CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 14.25.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.
C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2011.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene pienamente condivisibili gli assunti e le finalità del provvedimento in esame. Abbassare l'età per essere eletti al Parlamento è un'esigenza sentita nel paese e sarebbe un segnale importante di attenzione verso le giovani generazioni. A suo avviso, se c'è accordo su questo principio, si potrebbe essere ancora più coraggiosi, abbassando ulteriormente l'età per essere eletti, sull'esempio di molti paesi europei, nei quali l'elettorato passivo si acquisisce

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ad età più basse di quella proposta nel disegno di legge del Governo. In tal senso si orienta, ad esempio, la proposta di legge Lenzi, che equipara a diciotto anni l'età per eleggere ed essere eletti alla Camera e al Senato.
Fa presente, del resto, che il livello di istruzione e di maturità delle giovani generazioni è decisamente cresciuto rispetto al passato e che oggi a diciotto anni si può essere eletti presidente di regione o di provincia o sindaco, ossia rivestire cariche che implicano responsabilità oggettivamente più pesanti di quelle di un membro del Parlamento.
Ritiene, per contro, necessaria una più attenta riflessione sulla opportunità di introdurre nella Costituzione il principio secondo cui «La Repubblica valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione». Sarebbe, a suo avviso, preferibile, per non inviare alla società un segnale equivoco, attuare e rispettare i principi in favore dei giovani che sono già enunciati dalla Costituzione: ad esempio assicurando la selezione del personale della pubblica amministrazione sulla base del merito e quindi attraverso il concorso pubblico, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione, che di recente è stato in molti casi disapplicato; oppure garantendo ai capaci e meritevoli nello studio l'effettivo sostegno pubblico, anche attraverso adeguati finanziamenti.
È inoltre necessario, a suo avviso, avviare, in parallelo, una riflessione sulla revisione della attuale legge elettorale, in vista di una riforma che valorizzi davvero la partecipazione dei giovani alla vita politica del paese, consentendo al corpo elettorale di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea che il paese ha estremo bisogno di riforme economiche, sociali e istituzionali e ha bisogno di riformarsi guardando ai giovani, puntando sulla loro capacità di introdurre e gestire l'innovazione. La grande quantità di giovani italiani che ogni anno attraversa le frontiere per cercare all'estero quelle opportunità che l'Italia non è in grado di offrire costituisce un danno gravissimo per il quale il paese paga prezzi sempre più alti anche in termini economici. Le imprese, le istituzioni, la ricerca, l'innovazione, il mondo del lavoro, la stessa sostenibilità dell'assetto sociale hanno estremo bisogno dei giovani. Si assiste invece al paradosso di giovani italiani che vanno all'estero in quantità ogni giorno crescente e di giovani dei paesi sottosviluppati che arrivano in Italia con il loro carico di dolore, di speranza e di bisogni. In questa situazione tutto quello che si fa per dare reali opportunità ai giovani italiani e per svecchiare il paese è sempre benvenuto.
Ritiene tuttavia che non vada sottaciuto che gli interventi parziali, senza respiro strategico, privi di logica sistemica non sono in grado di aggredire un sistema fin troppo ingessato, né di determinare quell'inversione di tendenza che, ormai, sembra inevitabile. È per questo che ormai da quarant'anni si parla di una grande riforma, che rinnovi la Costituzione e la adegui ai tempi moderni. Su questa riforma si succedono dibattiti ripetitivi mentre si continua poi a proporre interventi solo parziali, con il paradossale risultato che quanto più è complessivo e strategico il disegno di riforma rappresentato nei dibattiti tanto più risultano piccoli aggiustamenti le proposte di legge di cui si discute effettivamente nelle aule parlamentari.
Nel merito del provvedimento in esame, osserva che, anche se neppure esso sfugge alle osservazioni generali anzidette, l'ipotesi di abbassare l'età per equiparare il diritto all'elettorato attivo e passivo è, in sé, opportuna e condivisibile. Tuttavia, va contestualmente osservato che questa riforma costituzionale si inserisce nel contesto della fine del bicameralismo perfetto, della riduzione del numero dei parlamentari, della ridefinizione delle competenze del Parlamento, dell'istituzione del Senato delle regioni di cui il Governo parla ogni

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giorno sulla stampa e nelle pubbliche dichiarazioni come di un'esigenza non più rinviabile.
Si chiede se abbia davvero senso abbassare l'età per eleggere un Senato che si vuole ridisegnare nelle competenze e nella composizione, oltre che nella collocazione istituzionale. Personalmente, ha l'impressione che il lavoro parlamentare rischi di cedere a una logica «gattopardesca»: questo mentre i cittadini manifestano segni di crescente stanchezza. Per questa ragione preannuncia che il suo voto non sarà favorevole.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) sottolinea come la differenza di età per eleggere ed essere eletti sia attualmente, dopo la riforma che ha introdotto il sistema elettorale maggioritario per entrambe le camere, l'unica differenza rilevante tra la Camera e il Senato, che per il resto sono organi identici per funzioni e per formazione. Non si comprende quindi per quale ragione, in questo sistema di bicameralismo assolutamente perfetto, alcuni milioni di elettori della Camera siano privati del diritto di eleggere i propri rappresentanti in Senato e di esservi eletti. Si tratta, a suo avviso, di restituire a questi cittadini il pieno diritto, equiparando le età per eleggere ed essere eletti alla Camera e al Senato.
In attesa della grande riforma dell'ordinamento della Repubblica, della quale si discute ormai da decenni, sarebbe apprezzabile, a suo avviso, se intanto si procedesse a una riforma circoscritta che almeno eliminasse questa ingiustificata sperequazione in base alla quale a 18 anni si può eleggere per la Camera, ma non per il Senato; e a 25 si può essere eletti alla Camera, ma non al Senato.
Ricorda che, mentre la sua generazione ha conosciuto un vasto impegno giovanile nella vita pubblica e una ampia partecipazione alla politica, al punto che l'età media dei parlamentari era di circa dieci anni più bassa di oggi, le nuove generazioni appaiono distanti dall'impegno politico. Occorre, a suo avviso, un segno, da parte del mondo politico, di apertura e ascolto nei confronti dei giovani, che, fuori da ogni retorica, sono davvero la speranza e il futuro del paese. È ora, insomma, di riconoscere ai più giovani la dignità di partecipare in pieno alla rappresentanza politica.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.
C. 4480 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra il decreto-legge in esame, che è volto a stabilire le misure necessarie a

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superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania.
Innanzitutto, in deroga alla disciplina ordinaria, si consente sino al 31 dicembre 2011 lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) della Campania. Ai fini dello smaltimento è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione. I trasferimenti extraregionali devono avere come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.
Vengono poi attribuiti nuovi compiti e funzioni al Commissario straordinario previsto dal decreto-legge n. 196 del 2010, ossia il commissario nominato dal Presidente della Campania per un periodo massimo di 12 mesi, con il compito di provvedere all'individuazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico.
Al Commissario regionale spetta - in base al decreto in esame - non solo individuare siti da destinare a discarica, ma anche provvedere alla conseguente attivazione delle medesime ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti.
È inoltre previsto dal decreto in esame che il Commissario provveda ai compiti affidatigli dalla norma anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008. L'articolo 2 del citato decreto-legge disciplinava i poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania durante lo stato di emergenza che è formalmente cessato il 31 dicembre 2009. I commi 1, 2 e 3 consentivano, in particolare, al Sottosegretario di Stato di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario; di utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico sugli espropri), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti; di porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse stanziate; e di disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
Il decreto-legge in esame peraltro precisa che restano ferme le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. La modifica proposta, pertanto, fa salvo l'utilizzo, per l'aggiudicazione, della procedura di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, illustra il testo unificato in esame, che reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Esso riprende sostanzialmente il disegno di legge C. 4290, già approvato dal Senato aggiungendovi l'articolo 3 e disposizioni volte a promuovere l'incremento di «cinture verdi» (green belt) intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.
In particolare, l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», che sostituisce la «Festa degli alberi» di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 3267 del 1923, che di conseguenza viene abrogato.
Ogni anno la Giornata dovrà essere intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Viene specificato che tali iniziative non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede poi che, durante la Giornata degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune. L'attuazione di tale disposizione è demandata a un decreto interministeriale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge 113 del 1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica.
L'articolo 3 istituisce - presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitorare l'attuazione delle legge n. 113 del 1992. Il comma 2 dell'articolo 3 elenca le funzioni del Comitato tra le quali rileva: la promozione delle attività degli enti locali per individuare le attività necessarie a garantire l'attuazione della citata legge; la proposta di un piano nazionale per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e per garantire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del testo unificato; la predisposizione di una relazione sui risultati del monitoraggio da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ciascun anno; il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di educazione ambientale nell'ambito del sistema scolastico, nonché la promozione di interventi volti a favorire i giardini storici. Il comma 3 dell'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri derivanti dall'articolo 3.
L'articolo 4 del testo in esame modifica l'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni,

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senza fini di lucro. La modifica comporta che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. È concessa, inoltre, la facoltà al comune di inserire il nome, la ditta, il logo dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con successivo decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata.
L'articolo 5 del testo in esame detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore», in particolare: per le nuove costruzioni attraverso la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; per gli edifici esistenti per mezzo della tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; mediante coperture a verde previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico; mediante rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che con tecniche di verde pensile verticale; con la previsione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica nelle zone a maggior densità edilizia. Il testo unificato in esame integra il disposto dell'articolo 4 disegno di legge n. 4290 prevedendo la facoltà che le regioni, le province e i comuni possano promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani nonché di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.
L'articolo 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite.
L'articolo 7 introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali». Un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà: stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei Comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali; l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.
Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, recepiscono la definizione di albero monumentale e raccolgono i dati risultanti dal censimento svolto dai comuni. Sulla base degli elenchi comunali, redigono quindi gli elenchi regionali trasmettendoli al Corpo forestale dello Stato.
Lo stesso articolo 7 introduce una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento o danneggiamento degli alberi monumentali, facendo comunque salvi alcuni casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
È prevista infine la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Emendamenti C. 4449-A Governo.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
Emendamenti C. 2802-A Soro.