CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2011
507.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.05.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
C. 3555 Moffa ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo CARRA (UdCpTP), relatore, osserva che la proposta di legge in esame introduce norme volte a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, denominati free lance. Al rispetto dell'equità retributiva in questione è subordinato, in particolare, l'accesso ai contributi pubblici. Segnala che dalla relazione illustrativa - evidenziato che rispetto al totale degli iscritti all'albo solo il 19,57 per cento fruisce di un contratto di lavoro subordinato - emerge, testualmente, che «ricerche compiute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e dalle istituzioni rappresentative della categoria hanno posto in drammatica evidenza l'esiguità dei compensi erogati per le collaborazioni giornalistiche di tipo autonomo [...]. Compensi irrisori che sono erogati anche da aziende editoriali destinatarie dirette e indirette di finanziamenti pubblici».
Ricorda, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame definisce finalità e ambito applicativo dell'intervento. In particolare, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti

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dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Segnala, al riguardo, che la retribuzione del lavoro dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato è regolata dal Contratto collettivo nazionale (CCNL del 26 marzo 2009, valido per il periodo 1o aprile 2009 - 31 marzo 2011), in particolare dall'articolo 10 e dalla Tabella A. Per quanto attiene, invece, alle prestazioni professionali autonome dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato (e, quindi, non regolate dal contratto collettivo nazionale), l'ultimo Tariffario (Compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive) che definisce i compensi minimi in relazione alle diverse tipologie di attività prestate (notizia, articolo, servizio, fotografia, collaborazioni e così via) è stato adottato con la delibera dell'Ordine nazionale dei giornalisti n. 101 del 20 dicembre 2006. In particolare, segnala che il punto A) del Titolo VIII prevede testualmente che «il presente tariffario indica cifre minime, al lordo delle ritenute fiscali di legge, al di sotto delle quali l'Ordine dei Giornalisti ritiene che non sia possibile andare, stabilendo in tal caso la incongruità del compenso. In ogni caso, la determinazione dell'effettivo ammontare dei corrispettivi deve tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto demandati al giornalista e dell'impegno necessario del tempo richiesto».
Osserva, poi, che l'articolo 2 della proposta di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico. La Commissione è composta di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico e uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Ai membri della Commissione non è dovuto alcun compenso. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato, in coerenza - come in precedenza indicato - con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono adottati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione, valutate le politiche retributive degli editori, deve redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricorda, quindi, che ai sensi dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, l'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all'articolo 2 diviene, a decorrere dal 1o gennaio 2012, requisito per l'accesso ai contributi pubblici in favore dell'editoria. Si introduce, quindi, nell'ordinamento un requisito ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti. Al riguardo, osserva che la disciplina dei contributi pubblici all'editoria è stata regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250 del 1990, n. 416 del 1981, n. 67 del 1987, e n. 62 del 2001, più volte modificate, nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute. Da ultimo, l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'emanazione di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, da attuare con regolamento di delegificazione, indicando fra i requisiti per accedere ai contributi la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, al posto della dichiarazione relativa alla tiratura, e l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale. È stato quindi emanato il d.P.R. n. 223 del

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2010 che, al fine di favorire l'occupazione, ha introdotto varie nuove misure. In particolare, per quanto concerne la regolarità previdenziale, l'articolo 20 del citato d.P.R. dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio richiede agli enti previdenziali competenti la certificazione comprovante la regolarità contributiva per le imprese che abbiano presentato domanda per accedere ai contributi. Inoltre, si prevede che le imprese rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati. Ricorda, infine, che l'articolo 4 della proposta di legge in esame, infine, prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rappresenta, infine, l'esigenza di svolgere alcune audizioni sulla tematica oggetto del provvedimento in esame, coinvolgendo innanzitutto il sottosegretario di Stato Bonaiuti e altri rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali - FIEG, in particolare il presidente professor Malinconico, e altri rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana - FNSI e dell'Ordine dei giornalisti.

Valentina APREA, presidente, avverte che il sottosegretario Bonaiuti ha manifestato la sua disponibilità a essere audito il prossimo mercoledì 13 luglio; ulteriori audizioni potranno essere valutate nella imminente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Enzo CARRA (UdCpTP), relatore, ritiene, al riguardo, che potrebbero venire auditi dapprima il rappresentante del Governo e i rappresentanti della FIEG e, indi, gli altri soggetti coinvolti nel provvedimento in esame.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.