CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.
C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (Partnership and Cooperation Agreement - PCA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica. L'Accordo quadro in esame è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1o ottobre 1980, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. Osserva che l'Accordo prevede quattro aeree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di

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mutuo interesse, sia nelle sfide globali - tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale - nelle quali l'Indonesia, membro del G-20, svolge una politica attiva e che consentono di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.
Segnala, quindi, con riguardo ai contenuti dell'Accordo, che esso si compone di 50 articoli organizzati in sette titoli. Il titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2. L'articolo 3 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Unione europea ed Indonesia, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che tale disposizione costituisce un elemento fondamentale dell'Accordo. Ricorda, poi, che con l'articolo 4 le parti si impegnano a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici; in particolare esse convengono di collaborare anche nei preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, quale la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, e dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. L'articolo 5 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione. Evidenzia, altresì, che il titolo II, composto dal solo articolo 6, e il titolo III, composto dal solo articolo 7, impegnano le parti alla cooperazione sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come Nazioni Unite, dialogo ASEAN-UE, forum regionale dell'ASEAN (ARF), vertice Asia-Europa (ASEM), conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sia alla cooperazione bilaterale e regionale. Sottolinea, inoltre, che il titolo IV comprende gli articoli da 8 a 16 e riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Quanto alle relazioni commerciali, una delle principali finalità dell'Accordo in esame, la cooperazione consiste nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie. Fra gli specifici settori di cooperazione l'Accordo individua, in particolare, il campo sanitario e fitosanitario, gli ostacoli tecnici agli scambi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti faciliteranno gli scambi sia attraverso la condivisione delle esperienze, sia vagliando la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione, impegnandosi altresì a migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, al fine di conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità. All'approfondimento della cooperazione doganale, anche attraverso un possibile futuro accordo bilaterale sul tema, è dedicato l'articolo 13. Le norme prevedono, inoltre, l'avvio di dialoghi specificamente dedicati ad incentivare i flussi di investimenti e a promuovere l'accesso ai reciproci mercati e allo scambio di servizi. Ai sensi dell'articolo 15 le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni al fine di

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migliorare la trasparenza e la certezza giuridica per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.
Aggiunge che il titolo V comprendente gli articoli da 17 a 40, riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. La relazione illustrativa precisa che la cooperazione consisterà nell'organizzazione di seminari e di altre attività di formazione, in scambi di esperti, nella realizzazione di studi e di progetti di ricerca congiunti e nello scambio di informazioni e di migliori pratiche. I settori di cooperazione indicati dal titolo V sono il turismo, i servizi finanziari, la politica economica e cooperazione in materia di politica industriale, la società dell'informazione, scienza e tecnologia, l'energia e i trasporti. Segnala, in particolare, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, che viene individuato dall'articolo 25 il settore dell'istruzione e della cultura, prevedendosi che al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione - attraverso scambi e iniziative comuni - in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus. Altri settori interessati dalla cooperazione sono poi quelli dei diritti umani e società civile, ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca, salute, statistiche e protezione dei dati personali, giustizia e affari interni, migrazione, lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, traffico di stupefacenti, antiriciclaggio di denaro sporco, modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica. A norma dell'articolo 40, che chiude il titolo V dell'Accordo, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione in esso specificati, impegnandosi ad invitare la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia. Rammenta, inoltre, che il titolo VI dell'Accordo reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA, secondo il meccanismo di disciplinato nel dettaglio all'articolo 44. Segnala, infine, che il titolo VII dell'Accordo reca le disposizioni finali ed è prevista la possibilità che le parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. L'articolo 43 dispone che né l'Accordo né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano la facoltà per gli Stati membri dell'Ue di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia. Il meccanismo di risoluzione delle controversie è indicato dall'articolo 44 che, nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, prevede si possano adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo. L'articolo 48 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie; la durata dell'Accordo è di cinque anni automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno. L'articolo 50, infine, individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.
Precisa quindi che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Indonesia. L'articolo 3, infine,

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dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.
C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo in esame, firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009, si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007. La revisione dell'Accordo del 1999 non comprende le questioni relative agli scambi commerciali, ricomprese invece nei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella Southern African Development Community (SADC), cui aderisce il Sudafrica. Osserva che la revisione si propone invece di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001. Con riguardo al contenuto dell'Accordo in esame, ricorda che esso consta di quattro articoli, ma solo il primo di essi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999. La prima modifica riguarda il Preambolo stesso, al quale viene operata un'aggiunta per ricomprendere nel dialogo politico tra le Parti anche le questioni dei Trattati multilaterali in materia di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Viene poi modificato l'articolo 2, sostituendone il primo comma al fine di includere la cooperazione sulle questioni del disarmo e della non proliferazione tra quelli che le Parti concordemente considerano elementi essenziali dell'Accordo. Seguono poi le modifiche alla Sezione IV dell'Accordo del 1999, dedicata alla cooperazione economica: la sostituzione dell'articolo 55 mira ad instaurare tra le Parti una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione e l'utilizzazione delle connesse tecnologie, quali essenziali elementi di crescita socio-economica nell'era attuale. Vengono poi modificati gli articoli 57 e 58, per dar vita a un quadro normativo che fondi politiche energetiche capaci di confrontarsi con la sostenibilità ambientale.
Osserva, quindi, che la modifica dell'articolo 59 e l'inserimento dell'articolo 59-bis mirano al rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare - con le connesse conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale; nell'articolo 59-bis viene tra l'altro ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi. Segnala che il Titolo V dell'Accordo del 1999, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, subisce modifiche di diversi articoli, soprattutto allo scopo di aggiornare il testo in ordine alle novità uscite successivamente con riferimento agli strumenti per il finanziamento dello sviluppo, nonché alla problematica

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della valutazione dell'efficacia degli aiuti. Ciò si rinviene soprattutto nell'inserimento dell'articolo 65-bis, in base al quale viene ribadito l'impegno delle Parti alla realizzazione entro il 2015 degli Obiettivi di sviluppo del Millennio fissati nel Vertice ONU del 2000. Gli sforzi delle Parti verranno inoltre indirizzati anche alla realizzazione degli impegni assunti nella Conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo del marzo 2002 e degli obiettivi dettati dal Piano di attuazione della Conferenza di Johannesburg (Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre del 2002). La sostituzione dell'articolo 67, d'altro canto, è intesa ad aggiornare la platea dei beneficiari potenziali dell'assistenza finanziaria e tecnica nel quadro della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica: viene allo scopo precisato trattarsi delle amministrazioni e degli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, degli attori non statali e delle organizzazioni istituzioni regionali e internazionali. Sottolinea, inoltre, che tutte le restanti modifiche si concentrano sul Titolo VI dell'Accordo del 1999, recante tutti i residui settori di cooperazione fra le Parti. Rammenta, al riguardo, che i principali aspetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti sono racchiusi nell'Accordo del novembre 1997, la sostituzione dell'articolo 83 e la modifica dell'articolo 84 mirano a porre la scienza e la tecnologia al centro dei processi di sviluppo sostenibile del Sudafrica: ciò è evidente dall'aggiunta al paragrafo 3 dell'articolo 84 di riferimenti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alle cause ed effetti dei cambiamenti climatici. Evidenzia, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, la sostituzione dell'articolo 85 è volta ad istituire un dialogo politico nel campo culturale, con particolare riguardo allo sviluppo di industrie culturali competitive. Segnala, quindi, che la sostituzione del paragrafo 1 dell'articolo 86 prevede poi l'avvio di un dialogo tra le Parti nei settori dell'occupazione e della politica sociale, con attenzione ai problemi sociali del post-apartheid sudafricano. La sostituzione dell'articolo 90 riguarda la cooperazione tra le Parti nella lotta contro i traffici di droga, mentre la modifica dell'articolo 91 è dedicata al miglioramento della cooperazione per migliorare gli standard di protezione dei dati personali, con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali della persona.
Sottolinea che le modifiche più rilevanti sono rappresentate dai nuovi articoli da 91-bis a 91-novies. L'articolo 91-bis, infatti, è dedicato alle armi di distruzione di massa e relativi vettori, nel quadro della cooperazione tra le Parti per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione: a tale scopo le Parti si impegnano alla piena attuazione degli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, nonché a ratificarne di nuovi, e inoltre ad assicurare un sistema efficace di controlli nazionali relativi tanto all'esportazione quanto al transito di tecnologie legate alle armi di distruzione di massa - incluso il controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso -, prevedendo sanzioni anche di carattere penale in caso di violazioni. Viene inoltre concordato che il contenuto dell'articolo 91-bis costituisce elemento essenziale dell'accordo tra UE e Sudafrica. Segnala, inoltre, che gli articoli 91-ter e 91-quater riguardano gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale, del quale si afferma doversi combattere anche i fattori che ne determinano la diffusione: la lotta al terrorismo dovrà inoltre essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani dei diritti dei rifugiati. Anche le fonti di finanziamento del terrorismo dovranno essere oggetto di particolare attenzione, rientrando nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di proventi di attività illecite. Gli articoli 91-quinquies, 91-sexies e 91-septies riguardano rispettivamente la lotta al crimine organizzato, la cooperazione tra le Parti contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro e la prevenzione dell'impiego di mercenari nei conflitti. Nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare, si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

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transnazionale e relativi Protocolli, e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Rileva, ancora, che altrettanto rilevante per i profili di diritto internazionale è l'articolo 91-opties, con il quale le Parti si impegnano a sostenere l'azione della Corte penale internazionale, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma. Rammenta che l'articolo 91-novies riguarda la cooperazione in materia di immigrazione: al proposito le Parti riaffermano gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, con le garanzie di rispetto dei diritti umani e dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Le Parti riconoscono inoltre il collegamento tra migrazioni e sviluppo - accettando tra l'altro di agevolare la partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei paesi d'origine, anche mediante rimesse facilitate e poco onerose -, e si impegnano all'elaborazione e all'applicazione di normative e pratiche nazionali nel campo della protezione internazionale, con particolare riguardo al rispetto della Convenzione ONU sullo status dei rifugiati e del relativo Protocollo del 1967. In questo contesto le Parti si impegnano alla riammissione dei propri immigrati clandestini, su richiesta dello Stato interessato e senza ulteriori formalità. Infine, la serie delle modifiche all'Accordo del 1999 si chiude con la sostituzione dell'articolo 94, dedicato agli aiuti non rimborsabili, che saranno coperti dalle risorse finanziarie del bilancio comunitario dedicate alla cooperazione internazionale, e soggette alle procedure da esso previste. Osserva, quindi, che l'articolo 2 dell'Accordo in esame riguarda le lingue di redazione del medesimo, che saranno tutte quelle degli Stati membri dell'Unione europea, nonché tutte le lingue del Sudafrica diverse dall'inglese. In base all'articolo 3 l'Unione europea, gli Stati membri e la Repubblica sudafricana approveranno l'Accordo secondo le rispettive procedure, e si notificheranno l'espletamento di esse, procedendo al deposito dei relativi strumenti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Sottolinea, infine, che l'articolo 4 riguarda i tempi di entrata in vigore dell'Accordo.
Evidenzia, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea e Sudafrica dell'11 settembre 2009, mentre l'articolo 3 dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, nel nuovo testo come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, intende istituire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori. Il comma 2 dell'articolo 1 mantiene fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. Sottolinea che l'articolo 2, comma 1, esplicitando che la

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presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità», stabilisce che le regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione ai princìpi fondamentali contenuti nel presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, si applicano le disposizioni del presente provvedimento. Rammenta, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'applicazione della legge, in generale, alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, e alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali.
Evidenzia, con riguardo ai profili di competenza della Commissione cultura, che il comma 3 dell'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione del presente provvedimento, ai sensi della lettera a), gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. Al riguardo, ricorda che la richiamata Parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca la disciplina dei beni culturali; la richiamata lettera b) del comma 1 dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, reca l'indicazione di ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; la richiamata lettera c) del comma 1 dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, reca invece l'indicazione di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 esclude altresì dall'applicazione del presente provvedimento i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede che i proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui al presente provvedimento, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9. Il comma 5 stabilisce che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotate della certificazione «casa qualità» di cui all'articolo 8, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla suddetta certificazione, mentre il comma 6 dispone che le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 3 prevede, al comma 1, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono adottate le Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei princìpi generali definiti agli articoli 5, 6 e 7. Ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono

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alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del software di applicazione del sistema «casa qualità», mentre il comma 3 prevede che le modifiche dei requisiti minimi del sistema «casa qualità» e l'adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico siano adottati secondo la procedura di cui al comma 1. Ricorda, altresì, che l'articolo 4 individua l'oggetto della certificazione del sistema «casa qualità», prevedendo che essa comprenda la valutazione su: a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato; b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori; c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Il comma 2 precisa che non rientrano nella certificazione del sistema «casa qualità» la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.
Segnala, quindi, che l'articolo 5 riguarda la valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), prevedendo che le singole unità immobiliari siano classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2009, n. 158. Osserva, poi, che l'articolo 6 riguarda invece la valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), prevedendo che le singole unità immobiliari siano classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diversi fasi del processo edilizio, di una serie di requisiti elencati nella norma. Rammenta, inoltre, che l'articolo 7 riguarda la valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), prevedendo che l'unità immobiliare sia classificata «eco-compatibile» in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità. Sottolinea, ancora, che l'articolo 8 prevede al comma 1, a fini di certificazione, che la dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui è l'unità immobiliare è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle Linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», sia sottoscritta dal richiedente e dal progettista e presentata agli enti di cui al comma 2, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività, ai fini delle attività di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche. Il comma 2 stabilisce che le regioni ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed al rilascio della certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3. Segnala che ai sensi del comma 3, ai fini delle attività di vigilanza e di certificazione, gli enti di cui al comma 2 devono organizzare appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno presso gli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale o anche attraverso la scuola di specializzazione dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità» di cui al presente provvedimento. Ricorda che il comma 4 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

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territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità». Ai sensi del comma 5, nel suo rapporto annuale l'Osservatorio segnala le eventuali problematiche applicative insorte e la eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico. Evidenzia che il comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità», qualora interventi successivi sull'immobile abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile ha potuto precedentemente beneficiare della suddetta certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi ai sensi del presente provvedimento.
Aggiunge, inoltre, che l'articolo 9 reca la disciplina delle agevolazioni. Nel dettaglio, osserva che il comma 1 prevede che lo Stato promuova, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 4. A tale fine, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione «casa-qualità» gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il comma 2 prevede che, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione. Il comma 3 prevede che le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, assegnino incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità». Rammenta che il comma 4 demanda al regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, facendo salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. Evidenzia altresì, che il comma 5 consente ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità», il comma 6 prevede che i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate ai sensi dell'articolo 4, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa. Sottolinea che ai sensi del comma 7, le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità

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immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità». In base al comma 8, infine, le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio. Segnala, quindi, che l'articolo 10 reca, al comma 1, alcune norme transitorie, stabilendo che le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, si dispone che le disposizioni del presente provvedimento si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti alle Linee guida di cui al citato articolo 3, comma 1. Il comma 2 esenta dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento gli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Rammenta, infine, che l'articolo 11 stabilisce, infine, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente provvedimento secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare immediatamente alla riunione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.