CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 giugno 2011
501.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 GIUGNO 2011

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SEDE REFERENTE

Giovedì 23 giugno 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, illustra la proposta di legge in esame, della quale è prima firmataria, che è diretta ad ampliare la categoria dei soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. In particolare, integrando l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, si prevede che possano visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari anche il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario nonché i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Osserva come nella relazione della proposta di legge si specifichi espressamente che il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come una esigenza funzionale, se non addirittura una necessità, anche in considerazione della loro competenza in materia sanitaria, urbanistica ed edilizia, nonché delle iniziative degli enti locali per la formazione e l'inserimento lavorativo dei detenuti.
In relazione ai rappresentanti italiani al Parlamento europeo segnala che nella circolare del DAP 30 dicembre 2009 si stabilisce che, nell'attesa di una completa definizione normativa della questione che tenga conto anche degli aspetti di parità fra gli Stati membri dell'Unione europea, sono autorizzate - ai sensi dell'art 117, comma 2, secondo periodo, del regolamento penitenziario - le visite agli istituti penitenziari da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, secondo le modalità previste per i componenti del Parlamento italiano.
Ricorda che secondo la normativa vigente hanno diritto a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione una serie

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di soggetti indicati in maniera tassativa dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario quali: il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM; il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; l'ispettore dei cappellani; gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 117 del regolamento penitenziario si prevede che, in ogni caso, persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 O.P. possano essere ammesse alla visita, previa autorizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, in tal caso, fissa le modalità della visita. La stessa disposizione stabilisce che, in via generale, possono essere autorizzate visite di persone «appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge».
Da ultimo, sia a fini sistematici che di chiarezza e facilità di consultazione, la normativa secondaria del DAP sulle visite è stata raccolta in unica circolare del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle disposizioni dipartimentali in materia di visite agli istituti penitenziari ex articolo 67 O.P.) che - revocando e sostituendo tutte le precedenti disposizioni impartite - ha introdotto anche gli aggiustamenti alla disciplina resisi necessari dalle ultime modifiche normative. Riaffermando la tassatività dell'elencazione dei soggetti istituzionali che, ex articolo 67 O.P. godono della prerogativa di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari, è fatto divieto ai direttori delle carceri di «applicare in maniera impropriamente estensiva tale disposizione consentendo la visita di Autorità o soggetti, pubblici o privati, ivi non espressamente indicati». Ciò, fermo restando che la visita da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 67, può essere autorizzata dal DAP ai sensi dell'art 117 , comma 2, del Regolamento penitenziario.
Rileva che il proposito di presentare la proposta di legge in esame è sorto su suggerimento del sindaco di Enna, il dottor Paolo Garofalo, quando con lui ha visitato la casa circondariale di Enna. In quell'occasione ha constatato l'incongruenza della legislazione laddove, da un lato, sono attribuite ai sindaci specifiche e rilevanti competenze relative al mondo penitenziario e, dall'altro, ai medesimi soggetti non è consentito di accedere nelle carceri senza l'autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario. A tale proposito ricorda che il sindaco è l'autorità sanitaria più importante sul territorio e quindi la più importante per gli istituti penitenziari situati nel territorio di propria competenza. Inoltre, il sindaco ha competenze in materia urbanistica, di edilizia e di assistenza che si ripercuotono sul mondo penitenziario.
Sottolinea che il provvedimento in esame interviene in una materia estremamente delicata quale quella penitenziaria che proprio oggi in Assemblea è stata oggetto di un breve dibattito a seguito di un intervento dell'onorevole Benedetto Della Vedova, che ha ricordato come da diversi giorni il leader dei radicali Marco Pannella stia portando avanti uno sciopero della fame e della sete contro il sovraffollamento delle carceri italiane. Tiene a precisare che questa iniziativa non violenta di Marco Pannella, come tante altre fatte da esponenti radicali in passato, non deve essere letta come una forma di protagonismo o di esibizionismo

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né tantomeno come un ricatto alle istituzioni affinché facciano determinate scelte, in quanto diretta unicamente a chiedere alle istituzioni il rispetto, anche nelle carceri, delle regole fondamentali di civiltà del nostro ordinamento nonché delle leggi, quale in primo luogo, l'ordinamento penitenziario.
Ricorda che la drammaticità nella quale versa il sistema penitenziario ha come vittime non solamente i detenuti ma tutte le categorie che nelle carceri lavorano o comunque prestano la propria attività, come, ad esempio, i direttori, gli psicologi e gli assistenti sociali. Si sofferma in particolare sugli agenti di polizia penitenziaria che sono diventati nuovamente degli agenti di custodia, com'era previsto prima della riforma dell'ordinamento penitenziario quando il loro compito era unicamente quello di assicurare la sicurezza nelle carceri. L'ordinamento penitenziario ha invece attribuito nuovi compiti a costoro, trasformandoli in agenti di polizia penitenziaria con compiti ben più complessi in relazione alle attività trattamentali volte al reinserimento sociale del detenuto.
Conclude rivolgendosi ai gruppi in Commissione, auspicando che questi siano favorevoli al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame al fine di trasmetterlo al Senato in tempi brevi, per consentire al medesimo di approvarlo prima della pausa estiva.

Jean Leonard TOUADI (PD) in primo luogo ricorda il drammatico impegno personale di Marco Pannella che, seguendo la strada della non violenza, si pone l'obiettivo di affermare la legalità o, secondo le sue parole, il «diritto alla vita e la vita del diritto».
Ritiene che iniziare l'esame di questo provvedimento proprio oggi, in concomitanza con la battaglia di Marco Pannella contro il sovraffollamento delle carceri, sia un segnale estremamente positivo.
Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge, dichiara di condividerlo pienamente poiché tiene conto di come si sia accentuato il legame tra il territorio e i sindaci e i presidenti della provincia rispetto al 1975, quando è stato approvato l'ordinamento penitenziario. Ritiene infatti che all'attribuzione di competenze relative agli istituti penitenziari debba corrispondere il diritto dei sindaci e dei presidenti della provincia ad accedere nelle carceri senza alcuna autorizzazione.

Roberto RAO (UdCpTP) dichiara di condividere pienamente gli interventi della relatrice e dell'onorevole Touadi, ritenendo che l'approvazione della proposta di legge in esame prima dell'estate possa costituire un importante gesto simbolico da parte del Parlamento a favore di coloro che vivono sulla loro pelle la drammatica situazione delle carceri italiane. Per tale ragione dichiara l'assenso del suo gruppo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV) si associa a quanto appena dichiarato dall'onorevole Rao, esprimendo l'assenso del suo gruppo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. In attesa del parere della Commissione Affari costituzionali in relazione al testo unificato C. 2519 ed abbinate, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 15 riprende alle 15.25.

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.
(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 22 giugno 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, V e XII.

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La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alessandra Mussolini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.