CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2011
465.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 7 aprile 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sul provvedimento sono pervenuti il parere di nulla osta della IV Commissione ed i pareri favorevoli delle Commissioni V, VII e XI. Il Comitato per la legislazione ha reso un parere che non reca osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Calabria, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2011.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso di essere sostanzialmente favorevole alla proposta di legge in esame, ritiene però necessario risolvere i problemi di costituzionalità opportunamente evidenziati dal Servizio

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studi nella sua nota di Elementi per l'istruttoria legislativa.
In particolare, rileva che l'articolo 6, comma 3, prevede che la regione e la provincia provvedono alla contemporanea pubblicazione in lingua ladina degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente; qualora ciò non si verifichi la norma dispone la mancata entrata in vigore degli atti e delle circolari, comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana. La disposizione deve essere valutata alla luce dell'articolo 123 della Costituzione, che riserva agli Statuti delle regioni ordinarie la disciplina della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Osserva, poi, che alcune disposizioni (articolo 7, comma 1, terzo periodo, articolo 8, commi 1 e 4, articolo 11, commi 2 e 6, articolo 14) prevedono un titolo di precedenza assoluta per coloro che conoscono la lingua ladina nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, così come nelle procedure di assegnazione e trasferimento. Tali disposizioni devono essere valutate alla luce del bilanciamento tra il principio di tutela delle minoranze linguistiche riconosciuto dall'articolo 6 della Costituzione ed il principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, riconosciuto dagli articoli 3 e 51, primo comma, della Costituzione.
Infine, rileva che l'articolo 20, comma 3, dispone che eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche si applicano, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina, anche in favore della minoranza linguistica ladina. Non appare tuttavia chiaro come, anche alla luce dei principi sulle fonti del diritto e del principio della certezza del diritto, l'estensione della normativa - presumibilmente sia vigente che futura - alla minoranza ladina possa essere subordinata ad un parere del Comitato in questione. La normativa prevista nelle province autonome di Trento e Bolzano a favore delle popolazioni ladine non può infatti essere automaticamente traslata in un'altra regione, per di più a statuto ordinario.
In conclusione, nel ribadire il sostegno alla proposta di legge, della quale condivide le finalità, sottolinea la necessità di trovare preliminarmente una soluzione ai problemi sopra descritti.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che le osservazioni del deputato Bressa siano tutte fondate: per quanto riguarda, in particolare, il problema sollevato con riferimento all'articolo 6, comma 3, è necessario, a suo avviso, che una previsione di questo tenore sia attuata con lo statuto regionale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ricorda che le norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia sono state dettate con una legge statale ordinaria, la n. 38 del 2001, il che significa che è possibile, con legge dello Stato, stabilire norme di tutela di minoranze linguistiche, anche se stanziate in regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia. Certamente, deve intendersi che si tratta di norme cedevoli, ossia di norme che si applicano nella regione fintantoché questa non provvede a disciplinare la materia con propria legge.
Quanto al parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina ai fini dell'estensione alla minoranza linguistica ladina delle norme statali di tutela delle minoranze linguistiche più favorevoli rispetto a quelle della legge in esame, ritiene che tale parere possa essere soppresso, se pone problemi. Fa tuttavia presente che l'articolo 28, comma 3, della citata legge n. 38 del 2001, la quale ha costituito il modello della proposta in esame, prevede che eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla legge stessa, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia,

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sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena istituito da quella legge.
Ricorda che la proposta di legge in esame si prefigge di uniformare le tutele previste per la minoranza linguistica ladina, che, a partire dal ventennio fascista, è stata smembrata ed è oggi stanziata in parte nella regione Veneto, dove è priva di tutele, e per il resto nelle province di Trento e di Bolzano, dove è invece tutelata. La mancanza di tutele della popolazione ladina del Veneto contribuisce alla richiesta dei comuni veneti in cui risiedono queste popolazioni, vale a dire Cortina d'Ampezzo, Fodom/Livinallongo del Col di Lana e Col/Colle Santa Lucia, di staccarsi dalla regione Veneto e aggregarsi alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, dopo aver sottolineato la legittimità e ragionevolezza della minoranza linguistica del Veneto di vedersi riconosciuta, ricorda che, per quanto riguarda il problema sollevato dal deputato Bressa in relazione all'articolo 6, comma 3, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol vige già una norma di analogo tenore: si tratta di verificare la possibilità di introdurla anche per le popolazioni ladine del Veneto.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il peculiare problema che si pone per la minoranza ladina del Veneto nasce dal fatto che, mentre le province autonome di Trento e di Bolzano hanno una autonomia normativa speciale, la regione Veneto ne è sprovvista. Si tratta quindi di individuare i più idonei strumenti giuridici per perseguire l'obiettivo, senz'altro condivisibile, della proposta di legge in esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00478 Zaccaria: In materia di programmazione dei flussi migratori.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.