CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto e Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio. Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 maggio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 23 maggio prossimo. Più in particolare, la proposta di legge C. 2802 Soro è stata iscritta nel calendario, su richiesta del gruppo PD, nell'ambito della quota riservata ai gruppi di opposizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento.
Ricorda altresì che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato il

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9 novembre 2010 (allegato 1) che si sarebbe dovuta porre in votazione nella seduta del 4 maggio scorso. Tuttavia, nel corso di tale seduta è stata accolta la proposta dell'onorevole Mantini di rinviare l'adozione del testo unificato dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative e quindi alla seduta odierna.
Nella medesima seduta del 4 maggio scorso è stato fatto presente dalla Presidenza che il rinvio dell'adozione del testo base avrebbe determinato una notevole riduzione dei termini per la presentazione degli emendamenti, considerato che l'esame in sede referente, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea, si dovrà concludere entro domani, acquisito il parere della Commissione Affari costituzionali.
Oggi, pertanto, sarà posta in votazione la proposta di testo unificato del relatore e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come, se oggi si dovesse necessariamente procedere all'adozione del testo base, nei prossimi giorni la Commissione dovrebbe svolgere i propri lavori in tempi estremamente ristretti affinché sia possibile iniziare l'esame in Assemblea il 23 maggio prossimo. A nome del gruppo del PdL avanza la richiesta di differire l'esame del provvedimento in Assemblea ad una data successiva, in maniera tale da consentire alla Commissione di meglio approfondire quelle questioni che non sembrano essere state risolte dalla proposta di testo unificato del relatore. Considerato che il provvedimento è stato iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione su richiesta del gruppo PD, chiede al rappresentante di tale gruppo di aderire alla richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce che il suo gruppo è contrario a qualsiasi rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea, considerato che non vi è alcuna ragione per chiedere un ulteriore approfondimento delle proposte di legge il cui esame è stato avviato oramai da 959 giorni. Ricorda peraltro che il tema della lotta contro l'omofobia e la transfobia è all'attenzione della Commissione giustizia dal 2008. Ritiene che a questo punto non via sia alcuna ragione perché il Parlamento non si esprima in merito.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo concorda con la richiesta dell'onorevole Costa, ritenendo non ancora matura la riflessione che la Commissione ha svolto sulle questioni oggetto sia delle proposte di legge all'ordine del giorno sia della proposta di testo unificato del relatore. Sottolinea che l'esigenza di un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea non è motivata da una pregiudiziale contrarietà rispetto ad ogni proposta di legge volta a contrastare l'omofobia, trovando invece la propria giustificazione proprio nell'esigenza di elaborare un testo che sia conforme con i principi costituzionali dell'ordinamento.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara la contrarietà a rinviare l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, per quanto da parte del suo gruppo sia stata presentata una proposta di legge volta a contrastare in maniera più radicale il fenomeno dell'omofobia, introducendo nell'ordinamento il reato di discriminazione per ragioni omofobiche, sulla falsa riga del reato di discriminazione per motivi razziali.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, ritenendo che la Commissione debba ancora riflettere in maniera adeguata sulle questioni sollevate dalla insoddisfacente proposta di testo unificato del relatore. Ciò a suo parere è impossibile farlo entro il 23 maggio prossimo, data prevista per l'inizio dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda all'onorevole Lussana che la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esaminare ed adottare la

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proposta di testo unificato del relatore e i relativi emendamenti è stata determinata dall'accoglimento della proposta dell'onorevole Mantini, condivisa anche dal gruppo della Lega, di rinviare l'adozione del testo unificato in una data successiva a quella delle elezioni amministrative.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che non vi sia un'accelerazione dell'esame del provvedimento, considerato da quanto tempo esso si trova all'ordine del giorno della Commissione giustizia, rilevando invece che in molte occasioni solo pochissimi deputati hanno partecipato alle sedute nelle quali la Commissione ha esaminato le proposte di legge in tema di omofobia. A questo punto ritiene che la Commissione debba concludere l'esame del provvedimento, come è stato evidenziato anche negli ultimi giorni dal Presidente della Repubblica, in occasione della giornata mondiale dell'omofobia.
Conclude sottolineando l'esigenza di approvare un testo che possa in qualche modo contrastare i tanti inqualificabili episodi di omofobia che si registrano sempre più frequentemente nel nostro Paese.

Angela NAPOLI (FLpTP) ricordando che l'iter legislativo su questo tema è stato lungo ed approfondito, ritiene che sia del tutto inaccettabile la richiesta dell'onorevole Costa di dilatare ulteriormente i tempi dell'esame da parte della Commissione. Invita tutti i gruppi che chiedono un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea ad assumersi la responsabilità di dichiarare apertamente la loro contrarietà sia alla proposta di testo unificato in esame che sostanzialmente a qualsiasi proposta di legge in tema di omofobia.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, replicando agli onorevoli Costa, Santolini e Lussana ricorda che la Commissione giustizia affronta il tema della omofobia e transfobia oramai da 959 giorni. Inoltre tale tema è stato esaminato anche dall'Assemblea in relazione al provvedimento che è stato poi respinto a seguito dell'approvazione di una pregiudiziale di costituzionalità, della quale si è tenuto conto quando si è proceduto all'esame delle proposte di legge attualmente all'ordine del giorno ed in occasione della presentazione della proposta di testo unificato, nella quale non viene fatto alcun riferimento alle nozioni di orientamento sessuale ed identità di genere, che erano state ritenute non sufficientemente determinate. Pertanto le pare a dir poco assurdo che, a pochi giorni dall'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea delle proposte di legge in tema di omofobia, alcuni gruppi possano ritenere non ancora maturo l'esame in Commissione, chiedendo un ulteriore approfondimento dell'istruttoria legislativa. A tale proposito ricorda che la proposta di testo unificato che verrà oggi posta in votazione è stata da lei presentata il 9 novembre scorso (allegato 1) e che la stessa è stata oggetto di audizioni che sono servite a far emergere tutte le eventuali questioni.
Ricorda le parole che ieri il Presidente della Repubblica ha pronunciato a favore dell'approvazione di una legge contro l'omofobia e transfobia al fine sia di contrastare i sempre più frequenti fenomeni di violenza contro omosessuali e transessuali, sia di adeguare la legislazione italiana a quelle più avanzate di altri Paesi nonché alla normativa europea.
Ricorda l'impegno con il quale in questi ultimi tre anni ha cercato di creare un consenso tra tutte le parti politiche al fine di consentire al Parlamento di approvare una proposta di legge su un tema, come quello dell'omofobia, che non dovrebbe lasciare spazio ad ideologie e a contrapposizioni partitiche. Proprio per tale ragione ha abbandonato la scelta iniziale di cercare di introdurre nell'ordinamento un nuovo reato di discriminazione per ragioni omofobiche o transfobiche, prendendo atto della netta contrarietà di alcuni gruppi, come in particolare quelli della Lega e dell'UdCpTP. Non comprende come tali gruppi, ai quali si è poi aggiunto il gruppo del PdL, possano essere contrari anche alla introduzione di una circostanza aggravante volta a punire fatti che comunque già di per sé sono reati. Ritiene che il

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Parlamento, che appartiene a tutti i cittadini, debba avere il coraggio di approvare una legge la cui ratio non è altro che quella di rispettare la dignità delle persone.

Lorenzo RIA (UdCpTP), a titolo personale, dichiara che si asterrà in merito alla proposta di testo unificato del relatore, ricordando come l'esigenza di un rinvio era stata giustificata nella scorsa seduta solo in relazione alle elezioni amministrative che si sono svolte nei giorni scorsi.

Giulia BONGIORNO, presidente, pone in votazione la proposta di testo unificato del relatore.

La Commissione respinge la proposta di testo unificato del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea a seguito della richiesta del gruppo di opposizione PD in relazione alla propria proposta C. 2802 Soro. Ciò significa che ci si trova in un regime particolare, quale quello dei provvedimenti in quota opposizione, rispetto al quale il Presidente della Camera, udito l'avviso della Giunta del Regolamento (seduta del 9 febbraio 2000), ha avuto già modo di fare alcuni chiarimenti.
In particolare, è stato chiarito che quando non si realizzino condizioni politiche tali da consentire l'adozione di un testo unificato, come è appena avvenuto, il rappresentante in Commissione del gruppo di opposizione che ha chiesto l'inserimento del provvedimento in calendario può chiedere che questo sia disabbinato dalle altre proposte di legge affinché l'esame prosegua solo in riferimento alla proposta di legge in quota opposizione. In tal caso il termine per la presentazione degli emendamenti viene posto in relazione a quest'ultima proposta di legge.
Rileva come nel caso in esame spetterebbe all'onorevole Ferranti, rappresentante del gruppo del PD, la scelta di chiedere la revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro, così consentendo di proseguire l'esame della proposta di legge C. 2802 Soro, ovvero di insistere nell'adozione di un testo unificato, naturalmente diverso dalla proposta di testo unificato appena respinta. In quest'ultimo caso apparirebbe alquanto probabile l'esigenza di chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.
Da quindi la parola all'onorevole Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) considerata la reiezione della proposta di testo unificato del relatore, chiede che si proceda alla revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro, così consentendo di proseguire l'esame della proposta di legge C. 2802 Soro.

Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto della richiesta dell'onorevole Ferranti, revoca l'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti sulla proposta di legge C. 2802 Soro alle ore 20 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 marzo 2011.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, presenta una proposta di testo unificato (allegato 2).
Precisa come il testo sia stato redatto all'esito di contatti informali intercorsi con i rappresentanti dei gruppi e tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'audizione del Professore Cesare Massimo Bianca. Esprime quindi l'auspicio che la sua proposta di testo unificato possa raccogliere

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il consenso di tutti i commissari e che l'esame, vertendo su un tema che deve necessariamente prescindere da pregiudizi politici ed ideologici, possa proseguire rapidamente in un clima di serena e costruttiva collaborazione.

Donatella FERRANTI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, sottolineando come il testo unificato proposto possa certamente costituire la base per giungere alla redazione di un testo ampiamente condiviso. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta del relatore.

La Commissione adotta come testo base la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno che sul testo unificato si svolga un breve ciclo di audizioni, al fine di consentire alla Commissione di affrontare l'esame degli emendamenti dopo che siano stati completati i necessari approfondimenti istruttori.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ritiene che lo svolgimento di ulteriori audizioni aventi ad oggetto il testo base oggi adottato possa rappresentare un'utile approfondimento istruttorio. Esprime peraltro l'auspicio che le eventuali audizioni possano svolgersi rapidamente e che possa essere quindi fissato in tempi brevi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere le modalità con le quali si intende proseguire l'esame del provvedimento e ritiene particolarmente opportuno che le audizioni si svolgano dopo l'adozione del testo base. Si domanda, tuttavia, per quale motivo questa soluzione, da lui proposta quale relatore delle proposte di legge n. 3459 ed abbinate, in materia di adozione dei minori da parte delle famiglie affidatarie, sia stata fortemente criticata ed osteggiata dai colleghi dell'opposizione.

Donatella FERRANTI (PD) nel replicare all'onorevole Sisto, sottolinea come il testo unificato oggi adottato dalla Commissione non sia il frutto dell'improvvisazione della relatrice, bensì il frutto di un complesso ed approfondito lavoro iniziato addirittura nella precedente legislatura. In questo caso le audizioni completano e concludono l'attività istruttoria della Commissione. Nel caso delle proposte di legge n. 3459 ed abbinate deve invece essere ancora compiuta proprio l'attività istruttoria che consentirà di adottare eventualmente un testo base.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la richiesta di audizioni potrà essere presentata e valutata nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, rileva come il provvedimento in esame, che si compone di 14 articoli, si pone come legge quadro volta a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione

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di «un vero e proprio marchio di qualità» da applicare agli edifici residenziali.
A tal fine, l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità sostenibile», mentre l'articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabilendo i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità sostenibile», prevedendo forme di incentivazione per la realizzazione e la ristrutturazione di immobili con i requisiti «casa qualità sostenibile» da parte di soggetti pubblici e privati.
L'articolo 4 dispone che le regioni adottano il modello di certificazione del sistema «casa qualità sostenibile» nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato; b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori; c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.
L'articolo 8 delinea l'attività di certificazione, attribuendo specifiche competenze all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 1, comma 4, in base al quale nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione «casa qualità sostenibile» rilasciato ai sensi dell'articolo 4, l'acquirente o il locatario devono essere a conoscenza della certificazione. Rileva come una simile previsione appaia adeguata alla natura volontaristica e non obbligatoria dell'istituendo «sistema qualità», al quale si potrà aderire anche al fine di beneficiare del sistema di incentivi ed agevolazioni previsti dagli articoli da 9 a 12.
Per quanto di competenza della Commissione giustizia, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
C. 1524-B Lo Presti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, osserva come la proposta di legge A.C. 1524-B (Lo Presti ed altri), approvata in prima lettura dalla Camera l'11 maggio 2010 e in seconda lettura dal Senato il 5 aprile 2011, rechi disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate.
La proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.
Ricorda come questa Commissione, in prima lettura, abbia espresso il 16 dicembre 2009 il nulla osta sul testo del provvedimento allora in esame.
Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte due sole modifiche (su sollecitazione della Commissione Bilancio), che pertanto costituiscono l'unico oggetto di esame parlamentare.
Le modifiche concernono: la previsione che il contributo debba essere fissato tra

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il 2 e il 5 per cento del fatturato lordo (nel testo approvato dalla Camera era invece previsto solo il limite massimo del 5 per cento, e non anche quello minimo del 2 per cento); la previsione che la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse e degli enti.
Propone quindi di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 357.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva come entro la seduta odierna la Commissione giustizia dovrebbe esprimere il parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).
Tuttavia, la Commissione non è oggi in grado di esprimere il parere di competenza.
Considerato che il termine di esercizio della delega scade il 9 luglio prossimo, fa presente di avere chiesto al sottosegretario per la giustizia, senatore Caliendo, che il Governo attenda, prima di emanare il decreto legislativo, il parere della Commissione giustizia che sarà espresso entro il 26 maggio prossimo.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, osserva come l'articolo 19 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) abbia delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Segnala quindi che il 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali si contesta all'Italia il mancato recepimento delle citate direttive.
La relazione illustrativa sottolinea come, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non possa essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, che potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo.
Con riferimento alla direttiva 2009/123/CE la medesima relazione considera già sussistenti sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE (articoli 8 e 9 decreto legislativo n. 202 del 2007) e ritiene

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pertanto che non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale.
In relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, la relazione illustrativa individua come uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva, ma assenti nell'ordinamento interno, quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
L'articolo 1 dello schema di decreto in esame, introduce pertanto nel codice penale due nuovi articoli che prevedono fattispecie incriminatrici di natura contravvenzionale.
Il nuovo articolo 727-bis del codice penale punisce: la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro (primo comma); quella di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 3.000 euro (secondo comma); la condotta di chi distrugge un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (terzo comma); quella di chi preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un'ammenda fino a 2.000 euro (quarto comma).
Il nuovo articolo 733-bis punisce invece la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, sanzionandola congiuntamente con arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Ai fini dell'applicazione dei due articoli 727-bis e 733-bis, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 rinviano alla specifica disciplina comunitaria di riferimento per l'individuazione, rispettivamente, delle «specie animali e vegetali selvatiche protette» di «habitat all'interno di un sito protetto».
L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 25-decies nel decreto legislativo n. 231 del 2001, prevede una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l'ambiente.
Viene così data attuazione all'articolo 7 della direttiva n. 2008/99/CE e all'articolo 8-ter della direttiva n. 2005/35/CE, nonché ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010).
Questi ultimi prevedono: a) l'introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 231/2001, delle fattispecie criminose indicate nelle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE; b) la previsione, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei predetti reati, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
La previsione del coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale.
Il nuovo articolo 25-decies del citato decreto n. 231 - rubricato «Reati ambientali» - individua le sanzioni pecuniarie da applicare all'ente riconosciuto responsabile di reati contro l'ambiente.
La relazione del Governo al provvedimento precisa di aver assunto, come modello di comparazione dell'articolo 2 in esame, l'articolo 25-ter del decreto legislativo 231 in quanto «l'unico che, con riguardo ai reati societari, prevede la responsabilità da reato delle persone giuridiche con riferimento a contravvenzioni».
Le fattispecie penali prese in considerazione sono sia i due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della

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direttiva (artt. 727-bis e 733-bis), che una numerosa serie di reati previsti dalla legislazione speciale in materia di ambiente.
L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Passando ad un'analisi più approfondita del provvedimento, osserva come le nuove fattispecie incriminatrici previste dall'articolo 1 risultino non del tutto conformi ai principi di delega e talvolta più rigorose rispetto alle previsioni della direttiva comunitaria.
Le disposizioni del nuovo articolo 727-bis, terzo e quarto comma, del codice penale introducono due contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, mentre l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega dispone che siano previste sanzioni penali, nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta. Il principio e criterio direttivo specifica altresì che sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Inoltre, l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le condotte indicate siano previste come reato se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave. Il provvedimento in esame prevede invece l'introduzione di nuove fattispecie contravvenzionali, per le quali nel nostro ordinamento è prevista in via generale la punibilità a titolo di colpa (anche non grave).
La direttiva UE dispone, con riferimento all'uccisione, alla distruzione, al prelievo o al possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, l'esclusione delle ipotesi di reato, quando l'azione «riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie» (articolo 3, par. 1, lett. f). Il legislatore italiano estende, invece, la punibilità di tali comportamenti anche ai casi in cui questi abbiano ad oggetto un solo esemplare animale o vegetale.
A ciò va aggiunto che si tratta di reati contravvenzionali, quindi punibili anche a titolo di colpa (anche non grave). L'applicazione di tali norme potrebbe pertanto essere eccessivamente estesa, con la conseguente criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale è poco rilevante. Se si considera, poi, che a tale fattispecie è altresì ricollegata la responsabilità ex decreto n. 231, si comprende come l'impatto sanzionatorio potrebbe risultare in concreto esorbitante rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie.
Con particolare riferimento alla contravvenzione di cui all'articolo 727-bis, primo comma, che punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, occorrerebbe approfondire quali siano i rapporti tra questa fattispecie ed il delitto di uccisione di animali previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, che invece punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.
L'articolo 1 del provvedimento in oggetto introduce, come detto, una ulteriore contravvenzione. Si tratta, segnatamente, della fattispecie di «danneggiamento di habitat», prevista dal nuovo articolo 733-bis del codice penale.
Anche questa fattispecie, sanzionata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, suscita talune perplessità.
In primo luogo, osserva come l'articolo 1, comma 3, del provvedimento stabilisca che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame per «habitat all'interno di un sito protetto» si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come «zona a tutela speciale» a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come «zona speciale di conservazione» a norma dell'articolo

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4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Pertanto, per valutare la determinatezza della fattispecie occorrerebbe verificare, anzitutto, se e quali aree siano state classificate, in base alle citate direttive, come «zone a tutela speciale» ovvero come «zone speciali di conservazione». Sarebbe auspicabile che sul punto il Governo possa fornisse gli opportuni chiarimenti.
Inoltre, il reato si perfeziona ove la distruzione o il deterioramento dell'habitat avvengano «in modo significativo»: espressione questa che, di per sé, potrebbe rendere la fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione.
Per quanto concerne l'articolo 2, sembra opportuna un'attenta valutazione relativa alla selezione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs. n. 231/2001.
La Direttiva 2008/99/CE impone, agli artt. 6 e 7, agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati espressamente richiamati agli articoli 3 e 4, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
In particolare, l'articolo 3 della direttiva elenca reati - di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente - che provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.
Tra tali reati sono previsti: lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque; la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di commercio o intermediazione nella gestione dei rifiuti; l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose; la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose.
Come si è accennato, in attuazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva, lo schema di decreto introduce un nuovo articolo 25-decies nel decreto n. 231 del 2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della direttiva (articoli 727-bis e 733-bis), che ad una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), dalla legge n. 150 del 1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 549 del 1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal decreto legislativo n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato dalle navi.
Tale rinvio potrebbe apparire troppo ampio. Soprattutto per quanto attiene al Codice dell'ambiente, si ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato. Si potrebbe così realizzare una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quanto tali, sono sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese.
Cita, a titolo meramente esemplificativo, le violazioni previste dai seguenti articoli del codice dell'ambiente: a) articolo 29-quattuordecies, che elenca una serie di illeciti connessi all'autorizzazione integrata ambientale, la cui gravità è differenziata e che di conseguenza, richiederebbero una selezione più attenta, secondo il principio di offensività; desta, in particolare perplessità l'inclusione tra i reati presupposto di ipotesi che spesso si verificano per mere omissioni colpose di obblighi di comunicazione di dati all'autorità competente; b) articolo 279, che contempla

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reati di gravità molto diversa, alcuni dei quali consistenti in meri inadempimenti ad obblighi di comunicazione. Analoghe valutazioni valgono con riferimento ai reati di cui agli articoli 258, 259, 260-bis.
L'impostazione dello schema di decreto sembra quindi andare talvolta ben oltre quanto previsto dal legislatore comunitario e rischia di sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di violazioni solo formali di adempimenti amministrativi. Per evitare questo inconveniente, sembrerebbe quindi opportuno un attento ed analitico riesame dei numerosi reati presupposto richiamati dall'articolo 2.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.