CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 10.40.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato e C. 3465.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, sottolineando che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», che sostituisce la «Festa degli alberi». Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale.
L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge n. 113 del 1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente e che era stata in larga parte disattesa per assenza di vincoli stringenti per i Comuni. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con

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popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitoraggio sull'attuazione della citata legge n. 113 del 1992, di predisporre un Piano nazionale relativo alla realizzazione di aree verdi permanenti e la relazione alle Camere da trasmettere entro il 30 maggio di ogni anno.
Con una novella all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per l'anno 1998) l'articolo 4 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo in particolare che gli enti territoriali possano adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane con particolare riferimento alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale; alla previsione e realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia.
L'articolo 6, reca disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile e l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tutela e salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale.
L'articolo 8 prevede, infine, una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In considerazione dell'ampio consenso emerso fra i gruppi parlamentari nel corso dell'esame sia presso la Commissione di merito sia precedentemente al Senato, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), nel condividere il consenso unitario registrato sul testo in esame, dichiara voto favorevole.

Lido SCARPETTI (PD), nel dichiarare voto favorevole, esprime tuttavia perplessità rispetto all'efficacia delle norme in esame che modificano una legge del 1992, che non ha prodotto alcun risultato. Aggiunge che norme statali sullo sviluppo degli spazi verdi urbani non sembrano coerenti con i principi del federalismo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Catia Polidori.

La seduta comincia alle 10.50.

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Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 4324 e C. 4380).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Raffaello VIGNALI, presidente, avverte che, in data 17 maggio 2011, è stata assegnata la proposta di legge C. 4324, d'iniziativa del deputato Cosenza: «Disposizioni per la riduzione e la certezza dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, e che, in data 28 giugno 2011, è stata altresì assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4380, d'iniziativa del deputato Laganà: «Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione».
Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 3970 e abbinate, la presidenza ha proceduto all'abbinamento delle stesse ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede alla rapida illustrazione delle nuove proposte testé abbinate.
Sottolinea che la proposta C. 4324 Cosenza, si compone di 4 articoli: all'articolo 1 riporta i princìpi e le finalità che la ispirano e cioè una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali nonché le definizioni basilari contenute nella direttiva 2011/7/UE, la quale afferma che gli Stati assicurano, nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese non debbano superare determinati termini. All'articolo 2 introduce nel nostro ordinamento i termini di pagamento previsti dalla citata direttiva 2011/7/UE: trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento; se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data. Si prevede, inoltre, che il periodo di pagamento stabilito nel contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione non possa mai superare il termine di cui al comma 1, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche e non superi comunque sessanta giorni di calendario. L'articolo 3 prevede misure finalizzate, da un lato, a penalizzare le pubbliche amministrazioni che non pagano i fornitori in tempo e, dall'altro, a garantire alle imprese danneggiate la possibilità di compensare i mancati incassi in termini di benefici fiscali; si rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità di attuazione. L'articolo 4 abroga la norma (articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2) che offre alle imprese la possibilità di ricorrere all'aiuto delle società di assicurazione e della SACE Spa per rientrare del debito accumulato con le pubbliche amministrazioni, una possibilità che però è subordinata all'accettazione, da parte delle stesse imprese in sofferenza, di diminuire l'entità del proprio credito.

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La proposta di legge C. 4380 Laganà Fortugno, che si compone di 3 articoli, prevede all'articolo 1 l'istituzione, su iniziativa della Cassa depositi e prestiti Spa e di altri soggetti finanziari, anche privati, di una società veicolo, denominata «Impresa sicura», con capitale sociale di almeno 1 miliardo di euro, presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato «Fondo», dotato di 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, a valere sulle risorse del risparmio postale e dei fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 stabilisce che i soggetti creditori per forniture di beni e di servizi delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, decorsi sei mesi dal termine fissato contrattualmente per il versamento, a titolo di acconto o di saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle pubbliche amministrazioni la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento. Le amministrazioni pubbliche rilasciano la certificazione previa verifica di regolarità fiscale e contributiva e in seguito all'acquisizione del cosiddetto «certificato antimafia» del creditore il quale, successivamente, potrà cedere pro soluto il relativo credito ai prezzi di mercato a «impresa sicura», nei termini e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 3. L'articolo 3 definisce le modalità attuative attraverso un regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che indica i presupposti e le condizioni di rilascio della certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni, le modalità di verifica della regolarità fiscale e contributiva, i presupposti e le condizioni di intervento della società «impresa sicura», nonché le procedure per la regolazione del rapporto tra la società e le pubbliche amministrazioni titolari del debito.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.
Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Il sottosegretario Catia POLIDORI, prima di procedere ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, ritiene opportuno segnalare all'attenzione della Commissione alcuni aspetti dell'impostazione del testo in esame.
In linea generale, ritiene che si debba valutare l'opportunità di regolare ulteriormente attività professionali, mentre l'intera questione delle professioni regolamentate diverse dagli ordini professionali è in discussione anche da parte di un apposito tavolo di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico e, comunque, è da tempo oggetto di proposte di liberalizzazione e semplificazione.
In particolare, per quanto attiene alla materia specifica di questo testo, giudica opportuno segnalare che di recente il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico hanno adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990, un regolamento che disciplina le caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili dagli estetisti. Il regolamento è attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo che su di esso sono state formulate le positive valutazioni del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità. Aggiunge che è stata completata

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positivamente anche la prescritta procedura di preventiva comunicazione alla Commissione europea, quale normativa tecnica, e che è stato acquisito un giudizio di massima positivo anche da parte delle principali associazioni di categoria interessate.
Rileva che il testo in esame dispone l'abrogazione della legge n. 1 del 1990 e non prevede una nuova disciplina attuativa. Sottolinea che la previsione di consentire genericamente l'utilizzo di tutte le apparecchiature conformi alla normativa tecnica vigente in funzione della loro destinazione all'uso estetico e non sanitario, potrebbe risultare di applicazione non ben definita e meno garantista della salute dei cittadini rispetto al testo del regolamento in corso di pubblicazione. Ritiene altresì che si potrebbero riaprire le incertezze determinatesi in passato, anche a seguito di interventi della magistratura in sede penale, che ipotizzavano, da un lato, responsabilità delle autorità amministrative per l'assenza di adeguata regolazione e controllo e, dall'altro, responsabilità degli operatori per la pericolosità comunque rilevata nelle apparecchiature. Conclude che, una volta che il regolamento sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Governo si riserva di valutare le opportune modalità per coordinare il testo in esame con le previsioni del regolamento medesimo.

Raffaello VIGNALI, presidente, sottolineato che la Commissione lavora già da tempo sul testo in esame, ritiene che il Governo avrebbe dovuto presentare le proprie osservazioni nelle precedenti sedute, in modo da elaborare un testo opportunamente coordinato. Invita, quindi, il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, che sono in distribuzione (vedi allegato).

Fabio GAVA (PdL), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario; si rimette alla Commissione sull'emendamento Montagnoli 1.4, invita al ritiro degli emendamenti Montagnoli 1.2 e 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda con il relatore, ritenendo che si potrebbe esprimere parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 1.4, volto a sopprimere, ovunque ricorra nel testo e nel titolo del provvedimento, la parola «bionaturali».

Laura FRONER (PD) osserva che il termine «bionaturali» comprende una serie di attività che non sono di competenza esclusiva della professione di estetista, ma che possono essere svolte anche da altri prestatori di servizi. Sottolinea che dagli approfondimenti svolti durante l'esame in Commissione è emersa la preoccupazione di non assegnare agli estetisti questa attività in modo esclusivo. Ritiene, pertanto, che il termine possa essere lasciato nel testo con questo tipo di interpretazione.

Elisa MARCHIONI (PD) ricorda che al Senato è in corso di esame un provvedimento sulle professioni sanitarie che potrebbero essere interessate dalle scienze bionaturali. Osserva che, riguardo a questo aspetto, è opportuno prevedere un'interpretazione estensiva del termine «bionaturali» che - come rilevato dalla collega Froner - non deve essere riferito esclusivamente all'attività di estetista.

Stefano ALLASIA (LNP) sottolinea che l'emendamento Montagnoli 1.4 è volto a limitare l'applicazione del termine «bionaturali» per evitare una confusione interpretativa nell'ambito della professione di estetista che comprende attività già sufficientemente ampie e variegate.

Fabio GAVA (PdL), relatore, ritiene si possa mantenere il termine «bionaturali» per quanto riguarda gli effetti di natura esclusivamente estetica, escludendo sconfinamenti in campo sanitario.

Stefano ALLASIA (LNP) ritiene che la soluzione proposta dal relatore si possa prestare a interpretazioni ambigue del testo in esame.

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Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che il termine «bionaturali» rappresenta un sovrainsieme che include molti aspetti: eliminando il termine dal testo in esame, si limita l'attività degli estetisti solamente ad alcuni ambiti delle scienze bionaturali, senza ingenerare confusioni interpretative, nelle cui pieghe si potrebbe svolgere anche un esercizio abusivo della professione.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che la professione degli estetisti è un'attività imprenditoriale in grande espansione e modificazione, che anche nel passato ha spesso mostrato il problema di uno sconfinamento nell'ambito sanitario. Osservato che il provvedimento deve rappresentare una cornice di riferimento per i centri estetici, ritiene che restringendo eccessivamente il campo delle attività consentite si rischia di mettere in difficoltà gli operatori del settore e di approvare una legge desueta.

Fabio GAVA (PdL), relatore, evidenziata l'assoluta indeterminatezza del termine «bionaturali», riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Montagnoli 1.4 e 1.2.

Elisa MARCHIONI (PD), osservato che l'attività di estetista nella prassi si è molto ampliata rispetto al passato, ritiene si possa espungere il termine «bionaturali» dal testo nella consapevolezza che il campo di applicazione delle discipline estetiche ne ricomprende alcuni aspetti.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il suo emendamento 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 1.1 ed approva gli emendamenti Montagnoli 1.4 e 1.2.

Fabio GAVA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 2.2, sugli identici emendamenti Froner 2.5 e Milanato 2.6, nonché sull'emendamento Allasia 2.7; esprime parere contrario sugli emendamento Montagnoli 2.3 e 2.4; invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 2.1.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira l'emendamento Montagnoli 2.1.

Andrea LULLI (PD) osserva che l'emendamento Allasia 2.7 è ultroneo perché è evidente che le apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzati per esclusivi fini estetici devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza.

Fabio GAVA (PdL), relatore, riconsiderando il precedente avviso, invita al ritiro dell'emendamento Allasia 2.7.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il proprio emendamento 2.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Montagnoli 2.2, respinge gli emendamenti Montagnoli 2.3 e 2.4, ed approva gli identici emendamenti Froner 2.5 e Milanato 2.6.

Fabio GAVA (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 3.1 e parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 3.2 e Milanato 3.3.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 3.1 ed approva gli identici emendamenti Froner 3.2 e Milanato 3.3.

Fabio GAVA (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 4.1 e parere favorevole sull'emendamento Allasia 4.2, purché riformulato nel senso di sopprimere le parole «o pronto soccorso».

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

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Stefano ALLASIA (LNP) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 4.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 4.1 ed approva l'emendamento Allasia 4.2, nel testo riformulato.

Fabio GAVA (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 5.1; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, nonché sull'emendamento Allasia 5.4; esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.01.

Il sottosegretario Catia POLIDORI esprime parere conforme a quello del relatore eccetto che per gli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, osservando che la soppressione della previsione di un apposito contributo per i nuovi compiti attribuiti alle Camere di commercio ha solo l'effetto di privare l'innovazione di qualsiasi copertura finanziaria.

Raffaello VIGNALI, presidente, osserva che le Camere di commercio non ricevono finanziamenti statali.

Andrea LULLI (PD) concorda con le osservazioni del collega Vignali.

Fabio GAVA (PdL), relatore, sottolinea che la soppressione del contributo prevista dagli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3 è motivata dal fatto che gli operatori del settore già pagano i diritti di iscrizione alle Camere di commercio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 5.1, approva gli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, nonché l'emendamento Allasia 5.4; respinge, infine, l'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.01.

Fabio GAVA (PdL), relatore, esprime parere contrario agli emendamenti Montagnoli 7.1 e Allasia 7.2.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) sottolinea che gli emendamenti in esame, che prevedono sanzioni più severe rispetto a quelle stabilite dal testo in esame, sono finalizzati a contrastare l'esercizio abusivo della professione di estetista.

Fabio GAVA (PdL), relatore, osserva che nel testo sono previste già sanzioni contro l'esercizio abusivo della professione.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il proprio emendamento 7.2.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 7.1.

Fabio GAVA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 8.1 e Milanato 8.2.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

La Commissione approva gli identici emendamenti Froner 8.1 e Milanato 8.2.

Raffaello VIGNALI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia, quindi, il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.