CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2011
467.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 aprile 2011.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.
Audizione informale di rappresentanti della Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente, di docenti universitari e esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.
C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gero GRASSI, presidente e relatore, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto

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audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.
Passando ad illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame, ricorda che esse sono dirette al riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), quale lingua propria della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e dei principi sanciti in seno al Consiglio d'Europa e in ambito comunitario ed estendono, quindi, alla lingua dei segni italiana le provvidenze e le tutele stabilite a beneficio delle altre minoranze linguistiche. Ricorda, altresì, che la lingua italiana dei segni non è una forma abbreviata di italiano, una mimica, un qualche codice Morse o Braille, un semplice alfabeto manuale o un supporto all'espressione della lingua parlata, ma una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La LIS si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali, più comunemente conosciute, che utilizza componenti sia manuali (per esempio, la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) sia non manuali, quali l'espressione facciale e la postura. La LIS ha meccanismi di dinamica evolutiva e di variazione nello spazio (i «dialetti») e rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. È una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città. Così abbiamo la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (America Sign Language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Française). È stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo. Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'American Sign Language. Venendo ora, più in dettaglio, al contenuto delle proposte di legge in esame, e prima fra tutte la proposta di legge n. 4207, approvata dal Senato in sede deliberante il 16 marzo scorso, ricorda che essa detta disposizioni per promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana. L'articolo 1 sancisce l'impegno della Repubblica a rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 104 del 1992, e in armonia con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 2009. Viene poi stabilito che, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1991, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno, del 18 luglio e del 18 novembre 1988, nonché della citata Convenzione delle Nazioni Unite, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso, promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, e attribuendo ad essa le garanzie e tutele conseguenti al citato riconoscimento. È consentito l'uso della LIS sia in giudizio sia nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 104 del 1992, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde. Spetta ai regolamenti di: definire le modalità degli interventi diagnostici precoci per i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni; determinare le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario e promuovere sia nei corsi di laurea sia nella formazione post-universitaria l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti della LIS e delle altre tecniche

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idonee promuovere la comunicazione delle persone sorde; promuovere l'utilizzazione della LIS in sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; stabilire ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde la piena applicazione norme della legge n.104 del 1992, relative, tra l'altro, al diritto all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, alla formazione professionale e all'integrazione lavorativa. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilendo che le pubbliche amministrazioni provvedano alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge. La proposta di legge n. 286 Sereni, composta di quattro articoli, reca disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Essa riproduce il testo del disegno di legge approvato nel corso della XV Legislatura dal Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007. Il disegno di legge era stato presentato al Senato, ma non ne è mai iniziato per lo scioglimento anticipato delle Camere. L'articolo 1 di questa proposta intende dare attuazione alle leggi che costituiscono il riferimento fondamentale per l'inserimento delle persone con disabilità. L'articolo 2 riconosce e promuove l'uso della LIS, con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento. L'articolo 3 promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, anche mediante l'impiego di particolari tecnologie. L'articolo 4 prevede l'emanazione di un regolamento attuativo da parte del Governo, con un contenuto simile a quello descritto in relazione alla proposta di legge trasmessa dal Senato. Esso reca anche la clausola dell'invarianza finanziaria. Identico contenuto presentano le proposte di legge n. 351 De Poli e n. 1088 Romano, che si compongono di quattro articoli. L'articolo 1 sancisce il riconoscimento da parte della Repubblica della lingua italiana dei segni (LIS) come lingua non territoriale della comunità dei sordi, in attuazione di norme costituzionali ed europee. L'articolo 2 consente l'utilizzo della LIS nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali. Viene sancita la garanzia dell'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, nonché l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università. L'articolo 3 demanda a un regolamento, adottato dal Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2. L'articolo 4 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Le proposte di legge n. 941 D'Ippolito e n. 2528 Rampelli, composte da cinque articoli, hanno un contenuto molto simile. Anche l'articolo 1 dei progetti in esame riconosce la LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi in attuazione delle norme costituzionali ed europee e ne consente l'uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 disciplina l'insegnamento obbligatorio della LIS in ambito scolastico e quello facoltativo in ambito universitario. L'articolo 3 disciplina gli interventi diagnostici o di recupero per i bambini nati o divenuti sordi. L'articolo 4 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 delle proposte di legge, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 104 del 1992, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento. La proposta di legge n. 2342 Lorenzin, composta di sei articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della medesima lingua. L'articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua non territoriale delle persone sorde e promuove l'adozione di provvedimenti finalizzati a facilitare l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde, al fine di rimuovere ogni ostacolo esistente all'utilizzo della LIS. L'articolo 2 definisce la figura professionale dell'interprete

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della LIS come operatore in grado di garantire l'interazione linguistica e comunicativa mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codificate delle espressioni utilizzate nella lingua orale. L'articolo 3 istituisce, con decreto del Ministro della giustizia, e disciplina il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS. L'articolo 4 prevede il rilascio di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di interprete della LIS e l'articolo 5 impegna il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sentita la Conferenza Stato-regioni, a predisporre il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS in ambito accademico e con riconoscimento nazionale. L'articolo 6 impegna il servizio pubblico radiotelevisivo, in base anche al contratto di servizio stipulato con l'associazione dei sordi, a garantire la fornitura di una quota non inferiore al 60 per cento della programmazione complessiva annua del servizio di interpretariato della LIS o di sottotitolazione. Anche la proposta di legge n. 2734 Carlucci, composta di tre articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni. L'articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni come lingua propria della comunità dei sordi. L'articolo 2 consente e promuove l'uso della lingua italiana dei segni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali. L'articolo 3 prevede l'emanazione di un regolamento attuativo. Infine, la proposta di legge n. 3490 Miglioli, composta di un articolo, riconosce la lingua italiana dei segni come lingua della comunità dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento. Con regolamento sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), le relative norme di attuazione. Ritiene utile ricordare che, nel 2004, in Italia le persone affette da disabilità sensoriali del linguaggio risultano essere 877 mila con problemi dell'udito più o meno gravi e 92 mila sordi prelinguali (sordomuti), mentre le persone con disabilità di sei anni e più che vivono in famiglia sono due milioni e 600 mila, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana, a cui si aggiungono circa 190 mila persone assistite in istituti. Per quanto riguarda gli interventi internazionali e comunitari sulla sordità, si fa presente che, nell'agosto del 1991, a Parigi, l'UNESCO e la Federazione mondiale dei sordi (WFD) hanno approvato una dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive, sottolineando la necessità di interventi nel mondo delle comunicazioni, della scuola e del lavoro, per favorire la diffusione dello strumento dell'interpretariato e della lingua dei segni. Nel 1994, la risoluzione dell'UNESCO di Salamanca sull'educazione inclusiva ha sottolineato inoltre la necessità del riconoscimento della lingua dei segni, per l'accesso all'educazione delle persone sorde. Nel 2006, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha rappresentato in materia di disabilità il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce «nuovi» diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. In ambito comunitario, per quanto riguarda il riconoscimento e il diritto all'uso della lingua dei segni, il Parlamento europeo è intervenuto attraverso una prima Risoluzione sulla lingua dei segni dei sordi del 17 giugno 1988, in cui si prevede l'adozione di una serie di misure concernenti la formazione a tempo pieno per interpreti di lingua dei segni, la traduzione nella lingua dei segni per le principali trasmissioni televisive e per le circolari governative pertinenti in materia di assistenza sociale, salute e occupazione e l'insegnamento della lingua dei segni agli udenti. Il Parlamento europeo è nuovamente intervenuto sul tema,

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attraverso la risoluzione del 18 novembre 1998, ribadendo, a dieci anni di distanza, gli stessi principi definiti nella richiamata risoluzione del 1988 e invitando nuovamente la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni usata dai sordi. Nel 2003, il Consiglio d'Europa ha sollecitato i Paesi membri ad elaborare un nuovo strumento giuridico per proteggere i diritti delle persone che comunicano nella lingua dei segni, inserendo un protocollo aggiuntivo, nell'ambito della Convenzione sulle lingue minoritarie, al fine di conferire a tale lingua lo stesso statuto delle lingue vocali. Nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: Piano d'azione europeo 2006-2007, in cui invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale. Da ultimo, la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, incentrata sull'eliminazione delle barriere. In particolare, la Commissione s'impegna a esaminare i modi di facilitare l'utilizzo del linguaggio dei segni e Braille nelle relazioni con le istituzioni dell'UE. Per quanto riguarda infine il quadro di riferimento normativo nazionale, si segnala che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970, si considera sordo chi abbia una perdita uditiva dalla nascita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non abbia avuto origine esclusivamente psichica o per causa di guerra, lavoro o servizio. La citata disposizione è quella che risulta a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2006, «Nuova disciplina in favore dei minorati uditivi», che ha eliminato il preesistente termine «sordomuto» da tutte le leggi in vigore, sostituendolo con «sordo», e ha introdotto il criterio della «compromissione» del linguaggio al posto del suo «impedimento». Vale a dire che l'apprendimento del linguaggio non deve più essere impossibile ma soltanto difficoltoso e, quindi, può realizzarsi, ad esempio, grazie alla protesizzazione e a percorsi abilitativi precoci. Secondo quanto precisato, poi, con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, il termine dell'età evolutiva, in base a quanto si desume dalla scienza medica, è fatto coincidere con il compimento del dodicesimo anno di vita. Inoltre, la sordità, riferita all'orecchio migliore e misurata senza le eventuali protesi deve essere di grado variabile secondo l'età del soggetto: se minore di anni 12, pari ad almeno 60 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz nell'orecchio migliore; se maggiore di anni 12, pari ad almeno 75 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz. Tale ultima distinzione rileva ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge n. 508 del 1988. L'accertamento della sordità, ai sensi della citata legge n. 381 del 1970, è effettuato dalla competente commissione sanitaria, integrata con un rappresentante dell'ENS. Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel. Il riferimento normativo principale sull'handicap è costituito dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che ha formulato un sistema organico di principi e un piano generale di intervento, lasciando alle regioni il compito di individuare in dettaglio le priorità locali e le forme concrete di attuazione. Ai comuni e alle aziende sanitarie locali spetta inoltre di provvedere all'erogazione dei servizi previsti. In particolare, l'articolo 6 reca disposizioni sugli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni, da attuarsi nel quadro della programmazione sanitaria. L'articolo 9 disciplina il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. Gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni sul diritto all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, sulle modalità di attuazione dell'integrazione, sui gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, sulla valutazione del rendimento e prove d'esame. Gli articoli 17 e 18 dispongono invece sulla formazione

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professionale e sull'integrazione lavorativa. L'articolo 25 è volto a migliorare l'accesso alla informazione e alla comunicazione, in particolare, nei servizi radiotelevisivi o telefonici, per favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori. Infine, con riferimento alla integrazione scolastica degli alunni con disabilità uditiva, segnala che l'orientamento del Ministero competente in merito all'integrazione degli alunni con disabilità uditiva nella scuola tiene conto dei due metodi attualmente esistenti: l'oralismo e la Lingua italiana dei segni. In particolare, l'oralismo consiste nel privilegiare il canale orale di comunicazione e comporta l'attivazione di una serie di strategie comunicative e didattiche che agevolino la lettura labiale.
In conclusione, desidera sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, auspicando che l'elevato grado di condivisione che ne ha caratterizzato l'approvazione presso la 12a Commissione permanente del Senato consenta, anche alla Camera, un esame approfondito, ma al tempo stesso rapido, del progetto di legge in titolo.

Carmelo PORCU (PdL) ricorda come le associazioni dei sordi attendano da lungo tempo l'approvazione di questo provvedimento. Condivide, pertanto, l'auspicio del presidente per una rapida approvazione del progetto di legge in esame, nello stesso spirito di ampia condivisione che ne ha caratterizzato l'approvazione da parte del Senato.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di intervenire a titolo personale, dichiara, innanzitutto, di condividere e di voler sottoscrivere la proposta di legge n. 286 Sereni. Auspica, quindi, che l'esame del provvedimento in Commissione consenta di valorizzare il grande lavoro di mediazione che ha consentito, al Senato, di giungere all'approvazione unanime di un testo equilibrato, sottolineando come tale risultato sia stato possibile anche grazie al contributo dei senatori del suo partito. Rileva, quindi, come, successivamente alla presentazione, nel 2008, del disegno di legge ricordato dal presidente nella sua relazione, siano intervenute diverse novità. Nel 2009, infatti, l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che impegna gli Stati membri, tra l'altro, a riconoscere le rispettive lingue dei segni, e presso il Parlamento europeo, nel 2010, è stata firmata, da rappresentanti delle associazioni dei non udenti, la Dichiarazione UE sulle lingue dei segni. Osserva, quindi, che il testo trasmesso dal Senato tiene conto delle diverse sensibilità esistenti sul tema e, in particolare, della contrapposizione tra fautori della lingua dei segni e sostenitori dell'oralismo. Tale contrapposizione, all'interno come all'esterno dell'Unione europea, è stata culturalmente superata mediante l'adozione di un approccio globale alla sordità e alla disabilità in generale: la necessità, cioè, di garantire tutti gli strumenti educativi, linguistici e formativi in grado di consentire la piena inclusione sociale delle persone sorde, tenendo conto di tutte le sfumature di questa complessa disabilità sensoriale. Questa filosofia pervade la citata Convenzione delle Nazioni Unite e tutti gli altri provvedimenti che, a livello internazionale, sono stati assunti negli ultimi anni e che hanno condotto al riconoscimento delle lingue dei segni dei diversi Paesi. È questa, inoltre, la filosofia che pervade anche il testo trasmesso dal Senato, il quale dimostra che un approccio alla sordità non esclude l'altro, ma che entrambi hanno piena dignità. Tale testo prevede, infatti, che la Repubblica riconosce la lingua dei segni e ne promuove l'acquisizione e l'uso, ma, nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto che ciò avviene promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione. Fa presente, poi, che l'articolo 2 stabilisce che i regolamenti attuativi di questa legge dovranno disciplinare l'utilizzo della LIS nei tribunali, nella pubblica amministrazione, nella scuola, nell'accesso

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alle informazioni, ma parimenti promuovere la diffusione delle tecnologie, anche informatiche, per di più senza prevedere alcun costo a carico dello Stato. Ritiene che oggi, in particolare dopo la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, un provvedimento che riconosca la LIS nel nostro Paese sia doveroso nei confronti delle persone sorde che la usano, ma anche e soprattutto di coloro che la fruiscono sotto forma di servizi. Perché una persona sorda che sceglie di essere assistita da un interprete LIS in tribunale in quanto imputato o testimone, come già previsto dal codice penale, ha diritto di avvalersi di un interprete preparato, così come chi stipula un atto pubblico dinanzi a un notaio, come la legge notarile prevede, o deve partecipare ad un esame o un concorso. Il contratto di servizio RAI prevede, inoltre, il telegiornale LIS su tutte le reti generaliste, mentre la legge n. 104 del 1992 prevede la figura dell'assistente alla comunicazione nella scuola e dell'interprete LIS all'università. In conclusione, segnala che già la legislazione attuale prevede la lingua dei segni e che evitare di regolamentarla significa lasciare che i servizi vengano erogati da interpreti o assistenti alla comunicazione di cui nessuno ha verificato la preparazione, che hanno frequentato corsi di formazione disomogenei per durata, natura e obiettivi, senza un profilo professionale e un percorso formativo standardizzato e in grado di garantire livelli di qualità elevati ed omogenei. Auspica, per tutte queste ragioni, una rapida approvazione del provvedimento.

Ileana ARGENTIN (PD), dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, osserva, anche in qualità di responsabile nazionale del partito democratico per i diritti dell'handicap, che sarebbe preferibile parlare di riconoscimento della tecnica, piuttosto che della lingua dei segni, perché questo approccio consentirebbe di far convivere le diverse sensibilità esistenti in materia, compresa quella degli oralisti. Proprio per consentire alla Commissione di acquisire le diverse posizioni che esistono anche nell'associazionismo dei disabili su questo argomento, ritiene che sia necessario procedere all'audizione di entrambe le federazioni dell'handicap, cioè la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e la Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), invitandole a coadiuvare la Commissione nella ricerca di un approccio equilibrato e condiviso. Ricorda, altresì, come sull'argomento in questione si mobilitino interessi economici molto forti, che dovrebbero essere contemperati con l'esigenza di garantire pari opportunità a tutti i disabili e a coloro che operano in favore dei disabili. Da questo punto di vista, il testo trasmesso dal Senato appare restrittivo ed esprime un approccio culturale sbagliato e limitativo, riscontrabile anche nell'attenzione esclusiva che la pubblica amministrazione già oggi rivolge alla lingua dei segni come strumento di comunicazione a disposizione delle persone non udenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che le proposte di legge in esame meritino senz'altro di essere sostenute, in quanto perseguono una finalità del tutto condivisibile, ma che esse possano e debbano essere migliorate, anche attraverso il confronto con le associazioni rappresentative dei disabili. Il testo trasmesso dal Senato, in particolare, crea profonde divisioni nell'associazionismo dei non udenti e, non essendo accompagnato da alcuno stanziamento di risorse, è destinato a non incidere affatto sulla reale situazione dei disabili, i quali, nella legislatura in corso, hanno già subito gli effetti negativi della sensibile riduzione delle risorse destinate all'assistenza sociale. Ritiene, inoltre, che anche nel caso dei soggetti non udenti la strategia più corretta consista nel perseguimento della piena integrazione sociale di queste persone. Preannuncia, infine, la presentazione di richieste di audizione, allo scopo di acquisire il punto di vista delle associazioni interessate e di stimolarle, come detto dalla collega Argentin, a proporre soluzioni più equilibrate e condivise.

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Lucio BARANI (PdL) giudica incomprensibile l'atteggiamento assunto dal gruppo del partito democratico, che, come ha ricordato la collega Pedoto, al Senato ha contribuito alla definizione del testo approvato. Ritiene che il provvedimento in esame debba essere approvato rapidamente, adottando come testo base il progetto di legge trasmesso dal Senato e valutando, altresì, l'opportunità del trasferimento alla sede legislativa. Tale progetto di legge, infatti, è stato oggetto di condivisione unanime presso la 12a Commissione permanente del Senato e non esclude affatto il riconoscimento di tecniche diverse dalla lingua italiana dei segni. Ritiene, inoltre, che quanto affermato dalla collega Miotto, circa la presunta riduzione delle risorse destinate all'assistenza sociale nella legislatura in corso, non risponda alla realtà dei fatti. Il suo gruppo vuole, al contrario, che il provvedimento in esame giunga rapidamente ad approvazione, anziché arenarsi, come avvenne per il disegno di legge sulla medesima materia presentato nella scorsa legislatura. Proprio al fine di accelerarne l'esame, ritiene che si potrebbe anche valutare l'opportunità di non procedere allo svolgimento di audizioni, come richiesto, invece, da alcuni colleghi.

Gero GRASSI, presidente e relatore, avverte che sono già pervenute richieste di audizione da parte di alcune associazioni. In proposito, ritiene che lo svolgimento di audizioni sia sempre utile al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazioni sui progetti di legge, ferma restando l'autonomia della Commissione nel dare seguito a quanto emerso nel corso delle audizioni.

Carla CASTELLANI (PdL), sottolineata l'importanza del provvedimento in esame, ritiene che sia opportuno procedere allo svolgimento di audizioni, senza che questo rallenti eccessivamente l'esame del provvedimento. Osserva quindi, rivolta alla collega Miotto, che la riduzione delle risorse disponibili ha purtroppo interessato tutti i dicasteri, in conseguenza della grave crisi economico-finanziaria cui l'Italia ha dovuto e deve far fronte. Osserva, peraltro, come il livello della spesa non sia l'unico criterio per valutare la qualità delle politiche sociali, che spesso richiedono interventi normativi come quello in esame, nonché l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.

Gero GRASSI, presidente e relatore, essendo prossima la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 1439 Melchiorre e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Il provvedimento in esame è volto ad adeguare l'ordinamento interno, al momento sotto il solo profilo procedurale, alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, il progetto di legge disciplina le modalità di esecuzione della cooperazione con la Corte penale internazionale, attribuendo

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al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale. Spetta quindi al Ministro ricevere le relative richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati. Vengono disciplinati, tra gli altri, i seguenti profili: l'accompagnamento coattivo di testimoni e periti non comparsi; la trasmissione, con il consenso dello Stato estero interessato, di atti e documenti riservati provenienti dal medesimo Stato; la sospensione della trasmissione di atti giudicati dal Ministro idonei a compromettere la sicurezza nazionale; la possibile trasmissione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, coperti dal segreto istruttorio; l'immunità temporanea del testimone o dell'imputato che debba essere presente in Italia, in esecuzione di una richiesta della Corte; l'accesso al gratuito patrocinio da parte della persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede; le modalità delle eventuali richieste dell'autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale; l'esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di ripartizione. In proposito, osserva che, sebbene il provvedimento abbia una generica rilevanza sociale, esso non contiene profili che rientrino nello specifico ambito di competenza della Commissione. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Gero GRASSI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.
C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.