CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione del Presidente della regione Basilicata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00545 Margiotta sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze delle calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti del Comitato Ambiente e Salute di Rivara nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.30.

RISOLUZIONI

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.

7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.
(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni rinviata nella seduta del 30 marzo 2011.

Roberto TORTOLI, presidente, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-00550, a prima firma del deputato Tommaso Foti, vertente su materia identica a quella delle risoluzioni 7-00531 Alessandri e 7-00537 Bratti oggetto di discussione congiunta.
Pertanto, se non vi sono obiezioni, anche la discussione della risoluzione 7-00550 Tommaso Foti avverrà congiuntamente alle risoluzioni sopra richiamate.

La Commissione consente.

Tommaso FOTI (PdL), con riferimento a quanto sostenuto dall'onorevole Ghizzoni nel corso delle audizioni informali svoltesi in mattinata nell'ambito della discussione delle risoluzioni in titolo, fa presente che non può ritenersi sussistente alcun obbligo della Commissione di procedere nella seduta di domani alla votazione delle medesime risoluzioni. In tal senso, richiama il dettato dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento, in forza del quale il Governo ha sempre la facoltà di chiedere che non si proceda alla votazione e che della questione oggetto di una risoluzione in Commissione sia investita l'Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD) precisa, senza alcuno spirito polemico, che i deputati del

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Partito Democratico non hanno mai inteso porre la questione della conclusione dei lavori della Commissione in termini di obblighi regolamentari. Hanno invece segnalato, sia nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi la settimana scorsa, sia nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione da ultimo nella mattinata di oggi, l'esigenza di porre in votazione gli atti di indirizzo, sulla base del fatto incontrovertibile dell'ampia istruttoria e dell'approfondito dibattito svolti sia in Commissione che a livello territoriale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel condividere quanto appena detto dal collega Bratti, chiede che gli atti di indirizzo in titolo siano comunque posti in votazione nella seduta di domani.

Raffaella MARIANI (PD) riferisce, avendo preso parte alle audizioni informali svoltesi stamattina, che al di là dei toni usati, peraltro sia dai deputati di opposizione che da quelli di maggioranza intervenuti nel dibattito, l'intenzione dell'onorevole Ghizzoni era semplicemente quella di segnalare l'opportunità di procedere domani alla votazione delle risoluzioni in titolo. Conclude, quindi, formulando un vivo auspicio affinché sia mantenuto, se davvero si ha a cuore il buon esito del dibattito sulle risoluzioni in titolo, lo spirito di collaborazione fra i gruppi che ha fin qui caratterizzato la loro discussione.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle lamentele e sulle critiche che continuano a pervenire dalle associazioni di categoria e dalle imprese sul territorio circa il malfunzionamento del sistema SISTRI, e in particolare in ordine alle difficoltà riscontrate nella funzionalità dei dispositivi elettronici e l'efficacia dei collegamenti con il sistema informatico del Ministero dell'ambiente.
Ritiene che tutto questo sia incomprensibile, soprattutto alla luce delle ripetute proroghe e rinvii dell'entrata in vigore del sistema SISTRI, che il Ministro dell'ambiente aveva disposto proprio per mettere a punto l'efficacia e la funzionalità del sistema.
Chiede, quindi, che, di fronte ai richiamati problemi burocratici e gestionali del nuovo sistema di controllo e di tracciabilità dei rifiuti, che dovrebbe diventare pienamente operativo a partire dal primo giugno prossimo, il Ministro dell'ambiente spieghi al più presto, in un confronto con la Commissione, le ragioni dei segnalati disservizi e avvii finalmente quel tavolo tecnico di confronto, con il pieno coinvolgimento delle regioni, degli enti territoriali e degli operatori del settore, che è condizione indispensabile per trovare soluzioni equilibrate e positive alle problematiche e alle esigenze poste, in primo luogo, da tutte quelle aziende che stanno cercando di mettersi in regola con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Roberto TORTOLI, presidente, nel condividere il giudizio della collega Mariani sulla rilevanza delle problematiche relative all'entrata in funzione del SISTRI, assicura che sottoporrà al presidente della Commissione la richiesta da lei formulata.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.10.

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Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali.
Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 28 aprile scorso.

Il viceministro Roberto CASTELLI fornisce taluni chiarimenti sul provvedimento in esame, soffermandosi in particolare sulla necessità che le disposizioni in esso contenute risultino armonizzate con il contenuto e la funzione del documento recante il programma delle infrastrutture strategiche, previsto dall'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 (cosiddetto «Allegato Infrastrutture»), che deve continuare ad essere il documento guida delle politiche infrastrutturali del Paese.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, presenta una proposta di rilievi (vedi allegato) che tiene conto anche di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo.

Raffaella MARIANI (PD), nel ricordare che era stato il suo gruppo a chiedere che la Commissione si esprimesse sul provvedimento in esame, prende atto positivamente delle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo e annuncia il voto favorevole dei deputati del Partito Democratico sulla proposta di rilievi formulata dal relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che nel giudizio sul provvedimento in esame debba restare centrale la critica all'ennesimo tentativo del Governo in carica di istituire nuove procedure, nuove regole e nuovi organismi senza una chiara visione delle priorità alle quali destinare le poche risorse finanziarie disponibili.
In tal senso, pur apprezzando taluni degli obiettivi prefigurati dal provvedimento in esame e, opportunamente, evidenziati nella proposta di rilievi formulata dal relatore, valuta negativamente un atto che, in concreto, aggiunge ulteriore confusione e appesantimento burocratico alle già confuse e gravose procedure e normative vigenti. Preannuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di rilievi.

Armando DIONISI (UdCpTP) nell'esprimere anch'egli apprezzamento per lo sforzo del relatore, ritiene tuttavia che il provvedimento in esame non risolva in modo chiaro la questione di fondo di un uso distorto degli ex fondi FAS e della incapacità del Governo in carica di destinarli effettivamente allo sviluppo e al superamento del gap infrastrutturale delle regioni del centro-sud del Paese. Preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di rilievi formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.30.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
Atto n. 356.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

Roberto TORTOLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito è fissato per il 17 maggio prossimo.
Pur potendo la Commissione procedere alla votazione del prescritto parere in assenza del parere della Conferenza Stato-regioni, essendo stata deliberata dal Consiglio dei ministri la procedura di urgenza, segnala l'opportunità di attendere la trasmissione del suddetto parere che peraltro risulta essere stato espresso in data 20 aprile.
Pertanto, avendo acquisito con nota formale la disponibilità del Ministero dell'Ambiente ad attendere il parere parlamentare anche oltre il 17 maggio, e comunque entro il 23 maggio, propone di rinviare la votazione di tale parere a mercoledì 18 maggio, in modo da poter prendere atto della intervenuta pronuncia della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione consente.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.
C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, sottolinea che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Indonesia dall'altra, concluso a Giacarta il 9 novembre 2009, mira a fornire una cornice entro cui procedere per l'instaurazione di una partnership strategica tra le Parti, fornendo il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN del 1980, e prevedendo, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.
L'Accordo prevede, in particolare, quattro aeree di cooperazione prioritarie fra cui rientrano le tematiche della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, che interessano direttamente la Commissione. Esso dà avvio quindi alla collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle sfide globali (tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale) nelle quali l'Indonesia, membro del G20, svolge una politica attiva, consentendo di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

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Quanto ai contenuti dell'Accordo, segnala in estrema sintesi che esso si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli. In particolare, il titolo I (articoli da 1 a 5) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare; individua le finalità e gli ambiti della cooperazione; impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa; impegna le Parti a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici e detta, infine, disposizioni in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo.
I successivi titoli da II a V (articoli da 6 a 40 ) impegnano, invece, le Parti alla cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e dettano disposizioni in materia di cooperazione nei settori del turismo, dei servizi finanziari, della scienza e tecnologia dell'energia e dei trasporti dell'istruzione e della cultura, della salute, della protezione dei dati personali, della giustizia e degli affari interni (con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, contro il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro sporco.
Con specifico riferimento alle competenze della VIII Commissione, segnala quindi l'importanza degli articoli da 27 a 30 dell'Accordo in esame, che dettano disposizioni per lo sviluppo della cooperazione nel settore dell'ambiente (oltre che in quelli dello sviluppo rurale e della pesca), stabilendo che tale cooperazione coprirà in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta al disboscamento illegale) e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.
Osserva, infine, che i titoli VI e VII (articoli da 41 a 50) regolamentano il quadro istituzionale, con l'istituzione di un Comitato misto che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, e recano le disposizioni finali , con la fissazione delle procedure per la modifica e l'ampliamento dell'Accordo stesso e per la sua entrata in vigore.
Quanto al disegno di ratifica che accompagna l'Accordo, si limita a ricordare che esso non prevede nuovi oneri per il bilancio dello Stato o istituzione di nuovi uffici e che si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Indonesia, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, anche tenuto conto del richiamato ruolo internazionale della Repubblica di Indonesia, propone che la Commissione esprima un parere senz'altro favorevole sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.
C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, sottolinea che l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica Sudafricana, dall'altro, firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009, si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi positivamente nel 2007.
Riferisce, quindi, che la revisione dell'Accordo del 1999, che non comprende le

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questioni relative agli scambi commerciali, si propone di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in diversi settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, ad esempio nei settori della lotta al terrorismo internazionale, alla criminalità organizzata, ai traffici di droga e al riciclaggio di proventi di attività illecite.
Passando, poi, al contenuto dell'Accordo in esame, osserva che esso consta di quattro articoli, il primo dei quali contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.
In estrema sintesi, segnala che le principali modifiche riguardano l'inclusione nella cooperazione bilaterale le questioni relative al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'instaurazione di una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione, l'istituzione di un dialogo politico nel campo culturale e nei settori dell'occupazione e della politica sociale, con attenzione ai problemi sociali del post-apartheid sudafricano, nonché - aspetto di rilievo per la VIII Commissione - per dar vita ad un quadro normativo che fondi politiche energetiche capaci di confrontarsi con la sostenibilità ambientale.
Ugualmente importanti, a suo avviso, devono essere considerate le disposizioni dell'Accordo in esame, con le quali le Parti si impegnano a sostenere l'azione della Corte penale internazionale, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma, nonché quelle che regolamentano la cooperazione in materia di immigrazione: in particolare segnalo il rilievo delle disposizioni con cui si riconosce il collegamento tra migrazioni e sviluppo - anche attraverso la previsione di misure dirette ad agevolare la partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei paesi d'origine - e quelle con cui le Parti si impegnano espressamente alla riammissione dei propri immigrati clandestini, su richiesta dello Stato interessato e senza ulteriori formalità.
Tornando alle materie di più diretto interesse della VIII Commissione, segnala quindi le ulteriori modifiche all'Accordo del 1999, dirette a rafforzare la cooperazione fra le Parti in materia di rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, e in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare, con le conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale: nell'articolo 59-bis dell'Accordo viene ad esempio ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi.
Segnala, altresì, il rinnovato impegno comune fissato dalle Parti verso la realizzazione degli obiettivi della Conferenza di Monterrey e della Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002. Sottolinea, infine, sempre sotto il profilo delle competenze della VIII Commissione, l'importanza dell'aggiunta al paragrafo 3 dell'articolo 84 dell'Accordo, di un riferimento preciso all'inclusione fra le materie della cooperazione delle misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per la lotta ai cambiamenti climatici.
Quanto al disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, si limita a ricordare che esso non comporta effetti finanziari e che si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea e Sudafrica dell'11 settembre 2009, mentre l'articolo 3 dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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D.L. 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché norme per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite Bilancio e Cultura.
Per quanto riguarda i profili di competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 2, al comma 4, autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area di Pompei, della società ALES S.p.a., mediante apposita convenzione, che deve comunque essere stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e potrà prevedere l'affidamento diretto alla citata società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma. Al riguardo, come ricordato anche dal Governo nel corso dell'esame al Senato, segnala che la società ALES S.p.a., che è interamente partecipata dal Ministero per i beni e le attività culturali, costituisce uno strumento operativo del medesimo Ministero, pienamente rientrante nella fattispecie delle società in house.
L'articolo 2, ai commi 5, 6 e 7, reca disposizioni speciali volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni. In particolare, il comma 5 prevede deroghe ad alcuni termini previsti dal Codice appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006) e, in particolare, la riduzione della metà dei termini minimi indicati negli articoli 70, 71, 72 e 79, riguardanti rispettivamente i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (articolo 70), il termine entro il quale le stazioni appaltanti inviano ai richiedenti i capitolati d'oneri, i documenti e le informazioni complementari nelle procedure aperte (articolo 71), nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (articolo 72), nonché i termini di comunicazione dei mancati inviti, delle esclusioni e delle aggiudicazioni, in alcuni casi fornite su richiesta, ed in altri d'ufficio (articolo 79). Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, che per l'affidamento dei lavori compresi nel programma sia sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del Codice appalti, che prevede, invece, la progettazione definitiva, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente necessario un maggiore livello di definizione progettuale. Il comma 6 riguarda gli interventi previsti dal programma straordinario ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche, che sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. Il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. Tali contratti dovranno essere stipulati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dagli articoli 26 e 27 del

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Codice appalti per tali tipologie di contratti, obblighi che si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico contenente l'elenco degli interventi da realizzare, con l'importo di massima stimato per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza potrà assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi definendo le modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Qualora, invece, le candidature risultino insufficienti o non ne venga presentata alcuna, il Soprintendente potrà ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.
Per quanto riguarda invece l'articolo 5, ricordo che la versione originaria di tale articolo prevedeva la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. A seguito dell'approvazione di un emendamento governativo nel corso dell'esame al Senato, in luogo della cosiddetta moratoria nucleare, viene disposta l'abrogazione di tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, nella legge n. 99 del 2009, nel decreto legislativo n. 31 del 2010 e nel decreto legislativo n. 41 del 2011, volte alla cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare e alla riformulazione integrale della norma sulla strategia energetica nazionale. Anche in questo caso, per quanto riguarda i profili di stretta competenza della Commissione, segnalo che viene modificato in più punti l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, relativo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, al fine di eliminare ogni riferimento a funzioni dell'Agenzia relative a nuovi impianti di produzione di energia nucleare. Vengono poi modificate le definizioni di Deposito nazionale e di decommissioning, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010. In particolare, il Deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e all'immagazzinamento a titolo provvisorio di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari. Al riguardo, osservo che, per finalità di coordinamento, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 andrebbe modificato in quanto nel nuovo testo dell'articolo 2 la definizione di Deposito nazionale non si trova più alla lettera i) bensì alla lettera e). L'articolo 5 del decreto-legge in esame modifica, inoltre, gli articoli da 26 a 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che fanno parte del Titolo III recante «Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici». Le modifiche all'articolo 26 sono finalizzate ad eliminare, dai compiti affidati alla Sogin S.p.a., quelli relativi alla gestione di nuovi impianti. Nel segnalare che le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sono finalizzate al coordinamento del testo, in cui scompare il riferimento alla valutazione ambientale strategica della strategia nucleare di cui è prevista l'abrogazione, sottolineo che viene altresì disposta l'abrogazione dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile.
Osserva, in proposito, che il comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, non modificato dall'articolo in esame, prevede che l'erogazione dei contributi «compensativi» agli enti locali avvenga sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Tale disposizione è giustificata dal fatto che, nel testo vigente, tali contributi riguardano anche i nuovi impianti e che,

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in tal caso, la determinazione delle tariffe spetta proprio alla citata Autorità, in forza dell'articolo 29. Sarebbe quindi opportuno, considerate le modifiche apportate all'articolo 26 e l'abrogazione dell'articolo 29, valutare se modificare, al comma 2 dell'articolo 26, il riferimento al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le parole limitatamente alle attività riguardanti l'erogazione dei contributi compensativi di cui alla lettera d). Le modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che disciplina la corresponsione di un contributo «compensativo» ai territori limitrofi al Parco Tecnologico, sono finalizzate ad eliminare ogni riferimento ai rifiuti radioattivi provenienti dai nuovi impianti. Nel riformulare il comma 1 viene altresì introdotto un criterio per il riparto, tra i vari enti locali coinvolti, del contributo compensativo citato, che è destinato: per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto; per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto; per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio Deposito.
In conclusione, anche alla luce di quanto evidenziato e degli elementi che emergeranno dal dibattito, si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.