CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2011
496.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 366.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge finanziaria 2002, provvede al riparto per l'anno 2011 delle disponibilità relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti nel capitolo 1613 dello stato di previsione del medesimo Ministero, annualmente quantificati nella Tabella C della legge finanziaria. Ricorda che nella originaria tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002, gli enti e gli istituti

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interessati dalla ripartizione dei contributi erano individuati nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nell'Opera campana dei caduti di Rovereto; successivamente, l'articolo 80, comma 53, della legge finanziaria per il 2003 ha inserito nell'elenco degli enti beneficiari dei contributi anche l'Istituto per la contabilità nazionale (IS.CO.NA), mentre l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato successivamente soppresso dall'articolo 28 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Pertanto, come già per lo scorso anno, anche per il 2011 gli enti beneficiari dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze sono la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale.
Segnala, poi, che per l'anno 2011, la Tabella C della legge di stabilità 2011 ha determinato in 20.500 euro l'importo della dotazione complessiva relativa ai contributi in oggetto. Ricorda che, come evidenziato anche nella premessa dello schema, lo stanziamento di competenza iscritto nel bilancio per il 2011 non risulta peraltro interamente disponibile al riparto, in quanto sul relativo capitolo di bilancio sono stati disposti accantonamenti in corso d'anno per un importo complessivo di 2.188 euro. Tali accantonamenti sono conseguenti alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011, che disciplina le operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica. In particolare, la norma citata ha previsto che, qualora in sede di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche, da cui sono stimati proventi non inferiori a 2.400 milioni di euro, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a bilancio nell'ambito delle spese rimodulabili sino a concorrenza dello scostamento finanziario. Rileva che gli accantonamenti sono stati disposti dal Ministro dell'economia a titolo cautelativo, quale clausola di salvaguardia volta a recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione, l'importo pari al corrispettivo mancante. In caso di conferma di minori introiti derivanti dall'operazione, gli accantonamenti saranno trasformati in riduzioni di spesa. Precisa che, alla luce di tali circostanze, lo stanziamento disponibile in bilancio per l'anno 2011 sul capitolo 1613 ammonta, dunque, a 18.312 euro, che corrisponde all'importo messo a riparto dallo schema in esame. Osserva che la ripartizione è effettuata dallo schema in modo da assegnare alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto l'87 per cento del contributo totale, pari a 15.931,44 euro, e all'Istituto di contabilità nazionale il 13 per cento del contributo totale, pari a 2.380,56 euro, sottolineando come il riparto delle risorse complessive tra gli enti è effettuato in misura proporzionale rispetto al contributo originario, secondo le medesime percentuali utilizzate gli anni precedenti. Nel sottolineare come la modestia degli importi in questione non giustifichi la proceduta prevista per il loro riparto, ritiene che possa esprimersi nulla osta sullo schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa.
Atto n. 368.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce un

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passaggio fondamentale nella direzione del rafforzamento delle attività di monitoraggio, controllo e riqualificazione della spesa pubblica. Rileva, infatti, che il riordino e la razionalizzazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento e l'estensione a tutte le pubbliche amministrazioni delle attività di analisi e valutazione della spesa costituiscono iniziative di riforma di particolare rilievo sia dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, sia alla luce della recente evoluzione della governance economica europea. Osserva che, sotto il primo profilo, l'attuazione del federalismo fiscale e l'affermarsi di un sistema di governo multilivello sempre più articolato e sofisticato, che attribuisce maggiore autonomia di spesa e di entrata agli enti territoriali, richiede un contestuale rafforzamento della attività di controllo e coordinamento, al fine di garantire in ogni caso un governo unitario della finanza pubblica. Sotto altro profilo, rileva che l'avvio del semestre europeo e le modifiche alla disciplina del patto di stabilità e le altre innovazioni intervenute a livello comunitario, comporteranno, nei prossimi anni, intensi sforzi per il consolidamento dei conti pubblici e la realizzazione di riforme strutturali ed in tale prospettiva il rafforzamento dei controlli ex ante ed ex post e la verifica dell'efficienza della spesa e dei risultati raggiunti dalle politiche pubbliche costituiscono opzioni strategiche della politica economica dalle quali non è possibile prescindere. In tal senso, rileva che, come evidenziato dalla relazione di analisi d'impatto della regolamentazione, allegata al provvedimento, la principale innovazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica consiste proprio nell'aver attribuito un ruolo centrale agli strumenti di controllo dei meccanismi che generano la spesa pubblica e all'efficienza della stessa. Le esperienze maturate e le recenti attività di analisi e revisione della spesa, avviate nel 2007 per le amministrazioni centrali e ora destinate ad essere estese alle altre pubbliche amministrazioni, hanno infatti indotto il legislatore, nell'ambito della legge di riforma, ad affiancare al controllo giuridico-contabile, basato su vincoli ex ante sulle autorizzazioni di spesa e sulla verifica ex post della correttezza procedurale, una valutazione dei risultati effettivamente raggiunti, volta ad individuare aree di inefficienza della spesa stessa e di inefficacia delle politiche perseguite, al fine ultimo di favorire per questa via una migliore programmazione e allocazione delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni pubbliche.
Ricorda, poi, che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in base alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità e di finanza pubblica, che detta i principi e i criteri direttivi per il potenziamento e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche dell'attività di analisi e valutazione della spesa, la cosiddetta spending review,e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché all'articolo 2 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ferma restando la disciplina sulle attività di controllo di legittimità della Corte dei conti che, pertanto, non risulta interessata dalla schema di decreto in oggetto. Ricorda, altresì, che tra i principi ispiratori della riforma si è tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 196 del 2009, che prevede un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile.
Per quanto concerne il sistema dei controlli, segnala, in via preliminare, come il provvedimento in esame operi in primo luogo una riorganizzazione delle diverse disposizioni normative stratificatesi in maniera disorganica nel tempo e contenute in varie fonti normative primarie e secondarie, provvedendo ad una complessiva razionalizzazione del sistema, e provvede, altresì, a conferire forza normativa a taluni orientamenti o decisioni derivanti dalla giurisprudenza contabile, al fine di eliminare talune incertezze

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interpretative riscontrate in passato e assicurare maggiore uniformità di giudizio tra uffici di controllo e uffici controllati. Ritiene, comunque, opportuno evidenziare, che, come affermato nella relazione illustrativa, nell'attuazione della delega sono stati trattati unicamente gli aspetti tecnici e procedurali del controllo, rimettendo ogni modifica normativa di tipo sostanziale ad altri decreti legislativi di attuazione della legge n. 196 del 2009. È stata pertanto volutamente utilizzata una terminologia più ampia nella definizione degli atti e provvedimenti oggetto di controllo di regolarità amministrativo contabile, evitando, ad esempio, il riferimento specifico ad impegni o a residui, in quanto trattasi di istituti che potrebbero essere oggetto di modifiche ad opera della stessa riforma contabile in atto; si pensi, al riguardo, lo schema di decreto legislativo in corso di emanazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni centrali, sul quale la Commissione bilancio ha recentemente espresso il parere, così come i decreti legislativi che saranno adottati, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa e del suo ruolo programmatorio. Osserva che, sul piano sostanziale, il provvedimento reca disposizioni per il potenziamento, la razionalizzazione e il riordino dei controlli di ragioneria. Sulla base della disciplina vigente, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo delle gestioni finanziarie pubbliche sono, com'è noto, svolte direttamente o coordinate sul piano funzionale dalla Ragioneria Generale dello Stato. Lo schema di decreto conferma tale impostazione e, anzi, la rafforza, laddove provvede, all'articolo 1 ad attribuire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di garantire la proficuità, la correttezza e la regolarità delle gestioni. In particolare, la Ragioneria generale valuta e verifica la regolarità dei sistemi contabili; svolge l'analisi dei programmi e concorre, con le amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione istituiti dall'articolo 39 della legge di contabilità e svolge un costante monitoraggio della programmazione e della corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni.
Per quanto attiene ai principi generali del controllo di regolarità amministrativa e contabile, rileva che sono disciplinati dall'articolo 2, che specifica l'oggetto del controllo, le sue finalità e i suoi effetti sugli atti. Con riferimento agli ordinamenti speciali di talune amministrazioni, viene precisato che sono esplicitamente fatte salve tutte le disposizioni speciali vigenti per le amministrazioni, organismi o organi dello Stato dotati di specifico ordinamento amministrativo contabile. Viene, inoltre, stabilito il principio in base al quale i controlli di regolarità amministrativa e contabile si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, in linea pertanto con il codice. L'articolo 3 reca disposizioni volte a precisare l'aspetto della determinazione della competenza territoriale degli uffici di controllo, laddove in passato vi erano incertezze su taluni atti promananti da quelle amministrazioni che avevano strutture intermedie. Sono stati dunque individuati i soggetti titolari della funzione di controllo, fissando la regola del riparto secondo i rispettivi ambiti amministrativi e con previsione di una specifica regola di affidamento del controllo nei casi particolari di amministrazioni periferiche operanti su base interprovinciale o interregionale. Nel rinviare nel dettaglio a quanto esposto nella ricca documentazione posta a corredo dello schema di

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decreto, si limita in questa sede a richiamare le principali novità introdotte in materia di riordino del sistema dei controlli. In primo luogo, osserva che sono stati anzitutto chiariti compiti, doveri e prerogative dei Servizi ispettivi, in precedenza abilitati dalla legge istitutiva, ma la cui attività era per lo più regolata dalla prassi o da decisioni giurisprudenziali intervenute a seguito di contenziosi instauratisi tra il servizio ispettivo e le amministrazioni sottoposte a ispezione; analoga razionalizzazione ha interessato i collegi dei revisori dei conti e sindacali. Sono state apportate modifiche alla tempistica del controllo, anche per allinearsi a quanto già indicato nel vigente regolamento ministeriale emesso in esecuzione della legge n. 241 del 1990, confermando normativamente la attuale prassi, peraltro in linea con l'analoga norma vigente per il controllo della Corte dei conti, dell'interruzione dei termini, nel caso di osservazioni o di richiesta di chiarimenti dell'ufficio di controllo, fino alla ricezione delle controdeduzioni dell'amministrazione o delle eventuali modifiche all'atto. Al fine di semplificare e snellire le procedure, è stato previsto un tempo massimo unitario per tutte le fasi di controllo preventivo - fissato in trenta giorni, in linea con quanto previsto dalla legge n. 241 della 1990, laddove nella vecchia normativa si distingueva il procedimento in sottofasi ognuna delle quali aveva la sua tempistica; a carico delle amministrazioni è stato inoltre posto il medesimo termine di 30 giorni per rispondere alle osservazioni dell'ufficio di controllo, al fine di evitare in tal modo il fenomeno, riscontrato in passato, di atti sospesi per effetto di osservazioni, ma che le amministrazioni riformulavano anche radicalmente a distanza di molti mesi e a ridosso della fine dell'esercizio finanziario con lo scopo di evitare di mandare in economia le relative somme. È stato, inoltre, confermato, sia pure con talune precisazioni, il principio della non impeditività delle osservazioni rispetto all'esecutività degli atti, salvo le casistiche di atti affetti da vizi talmente gravi da non poter in alcun modo produrre effetto, neppure sotto la responsabilità del titolare della spesa. Quanto ai controlli successivi, è stata conferita valenza normativa all'attuale prassi che rinvia ad un decreto ministeriale la scelta del campione del controllo. Inoltre, si è intervenuto sul profilo dei controlli dei funzionari delegati da più amministrazioni o tra amministrazioni Statali e amministrazioni regionali o tra privati, superando, in tali situazioni di commistione di fondi, una modalità di rendicontazione mai realizzata, in favore di un controllo unitario del rendiconto, sotto la responsabilità dell'organo di controllo proprio dell'ente o ministero che ha impiegato la maggioranza dei fondi. Si è, infine, provveduto alla regolamentazione dei rendiconti dei commissari delegati o straordinari, individuando nuove procedure di controllo di tipo concomitante, da attuarsi con determinazione del Ragioniere generale dello Stato. Tra le innovazioni volte a privilegiare l'aspetto effettivo e sostanziale del controllo, rispetto agli aspetti formali del rispetto delle norme che sovrintendono l'atto controllato, oltre al principio, sopra richiamato, dell'assoggettamento al controllo unicamente degli atti che comportano effetti finanziari, segnala la previsione della presentazione di una relazione sulla realizzazione degli interventi delegati, che evidenzia lo stato di attuazione dell'intervento e indica, ove esso non sia stato concluso nei tempi prestabiliti, le ragioni ostative alla mancata realizzazione dell'opera. È stata, infine, introdotta un'attività di controllo sui concessionari della riscossione.
Occorre, infine, segnalare, sempre in tema di controlli, che è all'esame della Commissione e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365), il quale, all'articolo 5, consente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attivare, ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio

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attribuiti al medesimo dipartimento dall'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili a taluni indicatori, quali il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, la presenza di un disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio e di anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.
Per quanto riguarda le attività di analisi e valutazione della spesa, sottolinea come si tratti di un filone di attività d'importanza crescente e sul quale è necessario concentrare le migliori energie, posto che esso costituisce la chiave di volta per coniugare davvero il rigore nella tenuta dei conti pubblici - attraverso l'eliminazione degli sprechi, delle inefficienze e delle diseconomie organizzative - e il rilancio dello sviluppo e della crescita, attraverso una migliore selezione delle priorità e nell'allocazione delle risorse. Si tratta, peraltro, di temi che negli ultimi anni sono divenuti fondamentali per la politica finanziaria e di bilancio e sono resi oggi ancor più urgenti alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Sottolinea come proprio in questa prospettiva si collochi l'avvio, sin dalla XV legislatura, di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali, «spending review». Tra gli obiettivi sottesi a tale programma vi è quello di superare un approccio «incrementale» nelle decisioni di bilancio, in base al quale si è in passato registrata la tendenza a concentrarsi sulle nuove iniziative di spesa ovvero sulle risorse aggiuntive da destinare ai programmi di spesa già in atto, piuttosto che sulle analisi di efficienza, efficacia e congruità con gli obiettivi della spesa in essere. Attraverso tale approccio si intende pertanto realizzare il passaggio da un criterio contabilistico di spesa storica incrementale al principio, sperimentato in altri ordinamenti e adottato in campo aziendale, del cosiddetto bilancio a base zero (zero base budgeting). A questa finalità si aggiunge quella di implementare nella pubblica amministrazione le attività di misurazione dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa e di verifica dell'efficienza dell'organizzazione amministrativa, anche mediante l'individuazione, in relazione agli obiettivi di ciascun programma di spesa, di precisi indicatori verificabili ex post.
Nel ricordare le disposizioni che si sono succedute a partire dalla legge finanziaria 2007, segnala che la nuova legge di contabilità e finanza pubblica, oltre a prevedere la graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche, ha disposto l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, da realizzarsi in collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato, attraverso la costituzione di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa. E stata inoltre prevista la presentazione, ogni tre anni, di uno specifico rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, volto a illustrate la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle medesime amministrazioni. Conformemente ai principi contenuti nella legge di contabilità, le disposizioni dell'articolo 4 dello schema di decreto pongono in risalto la funzione strategica dell'attività di analisi e valutazione della spesa, qualificata come attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le attività di analisi

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e valutazione della spesa si svolgono nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009, ciascuno dei quali è costituito da rappresentanti del Ministero interessato e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne cura il coordinamento, con la partecipazione anche di un rappresentante del Dipartimento della Funzione pubblica. Tali nuclei hanno lo scopo di individuare e quantificare i principali fattori che ostacolano l'ottimale allocazione e l'utilizzo efficiente delle risorse da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché di verificare l'efficacia delle misure disposte nella legge di stabilità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.
Le attività di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato svolte dai predetti nuclei sono disciplinate, in particolare, dall'articolo 25 del provvedimento, che prevede una programmazione periodica di tale attività, svolta secondo un programma di lavoro triennale, concordato nell'ambito dei nuclei medesimi, i quali possono avvalersi delle competenze di rappresentanti di altre amministrazioni e istituzioni pubbliche, tramite la costituzione di appositi gruppi di lavoro. I nuclei predispongono annualmente una relazione che illustra le attività svolte e gli esiti raggiunti. Sia il programma che le relazioni sono trasmessi annualmente ai Ministri competenti. I risultati conseguiti possono, inoltre, essere utilizzati ai fini dell'elaborazione del Rapporto triennale sulla spesa predisposto ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità. L'articolo 25 riconduce, inoltre, esplicitamente, al lavoro dei nuclei di analisi e valutazione le attività di verifica in ordine alla formazione dei debiti pregressi, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, con riferimento all'analisi delle cause di formazione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali e alle proposte di revisione delle correlate procedure di spesa. Inoltre, i nuclei collaborano al completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge di contabilità e finanza pubblica, mediante la formulazione di proposte sulla revisione della struttura del bilancio statale, come peraltro già indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2010, istitutivo dei nuclei. L'articolo 26 prevede il potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, chiamata a svolgere, con il coordinamento dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, un ruolo centrale. In particolare, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata, tra l'altro, ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula di convenzioni con università pubbliche e private e con altri soggetti pubblici, a promuovere iniziative di formazione sulle tecniche di analisi economica e statistica, per il tramite della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonché a destinare personale dirigenziale con incarico di studio e ricerca allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della spesa. Fa presente, poi, che l'articolo 27 è finalizzato al miglioramento delle basi informative utilizzate nelle attività di analisi e valutazione della spesa tramite la realizzazione e la condivisione di banche dati tra le amministrazioni. A tal fine si prevede, tra l'altro, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e la, e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) assicurino lo scambio dei dati utili all'analisi e valutazione della spesa e trovino soluzioni per semplificare gli adempimenti richiesti alle amministrazioni centrali in materia di misurazione delle performance e per migliorare la disponibilità di informazioni quantitative sugli obiettivi e sui risultati conseguiti

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con la spesa; le amministrazioni centrali sono inoltre chiamate ad implementare i sistemi informativi esistenti al fine di garantire il monitoraggio della spesa in termini di realizzazione fisica, misurazione del numero e delle caratteristiche dei beneficiari dei servizi erogati, nonché della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti con gli interventi. In conformità al principio di delega contenuto nella lettera c) dell'articolo 49 della legge n. 196 del 2009, il comma 5 dall'articolo 27 prevede, in caso di mancata comunicazione dei dati, sanzioni amministrative pecuniarie rivolte ai dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate e commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento.
Si prevede, poi, che anche le altre amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, promuovano attività di analisi della spesa, nonché di monitoraggio e valutazione degli interventi. L'articolo 28 stabilisce, pertanto, che il programma di analisi e valutazione della spesa, inizialmente previsto per le sole amministrazioni centrali dello Stato, sia progressivamente - ed in via sperimentale - esteso alle altre amministrazioni sottoposte alla vigilanza dei Ministeri, in collaborazione con le amministrazioni vigilanti. Restano escluse dal programma di analisi e valutazione della spesa le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per tali enti, tuttavia, le disposizioni del presente decreto costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Da ultimo, segnala che l'articolo 29 individua le abrogazioni conseguenti al provvedimento, mentre l'articolo 30 contiene la clausola di neutralità finanziaria. A tal ultimo riguardo, ricordo che la relazione tecnica, dopo aver affermato, in linea generale, l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica con riferimento ai primi quattro titoli del provvedimento in esame, i quali intervengono sul piano procedurale in tema di riforma dei controlli, senza modificare né gli attuali assetti organizzativi, né gli atti di spesa sottoposti al controllo, prende in considerazione nel dettaglio gli articoli 26 e 27.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'articolo 26, rileva l'opportunità che sia confermato se la disposizione che prevede l'individuazione, ai fini del potenziamento delle capacità di analisi della spesa, di sei posizioni dirigenziali nell'ambito di quelle esistenti nella Ragioneria generale dello Stato, da destinare a compiti di studio e ricerca si interpreti nel senso di prevedere posizioni ulteriori rispetto a quelle già destinate alle indicate finalità. In tal caso andrebbe chiarito quali settori dell'attività della Ragioneria presentino attualmente posizioni dirigenziali in esubero rispetto alle esigenze operative, al fine di assicurare che la loro destinazione ad altra attività non determini l'insorgenza di carenze di organico cui potrebbero in un secondo momento derivare future esigenze di reintegro, con conseguenti possibili oneri per la finanza pubblica. Analogamente, con riferimento alla possibilità, per la Ragioneria generale dello Stato, di avvalersi di personale posizione di comando, a suo avviso, andrebbe assicurato che l'esercizio di tale facoltà resti comunque condizionato all'assenza di pregiudizio per l'esercizio delle funzioni delle amministrazioni di appartenenza del personale comandato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.
Nuovo testo C. 1373 e abb.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere, che potrebbe consentire il superamento delle criticità finanziarie del provvedimento:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1373 e abb. recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non impegnate al 31 dicembre 2011, non appare correttamente formulata;
rilevato che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria non reca le necessarie disponibilità;
considerato che appare opportuno prevedere, esplicitamente, all'articolo 3, che le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: 2014 con le seguenti: 2013,

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

All'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il contributo fino alla fine del periodo con il seguente: un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.;

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: un contributo annuo di 2 milioni di

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euro, con le seguenti: un contributo di 2,5 milioni di euro, e dopo le parole: educative aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 2,
all'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Paola DE MICHELI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Maino MARCHI (PD) sollecita al rappresentante del Governo la conclusione dell'istruttoria relativa al provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.30.