CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2011
496.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, presidente, comunica che, nella giornata di giovedì 23 giugno 2011, dalle ore 15 alle ore 16,30, si terrà, presso la Sala della Regina, una Tavola rotonda in occasione della presentazione del volume «Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione», edito da Grafo Edizioni di Brescia. Il volume raccoglie le idee, le riflessioni e le proposte emerse nel corso dei nove seminari sulla qualità della legislazione e sul sistema delle fonti tenutisi in diverse Università italiane tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, promossi allo scopo di confrontare le tematiche parlamentari del Comitato con le esperienze universitarie.
I lavori della Tavola rotonda saranno aperti dal Vicepresidente della Camera dei deputati, onorevole Rosy Bindi. Parteciperà ai lavori il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, onorevole Donato Bruno. Interverranno il professor Paolo Caretti dell'Università di Firenze, il professor Federico Sorrentino dell'Università La Sapienza di Roma ed il professor Nicolò Zanon dell'Università di Milano, membro del Consiglio superiore della magistratura. Coordinerà i lavori il professor Ugo De Siervo, già presidente della Corte costituzionale.
Sono stati invitati i coordinatori dei nove seminari, gli onorevoli Lino Duilio e Antonino Lo Presti, già presidenti del Comitato per la legislazione in questa legislatura, nonché tutti gli altri membri del Comitato.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Riconoscimento figli naturali.
Esame Testo Unificato delle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Arturo IANNACCONE, relatore, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e ricordato che in data 21 novembre 2007, il Comitato si era espresso sul disegno di legge C. 2514 recante Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione, i cui contenuti coincidono, in parte, con quelli recati dal provvedimento di cui all'oggetto e, in particolare, con quelli di cui all'articolo 2,

rilevato altresì che:
esso reca un contenuto omogeneo in quanto, all'articolo 1, novella alcune disposizioni contenute nel libro primo del codice civile in materia di filiazione, all'articolo 2, contiene una delega al Governo per la revisione della disciplina della filiazione e, all'articolo 3, autorizza il Governo a modificare le norme regolamentari in materia di stato civile;
il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 2, fissa in dodici mesi il termine per l'esercizio della delega, e, al successivo comma 3, dispone che esso sia prorogato di sei mesi «qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari (...) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente»; tale ultima circostanza, che, come già osservato dal Comitato in una precedente occasione, non appare giustificata in considerazione degli adempimenti da espletare dopo l'espressione del parere parlamentare, è suscettibile di ingenerare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, alla quale potrebbe ovviarsi con la previsione, al richiamato comma 1, di un termine più ampio per l'esercizio della delega stessa, contestualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega;
il testo unificato, all'articolo 3, comma 1 - laddove autorizza il Governo ad apportare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile - demanda ad un regolamento di attuazione il compito di coordinare le disposizioni recate dal citato decreto n. 396 (che ha natura di regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) con quelle recate dal provvedimento in esame; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, anche in considerazione delle differenze riscontrabili nella procedura di adozione dei due tipi di regolamenti che si diversifica, a seguito delle modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 dalla legge n. 69 del 2009, anche per la necessità che, sugli schemi di regolamenti di delegificazione, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
il disegno di legge di iniziativa governativa è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, commi 1 e 3 - dal cui combinato disposto si ricava che il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi con contestuale prorogabilità per ulteriori sei mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare

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su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente - anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valuti la Commissione l'opportunità di modificare il succitato comma 1, introducendo un termine adeguato per l'esercizio della delega, definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente espungendo, al comma 3, l'ultimo periodo, che disciplina il così detto «scorrimento automatico»;
all'articolo 3, comma 1, ove si autorizza il Governo ad apportare le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, valuti la Commissione l'idoneità del regolamento di attuazione ivi previsto - tenuto conto anche delle funzioni di mero coordinamento con la nuova disciplina ad esso attribuite - ad incidere sul citato decreto n. 396, che ha natura di regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988».

Roberto ZACCARIA, presidente, richiamata la consolidata giurisprudenza del Comitato, in base alla quale la modifica della disciplina contenuta in un determinato atto normativo dovrebbe essere effettuata con fonte di identica tipologia, ritiene che, nel caso di specie, la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3, che demanda ad un regolamento di attuazione la modifica delle disposizioni recate da un regolamento di delegificazione (il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), non appare configurare una vistosa alterazione del sistema delle fonti, atteso che la fonte individuata dalla Commissione di merito non è di rango del tutto dissimile da quello cui appartiene l'atto recante l'originaria disciplina regolamentare. Condivide pertanto l'impostazione seguita dal relatore, che ha formulato il rilievo in oggetto in termini di osservazione e non di condizione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.