CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Invitalia Spa.
(Svolgimento e conclusione).

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico ARCURI, amministratore delegato di Invitalia Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto OCCHIUTO (UdC), Massimo VANNUCCI (PD), Cesare MARINI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL) e Renato CAMBURSANO (IdV), ai quali replica Domenico ARCURI, amministratore delegato di Invitalia Spa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Invitalia Spa per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
Atto n. 328.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente, in via preliminare, che lo schema di decreto legislativo è volto ad attuare l'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Ricorda che il provvedimento, trasmesso dal Governo in assenza dell'intesa in sede di Conferenza unificata, è a tale riguardo corredato della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 che indica le specifiche motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta. Il Governo ha tuttavia garantito l'impegno a proseguire un confronto politico con gli enti territoriali al fine di addivenire, come già accaduto in occasione degli altri decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, alla definizione di un testo il più possibile condiviso con tutti i soggetti interessati. In particolare, ritiene opportuno, come il Governo ha assicurato, garantire un coinvolgimento delle autonomie territoriali nella ripartizione delle risorse.
Sottolinea che il testo all'esame risulta di particolare importanza per completare il quadro attuativo del federalismo fiscale perché rappresenta la garanzia che esso assicuri la solidarietà necessaria tra le diverse aree del Paese, che, come ricordato recentemente dal Ministro Tremonti, è ancora caratterizzato da un'economia duale, con grandi differenze tra il Nord e il Sud. Il provvedimento intende, in particolare, farsi carico dell'attuazione della norma di cui all'articolo 119, quinto

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comma, della Costituzione, che fissa il principio dell'attribuzione di risorse aggiuntive, rispetto a quelle ordinarie della finanza degli enti territoriali e del fondo perequativo di cui al terzo comma della medesima disposizione costituzionale, per «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona».
Quanto al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 illustra le finalità del medesimo in attuazione delle richiamate disposizioni di delega e costituzionali, chiarendo che esso è volto appunto a disciplinare la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Come chiarito nella relazione illustrativa allo schema, le risorse e gli interventi destinati in favore di determinati enti territoriali non devono essere prefigurati in modo da assumere carattere risarcitorio, bensì volti a configurarsi come promotori dello sviluppo. In tal senso, lo schema va inserito nel più generale quadro normativo dell'ambito comunitario. A tal proposito, sottolinea che lo schema di decreto in esame interviene in una fase di ampio confronto a livello europeo che, nell'ambito della strategia Europa 2020, è volto a tracciare il nuovo ruolo della politica di coesione, anche alla luce degli orientamenti che emergeranno dal Programma nazionale di riforma che il nostro Paese dovrà presentare a breve in seguito all'introduzione del semestre europeo. Segnala, peraltro, che lo schema in esame tiene altresì conto delle indicazioni contenute nelle conclusioni della quinta Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, sul futuro della politica di coesione per il 2014-2020. Per tali ragioni, ritiene che l'attuazione di tale provvedimento consentirà una più uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché di accelerare il conseguimento degli obiettivi inclusi nella strategia Europa 2020 con particolare riferimento al Sud del Paese. Osserva, poi, che l'articolo 2 detta i principi e i criteri della politica di riequilibrio economico e sociale in base ai quali sono perseguite le finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all'articolo 1, individuando, altresì, le risorse attraverso le quali tali finalità possono essere perseguite. Per quel che concerne le risorse, la norma fa riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, che sostituisce l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate e dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, per la parte esclusivamente destinata alla spesa in conto capitale per investimenti, nonché alle spese per lo sviluppo ammesse ai sensi dei regolamenti comunitari.
I princìpi e i criteri direttivi fissati dalla disposizione per l'utilizzo delle predette risorse sono i seguenti sono: la leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e autonomie locali, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale; il metodo della programmazione pluriennale delle risorse, tenendo conto anche delle priorità programmatiche che vengono individuate dall'Unione europea nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione e assicurando in ogni caso una ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella percentuale dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord; l'aggiuntività delle risorse; la programmazione e attuazione degli interventi finalizzati ad assicurare qualità, tempestività, effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali; la programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, al ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e,

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nel caso in cui ciò sia appropriato, alla previsione di riserve premiali e a meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria, assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative. Per quanto concerne l'individuazione delle risorse destinate ai sensi dell'articolo in esame, al perseguimento delle finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all'articolo 1, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che può farsi riferimento al quadro finanziario esposto nel Quadro strategico nazionale 2007-2013. In proposito, ricorda che le risorse delle politiche di coesione (comunitaria e nazionale) e regionale ammontavano, per l'intero periodo 2007-2013, a circa 124,9 miliardi di euro, di cui 64,4 miliardi di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, 28,8 miliardi di fondi strutturali dell'Unione europea e 31,7 miliardi di risorse di cofinanziamento nazionale, iscritte, nel bilancio dello Stato, sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie previsto dalla legge n. 183 del 1987. A tal proposito richiamo anche le audizioni che si sono svolte sulla questione ed alla documentazione depositata.
L'articolo 3 reca disposizioni di carattere procedurale che riguardano: il coordinamento della politica di coesione economica sociale e territoriale e le modalità di utilizzo dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea. La competenza in materia di coordinamento e di relazione con l'Unione europea è individuata in capo al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, che la esercita d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli atti di indirizzo da emanare nell'esercizio di tali funzioni sono adottati di concerto con lo stesso Ministro, nonché con quello dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri ministri eventualmente interessati. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3, gli atti di indirizzo e di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri sono adottati dal Ministro delegato nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle regioni e delle autonomie locali. Tale disposizione non definisce, tuttavia, snodi concertativi finalizzati al rispetto di tali poteri e prerogative. Osserva, poi, che il comma 3 stabilisce la possibilità di adottare opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1, nonché l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro. Tali misure possono essere adottate su iniziativa del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
L'articolo 4 modifica la denominazione del «Fondo per le aree sottoutilizzate» che viene trasformata in «Fondo per lo sviluppo e la coesione». Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese. Il comma 2 dispone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione abbia carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione del Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo con ciò l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse corrispondentemente a quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea. Ai sensi del comma 3, il Fondo destina le proprie risorse al finanziamento degli interventi speciali dello Stato previsti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, attraverso l'erogazione di contributi speciali, in base a quanto disposto dall'articolo 16 della legge di delega, e secondo le modalità indicate agli articoli successivi del provvedimento. La disposizione specifica inoltre le caratteristiche degli interventi che il Fondo provvede a finanziare, prevedendo che debba trattarsi di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale, sia di carattere immateriale, aventi rilievo nazionale, interregionale e regionale ed aventi natura di grandi progetti

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o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati che siano quantificabili e misurabili, anche per ciò che riguarda il profilo temporale degli interventi stessi. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici ed al contenuto delle audizioni con riferimento alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ed alla tematica della perequazione infrastrutturale, ritengo che il Governo dovrebbe chiarire se nel nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione possano confluire o, quanto meno, possano essere ricomprese tutte le risorse destinate ad interventi di politica regionale volti a riequilibrare i livelli di sviluppo tra le diverse aree territoriali, quali ad esempio il Fondo per la montagna, il Fondo per le isole minori e gli altri fondi per interventi speciali che attualmente sono finanziati in via autonoma. Peraltro, rileva che la relazione illustrativa nella parte relativa all'articolo 7 esclude tali fondi da quelli destinati ad interventi di riequilibrio territoriale indicati all'articolo 1. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se, e in che misura, dal comma 1 dell'articolo in esame - che sembra attribuire al Fondo nuove funzioni volte a garantire l'unità programmatica degli interventi aggiuntivi, le quali stando alla lettera della norma dovrebbero già valere a partire dall'entrata in vigore del provvedimento - derivino effetti inerenti il ciclo di programmazione in corso ai sensi del Quadro strategico nazionale 2007-2013 ovvero se tali nuove funzioni entreranno a regime a partire dal nuovo ciclo pluriennale di programmazione 2014-2020.
L'articolo 5 definisce le modalità di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, il comma 1 demanda alla legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Pertanto, in sede di prima applicazione, la legge di stabilità per il 2013 stanzierà le risorse adeguate per le esigenze del periodo di programmazione 2014-2020, sulla base della quantificazione che verrà proposta dal Ministro delegato, in misura compatibile con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Contestualmente la legge di stabilità provvederà alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per quote annuali, in base all'andamento stimato della spesa. Il comma 2, al primo periodo, stabilisce che, anche in base alle risultanze del sistema di monitoraggio unitario disciplinato al successivo articolo 6, la legge di stabilità può rimodulare l'articolazione annuale delle quote, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo, la riprogrammazione può essere effettuata solo previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato - regioni e autonomie locali. La differenza consiste nel fatto che in quest'ultimo caso, si fa riferimento alla «riprogrammazione» del Fondo, cioè ad una diversa destinazione delle risorse rispetto a quanto definito nel Documento di indirizzo strategico e nella relativa delibera CIPE, e non ad una semplice rimodulazione dell'allocazione che non altera la dotazione complessiva del Fondo stesso. Il comma 3 prevede che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da approvare entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione - in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013 - siano definiti i contenuti di un documento di indirizzo strategico, tenendo altresì conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma nazionale di riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica. Il documento - i cui contenuti sono espressamente stabiliti dalla disposizione - sarà predisposto dal Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, nonché d'intesa con la Conferenza unificata. Il comma 4, infine, stabilisce che entro il 1o marzo dell'anno successivo - in sede di prima applicazione il termine sarà il 1o marzo 2014 - il Ministro delegato, attuando gli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti

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dalla predetta delibera del CIPE, propone al Comitato stesso ai fini della conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, oltre che con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziarie con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In sostanza, con delibera del CIPE sono individuati gli interventi e i programmi da finanziare. Il termine del 1o marzo sembra riferito all'attività propositiva del Ministro delegato e non quale termine per la deliberazione da parte del CIPE. Sul punto ritengo comunque utile un chiarimento da parte del Governo.
Segnala, poi, che l'articolo 6 introduce nell'ordinamento lo strumento del «contratto istituzionale di sviluppo». Il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti tale contratto, con cui si provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Il comma 2 definisce i contenuti del contratto istituzionale di sviluppo, al quale possono partecipare oltre che le regioni e le amministrazioni centrali anche i concessionari di servizi pubblici. La stipula del «contratto istituzionale di sviluppo», che appare assumere carattere vincolante, è finalizzata a destinare le risorse assegnate dal CIPE e a individuare le responsabilità di ciascuna parte interessata e i tempi di erogazione dei fondi. Per ogni intervento, dunque, il contratto esplicita il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità dell'aiuto, la definizione del crono programma e le responsabilità delle parti contraenti, la previsione eventuale delle condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi e al conseguente attribuzione al governo delle risorse revocate. Il comma 3 specifica che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute di cui al Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, si applicano le disposizioni processuali previste per le controversie relative a tali infrastrutture. Il comma 4 stabilisce che le risorse del Fondo siano trasferite ai soggetti assegnatari in relazione allo stato di avanzamento della spesa e fatti affluire in appositi fondi a destinazione vincolata rispetto alle finalità approvate. Sottolinea che tali finalità devono garantire la piena tracciabilità delle risorse attribuite anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 volte a impedire infiltrazioni criminali mafiose, nonché dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009, che reca la disciplina contabile delle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. Il comma 5 attribuisce il coordinamento e la vigilanza dell'attuazione degli interventi al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, che opera anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche. Il comma 6, infine, dispone le norme in caso di inerzia e inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi oggetto del decreto in esame, anche nell'ipotesi del mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma. Il Governo, in tali casi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le modalità procedurali individuate allo scopo dall'articolo 8, della legge n. 131 del 2003. Segnalo che, tra i poteri del Governo, è prevista la possibilità di nomina, senza nuovi o maggiori oneri, di un commissario straordinario.
Rileva, poi, che l'articolo 7, recante le disposizioni transitorie e finali, mantiene ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato che sono riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle indicate al precedente articolo 1. Fa presente che sembrerebbero, pertanto, rimanere ferme le disposizioni

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vigenti relative alle finalità di «favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» e di «provvedere - da parte dello Stato - a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni di comuni, province, città metropolitane e regioni», che sono indicate nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ma non ricomprese nell'articolo 1 del provvedimento in esame. Il secondo periodo del comma in esame prevede la possibilità, con riferimento ai predetti contributi e interventi «diversi», che siano introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, mediante uno o più decreti legislativi integrativi adottati secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Al riguardo, osserva che la disposizione di cui al secondo periodo andrebbe valutata alla luce dei principi di delega, atteso che essa attribuisce a successivi decreti legislativi il potere di definire istituti introdotti dal testo, benché sia da ritenere che tali decreti possano intervenire entro il 21 maggio 2011 solo per l'attuazione dell'oggetto della delega ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009.
Dalla rapida disamina svolta, ritiene che risulti in modo evidente l'importanza del provvedimento in esame soprattutto per le regioni del Mezzogiorno e credo che l'esame in Commissione consentirà, soprattutto se, come auspico, sarà caratterizzato da un atteggiamento costruttivo di tutti, di migliorare gli aspetti del testo che possono suscitare qualche perplessità. In particolare, rileva l'opportunità di approfondire la tematica dei diritti della persona, cui accennavo da ultimo e richiamata dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, almeno nel senso di intervenire al fine di ridurre gli squilibri nella qualità dei servizi pubblici tra le diverse aree del Paese. In secondo luogo, ritiene che debbano essere approfondite le modalità di coordinamento nell'utilizzo delle risorse del nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione, eventualmente prevedendo una cabina di regia al fine di una maggiore efficienza ed efficacia, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, che possa svolgere anche un utile ruolo di supporto tecnico-operativo per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e, quindi, migliorare la qualità della spesa pubblica. Ritiene che un altro nodo di difficile soluzione, atteso il perimetro della delega, è quello della partecipazione delle regioni a statuto speciale, che saranno escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento, laddove oggi una quota non trascurabile delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate riguarda, ad esempio, la Sicilia. Giudica inoltre che sussista un ulteriore margine di intervento anche con riferimento alla disposizione sulla tracciabilità dei fondi, che si potrebbe meglio precisare, come richiesto anche dalla Corte dei conti, per evitare che risorse destinate alle finalità proprie del Fondo per lo sviluppo e la coesione vengano disperse nella generalità dei capitoli di bilancio delle diverse amministrazioni. Infine, reputa che sia opportuno, coerentemente con lo spirito della riforma del federalismo fiscale, porre l'accento sulla responsabilità degli amministratori che dimostrino un'incapacità progettuale o gestionale delle risorse loro assegnate o assegnabili. Auspica, conclusivamente, che la Commissione possa procedere in modo più possibile condiviso su un testo che è destinato a giocare un ruolo importante per lo sviluppo strategico del Paese.

Il Ministro Raffaele FITTO sottolinea che il provvedimento in esame delinea un nuovo modo di procedere nella gestione delle risorse relative ad interventi infrastrutturali e per le aree sottoutilizzate. Fa presente che, anche in coerenza con la Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale della Commissione europea, l'obiettivo del Governo è quello di intervenire in maniera strutturale sulla governance dell'utilizzo di tali risorse, al fine di evitare le inefficienze e le problematiche sul versante della spesa che hanno caratterizzato l'esperienza passata. Nell'esprimere condivisione rispetto alle osservazioni svolte dal relatore, sottolinea l'importanza dell'introducendo contratto istituzionale di sviluppo che consentirà di realizzare opere in tempi certi, con l'individuazione

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di responsabilità precise e con la previsione di poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempienza degli enti territoriali preposti. Evidenzia inoltre l'importanza di effettuare la ricognizione infrastrutturale prevista, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 dal decreto ministeriale 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1o aprile 2011, strettamente collegato al provvedimento in esame. Richiama inoltre l'opportunità, segnalata anche dal relatore, di avere nel Dipartimento per lo sviluppo e la coesione il punto di riferimento per il coordinamento delle attività previste dallo schema di decreto legislativo all'attenzione della Commissione. Osserva inoltre che il Governo attua con riferimento ai fondi per la coesione un confronto continuo e costante con la Commissione europea anche in vista della nuova programmazione 2013-2020, e rivolge grande attenzione sulle misure volte ad evitare la perdita dei finanziamenti in scadenza entro la fine del corrente anno. Con riferimento alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, fa presente che essa è dovuta più che al dissenso verso il provvedimento alla non compatibilità tra le impostazioni dei rappresentanti dei diversi livelli di governo, laddove i rappresentanti delle regioni avrebbero preferito una modifica più limitata all'attuale sistema, mentre quelli degli enti locali condividevano un'impostazione più innovativa. Conferma comunque la disponibilità del Governo a proseguire un confronto in sede politica con gli enti territoriali, al fine di addivenire ad una sostanziale condivisione del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita una nota relativa al provvedimento in esame (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che i lavori della Commissione procederanno in parallelo con quelli della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, come già avvenuto in occasione dell'esame degli altri schemi di decreto legislativo attuativi delle disposizioni di cui alla legge n. 42 del 2009. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.
(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine e di una ulteriore integrazione del programma).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella riunione del 23 marzo 2011, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di richiedere una ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 2011, del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate e di integrare il programma a suo tempo deliberato, al fine di poter procedere all'audizione del dottor Marco Tronchetti Provera, Presidente di Pirelli & C. Spa., in considerazione dell'esperienza maturata dall'interessato in materia di politica industriale. Avverte che, essendo stata raggiunta sul punto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è quindi possibile procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine e all'integrazione del suo programma. Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga al 31 ottobre 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate, nonché di integrazione del programma

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dell'indagine nei termini precedentemente indicati.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva e l'integrazione del relativo programma nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CESARIO (IR) illustra il contenuto del provvedimento, il quale dispone che lo Stato, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali sono coinvolte navi cisterna o piattaforme petrolifere, promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare. In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che il testo fa riferimento a un onere complessivo, derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, di 26 milioni di euro a decorrere dal 2011, senza tuttavia indicare gli elementi di quantificazione e le voci che concorrono a determinare l'onere complessivo. Giudica, pertanto, necessario acquisire i dati posti alla base della quantificazione, con distinta indicazione delle componenti di costo, del loro ammontare e del relativo sviluppo temporale, inclusi gli oneri derivanti dalla previsione di sgravi contributivi per il personale dell'impresa armatoriale concessionaria. Circa quest'ultimo punto, ricorda che a fronte di un'analoga previsione di sgravi contributivi, contenuta nel decreto-legge n. 4 del 2006, è stata a suo tempo predisposta un'apposita copertura finanziaria. Inoltre, per una compiuta valutazione dei possibili effetti finanziari dell'intervento - anche ai fini dei saldi di indebitamento netto e di fabbisogno della pubblica amministrazione - ritiene che andrebbero forniti elementi circa la natura del rapporto intercorrente fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società aggiudicataria della concessione, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali riconducibili a ciascuna delle due parti e ai loro riflessi economici, chiarendo, tra l'altro, se - in ragione di tali elementi contrattuali - la concessione prevista possa essere ricondotta ad un modello di partenariato pubblico-privato e, quindi, alle regole stabilite con la decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004 ai fini della verifica del potenziale impatto sul conto economico delle pubbliche amministrazioni. Ricorda che con la circolare del 27 marzo 2009 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che la decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004 prevede che le spese relative ai beni oggetto di tali operazioni non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se sussiste un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Tale trasferimento avviene essenzialmente nel caso in cui il soggetto privato assuma contemporaneamente il rischio di costruzione, connesso alla fase progettuale e di realizzazione, che si considera in capo al soggetto privato qualora la pubblica amministrazione sia tenuta al pagamento solo al verificarsi di tutte le condizioni stabilite, nonché almeno uno tra il rischio di disponibilità, inteso come il rischio connesso

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alla fase operativa, correlato alla capacità del soggetto privato di offrire il servizio coerentemente con gli standard contrattuali stabiliti, e il rischio di domanda, (inteso come il normale rischio di mercato legato alla variabilità della domanda. A suo avviso, andrebbe altresì chiarito quale soggetto acquisirà il diritto di proprietà del bene al termine della concessione. Qualora, infatti, tale diritto sia in capo alla componente pubblica, potrebbero determinarsi, in mancanza di una nuova concessione, spese relative agli oneri di manutenzione, non quantificati né coperti. Circa i profili di quantificazione riferiti alle risorse da utilizzare a fini di copertura, evidenzia l'esigenza di disporre di dati aggiornati relativi alle importazioni di prodotti petroliferi negli ultimi anni. Osserva - infine - che il fondo istituito dall'articolo 3 per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento ha una durata ventennale, mentre per l'onere indicato dall'articolo 2, comma 5, non viene espressamente indicato un limite di durata. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 2, comma 5, segnala che, anche se dalla denominazione del Fondo utilizzato con finalità di copertura ai sensi del successivo articolo 3 sembra che l'autorizzazione di spesa faccia riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 2, la stessa dovrebbe indicare esplicitamente il comma al quale si riferisce piuttosto che richiamare genericamente l'intero articolo. Ritiene, in particolare, che tale chiarimento sia opportuno anche al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli sgravi contributivi previsti dal comma 4 dell'articolo 2. Riguardo all'articolo 3, ferme rimanendo le osservazioni formulate in merito all'idoneità della copertura prevista dal comma 2 e alla sua coerenza temporale, segnala, con riferimento al comma 4, che lo stesso non appare formulato in maniera conforme alla vigente procedura contabile. Lo stesso, infatti, più correttamente, dovrebbe prevedere che le risorse di cui al comma 2 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo specifico capitolo, recante il Fondo per la costruzione e l'esercizio delle due unità navali, allo scopo istituito ai sensi del comma 1 nello stato di previsione relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riguardo alle osservazioni svolte dal relatore, nel rappresentare la necessità di acquisire idonea relazione tecnica ai fini della verifica della corretta quantificazione degli oneri previsti dal provvedimento in esame e della sufficienza dei mezzi di copertura, in relazione alle singole richieste fa presente quanto segue. In merito all'indicazione degli elementi di quantificazione e delle voci che concorrono a determinare l'onere complessivo recato dal provvedimento, nonché dei dati aggiornati relativi alle importazioni di prodotti petroliferi, concorda sulla necessità dell'acquisizione dei suddetti elementi. Con riferimento alla richiesta di quantificazione degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi per il personale dell'impresa armatoriale concessionaria dei lavori di costruzione e gestione delle navi da recupero, fa presente la necessità che venga predisposta apposita relazione tecnica da parte del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento all'indicazione degli elementi circa la natura del rapporto intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società aggiudicataria della concessione, concorda con la necessità che vengano esplicitati elementi in ordine alla natura del rapporto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società aggiudicataria della convenzione, anche allo scopo di poter valutare l'eventuale assoggettamento di detto rapporto alle regole riguardanti le operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate alla verifica dell'impatto sul conto economico delle Pubbliche Amministrazioni. Concorda altresì con il relatore sulla necessità di individuare il soggetto che acquisirà il diritto di proprietà dei beni al termine della concessione. Circa lo sfasamento tra il finanziamento del fondo da parte delle società

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importatrici di petrolio ipotizzato per soli venti anni e la previsione di un onere permanente, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, concorda con le osservazioni svolte dal relatore. In merito alla riformulazione dell'articolo 2, comma 5, al fine di individuare esplicitamente il comma al quale si riferisce la copertura piuttosto che richiamare genericamente l'intero articolo, osserva che il tenore letterale della norma sembrerebbe comprendere tutti i costi che possono generarsi dall'attuazione del provvedimento e non solo quelli relativi alla costruzione e all'esercizio delle navi. In ogni caso, fa presente che ogni ulteriore valutazione potrà essere fornita solo in esito all'esame della relazione tecnica. Circa la riformulazione dell'articolo 3, comma 4, in relazione alle modalità contabili di funzionamento del fondo, concorda con il relatore sulla necessità della modifica della disposizione relativa alla copertura, nel senso di precisare che le risorse devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo specifico capitolo di competenza, recante il fondo di cui trattasi.

Massimo VANNUCCI (PD), pur prendendo atto delle considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, osserva come il gruppo del Partito Democratico lo ritenga meritevole di particolare attenzione. In particolare, giudica corretta la scelta di promuovere la costruzione e l'esercizio di due navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare, destinate ad operare una nel mare Adriatico e una nel mar Tirreno, richiamando le persuasive considerazioni contenute nella relazione illustrativa, che contiene anche un'efficace illustrazione dei possibili effetti di un incidente nel Mediterraneo. Ricorda, poi, che - come evidenziato dalla medesima relazione illustrativa - l'approvazione della proposta di legge completerebbe un quadro normativo che in passato ha ricevuto apprezzamenti a livello internazionale e consentirebbe poi l'attribuzione di importanti commesse per il settore cantieristico italiano, che attualmente sta affrontando una situazione di crisi occupazionale, permettendo altresì lo sviluppo di prototipi che potrebbero essere successivamente commercializzati all'estero.

Bruno CESARIO (IR), relatore, concorda con il rappresentate del Governo sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine di tre settimane.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine di tre settimane.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento, già approvato dal Senato, prevede la conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, che reca disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. In particolare, il decreto prevede che, limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo sia considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle

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altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge n. 54 del 1977, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. Con riguardo al lavoro pubblico, si prevede - per le medesime finalità - che siano ridotte a tre le giornate di riposo compensativo delle festività soppresse riconosciute dalla normativa vigente e, in base ad essa, dai contratti e accordi collettivi. In proposito, dichiara di non avere osservazioni da formulare, chiedendo tuttavia al Governo di confermare che gli oneri connessi alle prestazioni festive rese nella giornata del 17 marzo 2011 dai dipendenti pubblici tenuti ad assicurare la continuità del servizio - quali ad esempio il personale del servizio sanitario nazionale e delle Forze di polizia - siano fronteggiati utilizzando le somme già a disposizione delle singole amministrazioni per remunerare in via ordinaria tali prestazioni. La compensazione disposta dalle norme, infatti, come ribadito dalla relazione tecnica, rende invariato il numero delle giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, ma incrementa di uno il numero delle giornate festive del 2011, dal momento che la festività del 4 novembre era, già a legislazione vigente, ricadente di domenica mentre il 17 marzo 2011 non cadeva di giorno festivo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'assenza di ulteriori oneri per le ragioni esposte dal relatore.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4215 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2011, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.
C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente, in via preliminare, che la proposta di legge recante la nuova disciplina del prezzo dei libri è stata approvata dalla Commissione cultura della Camera in sede legislativa ed è stata successivamente modificata dal Senato. Poiché le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non incidono su profili di questa Commissione, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sulla proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.50.

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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda di avere ricevuto per le vie brevi dai rappresentanti dei gruppi proposte di integrazione e di modifica alla bozza di documento depositata nella seduta del 23 marzo 2011. Fa presente di avere recepito tutte le proposte pervenute non in contrasto con il testo presentato e con gli orientamenti in passato espressi all'unanimità dalla Commissione. Ritiene quindi che si possa procedere al più presto con la votazione del documento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.