CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2011
470.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 APRILE 2011

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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.
Audizione del presidente e amministratore delegato di Pirelli Spa, Marco Tronchetti Provera.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Marco TRONCHETTI PROVERA, presidente e amministratore delegato di Pirelli Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Aldo DI BIAGIO (FLI), Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), Pier Paolo BARETTA (PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Massimo POLLEDRI (LNP), Roberto SIMONETTI (LNP), Amedeo CICCANTI (UdC) e Bruno CESARIO (IR), ai quali replica Marco TRONCHETTI PROVERA, presidente e amministratore delegato di Pirelli Spa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il dottor Marco Tronchetti Provera per il contribuito fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 4220-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che il testo del predetto decreto, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è corredato di una relazione tecnica riferita la testo originario del decreto. Per quanto concerne l'articolo 1, recante misure retributive una tantum in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, in merito al comma 1, evidenzia che la disposizione è configurata come limite di spesa. Rileva, tuttavia, che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, il Fondo è destinato ad erogare al personale non più assegni una tantum bensì «assegni perequativi individuali aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente». Sul punto appare opportuno che il Governo chiarisca eventuali effetti delle disposizioni ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto. Segnala, inoltre, che l'eventuale incremento del Fondo - le cui risorse finanziano gli interventi previsti dal decreto-legge in esame - andrà disposto con decreto ministeriale: l'intervento non risulterebbe quindi sottoposto alle consuete procedure di verifica parlamentare dei profili di carattere finanziario. Inoltre, segnala che non sono esplicitate le modalità di accertamento e riassegnazione dei predetti risparmi: non risulta quindi possibile verificare se le stesse siano idonee, per un verso, ad evitare che le somme in questione vadano in economia e, per altro verso, a garantire un utilizzo entro termini coerenti con le precedenti previsioni di impiego al fine di evitare disallineamenti sul piano temporale, con conseguenti effetti di cassa. Sul punto ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo. Con particolare riferimento alla possibilità di destinare al fondo, in applicazione del comma 2 del testo in esame, quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, relativo al Fondo unico giustizia, osserva che andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di utilizzo di tali somme, rivenienti, tra l'altro, dal sequestro di beni, per il finanziamento di spese correnti connesse al trattamento economico del personale. Rileva che tale idoneità andrebbe verificata sia sotto il profilo della coerenza del loro utilizzo rispetto alla proiezione temporale dell'onere, sia con riguardo all'effettivo impatto attribuibile alle stesse ai fini del saldo di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Segnala che andrebbe altresì confermato che la nuova destinazione risulti compatibile con la destinazione delle somme in questione prevista dalla previgente normativa e non incida quindi su iniziative e programmi già avviati. Con particolare riferimento alla possibilità di destinare al fondo, in applicazione del comma 2 del testo in esame, quota parte dei «risparmi di gestione» conseguiti sui bilanci ordinari delle amministrazioni interessate, rileva come andrebbe preliminarmente chiarita l'esatta

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portata normativa della disposizione. Fa presente che detti elementi appaiono necessari anche al fine di verificare in quale misura la disposizione - che risulta suscettibile di destinare a finalità di spesa somme che, diversamente, andrebbero in economia - possa incidere su previsioni già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. In ogni caso, segnala che la disposizione determina una rinuncia ad eventuali miglioramenti dei saldi, riscontrabili a consuntivo. Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 2-bis, che prevede che le somme del Fondo non impegnate in un esercizio possano esserlo nell'esercizio successivo, «anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno», rileva che tali previsioni potrebbero determinare un andamento della spesa, per cassa, non in linea con la ripartizione annuale dell'onere indicata dal comma 4. Ciò, tra l'altro, potrebbe comportare un prolungamento delle erogazioni anche oltre il triennio 2011-2013. Ritiene quindi necessario disporre, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, di una quantificazione dell'impatto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto sia dell'onere che dei mezzi di copertura previsti, al fine di verificare la compensatività degli effetti complessivamente ascrivibili al provvedimento. Inoltre, considerando che la finalità del provvedimento in esame appare quella di attenuare gli effetti delle misure di blocco delle retribuzioni dei pubblici dipendenti recate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 con riferimento al personale del comparto sicurezza, considera necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione circa l'eventualità di richieste emulative da parte di altre categorie di pubblici dipendenti. Infine, per quanto attiene ai mezzi di copertura indicati dal comma 3, ritiene che occorrerebbe acquisire elementi volti a verificare se l'utilizzo delle somme rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003 possa considerarsi compatibile con il perseguimento delle finalità originariamente ascritte a tale norma di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 1, comma 4, dispone che all'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, rileva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo del quale è previsto l'utilizzo, recante il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università, reca, per l'anno 2011, nel piano di gestione n. 1 uno specifico accantonamento per la disposizione in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle osservazioni del relatore, esprime, in primo luogo, un parere contrario sulle modificazioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, con riferimento al comma 2, osserva che l'utilizzo dei risparmi di gestione conseguiti nell'ambito dei bilanci delle Amministrazioni interessate al fine di incrementare ulteriormente il fondo di cui al comma 1, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica privi di idonea copertura finanziaria. Per quanto attiene all'utilizzo dei risparmi di gestione relativi alle spese effettuate in conseguenze delle missioni di pace, da disporsi con decreto interministeriale, concorda sull'assenza di una procedura di verifica parlamentare dei profili finanziari, osservando che i risparmi saranno accertati solo in sede di consuntivo e, conseguentemente, essi potranno essere assegnati al fondo solo nell'esercizio successivo, a condizione che si verifichino, nel medesimo esercizio, corrispondenti economie

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nell'ambito degli oneri derivanti da ulteriori proroghe delle missioni di pace, che dovessero essere autorizzate attraverso specifiche disposizioni legislative, al fine di garantire l'invarianza dei saldi. In ordine all'utilizzo del Fondo unico giustizia, fa presente che lo stesso fondo può essere utilizzato .sul piano temporale e quantitativo nei limiti delle risorse effettivamente disponibili derivanti dai versamenti all'entrata riassegnati al Fondo e destinate al Ministero dell'interno. Sempre in relazione al comma 2, evidenzia, inoltre, che le disposizioni in materia di ulteriori integrazioni delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, non hanno riflessi sugli interventi finalizzati ad assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari, a valere della quota del Fondo unico giustizia di pertinenza del Ministero della giustizia, in quanto le disposizioni di cui al comma 2 del provvedimento in esame fanno riferimento alla quota del Fondo unico giustizia di pertinenza del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008. In considerazione di tale limite, ritiene che non si configurino effetti in termini di indebitamento netto. Fa presente, inoltre, che il comma 2-bis dell'articolo 1, consentendo il mantenimento in bilancio, al termine dell'esercizio di competenza, delle somme disponibili, da utilizzare nell'esercizio successivo, reca una deroga alla vigente disciplina contabile del termine di mantenimento di somme in bilancio, suscettibile di determinare effetti negativo sui saldi di finanza pubblica nell'anno in cui i medesimi oneri verranno sostenuti, privi di idonea compensazione finanziaria. Per quanto attiene alle modifiche introdotte all'articolo 1, comma 3, evidenzia che la previsione del riconoscimento, in sostituzione degli assegni una tantum, di assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente, potrebbe consentire la corresponsione integrale di tutti i trattamenti economici non erogati per il triennio 2011-2013 per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010, determinando ingenti oneri, anche di natura previdenziale, che non trovano copertura nelle risorse previste dal provvedimento. Segnala, inoltre, che con l'approvazione della proposta emendativa si determinerebbe, di fatto, l'esclusione totale del solo personale del comparto sicurezza - difesa e di quello dei Vigili del fuoco dalle misure di risparmio introdotte dalla citata manovra, con sicure richieste emulative da parte di altri settori e conseguenti ingenti oneri. Rappresenta, infine, che nella predisposizione di un disegno di legge di delega per il riordino dei ruoli e delle carriere del comparto difesa e sicurezza si dovrà tenere conto delle risorse residue, pari a 4 milioni di euro per ciascuno 2011, 2012, 2013 e 119 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur dichiarando di comprendere le esigenze del comparto sicurezza e difesa e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sottolineando come sia estremamente delicato incidere sulle aspettative di categorie meritevoli di particolare attenzione, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4220-A, di conversione del decreto legge n. 27 del 2011, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
l'utilizzo dei risparmi di gestione conseguiti nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate per incrementare ulteriormente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
il mantenimento in bilancio delle somme previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 rappresenta una deroga alla vigente disciplina contabile che determina effetti negativi per la finanza pubblica;

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l'attribuzione di assegni perequativi individuali, aventi la medesima natura giuridica dell'emolumento corrispondente, in luogo dell'attribuzione di assegni una tantum determina oneri, anche di natura previdenziale, privi di idonea quantificazione e copertura;
rilevata l'opportunità di assicurare l'omogeneità dei trattamenti riconosciuti al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia in forza delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, anche al fine di evitare ulteriori richieste emulative,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da:, nonché dei risparmi fino a: Amministrazioni interessate;
all'articolo 1, sopprimere il comma 2-bis;
all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente con le seguenti: assegni una tantum.
e con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia».

Antonio BORGHESI (IdV) contesta, a nome del suo gruppo, l'utilizzo dei fondi stanziati per il riordino delle carriere per finanziare l'erogazione degli assegni una tantum previsti dal provvedimento in esame. Sottolinea che occorrerebbe avere il coraggio di affermare chiaramente che non si intende più procedere al riordino delle carriere. Preannuncia la presentazione in Assemblea di proposte emendative volte a modificare il richiamato meccanismo di copertura. Evidenzia quindi l'opportunità di evitare la creazione di un nuovo problema per le categorie interessate.

Maino MARCHI (PD), con riferimento ai chiarimenti forniti con riferimento all'utilizzo del Fondo unico giustizia, ricorda come, in occasione della costituzione di tale fondo, il Governo avesse sostenuto che le risorse stanziate in tale ambito sarebbero state sufficienti a far fronte ai tagli derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 112 del 2008, osservando come in realtà, anche per effetto della lunghezza delle procedure previste per l'alimentazione del fondo e la liquidazione dei beni confiscati, le risorse effettivamente disponibili siano fino ad ora state insufficienti a colmare le riduzioni di spesa imposte dalle manovre finanziare. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler fornire precise indicazione sulle risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico giustizia, anche al fine di verificare se le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame determinino il rischio di distogliere risorse attualmente destinate ad interventi, peraltro imprescindibili, nel settore della giustizia.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime imbarazzo per la proposta di parere presentata, sottolineando che, ove le condizioni proposte venissero recepite, si cancellerebbe il lavoro svolto dalle Commissioni di merito, con l'avviso favorevole dei Ministeri competenti per materia. Nel dichiarare di condividere la soluzione individuata dalle Commissioni I e IV, sottolinea come la corresponsione di assegni una tantum non abbia, a suo avviso, molto senso. Ritiene quindi preferibile non esprimere un parere nella seduta odierna, evitando alla Commissione di doversi assumere la responsabilità di smentire il lavoro svolto dalle Commissioni di merito. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, precisando che, per il momento, il suo gruppo vorrebbe

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evitare la presentazione di una proposta di parere alternativo.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva come le posizioni degli onorevoli Marchi e Vannucci non siano tra loro compatibili.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nel rilevare come la Commissione debba fare fino in fondo il proprio lavoro, concorda sull'opportunità di soprassedere all'espressione del parere nella seduta odierna e di verificare la praticabilità di individuare una soluzione per le questioni poste dalle modifiche introdotte nelle Commissioni di merito. In particolare, ritiene che sia erroneo attribuire alla Commissione bilancio il ruolo di dirimere problemi interni alla compagine governativa, esprimendo un parere contrario su disposizioni sulle quali nell'ambito delle Commissioni di merito si è registrato un ampio consenso e un avviso favorevole da parte dei competenti ministeri.

Maino MARCHI (PD) precisa che le considerazioni da lui svolte in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo unico giustizia non sono in contraddizione con quanto affermato dall'onorevole Vannucci, ma semplicemente integrative e volte a chiedere al Governo una riflessione in ordine all'idoneità delle coperture individuate. Auspica quindi che il Governo assuma una posizione collegiale nelle diverse sedi in cui è chiamato ad intervenire.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che debba essere assicurata la distinzione tra i compiti attribuiti alle Commissioni di merito e alla Commissione bilancio, osservando che gli accordi conclusi nell'ambito delle Commissioni di merito non possono vincolare le valutazioni della Commissione bilancio.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che il testo che risulterebbe dall'accoglimento delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata non sarebbe molto diverso da quello originariamente presentato dal Governo e quindi sottolinea come non vi sarebbe alcuna incoerenza nella condotta del Governo. Osserva quindi che la volontà politica alla base del provvedimento è quella di concedere una somma una tantum per venire incontro alle esigenze di categorie particolarmente esposte alle quali va la riconoscenza della maggioranza e dell'opposizione. Pur sottolineando come il fondo utilizzato preveda meccanismi di alimentazione automatica, ritiene comunque opportuno un approfondimento da parte del Governo sulla copertura finanziaria prevista.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle considerazioni in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo unico giustizia, ricorda che esse erano inizialmente destinate per almeno un terzo al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per almeno un ulteriore terzo al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia e, in misura residuale, alla riduzione del debito pubblico. Nel segnalare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo destina, in misura paritaria, il 49 per cento delle risorse del fondo al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno e il restante 2 per cento all'entrata dello Stato, ribadisce che le risorse destinate all'incremento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 non potranno che essere tratte dalla quota del fondo di pertinenza del Ministero dell'interno. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 1, sottolinea come la previsione del riconoscimento di un indennità una tantum ha effetti sensibilmente diversi rispetto all'erogazione di assegni perequativi aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente ed è suscettibile di produrre effetti emulativi, stimolando richieste da parte di altre categorie di personale, come segnalato anche nella relazione svolta dal presidente. Si dichiara, comunque, disponibile a svolgere un ulteriore approfondimento sui temi evidenziati nel corso del dibattito.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento è già stato concluso dalle Commissioni di merito e che ora esso è iscritto al calendario dei lavori dell'Assemblea. Riterrebbe pertanto comunque utile l'espressione di un parere nella seduta odierna per consentire a tutti i soggetti interessati di svolgere le opportune riflessioni rispetto ai profili finanziari rilevati, che suggeriscono in ogni caso di individuare soluzioni alternative, evitando in tal modo di creare problemi maggiori nell'imminenza dell'esame in Assemblea. Si rimette comunque all'orientamento maggioritario che emergerà in seno alla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'annunciare che il proprio gruppo non intende votare il parere proposto dal presidente in sostituzione del relatore, dichiara di non condividere le considerazioni del rappresentante del Governo in ordine ai possibili effetti emulativi del riconoscimento di assegni perequativi individuali, osservando come la Commissione debba valutare la copertura finanziaria dei provvedimenti e non eventuali effetti indiretti, peraltro difficilmente verificabili. In ogni caso, dichiara di non comprendere le ragioni per le quali tali effetti emulativi non si produrrebbero nel caso di corresponsione di assegni una tantum.

Il sottosegretario Luigi CASERO, anche alla luce del dibattito svoltosi, rileva come vi siano criticità ulteriori sotto il profilo finanziario rispetto a quelle richiamate dal deputato Vannucci e ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sulle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come i profili previdenziali siano quelli di più difficile calcolo e, prendendo atto delle posizioni emerse nel dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Testo unificato C. 1439 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale e che non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 15, recanti disposizioni in materia di cooperazione con la Corte penale internazionale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito alla possibilità che le attività poste - in base al testo - in capo all'amministrazione della giustizia e agli organi della giurisdizione determinino occorrenze finanziarie per i soggetti pubblici interessati, suscettibili di tradursi in oneri per la finanza pubblica. Segnala che questi elementi, che dovrebbero tener conto anche della prassi finora maturata in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale, appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che le norme finora intervenute in attuazione dello Statuto si sono limitate a prevedere stanziamenti per le attività della Corte e non con riguardo alle attività delle amministrazioni nazionali. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 5, in materia di destinazione di somme confiscate, al fine di verificare la conformità del testo alla vigente disciplina contabile, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le somme di cui alla presente disposizione siano, sulla base della legislazione vigente, già destinate a specifiche finalità o se siano acquisite al bilancio per il miglioramento dei saldi. Segnala che in tali casi, infatti, la norma potrebbe determinare effetti negativi sotto il profilo finanziario.

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Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, osserva in primo luogo che il comma 6 dell'articolo 4 prevede che siano poste a carico dello Stato le spese di accompagnamento coattivo dinanzi alla Corte penale internazionale del testimone, del perito o del consulente tecnico, diversamente da quanto disposto dall'articolo 100 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato con la legge 12 luglio 1999, n. 234, il quale, al paragrafo 1, lettera a), stabilisce che le spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti sono a carico della Corte. Ritiene, pertanto, che la disposizione determini effetti finanziari negativi privi di copertura finanziaria. Per quanto riguarda l'articolo 7, osserva che la disposizione è astrattamente suscettibile di recare oneri connessi all'estensione dell'applicazione delle norme sui patrocinio a spese dello Stato. Segnala, tuttavia, che la competenza della Corte penale internazionale è limitata ai più gravi crimini di portata internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra ed i crimini di aggressione, e che la Corte ha una competenza complementare rispetto alla giurisdizione dei singoli Stati e quindi può intervenire solo nel caso in cui gli Stati interessati non agiscano individualmente per punire crimini internazionali. Nel segnalare, quindi, che le eventuali attività di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale rientrano tra i compiti istituzionali espletati dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale, fa presente che alle eventuali e limitate spese che dovessero essere sostenute il Ministero della giustizia potrà fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 1439 e abb. recante norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale:
ha confermato che le spese di accompagnamento coattivo di testimoni, periti o consulenti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 6, sono poste a carico della Corte internazionale ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto della suddetta Corte, ratificato con la legge 12 luglio 1999, n. 232;
le spese derivanti dal riconoscimento del gratuito patrocinio alle procedure di esecuzione di richiesta della Corte penale internazionale, ai sensi dall'articolo 7 della proposta di legge, hanno carattere eventuale ed un entità assai limitata, in quanto la competenza della medesima Corte è limitata ai più gravi crimini di carattere internazionale e, comunque, a casi nei quali gli Stati interessati non agiscano individualmente per punire crimini internazionali, e, pertanto, ad esse potrà provvedersi con le risorse allo scopo destinate a legislazione vigente;
rilevato che la destinazione delle somme confiscate alla Corte penale internazionale di cui all'articolo 20, comma 5, è prevista dall'articolo 109 dello Statuto della Corte penale internazionale e che la formulazione della disposizione non appare conforme alla vigente legislazione in materia di contabilità pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, sopprimere il comma 6;
all'articolo 20, comma 5, sopprimere il secondo periodo;

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dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.