CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta del 6 marzo 2011 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge comunitaria per il 2010 (C. 4059-A). Nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 7 aprile si è quindi stabilito - come peraltro indicato dal relatore in Assemblea - che oggetto di approfondimento siano esclusivamente gli articoli 13 e 21, già accantonati in sede di Comitato dei nove. A tal fine, gli emendamenti già presentati nel corso dell'esame in Assemblea, e riferiti agli articoli 13 e 21, si intendono ripresentati in XIV Commissione e sono stati trasmessi rispettivamente, per il parere di competenza, alle Commissioni IX (Trasporti) e VI (Finanze), insieme ai due nuovi emendamenti 13.100 del Relatore e 21.100 Mariani.
Il Relatore ha inoltre presentato alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni

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formulate dalla V Commissione Bilancio ex articolo 81, quarto Comma, della Costituzione.
Il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
Avverte infine che la VI Commissione Finanze ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21 e che questi non saranno dunque posti in votazione; la IX Commissione Trasporti non si è invece ancora espressa sugli emendamenti riferiti all'articolo 13 e ritiene pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Il provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ricordo che la Convenzione consente alle Parti - Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi membri dell'OCSE - di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all'assistenza e al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale. Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo per certi tipi di imposte.
Il Protocollo in esame si è reso necessario al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni. Esso si compone di un Preambolo e di dieci articoli.
In particolare, l'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti, o fornire informazioni, tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, applicando nel contempo i più

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elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.
L'articolo II precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.
L'articolo III precisa il livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni, introducendo nel contempo la previsione che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi.
Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, l'articolo V, che sostituisce l'articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali.
L'articolo VII interviene a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell'Unione europea: la norma, infatti, prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.
Con l'articolo VIII si consente l'adesione alla Convenzione anche agli Stati che non sono membri dell'OCSE né del Consiglio d'Europa: è prevista un'apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione.
L'articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988. L'entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione
L'articolo X, infine, individua i compiti attribuiti al Depositario.
Nell'analisi tecnico-normativa del provvedimento si specifica che, quanto all'impatto del Protocollo sull'ordinamento dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e Parti della Convenzione, come previsto dall'articolo VII del Protocollo, possano applicare, nelle reciproche relazioni, le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.
Si riserva di presentare al termine del dibattito un parere sul provvedimento in esame che, alla luce degli elementi esposti, non sembra porre alcun problema di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra sedute.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

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Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra sedute.

La seduta termina alle 14.50.