1, di tutte le proposte di legge, sembrerebbe opportuno chiarire se il termine «collettività» è utilizzato nell'accezione presente nell'articolo 3, punto 7, lettera g), della Convenzione Unidroit, che fa riferimento a «collettività regionali o locali». Segnala, infine, che il riferimento alle collettività non è presente nel titolo delle proposte di legge.
Riterrebbe quindi opportuno procedere allo svolgimento di alcune audizioni informali di soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza per l'istruttoria legislativa.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.
C. 4373 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, rileva che l'Accordo con la Giordania sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007, si compone di un Preambolo e di 24 articoli. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 e la Convenzione dell'ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988. Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. Il comma 5, inoltre, esclude esplicitamente l'assistenza in campo penale. Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale. Ricorda quindi che l'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che i primi debbano essere restituiti non appena possibile. L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dal precedente articolo (rapporti, prove o copie conformi) con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione alla Amministrazione richiedente, su richiesta di quest'ultima, dei corrispondenti documenti.
Sottolinea inoltre che gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando, il traffico di stupefacenti. Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare - in entrata e in uscita dal proprio territorio - persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti. L'articolo 12 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali. L'articolo 13 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono - o sembrano essere - in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente. Funzionari dell'Amministrazione richiedente possono presenziare alle indagini su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, indagini condotte da quest'ultima sul proprio territorio come se agisse per proprio conto. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14. Aggiunge che l'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non possono essere divulgate ad organismi diversi da quelli previsti dall'Accordo, salvo che non vi sia un'esplicita autorizzazione dell'Amministrazione doganale che le fornisce. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni

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ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Vengono inoltre indicate le altre misure che debbono essere adottate in materia di tutela dei dati personali. Il successivo articolo 17 prescrive invece le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di stato. L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Rileva quindi che l'articolo 20 regola le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-giordana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore generale del dipartimento delle Dogane giordane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti. L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. L'articolo 22 contiene le clausole finali: l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse.
Ricorda quindi che il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza la spesa di 11.325 euro l'anno a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.
C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo in esame costituisce la

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seconda modifica dell'Accordo di partenariato che nel nuovo millennio caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la CE aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo: si fa qui riferimento all'Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, che già era stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005. Osserva che anche l'Accordo attualmente all'esame, aperto alla firma nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, il 22 giugno 2010, si basa sull'articolo 95 dell'Accordo del 2000, che ne prevede la revisione quinquennale. La nuova modifica è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti di grande momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali. Le modifiche sono numerose e riguardano parecchi punti del testo normativo, tanto che la stessa relazione introduttiva al disegno di legge rinvia al testo coordinato per un'organica comprensione. La medesima relazione risulta peraltro indispensabile, poiché fornisce una sintetica esposizione delle modifiche in relazione ai più rilevanti nuclei tematici.
Rileva, altresì, che l'Accordo in esame opera tutte le modifiche mediante un unico articolo: una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35. Un altro aspetto della revisione consiste nel porre al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73, mediante le quali si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, flessibilizzando le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte. Rileva che tale azione dell'Unione europea è presupposto delle vere e proprie pratiche di cooperazione allo sviluppo, che nella revisione all'esame della Commissione Affari esteri si legano direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il riferimento agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nota la relazione al disegno di legge, era stato trascurato nella precedente revisione dell'Accordo di Cotonou, mentre è oggetto delle modifiche che l'Accordo del 2010 apporta al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19. D'altra parte, nell'Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere fra gli Stati membri, modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56. Particolare rilevanza viene conferita ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1 del 2009, modifiche all'Allegato II. Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI, Centro per lo sviluppo delle imprese, e del CTA, Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, - e ciò nelle modifiche all'Allegato III - mentre anche la programmazione, il finanziamento e l'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia, modifiche all'Allegato IV.
Sottolinea, inoltre, che i profili relativi ai cambiamenti climatici - soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis - vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato

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dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico - la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani -, ovvero ai paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione. Per quanto riguarda gli aspetti commerciali le modifiche, scontato il venir meno dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale. Tutto ciò emerge dalle modifiche che l'Accordo in esame apporta all'allegato V dell'Accordo di Cotonou, che viene soppresso, ma soprattutto nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP. Dal punto di vista istituzionale, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto. Aggiunge, infine, che è stato modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, sì da consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000; ed è stata adottata un Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, come orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione, la tratta di esseri umani.
Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo modificativo dell'Accordo di Cotonou, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), relatore, rileva che provvedimento in esame, testo unificato elaborato dalla Commissione ambiente, reca alcune norme a tutela degli spazi verdi urbani, componendosi di otto articoli. L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. Con particolare riferimento alle competenze della Commissione cultura si segnala il comma 2 dell'articolo in commento ai sensi del quale si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e

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forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede che nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata in oggetto sia intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione di tale Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano. Anche in questo caso le modalità di realizzazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ricorda che il successivo articolo 2 riguarda invece alcune modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, relative alla messa a dimora di un albero per ogni neonato, prevedendo correttamente esplicite deroghe per le piantumazioni realizzate su aree sottoposte a vincolo monumentale. Il successivo articolo 3 disciplina il monitoraggio sull'attuazione di tale disciplina, istituendo all'uopo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Al Comitato, fra gli altri compiti è affidato quello di proporre un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari e la creazione di giardini e orti, e il miglioramento degli spazi. Al medesimo Comitato spetta inoltre monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi», secondo quanto previsto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente. Si ritiene peraltro necessario prevedere che tale previsione avvenga nel rispetto dell'autonomia scolastica. Aggiunge che il successivo articolo 4 reca quindi alcune modifiche all'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione finalizzati a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO2 dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane. Sottolinea quindi che l'articolo 5 disciplina la promozionedi iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; mentre il successivo articolo 6 reca disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile. L'articolo 7 reca invece disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Ai fini della competenza della Commissione cultura, si segnala in particolare che agli effetti della legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono anche i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, nonché gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Il successivo comma 2, correttamente, stabilisce quindi che entro sei mesi dalla data di

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entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi relativi, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito Internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. Conclude il provvedimento l'articolo 8 relativo all'applicabilità delle disposizioni nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere un parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

In morte del deputato Latteri.

Valentina APREA, presidente, come già comunicato dalla presidenza della Camera nel corso dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea, informa i componenti la Commissione che è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e dei colleghi il deputato Ferdinando Latteri, professore ordinario di Chirurgia, già Rettore dell'Università di Catania, componente illustre della Commissione cultura, da tutti stimato per l'impegno politico e istituzionale. Avverte che farà pervenire alla famiglia, anche a nome della Commissione, i sentimenti del più profondo cordoglio per la sua scomparsa.
Propone quindi di osservare un minuto di silenzio.

La Commissione osserva quindi un minuto di silenzio.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.50.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di avviare subito il seguito dell'esame del provvedimento, già fissato per le ore 16.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.
Atto n. 372.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, illustra un'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato 3). Segnala, al riguardo, come nonostante l'avviso contrario del Governo su alcuni punti della proposta di parere che aveva presentato, ha ritenuto di mantenere ferme le condizioni e le osservazioni sollecitate da colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

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Si riferisce, fra l'altro, alla condizione con cui si chiede al Governo di prevedere che i pareri pro veritate possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione, che il collega Zazzera ha suggerito di formulare come condizione invece che come osservazione. Si riferisce altresì all'osservazione proposta dall'onorevole Goisis che invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e candidati; nonché all'osservazione che invita il Governo a valutare l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Ricorda quindi che ha tenuto conto anche della proposta del collega Barbieri inserendo la condizione relativa alla necessaria garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle Commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle Commissioni.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva come nella seduta odierna il numero dei componenti della maggioranza è superiore alla metà di quella della Commissione, mentre nella seduta di ieri si era registrata una situazione di parità tra maggioranza e opposizione. Rileva, quindi, come solo grazie alla odierna riorganizzazione dei gruppi parlamentari, annunciata dalla presidente Aprea, si siano riequilibrate le forze in campo. Nella seduta di ieri, quando per modificare la proposta di parere da parte del relatore sarebbe stata sufficiente una breve sospensione dei lavori, il rinvio della seduta è infatti solo lo strumento per consentire alla maggioranza - in difficoltà - di riorganizzarsi in vista del voto.

Paola GOISIS (LNP), apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice sul provvedimento in esame, dichiara la propria soddisfazione per il fatto che la collega Frassinetti abbia accolto la sua proposta di osservazione in merito alla previsione di una rigorosa applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e candidati. Esprime inoltre soddisfazione per il fatto che è stata accolta la proposta dell'onorevole Mazzarella di inserire come condizione, nella definizione dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, la necessità di tener presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa, propria di ogni valutazione efficiente.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, anche se ritiene contenga diversi elementi positivi. Ricorda come il suo gruppo ha votato contro l'approvazione del disegno di legge di riforma dell'università presentato dal ministro Gelmini, divenuto poi legge n. 240 del 2010, poiché esso va contro l'interesse generale dell'università italiana.

Valentina APREA, presidente, ricorda che essendo stata presentata dai colleghi Ghizzoni e altri una proposta di parere alternativo a quello riformulato della relatrice, sarà posto in votazione prima questo ultimo. Ove approvato, il parere della relatrice precluderà la votazione della proposta di parere alternativo.

La Commissione approva quindi l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, presentata dal relatore (vedi allegato 3).

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare alla riunione del Comitato ristretto sui progetti di legge n. 3461 e n. 3605, in attesa che sia trasmesso dal Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, recante

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«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione bilancio.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 luglio 2011.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.15 alle 16.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 14 luglio 2011.

La seduta comincia alle 17.05.

Valentina APREA, presidente, comunica che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», sul quale la Commissione dovrebbe essere chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione bilancio, non risulta ancora trasmesso alla Camera e, quindi, assegnato alle competenti Commissioni. Invita quindi ciascun componente dei gruppi in Commissione ad esprimersi sulla possibilità di procedere al suo esame o meno. Ricorda infatti che la Commissione era convocata sul punto, subordinatamente all'effettiva assegnazione.

Maria COSCIA (PD) osserva, innanzitutto, come il suo gruppo si sia fatto carico di agevolare al Senato l'approvazione della manovra finanziaria recata dal decreto-legge n. 98 del 2011, pur essendovi contrarietà nel merito delle disposizioni in esso contenute. Pur se la Commissione non è stata messa in condizione di esprimere il parere di competenza per la mancanza, al momento, di un testo assegnato su cui avviare la discussione, nel merito del provvedimento, valuta innanzitutto negativamente le disposizioni recate dai commi da 6 a 14 dell'articolo 14 del suddetto decreto, che mirano al riordino della società per azioni «Cinecittà Luce», mediante la costituzione della società a responsabilità limitata «Istituto Luce-Cinecittà». Osserva, poi, come, con riguardo al sistema nazionale di valutazione della scuola, al Senato non sia stata portato avanti un ragionamento organico, in particolare con riguardo alla disciplina dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - ANSAS, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa - INDIRE. In ordine, quindi, ai criteri dei nuovi dimensionamenti delle istruzioni scolastiche, osserva come difficilmente tali disposizioni potranno essere attuate in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico; ciò aggiungerà invece caos al caos, generando sempre maggiore confusione. Esprime dubbi, poi, sui trasferimenti di personale all'interno della scuola, nell'ambito delle funzioni amministrative, considerate le specificità delle competenze di ciascuno, secondo quanto emerso nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Il giudizio complessivo sulle disposizioni di competenza delle Commissione cultura contenute nel decreto-legge all'esame del Senato è quindi senz'altro negativo.
Ritiene in ogni caso di non svolgere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, visto che il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né essendone prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con l'esigenza di non svolgere l'esame in sede consultiva del disegno di legge del

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decreto-legge n. 98 del 2011, poiché il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né è prevedibile, al momento, quando lo sarà. Proprio in relazione ai tempi di esame del provvedimento, rileva però come in Parlamento non si è mai visto nulla di simile. Aggiunge che se oggi tutte le forze politiche sono unite nella volontà di approvare con celerità il decreto-legge recante la manovra finanziaria, lo si deve esclusivamente al senso di responsabilità dell'opposizione. Nel merito del provvedimento, esprime contrarietà alle disposizioni recate dal suddetto decreto-legge, che, fra l'altro, continuano a distruggere il sistema del welfare e aumentano le diseguaglianze sociali. Osserva, quindi, come oramai la vita pubblica del Paese sia regolata dalla fluttuazione degli indici di Borsa, in una situazione in cui il dato finanziario prevale su istanze di uguaglianza e di equità sociale.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) concorda anch'egli con l'esigenza di non svolgere l'esame del decreto-legge n. 98 del 2011, poiché il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né sono prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Osserva d'altro canto come non si possa esaminare il decreto senza conoscere e aver studiato il testo approvato dal Senato. Rileva tuttavia come le Commissioni, anche nelle fasi di emergenza, dovrebbero avere la possibilità di svolgere compiutamente il dibattito parlamentare degli atti ad essi assegnati, con il tempo necessario al relativo esame, pur nella necessità di abbreviarne i termini, per motivi di urgenza. Nel merito, si chiede, in particolare, il motivo per cui l'emendamento preannunciato dal ministro Galan, in merito al problema di Cinecittà-Luce, non sia stato poi inserito nel testo del decreto-legge. Preannuncia, quindi, che nel corso del successivo esame in Assemblea, esprimerà il voto contrario sul provvedimento.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) concorda con l'esigenza di non svolgere l'esame del decreto-legge n. 98 del 2011, poiché il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né sono prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Condivide e fa proprio, anche a nome del suo gruppo, il rilievo posto dall'onorevole Giulietti in ordine al destino di Cinecittà-Luce.

Bruno MURGIA (PdL), avendo dovuto svolgere la funzione di relatore sul provvedimento, concorda con l'esigenza di non procedere all'esame del decreto-legge n. 98 del 2011, che non risulta ancora assegnato alla Commissione, tanto meno essendone prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Nel merito, osserva, d'altro canto, come in ordine alla questione di Cinecittà-Luce il ministro Galan, da quanto si evince anche dalle dichiarazioni alla stampa, ha assicurato che non ci saranno licenziamenti e che la società conserverà il suo tradizionale patrimonio immobiliare. Ricorda, poi, come l'articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 98 del 2011 destina alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3 per cento del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie, istituito dal comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 930 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2016. L'assegnazione è disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Segnala, inoltre, come l'articolo 23, comma 6, del medesimo atto nel corso dell'esame al Senato, destina il 5 per mille al finanziamento dei beni culturali. Conclude quindi osservando come, in definitiva, nell'ambito del provvedimento in questione vi sia una rilevante attenzione ai settori di competenza della Commissione, in particolare ai beni culturali e al relativo finanziamento.

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Paola GOISIS (LNP) concorda con i colleghi circa l'esigenza di non svolgere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, non essendo ancora stato assegnato alla Commissione, anche perché non sono prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Nel merito vuole esprimere però l'apprezzamento per la disposizione recata dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 che in materia di organico di sostegno, azioni integrative per gli studenti disabili e conseguente formazione del personale docente, stabilisce che l'azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe. Si dà così priorità agli interventi di formazione sulle modalità di integrazione degli alunni disabili, rivolti a tutti i docenti.

Erica RIVOLTA (LNP), concordando con i colleghi sul piano del metodo, nel merito auspica che sulla questione di Cinecittà-Luce si possa discutere unitariamente, senza ideologie, per giungere a una positiva soluzione del problema.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) concordando con i colleghi, esprime un giudizio contrario sul decreto legge n. 98 del 2011.

Valentina APREA, presidente, prende quindi atto della volontà unanime dei colleghi intervenuti nel dibattito di non svolgere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, che non risulta ancora assegnato alla Commissione per l'espressione del parere di competenza alla Commissione bilancio.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
S. 2814 Governo.