CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50

5-01863 Cassinelli: Sulla situazione degli istituti penitenziari della Liguria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Precisa inoltre come sia prevista l'assunzione di oltre tremila agenti di polizia penitenziaria nei prossimi tre anni.

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Roberto CASSINELLI (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto. Sottolinea peraltro come la situazione complessiva dei penitenziari in Italia sia particolarmente complessa ed articolata e come la stessa sia stata aggravata dalla progressiva riduzione del numero degli agenti penitenziari. Esprime quindi l'auspicio che l'attuazione del cosiddetto «Piano carceri» possa avvenire speditamente.
Auspica inoltre che anche l'onorevole Gabriella Carlucci, cofirmataria dell'interrogazione, sia soddisfatta della risposta fornita dal Governo. Invita infine la collega Carlucci a visitare gli istituti penitenziari liguri atteso che, che con la sottoscrizione dell'atto di sindacato ispettivo, ha dimostrato il proprio interesse per la situazione dei medesimi.

5-04359 Torrisi: Sull'assunzione di idonei in merito ad un concorso per 110 posti inerente il profilo professionale di funzionario contabile.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Salvatore TORRISI (PdL), replicando, ringrazia il Sottosegretario Caliendo della risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), relatore, rileva come il Protocollo in esame, firmato a Parigi il 27 maggio 2010, emendi la Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Il Protocollo si è reso necessario, al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni.
Il Protocollo emendativo oggetto del provvedimento in esame si compone di un Preambolo e di dieci articoli.
L'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto, tra l'altro, delle necessità di tutela della riservatezza.
Tra le altre disposizioni di interesse, segnala anche l'articolo II, che precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.
L'articolo III modifica l'articolo 18 della Convenzione introducendo, tra l'altro, la previsione, in caso di richiesta di informazione conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di

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fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi.
Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, con l'articolo IV viene soppresso l'articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità che uno Stato potesse rifiutare una richiesta di assistenza.
L'articolo V, che sostituisce l'articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 4193 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), relatore, osserva come la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o cluster munitions, sia stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed sia entrata in vigore internazionale il 1o agosto 2010.
Le cluster bombs sono armi costituite da un contenitore, lanciato da mezzi aerei o da sistemi di artiglieria, che si apre a mezz'aria spargendo da 200 a 250 submunizioni più piccole su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato di ampiezza. Le sub munizioni spesso non esplodono e, pertanto, sono di grave pericolosità, trasformandosi di fatto in mine antipersona.
La Convenzione proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte. Ad oggi hanno firmato la Convenzione 108 paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei Paesi in via di sviluppo ed è stata ratificata da 54.
La Convenzione si compone di un Preambolo e di 23 articoli.
Per quanto di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 10, che dispone che le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione vengano regolate per via negoziale o attraverso altri mezzi pacifici quali, ad esempio, il ricorso all'Assemblea degli Stati Parte o il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia.
Con riferimento al disegno di legge di conversione, segnala l'articolo 7, che contiene le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori dei divieti contenuti nella Convenzione (sviluppo, produzione, stoccaggio, conservazione, trasferimento, incoraggiamento o assistenza all'uso di munizioni a grappolo). Durante l'esame al Senato, una modifica ha inteso specificare che è punibile il comportamento di chi assista anche finanziariamente l'impegno nelle attività vietate suddette. Le sanzioni previste sono la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 euro a 516.456 euro, salvo una loro riduzione fino alla metà per fatti di minima entità.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

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SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del vice presidente Fulvio FOLLEGOT, indi del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che l'onorevole Ferranti ha chiesto con una lettera, sottoscritta successivamente anche da deputati dei gruppi UDC e IDV, di effettuare un accertamento conoscitivo di dati relativamente all'esame dei provvedimenti in materia di riforma dell'ordinamento della professione forense. Tale richiesta è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di verificarne l'essenzialità per l'istruttoria legislativa. All'esito di tale verifica, il Presidente della Commissione ha ritenuto di poter accogliere la richiesta nei seguenti termini.
Al Consiglio nazionale forense saranno richiesti dati relativi a: numero degli avvocati iscritti agli albi, distinti per territorio ed ordini; numero dei procedimenti disciplinari presso i Consigli dell'ordine e presso il CNF; numero dei praticanti in relazione alla distribuzione territoriale.
Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense saranno richiesti dati relativi a: numero degli iscritti alla Cassa; numero dei pensionati ed ammontare delle pensioni; dati sul trattamento di indennità di maternità.
All'Organismo unitario dell'avvocatura saranno richiesti dati relativi a: dimensione degli studi professionali, forme associative, loro diffusione sul territorio nazionale; esistenza e consistenza di studi professionali esteri operanti in Italia e di studi professionali italiani operanti all'estero; associazionismo forense (numero associazioni, finalità, iscritti).
Al Ministero della giustizia saranno richiesti dati relativi a: gratuito patrocinio (numero e spese); difesa d'ufficio anche in relazione al totale delle difese penali; scuole forensi e scuole Bassanini; master, scuole di specializzazione e corsi relativi alle formazione professionale permanente; numero di iscritti alle Facoltà di giurisprudenza e numero dei laureati ogni anno.
Per i seguenti dati non è stata ravvisata l'essenzialità rispetto all'istruttoria legislativa in atto: reddito medio ai fini Cassa degli avvocati iscritti e per classi di età e per genere; esistenza di previdenze e/o altri sussidi o interventi di tipo previdenziale ed assistenziale; dati ad oggi del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario e contabile pendente numero delle iscrizioni per materia nell'anno 2010; dati relativi alle Facoltà di giurisprudenza in merito al numero di docenti, studenti in corso e fuori corso; elementi di valutazione presso il CSM riguardanti la formazione comune di magistrati e avvocati.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, ricorda che si era stabilito di fissare un termine per l'acquisizione dei predetti dati.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ritiene che i dati richiesti possano essere forniti entro 15 giorni.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come i dati relativi al reddito medio ai fini della Cassa degli avvocati iscritti e per classi di età e per genere siano assolutamente essenziali, in particolare, per valutare l'impatto

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dell'articolo 20 del provvedimento. Si tratta inoltre di dati di facile acquisizione presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché presso l'Associazione nazionale giovani avvocati, che ha svolto un'apposita indagine in riferimento al reddito percepito per classi di età e per genere. Chiede quindi che sia riconsiderata la richiesta di acquisizione dei predetti dati.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la richiesta relativa agli «elementi di valutazione presso il CSM riguardanti la formazione comune di magistrati e avvocati» potrebbe essere riformulata in modo più specifico, nel senso di richiedere il numero complessivo e la percentuale dei posti riservati agli avvocati nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dal CSM. Chiede quindi che, in questa nuova formulazione, anche la predetta richiesta di dati sia riconsiderata in merito all'essenzialità ai fini dell'istruttoria legislativa.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ritiene che la richiesta dell'onorevole Capano, relativa ai dati sul reddito medio ai fini della Cassa degli avvocati iscritti e per classi di età e per genere, possa essere accolta. È accolta altresì la richiesta, come riformulata dall'onorevole Ferranti, relativa al numero complessivo ed alla percentuale dei posti riservati agli avvocati nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dal CSM.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Lanfranco TENAGLIA (PD) chiede alla Presidenza se il disegno di legge di riforma costituzionale della giustizia, presentato dal Governo venerdì scorso, sia stato già assegnato, sottolineando come, qualora ciò non fosse avvenuto, sarebbe comunque opportuno che la Presidenza della Commissione Giustizia rappresentasse al Presidente della Camera l'opportunità, se non addirittura l'esigenza, che il provvedimento venga assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, anziché alla sola Commissione Affari costituzionali come potrebbe avvenire qualora si facesse riferimento unicamente al parametro della natura della fonte, sulla base di precedenti che in realtà non ci sono.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che il disegno di legge non è stato ancora assegnato, avvertendo che una sua richiesta al Presidente della Camera circa l'assegnazione del provvedimento potrebbe essere proposta solamente se supportata dai gruppi. Invita, pertanto, i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi in merito.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di riservarsi in merito alla richiesta di assegnazione in congiunta del disegno di legge, ritenendo che su tale questione debba essere preventivamente acquisito da parte sua l'orientamento del proprio gruppo.

Nicola MOLTENI (LNP), così come l'onorevole Costa, si riserva di dare una risposta dopo aver sentito il Presidente del proprio gruppo.

Roberto RAO (UdC) ritiene che la questione posta dall'onorevole Tenaglia sia di natura regolamentare, ma che abbia una rilevante ricaduta sotto il profilo politico.
Ricorda la prassi finora seguita in maniera costante secondo la quale i progetti di legge diretti a modificare la Costituzione o a introdurre norme di natura costituzionale sono assegnati alla Commissione Affari costituzionali, ritenendo prevalente il profilo della natura della fonte su quello della materia oggetto dell'intervento normativo. Ciò potrebbe comportare che la riforma costituzionale della giustizia possa essere esaminata dalla Commissione Giustizia solamente in sede consultiva al fine quindi dell'espressione di un mero parere.

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Se ciò avvenisse sarebbe a parere suo paradossale. Da un lato, si avrebbe un disegno di legge che modifica sostanzialmente l'attuale assetto costituzionale della giustizia e, dall'altro, vi sarebbe l'esclusione dall'esame in sede referente della Commissione che rappresenta la «sede naturale» per l'esame di tutte le questioni relative alla giustizia. Ricorda a tale proposito come già la Commissione giustizia sia stata esclusa all'inizio della legislatura dall'esame di rilevanti disposizioni volte a modificare il processo civile e quello del lavoro. Ultimamente è stata un'altra Commissione ad affrontare il tema della responsabilità civile dei magistrati. Auspica che ciò non debba avvenire anche per la riforma costituzionale della giustizia.
Crede che nessuno dei componenti della Commissione Giustizia possa ritenere sufficiente l'esame in sede consultiva di un disegno di legge tanto importante quanto quello presentato dal Governo.
Sottolinea come il gruppo che rappresenta continui ad avere un atteggiamento di confronto sulle riforme. Questo atteggiamento non è venuto meno nonostante siano caduti nel vuoto anche gli ultimi appelli fatti al Governo ed, in particolare, al Ministro Alfano per avere un concreto segnale della volontà di affrontare in modo nuovo la crisi della giustizia. Tutto ciò significa due cose: rinviare i giudizi di merito sulla riforma a quando questa sarà messa nero su bianco e rinviare all'esame parlamentare il momento del confronto sulle singole disposizioni. È evidente che non vi può essere un «vero» esame parlamentare qualora fosse esclusa, in via di fatto, la Commissione Giustizia.
Proprio la complessità della riforma costituzionale alla quale si intende porre mano ha portato in passato a scelte ancora più radicali, come la costituzione di commissioni bicamerali. Non arrivando a tanto, ritiene che sarebbe comunque singolare assegnare il disegno di legge in questione alla Commissione Affari costituzionali alla stregua di ogni altro progetto di legge volto a modificare una particolare disposizione della Costituzione, come è avvenuto ad esempio con la modifica dell'articolo 111.
Dichiara di essere convinto che le sue preoccupazioni siano condivise da tutti gli altri gruppi in Commissione, sia di opposizione che di maggioranza. È certo che entrambi gli schieramenti pur partendo da posizioni diverse e spesso contrastanti, hanno comunque in comune l'esigenza di un esame parlamentare vero ed approfondito. Esigenza che presuppone il coinvolgimento in via primaria della Commissione Giustizia sia pure insieme alla Commissione Affari costituzionali.
Vi è poi la questione dei disegni di legge di attuazione della riforma costituzionale che necessariamente saranno presentati per adattare la legislazione di natura ordinaria ai nuovi principi costituzionali. Questi disegni di legge saranno necessariamente assegnati alla Commissione Giustizia, secondo i criteri ordinari. Appare evidente l'opportunità che sia il medesimo organo ad esaminare le disposizioni che sanciscono i principi nonché quelle di attuazione, trattandosi di profili della riforma strettamente connessi.
Conclude sottolineando la convinzione del proprio gruppo in merito all'esigenza ed alla correttezza di una assegnazione congiunta del disegno di legge di riforma costituzionale.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la sistematicità e completezza della riforma in materia di giustizia, indipendentemente da qualsiasi giudizio di valore su di essa, sia tale da non poter escludere l'esame in sede referente da parte anche della Commissione giustizia. Ricorda che proprio sulla questione dell'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni competenti per materia è intervenuto il Presidente della Repubblica quando ha rinviato alle Camere il disegno di legge n. 1441-quater in materia di lavoro. In quell'occasione il Presidente della Repubblica ha chiarito come abbia già avuto altre volte «occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare (si trattava di un

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provvedimento del tutto eterogeneo) sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate. Nel caso specifico l'esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, mentre, ad esempio, la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l'esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti. Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga, come in questo caso, in modo novellistico su codici e leggi organiche.»
Ricorda inoltre come le prerogative della Commissione giustizia siano state travolte non solo in merito alla riforma del processo del lavoro, ma anche quando le Commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio hanno esaminato in sede referente il disegno di legge n. 1441-ter che, tra l'altro, introduceva importanti modifiche in materia di processo civile e di processo amministrativo. Ricorda altresì come la scelta di non coinvolgere anche la Commissione giustizia abbia finito per paralizzare i lavori della medesima, considerato che i suoi membri erano impegnati presso quelle Commissioni per affrontare materie che sono naturalmente di competenza della Commissione giustizia. Rileva che lei, così come altri deputati appartenenti al suo gruppo e componenti della Commissione giustizia, sarà comunque costretta a partecipare ai lavori della Commissione Affari costituzionali qualora il disegno di legge di riforma costituzionale della giustizia venisse assegnato alla sola Commissione affari costituzionali. Tutto ciò, a suo parere, sarebbe paradossale.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto degli interventi dei rappresentanti dei gruppi UDC e IDV a favore di una assegnazione congiunta del disegno di legge di riforma costituzionale della giustizia, invita i rappresentanti degli altri gruppi ad esprimere alla Presidenza della Commissione il loro orientamento in merito.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.
C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta.