CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 luglio 2011.

Audizione del dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, e del dott. Pietro Saviotti, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4262, approvata dal Senato, recante Squadre investigative comuni sovranazionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.

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Audizione del dottor Pietro Saviotti, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato, recante Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza.
(Parere alla VIII Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva come il provvedimento in esame si componga di 8 articoli e si proponga di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano attraverso l'introduzione di alcune iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale. Durante l'iter al Senato il testo si è arricchito di ulteriori disposizioni volte, rispettivamente, alla promozione di iniziative locali per lo sviluppo di spazi verdi urbani; alla diffusione in edilizia del verde pensile; alla tutela degli «alberi monumentali».
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 7, che introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali».
In particolare, il comma 4 prevede che per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
Presupposto per l'applicazione della sanzione e per la valutazione della determinatezza della relativa fattispecie è, dunque, la definizione del concetto di «albero monumentale» e l'individuazione concreta di tale categoria di alberi sul territorio.
A ciò provvedono, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
Il comma 1 reca la definizione di «albero monumentale» prevedendo, ad esempio, che tale sia l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che reca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.
Il comma 2, rilevante sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, prevede quindi che con decreto ministeriale siano stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali, e sia istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali

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d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito Internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
La fattispecie desta talune perplessità sotto il profilo dei principi di tassatività e proporzionalità, giacché accomuna due condotte differenti (danneggiamento e abbattimento), prevedendo un'unica sanzione pecuniaria amministrativa nella quale la distanza tra minimo (5.000 euro) e massimo (euro 100.000) appare eccessiva, lasciando un elevato margine di discrezionalità nella determinazione della sanzione in concreto.
Inoltre, l'introduzione della fattispecie in esame potrebbe creare dei problemi di sovrapposizione e coordinamento con altre disposizioni sanzionatorie, tenuto conto dell'esistenza del nostro ordinamento di reati quali, in particolare, il danneggiamento (635 codice civile) e l'incendio boschivo (423-bis codice penale). Ritiene quindi preferibile, per sanzionare le condotte di danneggiamento e abbattimento di alberi monumentali, configurare delle circostanze aggravanti specifiche, riferite alle predette fattispecie di reato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL) osserva come la fattispecie di cui all'articolo 7, comma 4, del provvedimento sia non solo inutile, in quanto le condotte ivi previste sono già penalmente sanzionate, ma anche dannosa. Esprime forti perplessità anche sulla concreta conoscibilità, da parte dell'agente, della qualità di «albero monumentale». Considera inaccettabile l'idea che, ad esempio, il proprietario di un giardino nel quale vi è un albero che, a sua insaputa, è stato classificato come «monumentale», debba pagare una sanzione minima di 5.000 euro solo per avere tagliato un ramo e che, per evitare tale sanzione, avrebbe dovuto addirittura chiedere l'autorizzazione del comune. Ritiene quindi che il parere della Commissione debba senz'altro recare una condizione soppressiva del comma 4 dell'articolo 7.

Angela NAPOLI (FLpTP) concorda pienamente con i rilievi dell'onorevole Contento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, preso atto di quanto emerso dal dibattito, formula una nuova proposta di parere con una condizione soppressiva dell'articolo 7, comma 4 (vedi allegato 2).
Precisa peraltro come la soppressione della predetta disposizione non precluda alla Commissione di merito la possibilità di adottare la soluzione indicata nella originaria formulazione della proposta di parere, che è quella di configurare specifiche circostanze aggravanti dei reati di cui agli articoli 423-bis e 635 del codice penale, per sanzionare le condotte di danneggiamento e abbattimento di alberi monumentali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta una nuova proposta di parere che tiene conto dei rilievi espressi dal sottosegretario Alberti Casellati e delle osservazioni dell'onorevole Contento (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI (PD) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'ultimo punto della premessa della nuova proposta di parere.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la questione evidenziata nella nuova proposta

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di parere possa essere avegolmente risolta in via interpretativa e che, pertanto, le premesse siano sostanzialmente superflue. Si dichiara tuttavia disponibile a votare a favore della nuova proposta di parere ove fosse modificato l'ultimo punto della premessa.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, pur condividendo la nuova proposta di parere, dichiara la propria disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione dell'ultimo punto della premessa della proposta di parere.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che quanto espresso in premessa dovrebbe tradursi in una osservazione o in una condizione.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che le osservazioni o condizioni non possono riferirsi al testo della Convenzione. Per questo motivo i rilievi emersi nel corso del dibattito, riferiti all'articolo 5 della Convenzione, sono confluiti nelle premesse della nuova proposta di parere.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che nelle premesse si dovrebbe evidenziare come nel nostro ordinamento interno siano già presenti quelle «procedure», cui fa riferimento l'articolo 5 della Convenzione, che consentano alle persone che hanno subìto un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale di essere risarcite dallo Stato. Pertanto, inseguito alla ratifica, tale disposizione si inserirebbe, integrandolo, in un quadro normativo perfettamente conforme alla Costituzione.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito, riformula la nuova proposta di parere (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
C. 4130, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, osserva preliminarmente come, in seguito ad un referendum, la legge 3 agosto 2009, n. 117, abbia disposto il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dell'Alta Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
La mutata situazione territoriale ha determinato quindi la necessità di adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, essendo innegabile l'interesse dei cittadini ad avere un riferimento nel capoluogo della regione anche per le questioni giudiziarie come per quelle amministrative, comprese quelle connesse alla giurisdizione amministrativa e quelle di competenza delle sezioni regionali della Corte dei conti, oltreché della direzione distrettuale antimafia.
Con l'articolo 1 si apportano modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, prevedendo che i sette comuni citati cessino di appartenere alla circoscrizione della corte d'appello di Ancona e del

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tribunale di Pesaro e siano aggregati alla circoscrizione della corte d'appello di Bologna e del tribunale di Rimini.
Ai sette comuni originariamente indicati (e per i quali la legge n. 117 del 2009 ha previsto il distacco), nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato aggiunto quello di Montecopiolo, per evitare - come si legge nei lavori preparatori del Senato - un problema di natura tecnica che deriverebbe altrimenti dall'approvazione del provvedimento in esame. Nel corso dell'esame al Senato, in particolare, si è evidenziato come il Comune di Montecopiolo si trovi nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria e come una sentenza del giudice di pace di Novafeltria, per effetto del provvedimento in esame, potrà essere impugnata davanti al tribunale di Rimini. Si è rilevato quindi come, se non si inserisse Montecopiolo fra i comuni indicati nell'articolo 1, ne deriverebbe il paradosso che per certe controversie un abitante di Montecopiolo sarà costretto a rivolgersi al tribunale di Rimini e per altre controversie, ad esempio in primo grado, sarà costretto a rivolgersi al tribunale di Urbino.
Per la disciplina transitoria della competenza territoriale l'articolo 2 dispone che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie non determinino spostamenti di competenza rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica delle tabelle, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Dalla data di entrata in vigore della legge di modifica delle circoscrizioni i procedimenti civili e penali verranno promossi nella nuova sede.
L'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

Mario CAVALLARO (PD), dopo aver valutato positivamente il provvedimento trasmesso dal Senato, invita la Commissione a riflettere sulla scelta di inserire il comune di Montecopiolo tra quelli aggregati alla circoscrizione del tribunale di Rimini, evidenziando come invece sarebbe preferibile mantenerlo nell'ambito della circoscrizione di Pesaro al fine di evitare disagi alla cittadinanza. Non escludendo la presentazione di proposte emendative volte ad eliminare la predetta incongruenza relativa al comune di Montecopiolo, la quale è stata peraltro segnalata da molti deputati eletti nelle Marche, come ad esempio l'onorevole Vannucci, auspica che l'esame del provvedimento possa proseguire in sede legislativa.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che nell'affrontare l'esame del testo trasmesso dal Senato si debba tenere conto anche di come sia stata affrontata la questione della competenza territoriale delle Commissioni Tributarie relativamente ai comuni richiamati dal provvedimento

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 luglio 2011.

Manlio CONTENTO (PdL) osserva che l'esigenza di adeguare l'ordinamento della professione forense è avvertito da gran parte degli interessati e costituisce anche un impegno che il Governo ha assunto nei confronti degli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura.

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Ritiene che proprio tale premessa imponga una prima valutazione di carattere politico sul testo licenziato dal Senato.
Vi sono, infatti, due opzioni. La prima risponde all'esigenza di accelerare l'iter di approvazione della riforma e consentirebbe di vedere, dopo diversi tentativi consumati nelle scorse legislature senza successo, raggiunto un risultato che, come anticipato, è auspicato da molti.
Questa opzione porterebbe con sé la scelta di non modificare il testo uscito dal Senato evitando così, attraverso eventuali aggiustamenti, la terza lettura del provvedimento.
La seconda opzione, invece, aprirebbe il confronto, alla Camera, sui contenuti della proposta definita dal Senato, richiedendo, così, all'esito delle modifiche, un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.
Ritiene che sul punto sarebbe stato utile conoscere l'opinione del Governo e, comunque, acquisire l'orientamento delle forze di opposizione allo scopo di verificare se vi è un intento condiviso in ordine alla prosecuzione più opportuna dell'iter.
Prende, quindi, spunto dal dato fornito dal relatore circa l'iscrizione all'albo degli avvocati di circa 230 mila professionisti per contrastare gli argomenti di chi sostiene l'esigenza di abolire l'esame di Stato o, comunque, di «liberalizzare» la professione in parola perché vi sarebbero troppe barriere all'ingresso.
Anzi con riferimento ad altri paesi europei, come la Francia, balza agli occhi la differenza di avvocati in attività che, nel paese transalpino, risultano essere poche decine di migliaia di unità.
Ritiene, perciò, che, al contrario, andrebbe ripensata anche la programmazione universitaria che in assenza di misure, rischia di favorire le difficoltà di inserimento dei giovani laureati in un segmento che non sembra offrire più margini di crescita almeno per quanto concerne l'attività tradizionale.
Sottolinea, quindi, la novità costituita dal procedimento disciplinare e dall'organismo cui è rimessa la valutazione degli illeciti e le norme che ridisegnano la competenza e l'architettura degli ordini circondariali e del distretto.
Si sofferma, quindi, sulle disposizioni riferite all'esercizio in forma societaria della professione che ritiene equilibrate, pur manifestando un giudizio positivo anche per un eventuale ricorso a società di capitali purché riservato esclusivamente a professionisti.
A tale proposito ricorda come proprio la complessità dell'organizzazione della società e i temi attribuiti alla valutazione dell'Avvocatura, soprattutto sotto il profilo internazionale, suggeriscano un approccio più sereno al ricorso a figure societarie che, con i dovuti limiti, potrebbero favorire la costituzione di studi in grado di competere con analoghe strutture esistenti in altri paesi e rivolte proprio a far fronte alle problematiche di maggior spessore.
Ritiene misurata la proposta, contenuta nel testo, di ritornare alle tariffe minime come elemento di serietà, pur nel necessario contesto competitivo e come riferimento certo per le operazioni di liquidazione giudiziale delle spese.
Si sofferma, poi, sull'articolo 20 del testo approvato dal Senato, circa l'effettività dell'esercizio professionale, per evidenziare alcune perplessità in ordine alla formulazione. In particolare, ritiene che la ratio che ispira la norma, volta ad evitare che l'attività dell'avvocato possa essere svilita da un atteggiamento poco professionale, sia condivisibile, ma che la norma finisca per limitare gli spazi di libertà della persona che si estrinsecano anche attraverso la scelta di come svolgere il proprio lavoro. Ritiene, tra l'altro, che il rinvio al regolamento per l'accertamento delle modalità di verifica dell'esercizio effettivo dovrebbe contenere alcuni principi in modo da orientare il relativo potere regolamentare.
Mette infine sull'avviso la Commissione ed il Governo circa il ricorso a criteri di valutazione dell'effettività che operino sul piano tributario, ritenendoli poco opportuni anche alla luce della già ingombrante disciplina vigente in materia. Nello specifico fa riferimento anche al concetto di

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prevalenza, concetto che sembra evocare un rapporto tra ordini di grandezza riferibile a chi svolge anche altre attività e che, proprio per questo, potrebbe prestarsi all'introduzione di un sistema di misurazione reddituale che risulterebbe del tutto inopportuno.
Ritiene condivisibili, infine, le norme volte a rafforzare il tirocinio dei praticanti, la possibilità di svolgere il praticantato presso gli uffici giudiziari e lo svolgimento dell'esame di Stato cui dovrebbero accedere esclusivamente i giovani che dimostrano di voler seguire l'esperienza forense e che hanno seguito effettivamente il praticantato in tale direzione.
Auspica, da ultimo, che la legislatura in corso possa registrare il varo definitivo della riforma dell'ordinamento forense.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea l'esigenza di non esaminare i provvedimenti in titolo in modo affrettato e di approfondirne adeguatamente ogni aspetto. Con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, citato dall'onorevole Contento, evidenzia il rischio che siano espulsi circa 50 mila avvocati dall'ordine, senza alcuna possibilità di un successivo reinserimento, per di più in un momento di grave crisi economica.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Contento, chiarisce che il Governo ritiene che l'esame del provvedimenti in oggetto debba avere una accelerazione. Ricorda come la riforma dell'ordinamento forense sia attesa da sessant'anni e ritiene che i tempi siano maturi per una sua definitiva approvazione. Quanto al merito dei provvedimenti, dichiara la disponibilità del Governo al confronto.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, accoglie con favore le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Esprime tuttavia una forte preoccupazione per norme che potrebbero essere inserite nell'ambito della manovra finanziaria attualmente all'esame del Senato, relative agli ordini professionali e, quindi, anche alla professione forense, senza tenere conto né delle peculiarità e specificità di quest'ultima né dell'approfondito esame della materia già da tempo in corso presso questa Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale.
C. 3755, approvata dal Senato.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Atto n. 376.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI