CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, si sofferma unicamente sulle disposizioni di interesse della XIV Commissione, illustrando in primo luogo i contenuti dell'articolo 2, comma 4, che attribuisce alla Soprintendenza di Napoli e Pompei la facoltà di avvalersi, per l'attuazione del programma straordinario di interventi per Pompei, della società ALES mediante stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici. Al riguardo, ricorda che il sistema degli affidamenti in house (in house providing) - pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato - è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti. Più specificatamente, le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica (sentenza del 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia, c.d. «Sentenza Teckal», in causa C-107/98) sono: l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un «controllo analogo» a quello che esercita sui propri servizi e la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti committenti che la controllano. Sul requisito del «controllo analogo» la giurisprudenza comunitaria è di recente intervenuta con numerose pronunce finalizzate a ridimensionare l'effettivo ricorso all'istituto dell'in house. Ricorda, tra i numerosi interventi, la sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, (sentenza Stadt Halle), in cui la Corte ha sostenuto la necessità della partecipazione totalitaria dell'ente pubblico di riferimento perché possa dirsi sussistente il cosiddetto «controllo analogo» ed ammessa, quindi, l'eccezionale deroga alle norme che impongono il ricorso alla pubblica gara. Con la sentenza Parking Brixen (sentenza 13 ottobre 2005 in causa C 458/03) per la Corte occorre altresì che il soggetto affidante sia in grado di influenzare in modo determinante gli «obiettivi strategici» e le «decisioni importanti» del soggetto affidatario. Pertanto, ferma restando l'esigenza di rispettare in concreto tali caratteristiche dell'attività in house, la disposizione appare compatibile con la normativa dell'Unione europea.
Richiama quindi i contenuti dell'articolo 4, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. In proposito, ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ritenendo che l'Italia, con l'adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, (direttiva concorrenza). In particolare la Commissione ritiene che il decreto legislativo 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto non consentirebbero alle aziende che non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale; non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale. Con riguardo alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva sulla concorrenza, la Commissione contesta una serie di norme in contrasto con gli articoli 2 e 4 della direttiva concorrenza, tra le quali: l'articolo 25, comma 11, legge n. 112 del 2004 che, prorogando fino alla data dello switch-off l'autorizzazione a trasmettere in

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analogica per gli operatori non titolari di concessione televisiva analogica, fornisce di fatto un vantaggio a questi ultimi a danno di altri che, pur essendo titolari di concessioni televisive analogiche, non possono trasmettere per mancanza di radiofrequenze; l'articolo 2-bis, comma 1, legge n. 66 del 2001, l'articolo 23, comma 1, legge n. 112 del 2004 e l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che riservano solo ai titolari di attività di radiodiffusione in tecnica analogica la possibilità di avviare la sperimentazione in tecnica digitale; l'articolo 23, comma 5, legge n. 112 del 2004 che, dalla sua data di entrata in vigore fino a quella del switch-off, prevede che le licenze per il digitale siano assegnate agli operatori che già trasmettono in analogica e le cui reti digitali abbiano raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione.
La disposizione in commento, recando una semplice proroga, non impatta sulle norme oggetto di contenzioso in sede di Unione europea; tuttavia, ritiene opportuno richiamare la necessità di affrontare nelle sedi idonee anche tali profili.
L'articolo 5 nel testo modificato dal Senato dispone poi, in luogo della cosiddetta «moratoria nucleare» inizialmente prevista, la cancellazione dall'ordinamento italiano di una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31 del 2010, decreto legislativo n. 41 del 2011). In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le materie «energia» e «ambiente» sono oggetto di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri. Rientra invece nella competenza degli Stati membri il mix energetico. Per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari, con la direttiva 2009/71/Euratom è stato istituito un quadro comunitario per assicurare la sicurezza nucleare nei paesi della Comunità. In base alla direttiva, gli Stati membri restano responsabili del quadro legislativo e normativo relativo alla sicurezza degli impianti nucleari. Infatti essi hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (quadro nazionale) per la sicurezza degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. La regolamentazione in materia di sicurezza nucleare si basa sul principio della responsabilità nazionale degli Stati membri, che consente di rafforzare l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali. La direttiva invita pertanto gli Stati membri ad istituire un'autorità di regolamentazione competente, indipendente da qualsiasi organismo e dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie sufficienti per richiedere al titolare di una licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare. Le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare devono essere rese accessibili al pubblico. Gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di presentare ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sui progressi realizzati in materia di sicurezza nucleare. Il recepimento della direttiva 209/71/Euratom nell'ordinamento nazionale, la cui scadenza è stabilita al 22 luglio 2011, è stato previsto nell'Allegato B della legge 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).
Inoltre, da ultimo, ricorda che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza dell'energia nucleare, pur ricordando che il mix energetico è di competenza degli Stati membri, conviene sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi («stress test»). Il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione.
Infine, segnalo che l'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di

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consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà trasmesso alle Camere. Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Al riguardo, rilevo che la disposizione appare ispirata all'esperienza francese, dove nel 2008 è stato costituito il Fond stratégique d'investissement (partecipato al 51 per cento dalla Caisse des dépots e al 49 per cento dallo Stato). Tale fondo come fondo strategico può entrare nel capitale di società «strategiche» mentre come fondo di investimento pubblico entra in possesso di quote minoritarie di società e effettua investimenti azionari. Nel contesto italiano, l'individuazione dei settori strategici è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'economia. Nel contesto francese, invece, i settori strategici sono elencati nel Décret n. 2005-1739, che però prevede anche, distinguendo tra imprese di Stati membri dell'Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'Economia per l'acquisizione di aziende, o parti di esse, operanti in tali settori. Per quel che riguarda le imprese di paesi UE, il decreto individua i seguenti sette settori: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000). Per ciò che concerne, invece, le imprese di paesi extracomunitari, sono undici i settori elencati nel decreto: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000); 8) crittografia; 9) difesa nazionale; 10) produzione e commercio di armi e di sostanze esplosive; 11) fornitura di beni al Ministero della difesa. Sul Décret n. 2005-1739 risulta ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.
C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Enrico FARINONE (PD), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta del 27 aprile 2011 e formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.
C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
Atto n. 356.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 aprile 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, ribadisce l'invito formulato nella seduta del 19 aprile scorso a tutte le forze politiche presenti in Commissione a formulare indicazioni ai fini della predisposizione del parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, si riserva di formulare, nella seduta già convocata per la giornata di domani, una proposta di parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 473 del 28 aprile 2011:
a pagina 98, al sommario, decima riga, la parole: «COM(2011)121» sono sostituite dalle seguenti «COM(2011)118»;
a pagina 102, seconda colonna, sedicesima riga, le parole: «COM(2011)121» sono sostituite dalle seguenti «COM(2011)118».