CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone ai presentatori di ritirare gli emendamenti che sono stati presentati, per procedere al successivo esame del provvedimento in Comitato ristretto, così come efficacemente è avvenuto per l'esame della proposta di legge n. 4071. Sottolinea che, come è noto, sussistono problemi politici che hanno impedito finora di pervenire alla definitiva approvazione di un testo unanimamente condiviso; problemi che ritiene utilmente potrebbero essere superati in quella sede. Rileva d'altra parte che il provvedimento è all'esame della Commissione da circa 10 mesi, essendo stato presentato all'esame del Parlamento da oltre due anni, con un confronto tra tutte le forze politiche che bisogna dare atto al Governo di avere sempre rispettato. Auspica quindi che il provvedimento in esame possa essere definitivamente approvato in tempi brevi.

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Giovanni LOLLI (PD) concorda con il collega Barbieri, se la proposta da lui presentata è nel senso di superare le divisioni emerse finora e verificare l'esistenza di un accordo politico sul testo del provvedimento che permetta di concluderne l'esame in sede legislativa. Anche a nome del gruppo cui appartiene, non ritiene però praticabile per ora la strada di ritirare in questa fase gli emendamenti presentati. Sottolinea, invece, che si potrebbe utilmente rinviare il seguito dell'esame per verificare, in via informale, se è possibile trovare un testo unanimemente condiviso, che non sia però quello del Senato. Lamenta infatti che quel testo è ancora peggiore di quello in esame, presentando incongruenze di diverso carattere, facilmente rilevabili, quali: la possibilità di approvazione di accordi di programmi in Giunta; la presenza di risorse finanziarie per la copertura, destinate invece alle società sportive dilettantistiche; la previsione di settemila posti come requisito minimo previsto per la costruzione di palazzetti dello sport, parametro che interesserebbe in realtà solo due impianti esistenti. Il punto di sintesi, d'altra parte, era stato fatto efficacemente dalla Commissione con l'approvazione del testo del 15 dicembre, al quale propone di tornare.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda che sarebbe impossibile procedere all'approvazione in sede legislativa del provvedimento in esame senza il consenso del gruppo parlamentare del Partito democratico. Precisa in ogni caso che gli emendamenti eventualmente ritirati nella seduta odierna potrebbero essere ripresentati successivamente.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene che sia interesse di tutti i gruppi concludere l'esame del provvedimento in discussione visto che si sta lavorando da tempo e seriamente per raggiungere un accordo unanime. Aggiunge che le interruzioni più volte intercorse durante i lavori parlamentari non hanno però giovato alla risoluzione dei nodi politici emersi nel corso della discussione. Concorda quindi con la proposta di tornare in Comitato ristretto, verificando preliminarmente, anche in via informale, la possibilità di risolvere i problemi emersi che, peraltro, le consta esistano più nella maggioranza, che nell'opposizione. Auspica quindi che una volta ritrovata l'unità di intenti, finora smarrita, non si deroghi nuovamente all'accordo raggiunto.

Enzo CARRA (UdC), ricollegandosi alle affermazioni testè svolte dall'onorevole Lolli, riterrebbe opportuno che il rappresentante del Governo si pronunci al riguardo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che il progetto in esame nasceva inizialmente con istanze diverse, legate alla realizzazione di un impegno sportivo importante - poi venuto meno - quale l'organizzazione dei Campionati europei di calcio da parte del nostro Paese. Nel merito, ricorda che i nodi politici sono sempre stati quelli legati alla salvaguardia del territorio, del rispetto delle regole urbanistiche, della competenza degli enti locali e della distribuzione della risorse nelle società sportive. Ritiene quindi che su tali questioni - sulle quali era stata fatta una sintesi con il testo del 15 dicembre 2010 - si possa ancora aprire un confronto. Per questi motivi, ritiene che il testo del Senato sia da respingere, poiché vi sono differenziazioni politiche rilevanti soprattutto sul rispetto delle norme urbanistiche.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che il suo gruppo ha lavorato, sin dall'inizio, per garantire nel provvedimento la salvaguardia del territorio; per tale motivo è contraria al testo del Senato. Si associa pertanto alla proposta del collega Lolli di procedere ad una riunione informale, al fine di trovare un accordo fra tutti i gruppi.

Claudio BARBARO (FLI), relatore, si riserva di intervenire dopo il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Rocco CRIMI ricorda che lo stesso onorevole Barbieri ha riconosciuto che il Governo ha lasciato lavorare la Commissione, senza interferenze.

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Ritiene che il testo del Senato può essere senz'altro migliorato, ma si deve prendere atto del dato politico che finora è stato difficile trovare un accordo definitivo tra tutti i gruppi in questa ramo del Parlamento. Ricorda invece che al Senato tutti i gruppi politici sono riusciti a trovare l'accordo, pervenendo in sede legislativa all'approvazione del provvedimento, con l'assenso del Governo. Concorda, in ogni caso, con la proposta di procedere ad un incontro informale tra tutte le forze politiche per ritrovare quella sintesi politica che ha portato l'altro ramo del Parlamento all'approvazione del testo in sede legislativa.

Valentina APREA, presidente, alla luce degli interventi svolti, riterrebbe opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, allo scopo di convocare una riunione informale tra tutte le forze politiche che consenta la definizione di una linea comune sul provvedimento in discussione.

Claudio BARBARO (FLI), relatore, concorda con la presidente Aprea.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00522 Siragusa: Sul riconoscimento dell'invalidità civile nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Alessandra SIRAGUSA (PD) illustra la risoluzione in titolo, auspicando che si possa pervenire ad una soluzione condivisa con il Governo.

Valentina APREA, presidente, alla luce degli elementi evidenziati dalla risoluzione, riterrebbe opportuno rinviarne il seguito della discussione, allo scopo di trovare un percorso giuridico-amministrativo condiviso dal Governo, e giungere così, in tempi brevi, alla soluzione delle problematiche evidenziate dalla risoluzione in discussione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza.
Atto n. 355.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per le altre classi di laurea e laurea magistrale sono già stati previsti dai decreto

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ministeriale 16 marzo 2007. Pertanto, molte delle sue novità rispetto al decreto ministeriale del 12 aprile 2001 ripropongono disposizioni del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e dei due decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Rileva che lo schema è corredato dei previsti pareri del CUN - del 10 settembre 2008, favorevole - e del CNSU - del 4 luglio 2008 e 3 novembre 2008: osservazioni nel primo, rammarico per la mancata ricezione nel secondo, ma parere favorevole «con riguardo alle modifiche proposte in nota» -, nonché di una segnalazione della CRUI.
In base all'articolo 1, commi da 1 a 3, le disposizioni recate dal decreto in esame si applicano alle università statali e non statali, incluse le università telematiche, le quali procedono all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della sicurezza e della difesa nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. La disposizione citata prevede, in particolare, che l'istituzione avvenga nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro. Sul punto, la CRUI ha evidenziato di ritenere indispensabile che, in ragione della loro specificità, i corsi di studio in questione rimangano esclusi dal conteggio dei requisiti di docenza di ruolo e di copertura dei settori scientifico-disciplinari necessari ai fini del loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo, che devono essere redatti conformemente alle disposizioni del nuovo decreto e dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 11 citato, ogni ordinamento didattico determina le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ogni attività formativa, le caratteristiche della prova finale. In analogia all'articolo 1, comma 2, dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007, non possono essere istituiti due diversi corsi di studio se le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e 30 per i corsi di laurea magistrale. In base ai commi da 4 a 7, i regolamenti didattici di ateneo vigenti devono essere modificati a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 ed entro l'anno accademico 2013/2014. Dall'anno accademico 2014/2015 sono conseguentemente soppresse le classi di laurea e di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2001, fatta salva, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la conclusione dei corsi di studio secondo gli ordinamenti didattici vigenti per gli studenti già iscritti ai corsi. Tali studenti potranno anche optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di studio, sulla base di convenzioni fra le università e le Accademie e gli Istituti militari di istruzione superiore.
Rileva che le modifiche ai regolamenti didattici di ateneo ai fini dell'inserimento dei corsi in questione devono essere approvate in tempo utile per consentire l'avvio degli stessi all'inizio dell'anno accademico. Le stesse modifiche, peraltro, possono riguardare anche singoli corsi di laurea o di laurea magistrale, ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di studio attivati nella stessa classe. Infine, l'attivazione dei nuovi corsi di studio comporta la contestuale disattivazione dei corsi di studio afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale del 12 aprile 2001.
Osserva che l'articolo 2 ripercorre, con qualche puntualizzazione, l'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, ribadendo, che, ai sensi dell'articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare, gli ordinamenti didattici in questione - che sono finalizzati alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza - sono definiti d'intesa fra le università e le accademie militari, nonché gli istituti militari di istruzione superiore. La responsabilità didattica dei corsi e il rilascio dei titoli competono alle università che determinano, con norme statutarie e regolamentari, le strutture

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didattiche competenti - che possono essere anche interfacoltà o interateneo -, stipulano convenzioni con le accademie militari e gli istituti militari di istruzione superiore, utilizzano i relativi docenti per specifiche attività tecnico-professionali. Le convenzioni indicate, già previste dal decreto ministeriale del 12 aprile 2001, disciplinano l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti di tipo tecnico-professionale, i docenti delle accademie e degli istituti militari e altri esperti militari; i criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio in conformità alla disciplina recata dai bandi di concorso emanati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'ammissione alle accademie delle Forze armate e dai regolamenti degli istituti militari di istruzione superiore, nonché i criteri, le modalità e le prove di accesso per la partecipazione di studenti non militari; l'eventuale attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli stabiliti per la classe, per specifiche attività di tipo tecnico-professionale; le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli riguardanti gli ufficiali che abbiano superato il ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei Carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza.
L'articolo 3, comma 1 ripercorre, salva qualche puntualizzazione, quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, disponendo che l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative è determinato secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi specifici del corso e con le esigenze formative degli ufficiali - in tal caso la funzionalità deve far riferimento anche all'ordine temporale -, nonché in conformità con le convenzioni. I commi da 2 a 5 recano contenuti nuovi. In particolare, il comma 2, richiamando il rispetto dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto ministeriale n. 270 del 2004 - che prevede che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti ad una stessa classe condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi -, dispone che i regolamenti didattici tengono anche conto delle esigenze istituzionali e didattiche delle accademie e degli istituti militari di istruzione superiore e degli obiettivi formativi ad essi assegnati. Il comma 3 dispone che le attività formative caratterizzanti comprendono anche forme coordinate di addestramento e tirocinio che, secondo quanto indicato negli allegati, devono riguardare periodi complessivamente non inferiori all'equivalente di 60 CFU nel corso di laurea e 40 CFU nel corso di laurea magistrale. Il comma 4 prevede che ad ogni insegnamento deve essere attribuito un congruo numero di crediti formativi, evitando, quindi, la parcellizzazione degli insegnamenti. Ricorda, altresì, che nei corsi di laurea non possono essere previsti più di 20 esami o verifiche di profitto, che diventano 12 nei corsi di laurea magistrale - in analogia con quanto previsto dai decreto ministeriale del 16 marzo 2007 -, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti. In tal caso, i docenti titolari dei vari insegnamenti partecipano alla valutazione collegiale del profitto dello studente secondo le modalità indicate dai regolamenti didattici di ateneo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale n. 270 del 2004, possono anche prevedere una tipologia di esame e di verifica a distanza. Si specifica che per il conteggio degli esami devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché quelle autonomamente scelte dallo studente, in base all'articolo 10, comma 1, e comma 5, lettere a) e b), del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Invece, le valutazioni riferite alle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, quelle volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, e quelle relative a stages e a tirocini

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- articolo 10, comma 5, lettere c), d) ed e), decreto ministeriale n. 270 del 2004 - possono, per la loro natura, non essere considerate ai fini del conteggio, fatte salve diverse decisioni assunte dagli atenei. Osserva, al riguardo, che l'inserimento di queste specifiche è stato richiesto dal Ministero della difesa per evitare problemi interpretativi, sostanzialmente ripercorrendo i «Chiarimenti interpretativi» contenuti nell'allegato 1, paragrafo 2, del decreto ministeriale del 26 luglio 2007 - Linee guida per la realizzazione dei corsi di studio di cui ai decreto ministeriale del 16 marzo 2007. Il medesimo Ministero ha, altresì, richiesto l'inserimento della possibilità di seguire specifici corsi presso università o istituti di formazione militare esteri, con carattere di reciprocità, nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali fra i paesi aderenti al processo di Bologna, così da realizzare una specie di «Erasmus militare», previsto dal comma 5, con assegnazione dei relativi crediti formativi.
I contenuti dell'articolo 4 corrispondono all'articolo 3 dei decreto ministeriale del 16 marzo 2007. In particolare, poi, i primi tre commi ripropongono, sostanzialmente, i corrispondenti commi dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001. I regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati alle attività formative previste dall'articolo 10 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, in conformità con gli allegati dell'attuale decreto e con il numero minimo di crediti da essi previsto, in base al comma 1. Sull'argomento, si evidenzia che, a seguito della diversa filosofia relativa ai crediti vincolati, gli allegati allo schema di decreto ministeriale, a differenza di quelli del decreto ministeriale 12.4.2001, recano solo l'indicazione dei CFU da prevedere, per la classe di laurea, per le attività formative di base (30) e per quelle caratterizzanti (45) e, per la classe di laurea magistrale, per le attività formative caratterizzanti (48), e non più anche quelli da prevedere per le attività affini o integrative, per le attività a scelta dello studente, per la prova finale e per altre attività. Gli ambiti disciplinari cui si fa riferimento negli allegati sono pressoché simili a quelli già previsti dal decreto ministeriale 12 aprile 2001. Peraltro, gli allegati, come già nel decreto ministeriale del 12 aprile 2001, non definiscono il numero di crediti da assegnare a ciascun ambito disciplinare o a ciascun settore scientifico-disciplinare: la relativa determinazione è, quindi, rimessa ai regolamenti didattici di ateneo che, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, individuano per ogni corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno 3 ambiti funzionali alla specificità del corso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti, in base ai commi 2 e 3. L'obiettivo è quello di assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti, garantendo la possibilità di approfondire gli argomenti ed evitando la dispersione dell'impegno su un numero eccessivo di discipline. Va, inoltre, garantita agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative menzionate dall'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, garantendo, per le attività scelte liberamente - identificabili in tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo ed eventualmente comportanti l'acquisizione di crediti ulteriori nelle discipline di base e caratterizzanti - e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, un numero minimo di crediti pari a 12 e 18 per i corsi di laurea e a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale, di cui ai commi 4 e 5. La previsione numerica è analoga a quella dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Inoltre, i regolamenti didattici determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera, di cui al comma 6. Il comma 7, invece, stabilisce che gli atenei, in sede di definizione degli ordinamenti didattici, specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento, con riguardo al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT. I commi 8 e 9 dispongono che, in caso di trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra o da

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un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici dei corsi di destinazione assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, utilizzando eventualmente anche i colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Qualora il trasferimento sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati; nel caso di provenienza da un corso universitario a distanza, il riconoscimento della quota minima è subordinato all'accreditamento del corso.
L'articolo 5, integrando il contenuto dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, e corrispondendo ai contenuti dell'articolo 5 dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007, conferma che ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, ex comma 1, e dispone che la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale, non può essere inferiore al 50 per cento dell'impegno complessivo, salvo che siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ex comma 2. Si precisa, inoltre, che gli studenti che maturano i crediti necessari sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione, in base al comma 3. L'articolo 6, integrando il contenuto dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, e corrispondendo ai contenuti dell'articolo 6 dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007, dispone che le università rilasciano i titoli di studio con la denominazione del corso di studio - che deve corrispondere agli obiettivi formativi specifici del corso stesso - e l'indicazione della classe di laurea o di laurea magistrale. Non si possono prevedere denominazioni di corsi o titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne, in base ai commi 1 e 2. Ai sensi del comma 3, le università rilasciano anche il cosiddetto diploma supplement. Del comma 1 dell'articolo 7 si è già detto. Quanto al comma 2, si dispone che nel primo triennio di applicazione del decreto modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili di cui agli allegati sono adottate con decreto interministeriale, sentito il CUN. Infine, il comma 3 stabilisce che, dopo un primo periodo di applicazione, si valuterà l'opportunità di organizzare la formazione del personale dell'area della difesa e della sicurezza in un sistema di più classi di corsi di laurea e di laurea magistrale.
Ritiene opportuno, in conclusione, che si valuti l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica. In particolare, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si valuti l'opportunità di utilizzare la locuzione «corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza», al fine di evitare che la disposizione sia letta nel senso di vincolo nella denominazione dei corsi di studio. Al medesimo articolo, comma 6, si valuti la sostituzione di «corsi di laurea attivati» con «corsi di studio attivati», poiché il comma è riferito sia alla laurea che alla laurea magistrale. Al comma 7 dell'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire - come nel caso del comma 4 - «fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7». Rileva, altresì, che all'articolo 2, in vari passaggi, occorre eliminare «altri» prima di «istituti militari di istruzione superiore», poiché, come si è visto, le accademie militari e gli istituti sono due realtà distinte. All'articolo 4, comma 1, sembrerebbe inoltre necessario inserire dopo le parole: «all'articolo 10» le parole: «comma 1, lettere a) e b)», dal momento che l'allegato allo schema - al quale si rimanda - concerne solo, come previsto dallo stesso articolo 10, comma 2 e 4, le attività formative di base e quelle caratterizzanti. Al comma 2, che ripropone testualmente quanto previsto dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, si valuti l'opportunità di sostituire le parole

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da «ricompresi» fino alla fine, con le parole «ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati»: infatti, mentre le parole utilizzate nel testo sono giustificate nel caso di decreto ministeriale che si riferiscono ad una pluralità di classi di laurea e di classi di laurea magistrale - le cui situazioni sono differenti, essendo in alcuni casi indicati i crediti riferiti ad ogni ambito disciplinare, in altri no - esse non sembrano adeguate nel caso specifico, per il quale per nessun ambito è indicato il numero di crediti. Per la stessa ragione, si valuti al comma 3 del medesimo articolo, la necessità dell'inciso da «qualora» a «relativi crediti». Al comma 7 si valuti l'opportunità di specificare se con l'espressione «sistema di descrittori adottati in sede europea» - ripresa dall'articolo 3, comma 7, dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 - si intende fare riferimento al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, cui, ad esempio, fanno riferimento i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010. Con riguardo all'articolo 6, comma 3, ricorda che il decreto ministeriale MIUR del 28 dicembre 2010 ha disposto che all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, e nei successivi interventi modificativi, il termine «certificato» è sostituito con la locuzione «relazione informativa».
All'articolo 7, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento sempre al concerto del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, auspicando che la Commissione possa esprimere un parere condiviso fra tutte le forze politiche.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.