CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2011
475.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi NICOLAIS, presidente, propone di procedere prima all'esame in sede consultiva del provvedimento C. 4248 Governo, approvato dal Senato, per passare indi all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) intende denunciare una situazione incresciosa che si è venuta a determinare con riferimento all'attuazione ministeriale relativa alla sua risoluzione n. 8-00116, approvata dalla Commissione cultura il 6 aprile 2011, avente ad oggetto la situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove, in provincia di Vicenza. Nella specie, con il predetto atto di sindacato ispettivo, si denunciava come le studentesse e gli studenti diversamente abili fossero stati esclusi dalla relativa manifestazione sportiva, situazione che si evinceva dall'assenza tra gli allegati dei moduli di iscrizione di quelli abitualmente previsti dagli studenti disabili. Per rimediare a tale stato di cose, la risoluzione ha impegnato il Governo ad intervenire obbligatoriamente sugli accordi con i partner istituzionali per ovviare ad una situazione discriminatoria che contrasta con la piena inclusione di questi alunni, prevista dagli obiettivi prioritari della scuola. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite nota direttoriale 3523 del 21 aprile 2011, esprime un indirizzo contrario all'impegno assunto dal Governo in sede di approvazione della risoluzione indicata. Nella citata nota si legge, infatti, che «le Federazioni sportive riconosciute dai due Enti

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(CONI e CIP) possono (...) prevedere la partecipazione di studenti con disabilità». Ritiene del tutto evidente che per ottemperare alle decisioni della risoluzione in parola si sarebbe dovuto utilizzare, in luogo del verbo «possono», il verbo «devono», poiché per le Federazioni non vi è alcuna obbligatorietà nelle azioni di inclusione degli studenti con disabilità.
Preannuncia, pertanto, la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo, volto a risolvere la denunciata situazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.
C. 4248 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo in esame, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar il 14 gennaio 2007, prosegue la tradizione delle relazioni bilaterali e mira costituire la base, attraverso la cooperazione culturale, per un loro ulteriore miglioramento qualitativo. In tale contesto, viene precisato nella relazione illustrativa che correda l'originario disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 2517), l'Accordo, nel rispondere all'esigenza di fornire ai due paesi uno strumento pattizio di cooperazione culturale, rappresenta anche uno stimolo per iniziative in tale campo ad ogni livello; i suoi contenuti, infatti, sono adeguati a fornire risposte ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, sia in prospettiva bilaterale, sia nella più ampia e sempre più rilevante dimensione internazionale.
Osserva, con riguardo ai contenuti, che l'Accordo in esame si compone di 9 articoli. L'articolo 1 impegna le parti a rafforzare la cooperazione culturale attraverso lo scambio di elaborati effettuato per il tramite delle rispettive biblioteche nazionali ed istituzioni culturali.
Ai sensi dell'articolo 2, le Parti favoriranno e consolideranno la cooperazione culturale attraverso lo scambio di manifestazioni artistiche e la reciproca organizzazione di settimane culturali, scambiandosi altresì visite che includano manifestazioni artistiche. In occasione di festival ed eventi culturali che si tengano in una delle parti, sarà incoraggiato l'invito all'altra, che sarà altresì incoraggiata a presentare proprie produzioni cinematografiche, ai sensi dell'articolo 3. L'articolo 4 prevede la collaborazione dei responsabili dei circoli competenti dei settori bibliotecario, museale, archeologico e del restauro, mediante l'organizzazione di manifestazioni archeologiche, nonché lo scambio di visite di esperti e specialisti ai fini del dibattito e del coordinamento fra i circoli incaricati dei canali di cooperazione sopra individuati. In tale contesto, dovrà essere altresì facilitato lo scambio di libri, database e mostre di opere d'arte di valore storico tra le rispettive librerie nazionali e musei, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese. Le Parti convengono sulla costituzione di una Commissione mista incaricata dell'applicazione dell'accordo che si riunirà alternativamente nei due paesi secondo date stabilite attraverso i canali diplomatici, ai sensi dell'articolo 5.
Rileva che è prevista dall'articolo 6 la notifica attraverso canali diplomatici dei membri delle delegazioni che prendono parte ai seminari ed alle visite tra i due Paesi. Ai sensi dell'articolo 7, l'Accordo in esame sarà approvato conformemente ai regolamenti e alle procedure costituzionali vigenti ciascun Paese ed entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l'intervenuto adempimento delle procedure interne di ratifica. La norma prevede, altresì, la possibilità di modificare l'accordo, di comune intesa, attraverso scambio di note tra le parti. Secondo l'articolo 8, la durata dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Qatar è

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stabilita in tre anni tacitamente rinnovabili per uguali periodi nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti abbia inviato all'altra comunicazione formale di risoluzione dell'Accordo prima della scadenza del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi prima della effettiva scadenza. Lo spirare dell'accordo non farà venir meno i progetti già posti in essere tra i due paesi, salvo che entrambi non abbiano convenuto diversamente. L'articolo 9, infine, dispone la prevalenza della lingua inglese in caso di difformità interpretative del testo, redatto anche in lingua italiana e araba.
Aggiunge che, con riguardo al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, approvato dal Senato il 30 marzo 2011, esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra Italia e Qatar. L'articolo 3, che contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizza la spesa di 84.380 euro per l'anno 2011, di 84.380 euro per l'anno 2012 e di 91.295 euro a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame della ratifica in oggetto rispetto all'accordo siglato.

Luigi NICOLAIS, presidente, fornisce i chiarimenti richiesti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.