CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° GIUGNO 2011

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore per la V Commissione, evidenzia che, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal Documento di economia e finanza, il Governo ha approvato, nel Consiglio dei ministri del 5 maggio, il decreto-legge in esame, attuativo di talune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento di economia e finanza, recentemente esaminato dalle Camere. Osserva, quindi, che lo stesso Ministro Tremonti ha tenuto a precisare che il decreto-legge in esame è il primo di una serie di provvedimenti, che verranno presentati nei prossimi mesi, ivi compreso uno di «manutenzione dei conti»; anticipa che il prossimo intervento previsto riguarderà la deflazione del processo civile, che non avrà impatto sulla finanza pubblica, ma rappresenterà una misura importante per i cittadini. Sottolinea che il provvedimento in esame è stato adottato collegialmente da tutto il Governo, con il Ministro dell'economia e delle finanze nel ruolo di regista delle numerose idee presentate dai Ministri «per far ripartire l'economia, senza gravare con nuove spese pubbliche il bilancio dello Stato». Ricorda che il decreto-legge, secondo le parole del Ministro Brunetta, consentirà risparmi di spesa in materia di ambiente, appalti, tutela della riservatezza e prevenzione antincendi, quantificabili in 12 miliardi di euro. Sottolinea che, nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, il Presidente Berlusconi ha tenuto a precisare che si tratta del «primo provvedimento che va nella logica europea», che sarà presentato

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agli altri paesi europei che presenteranno a noi i loro provvedimenti. Evidenzia che nel giro di pochi mesi il Governo ha quindi approvato semplificazioni in quattro settori chiave, quali ambiente, prevenzione incendi, tutela della riservatezza e appalti. Si tratta di misure che erano molto attese dalle associazioni imprenditoriali. Fa presente che, secondo il Ministro Brunetta, l'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha consentito un risparmio per le imprese che è quantificabile in 6,9 miliardi di euro l'anno. Le misure in materia di tutela della riservatezza e appalti decise con questo decreto-legge comportano minori oneri valutati a regime in oltre 900 milioni di euro all'anno. Ricorda poi che, nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, il Governo ha approvato anche altre rilevantissime disposizioni come l'autorizzazione per sblocco per molte opere tramite delibera CIPE; lo sblocco per il cosiddetto social housing; il testo unico sull'apprendistato, nonché il decreto di riforma del turismo. Il Ministro Tremonti ha anche annunciato la pubblicazione di una circolare dell'Agenzia delle entrate contenente sanzioni per chi «esagera» con i controlli fiscali.
Passando all'illustrazione del decreto-legge in esame, fa presente che l'articolo 4 ha come obiettivi, espressamente dichiarati dalla norma medesima, la riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, la semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, la realizzazione di un più efficace sistema di controllo ed infine la riduzione del contenzioso in materia. La costruzione delle opere pubbliche, infatti, rappresenta un importantissimo «motore» per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo). Con gli interventi proposti si completa in un certo senso un percorso avviato da questa maggioranza già con la legge obiettivo del 2001. In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Innanzitutto si semplifica la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto e delle cause di esclusione di cui agli articoli 38 e 40 del codice degli appalti, con l'obiettivo di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento. Si prevede inoltre, attraverso l'inserimento all'articolo 46 di un nuovo comma, la limitazione dell'esclusione dalle gare d'appalto soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di non integrità del plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi di gara devono contenere l'indicazione tassativa delle predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo, si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici, limitando allo stesso tempo la discrezionalità delle stazioni appaltanti. Sempre a finalità di semplificazione risponde la soppressione del limite di importo fino a l milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice, per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente procedura aperta o ristretta andata deserta. Sottolinea che la modifica è in linea con il diritto comunitario che consente in detta ipotesi l'affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo. In tal senso, con una novella all'articolo 64, si dispone inoltre che i bandi di gara vengano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall'Autorità di vigilanza, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate; mentre eventuali deroghe rispetto ai contenuti del bando - tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre. Ciò, oltre a semplificare

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l'attività della stazione appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti correttamente e pertanto presuppone un corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione del contenzioso. Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito all'articolo 74 un nuovo comma, che prevede che le stazioni appaltanti richiedano di norma l'utilizzo di moduli standard, definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
Per semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta, novellando l'articolo 122, da 500 mila euro a un milione la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento, bilanciando tuttavia la disposizione con il contestuale aumento a 10 del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati. In conseguenza di tale modifica, si incrementa da 1 milione a 1 milione 500 mila euro la soglia entro la quale è esperibile la procedura ristretta semplificata di cui all'articolo 123 del codice. Al fine di ridurre il fenomeno dell'aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche, si modificano gli articoli 132 e 133 in materia di varianti in corso d'opera e di adeguamenti dei prezzi in casi di variazioni significative del costo dei materiali, disponendo che le prime potranno essere effettuate nel limite del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti e che per i secondi la possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione è limitata alla metà della percentuale eccedente il 10 per cento del prezzo di riferimento. La novella all'articolo 140 del codice, rende quindi obbligatorio lo scorrimento della graduatoria nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto in corso di esecuzione, con l'affidamento del completamento dell'opera al secondo classificato.
Significative sono anche le modifiche all'articolo 153, relativo alla finanza di progetto. In particolare, si reintroduce la possibilità di asseverazione dei piani economici finanziari in project financing oltre che da parte degli istituti bancari, anche da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari, si consente, al fine di incentivare gli investimenti privati, quindi il ricorso alla finanza di progetto anche per le opere non presenti nella programmazione triennale delle pubbliche amministrazioni . Il privato può, pertanto, proporre all'amministrazione la realizzazione di un'opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione. Viene introdotta inoltre la possibilità che l'opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l'intero importo dell'opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che, invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l'appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell'opera. Le modifiche all'articolo 165, comma 3, in coerenza con quelle già richiamate agli articoli 132 e 133 sono volte a limitare il fenomeno dell'aumento dei costi di realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico a causa delle opere compensative, mediante una riduzione del tetto costituente limite di spesa per dette opere dal 5 al 2 per cento dell'intero costo dell'opera. Si prevede, inoltre, l'ammissibilità di sole opere compensative strettamente correlate alla funzionalità dell'opera principale. Le ulteriori novelle all'articolo 165 e quelle agli articoli 166, 167, 168 e 170 mirano a semplificare l'iter di approvazione dei progetti per la realizzazione delle grandi opere.

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La modifica all'articolo 204 interviene sulle procedure di affidamento nei settori speciali, prevedendo per i contratti di lavori relativi a beni culturali l'elevazione fino a un milione e cinquecento mila euro del limite di importo entro il quale è consentito l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, in linea con quanto previsto per i settori ordinari, aumentando contestualmente gli obblighi di pubblicità.
Le modifiche all'articolo 240 riguardano la disciplina vigente in materia di accordo bonario. In particolare, vengono stabiliti alcuni termini i per conferire tempi certi e celerità al procedimento e viene introdotto un tetto massimo per i compensi della commissione fissato nell'importo di 65 mila euro, in linea con la recente disciplina in materia di arbitrato.
Le modifiche all'articolo 240-bis riguardano la disciplina delle riserve e sono finalizzate a ridurre il contenzioso con l'appaltatore in fase di esecuzione del contratto, all'uopo introducendo un tetto massimo oltre il quale non è possibile per l'appaltatore iscrivere riserve.
Al fine di deflazionare il contenzioso si dispone l'introduzione nel codice dei contratti pubblici dell'articolo 246-bis, in materia di lite temeraria, imponendo alla parte soccombente - qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati - il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per i ricorso introduttivo del giudizio.
Al fine di semplificare la partecipazione alle gare, si proroga fino al 2013, novellando l'articolo 253, la possibilità per le imprese di dimostrare la propria capacità tecnico organizzativa tenendo conto dei migliori cinque anni nel decennio antecedente il conseguimento della qualificazione. I commi da 3 a 12 contengono le disposizioni transitorie relativa all'applicazione delle nuove misure introdotte. Il comma 13 istituisce presso ogni Prefettura un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata al fine di consentire un più efficace controllo nel sistema dei subappalti, estendendo cosi alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria. Il comma 14 introduce in via sperimentale per il triennio 2011-2013 il tetto del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori ordinari, mentre il comma 15 apporta alcune modifiche al regolamento di esecuzione del codice appalti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il comma 16 modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la soglia di età di esecuzione in presenza della quale i beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro - sotto questo profilo alle prime assimilate - sono «presunte» di interesse culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell'effettiva sussistenza dell'interesse, nel vincolo storico-artistico. I commi 17 e 18 apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 85 del 2010, al fine di dirimere le incertezze e garantire la massima applicazione del federalismo demaniale. Il comma 19 consente, già dal bilancio 2010, di considerare i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS quali contributi in conto impianti. Ciò si rende necessario poiché nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati ad ANAS contributi per la realizzazione di investimenti - per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro - sotto forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto impianti, come poi disposto, a decorrere dall'esercizio 2007, dall'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006. Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel

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caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale, le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la società. Dei citati 3,6 miliardi di euro l'assemblea degli azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro e di classificare tra le altre riserve del patrimonio, come versamenti in conto aumento capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483,00 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio di ANAS S.p.A..
Con riferimento ai profili finanziari fa preliminarmente presente che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle disposizioni in esame. In merito ai profili di quantificazione rileva che le norme appaiono di prevalente carattere ordinamentale. Con riferimento agli adempimenti in capo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, volti all'iscrizione nel casellario informatico dei soggetti che rilasciano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, non ritiene di formulare osservazioni nel presupposto che l'Autorità, inserita nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, possa svolgere detti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermato che l'inserimento della documentazione relativa ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché l'utilizzo della stessa per il controllo del possesso dei citati requisiti, non determini per le amministrazioni interessate nuovi o maggiori oneri. Per quanto attiene all'estensione del ricorso alle procedure di trattativa privata o ristretta semplificata mediante rimozione o innalzamento del limite massimo di importo dei relativi contratti, appare utile una conferma, per tutte le fattispecie previste, della compatibilità con l'ordinamento comunitario. Non si prendono invece in considerazione, in quanto ascrivibili alla categoria degli effetti indiretti ed eventuali, i riflessi riguardo all'economicità complessiva della realizzazione degli interventi. Con talune modificazioni apportate al Codice degli appalti (previsione di un limite, corrispondente al 50 per cento dei ribassi d'asta, per l'approvazione delle varianti; limite alla revisione dei prezzi entro la metà della percentuale eccedente l'incremento del 10 per cento del costo dei materiali di costruzione; contenimento delle riserve nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale con esclusione dall'applicazione delle stesse degli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica; riduzione della quota da destinare a eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale) la relazione tecnica ipotizza risparmi di spesa. Sarebbe utile verificare se è possibile disporre di un'indicazione, sia pur di massima, delle entità di tali risparmi.
Riguardo all'istituzione presso le Prefetture dell'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (comma 13), cui sono connesse periodiche verifiche da parte delle stesse Prefetture, si rileva che la disposizione prevede che le modalità per detta istituzione e per l'aggiornamento dell'elenco, nonché per l'attività di verifica siano stabilite per decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, in mancanza di indicazioni su tali modalità attuative non risulta possibile verificare la compatibilità dello svolgimento di tali adempimenti, che si prefigurano aggiuntivi rispetto a quelli previgenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, appare quindi opportuno disporre di ulteriori indicazioni del Governo.
Con riferimento ai commi 17 e 18 relativi al federalismo demaniale, andrebbe chiarito se la ricognizione degli accordi in essere da parte dell'Agenzia del demanio sia finalizzata, fra l'altro, a confermare gli accordi già stipulati suscettibili di concorrere alla realizzazione dei predetti effetti di risparmio, con conseguente

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esclusione dei relativi beni immobili dal novero di quelli trasferibili alle amministrazioni locali. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 4, comma 17, lettera b), capoverso 5-bis, non appare conforme alla vigente disciplina contabile dal momento fa genericamente riferimento agli «effetti» anziché, come più frequentemente previsto, agli «oneri».
In merito al comma 19, osserva che la disposizione consente, come evidenziato nella relazione tecnica, l'imputazione nel conto economico dell'ANAS del contributi erogati dallo Stato negli anni 2003-2005, permettendo che gli stessi siano utilizzati a copertura degli ammortamenti relativi ai beni acquistati mediante i predetti contributi. Appare utile acquisire chiarimenti circa il regime fiscale al quale soggiacciono detti contributi. Qualora essi risultassero fiscalmente rilevanti, conformemente a quanto previsto dalla disciplina fiscale di carattere generale applicabile ai contributi in conto impianti, il miglioramento del conto economico annuale dell'ANAS si tradurrebbe in un aumento del gettito tributario da esso assicurato. Peraltro, l'incremento di gettito non risulterebbe suscettibile di ripercuotersi sui saldi di fabbisogno e indebitamento, tenuto conto della titolarità pubblica del capitale dell'ANAS e della sua appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato.
L'articolo 5 è volto ad introdurre semplificazioni concernenti la disciplina dell'edilizia privata con l'intento di dare un impulso al settore come chiesto tra l'altro dalle associazioni di categoria dei costruttori edili.
Dopo l'enunciazione delle finalità di cui al comma 1, il comma 2 reca talune modifiche al testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare, si dispone che le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria siano eseguite contestualmente e in maniera coordinata con gli interventi principali a carico del titolare del permesso di costruire. La disposizione sostituisce poi gli articoli 20 e 21 del testo unico in materia rispettivamente di procedimento per il rilascio del permesso di costruire e di intervento sostitutivo regionale nei confronti dell'amministrazione comunale competente del rilascio del permesso medesimo. Fa presente che in questa sede si limiterà a segnalare solo la novità di maggior rilievo costituita senz'altro dall'introduzione del silenzio assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in luogo del silenzio-rifiuto attualmente previsto, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, con contestuale adeguamento dei termini previsti. Con riferimento all'intervento sostitutivo regionale si prevede che esso sia disciplinato direttamente con legge regionale. La medesima disposizione novella anche l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, con l'introduzione di specifiche sanzioni nel caso di falsità nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la domanda di rilascio del permesso di costruire, ma si riduce a 30 giorni il termine per l'adozione di eventuali provvedimenti di diniego nel caso di SCIA in materia edilizia. Il comma 3 consente la trascrizione dei diritti edificatori nei registri immobiliari, tipizzando in tal modo il cosiddetto contratto di cessione di cubatura già utilizzato in via di prassi. Il comma 4 sempre nel quadro di una semplificazione degli adempimenti prevede che la registrazione dei contratti aventi ad oggetto beni immobili assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, eliminando quindi un adempimento a carico del privato. Il comma 5 semplifica la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, prevedendo che nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica può essere sostituita una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica

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in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. I commi 6 e 7 introducono l'obbligo di pubblicazione degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici nei siti internet dei Comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, semplificando quindi l'accesso di cittadini ed imprese a tali documenti. Il comma 8, novellando l'articolo 16 della legge n. 1150 del 1942, semplifica le procedure di attuazione dei piani urbanistici anche al fine di evitare duplicazioni, prevedendo che non è necessaria una ulteriore sottoposizione a Valutazione ambientale strategica (VAS) qualora non vi siano varianti rispetto al piano urbanistico che vi sia già stato sottoposto. I commi da 9 a 15 introducono disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di agevolare una politica di riqualificazione delle aree urbane degradate nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, consentendo alle Regioni di provvedere, con proprie leggi, ad autorizzare aumenti di volumetria, variazioni delle destinazioni d'uso, e modifiche alla sagoma degli edifici. In tale quadro, desidera richiamare il comma 10, che precisa che gli interventi di riqualificazione non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria, e il comma 11 che dispone che detti interventi devono comunque rispettare le vigenti normative sugli standard edilizi, con particolare riferimento a quelle antisismiche. Ricorda anche il comma 13, che introduce alcune semplificazioni fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino della materia, prevedendo in particolare il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali anche con riferimento alle previsioni relative alle destinazioni d'uso, purché siano compatibili o complementari e la sottrazione alle competenze del Consiglio comunale dell'approvazione dei piani attuativi compatibili con gli strumenti urbanistici generali, trasferendo la relativa competenza alla Giunta comunale. Il comma 14 contiene una clausola di cedevolezza prevedendo che, scaduto il termine per l'adozione delle leggi regionali, sono immediatamente applicabili alle Regioni a Statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione. In tal caso, la volumetria aggiuntiva può essere realizzata in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sull'esercizio dell'attività edilizia. Analogamente a quanto previsto al comma 10, gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria. Il comma 15 proroga dal 1o maggio al 1o luglio 2011 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, che prevede l'aumento degli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative per mancato accatastamento, nonché la devoluzione del 75 per cento del predetto importo al comune ove è ubicato l'immobile interessato.
Con riferimento ai profili finanziari, ed in particolare di quantificazione, osserva che, al fine di escludere effetti onerosi per le pubbliche amministrazioni interessate dalle procedure autorizzative in esame, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ai seguenti profili.
Con riferimento al comma 2, n. 2), andrebbe chiarita la portata applicativa della disposizione che pone a carico del titolare del permesso di costruire l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria nel caso in cui il permesso sia rilasciato nell'ambito degli strumenti attuativi o di atti equivalenti. Poiché l'attuale procedura autorizzatoria, che ha valenza di carattere generale, prevede l'obbligo, per il titolare del permesso di costruire, di corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione

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sia primaria sia secondaria, andrebbe confermato che i corrispettivi dovuti dal titolare del permesso siano calcolati in modo da prevedere la copertura integrale delle opere di urbanizzazione che restano a carico dell'ente pubblico, incluse quelle di urbanizzazione secondaria.
Con riferimento al comma 2, n. 3), andrebbe chiarito il coordinamento fra gli attuali obblighi di pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire e la norma con cui viene introdotto il principio del silenzio-assenso per il medesimo rilascio. Infatti l'articolo 16 del Testo unico in materia edilizia, sopra richiamato, stabilisce - in altra parte non modificata dal testo in esame - che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire. Andrebbe quindi chiarito in quale fase del procedimento potrà avvenire la corresponsione del contributo nel caso di permesso acquisito tramite silenzio assenso. Ciò al fine di non pregiudicare l'effettiva corresponsione del contributo nella misura attualmente prevista dalla normativa in vigore.
Riguardo alla norma che estende al settore edilizio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si osserva che il testo in esame stabilisce termini di adozione degli atti amministrativi significativamente abbreviati rispetto a quelli introdotti dal decreto-legge n. 78 del 2010 per la generalità delle procedure sottoposte a SCIA. Andrebbe pertanto acquisita conferma dal Governo - anche alla luce della prima esperienza applicativa della normativa che ha introdotto la SCIA- che tale istituto, nelle modalità disciplinate dal testo in esame, non possa determinare effetti finanziari onerosi per le competenti amministrazioni. A tal fine andrebbe confermato, in primo luogo, che le amministrazioni competenti possono effettivamente dare attuazione agli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a normativa vigente; in secondo luogo che l'applicazione dello strumento della SCIA non determina il venir meno, per le amministrazioni interessate, di introiti derivanti dal pagamento di diritti di istruttoria e di tariffe in misura corrispondente a quella in precedenza corrisposta per il rilascio delle autorizzazioni. Con riferimento alla norma di cui al comma 3, volta a promuovere la tipizzazione dei contratti per il trasferimento di diritti edificatori, appare utile acquisire elementi informativi circa il regime fiscale al quale sarebbero sottoposte le cessioni di cubatura, anche con riferimento alla spettanza dei relativi introiti ed alla titolarità dell'accertamento e della riscossione. Più in generale, osserva che la disciplina in materia di diritti edificatori potrà formare oggetto di compiuta valutazione, anche nelle sue implicazioni di carattere finanziario, soltanto nell'ambito del complessivo quadro normativo definito dalle discipline regionali e dalla conseguente pianificazione territoriale ed urbanistica. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo. In ordine ai commi 6 e 7 (obbligo di pubblicazione, sui siti internet dei comuni, degli allegati tecnici degli strumenti urbanistici), al fine di escludere - in coerenza con quanto prescritto dalla specifica clausola di neutralità finanziaria - possibili effetti onerosi, andrebbe chiarito se le amministrazioni comunali già dispongano delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per adempiere al predetto obbligo. Con riferimento, infine, al comma 15, ricorda che la disposizione oggetto della proroga è contenuta nella disciplina con cui è stata introdotta la cedolare secca sugli affitti. In tale contesto, l'aumento della misura delle ammende - al quale non sono stati a suo tempo ascritti, dalla relazione tecnica, effetti diretti di incremento del gettito - è stato tuttavia finalizzato, secondo la stessa relazione tecnica, a realizzare un'emersione di base imponibile che concorre a determinare l'effetto finanziario complessivo della norma. Andrebbe quindi valutato se il rinvio disposto dal testo possa parzialmente pregiudicare il sostanziale equilibrio finanziario ascritto alla nuova disciplina nell'anno in corso.

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L'articolo 6 reca disposizioni volte ad introdurre semplificazioni per ridurre gli oneri gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.
In particolare il comma 2, lettera a), reca talune novelle al Codice in materia di protezione di dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 anche al fine di eliminare gli appesantimenti connessi ad una non sempre corretta trasposizione della normativa comunitaria. In primo luogo si dispone la sottrazione, all'ambito di applicazione del richiamato Codice, dei dati personali relativi a persone giuridiche nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativo-contabile di cui all'articolo 34, comma l-ter, come modificato dal presente decreto. Viene quindi modificato anche l'articolo 13 del Codice, eliminando l'obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae ad un determinato soggetto pubblico o privato, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26 del Codice in tema di consenso preventivo e di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in caso di invio spontaneo dei curricula. È quindi disposta anche la modifica dell'articolo 34 del Codice, stabilendo che, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituita da un obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento. Si modifica infine, l'articolo 130 del Codice al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali, consentendo quindi il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La lettera b) del comma 2 introduce l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni un elenco degli atti e documenti da produrre a corredo di ciascun procedimento amministrativo ad istanza della parte, precisando che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente.
La lettera c) del medesimo comma 2 abroga l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con lo scopo di eliminare i nuovi costosi adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di GPL.
Le disposizioni di cui alla lettera d) sono volte ad incrementare l'utilizzo delle modalità telematiche nell'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle ASL. In particolare, viene consentito, infatti, il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica. Rileva che la diffusione di tali strumenti potrà consentire sicuramente di effettuare importanti risparmi per le amministrazioni pubbliche, liberando risorse per lo sviluppo dell'economia.
La lettera e) semplifica la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del trasporto eccezionale su gomma, introducendo l'autorizzazione periodica da rilasciare con modalità semplificate.
La lettera f) del comma 2, introduce talune modifiche all'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea In particolare, si estende a regioni, province e comuni l'attività di misurazione degli oneri gravanti sulle imprese

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nelle materie di propria competenza, istituendo presso la Conferenza unificata, ai fini del coordinamento della misurazione e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, un Comitato paritetico formato da dodici membri, di cui sei sono designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, gli altri sei sono designati dalla Conferenza unificata, rispettivamente tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Il comma 3 estende anche la misurazione degli oneri amministrativi ai settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti, le quali operano nell'ambito dei propri ordinamenti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento agli effetti finanziari, rileva preliminarmente che la relazione tecnica, con riferimento all'insieme delle norme recate dall'articolo in esame, afferma che le stesse non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica trattandosi esclusivamente di disposizioni procedurali. La relazione tecnica prosegue affermando che qualora fossero previste attività della pubblica amministrazione, le medesime rientrano nei compiti istituzionali e devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Con specifico riferimento alle norme di cui al comma 2, lettera d), relative alle transazioni finanziarie on line con le ASL la relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le modalità tecniche, che dovranno essere adottate per l'attuazione della norma, saranno definite in modo da garantire il rispetto della clausola di invarianza contenuta nella disposizione.
In merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, il rispetto della clausola di neutralità è condizionato anche dalle modalità attuative che saranno individuate in via amministrativa. Pertanto, in assenza di indicazioni su dette modalità attuative, non si dispone di elementi volti a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto conto degli adempimenti che la norma implica per le pubbliche amministrazioni interessate. In proposito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi dal Governo. Osserva, inoltre, che la norma attribuisce agli utenti del Servizio sanitario nazionale il diritto a ricevere a domicilio copia cartacea del referto medico. Andrebbe quindi precisato come la disposizione possa essere attuata senza maggiori oneri tenuto conto, tra l'altro, che non viene espressamente posta a carico degli utenti la relativa spesa per tariffe postali. Con riferimento alla possibilità di effettuare i pagamenti on line e di ricevere i referti medici in modalità digitale, appare utile che siano fornite indicazioni circa l'attuale livello di automazione dei servizi delle ASL ed i programmi di investimento previsti nei prossimi anni anche al fine di accertare che l'attuazione delle norme in questione possa essere disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 2, lettera f), ed al comma 3, in materia di riduzione degli oneri amministrativi, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le modalità operative adottate al fine di escludere l'insorgenza di oneri connessi con il funzionamento del Comitato paritetico: a tal proposito rilevo che la norma reca un'apposita clausola atta ad escludere la sussistenza di spese per la remunerazione dei componenti il Comitato. Tuttavia, la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto dell'asserita neutralità finanziaria, con specifico riferimento alle dotazioni strumentali e alle modalità operative connesse al funzionamento del Comitato.
Degli articoli 7 e 8 ha parlato il collega Fugatti, relatore per la VI Commissione, passa quindi ad esaminare l'articolo 9, intitolato significativamente «scuola e merito», volto a favorire la tempestiva individuazione ed attuazione di progetti strategici per la promozione degli investimenti nella ricerca, attraverso la stipula, da

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parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi contratti di programma. I commi da 3 a 16 prevedono e disciplinano quindi l'istituzione di una Fondazione per il merito per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010. La Fondazione per il merito dovrà elaborare, mediante un test nazionale, una graduatoria di studenti meritevoli che potranno accedere ai prestiti a tassi vantaggiosi erogati dalla Fondazione (buoni di studio), nonché ai finanziamenti accordati dal sistema bancario e garantiti dalla medesima Fondazione. In tale sistema, la Fondazione impiegherà le risorse proprie principalmente per concedere garanzie ed effettuare accantonamenti relativi ai prestiti erogati. I commi da 17 a 21 dettano disposizioni in materia di personale scolastico, con particolare riferimenti all'adozione di un piano triennale di assunzioni per il personale docente ed ausiliario della scuola ed in materia di aggiornamento delle graduatorie.
Fa presente che, con riferimento ai profili finanziari, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento ai primi 3 commi dell'articolo in esame, nel presupposto che non risulti alterata, rispetto alle previsioni tendenziali, la dinamica di cassa ed il conseguente riflesso sui saldi di finanza pubblica delle somme utilizzate. In proposito andrebbero acquisite indicazioni dal Governo.
Con riferimento all'istituzione della Fondazione per il merito, osserva che, pur essendo gli oneri recati dalle norme configurati come limiti di spesa, andrebbero forniti alcuni chiarimenti anche al fine di valutare la relativa congruità della relativa stima. Il comma 15 autorizza per l'anno 2011 la spesa di 9 milioni di euro a favore del Fondo per il merito di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 240 del 2010. Sembrerebbe, pertanto, che tale autorizzazione di spesa consenta di perseguire tutte le finalità del Fondo. A tale riguardo, rileva che la limitazione all'esercizio 2011 dello stanziamento per l'attività del fondo sembrerebbe correlata alla natura rotativa di tale strumento finanziario oltre che alla possibilità di acquisire altre fonti di finanziamento. In proposito appare opportuna una conferma. Quanto alle attività della Fondazione, rileva che per lo svolgimento delle medesime viene previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2011 destinato alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione ed un ulteriore stanziamento permanente di 1 milione di euro dal 2011 a favore della Fondazione stessa. Sarebbe opportuno chiarire se il finanziamento annuale sia idoneo a coprire per intero i costi di funzionamento (canoni, attrezzature, personale e quant'altro) e quelli derivanti dalle attività demandate alla fondazione, ivi compresi, gli oneri connessi al coordinamento delle prove nazionali standard previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 240/2010.
Quanto al comitato consultivo previsto dal comma 5, lettera b), che sostituisce quello indicato dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 240 del 2010, pur prendendo atto della clausola di invarianza, si rileva che non viene espressamente esclusa la corresponsione di compensi o rimborsi. Inoltre la relazione tecnica non reca indicazioni circa le risorse con le quali si farà fronte alle esigenze operative del Comitato.
Con specifico riferimento alla concessione di finanziamenti da parte della fondazione, rileva che il comma 10 dispone che detti finanziamenti «integrano i requisiti» previsti dall'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24 del decreto-legge n. 269 del 2003, disposizioni queste che riguardano la gestione separata della Cassa depositi e prestiti. Fa presente che non appare chiara la portata di tale rinvio: in particolare, andrebbe precisato se il richiamo delle citate disposizioni del decreto-legge 269/2003 sia volto esclusivamente ad estendere ai finanziamenti erogati ai sensi della norma in esame la garanzia statale e lo specifico regime di esenzione fiscale previsto dalla normativa sulla Cassa depositi e prestiti, ovvero se sia diretto a prevedere un coinvolgimento della stessa Cassa nelle operazioni di finanziamento

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gestite dalla Fondazione. Più in generale, andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire se, ed eventualmente secondo quali modalità, possano determinarsi forme di indebitamento del nuovo organismo nei confronti del settore degli intermediari finanziari. Andrebbe inoltre verificato se possano determinarsi i presupposti per l'eventuale inserimento della Fondazione nel settore delle pubbliche amministrazioni sulla base del sistema contabile europeo. Ciò al fine di valutare eventuali riflessi sul debito pubblico, sia in relazione alle forme di finanziamento dell'attività dell'organismo, sia in considerazione del regime di garanzia sui prestiti da esso erogati.
Con riferimento al comma 17, relativo al piano triennale di assunzioni di personale nella scuola, in merito ai profili di quantificazione, osserva che l'assenza di effetti onerosi, affermata dalla relazione tecnica, deriva presumibilmente dalla necessità - che sussiste indipendentemente dall'intervento normativo in esame - di ricorrere annualmente all'utilizzo di quote di personale per esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente. Ciò premesso, appare comunque utile disporre di indicazioni in ordine all'entità del contingente di personale che si prevede di includere nel piano triennale di assunzioni, anche con riferimento alla ripartizione annuale, alle qualifiche di personale ed ai diversi gradi di istruzione.
In ordine alla disposizione che prevede la possibilità di una retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA, osserva che tale previsione - consentendo l'immissione in ruolo con un'anzianità maggiore - potrebbe determinare un incremento della spesa in relazione sia alla più elevata retribuzione da riconoscere al personale sia agli effetti sul trattamento previdenziale. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo, anche al fine di chiarire i possibili effetti emulativi della disposizione in relazione a categorie di personale assimilabili. Per le medesime finalità, potrebbe inoltre risultare utile che siano esplicitate le ragioni poste alla base della retrodatazione prevista dal testo. Non ritiene, invece, di formulare osservazioni sulle restanti disposizioni dell'articolo 9.
L'articolo 10 reca quindi semplificazioni per il rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini. In particolare, i commi da 1 a 5 dispongono l'introduzione della Carta di identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni.
Il comma 6 completa una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008, che prevede l'obbligo per l'Ufficio di anagrafe di ciascun Comune di comunicare all'Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini , introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento. Il comma 7, al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto, chiarisce che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime del terrorismo deve provvedere l'INPDAP. I commi 8, 9 e 10 dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso. I commi da 11 a 28 dettano disposizioni in tema di gestione delle risorse idriche ed organizzazione del servizio idrico, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche.
Con riferimento ai profili finanziari, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il comma 1, che conferisce l'attività di «emissione» della carta d'identità elettronica (CIE) al Ministero dell'interno, configura - in termini più ampi di quanto previsto dalla previgente normativa - il citato dicastero quale centro di funzioni che, nell'ambito del procedimento di adozione della CIE, sono

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attualmente svolte da altri soggetti, quali i Comuni e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Sul punto, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione e di escludere, pertanto, l'insorgere di effetti indiretti per la finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito alla possibilità, da parte del Ministero dell'interno, di svolgere complessivamente le funzioni di emissione della CIE nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La richiesta di chiarimenti appare, altresì, necessaria anche in relazione alle norme (commi 2-3) che dispongono la progressiva unificazione della CIE con la tessera sanitaria (TS) su un unico supporto. In merito alla norma che prevede il rilascio gratuito del documento unificato (CIE-TS) (comma 3) si evidenzia che la disposizione determina il mancato introito dei corrispettivi posti, a normativa vigente, a carico dei richiedenti la CIE e che sono destinati alla copertura dei costi di produzione della medesima carta. Sul punto ritengo opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento ai commi da 8 a 10, relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che, pur considerato che la modifica - in via transitoria - del procedimento concorsuale per l'accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco (commi 8 e 9) opera nell'ambito del numero di posti annualmente disponibili - in base a quanto previsto a legislazione vigente in riferimento al periodo 31 dicembre 2008-31 dicembre 2010 - e non incide sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli effetti finanziari derivanti dai disposti passaggi di qualifica - nel numero di posti disponibili quantificati nella relazione tecnica - siano già scontati sui tendenziali di spesa. Fa presente di non avere nulla da osservare, infine, in merito al comma 10 che dimezza, rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, la durata dei corsi di formazione che saranno attivati nel triennio 2011-2013, per l'accesso alle attività operative.
Con riferimento ai commi da 11 a 27, relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, in merito ai profili di copertura segnala che, riguardo alla formulazione del comma 24, lettera b), la previsione che le norme abbiano carattere di prima applicazione non appare coerente con l'indicazione di una un'autorizzazione di spesa a carattere permanente. Non appare, inoltre, chiaro, se la dotazione del Fondo, stabilita nella misura massima di 1 milione di euro, possa essere successivamente ridotta non solo sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) del medesimo comma o dei costi complessivi dell'Agenzia, come previsto dalla norma, ma anche dalla ricognizione effettiva delle risorse previste dal comma 23.
Con riferimento al comma 25, che disciplina la prima applicazione delle disposizioni in esame, non appare chiaro il riferimento alle «risorse disponibili a legislazione vigente per l'intero Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» anziché a quelle relative alla Commissione sulla vigilanza delle risorse idriche.
In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, con riguardo ai compensi dei membri e al trattamento economico del Direttore generale dell'Agenzia, la relazione tecnica quantifica a regime un onere complessivo pari a 665.000 euro annui «in linea con quanto previsto per enti similari». Sul punto, considerato che la norma si limita a disporre che la determinazione dei compensi sarà effettuata con decreto ministeriale e che i medesimi saranno ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun membro dell'Agenzia, in quanto dipendenti di pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del trattamento economico di provenienza, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione in merito al regime giuridico/economico di base che verrà riconosciuto ai suddetti organi dell'Agenzia. Evidenzia,

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altresì, che la norma prevede anche la nomina di un membro supplente del Collegio dei revisori il cui compenso non è stato considerato dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere. Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo. Rileva, infine, che i commi 22 e 23 dispongono l'utilizzo presso l'Agenzia di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali. Sul punto, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito all'idoneità del ricorso a tale istituto di natura temporanea per sopperire a permanenti esigenze di strutturazione di un organismo pubblico di nuova istituzione ed, in particolare, se ciò non sia suscettibile di incidere, in termini di minore funzionalità, sull'assetto organizzativo delle amministrazioni d'origine, ponendo le condizioni per successive richieste di assunzioni.
L'articolo 11 reca la copertura finanziaria. In proposito, fa presente che il prospetto riepilogativo riporta gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica delle norme contenute nel provvedimento. Osserva che, per quanto riguarda il fabbisogno e l'indebitamento netto, l'effetto netto delle voci di entrata e di spesa indicate dal prospetto riepilogativo è pari a zero in ciascuno degli anni 2011-2014. Con riferimento, invece, al saldo netto da finanziare, si evidenzia un avanzo di 90 milioni di euro per il solo anno 2012 (ed un effetto neutrale nei restanti esercizi 2011, 2013 e 2014). La relazione tecnica afferma che l'articolo 11 prevede, al comma 1, l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica. Il successivo comma 2 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese) che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento, ivi compreso il rifinanziamento di cui al precedente comma. In particolare, alla lettera a) si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del decreto in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria segnala, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge finanziaria per il 2011 prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, fa riferimento a somme iscritte nel capitolo 7794 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il capitolo reca ancora una disponibilità pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, peraltro coincidente con la dotazione iniziale e coerente con la copertura prevista dalla norma in esame. Si segnala, tuttavia, che tali risorse hanno natura di conto capitale, come può desumersi anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento, mentre una parte degli oneri (quelli relativi agli articoli 8, comma 9, 10, comma 1 e 11, comma 1), per un importo pari a 35 milioni di euro, sono riconducibili a spese o minori entrate di natura corrente.
Inoltre, al fine di verificare la quantificazione degli oneri prevista dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e il suo allineamento temporale con la relativa copertura finanziaria, appare necessario che il Governo chiarisca l'entità delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg) per gli anni successivi al 2014, e se solo le disposizioni di cui alla suddetta norma determinino effetti finanziari negativi negli anni successivi al 2014.
Infine, segnala, con riferimento alla formulazione dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, che l'utilizzo con finalità di copertura delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, commi 5 e 11, deve intendersi riferito al comma 9 del suddetto articolo. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si riferisce solo agli anni dal 2011 al 2014.

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Passando quindi ad alcune considerazioni sui profili relativi alla quantificazione degli effetti finanziari di disposizioni di prevalente competenza della Commissione Finanze, segnala, con riferimento all'articolo 1, l'opportunità che il Governo chiarisca meglio alcune ipotesi sottostanti alla quantificazione realizzata dalla Relazione tecnica, in particolare per quanto riguarda la percentuale di incremento degli investimenti agevolabili che sarebbe indotta dalla disposizione.
Inoltre, con riferimento alla soppressione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 25, della legge di stabilità 2011, disposta dal comma 4 del medesimo articolo 1, evidenzia come la misura abrogata abbia esplicato i propri effetti nei primi cinque mesi del 2011. Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca se la vigenza della norma nei primi mesi dell'esercizio 2011 possa determinare il sorgere di eventuali pretese all'applicazione di tale misura.
Sarebbe altresì opportuno chiarire se i benefici previsti dall'articolo debbano intendersi erogabili all'interno di un limite di spesa.
Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 9, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente l'entità degli oneri, al fine di verificare l'effettiva attivazione della suddetta clausola.
Inoltre, con riferimento al ricorso al Fondo per le aree sottoutilizzate nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto agli oneri previsti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva utilizzabilità delle risorse iscritte nel suddetto Fondo senza pregiudicare la programmazione già prevista per le stesse.
In merito ai profili finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 3, segnala l'opportunità che il Governo confermi che le entrate per diritti di superficie si configurano come sostitutive e non aggiuntive rispetto a quelle per canoni di concessione demaniale conseguibili a legislazione vigente.
Inoltre reputa opportuno chiarire, ai fini degli effetti sui bilanci delle amministrazioni locali territorialmente competenti, se il corrispettivo del diritto di superficie risulterebbe attribuito solo in parte alle amministrazioni locali, laddove invece queste ultime, sulla base della normativa vigente, risultano destinatarie dell'intero ammontare degli incassi derivanti dalle concessioni dei beni.
Per quanto riguarda la quantificazione degli effetti finanziari determinati dal comma 6 dell'articolo 3, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti riguardo alle modalità di finanziamento delle agevolazioni disposte dal comma.
In particolare, con riferimento alle agevolazioni in favore delle imprese dei distretti disposte alla lettera a) del comma, segnala come la norma non faccia alcun esplicito richiamo al limite di spesa determinato dalle risorse disponibili a legislazione vigente per il sostegno ai distretti produttivi, quantificate in 50 milioni di euro annui dall'articolo 1, comma 372, della legge n. 266 del 2005.
Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste alla lettera b), inerenti l'applicazione ai Distretti della normativa riguardante le zone a burocrazia zero, evidenzia come la disposizione preveda che agli eventuali relativi oneri a carico del Ministero dell'interno si faccia fronte a valere su una quota del fondo di cui al comma 2, alimentato con i corrispettivi del diritto di superficie, laddove la normativa che ha introdotto le zone a burocrazia zero non prevedeva l'emersione di oneri finanziari. Andrebbe inoltre chiarito se l'attribuzione dell'erario di una quota del fondo di cui al comma 2, prevista da tale disposizione con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno, si determini esclusivamente nel caso di emersione dei predetti oneri e abbia pertanto carattere eventuale, dovendosi, in assenza dei predetti oneri, ripartire il fondo in tre quote, spettanti rispettivamente alle regioni, ai comuni e ai distretti interessati.

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Con riferimento alle misure di cui alla lettera c), che prevedono l'apertura di sportelli unici nei Distretti, andrebbero forniti gli elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte agli impegni connessi alla realizzazione di tali adempimenti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione degli oneri recati dall'articolo 7, comma 2, lettera i), rileva l'opportunità che il Governo confermi che l'utilizzo della disposizione è comunque inibito a quei contribuenti che abbiano richiesto il rimborso dell'imposta a credito per la parte che eccede il limite massimo compensabile nell'anno solare.
Per quanto riguarda invece la lettera l) del medesimo comma 2 dell'articolo 7, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità che la disposizione determini uno slittamento degli accrediti dei versamenti all'esercizio successivo relativamente alle scadenze fissate negli ultimi giorni del mese di dicembre, con conseguenti effetti di cassa.
In merito agli effetti finanziari della lettera n), numero 1), del comma 2, la quale non è considerata dalla relazione tecnica e che sostanzialmente esclude dall'applicazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 gli atti di accertamento emessi anteriormente al 1o luglio 2011 e notificati successivamente a tale data, segnala l'opportunità di chiarire se essa possa determinare effetti di variazione del gettito a suo tempo ascritto al suddetto articolo 29, i quali si riferivano infatti agli atti notificati a decorrere dal 1o luglio 2011.
In merito ai possibili effetti sul gettito della lettera p), rileva come gli strumenti di pagamento il cui utilizzo esonera dall'obbligo di tenuta della scheda carburante non consentono l'univoca attribuzione del rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione: segnala pertanto l'esigenza di chiarire se tale circostanza possa risultare in qualche modo limitare eventuali controlli fiscali volti ad accertare comportamenti evasivi od elusivi, nonché di chiarire i profili applicativi della disposizione nel caso in cui il soggetto titolare di partita IVA non sia in grado di effettuare tutti i pagamenti utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento elettronici.
Con riferimento agli eventuali effetti finanziari della lettera r), ritiene possa essere opportuno chiarire se ed in quale misura esse possano determinare il venir meno di elementi informativi utili ai fini dell'individuazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di eventuali comportamenti elusivi da parte dei soggetti coinvolti nelle attività agevolate.
In merito agli aspetti finanziari delle disposizioni di cui ai numeri 1.1 e 2) della lettera u), rileva l'esigenza di chiarire se l'eliminazione dei limiti di importo al di sotto dei quali il beneficio della dilazione in sei rate costanti poteva essere concesso esclusivamente dagli uffici, su richiesta del contribuente e nell'ipotesi di situazioni temporanee di obiettiva difficoltà, possa determinare effetti di cassa negativi, in conseguenza dell'automatica rateizzazione degli importi dovuti.
Con riguardo agli effetti di gettito delle disposizioni di cui alle lettere da dd) a gg), considera utile che il Governo chiarisca meglio le modalità di calcolo e le ipotesi sottostanti la stima, operata dalla Relazione tecnica, degli effetti di perdita di gettito connessi alle minori plusvalenze da cessione fiscalmente imponibili che si realizzeranno, in connessione con la riapertura dei termini di rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, a decorrere dal 2015. Sebbene infatti la Relazione non quantifichi le minori entrate connesse alle minori plusvalenze realizzate, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge, contenente la clausola di copertura, indica invece, un onere annuo a decorrere dal 2015 di 28,3 milioni di euro, di cui solo 3,3 milioni di euro sono riconducibili ad altre disposizioni onerose di carattere permanente recate dal provvedimento.
In merito agli effetti finanziari dell'articolo 8, comma 2, segnala l'opportunità di precisare meglio la portata della norma,

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con riferimento al fatto che la facoltà di optare per l'applicazione di un regime tributario più favorevole interessa anche i dipendenti e collaboratori dell'impresa che ha scelto di optare per tale regime, ivi compresi i lavoratori residenti assunti dall'impresa in Italia.
Con riferimento agli effetti positivi di gettito della lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 8, i quali sarebbero determinati, secondo la Relazione tecnica, dall'emersione di sopravvenienze attive relative ai crediti smobilizzati in conseguenze dell'accelerazione delle procedure di concordato, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca se siano state considerate le limitazioni poste dalla vigente disciplina fiscale alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio con riguardo agli enti creditizi e finanziari.
In merito agli effetti finanziari del comma 4 dell'articolo 8, legati all'applicazione delle agevolazioni fiscali in favore dei nuovi Titoli di risparmio, i quali sono stimati dalla Relazione tecnica nei medesimi termini già indicati dalla Relazione tecnica relativa all'articolo 2, commi da 178 a 181, della legge n. 191, del 20009, soppressi dalla lettera g) del comma, ritiene opportuno verificare se non sia necessario aggiornare alcuni elementi posti a base della quantificazione, ad esempio tenendo conto che, ai sensi della norma abrogata, il beneficio fiscale era concesso con decreto ministeriale previa verifica delle finalità perseguite dalla norma, nonché del possesso degli ulteriori requisiti richiesti finalizzati ad evitare attività speculative, e che i tassi cui sono stati collocati dal Ministero dell'economia e delle finanze gli ultimi BTP (maggio 2011 con scadenza 2016) sono pari al 3,7 per cento e non, come indicato nella Relazione tecnica relativa ai predetti commi da 178 a 181, al 2,3 per cento.
In merito alla quantificazione degli effetti finanziari del comma 9 del'articolo 8, reputa opportuno che il Governo fornisca elementi circa la proiezione degli effetti netti della disposizione anche per gli anni successivi al 2014, in quanto l'effetto netto di maggior gettito rispetto alla normativa previgente, pari a 28,3 milioni di euro nel 2014, dovrebbe ridursi notevolmente dal 2015 per effetto del venir meno, a legislazione variata, del gettito delle principali imposte sostitutive.
Conclusivamente, rileva che il decreto-legge in esame utilizza a copertura del credito di imposta nel Mezzogiorno una quota dei Fondi FESR non utilizzati. Rileva che, su questo tema, i dati che pervengono dal Ministro per i rapporti con le regioni non sono dei migliori: dei fondi FESR tra il 2007 ed il 2010 la spesa si è fermata a 2,8 miliardi su 6 disponibili e riguardano le regioni dell'obiettivo Convergenza. La Campania deve ancora utilizzare 1,2 miliardi, la Sicilia 930 milioni, la Puglia 823, la Calabria 472, la Basilicata 123. Se si aggiunge il Fondo sociale (FSE), le cinque regioni devono ancora utilizzare 930 milioni. Evidenzia come occorra valutare se nel decreto possiamo accelerare le procedure di impiego già avviate dal Governo e se non occorra introdurre disposizioni che consentano di dirigere le risorse verso lo sviluppo delle imprese, evitando che la Commissione UE sollevi obiezioni. Ritiene opportuno ricordare che il Commissario europeo per gli affari regionali, nel ringraziare il Governo per la trasmissione del Piano per il Sud, ha sottolineato come in Italia non manchino i piani di rilancio, ma piuttosto la capacità di attuarli rapidamente. Il Commissario ha espresso apprezzamento per il Piano e ha ricordato che l'utilizzo delle ingenti risorse ancora non spese ai fini dello sviluppo delle regioni meridionali sarà considerato ammissibile solo se coerente con gli obiettivi definiti dal Quadro strategico nazionale. Evidenzia infine che, se la quota di finanziamento nazionale dei programmi comunitari è assoggettata al Patto di stabilità interno, questo ritarda l'assunzione degli impegni e l'erogazione dei pagamenti.
Con riferimento alla tenuta dei conti pubblici, sottolinea che le osservazioni sulla crescita dell'Italia nel 2011 elaborate dall'agenzia Standard & Poor, pur in presenza dell'apprezzamento del Fondo monetario internazionale e delle altre agenzie di rating sul sistema Italia e sulla tenuta

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dei conti pubblici ha immediatamente fatto crescere il differenziale relativo al collocamento dei titoli tra Italia e Germania, con un maggior costo del finanziamento del debito valutato in 7,5 milioni al giorno, e come sempre ha accresciuto i timori sul debito sovrano del nostro Paese. Si potrebbe osservare che Standard & Poor non ha tenuto in adeguato conto la crescita della produzione e degli ordinativi che sta registrando in questi mesi il comparto industriale. Ritiene che si possano sollevare perplessità sugli effetti economici e finanziari che le proiezioni delle agenzie di rating producono sulle economie reali e su quanto queste proiezioni possano essere in qualche modo «pilotate» in funzione di questo o quell'altro oscuro obiettivo, sia di breve che di lungo periodo. Fa presente tuttavia il problema persiste e considera positivo che il Ministro Tremonti abbia chiarito che la correzione dei conti pubblici prevista per i prossimi due anni sarà anticipata a luglio - 40 miliardi, 2,3 per cento del PIL, concentrati sulla spesa e solo in parte sulla riforma fiscale. Ricorda che nel 2012 scade il blocco della contrattazione dei dipendenti pubblici e dovrà essere ricontrattato il Patto sanitario con le regioni. Ricorda che il Documento di economia e finanza indica al 19,2 per cento del PIL la spesa sanitaria ed assistenziale per l'anno in corso e per gli anni prossimi. Considera questo un vero atto di fiducia; l'opposizione ha osservato che questo risultato è stato ottenuto anche tagliando diversi fondi, dal Fondo sociale al Fondo per le non autosufficienze, ma in realtà quel che occorre fermare sono alcuni automatismi che fanno crescere senza controllo la spesa sociale. Le spese per le prestazioni assistenziali sono dovute, quindi è corretto affermare che la lievitazione del welfare toglie risorse a qualsiasi altra spesa. Sottolinea, inoltre, come sia da contestare l'affermazione delle sinistre in base alla quale più welfare corrisponde a maggiore crescita: in realtà l'assistenza fiacca lo sviluppo, come sanno bene sulla propria pelle sia Grecia che Portogallo; quest'ultimo proprio la scorsa settimana ha tagliato del 10 per cento le pensioni superiori a 1.500 euro. Ricorda quindi, a titolo di esempio che la corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto il diritto alla pensione sociale ad un cittadino ecuadoriano da dieci anni in Italia, senza chiedersi come abbia fatto questa persona a vivere dieci anni senza redditi in un Paese come il nostro. Considerato che il 98 per cento degli extracomunitari detentori di licenza per lavoro ambulante non paga contributi previdenziali e che lo stesso si può dire per decine di migliaia di badanti, ritiene evidente che nel giro di pochi anni, se non si correrà ai ripari, arriveranno centinaia di migliaia di richieste di pensione sociale legalmente dovute, ma concettualmente non dovute in quanto derivanti da lavoro nero. Occorrerà, quindi, a suo avviso, riconsiderare agli automatismi dello stato sociale e soprattutto concentrarlo lì dove esso è in grado di aiutare le persone ad entrare nel mondo produttivo. In sostanza si tratta di spostarlo dai vecchi ai giovani. Sottolinea che tutto ciò riconferma per altra via quanto sostenuto dal Governo, dal Ministro Tremonti e da tutti gli osservatori economici, cioè che l'unica via d'uscita dall'attuale situazione di crisi è la crescita dell'economia e più specificatamente delle imprese e della produzione di beni.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, passando ad esaminare le disposizione del decreto-legge che interessano principalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come esse siano contenute negli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.
L'articolo 1 istituisce, per gli anni 2011 e 2012 ed in via sperimentale, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.
Ai sensi dei commi 2 e 3, il credito d'imposta spetta nella misura del 90 per cento degli investimenti, incrementali rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2010 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012

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(ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti effettuati negli anni 2011 e 2012), ferma restando comunque l'integrale deducibilità degli investimenti stessi.
Il credito deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In dettaglio, ai sensi del comma 2 e della lettera b), numero 5), del comma 3, il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g) h-ter) e h-quater) dello stesso articolo 17 (contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche).
In base alla lettera b), numeri 4 e 6), del comma 3, il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) , né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR, e non è altresì soggetto al limite annuale di 250.000 euro, previsto per l'utilizzo annuale dei crediti d'imposta dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Per quanto riguarda i profili soggettivi, ai sensi del comma 3, lettera a), possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.
L'ambito di applicazione della norma comprende:
1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 , nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;
3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Ai sensi del comma 1, secondo periodo, le Università e gli enti pubblici possono sviluppare i progetti finanziati anche in associazione (ovvero in consorzio, in joint venture) con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.
Il terzo periodo del comma 1 consente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di individuare con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori strutture finanziabili.
L'agevolazione prevista dall'articolo 1 assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), che è contestualmente soppresso dal comma 4 dell'articolo.
Al riguardo ricorda che la disposizione soppressa della legge n. 220 ha attribuito un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011.
Il comma 5 quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in 55 milioni di euro per l'anno 2011, 180,8 milioni di euro per

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l'anno 2012, 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 91 milioni di euro per l'anno 2014.
La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa.
L'articolo 2 istituisce un credito d'imposta in favore delle assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno effettuate nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge.
La misura è esplicitamente inquadrata dal comma 1 nell'ambito di una definizione sistematica, a livello europeo, della fiscalità di vantaggio in favore delle regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la decisione assunta nel corso del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, «Patto Euro plus», nel quale si prevede che «per assicurare la diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, saranno previsti strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo».
Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», aumentando il numero di dipendenti.
Per le definizioni di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» la disposizione fa riferimento all'articolo 2, numeri 18 e 19, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.
In particolare, per «lavoratore svantaggiato» si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Per «lavoratore molto svantaggiato» si intende invece colui il quale è privo di lavoro da più di 24 mesi.
Per ogni nuovo lavoratore assunto la misura del credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratore «svantaggiato», ovvero nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di assunzione di lavoratore «molto svantaggiato».
Ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti «all'arco temporale di cui al comma 1».
Nel caso di assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale (ma sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
A fini antielusivi il comma 4 prevede che il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare nello stesso periodo nelle società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto datore di lavoro.
In base al comma 5, per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a

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tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Anche in questo caso i lavoratori assunti con contratti part time, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Il comma 6 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro tre anni dalla data di assunzione e che esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Il comma 7 prevede la decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta, nei casi in cui:
a) il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'»arco temporale di cui al comma 1»;
b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) sono accertate in via definitiva violazioni non formali, sia alla normativa fiscale sia a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Al riguardo ritiene opportuno stabilire, nel caso di ipotesi di decadenza dal diritto al beneficio fiscale, le modalità di rimborso del credito d'imposta fruito dal contribuente.
Il comma 8 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione delle disposizioni di attuazione del credito d'imposta.
Al medesimo decreto è inoltre affidato il compito di definire i limiti di cofinanziamento del beneficio che ciascuna regione interessata dall'applicazione del credito d'imposta deve garantire, anche al fine di consentire l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei predetti fondi strutturali.
Il comma 9 definisce invece le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'articolo, che sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nelle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali, secondo i limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 8.
Sotto il profilo contabile le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e successivamente riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione prevede il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, provvede con proprio decreto ad una riduzione compensativa della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, riferendo in merito alle Camere.

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L'articolo 3 interviene, ai commi da 1 a 3, sulla disciplina dei beni del demanio marittimo con finalità turistico- ricreative.
In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere.
La disposizione precisa che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Si stabilisce altresì che la delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio.
Al riguardo ricorda che il diritto di superficie è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del Codice Civile, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui. In caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue, con la conseguenza dell'acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo.
Ai sensi della lettera b), il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione territorialmente competente, d'intesa con il Comune competente, nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;
La lettera c) definisce le modalità di costituzione e mantenimento del diritto di superficie, che è condizionato alla sussistenza di una serie di requisiti:
previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato e previo accatastamento delle edificazioni, e, per le edificazioni già esistenti, presenza di un titolo abilitativo valido;
nel caso di acquisizione del diritto da parte di un'impresa, adesione dell'impresa stessa a studi di settore elaborati dalla Agenzia delle entrate ed adempimento degli obblighi contributivi.

La lettera d) stabilisce che sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e che sono consentite le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione o ricostruzione delle edificazioni esistenti.
Ai sensi del comma 2, la violazione delle norme del comma 1 comporta l'acquisizione di diritto delle edificazioni alla proprietà del demanio e l'abbattimento in danno di colui che le ha realizzate.
In merito alla locuzione: «in danno di colui che le ha realizzate» considera opportuno chiarire se essa intenda che le spese per l'eventuale abbattimento sono a carico del soggetto che ha realizzato le opere.
La disposizione chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo: in proposito la relazione illustrativa precisa come da tale affermazione discenda che le concessioni demaniali vigenti proseguono sino alla loro scadenza, e che solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Fondo è ripartito annualmente in quattro quote, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in favore: della Regione interessata;

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dei Comuni interessati; dei Distretti turistico-alberghieri di cui al comma 4; dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno.
Il comma 3 dispone che l'attuazione delle disposizioni relative alla costituzione del diritto di superficie sulle aree inedificate formate da arenili, di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve comunque assicurare, specialmente nei casi di attribuzione di tale diritto ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione. La norma è prevista a salvaguardia dei valori costituzionalmente garantiti quanto alle esigenze del pubblico uso.
In riferimento a tale tematica rammenta che l'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera, modifica gli articoli 1 e 3 del decreto- legge n. 400 del 1993, sostanzialmente abrogando la norma che fissava la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni e ne prevedeva il rinnovo automatico alla scadenza.
Inoltre l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009 e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015.
Ricorda altresì come i citati interventi sulla normativa in materia di concessioni demaniali marittime fossero sostanzialmente motivati dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla direttiva 123/2006/CE in materia di servizi (cosiddetta «direttiva Bolkenstein»).
I commi da 4 a 6 introducono la figura dei Distretti turistico-alberghieri.
In particolare, il comma 4 prevede la possibilità di istituire nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri, al fine di: riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppare le aree ed i settori del Distretto; migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del comma 5 la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi , che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati.
Il comma 5 precisa inoltre che nei territori costieri di cui al comma precedente si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti.
Il comma 6 elenca le disposizioni agevolative e di semplificazione che si applicano nei Distretti turistico-alberghieri.
In dettaglio, la lettera a), primo periodo, prevede che alle imprese dei Distretti costituite in rete si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta
In merito alla formulazione della disposizione rileva come sia errato il riferimento normativo al contratto di rete, che

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è disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, anziché dal comma 4-bis e seguenti del medesimo decreto.
Inoltre segnala come il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, nel testo attualmente vigente, disponga già che alle reti delle imprese di cui al medesimo articolo 3 si applichino le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge finanziaria per il 2006, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
Il secondo periodo della stessa lettera a) prevede invece che alle imprese non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge finanziaria per il 2006.
In merito alla formulazione di tale ultima previsione segnala, qualora l'intenzione del legislatore sia quella di consentire anche alle imprese non costituite in rete di fruire dei predetti fiscali, l'opportunità di sostituire l'avverbio «altresì» con l'avverbio «comunque».
In merito alle disposizioni richiamate della legge n. 266 del 2005 ricorda che l'articolo 1, comma 368, determina una serie di disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi.
In particolare si prevede, in ambito tributario, che le imprese appartenenti al distretto possano optare per il consolidamento fiscale (secondo cui le società sono sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria).
Sul piano amministrativo si stabilisce la facoltà, per il Distretto, di svolgere talune funzioni quali l'esecuzione, in nome e per conto dell'impresa, degli adempimenti burocratici connessi con lo svolgimento dell'attività; si prevede, inoltre, il riconoscimento ai distretti della facoltà di stipulare negozi di diritto privato per conto delle imprese ad essi aderenti sulla base delle norme civilistiche che disciplinano il mandato.
Per quanto riguarda il profilo finanziario si contemplano interventi per agevolare l'accesso al credito, promuovere contenimento dei rischi e favorire la capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto, prevedendo innanzitutto forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società.
In materia di ricerca e sviluppo si prevede l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, cui è assegnato il compito di promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo provvedendo ad individuare a valorizzare e a diffondere nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali su scala sia nazionale sia internazionale.
La lettera b) qualifica i Distretti come «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, e prevede che ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43.
In merito rammenta che la lettera b) del comma 2 dell'articolo 43 consente ai sindaci territorialmente competenti di utilizzare le risorse in favore delle zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la «zona a burocrazia zero» e una delle zone franche urbane, mentre la lettera c) indica che le Prefetture, nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, devono dare priorità assoluta alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.
La lettera c) del comma 6 prevede l'attivazione nei Distretti di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso i quali le imprese del distretto possono: intrattenere rapporti per la risoluzione di qualunque

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questione di competenza propria di tali enti, presentare richieste ed istanze; ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale.
Le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici sono emanate con decreto interdirigenziale, per le questioni di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS, oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di competenza delle amministrazioni statali.
Si prevede inoltre per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS, gli sportelli unici assicurino controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.
In relazione alla formulazione del testo della lettera c), segnala l'opportunità di correggere secondo periodo della stessa lettera, sostituendo le parole: «nonché presentare» con le parole: «possono presentare».
Il comma 7 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005.
In particolare, la disposizione estende l'ambito di applicazione del Codice della nautica da diporto, che è attualmente circoscritta alla navigazione da diporto (cioè quella effettuata nelle acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro), anche alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003.
Si tratta, in sostanza, di navi che hanno scafo di lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche ed abilitate al trasporto di un massimo di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.
In merito alla formulazione della disposizione segnala come l'alinea del comma indichi, tra gli obiettivi della previsione normativa, anche quello di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, laddove invece le modifiche effettivamente apportate al Codice della nautica da diporto non intervengono sulla disciplina relativa alla realizzazione di pontili galleggianti.
Per quanto riguarda la formulazione letterale del nuovo comma 2 dell'articolo 1 del Codice della nautica da diporto, il quale prevede che si intende per navigazione da diporto quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003, evidenzia come l'utilizzo della parola «anche» potrebbe indurre a ritenere che sia ricompresa nella navigazione da diporto tutta la navigazione esercitata a scopi commerciali, e non solo quella esercitata mediante le navi di cui al citato articolo 3.
Il comma 8 contiene invece disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate.
In tale ambito la lettera a) del comma introduce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, al fine di prevedere che le strutture e gli ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, siano prioritariamente valutati, in sede di predisposizione del piano regolatore portuale, per l'utilizzo come approdi turistici (cioè destinati a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico), qualora ne ricorrano i presupposti
La lettera b) prevede che il procedimento di revisione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici sia effettuato in conformità ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, definiti dall'intesa raggiunta in

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sede di conferenza Stato - regioni in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009.
L'articolo 7, comma 1, non assume diretto rilievo precettivo, ma contiene il riepilogo degli interventi recati dall'articolo stesso, i quali sono complessivamente volte a ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e, più in generale, sui contribuenti.
In sintesi gli interventi riguardano:
unificazione dei controlli amministrativi in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente e previsione di una cadenza massima semestrale dei controlli, la cui durata non può superare quindici giorni;
abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicare annualmente i dati relativi a detrazioni fiscali per familiari a carico;
abolizione delle comunicazioni dovute all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni edilizie per cui si usufruisce della detrazione IRPEF del 36 per cento;
possibilità per i contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre fiscalmente l'intero costo delle singole spese, non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
abolizione dell'obbligo di comunicazione telematica al fisco in capo ai contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro, in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
esclusione dell'obbligo per i contribuenti di fornire informazioni che siano già in possesso del fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
possibilità di mutare la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione in richiesta di compensazione;
rinvio al primo giorno lavorativo successivo dei versamenti e degli adempimenti (telematici) che riguardano l'Amministrazione economico-finanziaria, in scadenza di sabato o in un giorno festivo;
innalzamento delle soglie per usufruire del regime di contabilità semplificata, a 400.000 euro per le imprese di servizi, e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
eliminazione dell'obbligo di compilare la cosiddetta «scheda carburante» in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
attenuazione del principio del cosiddetto «solve et repete», prevedendosi che, in presenza di una richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi dell'amministrazione, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e, comunque, fino al centoventesimo giorno successivo alla richiesta;
semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
abolizione, per importi minori, dell'obbligo di richiesta di ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
innalzamento a 10.000 euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
innalzamento a 300 euro dell'importo entro cui possono essere riepilogate in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello «F24 EP»;
fissazione al del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di

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somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
possibilità di rideterminare a fini fiscali il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Il comma 2 reca invece la disciplina specifica degli interventi elencati dal comma 1.
Le lettere a) e b) recano disposizioni volte a disciplinare i controlli di natura amministrativa nei confronti di alcune categorie di imprese, al fine di unificare il controllo amministrativo svolto in forma d'accesso da parte delle autorità competenti; esso dovrà effettuarsi al massimo con cadenza semestrale. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
La lettera a) introduce il principio di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati degli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa, ove siano disposti nei confronti della categoria delle «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese», così da ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle suddette imprese e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei loro confronti, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa.
Nel dettaglio, il numero 1) prevede, a livello statale, che con decreto di natura del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano disciplinate le modalità dei e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale per l'attività ispettiva). A tal fine si dispone di dare massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Il predetto decreto assicura inoltre che, a fini di coordinamento, ciascuna Amministrazione coinvolta informi preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza.
La norma prescrive inoltre che la Guardia di Finanza esegua gli accessi in borghese.
In merito alla formulazione di tale previsione osserva come il comma 1, lettera a) dell'articolo, preveda che gli accessi della Guardia di Finanza sono effettuati in borghese «per quanto possibile» (lasciando in merito un margine di discrezionalità al Corpo della Guardia di Finanza), rilevandosi pertanto l'opportunità di chiarire se la disposizione introduttiva prevalga o meno sulla specifica norma di cui al comma 2. lettera a), numero 1).
Il numero 2) prevede invece, a livello substatale, che gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ivi comprese le Forze di Polizia locali e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. In tale caso il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
Il numero 3) stabilisce che i predetti accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione, per periodi di tempo inferiori al semestre, mentre il numero 4) dispone che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1) a 3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.

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Il numero 5) esclude dall'applicazione delle norme di cui ai numeri da 1) a 4) i controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; i controlli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; i controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.
La lettera b) qualifica le disposizioni della lettera a) come attuazione di principi recati dalla Costituzione in materia di: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno, nonché come attuazione dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese.
La disposizione specifica inoltre che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adeguare la propria legislazione alle predette disposizioni, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Al riguardo segnala come la diminuzione da trenta a quindici a giorni del tempo massimo di permanenza degli ispettori presso i contribuenti non preveda il criterio della continuità del predetto tempo massimo. Conseguentemente, l'effettivo impatto positivo della norma diminuisce, alleviando solo in parte il carico burocratico determinato dalle verifiche sulle imprese.
Le lettere c) e d), modificando la disciplina degli accessi in materia fiscale, pone dei limiti alla permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di alcune categorie di contribuenti (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi); estendono le tutele in materia di accesso disposte dallo Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
In dettaglio, la lettera c), modificando l'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) limita a quindici giorni il periodo di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, per le verifiche svolte presso la sede di imprese in contabilità semplificata (cioè quelle il cui fatturato annuale non superi una determinata soglia, le quali non hanno l'obbligo di tenere alcune scritture contabili e sono sottoposte a specifiche regole in tema di determinazione del reddito imponibile e di accertamento) nonché presso i lavoratori autonomi.
La disposizione stabilisce inoltre che, anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
Le lettera d) stabilisce inoltre che le disposizioni in materia di accesso e verifiche previste dall'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente si applicano anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
Le lettere e) ed f) modificano la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni IRPEF.
In particolare, la lettera e), numero 1.1), elimina l'obbligo in capo ai soggetti IRPEF di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR ) al fine di potere usufruire dell'agevolazione.

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Il numero 1.2) elimina invece l'obbligo di effettuare con cadenza annuale la dichiarazione per le detrazioni per carichi di famiglia, consentendo al contribuente di fruire delle predette detrazioni previa presentazione di una sola dichiarazione iniziale, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti.
Il numero 2), aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 rende valide le suddette dichiarazioni per le detrazioni anche per i periodi di imposta successivi a quello in cui sono effettuate.
La lettera f) disciplina le sanzioni applicabili per l'ipotesi in cui il contribuente ometta di comunicare i mutamenti delle condizioni per usufruire delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, richiamando in proposito le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.066 euro per l'ipotesi di omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, ovvero per l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
La lettera g) prescrive l'adozione di regole di redazione degli atti normativi di rango secondario dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in modo tale da escludere la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, con l'eccezione delle informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti.
Tale prescrizione investe i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni; i provvedimenti delle agenzie fiscali; i provvedimenti degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
La lettera h) consente alle agenzie fiscali, agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. La mancata fornitura dei predetti dati costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile.
La lettera i) introduce la possibilità di modificare la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, in materia di dichiarazione dei redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, per utilizzare il credito in compensazione, mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. La disposizione specifica che la dichiarazione deve essere presentata, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
La lettera l) dispone, al fine di eliminare ogni residua incertezza in merito, che i termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
La lettera m) eleva a 400.000 euro, per le imprese di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione), i limiti dei ricavi entro i quali è possibile adottare la contabilità semplificata di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

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Rammenta in merito che le previgenti soglie massime per accedere al regime della contabilità semplificata erano fissate a 309.374 euro per le imprese che prestano in prevalenza servizi e 516,457 euro per le altre imprese; si ricorda altresì che rispetto alle imprese in contabilità ordinaria le imprese in contabilità semplificata non hanno l'obbligo di tenere alcune scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie) e sono sottoposte a specifiche regole in tema di determinazione del reddito imponibile e di accertamento.
La lettera n) interviene sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate contenenti l'intimazione al pagamento degli importi ivi stessi indicati, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha introdotto la possibilità che l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento sanzionatorio contengano anche l'intimazione al pagamento degli importi indicati negli stessi entro il termine di presentazione del ricorso (e siano pertanto immediatamente esecutivi), ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli.
In tale contesto il numero 1) della lettera n) dispone l'applicazione dell'accertamento esecutivo agli avvisi emessi a partire dal 1o luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (in luogo dell'applicazione agli avvisi notificati a partire dalla medesima data del 1o luglio 2011), differendo quindi l'operatività dell'esecutività immediata, con la conseguenza che gli atti emessi prima di quella data seguono il normale regime della riscossione, e non sono immediatamente esecutivi.
Il numero 2.1) estende tale disciplina anche all'accertamento dell'IRAP, oltre che delle imposte sui redditi e dell'IVA.
Per quanto concerne gli atti successivi all'accertamento, il numero 2.2) precisa che l'intimazione ad adempiere sia limitata ai seguenti casi:
invito ad adempiere - contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa - spedito dall'Amministrazione nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo dovuto a seguito di accertamento con adesione;
pagamento frazionato del tributo e dei relativi interessi in pendenza di processo, nei casi in cui sia prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie;
riscossione delle sanzioni.

Il numero 2.3) della lettera n) dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria comminata per l'ipotesi di ritardato od omesso versamento (prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997), non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti successivamente notificati.
Il numero 3) dispone invece la sospensione dell'esecuzione forzata ove vi sia richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ), fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.
La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Il numero 4) prevede che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di accertamento tiene luogo dell'esibizione dell'atto stesso, qualora l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
A tale riguardo evidenzia come la sospensione dell'esecuzione forzata su richiesta del contribuente fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione, comunque per

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un periodo non superiore a 120 giorni dalla notifica, permetta di spostare nel tempo gli effetti della norma, ma rischia di determinare problemi presso le Commissioni tributarie, a causa del probabile moltiplicarsi delle istanze di sospensione. A tale proposito appare utile un approfondimento della norma, al fine di venire incontro in termini più incisivi alle problematiche riscontrate dai contribuenti.
La lettera o) modifica le norme (recate dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010) che hanno introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto «spesometro»).
In particolare, sono esclusi dal predetto obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria.
La lettera p) esonera dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. La norma si fonda sulla considerazione che tali strumenti di pagamento sono idonei a consentire l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.
Le lettere q) ed r) semplificano le procedure per i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia.
La lettera q) elimina una serie di obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria (data di inizio lavori; copia della concessione, autorizzazione ovvero comunicazione di inizio dei lavori; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997; copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per i lavori condominiali; se i lavori sono effettuati dal detentore, estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo; dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori), e si prevede che il contribuente deve solo indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Il contribuente è inoltre tenuto a conservare ed esibire a richiesta degli uffici quei documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
La lettera r) abroga invece il comma 19 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che condiziona la possibilità di detrazione IRPEF delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
La lettera s) interviene sulla deducibilità dei costi concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce) da parte delle imprese in contabilità semplificata, prevedendo che le relative spese di competenza di due periodi d'imposta possano essere portati in deduzione nell'esercizio nel quale è stato ricevuto la fattura (e non, come previsto finora, alla data di maturazione dei corrispettivi).
La deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento probatorio non sia superiore a 1.000 euro. La disposizione si pone in deroga al dettato dell'articolo 109, comma 2, lettera b), del TUIR, il quale stabilisce, tra l'altro, che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, per quelle

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dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi
La lettera t) introduce una serie di disposizioni finalizzate a semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto.
In particolare, il numero 1) prevede l'abrogazione dell'articolo 32-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale disponeva che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento siano direttamente iscritti a ruolo da parte dall'Agenzia delle entrate, ove si tratti di somme dovute a titolo di contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, con successivo riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori.
Il numero 2) stabilisce che le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.
Il numero 3) mantiene ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento. La disposizione si applica ale somme dovute per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali, nonché per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.
Le lettere u) e v), attraverso alcune modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, intendono favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, la lettera u), numeri 1.1) e 2), consente al contribuente di rateizzare il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli fiscali (automatizzati e non), anche se di ammontare inferiore a duemila euro, senza l'obbligo di formulare preventiva istanza all'ufficio ed a prescindere dall'accertamento dello stato di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il numero 1.2.1) della lettera u) limita l'obbligo di prestare idonea garanzia solo se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro (non più, dunque, ove l'intero ammontare delle somme dovute sia superiore a tale cifra), mentre i numeri 1.2.2) e 1.3) specificano che, ai fini della quantificazione della garanzia rispetto alle somme dovute dal contribuente, deve essere dedotto l'importo della prima rata.
Il numero 3) della predetta lettera u) prevede altresì l'applicazione della disciplina della rateizzazione alle somme dovute a seguito di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, senza limiti di ammontare.
La lettera v) introduce invece la possibilità che le rate, fermo il numero massimo previsto dalla legge, siano di importo decrescente.
La lettera z) eleva da 10 milioni a 10.000 euro il limite di valore dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione - con il quale il contribuente può attestare l'avvenuta distruzione dei beni stessi, al fine di escludere l'applicazione della presunzione (prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

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n. 441 del 1997) secondo la quale si considerano ceduti a fini fiscali (in particolare, IVA) i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
La lettera aa) aggiorna il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili), apportando alcune semplificazioni in materia di annotazione delle fatture emesse e delle spese.
In particolare, il numero 1) eleva da 300.000 lire a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo mensile, nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
Analogamente il numero 2) eleva da 300.000 lire a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquistati, che possono essere annotate in un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
Il numero 3) estende l'applicazione del regime contabile semplificato (di annotazione in unico documento riepilogativo mensile) anche alle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
La lettera bb) semplifica le modalità dei versamenti effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24 enti pubblici (F24 EP).
In particolare, il numero 1), a partire dal 1o luglio 2011, accorpa al giorno 16 del mese le diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, prevedendo inoltre che, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il numero 2), considerate le difficoltà connesse all'introduzione delle procedure telematiche di versamento, modifica il comma 3 dell'articolo 32-ter del decreto- legge n. 185 del 2008, estendendo la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui i versamenti siano effettuati entro due mesi dalla scadenza (originariamente prevista solo per il periodo di imposta 2008), anche ai versamenti relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010. Si dispone inoltre la soppressione del riferimento normativo all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle sanzioni da applicare.
La lettera cc) reca una norma di natura interpretativa, volta a precisare l'ambito applicativo di alcune disposizioni che incidono sulle aliquote IVA e sulla misura dell'accisa applicata al gas naturale per combustione per usi civili, specificando che esse operano fino al limite di 480 metri cubi annui, con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.
La previsione è volta a superare le numerose incertezze applicative sorte con riferimento al trattamento tributario previsto per le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, confermando l'orientamento assunto in merito dall'Agenzia delle entrate, la quale, con le risoluzioni n. 108/E del 15 ottobre 2010 e n. 112/E del 22 ottobre 2010 ha precisato che il limite di 480 metri cubi annui, stabilito ai fini della fruizione dell'aliquota del 10 per cento, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Conseguentemente, in presenza di un impianto centralizzato, il limite deve

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essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato.
La lettera dd) disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.
In particolare, vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1o luglio 2011, in luogo del precedente termine del 1o gennaio 2010 e sono conseguentemente aggiornati i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima, che vengono fissati al 30 giugno 2011, in luogo della precedente data, fissata al 31 ottobre 2010.
In connessione con la lettera dd), la lettera ee) prevede, per i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
I soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono in alternativa chiedere, ai sensi della lettera ff), il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata. In tal caso il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.
La lettera gg) specifica che le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, contenute nella lettera ff), si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.
L'articolo 8, comma 1, attraverso due modifiche agli articoli 54 e 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, modifica l'ambito di applicazione dei contratti di inserimento, con riferimento alle lavoratrici.
Al riguardo ricorda che il contratto di inserimento costituisce una specifica tipologia contrattuale, di durata non inferiore a 9 e non superiore a 18 mesi (in alcuni casi a 36 mesi), alla quale è connesso un progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. A tali contratti sono riconosciuti alcuni inventivi economici, quali l'attribuzione al lavoratore di una categoria di inquadramento non inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
In particolare, la modifica recata dal comma 1 prevede che tale tipo di contratto possa essere applicato non più, genericamente, alle donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile, ma, più specificamente, quando tali lavoratrici siano prive di impiego retribuito da almeno sei mesi.
Inoltre la modifica aggiorna il riferimento al Regolamento della Commissione europea n. 808/2008, in materia di aiuti di Stato.
Il comma 2 amplia l'ambito applicativo del regime fiscale di «attrazione europea», previsto dall'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che consente alle imprese

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estere residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche di applicare, in luogo del regime tributario italiano, una diversa normativa fiscale scelta fra quelle esistenti all'interno della Unione per un periodo pari a tre anni), estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa.
Il comma 3 introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria, anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 270 del 1999
In dettaglio, la lettera a) prevede che i commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria.
Al riguardo ricorda che l'assuntore del concordato è il soggetto che si accolla in via principale, con estromissione del fallito o in solido con questo, tutte le obbligazioni nascenti dal concordato, con relativa cessione di tutte le attività e passività del fallimento.
La disposizione ha la finalità di accelerare, attraverso l'individuazione della predetta figura terza dell'assuntore, la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, facilitando la soddisfazione dei creditori.
La lettera b) prevede che il commissario liquidatore, in caso di mancata individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento.
La lettera c) reca invece una serie di integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999.
Il numero 1) inserisce in tale corpo normativo un nuovo articolo 50-bis, il quale disciplina la cessione di azienda o ramo di azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza, prevedendo che, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda il quale costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, se per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria è intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
Il numero 2) inserisce nell'articolo 55 un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che tra i criteri di definizione del programma, ci sia anche quello di assicurare la salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.
Il numero 3) prevede che gli articoli 50-bis e 55, come modificati dal decreto- legge, si applichino anche alle procedure in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il numero 4) sostituisce l'articolo 47, al fine di prevedere che l'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione siano determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre si prevede che i criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi, al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.
Il numero 5) aggiunge una lettera e) nell'articolo 56, con la quale si prevede

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che nel programma debbano esser indicati anche i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.
Il comma 4, il quale si inserisce sostanzialmente nell'ambito della normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno istituita dall'articolo 6-ter del decreto- legge n. 112 del 2008, autorizza l'emissione di specifici Titoli di risparmio per l'economia meridionale fiscalmente agevolati, con l'obiettivo esplicito di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e per sostenere progetti etici.
Ai sensi delle lettere a) e d), i titoli possono essere emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.
Ai sensi della lettera b) i nuovi strumenti finanziari:
hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi;
sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale;
possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa (quindi non tramite fondi d'investimento);
sono assoggettati alla disciplina contenuta nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che disciplina la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;
non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili che le banche possono emettere previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (e che possono essere computati nel patrimonio di vigilanza della banca), né costituiscono altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

La lettera c) applica ai predetti titoli le agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 (previste per obbligazioni e titoli similari, emessi da: banche, società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge e da enti territoriali), prevedendo in particolare, che sui relativi interessi si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento (invece dell'aliquota del 12,5 o del 27 per cento per cento prevista dal predetto decreto legislativo n. 239). Inoltre la disposizione specifica che gli interessi e gli altri proventi relativi ai titoli non concorrono alla determinazione del risultato della gestione individuale di portafoglio.
Ai sensi delle lettere d) ed e) l'ammontare nominale massimo delle emissioni non può superare i 3 miliardi di euro, eventualmente modificabile annualmente con decreto del Ministro dell'economia. Il limite massimo di emissione per ciascun gruppo bancario è invece fissato al 20 per cento del predetto importo nominale complessivo annuo, mentre per le singole banche non facenti parte di un gruppo bancario il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di titoli non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza del gruppo o della singola banca non facente parte di gruppi.
La lettera f) prevede che ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.
La lettera g) abroga i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009, i quali prevedono l'applicabilità delle

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agevolazioni del predetto decreto legislativo n. 239 del 1996 agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, nel limite di 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.
Il comma 5 novella, alle lettere a) e b), la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia.
La lettera a) apporta alcune modifiche al comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) volte ad eliminare la disposizione ivi contenuta che, nel prevedere l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, dispone la soppressione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pur mantenendone l'operatività nelle more dell'emanazione delle norme attuative dello stesso Fondo per la finanza d'impresa.
A tal fine viene soppresso il riferimento al Fondo di garanzia per le PMI, che, conseguentemente, non rientra più tra i fondi destinati a confluire nel Fondo per la finanza d'impresa e ad essere soppressi; viene conseguentemente introdotta una opportuna modifica formale per limitare la soppressione di cui al comma 847 al solo Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio; si aggiunge la qualifica di «finanziarie» alle operazioni di concessione di garanzia cui è volto il Fondo per la finanza d'impresa.
La lettera b) consente al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di razionalizzare della disciplina regolamentare del Fondo di garanzia per le PMI, di estendere la garanzia concessa dal Fondo anche ai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi e di differenziare le percentuali di finanziamento garantito e degli oneri della garanzia.
La disposizione precisa che le predette modifiche devono comunque assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
La lettera c) dispone in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, introducendo due nuovi commi da 361-bis a 361-quater nel corpo dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Il nuovo comma 361-bis destina al finanziamento agevolato delle imprese, con priorità per le PMI, fino al 50 per cento delle risorse che risultino inutilizzate alla data del 30 giugno 2011 e alla data del 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2012. Tali finanziamento avviene mediante l'intermediazione degli enti creditizi, anche attraverso meccanismi di condivisione del rischio creditizio, sulla base dei seguenti criteri:
l'intensità dell'agevolazione non può superare la quota di aiuti de minimis;
la durata delle agevolazioni non può superare i quindici anni, salvo per le iniziative infrastrutturali, per le quali il periodo non può superare i trent'anni;
il rimborso relativo alle spese di gestione è a carico delle imprese per il 50 per cento.

Il nuovo comma 361-ter definisce invece le risorse da intendersi come inutilizzate, che sono individuate nelle risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale; nelle le risorse destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione e quelle derivanti da rimodulazioni o rideterminazione delle agevolazioni concedibili; nelle risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati; nelle risorse provenienti da revoche comminate formalmente, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate

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dal CIPE o, se riallocate nell'anno precedente, per le quali si siano verificate le condizioni previste al periodo precedente.
Il nuovo comma 361-quater reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo inoltre la possibilità di definire ulteriori criteri e modalità attuativi dei commi 361-bis e 361-ter, mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia.
La lettera d) del comma 5, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, modifica le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura.
Ripeto alla disciplina previgente in materia, la quale stabiliva che la soglia oltre la quale l'interesse fosse da considerarsi «usurario» corrispondeva al tasso medio - risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale relativamente a ciascuna categoria di crediti - aumentato della metà, la disposizione in commento prevede invece che il tasso si considera usurario quando superi il tasso medio risultante dalla predetta rilevazione, aumentato di un quarto, cui viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La nuova norma stabilisce inoltre che la differenza tra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a otto punti percentuali.
Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, la modifica è volta a restituire margini di azione agli istituti di credito e agli intermediari abilitati, che incontrerebbero difficoltà a concedere finanziamenti senza superare le soglie stabilite dalla legge sull'usura nell'attuale congiuntura economica, in cui i tassi di mercato si sono mantenuti sostanzialmente bassi.
La lettera e) del comma 5 modifica l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, estendendo alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le società quotate titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 23-bis.
Le lettere f) e g) del comma 5 intervengono sulla disciplina concernente la modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari, recata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB (di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).
Nel dettaglio, la lettera f), aggiungendo un nuovo comma 2-bis nell'articolo 118 del TUB, dispone che le norme di tale ultimo articolo sulle modifiche unilaterali del contratto possano non essere applicate, in tutto o in parte, al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa, qualora vi sia un accordo tra le parti in tal senso.
Ricorda che il predetto articolo 118 stabilisce limiti alla facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, prevedendo che nei contratti a tempo indeterminato la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto può essere convenuta con clausola approvata specificamente dal cliente e qualora sussista un giustificato motivo. Per gli altri contratti di durata, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Inoltre si prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia comunicata espressamente al cliente secondo determinate modalità, con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
La lettera g) disciplina le modalità di applicazione del nuovo comma 2-bis ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese,

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stabilendo che banche e intermediari finanziari comunichino entro il 30 giugno 2011 le modifiche apportate ai contratti medesimi e che la modifica si intenda approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza possibilità di applicare oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica al cliente che ha esercitato il diritto di recesso.
I commi 6 e 8 disciplinano, rispettivamente, la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile e recano misure volte a semplificare la cosiddetta «portabilità» dei mutui.
In particolare, il comma 6 reca disposizioni volte a regolare la materia della rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario.
La lettera a) consente, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche:
stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
aventi un importo originario non superiore a 150.000 euro;
finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.

Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora siano presenti entrambe le seguenti condizioni:
al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro;
non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

In merito alla formulazione del testo, segnala come la disposizione contenga un erroneo riferimento alle condizioni di rinegoziazione del mutuo «di cui al comma 2 del presente articolo», che deve invece intendersi riferito alla lettera b) del comma 6.
La lettera b) disciplina le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione.
Essa assicura l'applicazione, in luogo del predetto tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati, ovvero non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra i seguenti: l'IRS (Interest Rate Swap ) in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo; se tale ultimo valore non è disponibile, si fa riferimento alla quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.
Il valore così calcolato viene maggiorato di uno spread pari a quello indicato nel contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso.
In sostanza, la nuova rata verrà calcolata in base al minore dei suddetti due tassi (IRS a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente) cui si aggiunge uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.
La lettera c) consente al mutuatario e al soggetto finanziatore di concordare, ai fini della predetta rinegoziazione, anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.
La lettera d) prevede che le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo rinegoziato continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.
La disposizione mantiene fermo il diritto del debitore a ottenere una riduzione proporzionale della somma dovuta, ogni

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volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, nonché la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).
Inoltre, le norme sulla rinegoziazione si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge n. 130 del 1999), al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La lettera e) dispone che qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, l'istituto cessionario ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Il comma 8 reca disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui.
La lettera a), modificando l'articolo 40-bis del TUB, estende l'operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti.
In connessione con la modifica recata dalla lettera a), la lettera b) apporta una modifica di coordinamento all'articolo 120-ter, comma 2 del TUB, eliminando la disposizione che prevedeva l'applicazione delle norme sulla cancellazione delle ipoteche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, la cui relativa disciplina è stata ricondotta al novellato articolo 40-bis.
La lettera c) apporta una serie di modifiche all'articolo 120-quater del TUB in materia di surrogazione dei mutui,
In dettaglio, il numero 1) della lettera c) introduce la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione ai fini dell'annotamento nei pubblici registri e demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, l'individuazione delle relative modalità di presentazione.
Il numero 2) novella la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, recata dal comma 7 dell'articolo 120-quater del TUB.
In particolare, sono precisati adempimenti e tempistica delle procedure di collaborazione - che coinvolgono il mutuante surrogante e il mutuante surrogato - volte a perfezionare tempestivamente la surrogazione, ovvero in modo tale da non incorrere nell'obbligo di risarcimento.
Per effetto di tali modifiche, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione - decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato - si precisa che l'avvio di tali procedure sarà effettuato a seguito dell'adozione, da parte del finanziatore surrogato, della delibera di mutuo.

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Viene inoltre precisato che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo.
Il numero 3) della lettera c) inserisce una lettera a-bis) nel comma 9 dell'articolo 120-quater, ai sensi della quale le disposizioni in materia di surrogazione dei mutui si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori - come definiti dall'articolo 121, comma 1, lettera b), del TUB- o micro-imprese.
La lettera d) apporta invece due modifiche al comma 7-quater dell'articolo 161 del TUB, il quale prevede che, per i mutui a tasso variabile e a rata variabile, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. In tale ambito la novella modifica un riferimento interno all'articolo 120-quater del TUB sostituendo il rinvio al comma 1 con quello al comma 3 del medesimo articolo. La modifica sembra volta a chiarire che la non applicazione degli onorari notarili riguarda l'atto di surrogazione.
Inoltre la novella prevede che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale sono stabilite modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione, sono anche definite le modalità con le quali la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore del registro degli atti immobiliari ai fini dell'annotazione sul medesimo registro.
Il comma 7 reca un complesso di disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, al fine di allineare l'esercizio del credito allo standard europeo.
Nel dettaglio, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 11 del 2010 (di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno - PSD) per quanto riguarda il momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento.
Si conferma la previsione secondo cui, dal momento della ricezione dell'ordine, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicuri l'accredito dell'importo sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
Viene altresì mantenuto il regime transitorio che consente di applicare, fino al 1o gennaio 2012 e su base consensuale, un termine di esecuzione diverso rispetto alla regola generale, ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro, comunque non oltre tre giornate operative.
Rispetto alla previgente formulazione della norma, si stabilisce che tale ultimo termine possa prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni su supporto cartaceo, senza limiti temporali, e non più solo fino al 1o gennaio 2012.
La lettera b) apporta una serie di modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Regio Decreto n. 1736 del 1933, volte a consentire la circolazione e il pagamento degli assegni anche in forma elettronica.
In dettaglio, il numero 1) della lettera b) introduce la possibilità di presentare al pagamento gli assegni bancari - anche in una stanza di compensazione - in forma elettronica, oltre che cartacea.
Il numero 2) modifica le condizioni per l'esercizio del diritto di regresso per assegni non pagati, al fine di tenere conto delle modalità di circolazione elettronica dei titoli. La norma prevede che il rifiuto del pagamento possa essere constatato, oltre che con atto autentico (protesto) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, anche con dichiarazione della Banca d'Italia, in qualità di gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, la quale attesti che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.

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Il numero 3) consente di effettuare il protesto o la constatazione equivalente anche in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento nella medesima forma.
Il numero 4) estende all'assegno circolare la possibilità di presentazione al pagamento in forma elettronica.
La lettera c) del comma 7 stabilisce l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle lettere d) ed e) del comma.
In particolare, la lettera d) prevede che con regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni sugli assegni.
La lettera e) affida alla Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del suddetto regolamento ministeriale, il compito di disciplinare con regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni primarie introdotte, nonché delle disposizioni secondarie di attuazione.
La lettera f) stabilisce che le modifiche introdotte al Regio decreto n. 1736 del 1933 entrino in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto regolamento della Banca d'Italia.
Il comma 9 apporta una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di tassazione di fondi immobiliari chiusi.
Al riguardo ricorda che il predetto articolo 32 ha introdotto una nuova definizione dei fondi comuni di investimento, volta sostanzialmente ad arginare il fenomeno dei cosiddetti «fondi veicolo», ossia quei fondi a ristretta base partecipativa costituiti principalmente con lo scopo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa, nonché l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica - a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi - al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa.
In dettaglio, la lettera a) abroga il comma 2 dell'articolo 32 del decreto- legge n. 78, che demandava l'emanazione delle disposizioni attuative del comma 1 ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro non ancora emanato.
La lettera b) introduce nel già citato articolo 32 un nuovo comma 3, il quale limita l'attuale regime di tassazione dei proventi derivanti dai fondi immobiliari, dettato dagli articoli 6, 8 e 9 del decreto- legge n. 351 del 2001, ai fondi partecipati esclusivamente dai seguenti investitori istituzionali:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR);
c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate dalla legge sulle fondazioni bancarie (articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999) nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

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h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

Al riguardo rammenta che il vigente regime tributario dei fondi immobiliari chiusi, definito dai citati articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge n. 351 del 2001, prevede sostanzialmente che tali fondi non siano soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive e che le ritenute operate sui redditi di capitale siano considerate a titolo d'imposta.
Ai fini IVA la società di gestione è soggetto passivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti, e l'imposta è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta, mentre gli apporti ai fondi, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, non si considerano inoltre cessioni di beni.
Per quanto riguarda l'imposta di registro, nonché le imposte ipotecarie e catastali, ai predetti atti di apporto si applica l'imposta nella misura fissa di 168 euro.
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge n. 351 sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20 per cento.
La lettera b) inserisce inoltre nel corpo dell'articolo 32 un nuovo comma 3-bis, in base al quale agli investitori «qualificati» diversi da quelli istituzionali, vale a dire coloro che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo, si applica un regime di tassazione per trasparenza.
La disposizione specifica che la base imponibile cui si applica il prelievo è costituita dai redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione e stabilisce le modalità di rilevazione e verifica della percentuale di partecipazione al fondo, tra cui sono computate anche le partecipazioni imputate ai familiari.
L'ultimo periodo del comma 3-bis chiarisce che per i soggetti «non qualificati», che cioè possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, nonché per i soggetti istituzionali precedentemente citati resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, ai sensi del quale la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20 per cento.
La lettera c) sostituisce il comma 4 del predetto articolo 32, stabilendo che i redditi dei fondi concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.
La disposizione specifica inoltre che i medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso alla ritenuta del 20 per cento, al momento della loro corresponsione.
Si prevede altresì che, in caso di cessione, le quote di partecipazione sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società familiari) e che il costo delle quote è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti.
Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del TUIR.
Si precisa infine che in caso di imputazione dei redditi dei fondi a soggetti residenti non si applica la ritenuta del 20 per cento di cui al già richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001.
La lettera c) inserisce inoltre nel già citato articolo 32 un nuovo comma 4-bis,

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il quale assoggetta i partecipanti «qualificati» (che a decorrere dal periodo d'imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza) ad un'imposta sostitutiva del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010.
Per tali soggetti è previsto che il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011, a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. Ai fini del versamento il partecipante è tenuto a fornire la provvista, ovvero, in mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.
La lettera d) sostituisce il comma 5 dell'articolo 32, consentendo alle società di gestione del risparmio di decidere, con delibera dell'assemblea dei partecipanti entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo comune d'investimento, qualora al 31 dicembre 2010 vi fossero partecipanti diversi dai soggetti istituzionali con una quota superiore al 5 per cento.
In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Inoltre si prevede che sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento, da versarsi, per ciascun anno di durata della liquidazione, entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
La lettera e) modifica il comma 5-bis dell'articolo 32, confermando la non applicazione della ritenuta del 20 per cento in caso di liquidazione e rende non imponibili i proventi fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva.
La lettera f), sostituendo il comma 9 dell'articolo 32, demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.
Il comma 10 modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, in materia di protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali.
Al riguardo rammenta come la previgente formulazione del predetto articolo 239 accordasse la tutela prevista dal diritto d'autore a tutte le opere del disegno industriale precedenti al 2001 che, a prescindere dalla registrazione, erano divenute, di pubblico dominio, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, «limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso». In tal modo la norma attribuiva tutela in via retroattiva ad opere del disegno industriale che erano decadute dalla protezione.

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In tale ambito la novella recata dal comma 10 limita la tutela alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione.
Analogo principio ispira la disciplina del regime transitorio di cui al secondo periodo dell'articolo 239, che accorda tale tutela alle sole opere di disegno industriale fabbricate o commercializzate nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, divenute di pubblico dominio prima di tale data a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, escludendo la tutela per le opere di pubblico dominio mai registrate.
Il comma 11 consente la cessione agli istituti finanziari dei crediti relativi ai pagamenti diretti effettuati in favore degli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune. La cessione è condizionata al fatto che l'operazione sia contabilizzata come sconto di crediti tra privati.
In merito al contenuto del comma rileva come le disposizioni europee menzionate non disciplinano la cessione di tali crediti, e come pertanto si possano sollevare dubbi circa la compatibilità della previsione con la normativa europea, anche alla luce dell'articolo 11 del reg. (CE) 1290/2005 sul finanziamento della PAC, secondo il quale, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dallo stesso regolamento sono versati integralmente ai beneficiari, obbligo confermato nel Reg. (CE) 885/2006 che, nell'allegato I (punto 2, lettera B sulle procedure di pagamento), impone all'organismo pagatore di adottare le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del richiedente e del suo rappresentante.
La disposizione deroga esplicitamente alla previsione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 727 del 1974, il quale stabilisce che i predetti crediti non sono cedibili per atto tra vivi.
In connessione con la previsione del comma 11, il comma 12 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di cessione dei crediti.
Nell'ambito dell'articolo 9, il quale, tra l'altro, istituisce, al comma 3, la Fondazione per il Merito, alla quale è affidata, ai sensi del comma 6, la gestione del Fondo per il merito degli studenti universitari istituito dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, nonché, ai sensi del comma 8, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard per l'accesso al predetto Fondo, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 10, il quale prevede che la Fondazione per il merito, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dal già citato articolo 4 della legge n. 240 del 2010, possa concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.
Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione, tale facoltà sarà esercitata dalla Fondazione attraverso l'erogazione di prestiti (buoni studio) a tassi vantaggiosi e il rilascio di garanzie sui finanziamenti accordati agli studenti dal sistema bancario.
La disposizione precisa, che a dette attività non si applicano le disposizioni del Titolo V del TUB, le quali disciplinano l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, riservandolo agli intermediari finanziari autorizzati che sono iscritti in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia.
Inoltre si dispone che i finanziamenti concessi dalla Fondazione integrano i requisiti propri dei finanziamenti che possono essere concessi da Cassa depositi e prestiti per ogni operazione di interesse economico generale prevista dallo Statuto

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sociale, attraverso l'uso della raccolta del risparmio postale assistita dalla garanzia dello Stato (e svolta in regime di gestione separata).
Attraverso il richiamo all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 2003, il comma prevede che i finanziamenti concessi dalla Fondazione sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Il comma 9 prevede che il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che da apporti del MIUR e del MEF, da ulteriori apporti dello Stato, e da risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati, anche da beni immobili concessi in comodato facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato; a tal fine di precisa che il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti.
Il comma 12 dispone inoltre l'esenzione totale da ogni tributo e diritto per gli atti tutti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione, e per gli atti di conferimento e di devoluzione alla stessa, che vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Nell'ambito dell'articolo 10 segnala invece il comma 4, il quale prevede che con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze, siano ridefiniti dei compiti e delle funzioni delle società per azioni in cui è stato trasformato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei) in relazione alle nuove disposizioni sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della carta stessa con la tessera sanitaria.
In tale quadro la disposizione prevede inoltre che il consiglio di amministrazione delle predette società sia rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile (tale ultima norma prevede la rieleggibilità degli amministratori, salvo diversa disposizione dello statuto, e la revocabilità degli stessi dall'assemblea in qualunque tempo).
Inoltre si prevede che lo statuto delle suddette società deve conformarsi, entro il medesimo termine di 45 giorni, alle previsioni relative alle società pubbliche di cui al comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 24 del 2007, ai sensi del quale gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato si adeguano ad una serie di disposizioni in materia di organi di amministrazione.
Al riguardo evidenzia come, sia per quanto riguarda la SOGEI, sia per quanto riguarda l'Istituto Poligrafico, la normativa vigente già preveda previsioni del tutto analoghe a quelle recate dal comma 4.
Rammenta infatti che l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2009, già prevede, al comma 11 che con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni del Poligrafico della Sogei, mentre il comma 12 prevede che il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile e che il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.
Ricorda quindi che il consiglio di amministrazione del Poligrafico è stato rinnovato da ultimo nel settembre 2009 e il Consiglio di amministrazione della Sogei è stato rinnovato da ultimo nell'ottobre 2009, entrambi per un triennio, sulla base dei relativi atti di indirizzo strategico del Ministero dell'economia.
La disposizione del comma 4 consente dunque l'anticipo del rinnovo dei vertici delle predette società.
Per quanto riguarda l'articolo 11, il quale reca la copertura degli oneri finanziari

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determinati dal decreto-legge, quantificati dal comma 2 in 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni per l'anno 2012 (che aumentano a 293,1 milioni, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188 milioni per l'anno 2013, 148,3 milioni per l'anno 2014 e 28,3 milioni a decorrere dall'anno 2015, rileva come la lettera a) individui la relativa copertura (per 100 milioni di euro nel 2011) attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 220 del 2010 (legge finanziaria per il 2011), che, come ricordato in precedenza, è soppresso dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge.
La lettera b) individua invece la copertura per gli altri anni a valere sulle maggiori entrate derivanti:
dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), recanti la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società;
dall'articolo 8, comma 5, recante misure varie relative, tra l'altro, alla disciplina del Fondo di garanzia per le PMI e del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, alla modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, nonché alle modalità di calcolo del tasso d'interesse rilevante ai fini della disciplina in materia di usura;
dall'articolo 8, comma 11, relativo alla disciplina della cessione dei crediti spettanti agli agricoltori beneficiari dei finanziamenti PAC.

In merito alla formulazione della lettera b) appare probabile che il richiamo dall'articolo 8, commi 5 e 11 (a cui la relazione tecnica non connette alcun effetto finanziario), ai fini dell'utilizzo a copertura degli oneri recati dal decreto, debba intendersi riferito al comma 9 del suddetto articolo 8, relativo alla modifica del regime tributario dei fondi immobiliari chiusi, al quale invece la relazione tecnica scrive un effetto di maggiori entrate.
Si riserva quindi di esprimere ulteriori considerazioni e di svolgere maggiori approfondimenti sul provvedimento nel prosieguo dell'esame.

Maino MARCHI (PD) con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, richiamando anche quanto riportato nella relazione tecnica e le osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, chiede al Governo di chiarire meglio la natura della disposizione ed i suoi obiettivi. Evidenzia in particolare che sarebbe opportuno precisare se la medesima è rivolta ad agevolare le imprese che investono nella ricerca ovvero le università che potranno maggiormente attrarre investimenti privati e se in definitiva si tratta di un intervento di politica industriale ovvero di politica universitaria.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come sia necessario che il Governo fornisca in modo puntuale i chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, richiamati anche nelle relazioni dei relatori. In particolare, nel rilevare come gran parte della copertura finanziaria del provvedimento sia affidata alle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), ritiene essenziale che il Governo fornisca puntuali chiarimenti sul loro impatto ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Ricorda, infatti, che in precedenti occasioni esse sono state considerate, ai fini del rispetto degli obiettivi europei, come entrate una tantum, non computabili ai fini del saldo infrastrutturale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.