CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 4219, di conversione del decreto-legge n. 26 del 2011, e, quindi, all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
C. 4219 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'audizione del Ministro dell'economia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame, già prevista per la giornata di oggi, è stata posticipata, su

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richiesta del Ministro, alle ore 9 di mercoledì 20 aprile prossimo.
Rileva quindi come, anche alla luce della decisione del Tribunale di Parma di respingere l'istanza presentata dal grup-po francese Lactalis contro la decisione del consiglio di amministrazione di Parmalat di rinviare al 28 giugno l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio ed il rinnovo degli organi di amministrazione, il decreto-legge in esame abbia in qualche modo già esplicitato i suoi effetti, consentendo di disporre di un periodo di tempo più ampio per verificare se sussistano soluzioni alternative rispetto all'acquisizione del controllo di Parmalat da parte del gruppo francese Lactalis.
In tale contesto occorre inoltre ricordare che l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 prevede un ampliamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti, in forza della quale la medesima Cassa potrà assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, anche attraverso veicoli societari o Fondi di investimento partecipati dalla stessa Cassa. Sottolinea, infatti, come tale ultima previsione metta a disposizione un ulteriore strumento per sostenere le imprese italiane, che, eventualmente, potrà essere utilizzato anche con riferimento al gruppo Parmalat.
In linea più generale, evidenzia come il complesso di misure messe in campo dal Governo corrisponda all'esigenza fondamentale, che è stata del resto ampiamente evidenziata anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, svolta attualmente dalla Commissione Finanze, di ampliare le fonti di finanziamento e di capitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Alberto FLUVI (PD) stigmatizza fortemente il comportamento del Ministro, il quale non può permettersi di snobbare il Parlamento, posticipando all'ultimo momento, senza alcuna fondata motivazione, un'audizione organizzata da tempo. In tal modo, infatti, il Ministro dimostra il suo disprezzo nei confronti della Commissione, non ritenendo evidentemente utile ascoltare il punto di vista dei gruppi parlamentari su un tema cruciale per le prospettive del capitalismo italiano, né fornire indicazioni sugli orientamenti del Governo in materia prima che essi siano discussi con la Commissione europea.
In tale contesto sottolinea come il gruppo del PD non ritenga opportuno procedere ulteriormente nell'esame del decreto-legge prima di aver svolto l'audizione del Ministro.
Con riferimento alle considerazioni espresse dal Presidente, evidenzia, quindi, come le motivazioni che sono alla base dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari avviata dalla Commissione siano evidentemente molto diverse da quelle sottese dal decreto-legge in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'opportunità di non proseguire nell'esame in sede referente del provvedimento prima di aver ascoltato il Ministro, riservandosi pertanto di espungere il provvedimento dall'ordine del giorno della Commissione per la giornata di giovedì prossimo.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, informa di aver chiesto al Presidente della Camera di inserire il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea non prima della settimana compresa tra il 2 ed il 6 maggio prossimo: alla luce dello slittamento dell'audizione del Ministro, si riserva di scrivere nuovamente al Presidente per ribadire tale richiesta. Alla luce delle decisioni che saranno assunte in merito all'inizio della discussione del disegno di legge, si riserva di individuare le ulteriori sedute di esame del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.
C. 4143 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge C. 4143, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
Ricorda preliminarmente che la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, cui l'Italia ha aderito con la legge n. 19 del 10 febbraio 2005, è stata conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l'egida congiunta del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è entrata in vigore il 1o aprile 1995.
La Convenzione consente alle Parti contraenti - Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi membri dell'OCSE - di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all'assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale. Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo per certi tipi di imposte.
In tale contesto il Protocollo di cui si dispone la ratifica si è reso necessario per allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni.
Passando ad esaminare il contenuto del Protocollo, che si compone di dieci articoli, esso reca una serie di modifiche ad alcuni articoli della predetta Convenzione
In particolare, l'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988, nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, nel contempo applicando i più elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.
L'articolo II sostituisce l'articolo 4 della Convenzione, precisando che le Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare i soggetti residenti nel proprio territorio o che abbiano la nazionalità dello Stato prima della trasmissione di informazioni che li riguardano.
Viene inoltre soppresso il paragrafo 2 del medesimo articolo 4, il quale prevede che ciascuna Parte può utilizzare le informazioni

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ottenute ai sensi della Convenzione come mezzo di prova a fini penali solo previa autorizzazione della Parte che ha fornito l'informazione stessa, salvo accordo a rinunciare a tale condizione.
L'articolo III modifica l'articolo 18 della Convenzione, al fine di ridurre, al comma 1, il livello dei dettagli che devono essere contenuti nelle richieste di informazioni.
Il comma 2 prevede, attraverso il richiamo alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 21 della Convenzione, come sostituito dall'articolo V del Protocollo, che, in caso di richiesta di informazione conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o della propria prassi amministrativa.
Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni.
In particolare, l'articolo IV sopprime l'articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità, per gli Stati contraenti, di rifiutare una richiesta di assistenza.
L'articolo V sostituisce invece l'articolo 21 della Convenzione. Le principali modifiche rispetto al testo previgente della Convinzione riguardano il fatto che, tra le ragioni le quali possono giustificare il rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali, viene espunto il richiamo agli interessi fondamentali dello Stato cui è indirizzata la richiesta di informazioni, mentre viene riconosciuta la possibilità di non fornire assistenza quando l'onere amministrativo per lo Stato destinatario della richiesta sia sproporzionato rispetto al beneficio che potrebbe derivare allo Stato richiedente.
Viene altresì precisato che lo Stato richiesto deve utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni anche quando esse non siano rilevanti per i suoi fini fiscali e che il segreto bancario o finanziario non può essere addotto per rifiutare le informazioni.
L'articolo VI sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della Convenzione, relativo al regime di segretezza delle informazioni ottenute ai sensi della Convenzione.
In particolare, la nuova formulazione del paragrafo 1 precisa che le predette informazioni saranno tenute segrete, oltre che ai sensi della legislazione della Parte che le ha ottenute, anche in base alle clausole di salvaguardia specificate dall'altra Parte, qualora ciò sia necessario per mantenere un sufficiente livello di protezione dei dati personali.
La nuova formulazione del paragrafo 2 specifica invece che le informazioni possono essere comunicate, oltre che alle autorità competenti per l'accertamento, la riscossione e il recupero delle imposte, anche alle autorità incaricate della sorveglianza in materia, ed elimina la condizione, prevista nell'attuale formulazione della disposizione, in base alla quale il contenuto delle informazioni può essere rivelato in udienze pubbliche solo previa autorizzazione dell'autorità competente della Parte che ha fornito le informazioni stesse.
L'articolo VII sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 27 della Convenzione, intervenendo a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell'Unione europea. La norma prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni della Convenzione ogniqualvolta queste ultime consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.
L'articolo VIII, comma 1, aggiunge i paragrafi 4, 5, 6 e 7 all'articolo 28 della Convenzione, in materia di adesione alla Convenzione.
Le nuove disposizioni prevedono che l'adesione alla Convenzione del 1988 è aperta agli Stati che non sono membri dell'OCSE, né del Consiglio d'Europa, prevedendo

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a tal fine un'apposita procedura che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione dello Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione.
In tale contesto si prevede in particolare, al nuovo paragrafo 7, che, per le questioni fiscali le quali implicano una condotta intenzionale penalmente perseguibile secondo il diritto della Parte richiedente, le disposizioni della versione emendata della Convenzione si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, relativa a ciascuna Parte, della Convenzione stessa, limitatamente ai periodi fiscali o agli oneri fiscali precedenti a tale data di entrata in vigore.
Il comma 2 aggiunge un nuovo comma f) nel paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione, che detta norme in tema di riserve alla Convenzione che possono essere apposte dagli Stati contraenti, al fine di consentire a ciascuno Stato di riservarsi di applicare le sopra richiamate disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 28, introdotte dal comma 1 dell'articolo VIII, esclusivamente all'assistenza amministrativa relativa ai periodi di imposta che iniziano (o agli oneri fiscali originati) a partire dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore, relativa allo Stato stesso, della versione emendata della Convenzione.
Il comma 3 integra il paragrafo 1 dell'articolo 32, al fine di estendere anche agli Stati contraenti non aderenti al Consiglio d'Europa ed all'OCSE il meccanismo di notifica previsto dal predetto articolo 32.
L'articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e che la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988.
La disposizione specifica inoltre che l'entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica dello stesso Protocollo da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione.
L'articolo X individua invece i compiti attribuiti al Depositario relativamente al deposito ed alla comunicazione degli atti di ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo.
Non essendovi profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento.

Gerardo SOGLIA (IR), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere, gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 21 del disegno di legge C. 4059-A, approvato dal Senato, recante la Legge comunitaria 2010, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento, deliberato la scorsa settimana dall'Assemblea.
In proposito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già espresso, nella seduta del 16 marzo 2011, il parere sulle proposte emendative di propria competenza presentate direttamente presso la XIV Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
All'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è stato deliberato di rinviare in Commissione l'esame del disegno di legge; successivamente, la Commissione ha deciso di riaprire la fase in sede referente limitatamente all'articolo 13 ed all'articolo 21, quest'ultimo attinente agli ambiti di competenza della VI Commissione,

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fissando un nuovo termine per la presentazione di emendamenti a tali articoli.
Al riguardo rammenta che l'articolo 21 (numerato come articolo 14 nel disegno di legge trasmesso dal Senato), modifica gli articoli 01 e 03 del decreto - legge n. 400 del 1993, in materia di disciplina delle concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.
In particolare, il comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400, il quale fissa in sei anni la durata della concessione dei beni demaniali marittimi, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, e prevede che le concessioni sono rinnovate automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza.
Il comma 2 novella il comma 2-bis dell'articolo 01 del predetto decreto - legge n. 400 (il quale prevede ora che le concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza statale siano rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza). In dettaglio, oltre a modificare il richiamo al comma 2 dell'articolo 01, soppresso dal comma 1 dell'articolo 21, il comma 2 precisa che, per quanto concerne il rilascio delle concessioni di competenza statale da parte del capo del compartimento marittimo con licenza, fanno eccezione quelle rilasciate dalle autorità portuali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
Il comma 3 novella il comma 4-bis dell'articolo 03 del già citato decreto - legge n. 400 (il quale prevede che le concessioni demaniali marittime, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, possano avere una durata compresa tra i sei e i venti anni), al fine di sopprimere il richiamo, ivi contenuto, al comma 2 dell'articolo 01, soppresso dal comma 1 dell'articolo 21.
La Commissione è ora chiamata ad esprimere il parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.
L'emendamento 21.2 Marchioni, quasi del tutto identico all'emendamento 14.5 Mariani, su cui la Commissione ha già in precedenza espresso parere contrario, inserisce un nuovo comma 4 nell'articolo 14, volto a conferire una delega al Governo per la revisione della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La previsione è esplicitamente finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, che ha prorogato le concessioni dei beni demaniali marittimi in vigore fino al 31 dicembre 2015.
I princìpi e criteri direttivi della delega prevedono che:
a) siano stabiliti la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) siano fissati criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite «e di più domande concorrenti», dando priorità alle richieste che importino l'installazione, sui beni in concessione, di attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) siano definiti i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) sia previsto un equo indennizzo, da parte del concessionario subentrante, per gli investimenti effettuati dal concessionario uscente, nei casi di revoca della concessione demaniale che non siano dipendenti da abusi o da inadempienze da parte del concessionario stesso;
e) siano determinate le modalità per il subingresso nella concessione, in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

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Rispetto all'emendamento 14.5 Mariani, già esaminato in precedenza, l'unica differenza è costituita dall'inserimento del principio di delega di cui alla lettera d).
In merito alla formulazione della lettera b) del nuovo comma 4 rileva come non risulti chiaro il richiamo, nel corpo della disposizione, a «più domande concorrenti» che sembra doversi intendere nel senso che le nuove disposizioni in materia di rilascio delle concessioni devono disciplinare specificamente il caso in cui siano presentate, per il medesimo bene, più domande di concessione.
Più in generale ricorda che il rappresentante del Governo, in occasione dell'esame in sede consultiva dell'emendamento 14.5, aveva evidenziato, nella seduta della Commissione Finanze del 16 marzo scorso, come tale proposta emendativa non fosse volta a rimuovere le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908 in materia, ma fosse indirizzata «ad una generale revisione della materia delle concessioni demaniali marittime, introducendo disposizioni di dettaglio non coerenti con gli obiettivi connessi alla procedura di infrazione».
Gli identici emendamenti 21.5 Mariani e 21.50 Ciccanti, quasi del tutto identici all'emendamento 21.2 Marchioni, appena descritto.
L'emendamento 21.51 Ciccanti conferisce a sua volta una delega al Governo per la revisione della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015.
I princìpi e criteri direttivi della delega prevedono:
a) la facoltà di rinegoziare il titolo concessorio, per la durata massima prevista dalla legge, escludendosi il ricorso alle procedure concorsuali per le concessioni esistenti con aziende turistiche, a fronte di investimenti economici pendenti o da realizzare, finalizzati, oltre che alla realizzazione dell'interesse pubblico, anche alla preservazione ed al consolidamento delle identità storico-locali;
b) la tutela del principio del legittimo affidamento, prevedendo l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, delle concessioni demaniali marittime in essere con aziende turistiche: l'esclusione è motivata in virtù dello sviluppo conseguito in ottemperanza delle leggi, dei regolamenti e della pianificazione territoriale ed in quanto i soggetti concessionari sono investiti anche di una funzione di controllo e di tutela del bene demaniale affidato e di tutela della sicurezza nei confronti degli utenti.

In merito alla formulazione dell'emendamento segnala, in linea generale, come i principi e criteri direttivi della delega appaiano definiti in termini piuttosto confusi; inoltre, con specifico riferimento alla lettera b), non si comprende come sia possibile, per un singolo Stato membro, prevedere unilateralmente «l'esclusione dalla direttiva 2006/123/CE (...) delle concessioni demaniali marittime con aziende turistiche ivi insistenti».
L'emendamento 21.100 Mariani conferisce anch'esso una delega al Governo finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908, e di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010.
In particolare il Governo è delegato ad adottare, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata, un decreto legislativo avente ad oggetto la riorganizzazione, il coordinamento, la semplificazione in un unico testo organico della legislazione relativa alle concessioni demaniali rilasciate a fini turistico-ricreativi.

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I princìpi e criteri direttivi della delega prevedono:
a) il riconoscimento ai concessionari dei compiti, poteri e doveri di polizia, tutela e conservazione ambientale e delle acque del mare, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante norme in materia ambientale), nonché dei doveri e compiti di tutela e conservazione dei paesaggio marittimo tipico delle località, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
b) il riconoscimento ai concessionari dei compiti e doveri di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza della balneazione turistica e ricreativa, anche ai fini del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il riconoscimento del valore della continuità e della regolarità dell'esercizio delle funzioni e finalità di pubblico interesse garantite da ciascun concessionario, tramite autorizzazione all'esercizio delle funzioni indicate dalle lettere a) e b), che viene rilasciata nominativamente alla ditta, associazione, impresa, consorzio o società ed è trasferibile solo previa verifica della permanenza dei requisiti necessari;
d) la previsione del «presupposto rilascio» delle autorizzazioni di cui ai punti a) e b), a tempo indeterminato, da parte delle competenti autorità amministrative e di polizia, con verifica triennale della permanenza dei necessari requisiti, a pena di decadenza dalle autorizzazioni e, dunque, dalla concessione demaniale;
e) l'indicazione tassativa ed espressa dei casi di revoca e di decadenza del concessionario, nonché la definizione di uno statuto dei requisiti soggettivi del concessionario, tra i quali è compresa l'assenza di pendenze fiscali non regolarizzate dell'azienda concessionaria, nonché di pendenze e condanne penali;
f) la definizione di una disciplina organica delle definizioni, dei titoli, dei procedimenti e delle «facoltà di costruzione di beni immobili sul demanio marittimo turistico-ricreativo»;
g) previsione della facoltà, per l'ente proprietario, di prevedere eccezionalmente un termine di durata del titolo concessorio in caso di motivate e improrogabili esigenze di pubblico interesse e per un periodo temporale di validità non inferiore a 30 anni;
h) l'alienazione del bene marittimo oggetto di concessione che, per natura e funzione, sia escluso dalla categoria dei beni demaniali, con obbligo di prevedere una «clausola di opzione» in favore del concessionario;
i) nei casi di revoca o decadenza, ovvero di scadenza del titolo concessorio, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, escludendo gli importi economici dagli elementi passibili di valutazione, nonché il pieno indennizzo del concessionario revocato, decaduto o scaduto, attraverso la corresponsione di un importo corrispondente al valore delle opere legittimamente compiute e agli investimenti autorizzati ed eseguiti sulla superficie della concessione che non siano stati ammortizzati e remunerati, ovvero, laddove sulla superficie della concessione insista un'azienda turistico-ricreativa, attraverso la corresponsione di un importo corrispondente al valore commerciale dell'azienda, comprensivo dell'avviamento, dimostrato con perizia asseverata da un soggetto iscritto nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In merito alla formulazione dell'emendamento segnala, in linea generale, come anche in questo caso i princìpi e criteri direttivi della delega appaiano definiti in termini piuttosto confusi.
Passando ad alcune notazioni più puntuali, con specifico riferimento alle lettere a) e b) sottolinea come appaia molto problematico attribuire ai concessionari poteri e doveri di polizia e compiti e

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doveri di garanzia dell'ordine pubblico, trattandosi comunque di soggetti privati.
Per quanto attiene alla lettera c), considera necessario chiarire se l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni indicate dalle lettere a) e b), costituisca un requisito per il rilascio della concessione e se la mancanza della predetta autorizzazione costituisca causa di revoca o decadenza dal titolo concessorio, come sembra evincersi dal tenore della lettera d).
Relativamente alla lettera d), evidenzia come non risulti chiaro cosa si intenda con il «presupposto rilascio» delle autorizzazioni di cui ai punti a) e b).
Per quel che concerne la lettera f), sottolinea come la previsione della definizione di una disciplina delle «facoltà di costruzione di beni immobili sul demanio marittimo turistico-ricreativo» sembri ampliare di molto il contenuto della delega, la quale si estenderebbe anche alla revisione, quanto meno sotto il profilo considerato, della disciplina in materia edilizia, urbanistica ed ambientale.
Per quanto attiene alla lettera g), rileva come la previsione dell'eccezionalità del termine di durata delle concessioni sembri mal conciliarsi con i principi comunitari di apertura concorrenziale del mercato che sono alla base della procedura di infrazione avviata in materia nei confronti dell'Italia.
Riguardo alla lettera h), segnala come il richiamo ad una «clausola di opzione» in favore del concessionario dovrebbe essere più correttamente sostituito con quello ad una clausola di prelazione.
Propone quindi di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (vedi allegato).

Il Sottosegretario Sonia VIALE concorda con la valutazione contraria espressa dal relatore sugli emendamenti trasmessi.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno indotto ad esprimere una valutazione contraria su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21, atteso che, in base alle ultime indiscrezioni, il Governo stesso si appresterebbe ad intervenire in materia, segnatamente mediante una proposta emendativa da presentare nel corso dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Il Sottosegretario Sonia VIALE dichiara di non disporre di alcun riscontro rispetto all'ipotesi, prospettata dal deputato Fluvi, di un'eventuale presentazione di emendamenti governativi relativi all'articolo 21 del disegno di legge.
Conferma quindi il parere contrario del Governo sugli ulteriori emendamenti riferiti al predetto articolo, in quanto le modifiche apportate dal medesimo articolo, alla normativa in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative già consentono di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea a carico dell'Italia in merito a tale disciplina.
Evidenzia inoltre come i suddetti emendamenti si inseriscano nel quadro normativo definito dal provvedimento relativo al cosiddetto federalismo demaniale, il quale attribuisce i beni del demanio marittimo alle regioni, alle quali spettano, dunque, le relative competenze gestionali.
Rileva, quindi, come l'eventuale approvazione delle proposte emendative comporterebbe un'ingerenza illegittima nelle competenze degli enti locali.

Alberto FLUVI (PD), tenuto conto del fatto che le concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sono state prorogate fino alla data del 31 dicembre 2015, si augura che il Governo si renda conto della situazione di incertezza nella quale si trovano i titolari di stabilimenti balneari, i quali hanno già attuato alcune iniziative di protesta per segnalate la loro condizione di difficoltà, ricevendo, peraltro, il sostegno di molti rappresentanti del mondo politico.
Rileva, inoltre, come tale contesto renda molto concreto il rischio di un blocco dello sviluppo del settore, ribadendo quindi l'appoggio del proprio gruppo agli emendamenti riferiti all'articolo

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21 del disegno di legge, e preannunciando l'intenzione di ripresentarli in Assemblea qualora non dovessero essere accolti dalla Commissione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE evidenzia come il Governo, la cui attenzione rispetto alla problematica in discussione è peraltro già note, ritenga in questo momento prioritaria la chiusura della procedura di infrazione, che è condizione anche per consentire la proroga delle concessioni fino a tutto il 2015.

Alberto FLUVI (PD) osserva che gli emendamenti presentati dalla propria parte politica sono finalizzati proprio alla chiusura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Fluvi, rilevando come l'attuale situazione di incertezza costituisca un freno allo sviluppo non soltanto delle attività imprenditoriali avviate dai concessionari, ma anche dell'indotto che si muove intorno al settore degli stabilimenti balneari.
Considera ragionevole, d'altra parte, anche la posizione assunta al riguardo dal Governo, il quale giustamente si preoccupa di ottenere al più presto la chiusura della procedura di infrazione.

Alberto FLUVI (PD) osservando, preliminarmente, come il rinvio del provvedimento in Commissione, e la successiva riapertura della fase in sede referente sugli articoli 13 e 21 del disegno di legge, non siano certamente dovuti alla volontà di consentire all'opposizione di presentare ulteriori emendamenti, giudica incomprensibile che la maggioranza e il Governo rifiutino ogni confronto su un tema che suscita un interesse trasversale da parte di tutte le forze politiche.

Cosimo VENTUCCI (PdL), pur riconoscendo la correttezza che contraddistingue il comportamento del deputato Fluvi e dell'opposizione nel suo complesso, nonché la piena legittimità delle proposte emendative da essa avanzate, considera tuttavia eccessivo pretendere che il Governo si esprima a favore degli emendamenti in esame.
Giudica altresì inaccettabile, in quanto non conforme ai più elementari principi di civiltà giuridica, la pretesa dei concessionari dei beni del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative di ottenere il rinnovo automatico delle concessioni, per ottenere il quale i concessionari stessi hanno minacciato non soltanto di non effettuare ulteriori investimenti, ma anche di non rispettare le condizioni stabilite dalle concessioni medesime.

Gianfranco CONTE, presidente, fa presente che la scorsa settimana, incontrando informalmente i rappresentanti delle associazioni di categoria dei concessionari - ai quali, in occasione di precedenti incontri, aveva già segnalato come il tema fondamentale non fosse rappresentato tanto dall'ammontare dei canoni di concessione, quanto, piuttosto, dal rinnovo delle concessioni -, ha evidenziato il rischio che la Commissione europea non accetti la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2015.
Sottolinea, quindi, come il risultato più importante da conseguire sia, al momento, proprio quello di ottenere la suddetta proroga, in vista di una revisione complessiva della materia, della quale il Governo si sta già occupando, anche grazie al fattivo impegno del Ministro Fitto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'esame della proposta di legge C. 2426-2956-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società

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quotate in mercati regolamentati, informa che si è ancora in attesa della posizione del Governo in merito alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
Ricorda inoltre che fino ad ora hanno ritenuto di non esprimere il loro assenso in merito i gruppi FLI, Iniziativa responsabile e Misto.
In tale contesto fa presente che, una volta acquisito l'eventuale assenso del Governo, la richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa potrà essere avanzata anche raccogliendo il consenso di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione. Qualora invece non dovessero sussistere le condizioni per chiedere il trasferimento in sede legislativa, si potrà procedere a concludere l'esame in sede referente, ai fini del successivo inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.