CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 luglio 2011.

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Unci-Coldiretti, Fruitimprese, Fedagro, Federdistribuzione, ANCD-Conad e ANCC-Coop sulle questioni relative all'accordo interprofessionale su pesche e nettarine per la campagna 2011.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ZUCCHI, presidente, comunica che i deputati Italo BOCCHINO e Francesco DIVELLA entrano a far parte della Commissione agricoltura, mentre l'onorevole Luigi MURO cessa di farne parte. Augura a tutti gli interessati buon lavoro.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

Parere alla VIII Commissione.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Gaetano NASTRI (PdL) relatore, ricorda che lo scorso 6 luglio la Commissione Ambiente, attraverso il Comitato ristretto, ha elaborato un testo unificato della proposta di legge A.C. 3465 Cosenza e del disegno di legge A.C. 4290 del Governo, già approvato dal Senato, che contiene norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Il provvedimento, oltre a perseguire gli obiettivi nazionali volti alla riduzione delle emissioni inquinanti, ottemperando agli obblighi assunti nelle relative

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sedi istituzionali, mira a rafforzare il patrimonio arboreo anche per gli effetti positivi sull'assetto idrogeologico del territorio. Rileva inoltre l'interesse manifestato da quelle disposizioni che si propongono di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano attraverso l'introduzione di alcune iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale.
In particolare, l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», al posto della già prevista «Festa degli alberi», di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 3267 del 1923 che viene di conseguenza abrogato. Ogni anno tale Giornata dovrà essere intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Si prevede poi che, durante la Giornata nazionale degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune. L'attuazione di tale disposizione è demandata a un decreto interministeriale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge n. 113 del 1992, che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente e che era stata in larga parte disattesa per assenza di vincoli stringenti per i Comuni. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica.
L'articolo 3, che riprende nella sostanza il contenuto della proposta di legge A.C. 3465, istituisce un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, con il compito di: monitorare l'attuazione delle leggi aventi come finalità l'incremento degli spazi verdi; promuovere l'attività degli enti locali per individuare le opere necessarie; elaborare un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni (cosiddetta green belt o «cinture verdi» previste in alcuni Paesi dell'UE); predisporre una relazione da trasmettere alle Camere sull'attività svolta; monitorare le azioni di educazione ambientale; promuovere gli interventi per favorire i giardini storici.
L'articolo 4 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.
L'articolo 5 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore», in particolare: per le nuove costruzioni attraverso la riduzione dell'impatto edilizio, il drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione; per gli edifici esistenti per mezzo della tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree di pertinenza di tali edifici; mediante coperture a verde previste

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dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico; mediante rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che con tecniche di verde pensile verticale; con la previsione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica nelle zone a maggior densità edilizia.
L'articolo 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite.
Infine l'articolo 7, di particolare interesse per la Commissione Agricoltura, introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali». Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali, da parte dei comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali nonché l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, recepiscono la definizione di albero monumentale e raccolgono i dati risultanti dal censimento svolto dai comuni. Sulla base degli elenchi comunali, redigono quindi gli elenchi regionali trasmettendoli al Corpo forestale dello Stato. Lo stesso articolo 7 introduce una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali, facendo comunque salvi alcuni casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale.
In definitiva, ritiene che il provvedimento, finalizzato ad aumentare la cogenza della normativa vigente in materia di spazi verdi urbani e ad introdurre dei criteri di ragionevolezza, elemento fondamentale affinché delle norme di indirizzo non restino solo sulla carta, ma diventino concretamente operative, costituisce un importante passo in avanti, le cui disposizioni garantiranno la tutela del territorio e del paesaggio non solo a fini economici, ma anche per preservare la storia e le tradizioni delle comunità locali e per garantire un'elevata qualità della vita, migliorando la qualità della vita nelle aree urbane e favorendo l'incremento del verde pubblico.

Angelo ZUCCHI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.
C. 4470 Governo, approvato dal Senato.