CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 luglio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Atto n. 376.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 luglio 2011.

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.
C. 4470, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del relatore, l'onorevole Touadi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.
Osserva come sia all'esame della Commissione giustizia, in sede consultiva, l'Accordo di partenariato economico tra i paesi caraibici riuniti nel CARIFORUM da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.
L'accordo in questione si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali.
Gli articoli 1-18 enunciano gli obiettivi dell'Accordo, come anche i principi e gli elementi essenziali di esso, che coincidono con quelli già presenti nell'Accordo di Cotonou - parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo, monitoraggio della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.
Gli scambi commerciali e le connesse questioni sono oggetto degli articoli 9-59, ove si prevedono i regimi e i ritmi di liberalizzazione di cui già in precedenza. Gli articoli 60-121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico.
Gli articoli 122-124 riguardano i pagamenti correnti e i movimenti di capitali.
Le questioni connesse agli scambi - che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali - sono riportate agli articoli 125-201.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, la prevenzione e risoluzione di controversie formano oggetto degli articoli 202-223, mentre le disposizioni generali e finali, di cui agli articoli 233 e seguenti trattano, tra l'altro, di problematiche quali quelle della collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite.
Il disegno di legge di ratifica non pone questioni di rilievo per questa Commissione.
Per quanto di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.
C. 4433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del relatore, l'onorevole Touadi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.
Osserva come l'Accordo con il Marocco sulla cooperazione militare, firmato il 10 febbraio 2006 a Taormina, miri allo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le Forze armate delle due Parti allo scopo di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni della sicurezza.
Ricorda che tra Italia e Marocco è in vigore il Trattato di amicizia e cooperazione fatto a Roma il 25 novembre 1991, e ratificato in Italia con la legge 12 aprile 1995, n. 128, che all'articolo 6 disciplina la cooperazione con particolare riferimento alla «realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa». L'Accordo in esame mira ad integrare e a dare ampia attuazione alle previsioni del Trattato di amicizia del 1991, intervenendo a disciplinare in maniera più dettagliata aspetti della cooperazione bilaterale in campo militare.
L'Accordo in questione si compone di 17 articoli.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 7, il quale interviene in materia di risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell'espletamento delle missioni.
L'articolo 9 prevede, tra l'altro, l'esclusione dagli stage e dai corsi di addestramento del personale che contravviene in modo grave alle disposizioni legali del paese ospitante e che le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare o civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo.
L'articolo 10 dispone che il personale interessato è tenuto a conformarsi alle direttive delle Autorità militari dell'ente ospitante; dell'eventuale inosservanza delle stesse verranno informate le Autorità militari competenti, in vista dell'adozione delle misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti.
L'articolo 15 regolamenta il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due paesi, specificando che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l'assenso scritto della parte cedente, né utilizzati a danno di una delle parti.
L'articolo 16 prevede che la soluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo o dagli Accordi tecnici in esso contemplati è rimessa alla consultazione tra le parti.
Il Contenuto del disegno di legge di ratifica non pone questioni di rilievo per questa Commissione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 7 luglio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda come nella precedente seduta il relatore abbia presentato una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della questione, già posta ma non ancora risolta, relativa alla compatibilità di talune norme e, in particolare, dell'articolo 5 della Convenzione, con l'articolo 28 della Costituzione. Tale ultima disposizione, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, prevede la responsabilità dello Stato solo se l'attività del

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funzionario sia astrattamente riconducibile ai compiti della pubblica amministrazione e la esclude se viene meno ogni vincolo organico con l'organizzazione dello Stato, come nel caso in cui il funzionario abbia commesso un reato doloso. L'articolo 5 della Convenzione sembra invece stravolgere questo principio e generalizzare la responsabilità dello Stato, che sembrerebbe sempre tenuto a risarcire il danno a chiunque abbia subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale. Sottolinea quindi come una simile previsione possa determinare anche delle pesanti ripercussioni sulla finanza pubblica e si ponga, tra l'altro, in contrasto con i vincoli di bilancio imposti dall'Unione europea. Ritiene quindi che la Commissione debba senza dubbio esprimere un parere favorevole, ma che sia opportuno integrare tale parere con un riferimento alla questione illustrata, affinché si adottino le opportune iniziative in proposito, senza escludere la possibilità di apporre alla ratifica una «riserva tardiva» relativa all'articolo 5 della Convenzione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non possano esservi ulteriori ritardi nella ratifica della Convenzione in oggetto e che siano maturi i tempi perché la Commissione approvi la proposta di parere favorevole del relatore. Dichiara di non condividere le preoccupazioni dell'onorevole Contento, atteso che la formulazione dell'articolo 5 della Convenzione esprime un principio di fondamentale importanza, ovvero quello della sussistenza del diritto del cittadino ad essere risarcito per i danni subiti in conseguenza di un atto di corruzione, ma lascia al singolo Stato ampia discrezionalità nello stabilire nel suo diritto interno le «procedure appropriate» che consentano tale risarcimento, nel rispetto dei principi costituzionali.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea come il provvedimento debba essere prontamente ratificato, anche per restituire credibilità sul piano internazionale al nostro Paese. Ritiene che le osservazioni dell'onorevole Contento siano acute ma che le sue preoccupazioni non siano condivisibili, giacché la corretta interpretazione delle norme della Convenzione, ratificate con legge ordinaria, non potrà che essere quella compatibile con i principi della Costituzione, in virtù del principio della gerarchia delle fonti normative. Ritiene pertanto che la proposta di parere favorevole del relatore possa essere posta in votazione senza ulteriori integrazioni e specificazioni.

Angela NAPOLI (FLpTP) osserva come, ferma restando la necessità di ratificare la Convenzione in oggetto, le disposizioni che si introducono nell'ordinamento dovranno risultare coordinate anche con quelle relative al disegno di legge n. 4434, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II della Camera.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di non condividere le osservazioni dell'onorevole Contento, poiché l'articolo 5 della Convenzione riguarda il solo aspetto del diritto al risarcimento del danno derivante da fatti corruttivi e non deroga all'articolo 28 della Costituzione né prevede automatismi nella determinazione della responsabilità dello Stato, essendo formulato in termini molto generici ed introducendo una disposizione caratterizzata dalla cedevolezza rispetto alle norme del diritto interno.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che le forze politiche debbano assumere con decisione le proprie responsabilità non solo con riguardo ai provvedimenti che affrontano la grave crisi finanziaria in atto, ma anche con riguardo ai provvedimenti che mirano a combattere il fenomeno della corruzione, che altera il mercato e disincentiva gli investimenti, e che in Italia ha raggiunto livelli elevatissimi e preoccupanti.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che i dubbi dell'onorevole Contento siano fondati

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e sottolinea come il Governo non abbia proposto soluzioni in proposito.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda di avere sollevato la questione della compatibilità di talune norme della Convenzione con l'articolo 28 della Costituzione già nella seduta del 2 febbraio 2011. Ribadisce quindi le sue preoccupazioni per le gravi conseguenze, anche sotto il profilo della finanza pubblica, che potrebbero derivare da una ratifica del provvedimento in esame che non tenga conto di tali aspetti.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito e, ritenuto opportuno un ulteriore supplemento di riflessione, avverte che la proposta di parere sarà posta in votazione domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.