CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, ricorda che le Commissioni cultura e bilancio danno avvio all'esame del disegno di legge n. 4307, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato dal Senato. Sottolinea che l'avvio dell'esame del disegno di legge in discussione è previsto in Assemblea a partire dal prossimo 17 maggio 2011.
Avverte quindi che il Governo ha trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cosiddetta legge di contabilità. Dà quindi la parola ai relatori.

Gabriella CARLUCCI (PdL), relatore per la VII Commissione, osserva che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 oggetto di conversione recano disposizioni in materia di cultura. Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, autorizza spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro. Si tratta di 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo (FUS); di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; di 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti

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ed istituzioni culturali. A tale ultimo riguardo, ricorda che nell'ambito dell'esame presso l'Assemblea del Senato, il relatore per le parti di competenza della 7a Commissione ha precisato che queste risorse sono stanziate a favore degli enti vigilati dal Ministero, richiamando in maniera esplicita Biennale di Venezia, Festival dei due mondi di Spoleto, Italia nostra, Fondo Ambiente Italiano (FAI), Triennale di Milano e Quadriennale di Roma. Rileva quindi che per effetto degli incrementi disposti dal decreto-legge in esame e, limitatamente al 2011, dal decreto-legge n. 225 del 2010, l'importo del FUS per il triennio 2011-2013 - a legislazione vigente - viene quindi rideterminato per il 2011 in 422,6 milioni di euro, per il 2012 e 2013 in 411,5 milioni di euro.
Osserva quindi che il comma 2 dell'articolo 1 in esame reca una novella all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011, al fine di escludere il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dalla norma a titolo compensativo, nell'eventualità di minori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalle operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche. Ricorda che l'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, legge di stabilità 2011, prevede infatti che, qualora in sede di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica - da cui sono stati stimati proventi non inferiori a 2.400 milioni di euro - si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento finanziario, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. La norma prevede che le procedure di assegnazione dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti vengano versati all'entrata dello Stato entro il 30 settembre 2011. Dalla eventuale riduzione lineare sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca e le risorse al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Osserva quindi che la disposizione di cui al comma 13 della legge n. 220 del 2011 è stata prevista a titolo cautelativo quale clausola di salvaguardia, volta a recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazioni mobili in larga banda, l'importo pari al corrispettivo mancante attraverso corrispondenti riduzioni di spesa pubblica. Segnala, al riguardo, che nella Nota depositata dal Ministro dell'economia presso la Commissione bilancio del Senato in data 15 aprile 2011, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge, il Ministero ha reso noto che sono stati già predisposti, sebbene in via provvisoria, gli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio rimodulabili dei singoli Ministeri per l'intero importo di 2.400 milioni di euro, che, soltanto in caso di conferma di minori introiti derivanti dall'operazione, saranno trasformati in riduzioni di spesa.
Osserva quindi che il comma 3 dell'articolo 1 in esame abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di un euro sui biglietti cinematografici per il periodo 1o luglio 2011-31 dicembre 2013, ai sensi del decreto-legge n. 225/2010, mentre i commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, di cui ai comma 1 e 3, provvedendo ad aumentare l'aliquota dell'accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. Nel dettaglio, osserva che, ai sensi del comma 4, a copertura degli oneri di 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 per interventi a favore della cultura e di 45 milioni di euro per il 2011 e 90 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 derivanti dall'abrogazione

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del contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso nelle sale cinematografiche si dispone l'aumento dell'aliquota delle seguenti accise, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante il testo unico sulle accise: l'accisa sulla benzina; l'accisa sulla benzina con piombo; l'accisa sul gasolio usato come carburante. L'aumento dell'aliquota deve compensare sia i predetti oneri, sia l'onere correlato alle disposizioni sui rimborsi previsti a favore degli autotrasportatori dall'ultimo periodo del comma 4 in esame. Le disposizioni in esame hanno affidato la variazione a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro il 7 aprile 2011, cioè sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, pubblicata sul sito internet il 6 aprile 2011, sono state quindi già modificate le aliquote di accisa dei suddetti prodotti energetici. Osserva quindi che l'ultimo periodo del comma 4 dispone poi che non trovino applicazione, in alcune ipotesi, i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996. Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell'accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. In conseguenza della disapplicazione prevista dalla norma in esame, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.
Infine, rileva che il comma in esame reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto. Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa disposti dal comma in esame nei confronti di: a) soggetti esercenti le attività di trasporto merci, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, quali norme richiamate dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001; c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 452/2001; d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 452/2001. Segnala infine che il successivo comma 5 dell'articolo 1 in esame autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Osserva quindi che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei. In particolare, il comma 1 dispone l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. Il piano è predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali Al riguardo, segnala l'opportunità di uniformare la terminologia, utilizzando sempre la parola «programma» o la parola «piano». Rileva poi che il comma 2 individua le risorse per il finanziamento del programma straordinario di interventi conservativi e di restauro, prevedendo la possibilità di utilizzo innanzitutto delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione

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Campania. Segnala, al riguardo, che al comma 2 in esame, primo periodo, occorre modificare «destinati» in «destinate». Inoltre, con riferimento al medesimo comma, segnala che è all'esame della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo (n. 328) recante l'attuazione dell'articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, che prevede, agli articoli 4 e 5, una nuova denominazione e nuovi criteri per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (rinominato «Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale»). Nel merito, ricorda, al riguardo, che la quota regionale del FAS destinata alla regione Campania è attualmente pari a 3.506,8 milioni. Tuttavia, a valere su di essa, il decreto-legge n. 196/2010 ne prevede l'utilizzo per 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e per ulteriori 282 milioni, ai sensi del successivo comma 2, per interventi di bonifica ambientale, a seguito della rideterminazione della copertura degli oneri derivanti dall'Accordo sottoscritto il 18 luglio 2008, come modificato con Atto 8 aprile 2009, tra il Ministero dell'ambiente e la regione Campania per gli interventi di bonifica ambientale. Infine, segnalo che nella recente seduta del 23 marzo 2011 il CIPE ha autorizzato l'utilizzo delle risorse del FAS 2007-2013 relative ai programmi di interesse strategico delle Regioni Abruzzo (160 milioni di euro), Campania (322 milioni di euro) e Lazio (796 milioni di euro) per il ripiano dei relativi disavanzi sanitari, come previsto dall'articolo 2, comma 90, della legge n. 191/2009, legge finanziaria per il 2010. Segnala poi la possibilità di utilizzo di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate e delle disponibilità di bilancio della Soprintendenza, ricorda che nel corso della discussione in Aula alla Camera, nella seduta del 10 novembre 2010, nell'ambito dell'«Informativa urgente del Governo sul crollo della scuola dei gladiatori presso gli scavi di Pompei», il Governo ha reso noto che già nei «due anni del commissariamento, dal giugno del 2008 al giugno del 2010, quando il commissariamento è cessato per tornare alla normalità, sono stati investiti oltre 79 milioni di euro, dei quali 21 milioni provenienti dai fondi FAS del Ministero dello sviluppo economico e 40 milioni dai residui attivi giacenti nel bilancio della soprintendenza speciale di Napoli e di Pompei», oltre ai fondi derivanti dalla vendita di biglietti. Osserva quindi che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 in esame specifica che la quota di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione Campania verrà individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. Al riguardo, con riferimento alle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del comma 2 in esame, rileva che andrebbe chiarito se la quota che la Regione Campania deve individuare nell'ambito del PAR per il finanziamento del Piano di manutenzione straordinario provenga da Fondo FAS desinato alla regione Campania (posto che i Programmi di interventi di interesse strategico regionale (PAR) sono fondamentalmente finanziati a valere sulle risorse del FAS destinate alle singole regioni), ovvero se tale quota debba intendersi a valere sulle ulteriori fonti di finanziamento, quali ad esempio i fondi regionali di cofinanziamento o i Fondi comunitari destinati alla regione stessa, che possono essere considerati nella programmazione finanziaria complessiva del Programma strategico regionale. Rileva che tale chiarimento appare opportuno anche alla luce di quanto prevede, sul punto, la relazione illustrativa all'A.S. 2665 che reca un generico riferimento ad un «concorso finanziario della regione Campania con una quota che verrà individuata dalla regione medesima».

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Evidenzia, ancora, che per la realizzazione del programma previsto dal comma 1, il comma 3 autorizza l'assunzione di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità. Tale personale ha l'obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Appartengono alla Terza Area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Si autorizza inoltre l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Le assunzioni possono avvenire in deroga al divieto di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 194 del 2009, recante il cosiddetto proroga-termini. Ricorda che tale disposizione ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per le pubbliche amministrazioni che non abbiano adempiuto l'obbligo - previsto dal precedente comma 8-bis del medesimo articolo 2 - di disporre, entro il 30 giugno 2010, una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, e di rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. Restano esclusi da tale divieto i conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento, di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
Sottolinea che alla copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, deve essere rispettata la disciplina in materia di turn over di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificata dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base alla quale, per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Ricorda che è infine previsto l'obbligo, per il Ministero, di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma in esame ed i relativi oneri. Al riguardo, rileva che nell'ambito del suddetto comma 3, oltre che l'assunzione di personale da destinare alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, sembrerebbe essere prevista una più generale assunzione di personale da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Osserva quindi che il comma 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei, della società ALES, mediante la stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli

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attinenti all'attuazione del programma. Rileva poi che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 in esame recano disposizioni speciali volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni.
Nel dettaglio, il comma 5 prevede deroghe ad alcuni termini previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006, e, in particolare, la riduzione della metà dei termini minimi indicati negli articoli 70, 71, 72 e 79, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del programma straordinario di tutela dell'area archeologica di Pompei. Osserva che si tratta dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, che variano a seconda che si affidino i lavori con procedure aperte, ristrette o negoziate con o senza bando di gara, ristrette e negoziate urgenti o con il dialogo competitivo, di cui all'articolo 70; del termine entro il quale le stazioni appaltanti inviano ai richiedenti i capitolati d'oneri, i documenti e le informazioni complementari nelle procedure aperte, di cui all'articolo 71; dei termini per l'invio, prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ai richiedenti dei capitolati d'oneri, dei documenti e delle informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo, di cui all'articolo 72; dei termini di comunicazione dei mancati inviti, delle esclusioni e delle aggiudicazioni, in alcuni casi fornite su richiesta, ed in altri d'ufficio, di cui all'articolo 79. Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, che per l'affidamento dei lavori compresi nel programma sia sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, che prevede, invece, la progettazione definitiva, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente necessario un maggiore livello di definizione progettuale. Al riguardo, ricorda che l'articolo 203, che ricade all'interno delle disposizioni specifiche per i lavori sui beni culturali contenute nel citato Titolo IV, Capo II, del Codice, prevede che l'affidamento di tali tipi di lavori avvenga, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. Il comma 3-bis, dispone, quindi, che per ogni intervento sia il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, a stabilire il successivo livello progettuale da porre a base di gara ed a valutare motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. Sul punto, segnala che con l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) accolto nella seduta del 19 aprile 2011, il Governo si è impegnato a «prevedere, quale condizione per l'affidamento dei lavori compresi nel programma di tutela dell'area archeologica di Pompei, l'adozione del progetto definitivo, non risultando sufficiente, al riguardo, il solo livello di progettazione preliminare».
Osserva quindi che il comma 6 riguarda gli interventi previsti dal programma straordinario ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche. Tali interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. Rileva al riguardo che la disposizione, per l'ampia formulazione utilizzata, sembra possa consentire di derogare agli atti di pianificazione ad ogni livello, locale e regionale, siano essi piani urbanistici, ma anche territoriali, con valenza ambientale e paesaggistica. Il comma 7, invece, disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. I contratti di sponsorizzazione dovranno essere stipulati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dagli artt. 26 e 27

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del Codice dei contratti pubblici per tali tipologie di contratti. Osserva che tali obblighi si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico contenente l'elenco degli interventi da realizzare, con l'importo di massima stimato per ciascuno intervento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea nonché su due quotidiani a diffusione nazionale per almeno trenta giorni. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza potrà assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi definendo le modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Qualora, invece, le candidature risultino insufficienti o non ne venga presentata alcuna, il Soprintendente potrà ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata. Ricorda quindi che secondo la relazione tecnica, i commi 5, 6 e 7 hanno carattere meramente procedurale e quindi non comportano effetti per la finanza pubblica.
Rileva quindi che il comma 8 dell'articolo 2 in esame consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario. Tale operazione, effettuata in relazione alle rispettive esigenze finanziarie delle soprintendenze, deve assicurare comunque l'assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette. Ricorda che la disposizione è esplicitamente assunta in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003, il quale, prevedendo una procedura differente di riequilibrio, pone anche un limite percentuale alle risorse attingibili dal Ministero. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica di cui era corredato l'A.S. 2665 evidenzia che la finalità della norma è assicurare «secondo modalità immediate il trasferimento diretto di risorse tra i conti di tesoreria di diverse Soprintendenze». In considerazione del fatto che la disposizione sembrerebbe introdotta a regime, rileva che occorrerebbe chiarire la ragione della previsione della deroga. Ove l'interpretazione secondo cui l'applicazione della disposizione non è soggetta a un termine temporale sia corretta, rileva che sembrerebbe conseguentemente opportuno novellare l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240/2003. Rileva peraltro, più in generale, che la norma - a differenza degli altri commi del medesimo articolo, specificamente rivolti alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei - assume portata generale. L'articolo 3 del decreto-legge in esame apporta invece modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 - termine prorogato al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 225/2010 - il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Rileva che l'articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ridefinisce l'ambito di applicazione dello stesso divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Segnala poi che viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Evidenzia che il successivo articolo 4 differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre; viene, inoltre, dettata una

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nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. In particolare, il comma 1, primo periodo, proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire, con le modalità di cui all'articolo 8-novies, comma 5, del decreto-legge n. 59/2008, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Ricorda che tale comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, venga definito il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008. Rileva che la disposizione in esame non appare peraltro diretta a modificare il termine per la transizione definitiva alla trasmissione televisiva digitale terrestre, che in base a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 5/2001, è fissata al 2012, ma solo quello per la definizione del calendario, relativo alle singole aree tecniche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. Precisa quindi che il secondo periodo del comma 1 prevede che, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010. Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, il provvedimento ministeriale dovrà predisporre, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Il comma 1, terzo periodo, prevede che nelle aree in cui, alla data del 1o gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del citato comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010. Il comma 1, quarto periodo, prevede che nelle aree in cui alla medesima data del 1o gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. Il comma 1, quinto periodo, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1o gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie. Al riguardo, segnala che l'articolo 13, comma 3, del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059-A), all'esame della Camera, reca una modifica dell'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, con la quale si prevede che l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale.
Ricorda infine che il Comitato per la legislazione della Camera ha espresso in data 28 aprile il proprio parere sul decreto-legge in esame. In particolare, osserva

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che il Comitato ha rilevato, fra l'altro, che all'articolo 2, comma 8 - che introduce una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 39-vicies septies del decreto-legge n. 273 del 2005, che, al comma 1, dispone che il succitato articolo 4, comma 3, si applichi anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Ricorda che il Comitato ha rilevato, inoltre, che all'articolo 4, comma 1, primo periodo - che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l'articolo 8-novies, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato articolo 8-novies, comma 5. Parimenti, ha rilevato che al medesimo articolo 4, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, il quale, ancorché preveda che l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 (rectius, 13) dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, introduce in realtà ulteriori e diversi criteri e modalità di assegnazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella ai succitati commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010. Infine, segnala che il Comitato ha rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), che introduce due autorizzazioni di spesa decorrenti dall'anno 2011 e aventi carattere permanente, rispettivamente, per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, senza indicare le modalità attuative della spesa, le Commissioni in sede referente dovrebbero valutare l'opportunità di indicarne modalità di ripartizione ed eventuali forme di controllo del Parlamento, in analogia con quanto disposto dagli articoli 2 e 6 della legge n. 163 del 1985, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, sottolinea che, nella sua relazione, si soffermerà sugli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge in esame. Preliminarmente avverte che è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, conseguente alla trasmissione del testo dal Senato della Repubblica. Con riferimento all'articolo 5, che reca disposizioni in materia di impianti nucleari, rileva che nella versione originaria tale articolo disponeva - «allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario» - la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. Rileva inoltre che, nel corso d'esame presso l'Assemblea del Senato, è stato approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo (5.800) che ha sostanzialmente modificato l'articolo in esame. Evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 5 cancella dall'ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi emanate nel quadriennio 2008 - 2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31 del 2010, decreto legislativo n. 41 del 2011). La prima innovazione riguarda la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare e la riformulazione integrale della norma sulla strategia energetica nazionale. Con riferimento al primo comma, sottolinea che esso precisa che, al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche relativamente alla sicurezza nucleare con il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno prese dall'Unione europea, non si procede più alla definizione e attuazione del programma sugli impianti nucleari implicato

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dagli articoli 25 e 26 della legge n. 99 del 2009. Il secondo comma abroga l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 che introduceva e disciplinava la cosiddetta «Strategia energetica». Il comma 3 incide sugli articoli 25, 26 e 29 della richiamata legge n. 99 del 2009, sostanzialmente sopprimendo i riferimenti alla individuazione, realizzazione ed esercizio degli impianti e attività nucleari e norme connesse. In particolare, è interamente abrogato l'articolo 26 della legge n. 99 del 2009, che disciplinava la materia della energia nucleare, e sono soppresse o modificate le disposizioni o frasi sullo stesso tema contenute in vari commi e lettere degli articoli 25 e 29 della stessa legge. Circa il comma 4, rileva che esso modifica l'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n.104 del 2010 sul processo amministrativo espungendo anche qui i riferimenti alla tematica nucleare. I commi 5 e 6 apportano modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 e al decreto legislativo n. 41 del 2011 che lo ha modificato, al fine di coordinare tali disposizioni con la scelta d abrogare le disposizioni concernenti il programma nucleare. Il comma 7 precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato dal comma 5 della norma in esame, che stabilisce gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi, sia adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Rileva infine, come già anticipato, che il comma 8 detta una nuova disciplina dei contenuti e modalità di adozione della Strategia energetica nazionale. In merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, ricorda che il Fondo per il decommissioning, costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sarebbe stato alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. A valere su tali risorse, la SOGIN avrebbe provveduto alle attività di decommissioning. In proposito, osserva che il Fondo che viene soppresso dalle norme in esame appare preordinato alla realizzazione di attività di decommissioning rispetto alle nuove centrali autorizzate. Pertanto, la soppressione del Fondo sembra conseguente al venir meno della normativa riferita a tali nuovi impianti. Poiché peraltro rimane confermata, con talune modifiche, la disposizione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010, che individua nella SOGIN il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del loro mantenimento in sicurezza nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, ritiene necessario acquisire conferma che dette attività possano essere espletate con le risorse di cui la SOGIN dispone a valere sull'apposita componente della tariffa elettrica. Ricorda che, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 31 del 2010, soppressi dall'articolo in esame, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe promosso una campagna di informazione in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. In proposito, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire gli impegni eventualmente già assunti dal Ministero, nonché dall'Agenzia, per la realizzazione della campagna di informazione e i loro eventuali effetti sulla finanza pubblica.
Illustrando l'articolo 6, non modificato dal Senato, evidenzia che esso reca misure in sostegno del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, utilizzato dagli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo. Sottolinea come, in considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009, l'articolo in esame modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto

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di lavoro flessibile. Precisa quindi che l'effettiva disciplina della fattispecie è demandata alla fonte dell'ordinanza di protezione civile. In particolare, evidenzia che viene modificato, spostandolo al 2010, il parametro annuale su cui computare per il 2011 il limite della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio. Ricorda che l'articolo in commento reca pertanto una deroga alla disciplina generale, la cui applicazione, anche in considerazione del programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della stessa regione Abruzzo, è demandata ad ordinanze di protezione civile. Ove necessario, gli eventuali oneri saranno a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 5 del decreto legge n. 39 del 2009, destinata agli interventi di ricostruzione in Abruzzo e alle altre misure a favore della popolazione colpita dal sisma dell'aprile 2009, contenute nel citato decreto. Osserva che la relazione tecnica non considera la disposizione in esame. Il Governo, nella documentazione trasmessa l'11 aprile 2011 presso il Senato della Repubblica, ha precisato preliminarmente che l'applicabilità agli enti del Servizio sanitario nazionale della norma di contenimento della spesa per il personale a contratto flessibile è solo in termini di principio. Pertanto le regioni non sono vincolate al rispetto puntuale del limite di spesa, ma possono modulare l'intervento garantendo comunque una riduzione tendenziale di tale componente di spesa. Il Governo, inoltre, precisa che la relazione tecnica riferita al citato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non associava effetti di risparmio alla norma di contenimento del lavoro flessibile con riferimento al sistema della autonomie, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Evidenzia che, sulla base di tali precisazioni, il Governo ha escluso la necessità di ricorrere alla copertura finanziaria della disposizione, peraltro prevista dalla norma stessa come eventuale, in quanto la regione Abruzzo, in coerenza con il piano di rientro dal deficit sanitario in atto, ha già adottato stringenti misure di riduzione della spesa per il personale che consentono il pieno rispetto del vincolo previsto in materia dall'articolo 2, commi da 71 a 74, della legge n. 191 del 2009. Ricorda, inoltre, che la regione Abruzzo sta predisponendo per gli anni 2011 e 2012 un programma operativo che dovrà prevedere specifiche misure di contenimento della spesa anche per il lavoro flessibile. Sottolinea infine come, anche sulla scorta della precisazione trasmessa dal Dipartimento della Protezione civile, il Governo chiarisce che le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 risultano iscritte per l'anno 2011 sul capitolo 7462 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono attualmente disponibili per l'importo di 262,5 milioni di euro. Non rileva, pertanto profili problematici per quanto attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame. Passando all'illustrazione dell'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, rileva che esso è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti Spa. A tal fine, all'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 è aggiunto un nuovo comma 8-bis che - ferme restando le modalità di gestione delle partecipazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 5 - consente alla Cassa depositi e prestiti Spa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di: strategicità del settore di operatività, livelli occupazionali, entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Evidenzia come, a seguito della modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, le società le cui partecipazioni possono essere oggetto di acquisizione dalla Cassa depositi e prestiti Spa devono altresì risultare in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico ed essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La definizione dei requisiti, anche

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quantitativi, che devono possedere le società ai fini della qualificazione di «società di interesse nazionale» è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere. Rileva quindi che il terzo periodo del nuovo comma 8-bis specifica che le predette partecipazioni in società di interesse nazionale possono essere acquisite dalla Cassa depositi e prestiti Spa anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Qualora l'acquisizione delle partecipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti Spa avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, esse devono essere contabilizzate nella «gestione separata» della Società. Sottolinea che la relazione tecnica non considera l'articolo in esame, e la relazione illustrativa afferma che dalla norma non derivano implicazioni finanziarie. Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, il Governo ha fornito alcuni chiarimenti inerenti il profilo finanziario della disposizione. In primo luogo, il Governo ha precisato che la disposizione che non modifica in modo sostanziale l'oggetto sociale della Cassa: evidenzia che quest'ultimo infatti già prevede la possibilità di acquisizione di partecipazioni azionarie delle quali vengono solo ampliate la tipologia e le modalità di acquisizione; l'assenza di rischi di riclassificazione della Cassa nel perimetro della pubblica amministrazione, trattandosi di un ente classificato come intermediario finanziario monetario in quanto rispondente ai requisiti a tal fine previsti in sede europea. L'Esecutivo ha altresì assicurato l'assenza di riflessi sui saldi di finanza pubblica e sul fabbisogno dell'eventuale utilizzo delle giacenze del conto che Cassa depositi e prestiti Spa mantiene presso la Tesoreria centrale al fine dell'acquisto di partecipazioni azionarie, in quanto tali giacenze sono infatti già incluse nel debito pubblico e remunerate con tassi di interesse in linea con quello praticato sui titoli del debito pubblico. Da ultimo, afferma che si è confermata l'assenza di un incremento di rischio a carico del risparmio postale in quanto l'eventuale utilizzo delle relative risorse al fine dell'acquisizione delle partecipazioni potrà comunque avvenire solo nei limiti del rischio massimo assorbibile dal capitale disponibile della Cassa depositi e prestiti Spa e dei vincoli di riserva obbligatoria cui questa è soggetta. In merito ai profili di quantificazione, ritiene di poter prendere atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame della disposizione presso il Senato che ribadiscono l'assenza di effetti immediati e diretti sui saldi di finanza pubblica e sul debito pubblico. Osserva comunque che detta neutralità finanziaria appare subordinata alla permanenza della classificazione della Cassa nel settore degli intermediari finanziari, ai fini dei conti economici nazionali, nonché, per quanto attiene al debito, al permanere di condizioni di operatività dell'Istituto che escludano la possibilità di escussioni della garanzia statale sulla raccolta postale. Da ultimo ricorda che l'ultimo articolo del decreto, l'articolo 8, reca, come di consueto, disposizioni in ordine all'entrata in vigore del decreto stesso.
In riferimento al prosieguo dei lavori delle Commissioni, rileva che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si potrà valutare eventualmente la possibilità di chiedere una riconsiderazione del calendario dei lavori in Assemblea.

Valentina APREA (PdL), presidente, osserva che i tempi della discussione del provvedimento in esame in Assemblea sono stati determinati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, alle cui decisioni ci si dovrà attenere, salvo eventuali modifiche che verranno decise successivamente dal medesimo organo. Ritiene quindi che i lavori in sede referente delle Commissioni riunite bilancio e cultura, dovranno articolarsi tenendo conto del suddetto calendario dei lavori dell'Assemblea e della imminente sospensione dei

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lavori parlamentari in concomitanza con le prossime elezioni amministrative.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le Commissioni dovrebbero procedere all'esame del decreto-legge in tempi adeguati, osservando come si tratti di un provvedimento estremamente complesso, che interviene in materie eterogenee, con disposizioni che meritano particolare approfondimento. Nel rilevare come la documentazione trasmessa dal Governo sia incompleta, ribadisce come sia necessario garantire una approfondita discussione del provvedimento sia nelle Commissioni riunite sia in Assemblea.

Valentina APREA (PdL), presidente, osserva che sarà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, a definire il calendario dei lavori per il successivo esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come le decisioni che verranno assunte dall'ufficio di presidenza non possano comunque impedire l'acquisizione di documenti che il Governo è tenuto a trasmettere alla Camera.

Valentina APREA, presidente, assicura il collega Borghesi che potrà richiedere tutte le informazioni e i documenti che riterrà necessari per un più completo esame del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.