CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2011
481.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il ministro della giustizia Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 12.40.

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.
C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace, C. 3829 cost. Contento e C. 4275 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 199 cost., C. 250 cost., C. 1039 cost., C. 1407 cost., C. 1745 cost., C. 2053 cost., C. 2088 cost., C. 2161 cost., C. 3122 cost., C. 3278 cost. e C. 3829 cost.).

Donato BRUNO, presidente, comunica di aver scritto, anche a nome del Presidente Bongiorno, al Presidente della Camera, secondo quanto convenuto nella seduta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite I e II di ieri, per chiedergli di valutare l'opportunità di disporre l'assegnazione alle Commissioni riunite I e II, al fine di un loro abbinamento al disegno di legge C. 4275, delle seguenti proposte di legge costituzionale, vertenti su materia identica a quella del disegno di legge, le quali erano assegnate alla sola I Commissione: C. 199 Cirielli ed altri: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati», C. 250 Bernardini ed altri: «Modifica dell'articolo 112 della Costituzione. Abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale», C. 1039 Villecco Calipari ed altri: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato», C. 1407 Nucara: «Modifiche agli articoli 87 e 97 e al titolo IV della parte seconda della

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Costituzione, concernenti il conferimento degli uffici direttivi superiori della magistratura, la composizione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, la perentorietà dei termini processuali e la determinazione dei criteri per l'esercizio dell'azione penale», C. 1745 Pecorella: «Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale», C. 2053 Calderisi ed altri: «Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia», C. 2088 Mantini: «Modifiche agli articoli 87 e 104 della Costituzione, in materia di nomina di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte del Presidente della Repubblica», C. 2161 Vitali: «Modifiche agli articoli 107 e 110 della Costituzione, in materia di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati», C. 3122 Santelli: «Modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione concernenti la magistratura e l'esercizio della giurisdizione», C. 3278 Versace: «Modifica dell'articolo 112 della Costituzione in materia di abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale» e C. 3829 Contento: Modifica degli articoli 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, concernenti l'ordinamento della magistratura».
Avendo provveduto nel pomeriggio di ieri il Presidente della Camera a riassegnare le suddette proposte di legge alle Commissioni riunite I e II, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Invita quindi i relatori ad integrare la relazione introduttiva con riguardo alle proposte di legge da ultimo abbinate.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, ricorda che la proposta di legge costituzionale Cirielli ed altri n. 199, aggiunge un comma all'articolo 111 della Costituzione, secondo il quale la vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge. Come emerge dalla relazione illustrativa, la proposta è volta ad introdurre, a livello costituzionale, il principio del risarcimento delle vittime dei reati.
Nello stesso ambito interviene la proposta di legge costituzionale Villecco Calipari ed altri n. 1039, che, modificando anch'essa l'articolo 111 della Costituzione, sancisce il principio secondo cui la legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda che la proposta di legge costituzionale Bernardini ed altri n. 250 modifica l'articolo 112 della Costituzione, sopprimendo, e in qualche modo regolamentando in modo diverso, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Il nuovo articolo 112 prevede infatti che ciascun procuratore generale presso la Corte d'appello stabilisce di anno in anno, per il proprio distretto di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale, in attuazione delle linee guida definite a livello nazionale dal Ministro della giustizia. Il Ministro illustra le linee guida, entro il 30 novembre di ciascun anno, in una relazione annuale al Parlamento.
Nel quadro delle priorità così definite, ciascun procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni stabilisce di anno in anno, per il proprio circondario di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, illustra la proposta di legge Nucara ed altri n. 1407, la quale modifica gli articoli 87, 97 e diversi articoli del titolo IV della parte II del Costituzione. L'articolo 1 attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nomina del Primo presidente e del Procuratore generale della Corte di cassazione.
L'articolo 2 introduce il principio di buon andamento ed imparzialità nell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia. In particolare, esso aggiunge un comma

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all'articolo 97 della Costituzione, secondo cui il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti e i procuratori generali presso ciascuna corte d'appello e i presidenti e i procuratori della Repubblica presso ogni tribunale ordinario assicurano e dispongono, nel proprio ambito di competenza e secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia secondo i criteri del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione; restano comunque ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e del Ministro della giustizia. Agli stessi soggetti è attribuita, in via esclusiva, la facoltà di esternazione sulle questioni riguardanti l'attività compiuta dal proprio ufficio giudiziario, fatti salvi i diritti dei terzi eventualmente danneggiati dalle dichiarazioni rese.
L'articolo 3 modifica la composizione del CSM, prevedendo che i componenti sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari, per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari e avvocati e per un terzo sono nominati dal Presidente della Repubblica, tra magistrati ordinari, professori universitari e avvocati. Viene invece meno la partecipazione di diritto al CSM del Primo presidente e del Procuratore generale della Corte di cassazione. In caso di impedimento il Presidente della Repubblica designa a presiedere la seduta del Consiglio un suo rappresentante, scelto, di volta in volta e secondo rotazione, tra i membri di nomina presidenziale; è dunque soppressa la previsione costituzionale sull'elezione di un vicepresidente. L'incompatibilità dei membri del CSM è estesa alle cariche di consigliere di Città metropolitana, provinciale e comunale.
L'articolo 4 aggiunge un comma all'articolo 105 della Costituzione, in base al quale, su richiesta del Governo o dell'Assemblea di una delle Camere, il CSM può rendere pareri su questioni relative all'ordinamento giudiziario.
L'articolo 5 modifica l'articolo 106 della Costituzione, introducendo, tra l'altro, il principio dell'elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti e dei procuratori generali presso le corti di appello ed i tribunali ordinari. In particolare, il nuovo articolo 106 prevede che le nomine dei magistrati di norma hanno luogo per concorso. Il Primo presidente della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera e del Senato. Il Procuratore generale della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica, sentito il Ministro della giustizia. I presidenti di corte d'appello, i procuratori generali presso ciascuna corte d'appello, i presidenti e i procuratori della Repubblica presso ogni tribunale ordinario sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le norme sull'ordinamento giudiziario. I magistrati nominati dal Presidente della Repubblica o eletti a suffragio universale restano in carica quattro anni e possono essere confermati e rieletti una sola volta. Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono i criteri di nomina e di elezione e le incompatibilità per i magistrati nominati o eletti, nonché i criteri per la loro sostituzione in caso di morte o di impedimento a svolgere le funzioni.
L'articolo 6 aggiunge un comma all'articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al Primo presidente, al Procuratore generale della Corte di cassazione, al presidente e al procuratore generale presso ogni corte d'appello, nonché al presidente e al procuratore della Repubblica presso ogni tribunale ordinario il potere di proporre dinanzi al CSM, ciascuno per le proprie competenze e con riferimento ai propri uffici giudiziari, l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari per violazione di legge o per mancato rispetto dei criteri di organizzazione degli uffici.
L'articolo 7 modifica l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione prevedendo la perentorietà di tutti i termini processuali civili, penali e amministrativi.
L'articolo 8 modifica l'articolo 112 della Costituzione, sopprimendo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e prevedendo che, fatti salvi i diritti della persona offesa, il pubblico ministero esercita

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l'azione penale secondo i princìpi e i criteri indicati annualmente da una Conferenza dei procuratori generali di tutte le corti d'appello, presieduta dal Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore per la I Commissione, descrive la proposta di legge costituzionale Calderisi ed altri n. 2053, che introduce nel titolo IV della Costituzione l'articolo 107-bis, che istituisce il procuratore della giustizia al quale sono attribuiti poteri indirizzati a rendere uniformi ed efficienti, sul territorio nazionale, le modalità di esercizio dell'azione penale e dei poteri d'indagine. Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni oggetto del provvedimento consentiranno di avere «un ordinamento degli uffici del pubblico ministero parzialmente gerarchizzato sull'intero territorio nazionale, idoneo a evitare i difetti di un'organizzazione irrazionalmente strutturata sulla base dell'«atomismo diffuso».
Il provvedimento consta di un solo articolo che prevede che il procuratore di giustizia sia nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati aventi il grado di procuratore generale di corte di appello o della Corte di cassazione in una terna proposta dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza di tre quinti. Il testo rinvia alla legge la determinazione dei limiti e delle modalità di espletamento da parte del procuratore di giustizia delle funzioni di vigilanza, coordinamento e indirizzo degli uffici del pubblico ministero. Il procuratore di giustizia rimane in carica per tutta la durata della legislatura e non è rieleggibile. All'inizio di ogni anno, il procuratore di giustizia presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, ricorda che la proposta di legge costituzionale Pecorella C. 1745 consta di un solo articolo che sostituisce l'articolo 112 della Costituzione intervenendo sulla materia dei rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria per quel che riguarda le attività di indagine nel processo penale, nonché in materia di esercizio dell'azione penale. Tale articolo stabilisce che la polizia giudiziaria trasmette la notizia di reato al pubblico ministero, precisando anche gli indizi a carico di eventuali autori di reati. Il pubblico ministero da quel momento dirige le indagini ed esercita l'azione penale, secondo condizioni oggetto di riserva di legge. Il provvedimento stabilisce inoltre che il Procuratore nazionale della Repubblica - nominato dal Presidente della Repubblica nell'ambito di tre nomi proposti dal Parlamento in seduta comune - coordina le procure territoriali della Repubblica e resta in carica per cinque anni.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore per la I Commissione, illustra la proposta di legge Mantini C. 2088, che modifica gli articoli 87 e 104 della Costituzione per cambiare la composizione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare è ridotta da due terzi a un terzo la quota dei componenti del Consiglio eletti direttamente dai magistrati ed è attribuita al Presidente della Repubblica la nomina del restante terzo dei componenti, da scegliere tra coloro che hanno rivestito la carica di Presidente di una delle Camere, di Presidente della Corte costituzionale, di Presidente o di Procuratore generale della Corte di cassazione, di Presidente del Consiglio di Stato o di Presidente della Corte dei conti.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, ricorda che la proposta di legge n. 2161 Vitali elimina dall'articolo 107 della Costituzione il secondo comma, in base al quale «Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare», ed inserisce al suo posto cinque nuovi commi in base ai quali l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con

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qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere. Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.
La proposta prevede che la legge disciplini l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare e che l'azione disciplinare sia esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura. Il Procuratore generale, inoltre, riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.
La proposta Vitali sostituisce inoltre l'articolo 110 della Costituzione - in base al quale «Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia» - prevedendo che «Fatte salve le competenze del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari e riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine».

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore per la I Commissione, si diffonde sulla proposta di legge C. 3122 Santelli, che reca una articolata serie di modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione. Innanzitutto, all'articolo 101 della Costituzione è aggiunto un comma in base al quale «L'avvocatura è un'attività privata, libera e indipendente e svolge una funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario».
L'attuale terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione - secondo cui «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate» - viene riformulato nel senso di prevedere che «I Tribunali militari sono costituiti soltanto in tempo di guerra e hanno la giurisdizione stabilita dalla legge».
L'articolo 104 della Costituzione è interamente riformulato. Il nuovo testo prevede «La magistratura giudicante costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è composto da quindici membri eletti per un terzo da tutti i giudici tra gli appartenenti alle varie categorie e per due terzi dal Parlamento in seduta comune, tra avvocati dopo quindici anni di effettivo esercizio e professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno quindici anni nel ruolo. È inoltre membro di diritto e Presidente del Consiglio il primo Presidente della Corte di cassazione. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né fare parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
A sua volta, l'articolo 105 della Costituzione è riformulato nel senso di prevedere «Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici».
Conseguentemente, dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti, nella proposta Santelli, tre nuovi articoli.
In base all'articolo 105-bis «I magistrati requirenti sono autonomi e indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è composto da dodici membri eletti per un terzo dai magistrati requirenti tra gli appartenenti alle varie categorie e per due terzi dal Parlamento in

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seduta comune tra avvocati dopo quindici anni di effettivo esercizio e professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno quindici anni nel ruolo. È inoltre membro di diritto e Presidente del Consiglio il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né fare parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
In base all'articolo 105-ter, poi, «Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei magistrati requirenti».
L'articolo 105-quater, a sua volta, prevede che «La funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati giudicanti e requirenti è attribuita, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, all'Alta Corte di giustizia della magistratura. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso soltanto ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione per violazione di legge. L'Alta Corte è formata da nove membri che durano in carica nove anni e sono per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica e per due terzi eletti dal Parlamento in seduta comune. Possono essere componenti coloro che hanno rivestito le funzioni di giudice costituzionale, di componente della Corte di giustizia dell'Unione europea e di avvocato generale presso la stessa Corte di giustizia, nonché magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno venti anni nel ruolo e gli avvocati dopo venti anni di esercizio effettivo. La funzione di componente dell'Alta Corte è incompatibile con l'iscrizione in qualsiasi albo professionale».
In materia di nomina dei magistrati, la proposta di legge Santelli riformula poi l'articolo 106 della Costituzione prevedendo che «I magistrati giudicanti o requirenti sono nominati a seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull'ordinamento giudiziario. La legge sull'ordinamento giudiziario prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente nominano ogni anno, rispettivamente, due magistrati giudicanti e un magistrato requirente di cassazione tra gli avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio e professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno venti anni nel ruolo».
È sostituito dalla proposta di legge Santelli anche l'articolo 107 della Costituzione. Nel nuovo testo, questo prevede che «I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dal Consiglio superiore della magistratura giudicante, adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. L'ufficio di giudice è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo restando il divieto per i giudici di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere destinati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi possono essere conferiti incarichi estranei alle loro funzioni. La partecipazione alle competizioni elettorali comporta la decadenza, in nessun caso successivamente revocabile, dall'ufficio di giudice all'atto dell'accettazione della candidatura. Il Ministro della giustizia e il primo Presidente della Corte di cassazione promuovono l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».
La proposta di legge Santelli disciplina, ancora lo status del pubblico ministero, prevedendo che «Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le garanzie e l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. L'ufficio di pubblico ministero è

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incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo restando il divieto per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere destinati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi possono essere conferiti incarichi estranei alle loro funzioni. La partecipazione alle competizioni elettorali comporta la decadenza, in nessun caso successivamente revocabile, dall'ufficio di pubblico ministero all'atto dell'accettazione della candidatura. Il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione promuovono l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».
Quanto ai compiti del Ministro della giustizia, la proposta Santelli riformula l'articolo 110 della Costituzione prevedendo che «Ferme restando le competenze dell'Alta Corte di giustizia della magistratura e dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».
La proposta Santelli modifica, ancora, l'articolo 111 della Costituzione sostituendo il settimo comma al fine di prevedere che «La legge stabilisce le condizioni e i limiti dell'impugnazione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali» e che «La legge stabilisce limiti ai mezzi di impugnazione del pubblico ministero nei confronti delle sentenze di proscioglimento, di assoluzione e di non luogo a procedere».
In materia, poi, di esercizio dell'azione penale, la proposta Santelli riformula l'articolo 112 della Costituzione prevedendo che « Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, propone alle Camere ogni triennio i criteri e le priorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Se la proposta non è approvata con legge entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a ciascun triennio, sono prorogati di un anno i criteri e le priorità stabiliti dalla legge precedente per il successivo triennio. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale attenendosi ai criteri e alle priorità stabiliti dalla legge approvata su proposta del Ministro della giustizia».
Infine, la proposta di legge Santelli reca una disposizione transitoria, in base alla quale «I Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, previsti dalla presente legge costituzionale, sono istituiti alla scadenza naturale del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale».

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, illustra la proposta di legge C. 3278 Versace, che sostituisce l'articolo 112 della Costituzione nel senso di prevedere che «Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, presenta un atto di indirizzo annuale alle Camere recante i criteri e le priorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Tale atto di indirizzo è approvato con legge entro il mese di dicembre di ciascun anno. Ciascun Procuratore generale presso la corte d'appello stabilisce le priorità nell'esercizio dell'azione penale nell'ambito del distretto di competenza, attenendosi ai criteri e alle priorità fissati con l'atto di indirizzo del Ministro della giustizia approvato con legge. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni nonché ciascun Pubblico ministero hanno l'obbligo di esercitare l'azione penale attenendosi ai criteri e alle priorità fissati dall'atto di indirizzo del Ministro della giustizia approvato con legge. Se l'atto di indirizzo non è approvato con legge entro il mese di dicembre, sono prorogati di un anno i criteri e le priorità fissati dall'atto di indirizzo approvato con legge per l'anno precedente».

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda, infine, che la proposta di legge C. 3829 Contento reca una serie articolata di modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione.
Innanzitutto viene sostituito l'articolo 104 nel senso di prevedere che «La magistratura

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costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La legge assicura la separazione delle carriere tra i magistrati che assolvono alla funzione giurisdizionale e i pubblici ministeri. Il Consiglio superiore della magistratura è distinto in due sezioni, una per i magistrati e una per i pubblici ministeri. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. I componenti di ciascuna sezione sono eletti per due terzi dai magistrati appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge due vicepresidenti, uno per ciascuna sezione, tra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
La proposta Contento sostituisce, quindi, l'articolo 105 della Costituzione nel senso di prevedere che «Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati e dei pubblici ministeri. La legge sull'ordinamento giudiziario assicura che il procedimento disciplinare sia affidato a commissioni composte in maggioranza dai membri eletti, per ciascuna sezione, dal Parlamento».
È riformulato poi l'articolo 106 della Costituzione, che, nel testo proposto prevede che «Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione conforme delle sezioni del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».
L'articolo 107 della Costituzione è sostituito al fine di prevedere che «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione di ciascuna sezione di cui si compone il Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. La legge disciplina la responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie».
Viene infine riformulato l'articolo 110 della Costituzione, al fine di prevedere che «Ferme le competenze di ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.