CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 maggio 2011.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione della composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo PdL, cessa di far parte della Commissione il deputato Marco Botta.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, evidenziando che la proposta di legge in esame si pone come legge quadro volta a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di un vero e proprio «marchio di qualità» da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo.
A tal fine, l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», al fine di promuovere la sostenibilità ambientale; il risparmio energetico; il benessere psico-fisico dei fruitori.
L'articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta di legge in esame, la quale, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Il comma 2 del medesimo articolo delimita il campo di applicazione della proposta in esame ai seguenti interventi relativi ad edifici residenziali: a) nuove costruzioni (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici); b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; c) ampliamenti degli edifici. Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dal provvedimento in esame, mentre il successivo comma 4 consente l'adesione volontaria al sistema «casa qualità» ai proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9. Viene poi previsto l'obbligo di portare la certificazione «casa qualità» a conoscenza dell'acquirente o del locatario (comma 5) e con le leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici (comma 6).
L'articolo 3 prevede l'emanazione, con apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità». Il Ministro dell'ambiente provvederà alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software applicativo del sistema «casa qualità».
L'articolo 4 specifica che l'oggetto della certificazione deve comprendere l'efficienza energetica, il soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche dei fruitori ed il

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soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità; dai criteri di valutazione restano esclusi i requisiti legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni previsti dalla normativa vigente.
Ai fini della valutazione energetica, l'articolo 5 classifica le singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente, contrassegnate con lettere, in funzione del consumo energetico.
Le disposizioni dell'articolo 6 riguardano la valutazione degli immobili dal punto di vista del soddisfacimento psico-fisico dei fruitori: a tal fine le singole unità immobiliari saranno classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, in funzione del grado di soddisfacimento di determinati requisiti, tra i quali si segnalano quelli relativi al benessere ambientale e microclimatico, alla accessibilità e fruibilità degli spazi esterni ed interni, alla prevenzione incendi, al comfort acustico, al controllo della produzione e gestione dei rifiuti ed alla realizzazione dei lavori da parte di imprese qualificate secondo le norme europee della serie UNI.
L'articolo 7 prevede che l'unità immobiliare possa essere classificata «eco-compatibile» nel caso in cui siano stati usati materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni a ridotto impatto ambientale.
Per quanto concerne l'attività di certificazione, l'articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per l'inserimento dell'unità immobiliare nel sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Le regioni ovvero, a seguito di apposita delega regionale, gli enti locali, provvederanno alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione. L'ente abilitato a rilasciare la certificazione può altresì effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie ai fini di tale attività di vigilanza (commi 2 e 3). Con i commi 4 e 5 si provvede ad istituire, presso il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle infrastrutture, un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità», con il compito di provvedere alla raccolta ed elaborazione delle informazioni su tale sistema e di segnalare le eventuali problematiche applicative.
Le eventuali modalità di revoca della certificazione saranno definite con apposito provvedimento ministeriale (comma 6).
L'articolo 9 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative a sostegno del settore immobiliare, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema «casa qualità». A tal fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali già previsti dalle leggi statali o regionali saranno destinati in via prioritaria alle unità immobiliari certificate come «casa-qualità».
L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in merito all'attuazione del provvedimento in esame, le cui disposizioni verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire, o della denuncia di inizio attività, sia stata presentata 90 giorni dopo la data di entrata in vigore delle linee guida previste dall'articolo 3.
L'articolo 11 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità del provvedimento in esame secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Per quanto concerne le competenze della Commissione XIV ricorda che con la direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, è stata introdotta nell'Unione europea la certificazione energetica degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. La direttiva si pone come obiettivo la riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea; la loro riduzione costituisce,

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pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi «20-20-20» in materia di efficienza energetica.
Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE, riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.
In base alla direttiva gli Stati membri sono tenuti ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che dovrà tener conto di determinati aspetti, tra i quali: le caratteristiche termiche dell'edificio; l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d'aria; l'impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne.
Il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della categoria di edificio (abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).
Compete agli Stati membri fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie. Entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea provvederà a stabilire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione una prima relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati.
Sarà cura degli Stati membri adottare le misure necessarie affinché gli edifici nuovi rispettino i requisiti, garantendo che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza basati su: fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento o teleraffrescamento e pompe di calore.
Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
La direttiva sottolinea inoltre l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento ed incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici. Pertanto gli Stati membri sono invitati ad adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali, ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli finanziari.
Gli Stati dovranno adottare un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato dovrà comprendere informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato dovrà essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. L'attestato dovrà essere mostrato, e poi consegnato, al potenziale acquirente o nuovo locatario.
Gli Stati membri dovranno anche adottare le misure necessarie per prescrivere

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ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.
Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 9 gennaio 2013.
Ai fini del recepimento nell'ordinamento nazionale, la direttiva 2010/31/UE è stata inserita nell'Allegato A del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A/R), attualmente all'esame dell'Assemblea.
Al riguardo, rileva che, poiché il sistema «casa-qualità» appare affiancarsi alle disposizioni già vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e non sostituire le stesse, non appaiono riscontrarsi evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Si potrebbe semmai porre l'esigenza di un coordinamento delle disposizioni del provvedimento con quanto da ultimo previsto dalla direttiva 2010/31/CE, in particolare per quanto concerne la metodologia di calcolo della prestazione energetica e la certificazione energetica.
Formula sin d'ora, pertanto, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD) ritiene utile un approfondimento del provvedimento, anche alla luce delle valutazioni formulate dallo stesso relatore; evidenzia infatti che la proposta di legge interviene sostanzialmente sulla medesima materia disciplinata dalla direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, contenuta nel disegno di legge comunitaria per il 2010, attualmente in corso di esame. Si registrano dunque gli effetti negativi del ritardato iter della comunitaria e ritiene che sarebbe stato più coerente e opportuno attenderne l'approvazione, oppure, in alternativa, dedicare alla materia un provvedimento ad hoc. Si tratta di una questione innanzitutto metodologica, che non concerne il merito della proposta di legge; non si comprende peraltro l'urgenza di affrontare in maniera così disordinata la materia, rischiando di determinare una situazione di grave incertezza giuridica. Auspica che sul punto possa essere fornito dalla maggioranza e dal Governo un chiarimento.

Mario PESCANTE, presidente, segnala che l'esame del provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea per il prossimo lunedì 23 maggio e che per tale motivo la Commissione è chiamata a concluderne l'esame al più tardi entro domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
Atto n. 356.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, non essendo pervenuta alcuna osservazione sul provvedimento da parte dei colleghi, come da lui più volte sollecitato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Enrico FARINONE (PD) condivide nella sostanza i contenuti del provvedimento,

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e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 357.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI (LNP), relatore, ricorda che l'articolo 19 della legge comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010.
La relazione illustrativa sottolinea che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, che potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo.
Con riferimento alla direttiva 2009/123/CE la relazione illustrativa del Governo considera già sussistenti sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE (artt. 8 e 9 D.Lgs 202/2007) e ritiene pertanto che non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale.
In relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, la relazione illustrativa individua come uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell'ordinamento interno quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
L'articolo 1 dello schema di decreto in esame, introduce pertanto nel codice penale due nuovi articoli che prevedono fattispecie incriminatrici di natura contravvenzionale.
Il nuovo articolo 727-bis punisce: la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro (primo comma); quella di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 3.000 euro (secondo comma); la condotta di chi distrugge un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (terzo comma); quella di chi preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 2.000 euro (quarto comma).
Il nuovo articolo 733-bis punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito

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protetto, sanzionandola congiuntamente con arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Ai fini dell'applicazione dei due articoli 727-bis e 733-bis del codice penale, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 rinviano alla specifica disciplina comunitaria di riferimento per l'individuazione, rispettivamente, delle «specie animali e vegetali selvatiche protette» di «habitat all'interno di un sito protetto».
Le due direttive prevedono inoltre la responsabilità delle persone giuridiche per i reati in esse previste.
L'articolo 2 introduce pertanto una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l'ambiente.
Viene così inserito nel decreto legislativo n. 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, un nuovo articolo 25-decies, che prevede una serie di sanzioni pecuniarie per gli enti in relazione alla commissione di reati ambientali.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le attività indicate siano previste come reato se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave. La punibilità a titolo di colpa (anche non grave), ove non espressamente prevista, è configurabile solo per le contravvenzioni. Rileva peraltro che alcuni reati ambientali previsti nell'ordinamento italiano sono delitti e non contravvenzioni; per questi delitti non è configurabile la punibilità a titolo di colpa grave. Il problema si pone in particolare per i reati previsti dagli articoli 258, comma 4, e 260-bis, commi 6-8, del codice dell'ambiente (falsità legate al certificato di analisi di rifiuti e trasporto di rifiuti pericolosi) e dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 150 del 1992 (assenza o falsificazione di dichiarazioni per l'importazione di esemplari).
Quanto alle procedure di contenzioso, in riferimento alle direttive che formano oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, segnala che il 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali si contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i 2011/0207) - il cui termine scadeva il 26 dicembre 2010 - e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i 2011/0216) - il cui termine scadeva il 16 novembre 2010.
Osserva, in conclusione, che lo schema di decreto in esame merita particolare approfondimento, soprattutto con riferimento all'articolo 1, e a disposizioni che sembrano recare incongruenze rispetto ai contenuti delle richiamate direttive.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato.
COM(2010)542 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza dell'atto in esame, particolarmente rilevante per la sicurezza dei trasporti stradali, soprattutto nelle grandi città. Evidenzia quindi che appare particolarmente opportuna l'osservazione c) formulata dal relatore - che invita a seguire con particolare attenzione la fase preparatoria degli atti delegati e dell'atto di esecuzione previsti dalla proposta di regolamento - poiché è proprio dalla normativa tecnica che discendono gli effetti concreti dei regolamenti, ed è su di questa che possono incidere eventuali interessi di settore.
Sottolinea peraltro che all'auspicata informazione al Parlamento deve corrispondere un effettivo dialogo e scambio di informazioni con il Governo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, segnala che alle sedute svoltesi presso la Commissione di merito ha più volte partecipato un rappresentante del Governo, a testimonianza dell'attenzione dedicata alla materia. Con riferimento ai veicoli di categoria L, segnala che - sulla base dei dati statistici disponibili - questi avrebbero 18 volte in più la possibilità di avere incidenti rispetto ai veicoli normali; si tratta peraltro di una tendenza in aumento.

Massimo POMPILI (PD) chiede se vi sia documentazione relativa ai dati forniti dal relatore, anche al fine di comprendere da cosa sia determinato un così elevato numero di incidenti, se dalle caratteristiche dei veicoli o dal loro uso prevalente da parte di minorenni.

Mario PESCANTE, presidente, osserva come si tratti per la maggior parte di giovanissimi guidatori, sprovvisti di patente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, sottolinea che vi è anche un problema di manomissione dei motori; segnala quindi che numerosi elementi informativi sul fenomeno sono contenuti nella documentazione depositata dai soggetti auditi presso la Commissione Trasporti.

Sandro GOZI (PD) sottolinea che con gli atti delegati che dovranno essere emanati - che disciplinano aspetti solo formalmente tecnici, ma di fatto legislativi - si rischia di dare, su questioni in realtà assai determinanti, una delega molto ampia alla Commissione europea e alle amministrazioni tecniche di 27 Stati membri. Per tale motivo riterrebbe opportuno che il Governo indicasse, nel caso in oggetto, criteri di delega più specifici, che limitino a profili tecnici l'ambito di discrezionalità rimesso alla Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, invita il relatore a valutare una possibile riformulazione della osservazione di cui alla lettera c), al fine di accogliere le osservazioni dell'onorevole Gozi.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, osserva che alcune delle preoccupazioni formulate dal collega Gozi sono già oggetto di emendamenti formulati dal relatore sulla proposta di regolamento presso il Parlamento europeo; si dichiara comunque disponibile ad una revisione in tal senso della proposta di parere. Ritiene che la lettera c) possa essere inserita sotto forma di condizione, anziché di osservazione, precisando l'opportunità di circoscrivere l'ambito della delega definendone più specificamente l'oggetto e, comunque escludendo che, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE, l'esercizio di tali poteri vada oltre la modifica di elementi non essenziali degli atti legislativi.
Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata e preannuncia il voto favorevole del PD sulla nuova proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del

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suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
COM(2011)126 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, richiama, anche con riferimento alla successiva proposta di regolamento all'ordine del giorno, i contenuti della relazione svolta nella seduta dello scorso 4 maggio. Sottolinea che, per evitare un uso strumentale degli atti in esame e per garantire la tutela dei diritti dei coniugi, occorra considerare, prima dell'aspetto per così dire «ideologico» delle proposte di regolamento, le loro possibili ricadute di carattere economico finanziario.
Ritiene in ogni caso opportuno e necessario, prima di procedere nell'esame del provvedimento, acquisire sugli atti, oltre alle valutazioni dei colleghi, le valutazioni del Governo, che auspica possa essere presente in Commissione la prossima settimana.

Massimo POMPILI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'impatto finanziario dei regolamenti evocato dalla relatrice.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza delle disposizioni in esame, sia per i loro contenuti che per il ruolo che la XIV Commissione è chiamata a svolgere. Ritiene anch'egli assolutamente necessaria la presenza del rappresentante del Governo competente per materia, che ritiene dovrà fornire indicazioni sia di carattere legislativo giuridico che valutazioni in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni, e illustrare l'orientamento negoziale del Governo sulla questione.
Sottolinea, in ogni caso, che la Commissione è chiamata in questa sede a valutare la conformità degli atti al principio di sussidiarietà e che eventuali ricadute finanziarie delle norme non possono essere invocate come motivazioni per l'espressione di un parere motivato, trattandosi di una considerazione di merito.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva che le proposte di regolamento parlano di coniugi e di unioni, senza specificare il genere dei componenti la coppia. Richiama quindi il considerando n. 10 della proposta di Regolamento COM(2011)126, che chiarisce che il regolamento disciplina i regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di 'matrimonio' che è definita dal diritto interno degli stati membri. Osserva infatti che nell'Unione europea non vi è una comune definizione di unione e di coniugi e suscita perplessità l'intenzione di dettare una disciplina di dettaglio rispetto ad un ambito non univocamente definito. Appare dunque complessa l'applicazione del principio di sussidiarietà rispetto ad una materia che è considerata in maniera differente, e talvolta opposta, dagli Stati membri. Ritiene peraltro che l'intervento dell'Unione europea complicherebbe i profili patrimoniali anziché semplificarli.

Sandro GOZI (PD) osserva che le disposizioni recate dai regolamenti si applicano unicamente alle situazioni aventi carattere transnazionale.

Elena CENTEMERO (PdL), relatrice, sottolinea di aver sempre perseguito, in

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qualità di relatore su provvedimenti, una posizione di responsabilità, mai di strumentalità. Sottolinea che il regolamento si estende anche alle situazioni transnazionali che coinvolgono, oltre ad uno Stato membro, uno Stato che non fa parte dell'Unione europea.

Massimo POMPILI (PD) ritiene opportuno chiarire la natura e l'entità dell'impatto patrimoniale delle disposizioni in esame; evidenzia tuttavia che quelli finanziario è un problema di livello differente rispetto al tema del riconoscimento delle unioni registrate, che appare assai rilevante in un momento nel quale la Commissione Giustizia della Camera non ha ritenuto di definire, insieme all'opposizione, un testo unificato in materia di reati per motivi di omofobia e il Parlamento si appresta a votare le note disposizioni sul testamento biologico.

Mario PESCANTE, presidente, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto delle indicazioni dei colleghi, si farà carico di richiedere - ai fini del successivo esame dell'atto in oggetto, come anche della Proposta di regolamento riguardante le unioni registrate (COM(2011)127 def.) - la presenza del Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
COM(2011)127 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, rinvia al dibattito testé svoltosi sulla proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126 def.).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 16.05.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, presidente, segnala che, dopo l'ultima seduta del Comitato, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, tre nuovi progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è ancora pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.
Alla luce di una prima valutazione delle proposte trasmesse, propone di avviare l'esame di sussidiarietà delle due proposte di regolamento concernenti l'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore

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dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 definitivo) e il relativo regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 definitivo).
Le due proposte sono intese ad attuare la decisione 2011/167/UE del Consiglio che ha autorizzava 25 Stati membri (tutti tranne Spagna ed Italia) ad instaurare una cooperazione rafforzata per istituire un brevetto unico europea. Il ricorso alla cooperazione rafforzata è stato determinato dalla forte opposizione di Italia e Spagna ad una proposta di regolamento con cui la Commissione prospettava il rilascio del brevetto unico nelle sole tre lingue di lavoro dell'Ufficio europeo per i brevetti (inglese, francese e tedesco). Il Governo, come richiesto in più occasioni ed unanimemente dalla Camera, ha già preannunciato l'intenzione di impugnare la decisione istitutiva della cooperazione rafforzata, in quanto essa - non includendo due Paesi di forte peso economico e demografico - determina una evidente distorsione del mercato interno e della concorrenza. Le due proposte di regolamento, nella misura in cui danno attuazione ad una cooperazione rafforzata non idonea a consentire un miglior funzionamento del mercato interno, non sembrano presentare un chiaro valore aggiunto e risultano, pertanto, di dubbia conformità al principio di sussidiarietà. Anche il Congreso spagnolo sta operando una analoga valutazione. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade per entrambe le proposte il 29 giugno 2011.
Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, la XIV Commissione potrebbe avviare, ex articolo 127, l'esame della comunicazione «L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)206 definitivo), assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive). Il documento ha una fortissima rilevanza in quanto individua una prima serie di dodici azioni chiave per dare attuazione all'Atto per il mercato interno. Occorre valutare se tali azioni presentano effettivamente carattere prioritario rispetto all'esigenza di completare il mercato interno.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 16.10.