CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 31 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi sul testo in esame (vedi allegato 1).
Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Roberto RAO (UdC), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bernardini 20.1 e 21.2. Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle stesse. Precisa come l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferranti 22.01, volto ad introdurre nuove fattispecie di reato, sia conseguente alla scelta condivisa da tutti i gruppi di approvare in Commissione, in tempi rapidi, un testo che comprendesse esclusivamente norme processuali e relative alla cooperazione giudiziaria

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internazionale. Della eventuale introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie di reato si potrà comunque discutere in occasione dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 22.01, volto sostanzialmente a reintrodurre la parte di diritto penale espunto dal testo base adottato. Precisa come la presentazione della predetta proposta emendativa avesse lo scopo di ricordare l'importanza di effettuare, in vista dell'esame in Assemblea, un'attenta riflessione circa l'opportunità di affiancare alle norme meramente attuative dello Statuto della Corte penale internazionale, anche norme di diritto penale sostanziale. Preannuncia quindi la ripresentazione dell'articolo aggiuntivo in Assemblea.

Sandro GOZI (PD) con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferranti 22.01, sottolinea la particolare importanza, in vista dell'esame in Assemblea, di identificare quelle condotte che non siano punibili in base a norme penali vigenti e che pertanto necessitano della introduzione di nuove fattispecie di reato.

Rita BERNARDINI (PD) ritira i propri emendamenti 2.1, 3.1, 5.1, 12.2 e 20.2.
Insiste invece per l'approvazione del suo emendamento 12.1, volto a sopprimere la lettera c) del comma 3 dell'articolo 12.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che la previsione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) sia necessaria. Conferma quindi l'invito al ritiro dell'emendamento Bernardini 12.1.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la questione sottesa all'emendamento Bernardini 12.1 potrebbe essere utilmente approfondita in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD), prendendo atto della disponibilità della maggioranza di prendere in considerazione il proprio emendamento 12.1, lo ritira preannunciandone la presentazione in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL) invita il relatore a considerare se possano sorgere dubbi interpretativi in relazione all'applicazione del comma 6 dell'articolo 20 del testo unificato laddove viene fatto riferimento agli ordini di riparazione, ritenendo a suo parere opportuno precisare che si tratti di quelli previsti dagli articoli 75 e 85 dello Statuto.

Roberto RAO (UdC) condividendo l'intervento dell'onorevole Contento presenta l'emendamento 20.10 (vedi allegato 2).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 20.10 del relatore, nonché gli emendamenti Bernardini 20.1 e 21.2 (vedi allegato 2).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'11 novembre 2009.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo aver ricordato che l'esame del provvedimento all'ordine del giorno si è di fatto interrotto per circa diciotto mesi nonostante che esso tratti questioni di estremo interesse, avverte che la Commissione deve ora procedere all'esame degli emendamenti

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e subemendamenti presentati (vedi allegato 3).

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, ritiene che la Commissione non possa più rinviare l'esame di un provvedimento volto a sanare una grave lacuna dell'ordinamento che è stata più volte oggetto di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, non essendo più tollerabile che non vi siano gli strumenti processuali per dare concreta attuazione alle sentenze di tale organo nel caso in cui abbia accertato, ad esempio, la violazione del principio del contraddittorio. Vi è urgenza non solo di esaminare in Commissione il provvedimento ma anche di inserirlo nel calendario dei lavori dell'Assemblea affinché possa essere approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Dichiara di essere pronto ad esprimere i pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO chiede che l'esame degli emendamenti possa essere rinviato alla prossima settimana.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere la richiesta del sottosegretario, invitando tutti i rappresentanti di gruppo a farsi promotori presso i rispettivi Presidenti affinché sia chiesta la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) si associano alla richiesta del sottosegretario.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, dichiara di non comprendere le ragioni di un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento considerato che si tratterebbe di esaminare emendamenti presentati da oltre un anno, sui quali si sarebbero dovuti già effettuare tutti gli approfondimenti necessari. Dopo aver preso atto che non vi sono le condizioni per procedere oggi all'esame degli emendamenti, tiene a chiarire che nella prossima seduta non si potrà procedere se non all'esame di tali emendamenti e che quindi si dichiarerà contrario a qualsiasi eventuale richiesta di riaprire il termine di presentazione di emendamenti.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, alla luce del dibattito svoltosi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.
C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha rappresentato l'eventualità di abbinare alle proposte di legge in esame la proposta n. 3657, presentata dall'onorevole Lupi insieme ad altri deputati, recante la modifica dei titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché modifiche agli articoli 336 e 433 e introduzione dell'articolo 336-bis del codice civile, in materia di affidamento dei minori.
Come ha già avuto modo di chiarire, quest'ultima proposta ha un ambito ben più esteso rispetto alle proposte di legge già abbinate, le quali mirano entrambe a valorizzare il rapporto che, grazie all'istituto dell'affidamento, si instaura tra il minore e la famiglia che lo accoglie in un momento di estremo bisogno.
Come si legge nella relazione di accompagnamento, la proposta di legge n. 3657, invece, persegue la finalità di armonizzare l'attuale sistema sostanziale e processuale in materia di affidamento dei minori alle esigenze di tutela del minore emerse nel corso di quasi dieci anni di applicazione delle modifiche introdotte alla legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001. Essa presenta una natura composita in quanto, accanto a previsioni di modifica riguardanti profili di natura sostanziale dell'istituto dell'affidamento familiare, sono state

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modificate disposizioni di natura procedimentale, recependo le sollecitazioni provenienti dai supremi organi giurisdizionali e dalle prassi giudiziarie. La proposta di legge, inoltre, incide su aspetti attinenti al sistema di erogazione dei servizi sociali in favore dei minori.
Tutto ciò sta a significare che non è possibile procedere ad un abbinamento d'ufficio, mentre si potrà procedere eventualmente ad un abbinamento disposto dalla Commissione, su proposta del relatore.
In caso di abbinamento l'esame della Commissione si amplierà notevolmente rispetto a quello iniziale che riguarda solo il rapporto tra affidamento ed adozione coinvolgendo tutta la disciplina dell'affidamento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, dichiara di non insistere nella richiesta di abbinamento in considerazione del fatto che determinerebbe un eccessivo ampliamento del tema di esame. Per quanto attiene alla proposta di legge presentata dall'onorevole Lupi, rileva di aver appreso che questi presenterà una ulteriore proposta di legge di contenuto più ridotto che potrà essere abbinata alle proposte oggi in esame.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la materia in esame debba essere approfondita anche attraverso l'effettuazione di audizioni. Si riserva di indicare in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i soggetti da sentire.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
C. 3442 Gregorio Fontana.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PDL), relatore, osserva come la proposta di legge A.C. 3442 sia finalizzata a riordinare la disciplina concernente l'individuazione, degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate.
A tal fine l'articolo 1, comma 1, definisce analiticamente i requisiti che le associazioni, le fondazioni, i comitati ed altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, devono possedere al fine di acquisire la qualifica di «associazioni di interesse delle Forze armate», sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, nonché di divenire, potenzialmente, destinatarie di contributi erogati dal medesimo Ministero.
In particolare, è posto l'obbligo per i citati organismi di prevedere nei loro atti costitutivi o statuti, da redigersi nella forma dell'atto pubblico, alcuni requisiti, tra i quali: l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali; il perseguimento di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa e della sicurezza nazionale; la durata minima di tre anni per i programmi realizzati; l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, nonché di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui si l'associazione pervenga al suo scioglimento.
Si prevede, inoltre, che tali associazioni debbano perseguire una o più delle seguenti finalità, connotate da un elevato valore morale: mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o vicinanza all'istituzione militare, incrementando altresì i rapporti

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tra Forze armate e società civile; la diffusione dell'amore per la patria, dei valori costituzionali e democratici delle Forze armate; la custodia della memoria dei caduti, dei luoghi, degli ideali e delle tradizioni delle Forze armate inclusa la storia militare; concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militare; concorrere alle attività di volontariato e di protezione civile di interesse del Ministero della difesa.
Il comma 2 stabilisce inoltre che tali associazioni siano individuate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro della difesa.
L'articolo 2 distingue tra associazioni combattentistiche, d'arma e di categoria.
L'articolo 3 concerne il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, disponendo che in tali casi sia applicata la normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede. Dispone, inoltre, l'applicazione della normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) concernente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in cui si prevede che lo svolgimento delle loro attività istituzionali, eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale; nonché, che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
L'articolo 5, stabilisce che alle associazioni di interesse delle Forze armate, per le loro finalità statutarie, attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrari militari, siano erogati taluni contributi previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 5, comma 3, in particolare, prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, osserva che tale procedura si discosta dall'attuale normativa generale prevista dalla legge n. 549 del 1995 secondo la quale il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Sull'utilizzo dei contributi erogati, anche al fine di verificarne la ratio e l'utilizzo concreto, nonché in relazione alle erogazioni successive, si stabilisce infine che il Ministro della difesa debba effettuare un controllo successivo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI