CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2011
503.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 giugno 2011.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 10.30, dalle 14.45 alle 15.30 e dalle 18.25 alle 19.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.
C. 4388 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore; segnala quindi l'opportunità che il Governo italiano - ogni qualvolta si firmano accordi bilaterali o multilaterali con l'Argentina - ricordi le migliaia di risparmiatori italiani che ancora detengono obbligazioni dell'Argentina andate in default nel 2001, i cosiddetti tango bond e che non hanno ancora avuto alcun risarcimento. Segnala infatti che circa il 30 per cento dei cittadini italiani interessati non hanno accolto l'ultima proposta di rimborso del governo argentina, oggettivamente inadeguata.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide l'osservazione del collega Gozi.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene anch'egli rilevante la questione segnalata.

Mario PESCANTE, presidente, si farà carico di segnalare la questione alla Commissione Affari esteri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2011.
C. 4374 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'Accordo in esame costituisce la seconda modifica dell'Accordo di partenariato che nel nuovo millennio caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la CE aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo: si fa qui riferimento all'Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, che già era stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.
Anche l'Accordo attualmente all'esame della Commissione Affari esteri, aperto alla firma nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, il 22 giugno 2010, si basa sull'articolo 95 dell'Accordo del 2000, che ne prevede la revisione quinquennale. La nuova modifica è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti di grande momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali.
Le modifiche sono numerose e riguardano parecchi punti del testo normativo, tanto che la stessa relazione introduttiva al disegno di legge rinvia al testo coordinato

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- che tuttavia non risulta ancora attingibile - per un'organica comprensione. La medesima relazione risulta peraltro indispensabile, poiché fornisce una sintetica esposizione delle modifiche in relazione ai più rilevanti nuclei tematici.
L'Accordo in esame opera tutte le modifiche mediante un unico articolo: una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35.
Un altro aspetto della revisione consiste nel porre al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73, mediante le quali si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, flessibilizzando le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte.
Tale azione dell'Unione europea è presupposto delle vere e proprie pratiche di cooperazione allo sviluppo, che nella revisione all'esame della Commissione Affari esteri si legano direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il riferimento agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nota la relazione al disegno di legge, era stato trascurato nella precedente revisione dell'Accordo di Cotonou, mentre è oggetto delle modifiche che l'Accordo del 2010 apporta al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19. D'altra parte, nell'Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere fra gli Stati membri (modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56). Particolare rilevanza viene conferita ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1/2009 (modifiche all'Allegato II). Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) - e ciò nelle modifiche all'Allegato III - mentre anche la programmazione, il finanziamento e l'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia (modifiche all'Allegato IV).
I profili relativi ai cambiamenti climatici - soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis - vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico - la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani -, ovvero ai paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali le modifiche, scontato il venir meno dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale. Tutto ciò emerge dalle modifiche che l'Accordo in esame apporta all'allegato V dell'Accordo di Cotonou, che viene soppresso, ma soprattutto

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nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP.
Dal punto di vista istituzionale, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.
Infine è stato modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, sì da consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000; ed è stata adottata un Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, come orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione, la tratta di esseri umani.
Quanto al disegno di legge di conversione, esso si compone di 3 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo modificativo dell'Accordo di Cotonou, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La breve relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esclude che la partecipazione italiana alla seconda revisione dell'Accordo di Cotonou possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto per le attività da essa previste si fa riferimento al Protocollo finanziario già in vigore per il periodo 2008-2013, ovvero quello contemplato dal X Fondo europeo di sviluppo, cui l'Italia già contribuisce con l'importo globale di 2,916 miliardi di euro.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.
COM(2011)146 def.

(Parere alle Commissioni I e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni Affari costituzionali e Attività produttive sulla Comunicazione della Commissione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (SIEG) (COM(2011)146).
Il documento ha la finalità di avviare una consultazione pubblica - che si dovrebbe concludere entro luglio 2011 - sui principi fondamentali della riforma. La consultazione è il seguito di un processo di revisione che la Commissione europea ha avviato nel 2008.
Richiama brevemente il quadro normativo di riferimento. Il «pacchetto SIEG», che è stato adottato nel 2005 e scade nel 2011, definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi per il finanziamento di SIEG sono compatibili con il trattato. Il pacchetto SIEG recepisce i principi fissati dalla Corte di giustizia UE con la sentenza Altmark (causa C-280/00) del 24 luglio del 2003 che ha definito i limiti entro i quali le compensazioni che le autorità pubbliche possono concedere per la fornitura di servizi di interesse generale non devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE. I criteri che, a

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tal fine, devono essere soddisfatti sono i seguenti: gli obblighi di servizio pubblico devono essere definiti in modo chiaro; i parametri per il calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non deve eccedere i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (essa può tuttavia comprendere un ragionevole profitto); il beneficiario deve essere selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non deve eccedere i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.
Se una di tali condizioni cumulative non è soddisfatta, l'intervento statale deve essere considerato un aiuto di Stato e, quindi, deve essere in linea di principio notificato alla Commissione europea cui spetta autorizzarlo.
Nello specifico, il pacchetto SIEG è composto: dalla decisione della Commissione 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (che specifica le condizioni in base alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese è ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non deve essere notificata alla Commissione); la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2005/C 297/04) (che specifica le condizioni alle quali la Commissione può dichiarare compatibili le compensazioni non contemplate dalla decisione precedentemente richiamata); la direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (che prevede la separazione contabile per le imprese beneficiarie di compensazioni di obblighi di servizio pubblico, a prescindere dalla loro natura di aiuti di Stato).
Obiettivi generali della riforma sono: da un lato, una più facile applicazione del pacchetto SIEG; dall'altro, il rafforzamento del contributo dei servizi di interesse economico generale ad una più ampia ripresa economica dell'UE.
La Commissione - preso atto delle indicazioni pervenute dagli Stati membri nell'ambito della consultazione sull'applicazione del pacchetto SIEG - sta valutando la possibilità di basare la riforma su due principi fondamentali: da un lato, la chiarificazione di una serie di concetti chiave rilevanti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai SIEG; dall'altro, la definizione di un approccio diversificato e proporzionato in relazione ai diversi tipi di SIEG, in particolare attraverso la semplificazione dell'applicazione delle norme a determinati tipi di servizi pubblici di carattere locale e su scala ridotta con un'incidenza limitata sugli scambi tra Stati membri e per determinati tipi di servizi sociali.
Con riferimento al primo profilo, tra gli ambiti sui quali i soggetti interessati hanno richiesto una maggiore chiarezza e per i quali la Commissione sta valutando la possibilità di fornire ulteriori orientamenti si segnalano: la distinzione tra attività economiche e attività non economiche in base alle norme sugli aiuti di Stato e la classificazione di determinati soggetti come imprese; i limiti a cui sono soggetti gli Stati membri in base alle norme sugli aiuti di Stato al momento di definire una determinata attività economica come SIEG; le condizioni alle quali la compensazione per determinati SIEG forniti a livello locale incide sugli scambi tra Stati membri, ricadendo pertanto nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; le regole che le autorità pubbliche devono seguire, in base alle norme sugli aiuti di Stato, quando affidano ad un'impresa la prestazione di un SIEG; le condizioni alle quali la compensazione per un SIEG non comporta aiuto di Stato perché la gara d'appalto seleziona il fornitore con il costo minore per la collettività o perché

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il prezzo applicato è in linea con quello di un'impresa efficace e «gestita in modo efficiente»; il modo in cui aumentare la convergenza tra l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e quelle sugli appalti pubblici e le interazioni tra le norme del pacchetto e altre norme specifiche per il settore dei SIEG.
Con riferimento al secondo profilo, la Commissione propone di adottare un approccio diversificato volto a semplificare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per alcuni tipi di servizi, come i servizi pubblici organizzati da comunità locali, che sono di portata relativamente limitata ed hanno pertanto solo un'incidenza ridotta sugli scambi tra gli Stati membri, e determinati tipi di servizi sociali che presentano una serie di particolarità per quanto riguarda la struttura di finanziamento e gli obiettivi.
In questo contesto, la Commissione valuterà a quali condizioni determinati aiuti possono essere considerati «de minimis» (e quindi non sottoposti ad obbligo di notifica alla Commissione europea), per quali tipi di servizi e a quali condizioni è richiesta una notifica individuale degli aiuti di Stato e se debbano essere modificate le soglie che stabiliscono l'applicazione della decisione relativa ai SIEG attualmente in vigore.
La Commissione ritiene che il rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato interno sia particolarmente elevato nei settori caratterizzati da un'attività commerciale su vasta scala con una chiara dimensione UE, nel cui ambito agli operatori possono essere conferiti obblighi di servizio pubblico ed evidenzia che, in alcuni dei settori rilevanti (quali trasporti, telecomunicazioni, fornitura di energia e servizi postali), tale rischio è affrontato anche mediante norme specifiche per settore.
Nel contesto dell'attuale revisione, la Commissione sta inoltre valutando in che misura sia necessario tenere maggiormente conto sia dell'efficienza che della qualità al momento di decidere di approvare misure di aiuto di Stato a favore di SIEG. Secondo la Commissione, si potrebbe, a tal fine, ricorrere anche a misure volte a realizzare l'opportuna trasparenza in relazione alla spesa pubblica per i SIEG o all'individuazione e definizione degli obblighi di SIEG (rispettando nel contempo l'ampia discrezionalità degli Stati membri in questo contesto), nonché a misure volte a tener conto dell'efficienza per la durata dell'incarico di fornire un SIEG.
È evidente la rilevanza e l'attualità della materia oggetto della comunicazione della Commissione. Si pensi che la riforma è destinata ad incidere, oltre che sui servizi sanitari, sulla complessa gestione dei servizi pubblici locali (partire dai servizi idrici e rifiuti) e sulla materia dell'edilizia residenziale pubblica.
Anche il Governo, nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2011 - in corso di esame parlamentare - ha indicato il negoziato sulla riforma della disciplina degli aiuti in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG) come uno dei temi prioritari in discussione a livello di UE nel 2011, nell'ottica di utilizzare meglio gli strumenti normativi che consentono interventi in questo settore.
In particolare il Governo considera di particolare attenzione la questione della semplificazione delle attuali regole, con particolare riferimento alle ipotesi di SIEG di minore entità affidati da enti locali ovvero di SIEG affidati con procedure di evidenza pubblica e informa che il tema è oggetto di approfondimento a livello nazionale nel contesto della comunicazione adottata dalla Commissione.
Vista la rilevanza della materia e l'interesse espresso nella relazione programmatica per il negoziato sulla riforma dei SIEG, sarebbe utile, già in questa fase, un'interlocuzione con il Governo rispetto agli esiti di tale approfondimento nonché in relazione alla definizione dell'ambito dei SIEG (in particolare servizi pubblici locali di minore entità) rispetto ai quali operare la semplificazione delle regole.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 15.55.

Comunicazioni del presidente.

Sandro GOZI, presidente, avverte che, dopo l'ultima seduta del Comitato, svoltasi l'8 giugno 2011, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, quattro nuovi progetti legislativi dell'Unione europea, per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa. Sulla base di una prima valutazione, nessuna delle quattro proposte legislative sopra richiamate presenta profili rilevanti ai fini dell'esame di sussidiarietà, avendo esse ad oggetto interventi di cui appare evidente la giustificazione in ragione della natura transnazionale dei problemi da regolare e del valore aggiunto che l'azione europea può assicurare rispetto a quella nazionale.
La XIV Commissione potrebbe invece avviare, ex articolo 127 del Regolamento, l'esame, dei seguenti progetti di atti e documenti dell'Unione europea:
comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento (COM(2011)303 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Il documento prospetta una nuova impostazione della politica di vicinato e presenta, pertanto, una prioritaria rilevanza strategica per l'Italia e per l'UE nel suo complesso, anche alla luce degli eventi recenti. Come ricordato nella precedente seduta del Comitato tale comunicazione (pur trasmessa alla Camera solo il 10 giugno) è stata presentata quale parte di un pacchetto comprendente la comunicazione sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza (COM(2011)292 definitivo), di cui l'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione ha già concordato di avviare l'esame. L'esame delle due comunicazione andrebbe svolto congiuntamente in seno alla XIV Commissione, ai fini della espressione dei pareri rispettivamente alle Commissioni III e I;
relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità «Legiferare meglio» - 18a relazione riguardante l'anno 2010 (COM(2011)344 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). L'esame della relazione costituirebbe l'occasione sia per verificare l'applicazione complessiva dei due principi da parte delle Istituzioni dell'UE sia per proseguire la riflessione operata dalla XIV in sede di esame di progetti legislativi dell'Ue nell'ambito della procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà;
proposta di direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (COM(2011)326 definitivo). La proposta presenta grande rilievo e delicatezza concernendo la piena esplicazione dei diritti fondamentali - garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali - degli indagati e degli imputati in procedimenti penali di avere accesso a un difensore e di poter comunicare al momento dell'arresto con un

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terzo, sia questi un familiare, il datore di lavoro o l'autorità consolare.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Atto n. 367

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.
Atto n. 374.