CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che a seguito della riunione del 7 aprile 2011 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre aprile-giugno 2010:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2011

Sede Referente:
C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;
C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;

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C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;
C. 103 ed abb./A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
C. 107 Angeli: Istituzione della Festa nazionale dell'amicizia;
C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Riunite I e IV);
C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna;
C. 244 Maurizio Turco ed abb: Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione;
C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;
C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;
C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (Riunite I e III);
C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;
C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;
C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;
C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente»;
C. 974 Bertolini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;
C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;
C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;
C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;
C. 1111 Patarino ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
C. 1150 Catanoso ed abb.: Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui;
C. 1246 Gibelli e Cota: «Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi»;
C. 1314 Goisis e Grimoldi: Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni;

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C. 1320 Gregorio Fontana: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;
C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;
C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;
C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve (Riunite I e IV);
C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo;
C. 1990 cost. Donadi ed abb./A: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province;
C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;
C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano e petizione popolare n. 55: per la toponomastica plurilingue nell'Alto Adige;
C. 2375 Pianetta ed altri: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani (Riunite I e III);
C. 2422 Sbai ed abb.: Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti, quali il burqa e il niqab, che impediscono il riconoscimento personale;
C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;
C. 2466 Senatrice Aderenti: «Concessione al comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150o anniversario degli eventi» (approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato)
C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;
C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso/A.: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (Riunite I e XII);
C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;
C. 3039 Vignali ed abb.: Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione;
C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;
C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in

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materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;
C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
C. 3321 Scandroglio e abb.: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria»;
C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;
C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali;
C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani (Riunite I e III);
C. 3572 Reguzzoni ed altri: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
C. 3608 Gidoni: ed altri: «Trasformazione della "provincia di Belluno" in "provincia di Belluno - Dolomiti"»;
C. 3736 Lanzillotta ed altri: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Riunite I e IX);
C. 3742 Lanzillotta ed altri: Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
C. 3762 Cirielli: ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere;
C. 3883 cost. Bressa: «Istituzione della provincia speciale montana di Belluno»;
C. 4220 Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Riunite I e IV);
C. 4259 Tassone ed altri: Perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia;
C. 4275 Governo: Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione (subordinatamente all'effettiva assegnazione);
Proposte di legge costituzionali di modifica della parte II della Costituzione.

Indagini conoscitive:
Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti (Scadenza 30 aprile 2011);
Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (Scadenza 30 aprile 2011) (Riunite I e III);

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Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della costituzione (Scadenza 30 aprile 2011).

Deliberazione di rilievi su atti del governo:
alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328);
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 aprile 2011.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
Emendamenti C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di deliberazione di rilievi (vedi allegato 1).

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, ricorda che in occasione dell'esame di altri schemi di decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale la Commissione affari costituzionali ha formulato i suoi rilievi praticamente a ridosso del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con la conseguenza che quest'ultima, avendo già concluso il suo dibattito, ne ha potuto tenere conto solo in misura limitata. Ciò ha suscitato le critiche di alcuni componenti della Commissione, i quali hanno sottolineato l'importanza che questa si esprima in tempo utile perché i suoi rilievi possano fornire un contributo effettivo al dibattito della Commissione di merito. Per questo, come relatore, ha preferito presentare la sua proposta di rilievi fin d'ora, quando la discussione presso la Commissione di merito è appena iniziata.

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Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che quello in esame è un provvedimento in qualche modo anomalo rispetto al complesso dei decreti attuativi del federalismo fiscale e ritagliato sulle deleghe del ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
Prende atto che, come chiarito dal ministro Fitto, il provvedimento in esame risponde all'esigenza condivisibile di scongiurare il rischio di un definanziamento delle risorse comunitarie per il periodo 2000-2006, nella misura in cui queste non saranno assegnate entro il 31 dicembre 2011, e di modificare la programmazione dell'impiego delle risorse per le politiche di coesione anche per non danneggiare la credibilità dell'Italia nel momento in cui sta per aprirsi la trattativa sulla programmazione 2014-2020.
Ritiene tuttavia che il provvedimento figuri, nel complesso dei provvedimenti attuativi della delega per il federalismo fiscale, come una sorta di «corpo estraneo», anche perché produce una nuova centralizzazione del sistema delle decisioni. Le ragioni contingenti di questo intervento sono comprensibili, in quanto dettate da una situazione di emergenza, tuttavia i decreti attuativi del federalismo fiscale devono tendere verso una decentralizzazione delle responsabilità.
Sottolinea infine come il provvedimento irrigidisca in modo eccessivo il meccanismo della programmazione dell'impiego delle risorse, impedendone l'effettivo utilizzo e mancando di risolvere i problemi di fondo, che rischiano quindi di ripresentarsi nel 2014.
Dichiara, infine, di condividere le riflessioni svolte dal relatore circa l'opportunità che la Commissione affari costituzionali si esprima in tempo utile perché i suoi rilievi possano contribuire costruttivamente al dibattito nella Commissione di merito.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.05.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio e C. 3809 Sposetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (IR), relatore, ricorda che l'articolo 49 della Costituzione stabilisce che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
Nella carta fondamentale si rinvengono poche altre disposizioni in materia di partiti politici. L'articolo 98, terzo comma, prevede la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune determinate categorie di pubblici funzionari: magistrati, militari, funzionari ed agenti di polizia, diplomatici. Inoltre, la XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista.

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Mentre le due disposizioni da ultimo citate hanno avuto un seguito legislativo - la legge n. 645 del 1952 ha attuato la XII disposizione transitoria; la legge n. 121 del 1981 ha previsto il divieto di iscrizione ai partiti per la polizia; il decreto legislativo n. 109 del 2006 qualifica come illecito disciplinare l'iscrizione dei magistrati ai partiti politici - non è stata mai introdotta una disciplina dei partiti politici. Le norme di riferimento per i partiti sono dunque quelle costituzionali sopra citate e a poche altre contenute in leggi ordinarie attinenti a specifici ambiti, quali il finanziamento della politica, la partecipazione alle elezioni, la propaganda politica ed elettorale.
Il complesso di tali disposizioni prefigurerebbe una titolarità di attribuzioni costituzionali dei partiti politici. Ma la giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo che «i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche», ha negato una loro qualificazione come poteri dello Stato (Corte costituzionale ordinanza n. 79 del 2006).
In assenza di una disciplina specifica, i partiti politici sono oggi di fatto assimilati alle associazioni non riconosciute. Assume quindi particolare rilievo il rapporto tra l'articolo 49 e il diritto di associazione contenuto nell'articolo 18 della Costituzione. Secondo la dottrina prevalente, il diritto di associarsi in partiti politici si configura come un'espressione particolare del più generale diritto dei cittadini di associarsi liberamente; pertanto, i limiti al diritto di associazione contenuti nell'articolo 19 (proibizione delle associazioni segrete, di carattere militare o per fini vietati dalla legge penale) devono intendersi applicabili anche ai partiti politici.
D'altra parte, non sarebbero ammesse da parte della legge ordinaria ulteriori limitazioni oltre a quelle indicate tassativamente dalla Costituzione. E non sarebbe neanche possibile introdurre alcuna forma di autorizzazione, dal momento che il primo comma dell'articolo 18 prevede che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, «senza autorizzazione».
Venendo alle proposte di legge in esame, va detto che esse sono finalizzate ad introdurre una disciplina organica dei partiti politici, in attuazione del'articolo 49 della Costituzione. Nel complesso le proposte intervengono essenzialmente sul riconoscimento giuridico dei partiti e sulla regolamentazione della loro attività e funzionamento. La maggior parte di esse recano anche disposizioni in materia di finanziamento dei partiti.
Due proposte, la n. 244 e la n. 3809, contengono una delega per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e il finanziamento dei partiti politici. La n. 3809 prevede anche l'istituzione di fondazioni politico-culturali, collaterali ai partiti e introduce il metodo delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni.
La maggior parte delle proposte in esame definisce la natura giuridica dei partiti politici, attualmente assimilabili alle associazioni di fatto, configurandoli come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica.
Le proposte di legge n. 244, 506 e 3809 fanno rinvio, per quanto riguarda il procedimento di acquisto della personalità giuridica alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che prevede, tra l'altro, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche quale atto necessario per l'acquisizione della personalità giuridica.
La proposta di legge n. 853, pur prevedendo anch'essa l'acquisizione della personalità giuridica (definita «di diritto privato») da parte dei partiti politici non fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e fa decorrere l'acquisizione della personalità giuridica dalla data di deposito dello statuto e non dalla registrazione. Inoltre, prevede la costituzione di un registro dei partiti politici presso la Corte costituzionale, differenziando così il partito politico dalle altre associazioni riconosciute, il cui registro è istituito presso la prefetture.

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La proposta n. 1722 non prevede, invece, un procedimento di riconoscimento dei partiti, che vengono definiti «associazioni», e non contempla la loro iscrizione ad alcun tipo di registro. La disposizione individua la finalità dei partiti politici nel consentire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita della Repubblica.
Più dettagliata la proposta di legge n. 3809, che, oltre a rinviare alla disciplina vigente sulle associazioni riconosciute, specifica che i partiti politici si costituiscono con atto pubblico, del quale fanno parte integrante lo statuto, la denominazione e il simbolo. La proposta, inoltre, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte: esse si applicano solamente ai partiti politici che partecipano alle elezioni principali (politiche, europee, regionali, provinciali e comunali nei comuni sopra i 15.000 abitanti), escludendo i piccoli partiti con una funzione di rappresentanza di comunità locali. Questi partiti possono, pertanto, non richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel registro (articolo 1, comma 2).
La proposta di legge n. 244 reca una norma di chiusura che prevede l'applicazione ai partiti delle norme di legge vigenti (in primo luogo quelle del codice civile) per quanto non espressamente previsto dallo statuto del partito (articolo 1, comma 6). Una disposizione analoga reca l'articolo 4 della proposta di legge n. 506.
Tutte le proposte di legge individuano alcuni contenuti tipici dello statuto, che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, costituisce l'elemento basilare dell'associazione e deve essere presentato, assieme all'atto costitutivo, con la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.
Alcune proposte prevedono la presentazione, assieme allo statuto, anche del simbolo del partito (proposte n. 506, n. 1722, e n. 3809) e della denominazione (proposta n. 3809). La proposta n. 3809 prescrive l'esclusiva proprietà del partito politico del simbolo, che è utilizzato secondo quanto previsto dallo statuto. Inoltre, introduce il principio di non confondibilità dei simboli di partito alla stregua di quanto prevede la legge elettorale, che appunto proibisce la presentazione di simboli confondibili con quelli usati da altri partiti e definisce in dettaglio gli elementi di confondibilità da considerare ai fini del divieto.
È previsto che lo statuto (comprese le eventuali modificazioni) sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (proposte n. 244, n. 506 e n. 3809). Per le proposte n. 244 e 506 la pubblicazione dello statuto è condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti pubblici; la proposta n. 3809 condiziona l'accesso ai finanziamenti al rispetto di tutte le disposizioni della legge, compresa la pubblicazione dello statuto.
La proposta n. 853 rinvia a sanzioni speciali penali (peraltro non determinate) per la violazione degli obblighi di deposito degli atti di partito, tra cui lo statuto.
Le proposte di legge individuano inoltre alcuni elementi fondamentali degli statuti dei partiti politici. Un nucleo di elementi di base sono in comune tra più proposte (in particolare le n. 244, 506, 853 e 3809) e riguardano la definizione degli organismi dirigenti; le procedure di iscrizione; e le modalità di svolgimento dei procedimenti deliberativi.
La proposta n. 3809 prevede che nello statuto devono essere indicati anche gli obiettivi del partito. La proposta n. 1722 affida allo statuto la disciplina dei casi in cui si può procedere con atto di imperio sulle articolazioni territoriali del partito (scioglimento, commissariamento) e prevede un limite massimo di mandati elettorali o di incarichi interni al partito. Inoltre, introduce l'incompatibilità tra le cariche in organi di vertice del partito e gli incarichi in pubbliche amministrazioni, ad esclusione degli esecutivi di governo locali.
La procedure di iscrizione ai partiti sono dettagliatamente indicate nelle proposte n. 1722 e n. 3809. In particolare, la proposta n. 1722 prevede che il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e che contro di esso è ammesso il ricorso al

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comitato di garanzia istituito dalla proposta stessa. La proposta n. 3809 vieta il rifiuto dell'iscrizione per motivi discriminatori, ossia per ragioni inerenti al sesso, la razza, la religione.
Alcune proposte di legge consentono l'iscrizione ai partiti ai soli cittadini italiani (n. 1722 e n. 853). Peraltro, è bene ricordare al riguardo che l'Italia ha aderito alla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale fatta a Strasburgo nel 1992 tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203), con la quale vengono garantiti agli stranieri residenti nei Paesi aderenti una serie di diritti civili e politici: in particolare le Parti si impegnano a riconoscere agli stranieri, alle stesse condizioni previste per i cittadini, le libertà di espressione, di riunione e di associazione, ivi compresa quella di costituire sindacati e affiliarsi ad essi, ferme restando le eventuali limitazioni per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ad altri casi di particolare rilievo.
Un secondo insieme di elementi costitutivi obbligatori degli statuti appare funzionale essenzialmente a garantire adeguate forme di democrazia interna. Previsioni in tal senso sono contenute principalmente nelle proposte n. 244, n. 506 e n. 3809. Tali previsioni mirano in particolare a garantire la tutela delle minoranze, cui deve essere assicurata la presenza negli organi collegiali; la presenza di procedure specifiche per le modifiche statutarie (la proposta n. 3809 in particolare introduce una riserva di deliberazione in proposito a favore dell'organo rappresentativo degli iscritti); la regolamentazione delle azioni disciplinari; la piena possibilità di accesso all'anagrafe degli iscritti da parte di tutti gli aderenti, nel rispetto delle regole sulla riservatezza stabilite dalla legge; misure di riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi dirigenti del partito (in particolare le proposte n. 244 e n. 506 stabiliscono un limite massimo di rappresentanza per ciascun genere fissato a due terzi).
Oltre alle misure di cui sopra, la proposta n. 3809 stabilisce che gli statuti prevedano il diritto alla partecipazione alla determinazione della linea politica e alla sua attuazione; il diritto all'informazione sugli atti interni; la ripartizione tra organi centrali del partito e quelli territoriali delle risorse finanziarie disponibili; il conferimento a tempo determinato di tutte le cariche interne; il rispetto del principio di trasparenza, attraverso adeguate forme di pubblicità; l'obbligo di realizzazione di un sito internet del partito nel rispetto di principi analoghi a quelli previsti per i siti web delle pubbliche amministrazioni.
La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli organi centrali del partito e quelli territoriali è presa in considerazione anche nella proposta n. 1722.
A proposito di tutela delle minoranze, si segnala la proposta n. 1722, che individua un limite minimo dei consensi (il 5 per cento) per stabilire norme statutarie a tutela delle minoranze. Inoltre, si prevede espressamente la rappresentanza proporzionale delle minoranze in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice.
Alcune proposte di legge prevedono poi organismi interni di garanzia. In particolare, la proposta n. 853 prevede la costituzione, presso le articolazioni territoriali dei partiti, di organi probivirali. La proposta n. 1722 prevede e disciplina dettagliatamente un comitato di garanzia a livello centrale avente il compito di garantire il rispetto delle procedure statutarie e di quelle stabilite dalla legge, nonché il compito di decidere sui ricorsi avverso le decisioni di scioglimento, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito. È previsto che i suoi componenti non siano dipendenti del partito e non possano essere candidati alle elezioni.
Le proposte n. 244 e n. 506 stabiliscono anche la previsione, da parte degli statuti, di misure per garantire l'effettiva segretezza del voto, là dove previsto.

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Delle disposizioni relative alla scelta delle candidature, si dirà in seguito parlando di elezioni primarie.
Quanto alle fondazioni politiche, la proposta di legge n. 3809 istituisce e disciplina le fondazioni politico-culturali costituite dai partiti politici sul modello delle Stiftungen tedesche.
In particolare, è prevista la costituzione, da parte di ciascun partito politico, di una fondazione alla quale affidare la cura delle attività culturali e di formazione politica. Obiettivo centrale delle fondazioni partitiche dovrà essere quello di promuovere la partecipazione alla vita civile e politica, attraverso attività di ricerca, formazione, propaganda e così via. Pur essendo emanazione diretta dei partiti e operando in stretto collegamento con essi, le fondazioni sono concepite nella proposta in esame come entità nettamente separate dai partiti. Tale separazione è assicurata attraverso una serie di meccanismi, quali l'incompatibilità tra cariche elettive o di governo e incarichi direttivi delle fondazioni; e il divieto alle fondazioni di trasferire risorse finanziarie al partito di riferimento (esse possono solamente erogare servizi in suo favore).
È previsto che le fondazioni siano costituite con atto pubblico e abbiano un proprio statuto, distinto da quello del partito. Anche il bilancio è autonomo e da esso devono risultare gli importi dei servizi erogati ai partiti. Le fondazioni sono poi iscritte in un elenco separato da quello dei partiti, tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che ha anche il compito di controllarne i bilanci.
Alle fondazioni si applicano, per quanto non disposto dalla proposta di legge stessa, le disposizioni del codice civile ad eccezione di alcune espressamente escluse, e cioè gli articoli 25 e 26, che prevedono, rispettivamente il controllo e il coordinamento governativo sulle fondazioni; l'articolo 28, che prevede che in certi casi l'autorità governativa possa dichiarare estinta la fondazione o provvedere alla sua trasformazione; l'articolo 31, commi primo e secondo, che prevedono la devoluzione dei beni della fondazione estinta secondo le modalità dello statuto, o, in assenza di previsione statutaria, con provvedimento governativo ad enti analoghi. In luogo di tale disposizione si prevede la devoluzione al patrimonio dello Stato.
Per quanto riguarda il finanziamento dei partiti, un punto in comune alle proposte di legge in esame consiste nel condizionare l'accesso alle risorse pubbliche destinate ai partiti al rispetto delle nuove disposizioni di legge in materia di partiti politici o comunque all'iscrizione nel registro delle associazioni riconosciute o alla approvazione e pubblicazione dello statuto.
In dettaglio, la proposta di legge n. 506 destina il 5 per cento dei rimborsi elettorali alla formazione dei giovani al fine di favorire la loro partecipazione alla politica. Viene così esteso ai giovani il vincolo di destinazione delle risorse già previsto per incentivare la partecipazione femminile alla politica dalla legge n. 157 del 1999.
La proposta n. 853 interviene a disciplinare il patrimonio dei partiti, prevedendo l'obbligo di intestare al partito i beni mobili ed immobili di sua proprietà e stabilendo la nominatività dei titoli intestati al partito.
Particolarmente innovative sono le disposizioni recate dalle proposte di legge n. 244 e n. 3809, che, in misura e con tecniche diverse, sono finalizzate all'introduzione di una riforma del settore. In particolare, la proposta n. 244 abroga la maggior parte delle norme vigenti sul finanziamento e le sostituisce con una nuova disciplina in materia, prevedendo, tra l'altro, un nuovo sistema di controllo incentrato su sezioni della Corte dei conti, appositamente istituite.
La proposta n. 3809, invece, da un lato apporta puntuali modifiche alle leggi vigenti su singoli aspetti della normativa, dall'altra introduce un finanziamento specifico per le fondazioni politico-culturali.
Come accennato, entrambe queste due proposte recano una delega per l'adozione di un testo unico che raccolga le norme

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sulla disciplina dei partiti politici ed in particolare quelle relative al loro finanziamento.
Fin qui si è detto degli elementi comuni a più proposte di legge. Vi sono poi materie trattate solo da alcune proposte.
In particolare la proposta di legge n. 244 disciplina il rimborso per le spese delle campagne elettorali dei partiti, individuando gli aventi diritto al rimborso nei partiti politici iscritti nel registro delle associazioni riconosciute che partecipano alle elezioni. Sono individuate le tipologie di elezioni per le quali è prevista l'erogazione del rimborso: le elezioni di Camera e Senato, del Parlamento europeo, le elezioni regionali e dei consigli provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano. Il rimborso è dovuto anche per i referendum. Si tratta delle stesse consultazioni (tutte le elezioni, ad eccezioni delle amministrative, e i referendum) per le quali la normativa vigente prevede il rimborso delle spese elettorali (legge n. 157 del 1999 e legge n. 298 del 2004 per Trento e Bolzano). L'unica significativa innovazione consiste nel'abrogazione delle specifiche disposizioni previste per il rimborso per le spese per le campagne elettorali nella circoscrizione estero.
La proposta di legge n. 244 prevede, inoltre, analogamente alla normativa vigente (legge n. 157 del 1999), la costituzione di quattro fondi da ripartire tra gli aventi diritto, relativi a ciascuna delle quattro consultazioni elettorali. Per quanto riguarda l'ammontare dei fondi la proposta in esame riproduce il meccanismo di alimentazione vigente. Sono però apportate significative modificazioni tendenti a ridurre in maniera rilevante l'ammontare complessivo dei fondi. Si distingue, infine, ai fini dell'ammontare dei rimborsi, tra i partiti che hanno ottenuto almeno un eletto e quelli che non hanno ottenuto eletti.
Ancora, la proposta di legge n. 244 interviene in materia di rimborsi per le campagne relative ai referendum modificando la disciplina vigente con l'effetto di aumentarne l'ammontare complessivo. La legge prevede attualmente un rimborso ai comitati promotori dei referendum pari a un euro per ognuna delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.
La proposta n. 244 conferma tale sistema con due significative modifiche: il rimborso è dovuto anche in caso di mancato raggiungimento del quorum, ma in questo caso è dimezzato; il limite massimo dei rimborsi erogati viene fissato all'equivalente del numero di firme minime richieste per la convocazione di 10 referendum (ossia 5 milioni di euro). Non è peraltro specificato se si tratti di un limite annuo. Quanto alle modalità di erogazione dei rimborsi, questa è demandata non più alla Camera e al Senato, bensì al Ministro dell'economia e delle finanze. È poi introdotto un limite per le spese elettorali, valido per tutte le elezioni, anche per quelle europee e amministrative per le quali non è attualmente previsto il rimborso. Tale limite è pari a un euro per ciascuno degli aventi diritto al voto di ciascuna competizione elettorale. Il limite riguarda le spese di ciascun partito, comprese quelle sostenute dai singoli candidati.
Ancora, la proposta n. 244 prevede misure di controllo e di pubblicità dei bilanci dei partiti. Viene istituita una sezione di controllo specifica della Corte dei conti con il compito di controllare i bilanci annuali dei partiti e i rendiconti delle spese elettorali. In caso di esito positivo dei controlli, il bilancio e rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e i partiti hanno diritto alla corresponsione dei rimborsi elettorali. In caso di esito negativo riferito al bilancio, il partito interessato cessa di ricevere qualunque forma di finanziamento pubblico; deve restituire le somme comunque percepite nel corso dell'anno, al fine di poter nuovamente accedere ai rimborsi; ed è condannato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro. Se il controllo è negativo sul rendiconto, si applica la sola

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sanzione amministrativa, ma di importo più alto: da 100 mila a 1 milione di euro.
La proposta n. 244 aggiorna inoltre gli importi minimo e massimo delle erogazioni liberali ai partiti politici detraibili dall'imposta lorda, attualmente pari a 100.000 e 200 milioni di lire, fissandoli a 100 e 100 mila euro.
La proposta reca inoltre disposizioni di coordinamento normativo volte a precisare che una serie di agevolazioni tributarie e fiscali attualmente previste per i partiti politici si applicano esclusivamente a quelli che hanno richiesto il riconoscimento giuridico e a prevedere forme di agevolazioni comunali per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei partiti per lo svolgimento delle loro attività.
Venendo ora alla proposta di legge n. 3809, questa, oltre al resto, apporta alcune puntuali modifiche al sistema di rimborso delle spese elettorali e disciplina il finanziamento delle fondazioni politico-culturali.
In particolare la proposta unifica all'1 per cento la soglia di risultato richiesta per il diritto al rimborso nelle diverse elezioni (quelle per la circoscrizione estero, per le regioni, per il Parlamento europeo e per il Senato), uniformando quindi le soglie a quella della Camera dei deputati.
I finanziamenti privati ai partiti e alle loro articolazioni politico-organizzative e ai gruppi parlamentari sono consentiti solamente per le campagne elettorali. Le erogazioni liberali di persone fisiche e di persone giuridiche private sono consentite nei 120 giorni che precedono le elezioni e sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di raccolta di fondi per le campagne elettorali. Restano invece consentiti, con i limiti e con gli obblighi posti dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, i finanziamenti privati a soggetti singoli che siano parlamentari, consiglieri o candidati.
È poi prevista una dettagliata disciplina per il finanziamento pubblico delle fondazioni politico-culturali.
Tra le proposte di legge in esame solamente la n. 3809 prevede il ricorso alle elezioni primarie per la scelta delle candidature del partito alle elezioni. Altre proposte, pur non prevedendo le elezioni primarie, introducono una serie di disposizioni dirette a definire modalità con le quali i partiti procedono alla formazione delle liste elettorali.
Nella proposta di legge n. 3809, il ricorso alle elezioni primarie è previsto per tutte le elezioni ad eccezione delle elezioni amministrative. Le modalità di svolgimento delle primarie sono decise dai partiti attraverso apposite norme statutarie, con due condizioni: ossia che le elezioni avvengano a scrutinio segreto e che sia garantita l'autenticità del voto anche nel caso di ricorso a procedure telematiche.
La sanzione prevista per i partiti inottemperanti è costituita dalla riduzione proporzionale dell'importo dei rimborsi elettorali. La somma risultante dalla eventuale riduzione è ripartita proporzionalmente tra i partiti che hanno utilizzato esclusivamente il metodo delle elezioni primarie.
In connessione con la introduzione delle elezioni primarie, la proposta n. 3809 abolisce l'obbligo delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature. Si tratta di un obbligo previsto dalla normativa vigente per diversi tipi di elezioni al fine di evitare l'eccessiva proliferazione di liste.
Anche la proposta n. 1722 contiene diverse disposizioni in materia elettorale.
Innanzitutto si prevede che la scelta delle candidature deve avvenire con voto democratico; deve essere operata da organi allo scopo previsti dallo statuto; deve avvenire direttamente, con il divieto assoluto di deleghe; e in caso di elezioni amministrative, deve essere devoluta agli organi territoriali del partito. Inoltre, si prevede la determinazione, nello statuto,di un limite al numero di mandati elettorali.
Per favorire la parità di genere, la proposta pone l'obbligo di formare le liste di candidati per qualsiasi elezione in misura eguale di uomini e donne.
Di particolare rilievo, il divieto di candidarsi in una circoscrizione elettorale

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diversa da quella del luogo di residenza, al fine di favorire la rappresentanza territoriale.
La proposta n. 853 prevede che la designazione dei candidati alle cariche pubbliche elettive avvenga a scrutinio segreto. È introdotto un particolare procedimento di controllo sulla formazione delle liste elettorali per le elezioni politiche, regionali e amministrative (e non anche per le europee). Tale procedimento è attivabile su richiesta di un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito competente secondo lo statuto a decidere sulle candidature. Costoro possono richiedere l'intervento di un notaio al fine di accertare l'osservanza delle norme per la valida costituzione dell'adunanza. Al termine il notaio redige un verbale dell'adunanza che può essere visionato da ciascun membro del partito.
Da ultimo, va detto che alcune delle proposte di legge in esame concedono ai partiti politici un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle nuove norme. La proposta n. 1722 prevede l'obbligo di adeguamento degli statuti dei partiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore, pena la sospensione di ogni forma di finanziamento. La proposta n. 3809 stabilisce un periodo più lungo senza sanzione in caso di inottemperanza. La proposta di legge n. 244, invece, dispone l'immediata entrata in vigore della legge e abroga diverse disposizioni, principalmente in materia di rimborsi elettorali.
Ciò premesso per quanto riguarda il contenuto delle proposte di legge in esame, va detto che alcuni aspetti delle stesse, e segnatamente quello che riguarda l'introduzione in Italia del modello tedesco delle fondazioni, hanno già dato vita a un dibattito, anche giornalistico, in termini peraltro troppo semplificatori.
Vi sono però anche altri aspetti, non meno importanti, sui quali sarà necessaria una più ampia riflessione. Su tutti i temi affrontati dalle proposte di legge, di evidente complessità e delicatezza, e in particolare su quelli che riguardano il finanziamento diretto o indiretto della vita politica, il relatore si riserva di esprimersi dopo aver ascoltato l'orientamento dei diversi gruppi, ma ritiene tuttavia possibile fin d'ora formulare una considerazione di ordine generale.
Numerose delle proposte in esame contengono indicazioni normative piuttosto rigide in ordine ai requisiti necessari per gli statuti del partiti, e in particolare per quanto riguarda la presentazione di candidature e le articolazioni di democrazia interna. Tali norme sono ispirate al condivisibile intento di rendere più trasparente e democratico il criterio di scelta dei candidati, anche con la previsione di elezioni primarie. Su questo punto, in particolare, è necessario osservare fin d'ora che la rigidità dei meccanismi contenuti in diverse proposte di legge rischia di risultare di fatto inapplicabile, e quindi fonte di contenzioso inestinguibile. Ad esempio: nella gran parte dei casi, la presentazione delle candidature e delle liste elettorali risponde a meccanismi di coalizione. Questo comporta una trattativa, tutta politica, fra soggetti giuridici diversi, e cioè i diversi partiti che fanno parte di una coalizione: tanto è vero che le forze politiche che tengono abitualmente elezioni primarie le svolgono nell'ambito di una coalizione, e non all'interno di una singola forza politica.
È del tutto evidente la difficoltà di armonizzare previsioni statutarie diverse, a questo scopo, così come è evidente la difficoltà di definire attraverso procedure troppo rigide e non delegabili la scelta di candidature che sono espressione di una trattativa politica inevitabilmente fluida che spesso si svolge nella fase immediatamente precedente alla presentazione delle liste.
Il rischio è quello di un continuo ricorso all'autorità giudiziaria da parte degli scontenti: un contenzioso sterminato che renderebbe incerto sul piano della legittimità lo svolgimento di ogni competizione elettorale.
D'altra parte, in una stagione nella quale già sono molte le polemiche in ordine all'eccessivo intervento condizionante della magistratura sulla politica,

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occorre molta cautela nell'immaginare un ulteriore ambito di interferenza dell'autorità giudiziaria con attività che sono a tutti gli effetti politiche. Da questo punto di vista la riserva di giurisdizione interna ai partiti, affidata agli organi probivirali, pur dando luogo a qualche inevitabile abuso, si è rivelata uno strumento efficace.
Su questo punto è opportuno, ad avviso del relatore, che la Commissione rifletta attentamente, così come è opportuna una seria riflessione sul tema del finanziamento della politica, tenendo presente - senza voler con questo anticipare giudizi di merito da parte del relatore - la necessità di non cedere ai luoghi comuni dell'antipolitica, ma anche di considerare con attenzione la particolare sensibilità e le preoccupazioni dell'opinione pubblica su questo tema in una fase di grave difficoltà economica.

Salvatore VASSALLO (PD), nel preannunciare che sta per essere depositata una nuova proposta di legge in materia di partiti politici, della quale è tra i presentatori, ne auspica l'abbinamento a quelle in titolo e chiede alla presidenza di valutare la possibilità di attendere l'assegnazione di tale proposta prima di proseguire nella discussione.

Donato BRUNO, presidente, rilevato che i rappresentanti dei gruppi presenti non sono contrari al rinvio della discussione, avverte che questa riprenderà, con la relazione integrativa del relatore, non appena sarà assegnata la proposta di legge preannunciata dal deputato Vassallo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.
Emendamenti C. 3261-A Bitonci ed abb. Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, ricorda che il provvedimento costituisce il testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi. Esso reca disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232 ed entrato in vigore il 1o luglio 2002.
Lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina, in particolare, le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini

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dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.
Il Titolo I del testo unificato reca le disposizioni generali, in particolare individuando le autorità competenti e le modalità di cooperazione con la Corte penale internazionale. Il ruolo di autorità centrale per la cooperazione è attribuito al Ministro della giustizia (articolo 2), al quale spetta quindi ricevere le richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati (in particolare, in base all'articolo 22, con il Ministro della difesa per i reati commessi da militari italiani o in loro danno).
Se il Ministro è l'autorità di riferimento dal punto di vista politico e amministrativo, la corte d'appello di Roma concentra su di sé le competenze giudiziarie; le richieste formulate dalla Corte penale internazionale sono, infatti, trasmesse dal Ministro al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma (articolo 4).
A tali autorità giudiziarie vanno sostituite le corrispondenti autorità giudiziarie militari (il PG presso la corte d'appello militare di Roma e la corte d'appello militare di Roma) se la richiesta di collaborazione riguarda reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali ai sensi del codice penale militare di pace (articolo 22).
Con riferimento alle modalità di esecuzione della cooperazione con la Corte penale internazionale, la Corte d'appello di Roma dà corso alla richiesta con decreto, delegando un giudice all'attuazione (articolo 4). Vengono disciplinati, tra gli altri, i seguenti profili (articoli 4-7 e 9): l'accompagnamento coattivo di testimoni e periti non comparsi; l'assistenza del procuratore generale della corte d'appello al Procuratore della corte penale internazionale nello svolgimento di attività da eseguire nel territorio dello Stato; la trasmissione, con il consenso dello Stato estero interessato, di atti e documenti riservati provenienti dal medesimo Stato; la sospensione della trasmissione di atti giudicati dal Ministro idonei a compromettere la sicurezza nazionale; la possibile trasmissione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, coperti dal segreto istruttorio; l'immunità temporanea del testimone o dell'imputato che debba essere presente in Italia, in esecuzione di una richiesta della Corte; l'accesso al gratuito patrocinio da parte della persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede; la possibilità per il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma di partecipare, se richiesto, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo Statuto.
L'articolo 8 disciplina invece l'ipotesi di richieste da parte dell'autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale (in base all'articolo 93, par. 10 dello statuto): la richiesta è formulata per il tramite del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che si rivolgerà a sua volta al Ministro della giustizia. Se il Ministro non provvede alla rogatoria internazionale entro 30 giorni il PG presso la corte d'appello può trasmettere direttamente la richiesta alla Corte internazionale, informando il Ministro.
Il Titolo II disciplina la consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano. Se la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva a carico di una persona che si trovi sul territorio italiano, il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiede alla stessa Corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (articolo 10); la Corte d'appello provvede con ordinanza ricorribile in Cassazione. Eseguita la misura, entro 5 giorni, il presidente della Corte di appello identifica la persona e verifica il suo consenso alla consegna alla Corte penale internazionale (si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura penale per l'estradizione).
La misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta provvisoriamente, anche prima che pervenga dalla Corte internazionale la richiesta di consegna, purché la stessa Corte abbia fornito

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elementi idonei a identificare con certezza la persona e abbia annunciato l'intenzione di richiederne la consegna (articolo 13). In tal caso, la custodia cautelare sarà revocata se entro 60 giorni la Corte internazionale non richiede la consegna.
La misura della custodia cautelare è revocata (articolo 11) se dall'inizio dell'esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di appello si sia pronunciata; oppure la Corte d'appello si è pronunciata negando la consegna; oppure sono trascorsi 45 giorni dal consenso dell'interessato alla consegna e il Ministro della giustizia non ha ancora emesso il decreto per realizzare la consegna; o ancora se sono trascorsi 15 giorni dalla data fissata per la consegna e questa non è avvenuta.
Per l'esecuzione della consegna è necessario il consenso dell'interessato ovvero una pronuncia favorevole della Corte di appello (contro la cui decisione è esperibile il ricorso per cassazione anche per il merito) (articolo 12). Il giudice italiano può negare la consegna nelle seguenti ipotesi: la Corte penale internazionale non ha emesso una sentenza irrevocabile di condanna né un provvedimento restrittivo della libertà personale; non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; per lo stesso fatto e la stessa persona è stata pronunciata in Italia una sentenza irrevocabile; il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale, a patto che la consegna non debba far seguito ad una sentenza definitiva della Corte stessa.
Nel caso in cui venga eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la Corte d'appello di Roma dovrà sospendere il procedimento in attesa di una pronuncia della medesima Corte penale. Sia nell'ipotesi di consenso dell'interessato, sia in quella di favorevole pronuncia della Corte d'appello di Roma, spetta al Ministro della giustizia - con proprio decreto - provvedere entro 45 giorni alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.
Il Titolo III del testo unificato disciplina il profilo dell'esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale. La competenza a conoscere dell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'articolo 665, comma 1, c.p.p. è attribuita alla Corte d'appello di Roma (articolo 14). Nel caso in cui l'Italia sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva, il Ministro della Giustizia comunica alla Corte penale internazionale se la designazione è stata accettata e trasmette gli atti al procuratore generale presso la Corte di appello (articolo 15). L'esecuzione della pena avverrà in base all'ordinamento penitenziario italiano (legge n. 354 del 1975) e in conformità allo statuto ed al regolamento della Corte penale internazionale; il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte internazionale, potrà disporre che il trattamento penitenziario del detenuto segua le disposizioni speciali dettate dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, adottando comunque i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il detenuto e la Corte internazionale (articolo 16).
Il Ministro della giustizia dovrà inoltre trasmettere alla Corte penale internazionale ogni richiesta del detenuto di accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione; se la Corte internazionale ritenga di non consentire l'accesso ad una misura prevista dal nostro ordinamento, il Ministro potrà chiedere alla Corte di disporre il trasferimento del condannato in altro Stato (articolo 17).
Con riferimento al luogo di espiazione della pena, questa potrà avvenire in base all'articolo 19 in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare. Nell'ambito della cooperazione fra le autorità italiane e la Corte internazionale, il Ministro della giustizia deve tempestivamente comunicare alla Corte ogni notizia riguardante il detenuto, con particolare riferimento ad eventuali decessi, evasioni o scarcerazioni per espiazione della pena (articolo 18).

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L'articolo 20 del testo unificato, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone anche in ordine all'esecuzione delle pene pecuniarie: su richiesta del procuratore generale, la Corte d'appello di Roma può provvedere all'esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte internazionale; i beni confiscati vengano messi a disposizione della Corte penale internazionale per il tramite del Ministero della giustizia. Il medesimo articolo 20 dispone anche in merito all'esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime (articolo 75 Statuto), o per il risarcimento delle persone illegalmente arrestate o ingiustamente condannate (articolo 85 Statuto); in tal caso, l'esecuzione avviene secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale. Nel caso di difficoltà nell'esecuzione di provvedimenti sopra indicati, viene disciplinata la procedura di consultazione con la Corte penale internazionale, la cui finalità è anche di conservazione dei mezzi di prova (articolo 21).
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.
C. 4142 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, ricorda che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa, siglato a Doha 12 maggio 1010, si compone di 11 articoli. L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare su base di reciprocità nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, mentre in base all'articolo 2 le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, di norma annualmente, per definire le misure attuative dell'Accordo in esame.
L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano in particolare le politiche degli appalti nel settore militare; l'importazione, esportazione e trasporto di armi conformemente alle rispettive normative nazionali; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'ottemperanza ai trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport militari.
Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione - inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali di seguito elencati, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Qatar è estremamente ampio; l'elenco comprende tra l'altro sistemi di comunicazione digitale e di equipaggiamento

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elettronico da guerra, nonché apparecchiature computerizzate ed informatiche. Anche nel caso dell'articolo 5, inoltre, le Parti potranno di comune accordo individuare altri armamenti, apparecchiature e munizioni da scambiare.
Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4 e 11, comma 5, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da «apposite intese governative».
Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990. Gli articoli 6-8 riguardano gli aspetti finanziari, risarcitori e doganali delle attività previste dall'Accordo in esame: il principio generale è che, salvo le spese connesse all'assistenza sanitaria di urgenza, le spese per il personale inviato per attività sul territorio dell'altra Parte contraente saranno integralmente a carico della Parte inviante, salva l'eventualità che tale personale sia stato invitato per l'effettiva difesa del territorio della Parte ricevente o per assistenza e sostegno in qualsiasi ambito della collaborazione militare. Per quanto concerne la frequenza di corsi da parte di personale militare essa, inclusi gli aspetti finanziari e sanitari, sarà oggetto di specifici accordi conclusi dalle Parti.
Il principio generale di imputazione dei costi alla Parte inviante vale anche nel caso di invio di delegazioni ad hoc. D'altra parte, se l'attività di cooperazione militare sfocia in danneggiamenti, il relativo risarcimento, in conformità alla legislazione in vigore sul territorio della Parte ricevente, sarà a carico dello Stato di appartenenza del personale che ha provocato i danni medesimi. Le leggi del paese ricevente verranno altresì applicate per quanto concerne gli aspetti doganali e migratori dell'afflusso di personale inviato dall'altra Parte contraente.
Particolare rilievo assume anche l'articolo 9, che concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard del paese di provenienza, perdurante per il tempo richiesto dalla Parte inviante. Dopo aver definito dettagliatamente i concetti di informazioni, documenti e materiali classificati, il testo in esame riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi documento, materiale o tecnologia scambiati in base all'Accordo in esame vengano utilizzati nei termini previsti dalla Parte inviante ed entro limiti comunemente concordati. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni, documenti, materiali o attrezzature difensivi, anche se non coperti da riservatezza, a Parti terze ovvero Organizzazioni internazionali e paesi che non dispongano dei requisiti per accedere alle informazioni classificate - dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni o ai materiali in oggetto.
Infine, l'articolo 10 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali e, qualora necessario, tramite i canali ufficiali (non meglio specificati).
D'altra parte, l'articolo 11 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per analogo periodo, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra almeno sei mesi prima del termine dell'ultimo periodo di validità. La decadenza dell'Accordo non pregiudica il completamento delle attività in essere.
L'Accordo sarà altresì emendabile in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione

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alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2011, la spesa di 12.245 euro annui. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2011- 2013 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, ricorda che il Protocollo in esame, firmato a Parigi il 27 maggio 2010, emenda la Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.
Il Protocollo si è reso necessario, come precisato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni.
La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale è stata conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l'egida congiunta del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è entrata in vigore il 1o aprile 1995.
L'Italia è parte della Convenzione avendovi aderito con la legge n. 19 del 10 febbraio 2005.
La Convenzione consente alle Parti - Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi membri dell'OCSE - di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all'assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale.
Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo per certi tipi di imposte.
Il Protocollo emendativo oggetto del provvedimento in esame si compone di un Preambolo e di dieci articoli.
In particolare, l'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, nel contempo applicando i più elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.

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L'articolo II, che sostituisce l'articolo 4 della Convenzione del 1988, precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.
L'articolo III modifica l'articolo 18 della Convenzione del 1988 precisando il livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni (comma 1) e introducendo la previsione (recata dall'articolo 21.2.g inserito nel testo della Convenzione dall'articolo V del Protocollo in esame), in caso di richiesta di informazione conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi (comma 2).
Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, con l'articolo IV viene soppresso l'articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità che uno Stato potesse rifiutare una richiesta di assistenza.
L'articolo V, che sostituisce l'articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali.
L'articolo VI sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della Convenzione ed elimina talune limitazioni relative all'utilizzo delle informazioni scambiate.
L'articolo VII sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 27 della Convenzione e interviene a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell'Unione europea; la norma, infatti - come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.
Il comma 1 dell'articolo VIII aggiunge i paragrafi 4, 5, 6 e 7 all'articolo 28 della Convenzione ai sensi dei quali l'adesione alla Convenzione del 1988 è aperta agli Stati che non sono membri dell'OCSE né del Consiglio d'Europa: è prevista un'apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione. Il comma 2 aggiunge il paragrafo f all'articolo 30 della Convenzione, che detta norme in tema di riserve.
L'articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988. L'entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione.
L'articolo X, infine, individua i compiti attribuiti al Depositario.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo. L'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

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Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 4193 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, ricorda che la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o cluster munition (CCM), è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed è entrata in vigore internazionale il 1o agosto 2010.
L'Accordo è intervenuto al termine del cosiddetto «Processo di Oslo»: tale percorso negoziale, al quale hanno preso parte il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Nazioni Unite, è stato avviato nella capitale norvegese nel febbraio del 2007 con la sottoscrizione da parte di un nucleo iniziale di 46 Paesi - fra i quali l'Italia - della Dichiarazione di Oslo con la quale i firmatari si impegnavano a definire nel 2008 uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a vietare l'impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo, prevedeva quattro grandi tappe.
In quell'ambito sono state organizzate riunioni in Perù (maggio 2007), Austria (dicembre 2007) e Nuova Zelanda (febbraio 2008), dove oltre un centinaio di paesi ha firmato la Dichiarazione di Wellington, che ribadiva concretamente gli impegni assunti a Oslo.
La Conferenza diplomatica di Dublino, che ha portato all'adozione della CCM il 30 maggio 2008, è stata la quarta ed ultima tappa del Processo. Le cluster bombs sono armi costituite da un contenitore (o dispenser), lanciato da mezzi aerei o da sistemi di artiglieria, che si apre a mezz'aria spargendo da 200 a 250 submunizioni più piccole (del peso inferiore ai 20 kg) su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato di ampiezza.
Lo scopo delle bombe a grappolo, quindi, non è quello di colpire un singolo bersaglio, ma di distruggere una serie di potenziali bersagli collocati all'interno di una data area. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo, ma il meccanismo non è tra i più sicuri, al punto che le case produttrici garantiscono un tasso di mancata esplosione intorno al 5 per cento (ma molte Ong sostengono che la percentuale di ordigni inesplosi sia molto più elevata). Le bombe a grappolo inesplose sono di grave pericolosità, trasformandosi di fatto in mine antipersona.
La Convenzione proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte. La CCM è il primo accordo di disarmo multilaterale dalla firma nel 1997 della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona e rappresenta una sintesi bilanciata delle considerazioni di carattere umanitario e di quelle di sicurezza degli Stati. L'Italia che, come si è detto, ha aderito fin dall'inizio alla Dichiarazione di Oslo, il nostro paese si era impegnato a sottoporla in breve termine a ratifica. Ad oggi hanno firmato la Convenzione 108 paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei Paesi in via di sviluppo ed è stata ratificata da 54 paesi.
La Convenzione si compone di un Preambolo e di 23 articoli.
Il Preambolo descrive gli obiettivi della Convenzione. Vengono innanzitutto richiamati la questione dell'assistenza alle vittime - il cui approccio dovrà tenere conto delle diverse sensibilità legate al genere e all'età e quella di considerare le esigenze specifiche dei gruppi più vulnerabili - e il riconoscimento dei loro diritti. Vengono poi menzionati i pericoli derivanti dai residuati di munizioni a grappolo e dalle

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ingenti riserve nazionali; viene richiamata la Dichiarazione di Oslo del 2007 con la quale le parti si sono impegnate a stipulare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per vietare l'impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili ai civili e che istituisca un quadro di cooperazione e assistenza alle vittime.
Il Preambolo, inoltre, richiama gli atti internazionali rilevanti, tra i quali la Convenzione di Ottawa del 1997 sulle mine antipersona e il V Protocollo, fatto nel 2003, alla Convenzione sull'impiego di talune armi convenzionali del 1980, relativo ai residuati bellici.
L'articolo 1 pone il divieto assoluto, in ogni circostanza, circa l'impiego, lo sviluppo, la fabbricazione, l'acquisto, il deposito, la conservazione o il trasferimento di munizioni a grappolo. Il divieto è esteso altresì all'assistenza, all'incoraggiamento o all'istigazione a impegnarsi in attività contrarie alla Convenzione. Il paragrafo 3 del medesimo articolo, inoltre, precisa che la Convenzione non si applica alle mine.
L'articolo 2 contiene la dettagliata definizione dei termini utilizzati nel testo della Convenzione e qualifica la categorie di «vittime di munizioni a grappolo» che ricomprende non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche le loro famiglia e le loro comunità. La nozione di «vittima», oltre che ad individuare coloro che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, è esteso anche a coloro che abbiano subito un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei propri diritti. Vengono poi descritte le caratteristiche che individuano la «munizione a grappolo» escludendo da questa definizione una serie di munizioni che quindi non sono vietate dalla Convenzione, tra cui: munizioni che contengano meno di dieci submunizioni esplosive; submunizioni esplosive del peso superiore ai 4 kg; sub munizioni concepite per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un oggetto unico (dotate di sistemi guida); sub munizioni dotate di meccanismi elettronici di autodistruzione o di autodisattivazione. Di seguito, vengono chiarite le altre espressioni utilizzate nella Convenzione. Tra queste, quella di «bombette esplosive» alle quali, in base all'articolo 1, i divieti di produzione, conservazione, trasferimento, eccomma, parimenti si applicano.
L'articolo 3 disciplina la distruzione delle scorte esistenti indicando come prima misura la marcatura delle munizioni a grappolo conservate ai fini di un loro possibile impiego nonché la separazione dalle altre armi. La distruzione delle munizioni a grappolo deve avvenire in ciascuno stato parte al più tardi entro otto anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione in quello stato, salvo le eccezioni delineate nel par. 3: in casi debitamente circostanziati, l'Assemblea degli Stati parte o la Conferenza di revisione può concedere una proroga fino a quattro anni e, in circostanze eccezionali, è una proroga addizionale di altri quattro anni al massimo. Una deroga alla conservazione o all'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo è consentita, in base al par. 6, ai fini della formazione del personale addetto al rilevamento e alla distruzione di tali ordigni.
L'articolo 4 riguarda la bonifica delle aree contaminate e ne detta le modalità. La responsabilità dello sminamento è in capo allo Stato parte sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova la zona contaminata; tuttavia, in base al par, 4, lo stato parte che ha fatto ricorso a munizioni a grappolo prima dell'entrata in vigore della Convenzione in zone sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato è incoraggiato a prestare a quest'ultimo assistenza tecnica, finanziaria e materiale e a fornire, ove possibile, informazioni su tipi, quantità e ubicazione delle armi utilizzate. La bonifica dovrà essere effettuata non appena possibile, comunque non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato parte interessato.
L'articolo 5 impegna le Parti a prestare assistenza alle vittime poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. L'assistenza dovrà essere prestata in conformità

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alle norme del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti dell'uomo.
L'articolo 6 riguarda l'assistenza e la cooperazione internazionale. Ogni Stato parte ha il diritto di cercare e di ottenere assistenza per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione e gli Stati parte in grado di farlo si impegnano a fornire assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte colpiti dal problema delle munizioni a grappolo. Ogni Stato parte in grado di farlo, fornisce assistenza in materia di educazione alla riduzione dei rischi, di bonifica, di distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e delle scorte di tali armi. Ogni Stato parte in grado di farlo, inoltre, fornirà assistenza alla parte che ne fa richiesta per assicurare l'assistenza alle vittime e contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria in seguito all'impiego di queste armi negli Stati parte colpiti. Per agevolare l'assistenza, gli Stati parte in grado di farlo possono alimentare appositi fondi di stanziamento speciali. L'assistenza può essere prestata bilateralmente o attraverso l'ONU o altre organizzazioni regionali, nazionali, non governative o internazionali. Agli stessi organismi si potrà rivolgere ciascuno Stato parte ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per ottemperare agli obblighi della Convenzione.
L'articolo 7, riguardante le cosiddetto «misure di trasparenza», impone agli Stati Parte di sottoporre al Segretario generale delle Nazioni Unite rapporti annuali, da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno, contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione (le misure nazionali di applicazione, i dati sul censimento delle munizioni, il tipo e il numero di munizioni a grappolo distrutte, l'ubicazione delle zone contaminate dalle munizioni a grappolo, lo stato dei programmi di bonifica, i programmi per l'educazione alla riduzione dei rischi, l'assistenza alle vittime eccomma). Il primo di questi rapporti deve essere inviato al Segretario generale al più tardi 180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nello Stato in questione.
L'articolo 8 promuove la collaborazione fra gli Stati parte per facilitare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione. È previsto che ogni Stato Parte possa rivolgersi al Segretario generale delle Nazioni Unite (depositario della Convenzione) ed inoltrare per il suo tramite una richiesta di chiarimento ad uno Stato Parte in merito al rispetto della Convenzione. Se non viene fornita una risposta soddisfacente o tempestiva (lo Stato richiesto ha 28 giorni di tempo per dare i chiarimenti), lo Stato richiedente può sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati parte, in attesa della quale, qualsiasi Stato parte interessato può domandare al Segretario generale di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti. L'Assemblea degli Stati parte può raccomandare misure appropriate e adottare procedure generali o meccanismi specifici per chiarire la situazione.
L'articolo 9 impegna tutti gli Stati parte ad adottare le misure necessarie all'attuazione della Convenzione.
L'articolo 10 dispone che le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione vengano regolate per via negoziale o attraverso altri mezzi pacifici quali, ad esempio, il ricorso all'Assemblea degli Stati parte o il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia.
L'articolo 11 disciplina le riunioni dell'Assemblea degli Stati Parte e le sue attribuzioni. Viene fissato il termine per la convocazione (a cura del Segretario Generale dell'ONU) della prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, mentre le successive si terranno annualmente fino alla prima Conferenza di Riesame.
L'articolo 12 dispone che il Segretario generale delle Nazioni Unite convochi la prima Conferenza per il Riesame 5 anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Le successive saranno convocate su richiesta

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di uno o più Stati parte ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente.
L'articolo 13 prevede la possibilità di apportare emendamenti alla Convenzione e ne disciplina i termini.
L'articolo 14 prevede che i costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze per il Riesame, e delle riunioni per le modifiche siano sostenuti dagli Stati (sia Parte che non Parte) in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite.
Gli articoli da 15 a 20 e da 22 a 23 contengono le clausole finali. La durata della Convenzione è illimitata. È previsto il recesso motivato, che avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento dello strumento di recesso da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.
L'articolo 21 riguarda i rapporti con gli Stati non parte della Convenzione. In base ad esso, gli Stati parte incoraggiano gli Stati non parte ad aderire alla Convenzione e li scoraggiano dall'impiegare munizioni a grappolo. L'articolo 21, inoltre, consente agli Stati parte di impegnarsi in cooperazioni e operazioni militari con Stati non parte della Convenzione, che potrebbero dunque utilizzare munizioni a grappolo.
Il disegno di legge del governo in esame, è stato approvato dal Senato (S. 2538) il 16 marzo scorso. Dopo la trasmissione alla Camera, al disegno di legge sono state abbinate due proposte di legge anch'esse volte principalmente ad autorizzare la ratifica della Convenzione di Oslo: si tratta della proposta C. 3716 (Sarubbi ed altri) e C. 3771 (Di Stanislao). Nella seduta del 30 marzo 2011, tuttavia, la Commissione Esteri ha convenuto di assumere come testo base il solo disegno di legge governativo, allo scopo di accelerare l'iter parlamentare del provvedimento. Il disegno di legge governativo - che ha assorbito il disegno di legge d'iniziativa della sen. Pinotti ed altri - consta di nove articoli. I primi due contengono l'autorizzazione per la ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e il relativo ordine di esecuzione.
In base all'articolo 17, par. 2, della Convenzione, essa entrerà in vigore per l'Italia, che procede alla ratifica successivamente alla sua entrata in vigore internazionale, il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica.
L'articolo 3, comma 1, assegna al Ministero della difesa la competenza riguardante la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub munizioni esplosive, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione. Il comma 2 fa rinvio all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della Convenzione che stabilisce le modalità di distruzione. In base al comma 3, la distruzione delle scorte deve risparmiare una quantità limitata di munizioni e submunizioni al fine di garantire lo sviluppo e l'addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione dei medesimi ordigni, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione. Il comma in esame fissa la quantità limitata in mille unità al massimo e stabilisce inoltre che essa possa essere rinnovata tramite trasferimento da altro Stato parte, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.
L'articolo 4, comma 1, individua nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale competente a tenere i rapporti con il Segretariato generale dell'ONU in particolare per quanto riguarda la presentazione dei rapporti periodici ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione e la cooperazione nel fornire aiuti e chiarimenti ai sensi dell'articolo 8. Il comma 2 precisa che il Ministero degli esteri riceve i dati necessari alla compilazione dei rapporti di cui al comma precedente dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico, in base alle specifiche competenze.
L'articolo 5 prevede modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, che istituisce un Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi.
Il comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella la lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge 58 del

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2001. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 58 del 2001 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli esteri un «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi. Tra le finalità del Fondo, la lettera g) prevede la «sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine». La novella inserisce alle tipologie delle munizioni a grappolo l'opera di sensibilizzazione contro le mine antipersona prevista dalla legge.
Il comma 2 inserisce un comma aggiuntivo 1-bis all'articolo 1 della legge n. 58 del 2001 con lo scopo di estendere l'utilizzo del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi anche alle aree interessate dalla presenza di residui di munizioni a grappolo.
L'articolo 6, aggiunto durante l'esame in Commissione al Senato, prevede una modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, attraverso la sostituzione della lettera m-bis) dell'articolo 2, comma 3. La lettera m-bis) dell'articolo 2, comma 3 della legge 49 del 1987 cit. fu aggiunta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374, Norme per la messa al bando delle mine antipersona, per far rientrare il sostegno alle vittime delle mine antipersona tra le attività di cooperazione, tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione. La modifica mira ad estendere tale beneficio anche alle vittime delle munizioni a grappolo, aggiungendo inoltre che le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico sono da considerarsi tra le attività di sostegno e di assistenza alle vittime (anche quelle causate dalle mine antipersona).
L'articolo 7 contiene le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori dei divieti contenuti nella Convenzione (sviluppo, produzione, stoccaggio, conservazione, trasferimento, incoraggiamento o assistenza all'uso di munizioni a grappolo). Durante l'esame al Senato, una piccola modifica ha inteso specificare che è punibile il comportamento di chi assista anche finanziariamente l'impegno nelle attività vietate suddette. Le sanzioni previste sono la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 euro a 516.456 euro, salvo una loro riduzione fino alla metà per fatti di minima entità.
L'articolo 8 contiene le clausole di copertura finanziaria. Il comma 1 autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 (per un totale di 8.506.400 euro) destinati allo stoccaggio e alla distruzione delle scorte. Il comma 2 valuta in 50.000 euro annui gli oneri derivanti sia dalla partecipazione alle riunioni degli Stati parte, delle Conferenze di revisione e delle Conferenze di emendamento, sia dall'obbligo di contribuire alle spese sostenute dal Segretario generale dell'ONU nell'espletamento dei suoi compiti in materia di «Misure di trasparenza» (articolo 7 della Convenzione) e di «Aiuti e chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Convenzione» (articolo 8 della Convenzione). Il comma 3 reperisce i fondi per la copertura degli oneri di cui ai due precedenti commi nella riduzione dello stanziamento nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 4 stabilisce che gli oneri di cui al comma 2 saranno monitorati dal Ministero degli esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e disciplina il caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute nel comma 2 citato.
L'entrata in vigore della legge è prevista dall'articolo 9 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
Nuovo testo C. 3442 Gregorio Fontana.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, ricorda che la proposta di legge C. 3442, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, è finalizzata a riordinare la disciplina concernente l'individuazione, degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate, prevedendo puntuali disposizioni per il riconoscimento della loro personalità giuridica, nonché agevolazioni analoghe a quelle già esistenti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
A tal fine il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame stabilisce in primo luogo i requisiti che le associazioni, le fondazioni, i comitati ed altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, devono possedere al fine di acquisire la qualifica di associazioni di interesse delle Forze armate, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, nonché di divenire, potenzialmente, destinatarie di contributi erogati dal medesimo Ministero.
In secondo luogo è posto l'obbligo per i citati organismi di prevedere nei loro atti costitutivi o statuti, da redigersi nella forma dell'atto pubblico, alcuni requisiti così individuati: l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali; il perseguimento, in ambito nazionale, con attività regolarmente programmate, di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa e della sicurezza nazionale; la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività di tale rapporto, nonché altre garanzie quali la sovranità dell'organo assembleare, unitamente alla previsione di specifici criteri e forme di pubblicità per le sue convocazioni, il principio del voto singolo, precisi criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché idonee procedure per l'eleggibilità dei suoi organi amministrativi; l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, nonché di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui l'associazione pervenga al suo scioglimento; la possibilità, per le associazioni d'arma, che lo statuto preveda che la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, avvenga esclusivamente a favore di organismi costituiti nell'ambito della medesima arma, corpo o specialità delle Forze armate; la finalità di sostenere e diffondere i valori costituzionali cui si ispira l'ordinamento delle Forze armate della Repubblica e il perseguimento, senza scopi di lucro, di talune specifiche attività. Il medesimo comma, oltre a disporre esplicitamente che tali associazioni non devono avere fini di lucro prevede che le associazioni debbano perseguire una o più delle seguenti finalità, connotate da un elevato valore morale: mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o vicinanza all'istituzione militare, incrementando altresì i rapporti tra Forze armate e società civile; la diffusione dell'amore per la patria, dei valori democratici delle Forze armate; la custodia della memoria dei caduti, dei luoghi, degli ideali e delle tradizioni delle Forze armate inclusa la storia militare; concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militare; concorrere alle attività di volontariato e di protezione civile di interesse del Ministero della difesa.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che tali associazioni

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siano individuate con decreto del Ministro della difesa. Un ulteriore decreto del medesimo dicastero disciplina infine l'ordine di precedenza delle medesime in occasione di partecipazione a cerimonie militari ed altre manifestazioni pubbliche. Da ultimo, il comma 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente precisa che Il patrimonio dell'associazione resta nella titolarità dell'associazione anche in caso di trasformazione da ente di diritto pubblico ad ente di diritto privato.
Il comma 1 dell'articolo 2 distingue tre diversi tipi di associazioni: combattentistiche, d'arma e di categoria. L'articolo precisa inoltre: che le associazioni combattentistiche siano costituite tra ex combattenti, reduci di guerra o di prigionia, nonché di persone che desiderino contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità (comma 2); che le associazioni d'arma possano costituirsi fra coloro i quali, in congedo o in servizio, appartengono ad un'arma o ad un corpo delle Forze armate, nonché tra coloro che hanno frequentato i corsi volontari di formazione atletico-militare svolti nelle Forze armate ed ottenuto il relativo attestato finale di frequentazione (comma 3); che le associazioni di categoria siano costituite fra appartenenti a ruoli specifici dei militari di ogni grado, inclusi i volontari in ferma breve e prefissata, sia in congedo che in servizio (comma 4).
Il successivo articolo 3 concerne il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, disponendo che in tali casi sia applicata la normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1); il medesimo articolo, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, prevede altresì, di incentivare forme di aggregazione tra associazioni che perseguono finalità omogenee (comma 2).
L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede, prevedendo che tali rilevazioni siano richieste alle associazioni, dalle amministrazioni competenti tramite il Ministero della difesa (comma 1). Dispone altresì che per le attività di tali associazioni che risultano direttamente connesse alle finalità statutarie, si applichi la normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) concernente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in cui si prevede che lo svolgimento delle loro attività istituzionali, eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale; nonché, che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile (comma 2). Il medesimo articolo, infine, contempla la possibilità che il Ministero della difesa possa consentire a tali associazioni l'uso gratuito temporaneo di locali, commisurati strettamente alle esigenze di funzionamento ed ove disponibili, appartenenti ad immobili in uso a comandi, reparti ed enti della Difesa (comma 3).
Il successivo articolo 5, stabilisce che alle associazioni di interesse delle Forze armate, per le loro finalità statutarie, attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrari militari, siano erogati i contributi previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge n. 549 del 1995 (comma 1). Il medesimo articolo 5, in relazione al raggiungimento delle finalità statutarie di cui al precedente comma 1, dispone che concorrano le risorse previste dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, il quale prevede la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa per il sostegno delle loro attività di promozione sociale e di tutela degli associati. In relazione alle finalità, alle attività e ai progetti delle associazioni previste dal comma 1 dell'articolo in esame, il successivo comma 3

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prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sull'utilizzo dei contributi erogati, anche al fine di verificarne la ratio e l'utilizzo concreto, nonché in relazione alle erogazioni successive, si stabilisce infine che il Ministro della difesa debba effettuare un controllo successivo, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina dei libri.
C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, ricorda che la proposta di legge, già approvata dalla VII Commissione della Camera, in sede legislativa, il 14 luglio 2010, è stata modificata durante l'esame al Senato, conclusosi il 2 marzo 2011. Essa interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 99 del 2001.
Avverte che darà conto del contenuto della proposta di legge, come modificata dal Senato, evidenziando anche le principali differenze rispetto all'articolo 11 della legge 62 del 2001, di cui la stessa proposta dispone l'abrogazione.
Ai sensi dell'articolo 1 - che non ha subito modifiche al Senato - la disciplina del prezzo dei libri ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione. L'articolo 2 prevede che il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore (comma 1) e stabilisce che lo sconto al consumatore finale sul prezzo fissato non deve essere superiore al 15 per cento (comma 2).
Il testo approvato dal Senato ha esteso l'applicazione di tale ultima disposizione ai libri venduti per corrispondenza, anche nell'ambito di attività di commercio elettronico.
Il testo licenziato dalla Camera, invece, ricomprendeva tali categorie fra quelle per le quali era consentito effettuare sconti fino al 20 per cento. A sua volta, l'articolo 11 della legge 62 del 2001 - come già visto ante - ricomprendeva i libri venduti nell'ambito del commercio elettronico tra le fattispecie cui non si applicavano i commi 1 e 2 (comma 3), e i libri venduti per corrispondenza tra quelle per le quali era consentito applicare sconti fino al 20 per cento (comma 4).
Il comma 4, come modificato dal Senato, dispone che lo sconto può arrivare fino al 20 per cento per i libri venduti in occasione di manifestazioni fieristiche e per quelli destinati a particolari categorie di consumatori, fra le quali già il testo licenziato dalla Camera includeva biblioteche, archivi e musei pubblici che, nell'articolo 11, comma 3, lett. i-bis), della legge 62 del 2001, come si è visto ante, erano esclusi dall'applicazione dell'intera disciplina. Oltre alle categorie indicate, si conferma l'applicazione dello sconto del 20 per cento ai libri venduti a ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca.
Ulteriori modifiche apportate dal Senato riguardano la disciplina delle campagne promozionali (comma 3), implicitamente vietate dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001: al riguardo, il testo trasmesso dispone che, ad eccezione del mese di dicembre, gli editori possono realizzare campagne promozionali distinte fra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e

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di durata non superiore a un mese, con sconti fino al 25 per cento (un quarto) del prezzo fissato.
Il testo approvato dalla Camera non poneva limiti al numero delle campagne promozionali realizzabili nel corso dell'anno, escludendo solo il mese di dicembre, e non poneva limiti alla percentuale di sconto. È fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire alle campagne promozionali, pur dovendo essere in ogni caso informati, e - nel testo trasmesso dal Senato - messi in grado di partecipare alle medesime condizioni.
Il medesimo articolo 2, inoltre, già nel testo licenziato dalla Camera: individua le categorie di prodotti cui non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (comma 5). A differenza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 62 del 2001, non sono contemplati: i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, nonché i libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico e i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici (categorie, le ultime due, di cui si è già detto); reca norme in materia di prezzo complessivo di collane, collezioni o grandi opere (comma 6, che conferma quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 62 del 2001); stabilisce che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006 (comma 7); dispone in merito alle sanzioni applicabili in caso di contravvenzione delle norme (commi 8 e 9, che confermano quanto già previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 11 della legge 62 del 2001).
All'articolo 3, il Senato ha modificato la data a decorrere dalla quale si applicheranno le nuove disposizioni, fissata al 1o settembre 2011 (comma 1), lasciando invariata la disposizione secondo cui, a decorrere da tale data, è abrogato l'articolo 11 della legge n. 62 del 2001 (comma 2). Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali, trasmette alle Camere, decorsi 12 mesi dalla data di applicazione delle nuove disposizioni, una relazione sugli effetti delle nuove disposizioni sul settore del libro. Tale previsione sembrerebbe intervenire in sostituzione, di fatto, della procedura - recata dall'articolo 11, comma 9, della legge 62 del 2001 - di revisione della disciplina degli sconti. Nessuna modifica è stata apportata all'articolo 4, che definisce la clausola di neutralità finanziaria.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.
Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, ricorda che il testo unificato adottato dalla VII Commissione è volto a favorire, in occasione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, nel 2013, iniziative celebrative e di valorizzazione dell'opera dell'artista.
In particolare, l'articolo 1 dispone che il 2013 è dichiarato «anno verdiano» e che la casa natale del musicista in Roncole Verdi e la Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda, luogo di residenza, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.
L'articolo 2 individua la tipologia degli interventi che si ritengono meritevoli di finanziamento da parte dello Stato e che

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attengono, in generale, a promozione, ricerca, salvaguardia, e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati a Verdi.
Tra questi l'organizzazione di attività formative, anche a carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, scientifiche, culturali e di spettacolo, anche attraverso la collaborazione con associazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli privati (lett. a); la ricerca, il riordino e il recupero di fonti e materiali riguardanti la figura di Verdi e la loro pubblicazione e il recupero edilizio e il restauro di sedi idonee per la collocazione dei materiali (lett. b) e c), primo periodo); l'istituzione di borse di studio e l'emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sul'opera di Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie, nonché la promozione nelle scuole di «mattinate teatrali-musicali verdiane e la rivalutazione e promozione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale G. Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci verdiane» di Busseto (lett. c), secondo periodo); il recupero edilizio e il restauro conservativo dei luoghi verdiani e la sistemazione viaria dei relativi itinerari, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (lett. d); la tutela e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, e anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento, dei luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato - con particolare riferimento alla casa natale e a quella di residenza - e delle relative infrastrutture di collegamento e di accesso. A tali iniziative è destinata una percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 5 non inferiore al 20 per cento (lett. f); la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani (lett. e).
Alla promozione degli interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, nonché di un programma di celebrazioni e manifestazioni culturali, è preposto (articolo 3) un Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni interessati (province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda), nonché dai rappresentanti di una serie di soggetti (Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini, famiglia Carrara-Verdi) e da quattro esponenti insigni della cultura e dell'arte musicale italiani ed europei, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Con l'accordo dei soggetti indicati, al Comitato possono successivamente aderire altri soggetti pubblici e privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Verdi.
Inoltre, il Comitato può avvalersi della collaborazione di soggetti privati. Infine, il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative, che sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2014, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette alle Camere.
Ai sensi dell'articolo 5, al Comitato, per le attività ad esso affidate, è conferito un contributo annuo - qualificato «straordinario» nella rubrica - di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Il contributo è versato al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 4 prevede il riconoscimento quale patrimonio di interesse nazionale del Festival Verdi e ne affida l'organizzazione alla Fondazione Teatro Regio di

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Parma, che per l'ideazione si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3, e alla quale, conseguentemente, viene destinato un contributo annuo di 3 milioni di euro per il triennio 2011-2013 (in ragione di 1 milione di euro per ogni anno, come meglio si evince dall'articolo 6, comma 3). La Fondazione redige e pubblica ogni anno il bilancio culturale e finanziario del Festival.
L'articolo 6 reca una ulteriore autorizzazione di spesa, nonché la copertura degli oneri. Sul primo fronte, si dispone che per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, da assegnare al Comitato. Si dispone, inoltre, che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono versate in apposita u.p.b. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, allo scopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al MIUR.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 8).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 aprile 2011.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00478 Zaccaria: In materia di programmazione sui flussi migratori.